Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14143 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Pa- Parte_1 lermo, via Agostino Gallo n. 46, presso lo studio dell'Avv. Rigano Francesco Paolo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come note in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025, alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni del divorzio da , di cui alla senten- Controparte_1 za n. 678/2021 dei 11-19/02/2021, passata in giudicato, mediante la revoca dell'obbligo di versare alla resistente un assegno di mantenimento per le figlie e pari CP_1 Per_1 ad € 240,00 mensili (€ 120,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
di non avere più rapporti con le stesse dal 2017; che dal divorzio la propria situazione economico-patrimoniale è mutata in peius e ad oggi la sua unica fonte di reddito
è la pensione di invalidità pari ad € 292,88, riconosciuta dall'INPS a seguito della diagnosi di una patologia invalidante quale il disturbo bipolare.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
Scaduto il termine del 21/05/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulla base del- le conclusioni rassegnate dalla parte.
***
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_1 regolarmente citata e non costituitasi nel presente giudizio.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio tra le parti nei termini che vanno a esporsi.
Va rilevato come, in punto di obbligo genitoriale al mantenimento del figlio divenuto mag- giorenne, la ormai granitica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il prin- cipio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato (o separato): "Il figlio di genitori divorziati, che abbia am- piamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito ti-tolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente auto sufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspi-rare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i di-versi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso “(Cassazione civile sez. I, 07/10/2022, n.29264).
A ben veder, infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Legittimità, il figlio di- venuto maggiorenne che intenda ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del di- ritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione pro- fessionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr.
Cassazione civile sez. I - 14/08/2020, n. 17183).
Più recentemente, Cass. civ. Sez. I Ord., 10/01/2023, n. 358 ha sancito che la maggiore età, tanto più quando è matura, implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. La capa- cità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ri- cerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.
In punto di onere della prova, va citata da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/09/2024,
n.24731, laddove ha ribadito che “in tema di diritto al mantenimento del figlio maggioren- ne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richie- dente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritar- do rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della “funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta”.
Nel caso di specie, per le figlie e , ultra maggiorenni, deve presumersi CP_1 Per_1
l'idoneità al reddito e per superare tale presunzione sarebbe occorsa la prova della sussi- stenza di circostanze che integrino il diritto ad un ulteriore mantenimento, quali la dimo- strazione dell'impegno rivolto alla ricerca di occupazione lavorativa e dell'essere incolpevoli rispetto al ritardo nel reperirla.
Tale onere probatorio non è stato assolto dalla resistente, in quanto genitore convivente con le figlie e legittimata - per questa ragione - a percepire il contributo al loro mantenimento.
Per tali ragioni il ricorso va accolto e va revocato l'obbligo al mantenimento gravante su con decorrenza dalla domanda. Parte_1
In considerazione del principio della soccombenza, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, come liquidate in dispositivo e il pagamento di tali spese, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, deve essere eseguito in favore dell'Erario.
Tenuto conto di quanto statuito da Cass. 22017 del 11/09/2018 (“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice ci- vile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'e- eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al fun- zionamento del sistema nella sua globalità”), le spese dovute dal soccombente allo Stato non vengono quantificate ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R.115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
dichiara la contumacia di , citata e non costituitasi Controparte_1 nel presente giudizio;
modifica le condizioni del divorzio tra le parti di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
R.G. n. 678/2021 dei 11-19/02/2021 e, per l'effetto, revoca l'obbligo posto a carico di di versare a il contributo al Parte_1 CP_1 Controparte_1 mantenimento per le figlie e , con effetto a partire dalla data della do- CP_1 Per_1 manda;
condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 2.800,00 oltre IVA, CPA e accessori, da versarsi in fa- vore dell'Erario; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presi- dente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44