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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1816/2018 promossa da:
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to CASIELLO MARIANGELA, giusta procura in atti RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to LA PASTINA Controparte_1 P.IVA_1
SERGIO, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 19.10.2018 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo:”
1. In via preliminare accertare e dichiarare la violazione, da parte dell' Controparte_2
del termine perentorio per la contestazione disciplinare notificata al ricorrente in data 31.07.2018 e, per l'effetto dichiarare la nullità della sanzione disciplinare per intervenuta decadenza dell'Ente dal potere di irrogare la sanzione;
pagina 1 di 4
2. nel merito, accertare e dichiarare che la sanzione disciplinare de qua è infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa e, per l'effetto, disporre la revoca della stessa;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare che la sanzione disciplinare non ha considerato i principi di proporzionalità e graduazione e per l'effetto dichiarare la nullità della sanzione;
4. in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare che la sanzione non rispetta
i principi di gradualità e proporzionalità e, per l'effetto, rideterminare la sanzione nel minimo previsto dal CCNL.
Vinte le spese.”.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente ha contestato il mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 e l'infondatezza nel merito degli addebiti.
Costituitosi il , ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare per verificare il rispetto della tempestività della contestazione disciplinare nel termine di trenta giorni, occorre individuare il dies a quo. Infatti, fermo quanto sostenuto anche da parte ricorrente che ha richiamato le ultime sentenze della Corte di Cassazione, che ha ribadito la perentorietà dei termini previsti dall'art. 55 bis della normativa in oggetto, è individuabile allo scadere del termine di quindici giorni assegnato dal al ricorrente per l'adempimento Controparte_1
dell'espletamento della procedura concorsuale. Infatti, si ritiene che la condotta punibile sia quella della reiterata inadempienza da parte del ricorrente della diffida ad adempiere contenuta nell'ordine di servizio prot. n.16221 del 3.7.2018. Infatti dal decorso del termine previsto nella diffida senza aver svolto la procedura concorsuale, si è concretizzato l'inadempimento da parte del ricorrente, con conseguente attivazione del potere sostitutivo, che comporta l'attivazione degli organi competenti del
Comune per la contestazione disciplinare.
Individuato, quindi, il dies a quo nella data del 18.7.2018, la contestazione formulata in data 31.7.2018
è sicuramente tempestiva, rispettando il termine di trenta giorni previsto dall'art.55. bis.
Per quanto concerne, invece, l'infondatezza nel merito degli addebiti, il ricorrente ha dedotto il proprio rapporto di amicizia, con frequentazione stabile basata su stma reciproca personale e professionale con uno dei candidati. In particolare il ricorrente ha evidenziato che il candidato in passato aveva collaborato con il Comando di Polizia Locale e in particolare con l'odierno ricorrente.
In primis occorre sottolineare, prima di entrare nel merito dell'eventuale sussistenza del conflitto di interessi, che il ricorrente, una volta comunicata la sua volontà di astenersi dallo svolgimento del pagina 2 di 4 concorso pubblico e ricevuto il provvedimento di rigetto del segretario comunale, aveva l'obbligo di adempiere a quanto indicato negli ordini di servizio, non potendosi in alcun modo rifiutare e/o contestare la decisione presa dall'organo competente.
Volendo, inoltre, entrare nel merito della vicenda, dalla lettura della documentazione allegata dal
(cfr doc 3 e 4 fascicolo di parte resistente, nota del ricorrente e provvedimento Controparte_1
del Segretario Comunale prot. n. 14758 del 16.6.2018) si evince che l'odierno ricorrente ha dichiarato
“che il sig. ha frequentemente collaborato con la Polizia locale e con lo scrivente Parte_2 ed è persona frequentata in ambiti formativi e collaborativi con rapporti di stima e di affetto”
Detta circostanza, così come sopra letteralmente riportata, non sembra in alcun modo incidere sull'imparzialità del ricorrente nell'espletamento della prova concorsuale. Infatti, così come chiarito dalla giurisprudenza anche amministrativa e contabile: “affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. III,
31 gennaio 2020 n. 796). Inoltre la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente cristallizzate;
anche la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali;
perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico
(Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013).
Pertanto, che non sussistessero rapporti economici tra il ricorrente e il candidato o affettivi tali da influire sull'imparzialità del ricorrente nello svolgimento della procedura concorsuale, è provato anche dalle testimonianze rese in giudizio. In particolare il teste all'udienza del Testimone_1
9.7.2020 ha dichiarato:” che io sappia non sussistevano tra le parti comunanze di rapporti economici”.
Inoltre, tutti i testi hanno dichiarato che i rapporti tra il ricorrente e il candidato erano dovuti alla loro pagina 3 di 4 collaborazione per l'implementazione dei dispositivi di geolocalizzazione dei veicoli, nonché per il sistema di videosorveglianza.
Pertanto anche dall'istruttoria è emerso che il ricorrente avesse buoni rapporti con il candidato, ma relativi alla loro collaborazione in ambito lavorativo, senza nessuna rilevanza o comunanza di interessi a livello economico.
Infatti, anche la giurisprudenza ha chiarito che il conflitto di interesse sussiste quando il pubblico dipendente è portatore di un interesse tale Ida interferire con la capacità di un dipendente di agire in conformità con gli interessi dell'ente e in modo imparziale.
Ebbene, ad ogni buon conto il ricorrente, rigettata la sua dichiarazione di astensione dagli organi competenti, avrebbe dovuto svolgere il concorso pubblico come da ordini di servizio, non potendosi rifiutare di adempiere.
Per quanto concerne, infine, la proporzionalità della sanzione comminata, le eccezioni formulate dal ricorrente sono infondate, atteso che il comportamento da questi tenuto è stato di deliberata inadempienza all'ordine di servizio impartitogli di svolgimento del concorso pubblico nel termine di quindici giorni. Pertanto, è evidente che il ricorrente ha tenuto un comportamento contrario ai propri doveri di ufficio, nonostante i numerosi chiarimenti resi dal segretario comunale. Conseguentemente, si ritiene proporzionale la sanzione comminata.
Per quanto concernono le spese del presente giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1816/2018 promossa da:
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to CASIELLO MARIANGELA, giusta procura in atti RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to LA PASTINA Controparte_1 P.IVA_1
SERGIO, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 19.10.2018 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo:”
1. In via preliminare accertare e dichiarare la violazione, da parte dell' Controparte_2
del termine perentorio per la contestazione disciplinare notificata al ricorrente in data 31.07.2018 e, per l'effetto dichiarare la nullità della sanzione disciplinare per intervenuta decadenza dell'Ente dal potere di irrogare la sanzione;
pagina 1 di 4
2. nel merito, accertare e dichiarare che la sanzione disciplinare de qua è infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa e, per l'effetto, disporre la revoca della stessa;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare che la sanzione disciplinare non ha considerato i principi di proporzionalità e graduazione e per l'effetto dichiarare la nullità della sanzione;
4. in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare che la sanzione non rispetta
i principi di gradualità e proporzionalità e, per l'effetto, rideterminare la sanzione nel minimo previsto dal CCNL.
Vinte le spese.”.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente ha contestato il mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 e l'infondatezza nel merito degli addebiti.
Costituitosi il , ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare per verificare il rispetto della tempestività della contestazione disciplinare nel termine di trenta giorni, occorre individuare il dies a quo. Infatti, fermo quanto sostenuto anche da parte ricorrente che ha richiamato le ultime sentenze della Corte di Cassazione, che ha ribadito la perentorietà dei termini previsti dall'art. 55 bis della normativa in oggetto, è individuabile allo scadere del termine di quindici giorni assegnato dal al ricorrente per l'adempimento Controparte_1
dell'espletamento della procedura concorsuale. Infatti, si ritiene che la condotta punibile sia quella della reiterata inadempienza da parte del ricorrente della diffida ad adempiere contenuta nell'ordine di servizio prot. n.16221 del 3.7.2018. Infatti dal decorso del termine previsto nella diffida senza aver svolto la procedura concorsuale, si è concretizzato l'inadempimento da parte del ricorrente, con conseguente attivazione del potere sostitutivo, che comporta l'attivazione degli organi competenti del
Comune per la contestazione disciplinare.
Individuato, quindi, il dies a quo nella data del 18.7.2018, la contestazione formulata in data 31.7.2018
è sicuramente tempestiva, rispettando il termine di trenta giorni previsto dall'art.55. bis.
Per quanto concerne, invece, l'infondatezza nel merito degli addebiti, il ricorrente ha dedotto il proprio rapporto di amicizia, con frequentazione stabile basata su stma reciproca personale e professionale con uno dei candidati. In particolare il ricorrente ha evidenziato che il candidato in passato aveva collaborato con il Comando di Polizia Locale e in particolare con l'odierno ricorrente.
In primis occorre sottolineare, prima di entrare nel merito dell'eventuale sussistenza del conflitto di interessi, che il ricorrente, una volta comunicata la sua volontà di astenersi dallo svolgimento del pagina 2 di 4 concorso pubblico e ricevuto il provvedimento di rigetto del segretario comunale, aveva l'obbligo di adempiere a quanto indicato negli ordini di servizio, non potendosi in alcun modo rifiutare e/o contestare la decisione presa dall'organo competente.
Volendo, inoltre, entrare nel merito della vicenda, dalla lettura della documentazione allegata dal
(cfr doc 3 e 4 fascicolo di parte resistente, nota del ricorrente e provvedimento Controparte_1
del Segretario Comunale prot. n. 14758 del 16.6.2018) si evince che l'odierno ricorrente ha dichiarato
“che il sig. ha frequentemente collaborato con la Polizia locale e con lo scrivente Parte_2 ed è persona frequentata in ambiti formativi e collaborativi con rapporti di stima e di affetto”
Detta circostanza, così come sopra letteralmente riportata, non sembra in alcun modo incidere sull'imparzialità del ricorrente nell'espletamento della prova concorsuale. Infatti, così come chiarito dalla giurisprudenza anche amministrativa e contabile: “affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. III,
31 gennaio 2020 n. 796). Inoltre la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente cristallizzate;
anche la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali;
perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico
(Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013).
Pertanto, che non sussistessero rapporti economici tra il ricorrente e il candidato o affettivi tali da influire sull'imparzialità del ricorrente nello svolgimento della procedura concorsuale, è provato anche dalle testimonianze rese in giudizio. In particolare il teste all'udienza del Testimone_1
9.7.2020 ha dichiarato:” che io sappia non sussistevano tra le parti comunanze di rapporti economici”.
Inoltre, tutti i testi hanno dichiarato che i rapporti tra il ricorrente e il candidato erano dovuti alla loro pagina 3 di 4 collaborazione per l'implementazione dei dispositivi di geolocalizzazione dei veicoli, nonché per il sistema di videosorveglianza.
Pertanto anche dall'istruttoria è emerso che il ricorrente avesse buoni rapporti con il candidato, ma relativi alla loro collaborazione in ambito lavorativo, senza nessuna rilevanza o comunanza di interessi a livello economico.
Infatti, anche la giurisprudenza ha chiarito che il conflitto di interesse sussiste quando il pubblico dipendente è portatore di un interesse tale Ida interferire con la capacità di un dipendente di agire in conformità con gli interessi dell'ente e in modo imparziale.
Ebbene, ad ogni buon conto il ricorrente, rigettata la sua dichiarazione di astensione dagli organi competenti, avrebbe dovuto svolgere il concorso pubblico come da ordini di servizio, non potendosi rifiutare di adempiere.
Per quanto concerne, infine, la proporzionalità della sanzione comminata, le eccezioni formulate dal ricorrente sono infondate, atteso che il comportamento da questi tenuto è stato di deliberata inadempienza all'ordine di servizio impartitogli di svolgimento del concorso pubblico nel termine di quindici giorni. Pertanto, è evidente che il ricorrente ha tenuto un comportamento contrario ai propri doveri di ufficio, nonostante i numerosi chiarimenti resi dal segretario comunale. Conseguentemente, si ritiene proporzionale la sanzione comminata.
Per quanto concernono le spese del presente giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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