Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
Ordinanza cautelare 20 settembre 2023
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/04/2026, n. 7859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7859 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07859/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06408/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6408 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SPA.GRO. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Di Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Savoia, n. 86;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di Roma Capitale prot. CB/19713/2023 del 2 febbraio 2023, di diniego di concessione di suolo pubblico ordinaria;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/11/2023:
- della determinazione di Roma Capitale prot. CB/127714/2023 del 23 ottobre 2023, di riesame del precedente diniego di concessione di suolo pubblico ordinaria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa EL UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con SCIA prot. CB/81465/2021 del 21 luglio 2021, la società “SPA.GRO. S.r.l.” comunicava di subentrare alla società “Officina 40 S.r.l.s.” nell’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nel locale sito in Roma, Via Ancona, n. 40.
Con istanza prot. CB/25987/2022 del 12 marzo 2022, la società “SPA.GRO. S.r.l.” comunicava la modifica della precedente occupazione di suolo pubblico, concessa in base alla normativa eccezionale per l’emergenza COVID-19 recepita dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81/2020, da mq. 15,77 a mq. 15,78.
Essendo comunque intenzionata ad ottenere la concessione di suolo pubblico permanente ordinaria, in data 14 agosto 2022, la società “SPA.GRO. S.r.l.” ne formulava apposita richiesta, acquisita al numero di protocollo CB/92115.
Con provvedimento prot. CB/19713/2023 del 2 febbraio 2023, Roma Capitale rigettava la suddetta istanza, rilevando che:
- da un lato, “ L’Osp relativa all’istanza prot. CB 69838 del 19. 08.2020 è stata inserita nel portale istituzionale a nome della soc. OFFICINA 40 Srls ed è relativa alla richiesta osp per Emergenza Covid 19; L’istanza Prot. CB 25987 del 12.03.2022 presentata dalla soc. SPA.GRO Srl con il modulo di “COMUNICAZIONE MODIFICA ISTANZA EX D.G.C. N. n. 87/2020 – EMERGENZA COVID – 19” non può valere come istanza di voltura, poiché la normativa (DAC n. 81/2020) che ha disciplinato l’occupazione di suolo pubblico per l’Emergenza Covid 19 non prevedeva il subingresso dell’osp ”;
- dall’altro lato, la Soprintendenza esprimeva parere negativo rispetto al posizionamento dei dissuasori di sosta.
Avverso il suddetto diniego propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “SPA.GRO. S.r.l.”, articolando i seguenti motivi aggiunti:
I. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione/falsa applicazione della DAC n. 81/2020 del 6 luglio 2020 e della DAC n. 4/2021 del 22 gennaio 2021. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà. Lesione del legittimo affidamento e del principio di correttezza e buona fede ;
II. Violazione dell’art. 1, comma 2 bis e art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione/falsa applicazione della DAC n. 21/2021 del 24 marzo 2021. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Con ordinanze n. 3130 del 21 giugno 2023 e n. 6476 del 20 settembre 2023, questo Tribunale ha chiesto a Roma Capitale il riesame del provvedimento impugnato “ con particolare riferimento al contrasto fra Ufficio procedente e Sovrintendenza Capitolina in ordine al posizionamento dei dissuasori di sosta ”.
In adempimento a tale incombente istruttorio, con D.D. prot. CB/127714/2023 del 23 ottobre 2023, Roma Capitale ha rigettato nuovamente l’istanza della società ricorrente in quanto:
- con nota prot. RI/23597 dell’11 luglio 2023, la Soprintendenza Capitolina ha confermato il parere contrario al posizionamento dei dissuasori di sosta negli ambiti della Città Storica e del sito UNESCO, “ motivandolo in relazione alle intrinseche caratteristiche di questi manufatti che…non sono cioè rimuovibili quotidianamente al termine dell’orario di apertura degli esercizi, accrescendo così l’impatto complessivo delle singole occupazioni sulla morfologia e sul decoro delle aree interessate… con conseguente sottrazione alla pubblica fruizione di porzioni di suolo pubblico di pregio architettonico monumentale. Considerazioni queste che hanno escluso a monte l’inclusione dei dissuasori di sosta dal Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale- Allegato D del citato regolamento di settore. Tale orientamento, teso alla tutela dei tessuti storici urbani, confligge evidentemente con l’obbligo di collocazione dei dissuasori di sosta nei casi di posizionamento su carreggiata di cui all’art. 12, comma 3, lett. I del Regolamento vigente… derivante dall’attuazione del P.G.T.U…ed è per questa ragione…che questa Sovrintendenza già nel 2021 ha assunto l’iniziativa di avviare un confronto con le competenti strutture dell’Amministrazione per l’individuazione di soluzioni alternative…per una nuova revisione della disciplina regolamentare, attualmente in corso ’’. In conseguenza, “ allo stato attuale, nelle more del completamento della suddetta revisione, non resta che prendere atto della inconciliabilità, delle esigenze rappresentate da questa Sovrintendenza con quelle sottese all’art. 12, comma 3, lettera i) della D.A.C. 21/2021, e della impossibilità di riscontrare la richiesta di individuazione di una tipologia di dissuasori compatibili con l’ambito della Città Storica… pertanto l’indicazione della scrivente non può che essere limitata agli elementi di perimetrazione inclusi nel Catalogo Allegato D della D.A.C. 21/2021 (cod. PE01, PE02, PE03) ”;
- con nota prot. VB/72392 del 19 ottobre 2023, la P.L.R.C. II U.O. Gruppo Parioli ha confermato che il parere positivo alla concessione di suolo pubblico può essere rilasciato solo col posizionamento di dissuasori di sosta, secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 3, lett. i) della D.A.C. n. 21/2021.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la società “SPA.GRO. S.r.l.” impugna il provvedimento di riesame, articolando il seguente motivo di censura:
I. Violazione dell’art. 1, comma 2 bis e art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione/falsa applicazione della DAC n. 21/2021 del 24 marzo 2021. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Secondo la ricorrente, l’asserita inconciliabilità tra l’interesse pubblico alla tutela del tessuto storico della città e l’interesse alla sicurezza stradale di cui all’art. 12, comma 3, lett. i) della D.A.C. n. 21/2021 sarebbe superabile in quanto nell’Allegato B della D.A.C. n. 21/2021, al punto B2, sarebbero previste e rappresentate varie soluzioni (fioriere e dissuasori), compatibili con l’arredo urbano del centro storico, che avrebbero dovuto essere prese in considerazione per concedere l’occupazione di suolo pubblico richiesta.
La determinazione impugnata, inoltre, violerebbe il principio di parità di trattamento, essendo presenti nella stessa zona altre occupazioni di suolo pubblico con dissuasori, assentite dall’Amministrazione.
Resiste al ricorso Roma Capitale, eccependone in via preliminare l’inammissibilità per carenza d’interesse (essendo la società già titolare di una concessione di suolo pubblico, seppur rilasciata in base alla normativa emergenziale COVID-19) e deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza straordinaria del 24 aprile 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
TO
Preliminarmente, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo sia improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ciò in quanto “ l’adozione, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, del secondo provvedimento (impugnato con il ricorso per motivi aggiunti)…ha comportato l’esaurimento dell’effetto lesivo sortito dal primo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo: le nuove valutazioni dell’Amministrazione hanno implicato il definitivo superamento di quelle effettuate nell’originario provvedimento, facendo così venire meno l’interesse della ricorrente all’ulteriore coltivazione del ricorso introduttivo, rivolto avverso un atto interamente sostituito a seguito del riesame.
Peraltro, la circostanza che la determinazione confermativa in parola sia stata emanata a seguito dell’invito al riesame formulato nell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare non muta i termini della questione.
Invero il c.d. remand, essendo una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l’assetto degli interessi già definiti con l’atto gravato, restituisce all’autorità l’intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; di conseguenza, il nuovo provvedimento di rigetto, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, implicando il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento confermato, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell’impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento, impugnativa che è, pertanto, destinata ad essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 16/06/2023, n. 5955; Consiglio di Stato sez. IV, 29/04/2022, n. 3397) ” (T.A.R. Roma Lazio sez. IV, 18 gennaio 2024, n. 888).
Tanto premesso, il ricorso per motivi aggiunti è infondato, ragione per cui il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito formulate dall’Amministrazione resistente.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale:
- “ la concessione di spazi pubblici, comportando un utilizzo a fini privati di aree o locali che vengono così sottratti all’uso comune, è espressione di una potestà ampiamente discrezionale, sia nell’an, sia nella definizione di tempi, modi e condizioni dell’occupazione (sul punto si v., tra le tante, Cons. St., sez. V, sentt. n. 4129 del 2024, n. 4660 del 2022, n. 5442 del 2015) ” (Consiglio di Stato sez. II, 19 settembre 2024, n. 7687);
- in particolare, i compiti dell’Amministrazione “ non si risolvono nella mera scelta delle aree da occupare, ma anche nella scelta della dimensione, dei tempi e dei modi dell’occupazione, nonché nella previsione delle restrizioni e delle forme di contemperamento ritenute, di volta in volta, opportune dal punto di vista viabilistico, urbanistico, architettonico, paesaggistico, al fine di bilanciare la pluralità di interessi coinvolti ” (Consiglio di Stato sez. V, 8 maggio 2024, n. 4129).
Nel caso di specie, la via nell’ambito della quale si chiede la concessione di suolo pubblico è nel centro storico di Roma e la domanda della società ricorrente riguarda l’occupazione di suolo pubblico su carreggiata, con pedana e dissuasori di sosta.
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. i) della D.A.C. n. 21/2021, sulla viabilità locale, le concessioni di suolo pubblico non possono essere rilasciate “ sulle sedi stradali adibite a carreggiata, tranne che:
- all’interno delle isole pedonali e nelle aree in cui è prevista l’esclusione totale o parziale del traffico, rispettando le condizioni di cui al successivo articolo 13;
- nelle strade ove sia possibile sottrarre porzioni di sede stradale non necessaria al transito pedonale e veicolare senza che ciò comprometta la circolazione stradale con particolare riguardo all’utenza debole della strada nonché all’accesso e transito dei mezzi di soccorso/emergenza. In tal caso le occupazioni dovranno essere protette da pedane amovibili a filo del marciapiede e da elementi dissuasori di sosta. Tale ipotesi ricorre solo nel caso in cui per le dimensioni del marciapiede il rilascio dell’occupazione suolo pubblico non possa essere consentito ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada ”.
La Soprintendenza ha, da parte sua, motivato il parere negativo all’apposizione dei dissuasori di sosta in ragione delle loro caratteristiche intrinseche, trattandosi di manufatti “ non…rimuovibili quotidianamente al termine dell’orario di apertura degli esercizi ”, che accrescono conseguentemente l’impatto complessivo delle singole occupazioni sulla morfologia e sul decoro delle aree interessate e sottraggono alla pubblica fruizione porzioni di suolo pubblico di pregio architettonico monumentale.
La Soprintendenza ha, quindi, ritenuto ammissibile la sola apposizione degli elementi di perimetrazione inclusi nell’Allegato D della D.A.C. n. 21/2021 (cod. PE01, PE02, PE03).
La Polizia Locale ha ribadito la necessità dell’apposizione dei dissuasori di sosta, non essendo sufficienti gli elementi di perimetrazione di cui all’Allegato D.
Ritiene il Collegio che la determinazione adottata da Roma Capitale all’esito di riesame non sia manifestamente illogica o irragionevole, bensì frutto di un’istruttoria completa, fondata su pareri specifici emanati dalle competenti autorità preposte alla circolazione stradale e alla tutela dei beni culturali.
Né fondata è l’osservazione di parte ricorrente secondo cui l’Allegato B della D.A.C. n. 21/2021 prevedrebbe soluzioni varie (fioriere e dissuasori), compatibili con l’arredo urbano del centro storico, che avrebbero dovuto essere prese in considerazione per concedere l’occupazione di suolo pubblico richiesta.
Invero, l’art. 12, comma 3, lett. i) della D.A.C. n. 21/2021 richiede espressamente che siano installati dissuasori di sosta e l’Allegato B indica tali elementi come manufatti “ in travertino o peperino collegati tra loro con elementi in ferro di tipo tradizionale ”, quindi non rimovibili giornalmente (come evidenziato dalla Soprintendenza).
Quanto ad eventuali disparità di trattamento, è sufficiente osservare che “ eventuali altre precedenti illegittimità in ipotesi assentite dall’Amministrazione, non giustificano eventuali illegittimità ulteriori (“precedenti atti di senso diverso adottati, i quali, qualora veramente perfettamente sovrapponibili a quello di specie, si porrebbero nella diversa prospettiva dell’eventuale autotutela. Ha di recente, infatti, ricordato la giurisprudenza che “la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato dell’amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (T.A.R. Piemonte sez. II, 19/01/2022, n. 52)", T.A.R. Lazio, Roma, sez. III Stralcio, 3 ottobre 2022, n. 12493) ” (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 23 giugno 2025, n. 12421).
In conclusione, per le ragioni esposte:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile;
- il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OV IU, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
EL UC, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EL UC | OV IU |
IL SEGRETARIO