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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 15 ottobre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6772/2024 R.G., avente ad oggetto ”Usucapione” e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Milanese, Parte_1
- Attore - contro
(nata a [...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3 il 19.05.1953), CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_3
(nata a [...] il [...]),
[...] Controparte_7 Controparte_8
CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 [...]
e contumaci. CP_13 CP_14
- Convenuto -
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 16.10.2024, ritualmente notificato, evocava in giudizio gli odierni convenuti, Parte_1
onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a. Accertare che Parte_1 ha posseduto i beni immobili siti nel territorio del Comune di Porto Cesareo, nel
Catasto Fabbricati al Foglio 14, particella n. 2046 sub 3 e 4, già in catasto terreni particella n. 2046 del Foglio 14, in modo continuato sin dal 12.12.1976; di conseguenza e per l'effetto: b. Dichiarare che ha acquistato il Parte_1
diritto di proprietà piena ed esclusiva sul medesimo immobile a titolo originario
1 per usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 del Codice civile, ordinando al conservatore dei registri immobiliari competente la trascrizione del diritto di proprietà in loro esclusivo favore;
c. Spese del giudizio compensate o vinte in caso di resistenza dei convenuti.”.
Il ricorrente assumeva di possedere, in modo pieno, esclusivo e ininterrotto dal 2.09.1976, l'immobile oggi iscritto nel N.C.E.U. del Comune di Porto Cesareo, al Foglio 14, Particella 2046 sub. 3 e sub 4, ubicato nella frazione di Torre Lapillo, alla via Surano (già via S) n. 9.
L'immobile in questione oggi risulta intestato oltre che al anche Pt_1 agli eredi del sig. precedente proprietario per essere stato Persona_1
assegnatario ed aver riscattato il terreno dall'Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania per atto 30920 di repertorio del 28.09.1972 (cfr. doc. in atti).
In particolare, in catasto l'immobile per cui è causa risulta intestato oltre che al ricorrente ai signori (c.f. ); Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ); (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_7
); (c.f. ; C.F._3 Persona_1 C.F._4 [...]
(c.f. ); (c.f. Parte_3 C.F._5 Parte_4
. C.F._6
Di tali soggetti solo la signora è ancora in vita. Controparte_1
I convenuti, quindi, sono gli attuali eredi dei soggetti che risultano intestatari dei beni per cui è giudizio, come attestato dal certificato storico di famiglia in atti (cfr. doc. in atti).
L'odierno ricorrente deduceva di aver acquistato il terreno su cui aveva edificato l'attuale fabbricato dal sig. , con scrittura privata del Controparte_7
2.09.1976, ma non si è mai pervenuti alla stipula dell'atto pubblico di vendita.
Il a sua volta, come già detto, era diventato proprietario del terreno CP_3
in virtù di atto di riscatto di terreni assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria il 28.09.1972 (cfr. doc. in atti).
Il presentava istanza di mediazione;
l'organismo di conciliazione Pt_1
adito, verificato l'esito negativo della mediazione, rilasciava l'allegato verbale.
2 All'udienza del 4.03.2025, previa verifica della regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, veniva dichiarata la contumacia di tutti i resistenti.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta in quanto Parte_1
fondata.
Senza dubbio rilevante, in questa sede, a livello probatorio, è la mancata opposizione da parte dei resistenti, i quali, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, scegliendo, quindi, di non contestare la domanda attorea.
I tre testimoni escussi, (indifferente), Testimone_1 Testimone_2
(indifferente) e (figlio del ricorrente), hanno univocamente riferito Testimone_3 che il ha posseduto l'immobile per cui è causa sin dal 1976 in modo Pt_1
pieno, esclusivo e pubblico;
che lo stesso ha pagato le tasse e le utenze;
che ha edificato due appartamenti;
che ha provveduto alla gestione esclusiva degli stessi;
ha manutenuto il bene e sostenuto le spese di manutenzione.
L'attore ha dimostrato con prova documentale di aver acquistato il terreno con scrittura privata del 12.12.1976 da (dante causa degli odierni Persona_1
resistenti), già assegnatario da parte dell'ente per la Riforma Fondiaria che ebbe a riscattare il terreno dall'Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania per atto 30920 di repertorio del 28.09.1972 (cfr. doc. in atti).
Da tale ultimo atto di riscatto e affrancamento, ad oggi, sono passati 53 anni.
Pertanto, può ritenersi certamente verificata la condizione posta dalla legislazione vigente in materia di assegnazione dei lotti relativi alla così detta riforma fondiaria.
L'art. 7 della L. R. n. 20 del 30.6.1990 ha stabilito che “le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche norme di legge non prevedano termini più brevi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o
3 dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore”. Per altro verso già l'art. 10 della L. 386 del 1976 aveva stabilito che “il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati (…) permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione… e che il fondo assegnato è soggetto ai vincoli che ne impediscono il trasferimento per altri quindici anni, con la conseguenza che, decorso il trentennio, il possesso del terzo è certamente utile ai fini dell'usucapione
(cfr Cass. Civ., sez. III, sent. 186 del 11.1.1993).
Nella fattispecie in esame il termine previsto dall'art. 7 della L.R. n. 20/99
è stato abbondantemente superato, essendo trascorsi 53 anni dalla cancellazione del riservato dominio e 49 dall'immissione in possesso dell'odierno ricorrente.
Altre prove fondanti la domanda del sono costituite dai documenti Pt_1
relativi alla domanda di condono edilizio e all'accatastamento degli immobili che dimostrano ineludibilmente che lo stesso ha avuto il pieno possesso della cosa, ha edificato due appartamenti, e ha pagato le tasse e le utenze correlate all'immobile e che la cointestazione dello stesso agli eredi rappresenta solo un dato CP_3 formale correlato con l'assenza dell'atto pubblico di vendita del terreno.
Orbene, stante tutto quanto innanzi, può senza dubbio ritenersi pienamente provato il possesso ultraventennale da parte dell'odierno ricorrente degli immobili per cui è causa;
possesso esercitato con animus domini, connotato dagli elementi della continuità, pacificità, pubblicità ed esclusività.
In materia di usucapione giova richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “In tema di "possesso", l'"animus possidendi" - da presumersi "iuris tantum" in presenza del "corpus possessionis" - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto: ai fini dell'usucapione, l'"animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece
4 questo appartiene ad altri” (Cass. civ., sez. II, 26-04-2002, n. 6079); ancora, “un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario …, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare” (Cass. 18392/06).
Stante la mancata opposizione dei resistenti, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
1. Accoglie la domanda attorea;
2. per l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà in favore di Parte_1
, per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., degli immobili siti
[...]
nel territorio del Comune di Porto Cesareo, nel Catasto Fabbricati al
Foglio 14, particella n. 2046 sub 3 e 4, già in catasto terreni particella n.
2046 del Foglio 14;
3. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce e, comunque,
a tutti i competenti Uffici di eseguire le trascrizioni, annotazioni e volture di legge, con esonero per essi da ogni responsabilità;
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 15 ottobre 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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