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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6995/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032423279000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032423279000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata non risultando la notifica dell'atto presupposto, che avrebbe dovuto esser effettuata dall'ente impositore.
La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di esso ente impositore è legittima non essendosi in presenza di un caso di litisconsorzio necessario.
Nondimeno l'opzione processuale prescelta ora detta va, ad avviso di questa Corte, tenuta in debito conto ai fini del governo delle spese di lite, che debbono pertanto esser compensate posto che l'ente di riscossione è rimasto estraneo alla vicenda notificatoria qui dirimente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6995/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032423279000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032423279000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata non risultando la notifica dell'atto presupposto, che avrebbe dovuto esser effettuata dall'ente impositore.
La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di esso ente impositore è legittima non essendosi in presenza di un caso di litisconsorzio necessario.
Nondimeno l'opzione processuale prescelta ora detta va, ad avviso di questa Corte, tenuta in debito conto ai fini del governo delle spese di lite, che debbono pertanto esser compensate posto che l'ente di riscossione è rimasto estraneo alla vicenda notificatoria qui dirimente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese