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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1664/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
(C.F. ), con sede in ZA, Via Parte_1 P.IVA_1
Spreafico n. 3, in persona della Curatrice, dott.ssa debitamente autorizzata ad Parte_2
agire ex art. 25 l. fall., rappresentato e difeso in forza di delega in atti dall'Avv. Matteo Spataro (C.F.
; fax: 02/784497; pec del Foro di C.F._1 Email_1
Milano, presso il quale, con studio a Milano, Via Visconti di Modrone 8/10, è elettivamente domiciliato
– ATTORE –
CONTRO
(C.F. , residente a [...] Controparte_1 C.F._2
– lettera 45, (C.F. , residente a Controparte_2 C.F._3
Lesmo (MB), Via S. Pellico n. 14, (C.F. ), residente nei CP_3 C.F._4
Paesi Bassi, Amsterdam, Hemonystraat 15B E – 1074BL e (C.F. Controparte_4
), residente a [...] – lettera 45, tutti rappresentati C.F._5
e difesi, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Carlo Cappuccio (C.F. del C.F._6
Foro di ZA, con studio in via Italia n. 28 a ZA, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di PEC e con dichiarazione di voler ricevere le Email_2
comunicazioni di Cancelleria nel corso del presente procedimento via e-mail all'indirizzo di PEC:
Email_2
– CONVENUTI –
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), residente a [...], Controparte_5 C.F._7
località P.S. Bernardo n. 16 – CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: nel merito: accertata (anche in via incidentale) la sussistenza delle ragioni di credito del nei confronti Parte_1 del sig. per i fatti dedotti, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 l. fall. Controparte_1
e art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'atto di donazione di cui al doc. 1 stipulato in ZA davanti al
Notaio in data 4 giugno 2020 - Rep. n. 20064; Racc. n. 11425 - con cui il sig. Persona_1
(donante) ha trasferito a titolo liberale ai sig.ri , Controparte_1 Controparte_2
e (donatari) la partecipazione di Controparte_5 CP_3 Controparte_4 nominali € 247.021,00 del capitale di Sofitur S.r.l. suddivisa in sotto-quote di nominali € 61.775,25 ciascuna;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.”
PER PARTI CONVENUTE, CONGIUNTAMENTE RAPPRESENTATE E DIFESE:
" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
NEL MERITO dichiarare inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto le domande del
e, quindi, rigettare tutte le domande di parte attrice. Parte_1
IN OGNI CASO con vittoria di spese e dei compensi professionali per questo giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali del 15% ex lege”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 6 marzo 2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per sentire revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione stipulato in data 4 giugno 2020 innanzi al Notaio (Rep. n. 20064; Racc. n. 11425) con cui il Persona_1
NO ha donato alla propria moglie, , e ai propri figli, Controparte_1 Controparte_2
, e , l'intera partecipazione detenuta in Sofitur S.r.l., Controparte_5 CP_3 Controparte_4
corrispondente al 78,66% del capitale sociale (doc. 1 attore).
In particolare, a fondamento delle domande l'attore esponeva:
2 − che la società ha avuto per oggetto sociale l'attività di costruzione e Parte_1
ristrutturazione per privati ed enti pubblici, sino alla scissione deliberata tra fine 2016 e inizio 2017, operazione a seguito della quale la “divisione privati” veniva trasferita alla beneficiaria Immobiliare
San RD s.r.l., fallita nel novembre 2020 (doc. 10);
− che il sig. ha rivestito la carica di amministratore unico di dalla CP_1 Parte_1
costituzione sino al marzo 2020 (doc. 3), ossia pochi mesi prima dell'atto dismissivo contestato e della declaratoria di fallimento, pronunciata dal Tribunale di ZA con sentenza del 26 ottobre 2020
(doc. 2);
− che i coniugi e , da una parte, ed i figli della coppia, e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e dall'altra, sono stati soci della società fallita, Controparte_4 Controparte_5
rispettivamente sino al 20 dicembre 2017 e sino al 20 febbraio 2020;
Pt_
− che oltre ad e Immobiliare San RD (entrambe fallite), i componenti della famiglia detengono o hanno detenuto le partecipazioni di altre società operanti nel ramo immobiliare: CP_1
Sofitur s.r.l. (titolare di un'azienda alberghiera di lusso a La Thuille, partecipata al 95% da CP_1
, Immobiliare San IL s.r.l. (partecipata dalla sig.ra e dai tre figli convenuti) e
[...] CP_2
CH ZA S.p.A. (partecipata da Immobiliare San IL);
− che lo stato di insolvenza di risale all'esercizio 2018, come emerge dall'esito Parte_1
della verifica crediti (doc. 12) e dagli accertamenti contabili eseguiti dalla Curatela;
Pt_
− che il fallimento è titolare del diritto al risarcimento di tutti i danni patiti a causa degli atti di mala gestio compiuti dal NO , in conflitto di interessi. Controparte_1
Precisamente, la Curatela del ha rilevato le seguenti condotte illegittime e le seguenti voci Parte_1
di danno ad esse causalmente riconducibili:
a) illegittima prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale.
Sebbene nel corso dell'esercizio 2018 siano state registrate perdite superiori a 1/3 del capitale sociale l'amministratore non si sarebbe attivato ex art. 2482 bis c.c. Lo stato di tensione finanziaria sarebbe stato desumibile anche dal raffronto tra l'ammontare dei debiti a breve scadenza (505.511) e dei crediti e beni prontamente liquidabili (431.150), come emergenti dal bilancio 2018, tardivamente approvato nel 2020.
La Curatela contesta peraltro che tali perdite fossero sottostimate. Infatti, benché nell'esercizio 2018 la fallita avesse ricevuto diverse intimazioni di pagamento per debiti non pagati da Immobiliare San RD S.r.l. (società facente capo alla famiglia – doc. 10 CP_1
attore), dei quali la fallita doveva rispondere in solido con quest'ultima ex art. 2506 quater
c.c., le somme corrispondenti non erano state registrate in apposito fondo rischi, con conseguente ritardo nell'emersione dello stato di insolvenza.
3 L'amministratore avrebbe dunque proseguito con la normale operatività, senza adottare una gestione ispirata alla conservazione dell'attivo e senza convocare l'assemblea per le deliberazioni ex artt. 2484 e 2486 c.c.
La condotta illecita avrebbe comportato un danno risarcibile pari, in via presuntiva ex art. 2486 c.c., alla somma di € 135.905,26, ossia la differenza tra l'ammontare del patrimonio netto al 31.12.2018 e al 31.12.2019, detratti i costi di liquidazione (doc. 33).
b) Adempimento di debiti di Immobiliare San RD S.r.l., con la consapevolezza della impossibilità di agire in rivalsa.
Tra l'anno 2017 e l'anno 2018 ha eseguito diversi pagamenti per conto Parte_1
di Immobiliare San RD S.r.l. di debiti per i quali ella non era condebitrice ex art. 2506 quater c.c., nonostante fosse noto che quest'ultima versasse in grave stato di insolvenza (doc.
19).
Tali pagamenti ammontano ad € 17.901,48 (doc. 18).
c) La prestazione di opere e servizi in favore di Sofitur s.r.l. senza margine di profitto, quale scelta di business manifestamente azzardata.
In data 3.04.2017 il NO ha sottoscritto un contratto di appalto con Sofitur S.r.l. CP_1
(anch'essa società facente capo alla famiglia e nella quale CP_1 Parte_1
deteneva alcune quote – doc. 6 attore) senza ricavarvi congruo e adeguato profitto. Sulla base Pt_ delle ricostruzioni contabili postume eseguite dalla Curatela (doc. 15 schede contabili di ), che non rinveniva alcun contratto di appalto tra la documentazione sociale, il profitto ricavato dall'appalto si attesterebbe su un margine pari al 4,12%, ricavato mediante la differenza tra i corrispettivi introitati e i costi diretti sostenuti, senza stima dunque dei costi fissi.
Tale margine sarebbe inferiore di oltre il 10% rispetto alla media del settore. Ad aggravare la posizione del debitore, il deduce altresì che la stipula del contratto si poneva in Parte_1
evidente violazione dell'oggetto sociale, come ridimensionato per effetto della scissione, e in conflitto di interessi, essendo il socio di maggioranza e amministratore di Sofitur s.r.l. CP_1
Il danno patito dalla fallita sarebbe in tal caso pari ad € 160.000, ossia al profitto lordo medio di settore, danno da meglio quantificarsi in sede contenziosa. Pt_ d) La deliberata diluizione della partecipazione di in Sofitur s.r.l. con la finalità di depauperamento dell'unico asset rilevante della fallita.
In data 31.07.2019 ha votato a favore dell'aumento di capitale della società Parte_1
Sofitur s.r.l., le cui quote erano detenute al 95% dallo stesso , che la rappresentava, CP_1
senza che la stessa Sofitur avesse dato conto delle ragioni sottese a tale onerosa scelta gestoria
4 e delle ragioni per cui l'aumento fosse stato deliberato senza sovrapprezzo, contrariamente alla prassi delle precedenti tre deliberazioni. Pt_ Tale decisione sarebbe stata assunta con la consapevolezza, in capo all'amministratore di , di non poter far fronte all'onere della sottoscrizione (cfr. doc. 30). Pt_ Seguiva l'omessa sottoscrizione da parte di , con la conseguenza che la partecipazione di quest'ultima in Sofitur S.r.l. si è ridotta dal 14,53% allo 0,65%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione da parte degli altri tre soci, tra cui lo stesso sig. e CP_1 CP_5
la società CH ZA, di cui il sig. era presidente del C.d.A. CP_1
Secondo la Curatela in tal modo il debitore avrebbe estromesso in misura pressochè totale la società fallita e la massa dei suoi creditori dalle compartecipazioni agli utili derivanti
Pt_ dall'azienda alberghiera, i cui lavori di ristrutturazione eseguiti da erano da poco terminati.
Il danno patito dalla fallita sarebbe in tal caso pari ad un valore compreso tra € 447.854,19 ed
€ 143.502,78, ossia al valore indicato dal sig. nell'atto di donazione. CP_1
− La Curatela ha altresì prodotto decreto di rinvio a giudizio del sig. con avviso di CP_1 fissazione dell'udienza preliminare (doc. 22) e, previa autorizzazione concessa in udienza, trattandosi di fatto sopravvenuto, verbale dell'udienza preliminare con dispositivo di condanna dell'imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta di cui ai punti c) ed e);
− il pregiudizio (eventus damni) arrecato dall'atto di donazione sopra descritto, per aver variato quantitativamente e qualitativamente il patrimonio del debitore, in cui non si annoverano ulteriori beni aventi valore patrimoniale (doc. 35), e reso così maggiormente incerto e dispendioso il soddisfacimento del credito;
− l'anteriorità di tale ragione di credito rispetto all'atto di donazione stipulato in data 4 giugno
2020 (doc. 1 attore);
− la consapevolezza (scientia fraudis) in capo al debitore di recare pregiudizio alle ragioni del creditore, poiché l'atto di donazione costiuirebbe esecuzione di un'operazione preordinata allo svuotamento del patrimonio, trattandosi di ultimo di una serie di atti dispositivi a titolo gratuito (cfr. costituzione di fondo patrimoniale) relativo all'ultimo bene di significativo valore economico (doc. 1 dichiarazione sul valore di mercato della partecipazione nel rogito notarile).
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 maggio 2024 si costituivano in giudizio i IGi
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
congiuntamente rappresentati e difesi, contestando in toto gli assunti attorei e, in particolare, eccependo:
5 a) l'insussistenza del credito, posto che nessun atto di mala gestio e/o in conflitto di interessi sarebbe stato allegato specificamente e in ogni caso compiuto dal IG . Hanno altresì Controparte_1
rilevato l'inammissibilità dell'azione per la tutela di crediti futuri. Infine hanno genericamente rilevato che la società sarebbe stata ben amministrata, sino a quando fattori esterni, non dipendenti e/o riconducibili alle condotte o alla volontà del suo amministratore, avrebbero determinato lo stato di insolvenza b) la mancata dimostrazione dell'eventus damni e della scientia fraudis in capo al disponente. In proposito hanno allegato la finalità liberale sottesa all'atto dispositivo e l'interesse non patrimoniale al ricambio generazionale nella direzione degli asset di famiglia. In comparsa costituzionale è stato allegato anche l'interesse connesso al peggioramento delle condizioni di salute del disponente.
Quanto agli specifici addebiti formulati dalla difesa del fallimento i convenuti hanno contestato:
• che l'omessa approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 fosse imputabile al sig.
stante la rinuncia al mandato prima dello spirare dei termini per l'approvazione; CP_1
• che i valori di mercato dell'attivo fossero quelli riportati a bilancio, perché relativi a cespiti integralmente ammortizzati e che perciò la società non si trovasse in stato di insolvenza dopo la chiusura dell'esercizio 2018;
• che vi fosse il dovere di rappresentare in apposito fondo rischi l'ammontare dei debiti assunti in solido con Immobiliare San RD e oggetto di intimazione di pagamento nel 2018 (oltre
500.000 euro) perché si riteneva solvibile la beneficiaria, alla quale era stato conferito tutto il patrimonio immobiliare ed i crediti, e vi era la convinzione che i creditori si sarebbero rivolti solo a quest'ultima - come avvenuto poi in sede di deposito dell'insinuazione al passivo nei confronti del fallimento di Immobiliare-. Si è dedotta altresì l'esistenza di un ulteriore credito
(circa 130.000) non appostato a bilancio, poi riconosciuto all'esito del contenzioso tributario definito successivamente alla chiusura del bilancio;
• che il valore medio del ROI nel settore costruzioni fosse pari a quanto indicato dalla Curatela, attestandosi invece sul minor valore di 10,1%;
• che l'appalto sull'azienda di Sofitur abbia determinato minori incassi per le clausole convenute. I minori incassi sarebbero dipesi da sopravvenienze non imputabili (infortunio sul lavoro) che avrebbero determinato l'applicazione di penali e la stipula di una transazione (doc.
5) che prevedeva l'impegno di di terminare i lavori a fronte della Parte_1
mancata liquidazione da parte di Sofitur della percentuale contrattualizzata relativa alle spese generali, pari al 10% del corrispettivo (in linea con il settore), quindi pari a circa € 120.000,00;
• che sia stata fornita prova del danno da illegittima prosecuzione, essendo contestata la riclassificazione del bilancio con inserimento dei debiti solidali;
6 • che il danno da pagamenti di debiti non solidali sussista, in ragione della normalità della prassi di reciproca sostituzione ai pagamenti/incassi al fine poi di regolare in un'unica soluzione il debito – credito;
• che l'aumento di capitale di Sofitur fosse preordinato alla diluizione della partecipazione di Pt_
e che il danno sia stato esaustivamente provato, atteso che risulta determinato in un delta compreso tra € 143.504 ed € 447.854,19 sulla base di un prospetto contestato (doc. 31);
l'aumento di capitale avrebbe avuto il solo scopo di dotare la società di nuove risorse per terminare i lavori;
• che sia rilevante in questa sede la richiesta di rinvio a giudizio per fatti di bancarotta formulata dalla Procura della Repubblica.
Sulla base di tali assunti i convenuti concludevano per il rigetto di tutte le domande attoree.
Il Giudice, accertato che per la causa in oggetto non era prevista alcuna condizione di procedibilità, fissava l'udienza di prima comparizione al 17 ottobre 2024. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 17 ottobre 2024 veniva dichiarata la contumacia del IG Controparte_5
e l'udienza veniva rinviata per gli incombenti ex art. 281 quinquies c.p.c. al 27 marzo 2025.
[...]
Nella comparsa conclusionale i convenuti eccepivano l'incompetenza funzionale del Tribunale di
ZA, per essere competente in tesi il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, contestavano l'efficacia probatoria della sentenza di condanna e davano atto della proposizione di appello avverso la stessa.
Nella memoria di replica hanno altresì contestato la valida instaurazione del contraddittorio nei confronti del sig. e la conseguente declaratoria di contumacia. Controparte_5
Con ordinanza riservata depositata il 27 marzo 2025 il Giudice, letti gli scritti difensivi finali e le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate delle parti, tratteneva la causa in decisione.
La presente sentenza viene depositata in data 7 aprile 2025, ossia entro trenta giorni dalla data dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
1. La validità della declaratoria di contumacia.
Va in proposito ribadito il giudizio di validità della notifica della citazione nei confronti del sig.
come risulta dal deposito allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e Controparte_5 dalla verifica dell'originale effettuata in udienza.
La notifica è stata validamente effettuata presso il luogo di residenza, corrispondente alle risultanze anagrafiche, con passaggio dell'ufficiale giudiziario in data 13.4.2024, e compilazione della relata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con successivo avviso di deposito in casa comunale del plico spedito con raccomandata il 15.4.2024, restituita al mittente per mancato ritiro nel termine di dieci giorni e conseguente perfezionamento della notifica il 25.4.2024.
7 La circostanza per la quale sia stata barrata la casella “irreperibile” con l'indicazione della data del
17.4.2024 nella busta contenente la restituzione al mittente dell'avviso di ricevimento non esclude il perfezionamento ai sensi dell'art. 140 cpc, poiché appunto risulta cerchiato il richiamo alla norma indicata e la relazione dell'ufficiale allude all'irreperibilità momentanea del notificando in sede di secondo accesso per la comunicazione dell'avviso di avvenuto deposito presso la casa comunale.
Quanto al mancato rispetto del termine a comparire, si rileva come l'eventuale vizio procedimentale
(peraltro tardivamente rilevato da parti non interessate) sia idoneo a determinare un profilo di nullità della sentenza deducibile come motivo di gravame unicamente dal contumace e che, in ogni caso, tale vizio non determina regressione del procedimento al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
2. La competenza del Tribunale di ZA.
Sussiste la competenza funzionale del Tribunale di ZA, stante l'apertura del fallimento della società da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 66 l.f. e la non influenza della Parte_1 decisione sull'assetto organizzativo della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'atto dispositivo (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 08/05/2020, n. 8661 (rv. 657831-01).
3. I presupposti dell'azione revocatoria.
Va premesso in diritto che i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. sono: l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o, più frequentemente, dopo il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore (c.d. eventus damni), la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta (c.d. consilium fraudis o scientia damni) e, se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo.
Temi dibattuti tra le parti sono quelli della legittimazione, della lesività dell'atto dispositivo contestato e della sussistenza dell'elemento soggettivo.
La legittimazione ad esperire l'azione revocatoria, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, promana anche da crediti non ancora certi.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito alla quale si ritiene di aderire, “per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria” (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 5618/2018, Cass. civ. n. 4044/2013, Cass. civ. n. 3676/2011, Cass. civ. n.
16722/2009, Cass. civ. n. 22465/2006, Cass. civ. n. 1413/2006, Cass. civ. n. 2748/2005). “L'art. 2901
c.c. ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste del credito litigioso (quindi ancora sub indice), è idoneo
8 a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (C. App.
Ancona n. 522/2020; cfr. Cass. civ. n. 3363/2019, Cass. civ. n. 11755/2018).
Più in particolare quanto ai crediti eventuali di natura risarcitoria, la Suprema Corte ha ritenuto che il vaglio sull'esistenza del credito implica una delibazione incidentale della sua esistenza in termini di non manifesta pretestuosità (Cass., ordinanza 7 novembre 2019 – 19 febbraio 2020, n. 4212; cfr. altresì Cass. 11755/18). Per esperire l'azione revocatoria, pertanto, è sufficiente che il creditore identifichi i fatti costitutivi del proprio credito, senza che vi sia la necessità di precisarne l'esatto ammontare.
D'altra parte l'ampia interpretazione della nozione di credito di cui all'art. 2901 c.c. non pregiudica le tutele previste dalla normativa per il debitore e per il terzo avente causa dal debitore disponente.
La sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo, infatti, non costituisce titolo sufficiente per procedere con l'esecuzione nei confronti del terzo acquirente, atteso che è comunque necessario che il creditore disponga anche di un titolo esecutivo nei confronti del debitore (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 11755/2018).
L'ulteriore presupposto dell'actio pauliana oggetto di contestazione tra le parti è rappresentato dal pregiudizio concreto (eventus damni) alle ragioni creditorie che deriva dagli effetti dell'atto dispositivo, pregiudizio consistente nel depauperamento della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Va rammentato in proposito che a fondamento dell'azione non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile
- in termini economico-monetari - la soddisfazione, anche coattiva, del credito vantato dall'attore (cfr.
Cass. civ. 7.02.2024, n. 3462; Cass. civ., 3.02.2015, n. 1902; Cass. civ., 9.02.2012, n. 1896). Il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori;
costituiscono dunque pregiudizio revocatorio tutti gli atti dispositivi in grado di escludere i beni del debitore dall'azione esecutiva dei creditori, anche nel caso in cui la quantità permanga invariata, quali ad esempio la vendita di un immobile, ancorché a giusto prezzo;
l'alienazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto;
il conferimento dei beni in un fondo patrimoniale (cfr. Tribunale
Tivoli, 26.03.2020, n.499).
9 L'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. 29.09.2021, n. 26310).
Qualora, secondo il debitore, l'atto dispositivo non arrechi alcun pregiudizio alle ragioni del creditore,
l'onere della prova ricade proprio sul primo, che deve dimostrare che il patrimonio residuo è idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito. Sul punto così testualmente si è espressa di recente la Corte di Cassazione, disciplinando altresì gli oneri probatori delle parti: “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore1” (cfr. Cass. civ. 27.02.2024, n. 5113).
Venendo all'elemento soggettivo, giova rammentare che la prospettazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, ha ricadute sul piano probatorio, dovendosi nell'un caso allegare e provare meramente il dolo generico, cioè la mera consapevolezza del possibile danno che deriva dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, ossia la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. 29.05.2013, n. 13446).
Qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, infatti, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza, c.d. scientia damni, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, non essendo necessario alcun intento fraudolento (c.d. animus nocendi) (Cass. civ. 30.12.2014, n. 27546; cfr. Cass. civ. 5.07.2013, n. 16825).
4. La fondatezza della domanda revocatoria
Il Tribunale ritiene fondata la prospettazione attorea.
Parte attrice ha adeguatamente indentificato i fatti costitutivi del proprio credito, che promana dal risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della responsabilità dell'amministratore di
[...]
per violazione dei principi di sana e corretta gestione societaria (illegittima Parte_1 prosecuzione dell'attività a seguito della perdita del capitale sociale) e per operazioni dannose in Pt_ conflitto di interessi (appalto Sofitur e diluizione della partecipazione di nella stessa, a proprio vantaggio).
La Curatela del Fallimento, infatti, ha puntualmente contestato le irregolarità gestionali nell'amministrazione di riepilogate in apertura e le molteplici operazioni con Parte_1
parti correlate prive di una adeguata informazione in sede assembleare e di una contropartita in Pt_ termini economici a favore di , oltre ad avere fornito elementi di prova incontrovertibili in merito a taluni dei pregiudizi patrimoniali rappresentati come causalmente riconducibili alle condotte ascritte.
In proposito generiche o scarsamente convincenti risultano le difese dei convenuti, che non hanno efficacemente contestato la datazione dello stato insolvenza né hanno individuato alcun fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra le condotte contestate (in particolare quella di indebita prosecuzione dell'attività e pagamento di debiti altrui) ed i pregiudizi certi (ci si riferisce al pagamento dei debiti altrui).
Ne deriva che il fallimento risulterebbe legittimato ad agire anche qualora l'unica voce di danno effettivamente riconosciuto fosse pari all'importo dei pagamenti senza causa di debiti esclusivi della società collegata Immobiliare San RD.
Oltre a quanto sopra, vale appena il caso di osservare che con sentenza n. 1025 depositata il 9 gennaio
2025 il NO è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 329, Controparte_1
commi 1 e 2, lett. b) CCII (doc. 40 attore). Il Tribunale penale ha puntualmente accertato la lesività di due specifiche condotte. Trattasi anzitutto dell'omesso appostamento di un fondo rischi per i debiti
Pt_ mantenuti a seguito della scissione di e della conseguente illegittima prosecuzione dell'attività.
Tale danno secondo il Tribunale penale sarebbe pari a tutto il passivo insorto successivamente, ossia circa 250.000. In secondo luogo è stata accertata la rilevanza penale della condotta consistita
Pt_ nell'esecuzione dell'appalto Sofitur e nell'orchestrata diluizione della partecipazione di in Sofitur Pt_ per effetto dell'aumento di capitale poi non sottoscritto da . Tutto ciò nell'ambito del conflitto di interessi derivante dalla contemporanea assunzione della carica di vertice amministrativo sia nella
Pt_ società depauperata, , sia nella società beneficiaria dell'appalto, Sofitur.
Pertanto, non appare pretestuosa la allegazione del fallimento in punto di violazione da parte del sig.
in qualità di amministratore della fallita, degli obblighi di adeguata e regolare tenuta della CP_1
contabilità sociale e dei bilanci, di amministrazione della società con la dovuta diligenza professionale sollecitando l'assemblea ad assumere le opportune determinazioni per ripianare le perdite ovvero porre in liquidazione la società, di monitoraggio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, adottando senza indugio ogni provvedimento fosse necessario per superare la crisi o per la messa in liquidazione e limitandosi al compimento dei soli atti funzionali alla
11 conservazione del patrimonio sociale e soprattutto del divieto di agire in conflitto di interessi con la società amministrata.
È provata la sussistenza dell'eventus damni, avendo il trasferimento a titolo gratuito ex se pregiudicato quantitativamente e qualitativamente la consistenza patrimoniale del debitore spogliandola di beni aventi valore patrimoniale, rendendo così, con alta probabilità, meno fruttuosa l'eventuale esecuzione (doc. 35 attore).
Il sig. avrebbe dovuto dimostrare che l'atto dispositivo non ha arrecato alcun pregiudizio alle CP_1
ragioni del creditore, essendo il patrimonio residuo perfettamente idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito. Nel caso di specie, tuttavia, il sig. nulla ha eccepito e dimostrato CP_1 circa l'adeguatezza del proprio patrimonio residuo per saldare il credito dell'odierno attore.
È altresì provata l'anteriorità del credito, sorto a partire dagli anni 2017-2018-2019, data di esecuzione delle condotte contestate, rispetto all'atto dispositivo, dovendosi avere riguardo, in caso di credito risarcitorio, alla data di commissione del fatto illecito/inadempimento.
Inoltre è provata la sussistenza della scientia damni in capo al debitore, che, alla luce della documentazione prodotta, della carica rivestita e delle partecipazioni detenute direttamente o tramite stretti congiunti nelle altre società sopra citate, al momento della stipula dell'atto dispositivo era necessariamente a conoscenza di potenziali profili di responsabilità, perlomeno civile, e, di conseguenza, dell'impatto inevitabile che tale atto di dismissione avrebbe generato sulla sua garanzia patrimoniale generica.
Peraltro l'atto di donazione ha fatto seguito a diversi atti dispositivi che hanno avuto l'effetto di svuotare il patrimonio del sig. Più precisamente: a) in data 29 novembre 2017 il NO CP_1
ha fatto confluire i propri beni immobili in un fondo patrimoniale (doc. 34 attore); b) prima CP_1
della donazione oggetto di causa il NO aveva già donato ai propri famigliari beni per un CP_1
valore complessivo di € 1.653.173,09 (cfr. premesse doc. 1).
Trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito, non è necessaria la sussistenza della c.d. partecipatio fraudis in capo ai terzi aventi causa dal debitore disponente.
Per le considerazioni sopra svolte la domanda di parte attrice deve essere accolta e pertanto l'atto di donazione stipulato in data 4 giugno 2020 innanzi al Notaio (Rep. n. 20064; Racc. Persona_1
n. 11425) con cui il NO ha donato alla propria moglie, Controparte_1 Controparte_6
, e ai propri figli, , e , l'intera partecipazione
[...] Controparte_5 CP_3 Controparte_4
detenuta nella Sofitur S.r.l., corrispondente al 78,66% del capitale di detta società (doc. 1 attore) va dichiarato inefficace nei confronti di Parte_1
12 Dall'accoglimento integrale delle domande di parte attrice deriva la soccombenza ex art. 91 c.p.c. di ciascuna delle parti convenute costituite, a carico delle quali devono essere poste le spese di lite in solido ex art. 97 c.p.c. tra loro data la posizione processuale comune quanto al negozio di cessione
(cfr. Cass Sez. 3 – , Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019,
Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17/10/2016).
Pertanto le spese di lite vanno liquidate – secondo i valori medi del DM 55/14 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 - nella misura di complessivi € 1.713 per esborsi (anticipazioni documentate) ed € 14.103 per compensi professionali2, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014,
CPA ed IVA, sugli importi imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da
[...]
contro , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_5
e , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o CP_3 Controparte_4
assorbite, così provvede:
- accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1
donazione stipulato in data 4 giugno 2020 innanzi al Notaio (Rep. n. Persona_1
20064; Racc. n. 11425), con cui il NO ha donato alla propria moglie, Controparte_1
, e ai propri figli, , e Controparte_6 Controparte_5 CP_3 Controparte_4
l'intera partecipazione detenuta nella Sofitur S.r.l.;
[...]
- ordina ogni eventuale ulteriore formalità pubblicitaria connessa al provvedimento, disponendo ove occorra la pubblicazione dell'emananda sentenza nel competente registro delle imprese, con ogni consequenziale provvedimento, ordinando in ogni caso a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. nonchè di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
e al pagamento in solido tra loro in favore
[...] CP_3 Controparte_4
di della somma di € 14.103 per compensi, oltre spese generali Parte_1
al 15%, CPA e IVA, se ed in quanto dovuta, ed € 1.713 per anticipazioni, a titolo di rifusione delle spese di lite;
Così deciso in ZA il 7 aprile 2025.
Il Giudice Caterina Rizzotto
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il diverso principio, secondo cui è onere del curatore fallimentare, che agisca in revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 legge fal., provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo, fa eccezione alla regola generale, sopra indicata, per ragioni connesse alla particolarità della fattispecie dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim. Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa”.
10 2 Parametrati sul minor valore di cessione delle quote, anziché sul maggior valore del credito dedotto, come richiesto nella nota spese depositata.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
(C.F. ), con sede in ZA, Via Parte_1 P.IVA_1
Spreafico n. 3, in persona della Curatrice, dott.ssa debitamente autorizzata ad Parte_2
agire ex art. 25 l. fall., rappresentato e difeso in forza di delega in atti dall'Avv. Matteo Spataro (C.F.
; fax: 02/784497; pec del Foro di C.F._1 Email_1
Milano, presso il quale, con studio a Milano, Via Visconti di Modrone 8/10, è elettivamente domiciliato
– ATTORE –
CONTRO
(C.F. , residente a [...] Controparte_1 C.F._2
– lettera 45, (C.F. , residente a Controparte_2 C.F._3
Lesmo (MB), Via S. Pellico n. 14, (C.F. ), residente nei CP_3 C.F._4
Paesi Bassi, Amsterdam, Hemonystraat 15B E – 1074BL e (C.F. Controparte_4
), residente a [...] – lettera 45, tutti rappresentati C.F._5
e difesi, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Carlo Cappuccio (C.F. del C.F._6
Foro di ZA, con studio in via Italia n. 28 a ZA, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di PEC e con dichiarazione di voler ricevere le Email_2
comunicazioni di Cancelleria nel corso del presente procedimento via e-mail all'indirizzo di PEC:
Email_2
– CONVENUTI –
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), residente a [...], Controparte_5 C.F._7
località P.S. Bernardo n. 16 – CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: nel merito: accertata (anche in via incidentale) la sussistenza delle ragioni di credito del nei confronti Parte_1 del sig. per i fatti dedotti, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 l. fall. Controparte_1
e art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'atto di donazione di cui al doc. 1 stipulato in ZA davanti al
Notaio in data 4 giugno 2020 - Rep. n. 20064; Racc. n. 11425 - con cui il sig. Persona_1
(donante) ha trasferito a titolo liberale ai sig.ri , Controparte_1 Controparte_2
e (donatari) la partecipazione di Controparte_5 CP_3 Controparte_4 nominali € 247.021,00 del capitale di Sofitur S.r.l. suddivisa in sotto-quote di nominali € 61.775,25 ciascuna;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.”
PER PARTI CONVENUTE, CONGIUNTAMENTE RAPPRESENTATE E DIFESE:
" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
NEL MERITO dichiarare inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto le domande del
e, quindi, rigettare tutte le domande di parte attrice. Parte_1
IN OGNI CASO con vittoria di spese e dei compensi professionali per questo giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali del 15% ex lege”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 6 marzo 2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per sentire revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione stipulato in data 4 giugno 2020 innanzi al Notaio (Rep. n. 20064; Racc. n. 11425) con cui il Persona_1
NO ha donato alla propria moglie, , e ai propri figli, Controparte_1 Controparte_2
, e , l'intera partecipazione detenuta in Sofitur S.r.l., Controparte_5 CP_3 Controparte_4
corrispondente al 78,66% del capitale sociale (doc. 1 attore).
In particolare, a fondamento delle domande l'attore esponeva:
2 − che la società ha avuto per oggetto sociale l'attività di costruzione e Parte_1
ristrutturazione per privati ed enti pubblici, sino alla scissione deliberata tra fine 2016 e inizio 2017, operazione a seguito della quale la “divisione privati” veniva trasferita alla beneficiaria Immobiliare
San RD s.r.l., fallita nel novembre 2020 (doc. 10);
− che il sig. ha rivestito la carica di amministratore unico di dalla CP_1 Parte_1
costituzione sino al marzo 2020 (doc. 3), ossia pochi mesi prima dell'atto dismissivo contestato e della declaratoria di fallimento, pronunciata dal Tribunale di ZA con sentenza del 26 ottobre 2020
(doc. 2);
− che i coniugi e , da una parte, ed i figli della coppia, e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e dall'altra, sono stati soci della società fallita, Controparte_4 Controparte_5
rispettivamente sino al 20 dicembre 2017 e sino al 20 febbraio 2020;
Pt_
− che oltre ad e Immobiliare San RD (entrambe fallite), i componenti della famiglia detengono o hanno detenuto le partecipazioni di altre società operanti nel ramo immobiliare: CP_1
Sofitur s.r.l. (titolare di un'azienda alberghiera di lusso a La Thuille, partecipata al 95% da CP_1
, Immobiliare San IL s.r.l. (partecipata dalla sig.ra e dai tre figli convenuti) e
[...] CP_2
CH ZA S.p.A. (partecipata da Immobiliare San IL);
− che lo stato di insolvenza di risale all'esercizio 2018, come emerge dall'esito Parte_1
della verifica crediti (doc. 12) e dagli accertamenti contabili eseguiti dalla Curatela;
Pt_
− che il fallimento è titolare del diritto al risarcimento di tutti i danni patiti a causa degli atti di mala gestio compiuti dal NO , in conflitto di interessi. Controparte_1
Precisamente, la Curatela del ha rilevato le seguenti condotte illegittime e le seguenti voci Parte_1
di danno ad esse causalmente riconducibili:
a) illegittima prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale.
Sebbene nel corso dell'esercizio 2018 siano state registrate perdite superiori a 1/3 del capitale sociale l'amministratore non si sarebbe attivato ex art. 2482 bis c.c. Lo stato di tensione finanziaria sarebbe stato desumibile anche dal raffronto tra l'ammontare dei debiti a breve scadenza (505.511) e dei crediti e beni prontamente liquidabili (431.150), come emergenti dal bilancio 2018, tardivamente approvato nel 2020.
La Curatela contesta peraltro che tali perdite fossero sottostimate. Infatti, benché nell'esercizio 2018 la fallita avesse ricevuto diverse intimazioni di pagamento per debiti non pagati da Immobiliare San RD S.r.l. (società facente capo alla famiglia – doc. 10 CP_1
attore), dei quali la fallita doveva rispondere in solido con quest'ultima ex art. 2506 quater
c.c., le somme corrispondenti non erano state registrate in apposito fondo rischi, con conseguente ritardo nell'emersione dello stato di insolvenza.
3 L'amministratore avrebbe dunque proseguito con la normale operatività, senza adottare una gestione ispirata alla conservazione dell'attivo e senza convocare l'assemblea per le deliberazioni ex artt. 2484 e 2486 c.c.
La condotta illecita avrebbe comportato un danno risarcibile pari, in via presuntiva ex art. 2486 c.c., alla somma di € 135.905,26, ossia la differenza tra l'ammontare del patrimonio netto al 31.12.2018 e al 31.12.2019, detratti i costi di liquidazione (doc. 33).
b) Adempimento di debiti di Immobiliare San RD S.r.l., con la consapevolezza della impossibilità di agire in rivalsa.
Tra l'anno 2017 e l'anno 2018 ha eseguito diversi pagamenti per conto Parte_1
di Immobiliare San RD S.r.l. di debiti per i quali ella non era condebitrice ex art. 2506 quater c.c., nonostante fosse noto che quest'ultima versasse in grave stato di insolvenza (doc.
19).
Tali pagamenti ammontano ad € 17.901,48 (doc. 18).
c) La prestazione di opere e servizi in favore di Sofitur s.r.l. senza margine di profitto, quale scelta di business manifestamente azzardata.
In data 3.04.2017 il NO ha sottoscritto un contratto di appalto con Sofitur S.r.l. CP_1
(anch'essa società facente capo alla famiglia e nella quale CP_1 Parte_1
deteneva alcune quote – doc. 6 attore) senza ricavarvi congruo e adeguato profitto. Sulla base Pt_ delle ricostruzioni contabili postume eseguite dalla Curatela (doc. 15 schede contabili di ), che non rinveniva alcun contratto di appalto tra la documentazione sociale, il profitto ricavato dall'appalto si attesterebbe su un margine pari al 4,12%, ricavato mediante la differenza tra i corrispettivi introitati e i costi diretti sostenuti, senza stima dunque dei costi fissi.
Tale margine sarebbe inferiore di oltre il 10% rispetto alla media del settore. Ad aggravare la posizione del debitore, il deduce altresì che la stipula del contratto si poneva in Parte_1
evidente violazione dell'oggetto sociale, come ridimensionato per effetto della scissione, e in conflitto di interessi, essendo il socio di maggioranza e amministratore di Sofitur s.r.l. CP_1
Il danno patito dalla fallita sarebbe in tal caso pari ad € 160.000, ossia al profitto lordo medio di settore, danno da meglio quantificarsi in sede contenziosa. Pt_ d) La deliberata diluizione della partecipazione di in Sofitur s.r.l. con la finalità di depauperamento dell'unico asset rilevante della fallita.
In data 31.07.2019 ha votato a favore dell'aumento di capitale della società Parte_1
Sofitur s.r.l., le cui quote erano detenute al 95% dallo stesso , che la rappresentava, CP_1
senza che la stessa Sofitur avesse dato conto delle ragioni sottese a tale onerosa scelta gestoria
4 e delle ragioni per cui l'aumento fosse stato deliberato senza sovrapprezzo, contrariamente alla prassi delle precedenti tre deliberazioni. Pt_ Tale decisione sarebbe stata assunta con la consapevolezza, in capo all'amministratore di , di non poter far fronte all'onere della sottoscrizione (cfr. doc. 30). Pt_ Seguiva l'omessa sottoscrizione da parte di , con la conseguenza che la partecipazione di quest'ultima in Sofitur S.r.l. si è ridotta dal 14,53% allo 0,65%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione da parte degli altri tre soci, tra cui lo stesso sig. e CP_1 CP_5
la società CH ZA, di cui il sig. era presidente del C.d.A. CP_1
Secondo la Curatela in tal modo il debitore avrebbe estromesso in misura pressochè totale la società fallita e la massa dei suoi creditori dalle compartecipazioni agli utili derivanti
Pt_ dall'azienda alberghiera, i cui lavori di ristrutturazione eseguiti da erano da poco terminati.
Il danno patito dalla fallita sarebbe in tal caso pari ad un valore compreso tra € 447.854,19 ed
€ 143.502,78, ossia al valore indicato dal sig. nell'atto di donazione. CP_1
− La Curatela ha altresì prodotto decreto di rinvio a giudizio del sig. con avviso di CP_1 fissazione dell'udienza preliminare (doc. 22) e, previa autorizzazione concessa in udienza, trattandosi di fatto sopravvenuto, verbale dell'udienza preliminare con dispositivo di condanna dell'imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta di cui ai punti c) ed e);
− il pregiudizio (eventus damni) arrecato dall'atto di donazione sopra descritto, per aver variato quantitativamente e qualitativamente il patrimonio del debitore, in cui non si annoverano ulteriori beni aventi valore patrimoniale (doc. 35), e reso così maggiormente incerto e dispendioso il soddisfacimento del credito;
− l'anteriorità di tale ragione di credito rispetto all'atto di donazione stipulato in data 4 giugno
2020 (doc. 1 attore);
− la consapevolezza (scientia fraudis) in capo al debitore di recare pregiudizio alle ragioni del creditore, poiché l'atto di donazione costiuirebbe esecuzione di un'operazione preordinata allo svuotamento del patrimonio, trattandosi di ultimo di una serie di atti dispositivi a titolo gratuito (cfr. costituzione di fondo patrimoniale) relativo all'ultimo bene di significativo valore economico (doc. 1 dichiarazione sul valore di mercato della partecipazione nel rogito notarile).
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 maggio 2024 si costituivano in giudizio i IGi
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
congiuntamente rappresentati e difesi, contestando in toto gli assunti attorei e, in particolare, eccependo:
5 a) l'insussistenza del credito, posto che nessun atto di mala gestio e/o in conflitto di interessi sarebbe stato allegato specificamente e in ogni caso compiuto dal IG . Hanno altresì Controparte_1
rilevato l'inammissibilità dell'azione per la tutela di crediti futuri. Infine hanno genericamente rilevato che la società sarebbe stata ben amministrata, sino a quando fattori esterni, non dipendenti e/o riconducibili alle condotte o alla volontà del suo amministratore, avrebbero determinato lo stato di insolvenza b) la mancata dimostrazione dell'eventus damni e della scientia fraudis in capo al disponente. In proposito hanno allegato la finalità liberale sottesa all'atto dispositivo e l'interesse non patrimoniale al ricambio generazionale nella direzione degli asset di famiglia. In comparsa costituzionale è stato allegato anche l'interesse connesso al peggioramento delle condizioni di salute del disponente.
Quanto agli specifici addebiti formulati dalla difesa del fallimento i convenuti hanno contestato:
• che l'omessa approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 fosse imputabile al sig.
stante la rinuncia al mandato prima dello spirare dei termini per l'approvazione; CP_1
• che i valori di mercato dell'attivo fossero quelli riportati a bilancio, perché relativi a cespiti integralmente ammortizzati e che perciò la società non si trovasse in stato di insolvenza dopo la chiusura dell'esercizio 2018;
• che vi fosse il dovere di rappresentare in apposito fondo rischi l'ammontare dei debiti assunti in solido con Immobiliare San RD e oggetto di intimazione di pagamento nel 2018 (oltre
500.000 euro) perché si riteneva solvibile la beneficiaria, alla quale era stato conferito tutto il patrimonio immobiliare ed i crediti, e vi era la convinzione che i creditori si sarebbero rivolti solo a quest'ultima - come avvenuto poi in sede di deposito dell'insinuazione al passivo nei confronti del fallimento di Immobiliare-. Si è dedotta altresì l'esistenza di un ulteriore credito
(circa 130.000) non appostato a bilancio, poi riconosciuto all'esito del contenzioso tributario definito successivamente alla chiusura del bilancio;
• che il valore medio del ROI nel settore costruzioni fosse pari a quanto indicato dalla Curatela, attestandosi invece sul minor valore di 10,1%;
• che l'appalto sull'azienda di Sofitur abbia determinato minori incassi per le clausole convenute. I minori incassi sarebbero dipesi da sopravvenienze non imputabili (infortunio sul lavoro) che avrebbero determinato l'applicazione di penali e la stipula di una transazione (doc.
5) che prevedeva l'impegno di di terminare i lavori a fronte della Parte_1
mancata liquidazione da parte di Sofitur della percentuale contrattualizzata relativa alle spese generali, pari al 10% del corrispettivo (in linea con il settore), quindi pari a circa € 120.000,00;
• che sia stata fornita prova del danno da illegittima prosecuzione, essendo contestata la riclassificazione del bilancio con inserimento dei debiti solidali;
6 • che il danno da pagamenti di debiti non solidali sussista, in ragione della normalità della prassi di reciproca sostituzione ai pagamenti/incassi al fine poi di regolare in un'unica soluzione il debito – credito;
• che l'aumento di capitale di Sofitur fosse preordinato alla diluizione della partecipazione di Pt_
e che il danno sia stato esaustivamente provato, atteso che risulta determinato in un delta compreso tra € 143.504 ed € 447.854,19 sulla base di un prospetto contestato (doc. 31);
l'aumento di capitale avrebbe avuto il solo scopo di dotare la società di nuove risorse per terminare i lavori;
• che sia rilevante in questa sede la richiesta di rinvio a giudizio per fatti di bancarotta formulata dalla Procura della Repubblica.
Sulla base di tali assunti i convenuti concludevano per il rigetto di tutte le domande attoree.
Il Giudice, accertato che per la causa in oggetto non era prevista alcuna condizione di procedibilità, fissava l'udienza di prima comparizione al 17 ottobre 2024. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 17 ottobre 2024 veniva dichiarata la contumacia del IG Controparte_5
e l'udienza veniva rinviata per gli incombenti ex art. 281 quinquies c.p.c. al 27 marzo 2025.
[...]
Nella comparsa conclusionale i convenuti eccepivano l'incompetenza funzionale del Tribunale di
ZA, per essere competente in tesi il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, contestavano l'efficacia probatoria della sentenza di condanna e davano atto della proposizione di appello avverso la stessa.
Nella memoria di replica hanno altresì contestato la valida instaurazione del contraddittorio nei confronti del sig. e la conseguente declaratoria di contumacia. Controparte_5
Con ordinanza riservata depositata il 27 marzo 2025 il Giudice, letti gli scritti difensivi finali e le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate delle parti, tratteneva la causa in decisione.
La presente sentenza viene depositata in data 7 aprile 2025, ossia entro trenta giorni dalla data dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
1. La validità della declaratoria di contumacia.
Va in proposito ribadito il giudizio di validità della notifica della citazione nei confronti del sig.
come risulta dal deposito allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e Controparte_5 dalla verifica dell'originale effettuata in udienza.
La notifica è stata validamente effettuata presso il luogo di residenza, corrispondente alle risultanze anagrafiche, con passaggio dell'ufficiale giudiziario in data 13.4.2024, e compilazione della relata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con successivo avviso di deposito in casa comunale del plico spedito con raccomandata il 15.4.2024, restituita al mittente per mancato ritiro nel termine di dieci giorni e conseguente perfezionamento della notifica il 25.4.2024.
7 La circostanza per la quale sia stata barrata la casella “irreperibile” con l'indicazione della data del
17.4.2024 nella busta contenente la restituzione al mittente dell'avviso di ricevimento non esclude il perfezionamento ai sensi dell'art. 140 cpc, poiché appunto risulta cerchiato il richiamo alla norma indicata e la relazione dell'ufficiale allude all'irreperibilità momentanea del notificando in sede di secondo accesso per la comunicazione dell'avviso di avvenuto deposito presso la casa comunale.
Quanto al mancato rispetto del termine a comparire, si rileva come l'eventuale vizio procedimentale
(peraltro tardivamente rilevato da parti non interessate) sia idoneo a determinare un profilo di nullità della sentenza deducibile come motivo di gravame unicamente dal contumace e che, in ogni caso, tale vizio non determina regressione del procedimento al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
2. La competenza del Tribunale di ZA.
Sussiste la competenza funzionale del Tribunale di ZA, stante l'apertura del fallimento della società da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 66 l.f. e la non influenza della Parte_1 decisione sull'assetto organizzativo della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'atto dispositivo (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 08/05/2020, n. 8661 (rv. 657831-01).
3. I presupposti dell'azione revocatoria.
Va premesso in diritto che i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. sono: l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o, più frequentemente, dopo il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore (c.d. eventus damni), la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta (c.d. consilium fraudis o scientia damni) e, se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo.
Temi dibattuti tra le parti sono quelli della legittimazione, della lesività dell'atto dispositivo contestato e della sussistenza dell'elemento soggettivo.
La legittimazione ad esperire l'azione revocatoria, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, promana anche da crediti non ancora certi.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito alla quale si ritiene di aderire, “per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria” (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 5618/2018, Cass. civ. n. 4044/2013, Cass. civ. n. 3676/2011, Cass. civ. n.
16722/2009, Cass. civ. n. 22465/2006, Cass. civ. n. 1413/2006, Cass. civ. n. 2748/2005). “L'art. 2901
c.c. ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste del credito litigioso (quindi ancora sub indice), è idoneo
8 a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (C. App.
Ancona n. 522/2020; cfr. Cass. civ. n. 3363/2019, Cass. civ. n. 11755/2018).
Più in particolare quanto ai crediti eventuali di natura risarcitoria, la Suprema Corte ha ritenuto che il vaglio sull'esistenza del credito implica una delibazione incidentale della sua esistenza in termini di non manifesta pretestuosità (Cass., ordinanza 7 novembre 2019 – 19 febbraio 2020, n. 4212; cfr. altresì Cass. 11755/18). Per esperire l'azione revocatoria, pertanto, è sufficiente che il creditore identifichi i fatti costitutivi del proprio credito, senza che vi sia la necessità di precisarne l'esatto ammontare.
D'altra parte l'ampia interpretazione della nozione di credito di cui all'art. 2901 c.c. non pregiudica le tutele previste dalla normativa per il debitore e per il terzo avente causa dal debitore disponente.
La sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo, infatti, non costituisce titolo sufficiente per procedere con l'esecuzione nei confronti del terzo acquirente, atteso che è comunque necessario che il creditore disponga anche di un titolo esecutivo nei confronti del debitore (C. App. Ancona n.
522/2020; cfr. Cass. civ. n. 11755/2018).
L'ulteriore presupposto dell'actio pauliana oggetto di contestazione tra le parti è rappresentato dal pregiudizio concreto (eventus damni) alle ragioni creditorie che deriva dagli effetti dell'atto dispositivo, pregiudizio consistente nel depauperamento della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Va rammentato in proposito che a fondamento dell'azione non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile
- in termini economico-monetari - la soddisfazione, anche coattiva, del credito vantato dall'attore (cfr.
Cass. civ. 7.02.2024, n. 3462; Cass. civ., 3.02.2015, n. 1902; Cass. civ., 9.02.2012, n. 1896). Il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori;
costituiscono dunque pregiudizio revocatorio tutti gli atti dispositivi in grado di escludere i beni del debitore dall'azione esecutiva dei creditori, anche nel caso in cui la quantità permanga invariata, quali ad esempio la vendita di un immobile, ancorché a giusto prezzo;
l'alienazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto;
il conferimento dei beni in un fondo patrimoniale (cfr. Tribunale
Tivoli, 26.03.2020, n.499).
9 L'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. 29.09.2021, n. 26310).
Qualora, secondo il debitore, l'atto dispositivo non arrechi alcun pregiudizio alle ragioni del creditore,
l'onere della prova ricade proprio sul primo, che deve dimostrare che il patrimonio residuo è idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito. Sul punto così testualmente si è espressa di recente la Corte di Cassazione, disciplinando altresì gli oneri probatori delle parti: “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore1” (cfr. Cass. civ. 27.02.2024, n. 5113).
Venendo all'elemento soggettivo, giova rammentare che la prospettazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, ha ricadute sul piano probatorio, dovendosi nell'un caso allegare e provare meramente il dolo generico, cioè la mera consapevolezza del possibile danno che deriva dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, ossia la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. 29.05.2013, n. 13446).
Qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, infatti, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza, c.d. scientia damni, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, non essendo necessario alcun intento fraudolento (c.d. animus nocendi) (Cass. civ. 30.12.2014, n. 27546; cfr. Cass. civ. 5.07.2013, n. 16825).
4. La fondatezza della domanda revocatoria
Il Tribunale ritiene fondata la prospettazione attorea.
Parte attrice ha adeguatamente indentificato i fatti costitutivi del proprio credito, che promana dal risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della responsabilità dell'amministratore di
[...]
per violazione dei principi di sana e corretta gestione societaria (illegittima Parte_1 prosecuzione dell'attività a seguito della perdita del capitale sociale) e per operazioni dannose in Pt_ conflitto di interessi (appalto Sofitur e diluizione della partecipazione di nella stessa, a proprio vantaggio).
La Curatela del Fallimento, infatti, ha puntualmente contestato le irregolarità gestionali nell'amministrazione di riepilogate in apertura e le molteplici operazioni con Parte_1
parti correlate prive di una adeguata informazione in sede assembleare e di una contropartita in Pt_ termini economici a favore di , oltre ad avere fornito elementi di prova incontrovertibili in merito a taluni dei pregiudizi patrimoniali rappresentati come causalmente riconducibili alle condotte ascritte.
In proposito generiche o scarsamente convincenti risultano le difese dei convenuti, che non hanno efficacemente contestato la datazione dello stato insolvenza né hanno individuato alcun fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra le condotte contestate (in particolare quella di indebita prosecuzione dell'attività e pagamento di debiti altrui) ed i pregiudizi certi (ci si riferisce al pagamento dei debiti altrui).
Ne deriva che il fallimento risulterebbe legittimato ad agire anche qualora l'unica voce di danno effettivamente riconosciuto fosse pari all'importo dei pagamenti senza causa di debiti esclusivi della società collegata Immobiliare San RD.
Oltre a quanto sopra, vale appena il caso di osservare che con sentenza n. 1025 depositata il 9 gennaio
2025 il NO è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 329, Controparte_1
commi 1 e 2, lett. b) CCII (doc. 40 attore). Il Tribunale penale ha puntualmente accertato la lesività di due specifiche condotte. Trattasi anzitutto dell'omesso appostamento di un fondo rischi per i debiti
Pt_ mantenuti a seguito della scissione di e della conseguente illegittima prosecuzione dell'attività.
Tale danno secondo il Tribunale penale sarebbe pari a tutto il passivo insorto successivamente, ossia circa 250.000. In secondo luogo è stata accertata la rilevanza penale della condotta consistita
Pt_ nell'esecuzione dell'appalto Sofitur e nell'orchestrata diluizione della partecipazione di in Sofitur Pt_ per effetto dell'aumento di capitale poi non sottoscritto da . Tutto ciò nell'ambito del conflitto di interessi derivante dalla contemporanea assunzione della carica di vertice amministrativo sia nella
Pt_ società depauperata, , sia nella società beneficiaria dell'appalto, Sofitur.
Pertanto, non appare pretestuosa la allegazione del fallimento in punto di violazione da parte del sig.
in qualità di amministratore della fallita, degli obblighi di adeguata e regolare tenuta della CP_1
contabilità sociale e dei bilanci, di amministrazione della società con la dovuta diligenza professionale sollecitando l'assemblea ad assumere le opportune determinazioni per ripianare le perdite ovvero porre in liquidazione la società, di monitoraggio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, adottando senza indugio ogni provvedimento fosse necessario per superare la crisi o per la messa in liquidazione e limitandosi al compimento dei soli atti funzionali alla
11 conservazione del patrimonio sociale e soprattutto del divieto di agire in conflitto di interessi con la società amministrata.
È provata la sussistenza dell'eventus damni, avendo il trasferimento a titolo gratuito ex se pregiudicato quantitativamente e qualitativamente la consistenza patrimoniale del debitore spogliandola di beni aventi valore patrimoniale, rendendo così, con alta probabilità, meno fruttuosa l'eventuale esecuzione (doc. 35 attore).
Il sig. avrebbe dovuto dimostrare che l'atto dispositivo non ha arrecato alcun pregiudizio alle CP_1
ragioni del creditore, essendo il patrimonio residuo perfettamente idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito. Nel caso di specie, tuttavia, il sig. nulla ha eccepito e dimostrato CP_1 circa l'adeguatezza del proprio patrimonio residuo per saldare il credito dell'odierno attore.
È altresì provata l'anteriorità del credito, sorto a partire dagli anni 2017-2018-2019, data di esecuzione delle condotte contestate, rispetto all'atto dispositivo, dovendosi avere riguardo, in caso di credito risarcitorio, alla data di commissione del fatto illecito/inadempimento.
Inoltre è provata la sussistenza della scientia damni in capo al debitore, che, alla luce della documentazione prodotta, della carica rivestita e delle partecipazioni detenute direttamente o tramite stretti congiunti nelle altre società sopra citate, al momento della stipula dell'atto dispositivo era necessariamente a conoscenza di potenziali profili di responsabilità, perlomeno civile, e, di conseguenza, dell'impatto inevitabile che tale atto di dismissione avrebbe generato sulla sua garanzia patrimoniale generica.
Peraltro l'atto di donazione ha fatto seguito a diversi atti dispositivi che hanno avuto l'effetto di svuotare il patrimonio del sig. Più precisamente: a) in data 29 novembre 2017 il NO CP_1
ha fatto confluire i propri beni immobili in un fondo patrimoniale (doc. 34 attore); b) prima CP_1
della donazione oggetto di causa il NO aveva già donato ai propri famigliari beni per un CP_1
valore complessivo di € 1.653.173,09 (cfr. premesse doc. 1).
Trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito, non è necessaria la sussistenza della c.d. partecipatio fraudis in capo ai terzi aventi causa dal debitore disponente.
Per le considerazioni sopra svolte la domanda di parte attrice deve essere accolta e pertanto l'atto di donazione stipulato in data 4 giugno 2020 innanzi al Notaio (Rep. n. 20064; Racc. Persona_1
n. 11425) con cui il NO ha donato alla propria moglie, Controparte_1 Controparte_6
, e ai propri figli, , e , l'intera partecipazione
[...] Controparte_5 CP_3 Controparte_4
detenuta nella Sofitur S.r.l., corrispondente al 78,66% del capitale di detta società (doc. 1 attore) va dichiarato inefficace nei confronti di Parte_1
12 Dall'accoglimento integrale delle domande di parte attrice deriva la soccombenza ex art. 91 c.p.c. di ciascuna delle parti convenute costituite, a carico delle quali devono essere poste le spese di lite in solido ex art. 97 c.p.c. tra loro data la posizione processuale comune quanto al negozio di cessione
(cfr. Cass Sez. 3 – , Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019,
Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17/10/2016).
Pertanto le spese di lite vanno liquidate – secondo i valori medi del DM 55/14 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 - nella misura di complessivi € 1.713 per esborsi (anticipazioni documentate) ed € 14.103 per compensi professionali2, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014,
CPA ed IVA, sugli importi imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da
[...]
contro , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_5
e , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o CP_3 Controparte_4
assorbite, così provvede:
- accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1
donazione stipulato in data 4 giugno 2020 innanzi al Notaio (Rep. n. Persona_1
20064; Racc. n. 11425), con cui il NO ha donato alla propria moglie, Controparte_1
, e ai propri figli, , e Controparte_6 Controparte_5 CP_3 Controparte_4
l'intera partecipazione detenuta nella Sofitur S.r.l.;
[...]
- ordina ogni eventuale ulteriore formalità pubblicitaria connessa al provvedimento, disponendo ove occorra la pubblicazione dell'emananda sentenza nel competente registro delle imprese, con ogni consequenziale provvedimento, ordinando in ogni caso a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. nonchè di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
e al pagamento in solido tra loro in favore
[...] CP_3 Controparte_4
di della somma di € 14.103 per compensi, oltre spese generali Parte_1
al 15%, CPA e IVA, se ed in quanto dovuta, ed € 1.713 per anticipazioni, a titolo di rifusione delle spese di lite;
Così deciso in ZA il 7 aprile 2025.
Il Giudice Caterina Rizzotto
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il diverso principio, secondo cui è onere del curatore fallimentare, che agisca in revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 legge fal., provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo, fa eccezione alla regola generale, sopra indicata, per ragioni connesse alla particolarità della fattispecie dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim. Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa”.
10 2 Parametrati sul minor valore di cessione delle quote, anziché sul maggior valore del credito dedotto, come richiesto nella nota spese depositata.
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