Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE composto dai sig.ri magistrati
DOTT. MARCO SALVATORI PRESIDENTE
DOTT.SSA VINCENZA BENNICI GIUDICE
DOTT.SSA BEATRICE RAGUSA GIUDICE
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 630 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.1991, residente a [...], ed elettiva-
mente domiciliata in Agrigento alla via Fosse Ardeatine n. 47, presso lo studio dell'Avv. Teres'Alba Raguccia, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
– ricorrente–
CONTRO
, nato ad [...] il [...], CF. CP_1
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Luigi Troja, sito in Porto Empedocle nella via
Roma n. 42, giusta mandato allegato in atti;
Tribunale di Agrigento
E
del PUBBLICO MINISTERO in sede
-interveniente ex lege-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 38 c.c. ritualmente notificato, Parte_2
premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con
[...] [...]
dalla quale nascevano i figli e (ri- CP_2 Persona_1 Per_2
spettivamente, il 30.08.2011 e il 19.06.2014) - dava atto del fallimento del loro rapporto affettivo e chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei due figli mi-
nori e la regolamentazione dell'assegno di mantenimento.
Rappresentava che nel mese di luglio del 2018, stanca del carattere ag-
gressivo del resistente poneva fine alla relazione instaurata con quest'ul-
timo e insieme ai figli rimaneva a vivere nella casa di via Brindisi n.5, men-
tre faceva ritorno presso la casa dei propri genitori;
CP_1
Rilevava inoltre come lo stesso si fosse reso responsabile di condotte persecutorie nei confronti della ricorrente per i quali si rendeva necessario l'intervento del Questore il quale disponeva formale ammonimento;
aggiun-
geva che i rapporti del con i figli non erano proseguiti non avendo CP_1
mai chiesto di incontrarli e versando ogni tanto la somma di 100 € ai fini del loro mantenimento.
Precisava che da una successiva relazione con tale Persona_3
sceva il terzogenito e che la famiglia si trasferiva presso altra abitazione sita a Porto Empedocle in via Giolitti n.9.
Alla luce dei sopra esposti fatti, la ricorrente chiedeva: 1) l'affido
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile esclusivo dei figli minori e con collocazione stabile Per_1 Per_2
presso il domicilio materno;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre nell'ipotesi di disaccordo tra i genitori 3) il versamento da parte del resistente di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli oltre il 50%
delle spese straordinarie.
Ritualmente costituitosi, , contestando la ricostruzione CP_1
di parte ricorrente circa il suo comportamento disinteressato, ed eviden-
ziando piuttosto un atteggiamento ostruzionistico e ostile della ex convi-
vente, tale da limitare gravemente la frequentazione del padre con i figli,
riteneva infondata la richiesta di affido esclusivo considerato il superiore interesse dei minori ad intrattenere rapporti con entrambi i genitori e non sussistendo, quindi, un pregiudizio per la loro crescita psicofisica, chie-
deva: 1) disporre e mantenere l'affido congiunto dei figli minori, Per_1
e ; 2) stabilire un contributo al mantenimento in favore dei figli nel Per_2
massimo ad € 100,00 per ciascun figlio, stante la sua precaria situazione economica di lavoratore occasionale come pescatore;
con vittoria di spese.
Il Giudice, all'udienza del 18.6.2024 emetteva ordinanza di provvedimenti provvisori e urgenti – fondata su un esame sommario della vicenda, sulla scorta della sola deposizione della parte ricorrente (stante l'assenza del re-
sistente alla prima udienza per asseriti impegni di lavoro) e in assenza di documentazione reddituale del resistente - con il quale è stato disposto in capo a parte resistente il versamento di € 500,00 mensili a titolo di mante-
nimento dei figli nati dalla convivenza con la ricorrente;
succes- Parte_1
sivamente dopo aver sentito , all'udienza dell'8.1.2025, la CP_1
causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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- 3 - Sezione Civile **
Tanto premesso, va richiamato l'orientamento granitico della giurispru-
denza di legittimità e di merito, secondo cui l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affi-
damento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e, quindi, con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'af-
fidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizza-
zione di un tranquillo ambiente familiare (cfr. Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che il non incontri il figlio CP_1
da 5 anni, ma non per sua volontà, bensì a causa dell'atteggia- Per_1
mento oppositivo del minore (cfr. deposizione in atti); mentre nessun pro-
blema si pone con la figlia (cfr. verbale dell'1.10.2024: “Con mia Per_2
figlia mi sento ogni giorno telefonicamente e quando torno a Porto Per_2
Empedocle la vedo. L'anno scorso l'ho portata con me a Lampedusa per 17
giorni, in un appartamento della ragazza con cui convivevo. I rapporti con
mia figlia ce li ho buoni”).
Quanto all'affidamento dei figli minori, quindi non sono emerse ragioni ostative al regime ordinario, avendo peraltro la ricorrente dichiarato all'udienza del 18.6.2024 che il rapporto con il resistente è collaborativo cfr. “devo ammettere che nelle rare occasioni in cui ho avuto bisogno di au-
torizzazioni scolastiche lui non si è negato e le ha concesse. Preciso che
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- 4 - Sezione Civile vuole vedere il padre, non ci vuole parlare”. Per_2 Per_1
I minori e pertanto vanno affidato ad entrambi i Per_2 Persona_1
genitori con collocazione presso il domicilio della madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore inte-
resse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separata-
mente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Quanto al diritto di visita va ricordato che per garantire il corretto svi-
luppo psicologico dei figli grava sul genitore collocatario il dovere di non allontanarli dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le fre-
quentazioni del coniuge con la prole minorenne. Ciò in quanto l'apporto della figura genitoriale è di estrema importanza ai fini di una sana ed equi-
librata crescita della prole, la quale richiede che ciascun genitore,
nell'adempiere ai doveri di educazione, cura ed assistenza, sia mosso dalla preminente esigenza di assicurare ai figli un'esistenza felice o quanto meno serena, evitando che i propri stati umorali, il reciproco risentimento e la conflittualità che di norma accompagna la fine dei rapporti sentimentali possano incidere negativamente sul loro sviluppo psico-fisico.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno tener conto dei loro impegni e della volontà manifestata in tal senso dai minori.
In relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenendo conto delle allegazioni delle parti in merito alle loro occupazioni lavorative e red-
dito percepito (cfr. documentazione reddituale del depositata in data CP_1
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- 5 - Sezione Civile 20.9.2024 dalla quale emerge che lo stesso svolge lavori prettamente sal-
tuari, per brevi periodi, non molto remunerativi), appare congruo fissare l'assegno di mantenimento nella misura di € 400,00.
Pertanto, deve porsi a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricor-
rente, a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scola-
stiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, previa concer-
tazione tra le parti.
Si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite data la materia trattata e il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Collegio, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
DISPONE Che i figli e , vengano affidati ad en- Per_2 Persona_1
trambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrare i figli liberamente;
PONE a carico di a titolo di concorso nel mantenimento dei CP_1
figli minori, un assegno di € 400,00 da versare a entro Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat nonché la contribuzione, in ragione del 50%, alle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche e mediche, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie) sostenute nell'interesse dei figli, previa concertazione tra le parti;
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 24.1.2025.
Il Presidente
Marco Salvatori
Il Giudice rel. est.
Beatrice Ragusa
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- 7 - Sezione Civile