Sentenza 18 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/06/2021, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00820/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2020, proposto da
AR AT RE LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alvise Arvalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Passaggio Gaudenzio 7;
contro
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Parco Regionale dei Colli Euganei 15 giugno 2020 Rif. n. 426/2020/007, con cui è stata negata l'autorizzazione a effettuare lavori di modifica alla sistemazione esterna per la realizzazione di una piscina;
2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la signora RE LI espone di essere proprietaria di un fabbricato a destinazione residenziale sito in Comune di Rovolon (Pd), via San Pietro n. 42, e del terreno su cui il fabbricato insiste, catastalmente censito al foglio 20, mappali nn. 200-201, soggetto a tutela ope legis ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 42/2004.
Al fine di realizzare su detto terreno una piscina interrata la ricorrente ha presentato alla Soprintendenza territorialmente competente e al Parco Regionale dei Colli Euganei l’istanza di autorizzazione paesaggistica/ambientale corredata dalla prescritta documentazione volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del parere ambientale: il tutto sulla base di un progetto conforme a quello già presentato nel 2011, già assentito con provvedimento n. 681/2011, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, ma mai realizzato.
L’Ente Parco Colli Euganei ha inizialmente formulato la proposta di accoglimento dell'istanza, con prescrizioni, ma la Soprintendenza ha comunicato il parere contrario (vincolante) in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento e conseguentemente l’Ente Parco ha formalizzato il dovuto diniego di autorizzazione.
La ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Parco ripercorrendo le varie fasi del procedimento ed evidenziando che, in presenza del motivato e vincolante parere negativo espresso dal competente Ministero, alcun potere residua in capo all’Ente Parco, costituendo il diniego un atto dovuto.
Si è costituito in giudizio anche il Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, chiedendo il rigetto dell’impugnativa ex adverso proposta.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il diniego di autorizzazione impugnato è motivato con riferimento al parere (vincolante) negativo espresso dalla Soprintendenza, secondo la quale “l’intervento proposto non risulta compatibile con la valenza paesaggistica dell’area vincolata per le seguenti motivazioni: la sistemazione dell’area esterna dell’immobile con la proposta di realizzazione di una piscina è da ritenersi incompatibile con la tutela dei valori paesaggistici in quanto trattasi di opere estranee alla tradizione tipologica residenziale dei colli ed incongrua alla protezione della manifesta naturalità agro-forestale dell’ambito paesaggistico di riferimento, scarsamente antropizzato, posto in un’area valliva sita i piedi del Monte della Madonna” .
La motivazione del parere vincolante negativo della Soprintendenza, recepito dall’Ente Parco, basata sull’incompatibilità delle opere previste nel progetto con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento, è, ad avviso del Collegio, eccessivamente generica ed insufficiente, oltre che contraddittoria rispetto a precedenti atti della P.A., tenuto conto che:
- nel 2011 un’istanza analoga a quella per cui è causa era stata sostanzialmente assentita dalla P.A. ed è poi decaduta solo per il decorso del termine quinquennale previsto per l’esecuzione dell’opera;
- secondo quanto allegato in facto dalla ricorrente, con deduzioni rimaste incontestate, nell’area valliva sita ai piedi del Monte della Madonna esistono ben 15 piscine; delle quali 4 sono poste nel raggio di 1 km dall’abitazione della ricorrente (una è situata nell’immobile confinante con quello di proprietà della ricorrente);
- secondo quanto riferito dall’Ente Parco (che aveva inizialmente formulato una proposta di accoglimento dell'istanza, sia pure con prescrizioni) “non esiste nel Piano Ambientale del Parco un espresso divieto delle stesse; infatti, la competente Commissione Tecnica e gli Istruttori dell'Ente, valutano le opere proposte caso per caso, in relazione alla zona e al grado di vincolo di tutela e del rischio idrogeologico. La Soprintendenza, nel caso di specie, in ordine al profilo di propria competenza ha espresso una valutazione di tipo paesaggistico diversa da quella proposta dal Parco, mentre in altri casi ciò non è avvenuto e pertanto alcune piscine sono state effettivamente autorizzate e realizzate”.
In una situazione di questo tipo, un eventuale diniego di autorizzazione avrebbe richiesto un ben più intenso sforzo motivazionale, attento a tutte le peculiarità del caso concreto, non potendo la P.A. denegare l’istanza sulla base di considerazioni generiche e stereotipate, prive di contenuto individualizzante, astrattamente idonee a sorreggere qualsiasi provvedimento negativo, e distoniche rispetto a precedenti valutazioni effettuate dalla stessa P.A. nel medesimo contesto paesaggistico in relazione a fattispecie consimili.
Alla luce delle suesposte considerazioni e nei suddetti limiti, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite sono poste a carico del Ministero resistente in base al criterio della soccombenza, mentre possono essere compensate nei confronti dell’Ente Parco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3000, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato. Spese compensate nei confronti dell’Ente Parco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO