Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG nr. 145/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 25/02/2022 Da
– ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Cappellaro e dall'avv. Mara Dal Santo, di Padova, via Zabarella 81, con domicilio eletto presso il difensore, Parte appellante contro (C.F. ) e (C.F. e P.I.V.A. n. ) CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Melograni, con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123 Venezia, Parte appellata
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Oggetto: impugnazione della sentenza 706/2021 R.G. 122/2020 del Tribunale di Padova. in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Preliminarmente: Stante l'identità di soggetti e di questioni trattate dal presente appello e nell'appello proposto avanti Questa Corte dall' nei confronti di CP_1 Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Padova-Sezione Lavoro n. 474/2020, procedimento N.
[...]
294/2021 R.G., la cui udienza di discussione si terrà il 21.07.2022, C.I. dott. Burelli, fissarsi l'udienza di discussione del presente appello per il giorno 21.07.2022 ad ore 09.30, al fine di disporre la riunione dei procedimenti. Nel merito: In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e dunque rigettare la pretesa creditoria dell' di cui all'avviso di addebito n. 377 2019 00046655 76 000 del CP_1
09.12.2019 e comunque dichiararsi che nulla è dovuto da all' per i titoli dall' Parte_1 CP_1 CP_1 invocati, con conseguente annullamento dell'avviso. Spese di entrambi i gradi rifuse.
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Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 706/2021, R.G. 122/2020, il Tribunale di Padova ha rigettato l'opposizione ad avviso di addebito proposta dall'impresa CP_1 individuale per somme dovute a titolo di recupero di Parte_1 contribuzione non versata.
L'istanza di recupero contributivo si fondava sulla emissione di un DURC
“negativo” a seguito di mancata regolarizzazione della posizione contributiva della ditta nei termini imposti dall'Ente. In particolare, l'impresa non aveva versato la somma pari a 125,00 € e non aveva inviato la denuncia del mese di dicembre 2015 e aveva successivamente provveduto Pt_2 alla regolarizzazione oltre il termine di 15 giorni a tale scopo concesso dall' Dalla tardiva regolarizzazione sarebbe derivata l'emissione di DURC CP_1
“negativo” e la conseguente richiesta di recupero dell'agevolazione di cui aveva goduto l'odierno appellante per i mesi successivi.
1.2. Il Tribunale ha fondato il rigetto dell'opposizione sulla scorta del fatto che l'art. 1 co. 1175, L. 296/2006, interpretato alla luce di quanto stabilito dal DM 24.10.2007, ha previsto il possesso di regolare quale presupposto per CP_3
l'ammissione ad agevolazioni o benefici in materia di lavoro e legislazione sociale. L'assenza del documento all'esito dell'invito a regolarizzare emesso dall' determinerebbe quindi la perdita dei benefici per l'intero periodo di CP_1 scopertura, ricostituendosi il diritto ad accedere ai benefici e agli sgravi al cessare della situazione di irregolarità.
2. Ha appellato la sentenza l'impresa individuale sulla Parte_1 scorta di quattro motivi di appello, preliminarmente chiedendo la riunione del procedimento con R.G. 294/2021 avente ad oggetto l'impugnazione (da parte dell' di una pronuncia del Tribunale di Padova (sent. n. 474/2020) CP_1 emessa tra le stesse parti e per fatti identici, seppur riferiti ad un periodo temporale differente.
2 2.1. Con il primo motivo di appello ha rilevato l'errata interpretazione del requisito di regolarità contributiva e la violazione degli artt. 3 e 4 del DM 30.01.2015 in relazione all'art. 1 comma 1176 della L. 296/2006.
Rileva in particolare che l' non ha contestato la circostanza per cui i CP_1 contributi relativi al periodo dicembre 2015 ammontavano ad Euro 1.823,00 ed erano stati regolarmente versati in data 16.01.2016, nonostante il mancato invio della denuncia Altresì rileva che l' non ha Pt_2 CP_4 contestato la dichiarazione in parola relativa al dicembre 2015 quando inviata (seppur tardivamente).
Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe correttamente applicato l'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006 tenuto conto del DM 30.01.2015 (che ha abrogato il DM 24.10.2007 richiamato in sentenza) dando una errata qualificazione della nozione di regolarità contributiva. Dalla lettura della normativa (artt. 3, 4 e 8) emergerebbe chiaramente che la regolarità che il deve attestare ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive è CP_3 quella relativa alla correttezza dei pagamenti e non riguarda invece le irregolarità meramente formali a cui non sia conseguito un mancato versamento e quindi una irregolarità nel pagamento dei contributi.
Nella specie, il giudice sarebbe incorso in errore in quanto sebbene la ditta avesse provveduto al pagamento dei contributi e avesse solamente omesso la comunicazione della dichiarazione ha accertato sussistente Pt_2
l'irregolarità posta dall'istituto alla base della mancata emissione del DURC.
A sostegno della propria posizione richiama inoltre una sentenza del Tribunale di Padova (474/2020) intercorsa tra le medesime parti e che si è pronunciata su circostanze identiche seppur riferite ad un periodo differente nella quale il giudice aveva accolto l'opposizione della ditta sulla scorta delle argomentazioni qui riportate.
2.2. Con il secondo motivo censura l'errata ricostruzione dei fatti relativamente alla ritenuta insussistenza di un atto autorizzativo dell' CP_1
Rileva in particolare l'erroneità della sentenza stante il fatto che il tribunale ha dichiarato che l'invio tardivo della dichiarazione per il dicembre Pt_2
2015 comportasse l'insussistenza del diritto agli sgravi fiscali in capo alla ditta per l'assunta irregolarità contributiva attestata dall'emissione di un DURC
3 “irregolare”, stante il fatto che, al contrario, l' avrebbe dichiarato ed CP_1 ammesso la regolarità contributiva della ditta fino al periodo 03/2016 con conseguente autorizzazione dei benefici (sgravi ed agevolazioni) riferiti a quel periodo (e quindi ricomprendenti anche il 12/2015).
2.3. Con il terzo motivo ha rilevato l'omessa motivazione del giudice in ordine alla doglianza sollevata avverso l'avviso di addebito impugnato per mancato espletamento dell'ordinario procedimento di accertamento.
Essendo l' nella posizione di poter verificare la posizione contributiva CP_1 delle imprese, in caso di riscontro di eventuali irregolarità pregresse, dovrebbe procedere alla contestazione delle stesse attraverso i mezzi ordinari e solo in caso di mancata regolarizzazione procedere con la revoca dei benefici e al recupero delle agevolazioni già usufruite. Se così non fosse, argomenta l'appellante, la mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni dall'invito emesso dall' determinerebbe l'automatica revoca dei benefici già goduti CP_1 dall'azienda al di fuori di una normale procedura di accertamento e contestazione dell'irregolarità riscontrata.
2.4. Con il quarto motivo rileva ulteriore omessa motivazione in ordine alla natura del rapporto di apprendistato in relazione alle agevolazioni contributive.
Secondo l'appellante, infatti, le agevolazioni previste per i rapporti di apprendistato non sarebbero propriamente dei benefici contributivi ai sensi dell'art. 1 co. 1175 L. 296/2006, in quanto, in ragione degli specifici connotati dell'apprendistato rispetto all'ordinario regime di lavoro subordinato, la disciplina contributiva prevista non potrebbe configurarsi come agevolazione atteggiandosi a vera e propria disciplina ordinaria di un peculiare rapporto di lavoro.
3. Con memoria depositata il 22.06.2022 si è costituito l' chiedendo la CP_1 conferma della pronuncia emessa dal Tribunale di Padova insistendo sulle argomentazioni dedotte in primo grado di giudizio ed in particolare sul fatto che il disconoscimento delle agevolazioni per i periodi contestati discendeva dalla mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni dall'invio dell'invito da parte dell' . CP_4
4 4. La causa iscritta a ruolo in data 25/2/2021 con prima udienza fissata al 4/5/2023 (decreto del 9/3/2021) e quindi rinviata per ragioni organizzative con decreto del 26/4/2023, è stata trattata all'udienza del 13/6/2024 e quindi riposizionata, per trattazione congiunta con altre controversie, all'udienza del 12/12/2024 all'esito della quale è stata decisa.
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5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. La presente controversia di opposizione ad avviso di addebito trova fondamento, come sopra detto in fase di esposizione dei fatti di causa, nella medesima vicenda sulla quale poggia altro avviso di addebito (inerente differente periodo contributivo) oggetto della pronuncia (sent. n. 474/2020, favorevole al ) resa dal Tribunale di Padova a propria volta oggetto Pt_1 dell'appello di cui al procedimento n. 294/2021; procedimento conclusosi con la sentenza n. 740/2024 che ha rigettato l'appello proposto da ed CP_1 affermato l'irrilevanza, al fine della emissione del DURC interno positivo, della sussistenza di violazioni solo formali ovvero di violazioni di entità monetaria irrisoria.
Posto quanto sopra, ritiene il Collegio potersi far rimando, a motivazione dell'accoglimento dell'appello del , alla pronuncia sopra menzionata Pt_1 che, per comodità di lettura, viene qui in appresso in stralcio riprodotta. <la vicenda pu essere ricostruita nei termini che seguono.>, esercente attività imprenditoriale, ha goduto di agevolazioni Parte_1 contributive attinenti al periodo 1/2015 – 12/2018 (agevolazioni inerenti a contratti di apprendistato e di altra natura non meglio chiarita dalle parti).
Il aveva però, antecedentemente, commesso irregolarità oggetto di invito a Pt_1 regolarizzare del 19/3/2018. Queste le irregolarità contestate che davano la stura alla emissione di c.d. DURC interno negativo:
a. Denuncia non presentata: 12/2015 (irregolarità pacificamente solo formale in quanto non correlata al mancato versamento di contributi dovuti);
b. Insoluti per € 124 con riferimento al periodo 9/2017.
Le suddette irregolarità venivano quindi sanate a settembre 2018 per quanto attiene al pagamento di € 124 e a novembre 2018 in merito all'invio della dichiarazione per il periodo 12/2015 (quindi oltre il termine di 15 giorni di cui Pt_3 all'art. 4 del DM 30/1/2015 del Min. Lav.).
5 quindi, invero solo con riferimento all'omessa dichiarazione per CP_1 Pt_3 il periodo 12/2015 (che pacificamente non ha determinato un mancato pagamento di contributi dovuti), ha emesso note di rettifica inerenti i DM10 dal 7/2017 al 11/2017 (note di rettifica quindi inerenti la differenza tra i contributi versati godendo delle agevolazioni e quelli che il avrebbe dovuto versare senza Pt_1 godere delle agevolazioni).
Conseguenza delle suddette note di rettifica è stata l'emissione dell'opposto avviso di addebito.
7. Ora, se quello sopra ricostruito è il fatto essenziale, ove si ritenesse di applicare al 1caso di specie i principii espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018 l'appello dovrebbe essere accolto, se non che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale: il DM 24/10/2007 Min. Lav. (in GU n. 279 del 30-11-2007), mentre la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato (n. 2320/2019reg.prov.coll.) che evidentemente esprime identici concetti, dimessa dall' in sede di discussione, riporta affermazione del CP_1 principio tuttavia non ancorandolo ad un ben individuabile iter argomentativo in tal modo non consentendo all'interprete di apprezzarne le effettive ragioni decisorie.
La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007, essendo stato emanato all'esplicito fine di fornire chiarimenti in ordine alla regolamentazione del DURC e che, per quanto qui interessa, ha introdotto significative novità che consentono di discostarsi dal precedente orientamento di
6 legittimità, sopra citato, espresso con riferimento alle violazioni di irrisoria entità e, a fortiori, solo formali.
Ciò detto, occorre ora evidenziare come le due violazioni che hanno determinato la decadenza dai benefici contributivi goduti dal e, quindi, l'emissione di Pt_1
DURC interno negativo, sono una di carattere formale e l'altra di irrisoria entità (€ 124,00).
7.1. Con riferimento a quella di irrisoria entità – in ogni caso sanata seppur oltre i 15 giorni di cui all'art. 4, DM 30/11/2015 - vale la regola di cui all'art. 3, co. 3 DM 30/11/2015 secondo cui <<la vicenda pu essere ricostruita nei termini che seguono.>>.
Nel caso di specie si discute di una violazione che ha determinato un mancato pagamento di € 124,00 che è somma evidentemente inferiore alla soglia di € 150,00 individuata dal nuovo DM 30/11/2015.
Ergo, in applicazione dell'art. 3, DM 30/11/2015, non può dirsi sussistente alcuna irregolarità che potesse e possa determinare l'emanazione di un DURC interno negativo e, quindi, la perdita del beneficio contributivo di cui il ha goduto. Pt_1
7.2. Quanto alla irregolarità formale sempre posta da a fondamento CP_1 dell'emissione del DURC negativo e, quindi, dell'opposto avviso di addebito, questa Corte d'Appello ha già avuto modo di affermare, con sentenza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. 827/2020 RGLav., che <<non assume rilevanza il richiamo dell al precedente di legittimit nel quale si cp_4 afferma che la mancata segnalazione ostativa rilascio del durc da parte non pu determinare l delle differenze contributive rispetto agli sgravi cos rovesciando sull previdenziale gli effetti obblighi quali sono quelli inerenti regolarit contributiva fanno capo in primis datore lavoro giungendo ad affermare violazione degli procedimentali comportare una sua responsabilit risarcitoria per creato realizzarsi della fattispecie sanante e perdita chance fruire dimostri ha comportato causalmente un tale danno atteso nella causa verificata alcuna omissione societ ma solo minore>7 meno grave violazione consistita nel mancato invio del mod. DM 10 che la società avrebbe potuto sanare, ove tempestivamente portata a conoscenza della irregolarità riscontrata, e senza che da tale omissione sia, comunque, derivato alla stessa un reale beneficio economico di natura contributiva.
La mancata presentazione del mod DM 10 a fronte di un regolare versamento contributivo non costituisce, ad avviso del Collegio, una irregolarità di tale gravità da comportare la revoca degli sgravi contributivi non avendo la [xxx] tratto da tale omesso invio alcun beneficio contributivo.
Va evidenziato, sul punto, che l'art 3 del DM 8.1.2015, nell'individuare i requisiti e le ipotesi in cui sussiste la regolarità contributiva, all'ultimo comma stabilisce che la
“regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna
Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle Parte_4 versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Da tale previsione emerge che le violazioni connotate da ridotta gravità non possono comportare la perdita degli sgravi contributivi e la ipotesi del mancato invio del Mod DM10, a fronte del regolare versamento contributivo (di cui alla fattispecie in esame), deve intendersi come violazione di ridotta gravità ed entità ed inidonea a determinare la perdita degli sgravi contributivi>>.
Deve inoltre essere rilevato – questo essendo un dato ineluttabile e del quale non è possibile non tenere conto – come, oltre alla esplicita previsione dell'art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, l'integrale Decreto in esame ricostruisce l'irregolarità contributiva rilevante al fine della emissione di DURC negativo come mancato versamento di contributi dovuti in tal modo implicitamente escludendo la rilevanza delle mere omissioni formali le quali, checché ne dica ben possono, seppur non in termini CP_1 agevoli, essere dalla stessa verificate.
In particolare, fanno rimando al mancato versamento di somme di denaro lo stesso art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, allorquando fa riferimento ad <<uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate>>, l'art. 3, co. 1 del DM 30/1/2015, nel momento in cui precisa che <<la vicenda pu essere ricostruita nei termini che seguono.>>, l'art. 4, co. 4 del DM 30/1/2015, allorquando stabilisce che <<la vicenda pu essere ricostruita nei termini che seguono.>> e l'integrale art. 5 del DM 30/1/2015 che, in tema di
8 procedure concorsuali, esclude l'irregolarità ove sia data agli Enti previdenziali la possibilità di soddisfare i propri crediti monetari.
Deve pertanto concludersi che anche le violazioni meramente formali non consentono l'emissione di DURC interno negativo>>.
7. L'appello deve, pertanto, essere accolto.
8. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata annulla l'avviso di addebito n. 37720190004665576000 del 09.12.2019 dichiarando non dovuta dalla parte appellante, in favore della parte appellata, la somma dal detto avviso di addebito portata;
- integralmente compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In buona sostanza, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, la perdita del beneficio contributivo è correlata ad una qualunque irregolarità contributiva che si sia verificata in data antecedente il godimento del beneficio ovvero in concomitanza o nel corso del suo godimento. Secondo la pronuncia della Cassazione il DURC interno negativo avrà quindi ha effetto ampiamente retroattivo (così anche cass. civ. 12591/2024). In particolare, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, comporteranno irregolarità contributiva: a) le violazioni sostanziali (mancati pagamenti di contributi) che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare;
b) le mere violazioni formali che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare. Inoltre la perdita del beneficio contributivo non sarebbe, non è, esclusa da errori/irregolarità/inadempienze CP_ che abbiano impedito la regolarizzazione (così anche cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024) né è possibile una regolarizzazione tardiva oltre il termine di 15 giorni (<in tema di benefici contributivi per la cui fruizione richiesto ai sensi dell comma della l. n. del il possesso documento unico regolarit cp contributiva durc mancata segnalazione ostativa al rilascio da parte non determina l delle differenze contributive rispetto agli sgravi n in assenza dello specifico procedimento all d.m. ottobre natura eccezionale pu consentirsi una regolarizzazione post ed qualsiasi tempo contrasto con norma intesa ad assicurare necessaria e costante quale presupposto degli>>).