TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 505/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Fabiana Milone e dell'avv. Massimiliano Paglioni Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 06/03/2025
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
ALPIGNANO in data 19/06/1993.
Dal matrimonio, in data 08/08/2005 è nato un figlio nel corso del procedimento divenuto Per_1
economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 08/01/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473-
bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 30.09.2024 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 09.10.2024, il Giudice disponeva in via interinale in capo al sig. un CP_1
contributo al mantenimento per la moglie di euro 200 mensili.
L'istruttoria si svolgeva mediante l'escussione di testi.
All'udienza del 06.03.2025 il Giudice invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dalle difese e domande formulate nonchè dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
pagina 2 di 5 All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da Parte_1
meriti accoglimento.
[...]
Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già
irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità
della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018,
conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato (in quanto confermato dai testi escussi all'udienza del
10.1.2025) che il sig. abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con la signora CP_1 Pt_2
e che, proprio a causa di ciò, essendo venuto meno ogni legame con la moglie ed anzi
[...]
essendo divenuta improseguibile la convivenza, in accordo con la ricorrente e anche al fine di non turbare l'equilibrio del figlio, il giorno 1/2/2020 si allontanava definitivamente dalla casa coniugale.
Alla luce di ciò non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal signor . Controparte_1
Risulta altresì dimostrato il nesso causale fra le condotte del marito (tradimento) e il venir meno dell'affectio coniugalis, posto che proprio a seguito della scoperta del tradimento il convenuto ha lasciato la casa coniugale e la ricorrente si è decisa a chiedere la separazione.
pagina 3 di 5 Sul contributo al mantenimento in favore della sig.ra Pt_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Il sig. è socio con una quota pari al 25 % circa della Tencuaba Srl, la quale ha depositato CP_1
presso la CCIAA un bilancio in data 31/12/2021 dal quale emergono utili di esercizio elevati con un attivo circolante di quasi 300.000 euro (doc. 12) ed ha attualmente 14 dipendenti nonché, come unità
locali, due ristoranti ed una mensa (doc. 26 di parte ricorrente). Egli, inoltre, nel 2023 ha acquistato un immobile nel comune di Rivoli per complessivi 87000 euro per cui non risultano mutui (doc. 13) e,
come emerge dalla testimonianza del fratello, attualmente lavora anche presso un bar di un amico a
Torino, Via Gorizia. La signora invece, vive in casa di proprietà ad Alpignano e non paga Pt_1
mutuo. Lavora in una ditta di componenti elettronici come operaia con un reddito di circa 900-1000
euro mensili. Stante l'elevato tenore di vita garantito dal marito in costanza di matrimonio, come confermato all'udienza del 10.01.2025 dal teste la ricorrente aveva ridotto il proprio Testimone_1
orario di lavoro su richiesta del marito.
pagina 4 di 5 Alla luce di ciò, valutate le disponibilità del marito, la durata del matrimonio (27 anni) e l'elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene di stabilire l'assegno periodico per il mantenimento della signora nella somma di € 500,00, oltre aggiornamento ISTAT. Pt_1
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
visto l'art. 473-bis.49 cpc,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con addebito in capo al sig. ; Controparte_1
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra Controparte_1 Parte_1
versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, di € 500,00;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 16/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 505/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Fabiana Milone e dell'avv. Massimiliano Paglioni Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 06/03/2025
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
ALPIGNANO in data 19/06/1993.
Dal matrimonio, in data 08/08/2005 è nato un figlio nel corso del procedimento divenuto Per_1
economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 08/01/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473-
bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 30.09.2024 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 09.10.2024, il Giudice disponeva in via interinale in capo al sig. un CP_1
contributo al mantenimento per la moglie di euro 200 mensili.
L'istruttoria si svolgeva mediante l'escussione di testi.
All'udienza del 06.03.2025 il Giudice invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dalle difese e domande formulate nonchè dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
pagina 2 di 5 All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da Parte_1
meriti accoglimento.
[...]
Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già
irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità
della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018,
conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato (in quanto confermato dai testi escussi all'udienza del
10.1.2025) che il sig. abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con la signora CP_1 Pt_2
e che, proprio a causa di ciò, essendo venuto meno ogni legame con la moglie ed anzi
[...]
essendo divenuta improseguibile la convivenza, in accordo con la ricorrente e anche al fine di non turbare l'equilibrio del figlio, il giorno 1/2/2020 si allontanava definitivamente dalla casa coniugale.
Alla luce di ciò non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal signor . Controparte_1
Risulta altresì dimostrato il nesso causale fra le condotte del marito (tradimento) e il venir meno dell'affectio coniugalis, posto che proprio a seguito della scoperta del tradimento il convenuto ha lasciato la casa coniugale e la ricorrente si è decisa a chiedere la separazione.
pagina 3 di 5 Sul contributo al mantenimento in favore della sig.ra Pt_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Il sig. è socio con una quota pari al 25 % circa della Tencuaba Srl, la quale ha depositato CP_1
presso la CCIAA un bilancio in data 31/12/2021 dal quale emergono utili di esercizio elevati con un attivo circolante di quasi 300.000 euro (doc. 12) ed ha attualmente 14 dipendenti nonché, come unità
locali, due ristoranti ed una mensa (doc. 26 di parte ricorrente). Egli, inoltre, nel 2023 ha acquistato un immobile nel comune di Rivoli per complessivi 87000 euro per cui non risultano mutui (doc. 13) e,
come emerge dalla testimonianza del fratello, attualmente lavora anche presso un bar di un amico a
Torino, Via Gorizia. La signora invece, vive in casa di proprietà ad Alpignano e non paga Pt_1
mutuo. Lavora in una ditta di componenti elettronici come operaia con un reddito di circa 900-1000
euro mensili. Stante l'elevato tenore di vita garantito dal marito in costanza di matrimonio, come confermato all'udienza del 10.01.2025 dal teste la ricorrente aveva ridotto il proprio Testimone_1
orario di lavoro su richiesta del marito.
pagina 4 di 5 Alla luce di ciò, valutate le disponibilità del marito, la durata del matrimonio (27 anni) e l'elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene di stabilire l'assegno periodico per il mantenimento della signora nella somma di € 500,00, oltre aggiornamento ISTAT. Pt_1
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
visto l'art. 473-bis.49 cpc,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con addebito in capo al sig. ; Controparte_1
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della sig.ra Controparte_1 Parte_1
versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, di € 500,00;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 16/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
pagina 5 di 5