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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/07/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2021
N.R.G. 994/2021 CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 994/2021 e promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 CodiceFiscale_1
BONAVENTURA MASSIMO, elettivamente domiciliato in FERMO, L.GO FOGLIANI 8, presso il predetto difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ASCANI ROSELLA, elettivamente domiciliato in GROTTAMMARE, VIA
PERGOLESI N.5
Appellata
pagina 1 di 10 Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Con ricorso al Tribunale di Fermo, chiedeva ed CP_1 Controparte_1 otteneva il decreto ingiuntivo n.1126/2013 nei confronti di , per il Parte_1 pagamento della somma di euro 56.129,79, oltre interessi e spese legali, risultante da fatture, per un contratto di appalto stipulato tra le parti.
Lo proponeva opposizione chiedendo, fra l'altro : la declaratoria di estinzione Parte_1 dell'obbligazione intercorsa fra l'opponente e l'opposto per avvenuto pagamento della somma dovuta;
dichiararsi non dovuta la somma di euro 23.137,54 per lavori di impermeabilizzazione - non contenuti nel contratto di appalto- riducendo così la pretesa creditoria;
dichiararsi l'esistenza dei vizi dell'opera appaltata, vizi che avevano determinato danni alla proprietà dell'opponente; la condanna del creditore convenuto opposto al risarcimento dei danni nella misura di euro
43.916,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannarsi l'impresa opposta al risarcimento del danno, quantificato in euro 15.900,00, derivante dall'inadempimento dell'obbligazione relativa alla puntale consegna dell'opera; dichiararsi la responsabilità contrattuale della controparte per la violazione dei principi di buona fede contrattuale e per violazione nella redazione delle pratiche amministrative, con condanna al risarcimento del danno, pari ad euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
riconoscersi la compensazione fra la somma residua eventualmente dovuta al e la somma CP_1 da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno derivante dai vizi dell'opera appaltata. La parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
§ 2 – Il Giudice di prime cure decideva secondo quanto viene a sintetizzarsi
1) Nella fattispecie la parte opposta ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente producendo in giudizio il contratto concluso con la parte opponente, cioè la scrittura privata di Appalto Lavori Edili del 02.10.2007, così dimostrando il titolo e la scadenza dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'adempimento delle opere oggetto di appalto, il cui inadempimento è stato dedotto in lite;
spettava quindi alla società opponente di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'obbligazione non adempiuta. pagina 2 di 10 2) Quanto alla prima deduzione dello relativa all'avvenuto completo versamento Parte_1 delle somme dovute sulla scorta delle fatture emesse dalla controparte, la scrittura privata di appalto del 02.10.2007, all'art. 9, espressamente prevedeva, quale scansione temporale per i pagamenti, quella dettata dall'emissione dei vari stati da avanzamento dei lavori pedissequamente indicati nel medesimo contratto. La C.T.U. disposta aveva accertato che, al netto degli ulteriori lavori svolti da soggetti terzi rispetto al giudizio, l'importo delle opere effettivamente ascrivibili all'impresa opposta era pari ad euro 215.728,84. A fronte di tale importo, dagli atti di causa, risultava provato che l'opponente versava, a mezzo di assegni bancari, l'importo di 157.176,00, oltre ad euro 5.000,00 in contanti;
detto ultimo pagamento in contanti è l'unico quietanzato da (doc. 4). CP_1
3) Quanto agli ulteriori pagamenti (asseritamente effettuati) in contanti, non poteva trarsi prova dai movimenti bancari documentati in atti ( docc. 3, 6, 9,12,16-18) né dalla documentazione attestante i prestiti ottenuti dallo (cfr. docc. 7, 10, 13, 14), Parte_1 mentre le prove articolate su tali fatti erano formulate del tutto genericamente ed in violazione del disposto di cui all'art. 2721 c.c.
4) Rimaneva del pari provato dall'appaltatore-creditore il titolo posto a fondamento della propria pretesa creditoria, integrato dal contratto depositato in atti congiuntamente all'allegato capitolato di opere. Tutti i lavori di impermeabilizzazione e isolamento, infatti, risultavano pattuiti alla voce n. 35 del citato capitolato che risulta, in calce, sottoscritto dall'opponente. La parte opponente, peraltro, si era limitata a contestare che il contratto prodotto dall'opposta recava voci ulteriori non presenti nella copia in suo possesso e, pertanto, non pattuite, contestazione, questa, del tutto generica e non accompagnata da un formale e tempestivo disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale.
5) Circa i vizi lamentati, la ctu disposta ha accertato: o l'impossibilità di riconoscere sull'opera, successivamente modificata, i vizi lamentati dall'opponente, ovvero, l'assenza dei suddetti difetti.
6) Doveva anche essere rigettata l'ulteriore domanda, svolta dall'opponente, relativa al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del termine per la consegna delle opere. Termine che non poteva considerarsi essenziale, né peraltro risultavano dimostrati i conseguenti asseriti danni.
§ 3 – Avverso la sentenza di primo grado propone appello lo . Parte_1
Questi, in sintesi, i motivi, ricostruiti nella maniera più conforme alla precisione richiesta e pagina 3 di 10 connaturale alla loro formulazione, precisione tutt'altro che osservata dall'appellante, sia pure senza trasmodare nella vera e propria inammissibilità :
1) Erronea conclusione del GI – revoca del D.I. emesso – inammissibilità di una sua conferma in quanto recante una somma maggiore rispetto a quella accertata
2) Effettiva estinzione dell'obbligazione tramite pagamenti erroneamente non riconosciuti dal primo giudice che 2a) non ha dato ingresso alle prove che sul punto avrebbero confermato l'assunto e 2b) non ha tenuto conto che si trattava, in ogni caso, di fatti non contestati
3) Effettivo disconoscimento – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata
– del contratto di appalto dei lavori prodotto in copia, mancante, della condizione n. 35 intitolata “ fornitura e posa in opera di tutti i tipi di isolamento “ dal momento che nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2….L'opponente infatti intende disconoscere i documenti depositati e contraddistinti con “ contabilità lavori “ nella loro interezza stante la mancata loro accettazione….”
4) Nullità dell'elaborato peritale del ctu in quanto esplorativo e conseguente inutilizzabilità nel giudizio – Conseguente erroneità del richiamo meramente generico e formale, operato dal primo giudice, agli “ elementi di fatto posti a disposizione “.
5) Mancato ingresso di alcuni capitoli di prova testimoniale sui vizi e difetti.
6) Sussistenza dell'essenzialità del termine negata dal primo giudice.
7) Mancato riconoscimento della risoluzione consensuale del contratto di esecuzione di opere fra lo ed il mediante definizione di ogni rapporto col pagamento Parte_1 CP_1 della somma ulteriore di euro 10.000,00. – erroneo rigetto della richiesta di prova orale sul punto
Si è costituita l' appellata, contestando l'appello e chiedendone l'integrale Controparte_1 rigetto.
§§§§§§§§§§§§§§
§ 4 - Circa il primo motivo d'appello, esso è fondato nei termini che seguono.
L'appellante riprende il passaggio censurato e richiama un semplice calcolo aritmetico, giusto e neppure specificamente contestato da controparte :
“…[la sentenza impugnata afferma che] La CTU disposta dal precedente assegnatario del fascicolo ha accertato che, al netto degli ulteriori lavori svolti da soggetti terzi al presente giudizio importo delle opere effettivamente ascrivibili all'impresa opposta, è pari ad euro 215.728.84 . Dagli atti di causa, del pari, è emerso , pacificamente , che l'opponente abbia versato a mezzo assegni bancari , l'importo di euro 157.176,00 oltre ad euro 5.000,00 in contanti;
detto ultimo pagamento in contanti è l'unico quietanzato da ( cfr. doc. 4). Emerge CP_1 pagina 4 di 10 chiaramente pertanto , la differenza residua tra il credito dell'impresa costruttrice ed il committente . Quanto gli ulteriori pagamenti in contanti , ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata non abbia dimostrato l'effettiva dazione di danaro nei confronti della parte opposta .”
Dai conteggi eseguiti secondo il GI la somma che lo dovrebbe corrispondere alla impresa è Parte_1 CP_1 calcolata nella differenza fra quanto quantificato dal CTU e quanto corrisposto dall'esponente al ed CP_1 ammonta ad euro 53.552,84 . Alla luce di quanto premesso il GI addiveniva alla seguente conclusione : Rigetta l'opposizione e per l'effetto , conferma il decreto ingiuntivo n. 1126/2013 del Tribunale di Fermo in data 11.12.2013. Il D.I. non poteva essere confermato ma revocato. L'ingiunzione n. 1126/2013 emessa dal Tribunale di Fermo in data 11.12.2013 ammonta ad euro 56.126,79 mentre secondo quanto in motivazione la somma dovuta sarebbe inferiore pari ad euro 53.552,84 …”
È evidente che la somma dovuta, dalla semplice affermazione fatta dal primo giudice, è pari alla differenza tra euro 215.728.84, somma dovuta, e gli importi riconosciuti come corrisposti, cioè euro 157.176,00 + 5.000,00, somma minore di quella richiesta col d.i. .
Sullo specifico punto, pertanto, la sentenza va riformata.
§ 5 – Tuti gli altri motivi d'appello sono infondati e vanno rigettati .
5.1 - Il motivo richiamato sub 2) riporta la motivazione del primo giudice in maniera del tutto impropria. Essa, invece, va richiamata e confermata per la sua logicità :
“…Con riferimento all'asserita estinzione dell'obbligazione a fronte dell'integrale pagamento dei lavori eseguiti dalla controparte deve rilevarsi quanto segue. Come dedotto dalla parte opposta, la scrittura privata di appalto del 02.10.2007, all'art. 9, espressamente prevedeva, quale scansione temporale per i pagamenti, quella dettata dall'emissione dei vari stati da avanzamento dei lavori pedissequamente indicati nel medesimo contratto. La C.T.U. disposta dal precedente assegnatario del fascicolo ha accertato che, al netto degli ulteriori lavori svolti da soggetti terzi al presente giudizio, l'importo delle opere effettivamente ascrivibili all'impresa opposta, è pari ad euro 215.728,84.
“….Dagli atti di causa, del pari, è emerso, pacificamente, che l'opponente abbia versato, a mezzo di assegni bancari, l'importo di 157.176,00, oltre ad euro 5.000,00 in contanti;
detto ultimo pagamento in contanti è l'unico quietanzato da (cfr. doc. 4). CP_1
Emerge chiaramente, pertanto, la differenza residua tra il credito dell'impresa costruttrice e il committente. Quanto agli ulteriori pagamenti in contanti, ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata non abbia dimostrato l'effettiva dazione di denaro nei confronti della parte opposta.
Da un lato, infatti, i movimenti bancari documentati in atti (cfr. docc. 3, 6, 9,12,16-18) così come la documentazione attestante i prestiti ottenuti dallo (cfr. docc. 7, 10, 13, 14), non sono idonei a Parte_1 dimostrare l'effettivo impiego dei prelievi o del denaro mutuato per il pagamento delle opere per cui è causa non essendo stati forniti elementi utili a fondare la concreta dazione del denaro all'appaltatore.
Dall'altro lato, le prove articolate sul punto sono state formulate del tutto genericamente e in violazione del disposto di cui all'art. 2721 c.c. Infatti non possono ritenersi ricorrenti i presupposti di cui al secondo comma del citato dettato normativo a fronte della circostanza per la quale la maggior parte dei pagamenti è avvenuta a mezzo di assegni bancari — con ciò dimostrandosi, quantomeno in via presuntiva, una simile pagina 5 di 10 prassi commerciale tra committente e appaltatore - né i rapporti tra le parti, di natura squisitamente lavorativa, ancora una volta, sono sufficienti a provare la deroga in questione.“
In questo passaggio motivazionale è affermato chiaramente, ovvero si evince in maniera altrettanto chiara che a) i movimenti bancari documentati in atti così come la documentazione attestante i prestiti ottenuti dallo sono documenti che provano, appunto, dei prelievi o dei prestiti Parte_1 ottenuti dall'appellante, ma null'altro, tanto meno dimostrano, neppure presuntivamente, che siano relativi a somme di danaro poi corrisposte, in contanti, all'appellato. A ciò si aggiunga che lo aveva incaricato altre ditte per altri lavori, per cui anche sotto Parte_1 tale punto di vista il collegamento sarebbe inconsistente.
b) Sotto altro profilo, si trattava di somme consistenti e non sono per nulla soddisfatti – dice correttamente il primo giudice – i presupposti per i quali “l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
c) Non si capisce, in altri termini, per quale motivo la prova orale, che peraltro non è stata specificamente riprodotta quale motivo d'appello, nella sua portata letterale, venendosi anche in questo caso a sfiorare l'inammissibilità del motivo stesso, avrebbe dovuto fare chiarezza, per di più a distanza di vari anni – distanza temporale che più volte l'appellante lamenta a proposito dei rilievi della ctu, di cui si parlerà più innanzi – tramite i ricordi di soggetti terzi.
5.2 – Il motivo d'appello sub 3) non soddisfa i requisiti di specificità necessari, per come letteralmente è stato posto : ….L'opponente infatti intende disconoscere i documenti depositati e contraddistinti con “ contabilità lavori “ nella loro interezza stante la mancata loro accettazione….”.
Qui si parla, invece, di una ben precisa postilla che non può ritenersi attaccata da una siffatta generica contestazione, per giurisprudenza consolidata, secondo la quale il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia pagina 6 di 10 che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Cass. Sez. 5, Ord.n. 17313 del 17/06/2021).
5.3 – I motivi 4) e 5) riguardano i vizi e difetti, da un lato, non riconosciuti da una ctu
“esplorativa”, dall'altro non potuti dimostrare attraverso una prova orale.
Essi sono strettamente collegati e vanno affrontati assieme, secondo quanto segue.
Innanzitutto, a fronte di una completa motivazione del primo giudice, che è ben lungi dall'adagiarsi criticamente sulla relazione del ctu, le censure di parte appellante non partono in alcun modo da tale motivazione, ma o si attardano alla impossibilità di ricostruzione dei fatti o censurano quanto dedotto dal ctu in termini di probabilità “Il termine “Presumibilmente” utilizzato dal ctu è del tutto irrilevante nel presente giudizio perché la prova, che non avrebbe dovuto fornire il consulente, non si fonda su una presunzione ma sulla “ certezza “ della effettiva esecuzione delle opere. Non è possibile , inaccettabile , e certamente inaccoglibile la conclusione del ctu, che ritiene in astratto e generalmente , come le impermeabilizzazioni sono
“indispensabili per il rispetto delle norme vigenti e quindi per la esecuzione a regola d'arte dell'opera in questione “.
La prova in termini di probabilità è quella che quasi sempre, se non sempre, si raggiunge. La stessa scienza è tale non perché portatrice di verità assolute, ma perché si sottopone al metodo sperimentale e, anche, probabilistico. Di tutto ciò ha fatto buon governo la sentenza.
Fra l'altro, proprio perché, ancora una volta, viene in rilievo il tempo trascorso tra il processo e i fatti oggetto di esso, una mancata impermeabilizzazione avrebbe, anche qui in termini di probabilità (peraltro forte) dato luogo ad inconvenienti visibili che l'appellante non avrebbe mancato di evidenziare.
Del pari inconsistente è il successivo rilievo in proposito :
“In merito alle contestazioni dei vizi il ctu aggiunge nel proseguo del suo elaborato peritale “ … occorre precisare che molti di essi ( lavori descritti dalla ) non sono più visibili e/o direttamente misurabili … “ per cui si fa CP_1 riferimento alle opere e misurazioni contenute nei disconosciuti e contestati SAL. QUESTA IMPOSTAZIONE, IL RIFERIMENTO AI LAVORI DESCRITTI NEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (SAL), DISCONOSCIUTI, E' ERRATA ed il GI avrebbe fatto bene a rilevare ciò e considerare in via preliminare il disconoscimento dei SAL descrittivi delle opere che si assumono eseguite in quanto mai firmati dallo mai Parte_1 ricevuti ed accettati “ SENZA RISERVA “….”.
Anche in questo caso, la contestazione appare generica nella sua totalità, e si sono dette già le ragioni della sua irrilevanza, venendo ad affrontare una questione simile supra, al punto 5.2.
Sul mancato ricorso alla prova orale, l'appellante osserva :
“Il GI con la ordinanza del 20.2.2015 ammetteva solo le circostanze n.12-13-22-23. Non ammetteva i capitoli n. 27 ( che richiamava il prospetto riassuntivo di cui alla pag.10 della pagina 7 di 10 citazione in opposizione introduttiva del giudizio) – 28 con le seguenti motivazioni : il capitolo n.
27 non era ammissibile perché doveva , secondo il GI, “ provarsi documentalmente” mentre la circostanza n. 28 è stata considerata inammissibile perché non “ rimettibile a terzi “.
Va innanzitutto osservato che manca, ancora una volta, il preciso richiamo ad un capitolato di prova nella sua completa formulazione. Questo per quanto riguarda il citato capitolo 27, mentre manca del tutto il richiamo, preciso o meno, nell'atto d'appello, del contenuto del capitolo 28.
Ciò basterebbe, di per sé, a disattendere tale tipo di doglianza.
Peraltro, per quanto potrebbe rientrare nell'ambito della valutazione di questo giudice d'appello, il rigetto di una prova che, come articolata, non è finalizzata ad altro che pedissequamente confermare una serie di dati per di più, a quanto è dato di comprendere, di carattere prevalentemente tecnico, è del tutto conforme a quanto prevede l'art. 244 c.p.c. in tema di specificità, la quale, ovviamente, non è solo rivolta alla indicazione precisa dei fatti che si intendono provare, ma anche al collegamento mnemonico, tanto meno verosimile quanto più i fatti hanno le caratteristiche come descritte.
5.4 – sull'essenzialità del termine
Parte appellante ribadisce l'essenzialità del termine negata dal primo giudice.
In disparte la considerazione secondo la quale l'affermazione di tale essenzialità contrasta con l'ultimo motivo di gravame, vale a dire la doglianza sul disconoscimento, da parte del primo giudice, che le parti si sarebbero accordate per una risoluzione consensuale, che poneva fine ai contrasti, anche sui ritardi, i quali invece vengono lamentati, sotto il profilo valorizzato dal motivo che si sta esaminando, come fonte di danno, proprio conseguente alla mancata osservanza del termine, il motivo è infondato.
Esso, infatti, non riesce a superare la motivazione del primo giudice quantomeno sotto il profilo della rilevata genericità dell'allegazione del danno patito per le riparazioni dei vizi, del completamento delle opere da parte di terzi soggetti nonché per il mancato collaudo e definizione dell'iter amministrativo, non essendo stato nemmeno dimostrato che siano stati sostenuti oneri maggiori a titolo di correzioni o di sanzioni amministrative conseguenti alla erronea o manchevole documentazione presentata.
Sotto tal profilo, l'appellante pretenderebbe una valutazione equitativa non conforme ai paradigmi di liquidazione del danno, poiché genericamente adduce “le spese che lo ha Parte_1 sopportato dal 2008 al 2011 come ad esempio le spese corrisposte per un ulteriore alloggio pari pagina 8 di 10 ad euro 300,00 mensile per una somma complessiva di euro 15.900,00 euro, come quantificata nell'atto di citazione introduttivo, somma che potrà essere quantificata anche in via equitativa dal
Giudicante tenendo presente i costi correnti di mercato per la locazione di un mini appartamento in località Grottammare nonché le ulteriori somme quantificate dalla presente difesa per la ultimazione dei lavori”. È evidente che tutti i costi relativi, canone di locazione, ulteriori lavori, debbono essere provati dall'esistenza di un contratto di locazione per altro alloggio, dai canoni pagati, e di costi, provati documentalmente da ricevute, di non meglio specificati completamenti.
Tutto ciò, come osserva correttamente il primo giudice, manca completamente.
5.5 – L'ultimo motivo d'appello si riferisce all'allegazione del fatto “che le parti in conseguenza dei ritardi nella esecuzione dei lavori e dei vizi derivanti dalla “ maldestra “ e non “ corretta” esecuzione delle opere edili ,addivennero ad una accordo risolutivo con un pagamento definitorio di euro 10.000,00 a mezzo assegno bancario n. 0819430833-00 consegnato il giorno dell'accordo risolutivo ovvero il 12.7.2011 . Con la consegna della somma di euro 10.000,00 le parti si accordarono per la definizione di ogni pendenza dare/avere risolvendo consensualmente il contratto per prestazioni di opera”.
Ciò vorrebbe essere, ancora una volta, provato con testi, nonostante la banale osservazione che, a rapporti ormai deteriorati, ci si sarebbe aspettato un accordo in forma scritta. Ma, soprattutto, questo accordo non è altro che una transazione, non potendosi qualificare in altre maniera, con tutte le conseguenze in tema di necessità della forma scritta.
§ 6 – In conclusione, la sentenza impugnata va confermata per intero, con l'eccezione della corretta indicazione della somma dovuta, come visto al § 4 .
Le spese del grado debbono seguire in gran parte la soccombenza : la parte appellante ottiene la riduzione di circa il 10 % del dovuto, soccombendo su tutti gli altri profili.
Pertanto appare equa la compensazione parziale nella misura di 1/5, restando gli ulteriori Pertanto appare equa la compensazione parziale nella misura di 1/5, restando gli ulteriori 4/5 a carico dell'appellante Poiché la riduzione riguarda pretese presenti anche in primo grado, Parte_1 stessa regolamentazione, ferma restando la liquidazione per l'intero operata dal primo giudice deve essere fatta per le spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede: pagina 9 di 10 I) In parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto e condanna l'appellante alla minor somma di euro euro 53.552,84, con interessi legali e rivalutazione dalla Parte_1
domanda al soddisfo .
II) In parziale riforma della sentenza impugnata, regole le spese processuali con compensazione nella misura di 1/5, a favore dello rimanendo a carico di Parte_1 quest'ultimo i rimanenti 4/5 dell'intero, come liquidato dal primo giudice
III) Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
IV) Condanna lo al pagamento delle spese processuali relative al grado d'appello, Parte_1 spese che compensa parzialmente nella misura di 1/5 e che rimangono per i restanti 4/5 a suo carico .QU per l'intero le predette spese, per la Fase di studio della controversia, in
€ 2.977; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911 ; per la Fase di trattazione, in €
4.326; per la Fase decisionale, in € 5.103, oltre rimborso forfettario, 15 % IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso lì 6.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
pagina 10 di 10
N.R.G. 994/2021 CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 994/2021 e promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 CodiceFiscale_1
BONAVENTURA MASSIMO, elettivamente domiciliato in FERMO, L.GO FOGLIANI 8, presso il predetto difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ASCANI ROSELLA, elettivamente domiciliato in GROTTAMMARE, VIA
PERGOLESI N.5
Appellata
pagina 1 di 10 Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Con ricorso al Tribunale di Fermo, chiedeva ed CP_1 Controparte_1 otteneva il decreto ingiuntivo n.1126/2013 nei confronti di , per il Parte_1 pagamento della somma di euro 56.129,79, oltre interessi e spese legali, risultante da fatture, per un contratto di appalto stipulato tra le parti.
Lo proponeva opposizione chiedendo, fra l'altro : la declaratoria di estinzione Parte_1 dell'obbligazione intercorsa fra l'opponente e l'opposto per avvenuto pagamento della somma dovuta;
dichiararsi non dovuta la somma di euro 23.137,54 per lavori di impermeabilizzazione - non contenuti nel contratto di appalto- riducendo così la pretesa creditoria;
dichiararsi l'esistenza dei vizi dell'opera appaltata, vizi che avevano determinato danni alla proprietà dell'opponente; la condanna del creditore convenuto opposto al risarcimento dei danni nella misura di euro
43.916,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannarsi l'impresa opposta al risarcimento del danno, quantificato in euro 15.900,00, derivante dall'inadempimento dell'obbligazione relativa alla puntale consegna dell'opera; dichiararsi la responsabilità contrattuale della controparte per la violazione dei principi di buona fede contrattuale e per violazione nella redazione delle pratiche amministrative, con condanna al risarcimento del danno, pari ad euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
riconoscersi la compensazione fra la somma residua eventualmente dovuta al e la somma CP_1 da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno derivante dai vizi dell'opera appaltata. La parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
§ 2 – Il Giudice di prime cure decideva secondo quanto viene a sintetizzarsi
1) Nella fattispecie la parte opposta ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente producendo in giudizio il contratto concluso con la parte opponente, cioè la scrittura privata di Appalto Lavori Edili del 02.10.2007, così dimostrando il titolo e la scadenza dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'adempimento delle opere oggetto di appalto, il cui inadempimento è stato dedotto in lite;
spettava quindi alla società opponente di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'obbligazione non adempiuta. pagina 2 di 10 2) Quanto alla prima deduzione dello relativa all'avvenuto completo versamento Parte_1 delle somme dovute sulla scorta delle fatture emesse dalla controparte, la scrittura privata di appalto del 02.10.2007, all'art. 9, espressamente prevedeva, quale scansione temporale per i pagamenti, quella dettata dall'emissione dei vari stati da avanzamento dei lavori pedissequamente indicati nel medesimo contratto. La C.T.U. disposta aveva accertato che, al netto degli ulteriori lavori svolti da soggetti terzi rispetto al giudizio, l'importo delle opere effettivamente ascrivibili all'impresa opposta era pari ad euro 215.728,84. A fronte di tale importo, dagli atti di causa, risultava provato che l'opponente versava, a mezzo di assegni bancari, l'importo di 157.176,00, oltre ad euro 5.000,00 in contanti;
detto ultimo pagamento in contanti è l'unico quietanzato da (doc. 4). CP_1
3) Quanto agli ulteriori pagamenti (asseritamente effettuati) in contanti, non poteva trarsi prova dai movimenti bancari documentati in atti ( docc. 3, 6, 9,12,16-18) né dalla documentazione attestante i prestiti ottenuti dallo (cfr. docc. 7, 10, 13, 14), Parte_1 mentre le prove articolate su tali fatti erano formulate del tutto genericamente ed in violazione del disposto di cui all'art. 2721 c.c.
4) Rimaneva del pari provato dall'appaltatore-creditore il titolo posto a fondamento della propria pretesa creditoria, integrato dal contratto depositato in atti congiuntamente all'allegato capitolato di opere. Tutti i lavori di impermeabilizzazione e isolamento, infatti, risultavano pattuiti alla voce n. 35 del citato capitolato che risulta, in calce, sottoscritto dall'opponente. La parte opponente, peraltro, si era limitata a contestare che il contratto prodotto dall'opposta recava voci ulteriori non presenti nella copia in suo possesso e, pertanto, non pattuite, contestazione, questa, del tutto generica e non accompagnata da un formale e tempestivo disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale.
5) Circa i vizi lamentati, la ctu disposta ha accertato: o l'impossibilità di riconoscere sull'opera, successivamente modificata, i vizi lamentati dall'opponente, ovvero, l'assenza dei suddetti difetti.
6) Doveva anche essere rigettata l'ulteriore domanda, svolta dall'opponente, relativa al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del termine per la consegna delle opere. Termine che non poteva considerarsi essenziale, né peraltro risultavano dimostrati i conseguenti asseriti danni.
§ 3 – Avverso la sentenza di primo grado propone appello lo . Parte_1
Questi, in sintesi, i motivi, ricostruiti nella maniera più conforme alla precisione richiesta e pagina 3 di 10 connaturale alla loro formulazione, precisione tutt'altro che osservata dall'appellante, sia pure senza trasmodare nella vera e propria inammissibilità :
1) Erronea conclusione del GI – revoca del D.I. emesso – inammissibilità di una sua conferma in quanto recante una somma maggiore rispetto a quella accertata
2) Effettiva estinzione dell'obbligazione tramite pagamenti erroneamente non riconosciuti dal primo giudice che 2a) non ha dato ingresso alle prove che sul punto avrebbero confermato l'assunto e 2b) non ha tenuto conto che si trattava, in ogni caso, di fatti non contestati
3) Effettivo disconoscimento – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata
– del contratto di appalto dei lavori prodotto in copia, mancante, della condizione n. 35 intitolata “ fornitura e posa in opera di tutti i tipi di isolamento “ dal momento che nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2….L'opponente infatti intende disconoscere i documenti depositati e contraddistinti con “ contabilità lavori “ nella loro interezza stante la mancata loro accettazione….”
4) Nullità dell'elaborato peritale del ctu in quanto esplorativo e conseguente inutilizzabilità nel giudizio – Conseguente erroneità del richiamo meramente generico e formale, operato dal primo giudice, agli “ elementi di fatto posti a disposizione “.
5) Mancato ingresso di alcuni capitoli di prova testimoniale sui vizi e difetti.
6) Sussistenza dell'essenzialità del termine negata dal primo giudice.
7) Mancato riconoscimento della risoluzione consensuale del contratto di esecuzione di opere fra lo ed il mediante definizione di ogni rapporto col pagamento Parte_1 CP_1 della somma ulteriore di euro 10.000,00. – erroneo rigetto della richiesta di prova orale sul punto
Si è costituita l' appellata, contestando l'appello e chiedendone l'integrale Controparte_1 rigetto.
§§§§§§§§§§§§§§
§ 4 - Circa il primo motivo d'appello, esso è fondato nei termini che seguono.
L'appellante riprende il passaggio censurato e richiama un semplice calcolo aritmetico, giusto e neppure specificamente contestato da controparte :
“…[la sentenza impugnata afferma che] La CTU disposta dal precedente assegnatario del fascicolo ha accertato che, al netto degli ulteriori lavori svolti da soggetti terzi al presente giudizio importo delle opere effettivamente ascrivibili all'impresa opposta, è pari ad euro 215.728.84 . Dagli atti di causa, del pari, è emerso , pacificamente , che l'opponente abbia versato a mezzo assegni bancari , l'importo di euro 157.176,00 oltre ad euro 5.000,00 in contanti;
detto ultimo pagamento in contanti è l'unico quietanzato da ( cfr. doc. 4). Emerge CP_1 pagina 4 di 10 chiaramente pertanto , la differenza residua tra il credito dell'impresa costruttrice ed il committente . Quanto gli ulteriori pagamenti in contanti , ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata non abbia dimostrato l'effettiva dazione di danaro nei confronti della parte opposta .”
Dai conteggi eseguiti secondo il GI la somma che lo dovrebbe corrispondere alla impresa è Parte_1 CP_1 calcolata nella differenza fra quanto quantificato dal CTU e quanto corrisposto dall'esponente al ed CP_1 ammonta ad euro 53.552,84 . Alla luce di quanto premesso il GI addiveniva alla seguente conclusione : Rigetta l'opposizione e per l'effetto , conferma il decreto ingiuntivo n. 1126/2013 del Tribunale di Fermo in data 11.12.2013. Il D.I. non poteva essere confermato ma revocato. L'ingiunzione n. 1126/2013 emessa dal Tribunale di Fermo in data 11.12.2013 ammonta ad euro 56.126,79 mentre secondo quanto in motivazione la somma dovuta sarebbe inferiore pari ad euro 53.552,84 …”
È evidente che la somma dovuta, dalla semplice affermazione fatta dal primo giudice, è pari alla differenza tra euro 215.728.84, somma dovuta, e gli importi riconosciuti come corrisposti, cioè euro 157.176,00 + 5.000,00, somma minore di quella richiesta col d.i. .
Sullo specifico punto, pertanto, la sentenza va riformata.
§ 5 – Tuti gli altri motivi d'appello sono infondati e vanno rigettati .
5.1 - Il motivo richiamato sub 2) riporta la motivazione del primo giudice in maniera del tutto impropria. Essa, invece, va richiamata e confermata per la sua logicità :
“…Con riferimento all'asserita estinzione dell'obbligazione a fronte dell'integrale pagamento dei lavori eseguiti dalla controparte deve rilevarsi quanto segue. Come dedotto dalla parte opposta, la scrittura privata di appalto del 02.10.2007, all'art. 9, espressamente prevedeva, quale scansione temporale per i pagamenti, quella dettata dall'emissione dei vari stati da avanzamento dei lavori pedissequamente indicati nel medesimo contratto. La C.T.U. disposta dal precedente assegnatario del fascicolo ha accertato che, al netto degli ulteriori lavori svolti da soggetti terzi al presente giudizio, l'importo delle opere effettivamente ascrivibili all'impresa opposta, è pari ad euro 215.728,84.
“….Dagli atti di causa, del pari, è emerso, pacificamente, che l'opponente abbia versato, a mezzo di assegni bancari, l'importo di 157.176,00, oltre ad euro 5.000,00 in contanti;
detto ultimo pagamento in contanti è l'unico quietanzato da (cfr. doc. 4). CP_1
Emerge chiaramente, pertanto, la differenza residua tra il credito dell'impresa costruttrice e il committente. Quanto agli ulteriori pagamenti in contanti, ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata non abbia dimostrato l'effettiva dazione di denaro nei confronti della parte opposta.
Da un lato, infatti, i movimenti bancari documentati in atti (cfr. docc. 3, 6, 9,12,16-18) così come la documentazione attestante i prestiti ottenuti dallo (cfr. docc. 7, 10, 13, 14), non sono idonei a Parte_1 dimostrare l'effettivo impiego dei prelievi o del denaro mutuato per il pagamento delle opere per cui è causa non essendo stati forniti elementi utili a fondare la concreta dazione del denaro all'appaltatore.
Dall'altro lato, le prove articolate sul punto sono state formulate del tutto genericamente e in violazione del disposto di cui all'art. 2721 c.c. Infatti non possono ritenersi ricorrenti i presupposti di cui al secondo comma del citato dettato normativo a fronte della circostanza per la quale la maggior parte dei pagamenti è avvenuta a mezzo di assegni bancari — con ciò dimostrandosi, quantomeno in via presuntiva, una simile pagina 5 di 10 prassi commerciale tra committente e appaltatore - né i rapporti tra le parti, di natura squisitamente lavorativa, ancora una volta, sono sufficienti a provare la deroga in questione.“
In questo passaggio motivazionale è affermato chiaramente, ovvero si evince in maniera altrettanto chiara che a) i movimenti bancari documentati in atti così come la documentazione attestante i prestiti ottenuti dallo sono documenti che provano, appunto, dei prelievi o dei prestiti Parte_1 ottenuti dall'appellante, ma null'altro, tanto meno dimostrano, neppure presuntivamente, che siano relativi a somme di danaro poi corrisposte, in contanti, all'appellato. A ciò si aggiunga che lo aveva incaricato altre ditte per altri lavori, per cui anche sotto Parte_1 tale punto di vista il collegamento sarebbe inconsistente.
b) Sotto altro profilo, si trattava di somme consistenti e non sono per nulla soddisfatti – dice correttamente il primo giudice – i presupposti per i quali “l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
c) Non si capisce, in altri termini, per quale motivo la prova orale, che peraltro non è stata specificamente riprodotta quale motivo d'appello, nella sua portata letterale, venendosi anche in questo caso a sfiorare l'inammissibilità del motivo stesso, avrebbe dovuto fare chiarezza, per di più a distanza di vari anni – distanza temporale che più volte l'appellante lamenta a proposito dei rilievi della ctu, di cui si parlerà più innanzi – tramite i ricordi di soggetti terzi.
5.2 – Il motivo d'appello sub 3) non soddisfa i requisiti di specificità necessari, per come letteralmente è stato posto : ….L'opponente infatti intende disconoscere i documenti depositati e contraddistinti con “ contabilità lavori “ nella loro interezza stante la mancata loro accettazione….”.
Qui si parla, invece, di una ben precisa postilla che non può ritenersi attaccata da una siffatta generica contestazione, per giurisprudenza consolidata, secondo la quale il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia pagina 6 di 10 che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Cass. Sez. 5, Ord.n. 17313 del 17/06/2021).
5.3 – I motivi 4) e 5) riguardano i vizi e difetti, da un lato, non riconosciuti da una ctu
“esplorativa”, dall'altro non potuti dimostrare attraverso una prova orale.
Essi sono strettamente collegati e vanno affrontati assieme, secondo quanto segue.
Innanzitutto, a fronte di una completa motivazione del primo giudice, che è ben lungi dall'adagiarsi criticamente sulla relazione del ctu, le censure di parte appellante non partono in alcun modo da tale motivazione, ma o si attardano alla impossibilità di ricostruzione dei fatti o censurano quanto dedotto dal ctu in termini di probabilità “Il termine “Presumibilmente” utilizzato dal ctu è del tutto irrilevante nel presente giudizio perché la prova, che non avrebbe dovuto fornire il consulente, non si fonda su una presunzione ma sulla “ certezza “ della effettiva esecuzione delle opere. Non è possibile , inaccettabile , e certamente inaccoglibile la conclusione del ctu, che ritiene in astratto e generalmente , come le impermeabilizzazioni sono
“indispensabili per il rispetto delle norme vigenti e quindi per la esecuzione a regola d'arte dell'opera in questione “.
La prova in termini di probabilità è quella che quasi sempre, se non sempre, si raggiunge. La stessa scienza è tale non perché portatrice di verità assolute, ma perché si sottopone al metodo sperimentale e, anche, probabilistico. Di tutto ciò ha fatto buon governo la sentenza.
Fra l'altro, proprio perché, ancora una volta, viene in rilievo il tempo trascorso tra il processo e i fatti oggetto di esso, una mancata impermeabilizzazione avrebbe, anche qui in termini di probabilità (peraltro forte) dato luogo ad inconvenienti visibili che l'appellante non avrebbe mancato di evidenziare.
Del pari inconsistente è il successivo rilievo in proposito :
“In merito alle contestazioni dei vizi il ctu aggiunge nel proseguo del suo elaborato peritale “ … occorre precisare che molti di essi ( lavori descritti dalla ) non sono più visibili e/o direttamente misurabili … “ per cui si fa CP_1 riferimento alle opere e misurazioni contenute nei disconosciuti e contestati SAL. QUESTA IMPOSTAZIONE, IL RIFERIMENTO AI LAVORI DESCRITTI NEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (SAL), DISCONOSCIUTI, E' ERRATA ed il GI avrebbe fatto bene a rilevare ciò e considerare in via preliminare il disconoscimento dei SAL descrittivi delle opere che si assumono eseguite in quanto mai firmati dallo mai Parte_1 ricevuti ed accettati “ SENZA RISERVA “….”.
Anche in questo caso, la contestazione appare generica nella sua totalità, e si sono dette già le ragioni della sua irrilevanza, venendo ad affrontare una questione simile supra, al punto 5.2.
Sul mancato ricorso alla prova orale, l'appellante osserva :
“Il GI con la ordinanza del 20.2.2015 ammetteva solo le circostanze n.12-13-22-23. Non ammetteva i capitoli n. 27 ( che richiamava il prospetto riassuntivo di cui alla pag.10 della pagina 7 di 10 citazione in opposizione introduttiva del giudizio) – 28 con le seguenti motivazioni : il capitolo n.
27 non era ammissibile perché doveva , secondo il GI, “ provarsi documentalmente” mentre la circostanza n. 28 è stata considerata inammissibile perché non “ rimettibile a terzi “.
Va innanzitutto osservato che manca, ancora una volta, il preciso richiamo ad un capitolato di prova nella sua completa formulazione. Questo per quanto riguarda il citato capitolo 27, mentre manca del tutto il richiamo, preciso o meno, nell'atto d'appello, del contenuto del capitolo 28.
Ciò basterebbe, di per sé, a disattendere tale tipo di doglianza.
Peraltro, per quanto potrebbe rientrare nell'ambito della valutazione di questo giudice d'appello, il rigetto di una prova che, come articolata, non è finalizzata ad altro che pedissequamente confermare una serie di dati per di più, a quanto è dato di comprendere, di carattere prevalentemente tecnico, è del tutto conforme a quanto prevede l'art. 244 c.p.c. in tema di specificità, la quale, ovviamente, non è solo rivolta alla indicazione precisa dei fatti che si intendono provare, ma anche al collegamento mnemonico, tanto meno verosimile quanto più i fatti hanno le caratteristiche come descritte.
5.4 – sull'essenzialità del termine
Parte appellante ribadisce l'essenzialità del termine negata dal primo giudice.
In disparte la considerazione secondo la quale l'affermazione di tale essenzialità contrasta con l'ultimo motivo di gravame, vale a dire la doglianza sul disconoscimento, da parte del primo giudice, che le parti si sarebbero accordate per una risoluzione consensuale, che poneva fine ai contrasti, anche sui ritardi, i quali invece vengono lamentati, sotto il profilo valorizzato dal motivo che si sta esaminando, come fonte di danno, proprio conseguente alla mancata osservanza del termine, il motivo è infondato.
Esso, infatti, non riesce a superare la motivazione del primo giudice quantomeno sotto il profilo della rilevata genericità dell'allegazione del danno patito per le riparazioni dei vizi, del completamento delle opere da parte di terzi soggetti nonché per il mancato collaudo e definizione dell'iter amministrativo, non essendo stato nemmeno dimostrato che siano stati sostenuti oneri maggiori a titolo di correzioni o di sanzioni amministrative conseguenti alla erronea o manchevole documentazione presentata.
Sotto tal profilo, l'appellante pretenderebbe una valutazione equitativa non conforme ai paradigmi di liquidazione del danno, poiché genericamente adduce “le spese che lo ha Parte_1 sopportato dal 2008 al 2011 come ad esempio le spese corrisposte per un ulteriore alloggio pari pagina 8 di 10 ad euro 300,00 mensile per una somma complessiva di euro 15.900,00 euro, come quantificata nell'atto di citazione introduttivo, somma che potrà essere quantificata anche in via equitativa dal
Giudicante tenendo presente i costi correnti di mercato per la locazione di un mini appartamento in località Grottammare nonché le ulteriori somme quantificate dalla presente difesa per la ultimazione dei lavori”. È evidente che tutti i costi relativi, canone di locazione, ulteriori lavori, debbono essere provati dall'esistenza di un contratto di locazione per altro alloggio, dai canoni pagati, e di costi, provati documentalmente da ricevute, di non meglio specificati completamenti.
Tutto ciò, come osserva correttamente il primo giudice, manca completamente.
5.5 – L'ultimo motivo d'appello si riferisce all'allegazione del fatto “che le parti in conseguenza dei ritardi nella esecuzione dei lavori e dei vizi derivanti dalla “ maldestra “ e non “ corretta” esecuzione delle opere edili ,addivennero ad una accordo risolutivo con un pagamento definitorio di euro 10.000,00 a mezzo assegno bancario n. 0819430833-00 consegnato il giorno dell'accordo risolutivo ovvero il 12.7.2011 . Con la consegna della somma di euro 10.000,00 le parti si accordarono per la definizione di ogni pendenza dare/avere risolvendo consensualmente il contratto per prestazioni di opera”.
Ciò vorrebbe essere, ancora una volta, provato con testi, nonostante la banale osservazione che, a rapporti ormai deteriorati, ci si sarebbe aspettato un accordo in forma scritta. Ma, soprattutto, questo accordo non è altro che una transazione, non potendosi qualificare in altre maniera, con tutte le conseguenze in tema di necessità della forma scritta.
§ 6 – In conclusione, la sentenza impugnata va confermata per intero, con l'eccezione della corretta indicazione della somma dovuta, come visto al § 4 .
Le spese del grado debbono seguire in gran parte la soccombenza : la parte appellante ottiene la riduzione di circa il 10 % del dovuto, soccombendo su tutti gli altri profili.
Pertanto appare equa la compensazione parziale nella misura di 1/5, restando gli ulteriori Pertanto appare equa la compensazione parziale nella misura di 1/5, restando gli ulteriori 4/5 a carico dell'appellante Poiché la riduzione riguarda pretese presenti anche in primo grado, Parte_1 stessa regolamentazione, ferma restando la liquidazione per l'intero operata dal primo giudice deve essere fatta per le spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede: pagina 9 di 10 I) In parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto e condanna l'appellante alla minor somma di euro euro 53.552,84, con interessi legali e rivalutazione dalla Parte_1
domanda al soddisfo .
II) In parziale riforma della sentenza impugnata, regole le spese processuali con compensazione nella misura di 1/5, a favore dello rimanendo a carico di Parte_1 quest'ultimo i rimanenti 4/5 dell'intero, come liquidato dal primo giudice
III) Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
IV) Condanna lo al pagamento delle spese processuali relative al grado d'appello, Parte_1 spese che compensa parzialmente nella misura di 1/5 e che rimangono per i restanti 4/5 a suo carico .QU per l'intero le predette spese, per la Fase di studio della controversia, in
€ 2.977; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911 ; per la Fase di trattazione, in €
4.326; per la Fase decisionale, in € 5.103, oltre rimborso forfettario, 15 % IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso lì 6.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
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