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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 07/02/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1441/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CARLOTTA Parte_1 C.F._1
PERSICO
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentato e difeso ex art. 417 Controparte_1 P.IVA_1 bis c.p.c. dalle dott.sse CONCETTA PARAFIORITI e MARICA ONDA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: rettifica punteggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il e ha allegato Parte_1 Controparte_2 che:
- aveva presentato domanda di inserimento nelle GPS di Torino per il biennio 2020/2021 –
2021/2022 per la classe di concorso A050 - scienze naturali, chimiche e biologiche, indicando quale titolo di accesso il diploma di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense
e dello Sport (classe 62/S) conseguito in data 8 aprile 2011 presso l'Università degli studi di
Torino;
- nel corso del biennio era risultata destinataria di diversi contratti di supplenza;
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1441/2024
- l'ATP di Torino, con provvedimento del giugno 2021, aveva convalidato il suo punteggio in graduatoria su proposta dell'IIS Europa Unita, presso cui aveva prestato servizio;
- in occasione dell'aggiornamento delle GSP per il biennio 2022/2024 aveva presentato domanda anche per le classi di concorso A031 (scienze degli alimenti) e A034 (scienze e tecnologie chimiche) oltre che per la classe A050 (scienze naturali, chimiche e biologiche);
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 aveva concluso diversi contratti di supplenza,
l'ultimo dei quali dal 16 ottobre al 30 giugno per sei ore settimanali presso il liceo Gramsci di Ivrea;
- con provvedimento del 22 dicembre 2023, su proposta del liceo Gramsci, l'
[...]
di Torino aveva ritenuto non valido il titolo di accesso presentato per Controparte_3
l'inserimento nella classe di concorso A050 per l'assenza dei “12 CFU nei settori scientifico-disciplinari BIO/O1 o BIO718 o BIO/19 richiesti dalla Nota 4 del D.M.
259/2017” e pertanto non valutabili i servizi prestati nel biennio precedente su detta classe di concorso;
- in forza del predetto provvedimento era, dunque, stata decretata la sua esclusione dalle GPS per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso A050 e rettificato il punteggio attribuitole per le classi di concorso A031 e A034 da 58 a 51 punti;
- in data 22 dicembre 2023, inoltre, era stato risolto il contratto di supplenza in essere con il liceo Gramsci;
- sia il provvedimento di esclusione dalle GPS che il provvedimento di risoluzione del contratto di supplenza erano illegittimi;
- quanto al provvedimento di risoluzione, lo stesso era inefficace atteso che si era trattato di un licenziamento privo del requisito della forma scritta previsto dall'art. 2 L 604/1966; invero nessun licenziamento era stato irrogato alla ricorrente la quale aveva appreso dell'avvenuta risoluzione del contratto mediante consultazione della pagina dell'applicativo
Sidi;
- a monte, poi, era illegittimo il decreto di esclusione dalle GPS atteso che ella aveva conseguito la laurea specialistica in Scienze Chimiche in data anteriore all'istituzione della classe di concorso A050 e, dunque, in forza dell'art. 5 del D.M. 259/2017 conservava il diritto di accedere alle GPS in forza della sola laurea specialistica;
- pertanto, considerata l'illegittimità sia del decreto di esclusione dalle GPS sia del provvedimento di risoluzione del contratto, ella aveva diritto di essere risarcita del danno subito consistito nelle retribuzioni perse, nella mancata valorizzazione del servizio prestato
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1441/2024
nel biennio 2020/2022 ai fini giuridici e nelle spese sostenute al fine di sostenere l'esame integrativo necessario ad acquisire i CFU necessari.
1.1 La ricorrente ha, pertanto, chiesto che il giudice accertasse l'illegittimità del decreto del 22 dicembre 2023 di esclusione dalle GPS per la classe di concorso A050 e l'illegittimità del provvedimento del Liceo Gramsci di Ivrea di risoluzione del contratto di supplenza con lei concluso e che conseguentemente condannasse il a: a) riconoscere il servizio da lei prestato dal 22 CP_1 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 come valevole a fini economici e giuridici;
b) pagarle a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante l'importo di € 4.806,85, pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto qualora lo stesso non fosse stato anticipatamente risolto;
c) pagarle a titolo di danno emergente l'importo di € 306 pagato a titolo di tassa di iscrizione all'Università E-campus per l'esame integrativo necessario ad acquisire i 6 CFU a lei mancanti.
2. Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del Controparte_2 ricorso e chiedendone il rigetto. Ha dedotto, infatti, come si sensi del DM 259/2017 per la classe di concorso A050 non fosse sufficiente il solo possesso della laurea in Scienze Chimiche dovendo necessariamente il docente essere in possesso anche di 12 CFU nei settori BI/01-11 o 18 o 19; poiché, dunque, la ricorrente era sprovvista di detti CFU, correttamente l'ufficio aveva provveduto alla sua esclusione dalla graduatoria e aveva considerato come prestato di fatto e non diritto in servizio svolto in assenza del necessario titolo di studio. Ha poi dedotto come, a seguito dell'integrazione del piano di studi con i CFU mancanti avvenuta successivamente all'esclusione, la ricorrente aveva potuto nuovamente inserirsi nella II fascia della graduatoria della classe di concorso A050 in occasione dell'aggiornamento delle GPS del biennio 24/26 e che con la nota n.
1290/20, il aveva previsto la possibilità di recuperare il punteggio relativo al servizio CP_1 prestato sulla classe oggetto di esclusione a seguito del conseguimento del requisito d'accesso
In ordine alla quantificazione del danno, infine, eccepiva che, dopo la risoluzione del contratto originariamente stipulato con il Liceo Gramsci per 6 ore settimanali fino al 30 giugno 2024, la ricorrente aveva concluso un'altra supplenza con decorrenza dal 15.03.24 al 07.07.24 per 9 ore settimanali;
conseguentemente il danno risarcibile sarebbe pari alla differenza tra quanto avrebbe guadagnato con l'esecuzione del primo contratto di supplenza e quanto aveva percepito in esecuzione del successivo contratto, ovvero € 2.677,3.
3. La causa è stata discussa e decisa all'udienza 7 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
4. Non è discussione tra le parti la circostanza che ai sensi del D.M. 289/2017 la laurea in Scienze
Chimiche è valido titolo di accesso per l'inserimento nella classe di concorso A050 solo se sono stati acquisiti almeno 12 CFU nei settori BI/01-11 o 18 o 19. Ciò che è in discussione è se la
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1441/2024
ricorrente possa beneficiare della clausola di salvezza prevista dall'art. dell'art. 5 del D.M.
289/2017 e, dunque, iscriversi nella graduatoria anche in assenza dei predetti CFU.
5. L'art. 5 D.M. 289/2017 recita: “Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM
22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Controparte_4
10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto
[...] per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR
n.19 del 14 febbraio 2016”.
6. Secondo la tesi della ricorrente poiché al momento dell'entrata in vigore del DPR n.19 del 14 febbraio 2016, il quale ha istituito la classe di concorso A050 in sostituzione della precedente classe di concorso A/60, ella aveva già conseguito la laurea in scienze chimiche la quale, ai sensi dei D.M.
39/98 e 22/2005, costituiva valido titolo di accesso alla classe di concorso A/60, ella era legittimata ad iscriversi nelle graduatorie provinciali per la classe di concorso A050.
7. Diversamente, secondo la tesi del ministero, il predetto art. 5 andrebbe interpretato nel senso di far salvi solo quanti, al momento dell'entrata in vigore del dpr n.19 del 14 febbraio 2016 fossero già inseriti nelle graduatorie per le supplenze in virtù di un titolo di accesso valido per la soppressa classe A/60.
8. L'interpretazione fornita dal non può essere accolta in quanto in contrasto con la lettera CP_1 della disposizione. L'art. 5, infatti, fa espresso riferimento al “possesso di titoli di studio validi per
l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98” e non alla presenza all'interno delle graduatorie d'istituto. Per altro anche sistematicamente l'interpretazione della norma offerta dal
Ministero non avrebbe ragion d'essere; è evidente, infatti, che la necessità è quella di salvaguardare quanti organizzano il proprio percorso di studi in vista del futuro lavorativo al quale aspirano, esigenza che sarebbe evidentemente frustata da una norma che muta retroattivamente i requisiti di accesso alle classi di concorso e che impone a quanti abbiano già concluso il ciclo di studi di dover sostenere esami aggiuntivi al fine di soddisfare condizioni non previste al momento del conseguimento della laurea.
9. In ragione di quanto sopra esposto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per la classe di concorso A050 deve ritenersi illegittimo con la conseguenza che deve attribuirsi piena validità, sia a livello giuridico che economico, al servizio prestato dalla ricorrente nel biennio 2020 – 2022.
10. La ricorrente ha, inoltre, il diritto di vedersi risarcito il danno conseguente all'anticipata risoluzione del contratto di supplenza concluso con il liceo Gramsci e pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito sino alla naturale scadenza. In proposito non può essere accolta l'eccezione
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1441/2024
del ministero secondo il quale dalle retribuzioni richieste andrebbe dedotto quanto dalla stessa percepito in forza del successivo contratto di supplenza concluso. Invero il contratto di supplenza illegittimamente risolto era per 6 ore settimanali fino al 30 giugno e il successivo contratto di supplenza è stato per 9 ore settimanali. Le due supplenze, dunque, non sono tra loro incompatibili in quanto comunque non risulta completato l'orario di 18 ore settimanali con decorrenza dal 15 marzo
2024 e scadenza al 7 luglio 2024; pertanto sarebbe stato onere del provare che gli orari di CP_1 lezioni erano incompatibili e che, dunque, la ricorrente non avrebbe potuto cumulare entrambi gli incarichi. Nel caso di specie detta prova non è stata fornita. Il , quindi, deve essere CP_1 condannato a pagare alla ricorrente l'importo di € 4.806,85 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante.
11. Non può invece essere accolta la richiesta di vedersi risarcita la somma di € 306, pari alla tassa di iscrizione che la stessa ha dovuto pagare per sostenere l'esame in materia BIO/07 al fine di conseguire 6 CFU necessari per poter vantare i 12 CFU richiesti. Invero non può dirsi che detta spesa sia conseguenza immediata a diretta del comportamento illegittimo del posto che CP_1 ella si è iscritta all'università e-campus in data 14.12.2023 ovvero prima del decreto di esclusione della graduatoria (del 22.12.2023).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella somma di cui in dispositivo
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Condanna il a riconoscere il servizio prestato dalla Controparte_2 ricorrente dal 22 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 come effettivamente prestato a fini giuridici ed economici, con conseguente attribuzione del relativo punteggio (ove non già avvenuto) e a pagarle l'importo di € 4.806,85 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 49 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carlotta Persico.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 07/02/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 07/02/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1441/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CARLOTTA Parte_1 C.F._1
PERSICO
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentato e difeso ex art. 417 Controparte_1 P.IVA_1 bis c.p.c. dalle dott.sse CONCETTA PARAFIORITI e MARICA ONDA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: rettifica punteggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il e ha allegato Parte_1 Controparte_2 che:
- aveva presentato domanda di inserimento nelle GPS di Torino per il biennio 2020/2021 –
2021/2022 per la classe di concorso A050 - scienze naturali, chimiche e biologiche, indicando quale titolo di accesso il diploma di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense
e dello Sport (classe 62/S) conseguito in data 8 aprile 2011 presso l'Università degli studi di
Torino;
- nel corso del biennio era risultata destinataria di diversi contratti di supplenza;
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1441/2024
- l'ATP di Torino, con provvedimento del giugno 2021, aveva convalidato il suo punteggio in graduatoria su proposta dell'IIS Europa Unita, presso cui aveva prestato servizio;
- in occasione dell'aggiornamento delle GSP per il biennio 2022/2024 aveva presentato domanda anche per le classi di concorso A031 (scienze degli alimenti) e A034 (scienze e tecnologie chimiche) oltre che per la classe A050 (scienze naturali, chimiche e biologiche);
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 aveva concluso diversi contratti di supplenza,
l'ultimo dei quali dal 16 ottobre al 30 giugno per sei ore settimanali presso il liceo Gramsci di Ivrea;
- con provvedimento del 22 dicembre 2023, su proposta del liceo Gramsci, l'
[...]
di Torino aveva ritenuto non valido il titolo di accesso presentato per Controparte_3
l'inserimento nella classe di concorso A050 per l'assenza dei “12 CFU nei settori scientifico-disciplinari BIO/O1 o BIO718 o BIO/19 richiesti dalla Nota 4 del D.M.
259/2017” e pertanto non valutabili i servizi prestati nel biennio precedente su detta classe di concorso;
- in forza del predetto provvedimento era, dunque, stata decretata la sua esclusione dalle GPS per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso A050 e rettificato il punteggio attribuitole per le classi di concorso A031 e A034 da 58 a 51 punti;
- in data 22 dicembre 2023, inoltre, era stato risolto il contratto di supplenza in essere con il liceo Gramsci;
- sia il provvedimento di esclusione dalle GPS che il provvedimento di risoluzione del contratto di supplenza erano illegittimi;
- quanto al provvedimento di risoluzione, lo stesso era inefficace atteso che si era trattato di un licenziamento privo del requisito della forma scritta previsto dall'art. 2 L 604/1966; invero nessun licenziamento era stato irrogato alla ricorrente la quale aveva appreso dell'avvenuta risoluzione del contratto mediante consultazione della pagina dell'applicativo
Sidi;
- a monte, poi, era illegittimo il decreto di esclusione dalle GPS atteso che ella aveva conseguito la laurea specialistica in Scienze Chimiche in data anteriore all'istituzione della classe di concorso A050 e, dunque, in forza dell'art. 5 del D.M. 259/2017 conservava il diritto di accedere alle GPS in forza della sola laurea specialistica;
- pertanto, considerata l'illegittimità sia del decreto di esclusione dalle GPS sia del provvedimento di risoluzione del contratto, ella aveva diritto di essere risarcita del danno subito consistito nelle retribuzioni perse, nella mancata valorizzazione del servizio prestato
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1441/2024
nel biennio 2020/2022 ai fini giuridici e nelle spese sostenute al fine di sostenere l'esame integrativo necessario ad acquisire i CFU necessari.
1.1 La ricorrente ha, pertanto, chiesto che il giudice accertasse l'illegittimità del decreto del 22 dicembre 2023 di esclusione dalle GPS per la classe di concorso A050 e l'illegittimità del provvedimento del Liceo Gramsci di Ivrea di risoluzione del contratto di supplenza con lei concluso e che conseguentemente condannasse il a: a) riconoscere il servizio da lei prestato dal 22 CP_1 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 come valevole a fini economici e giuridici;
b) pagarle a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante l'importo di € 4.806,85, pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto qualora lo stesso non fosse stato anticipatamente risolto;
c) pagarle a titolo di danno emergente l'importo di € 306 pagato a titolo di tassa di iscrizione all'Università E-campus per l'esame integrativo necessario ad acquisire i 6 CFU a lei mancanti.
2. Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del Controparte_2 ricorso e chiedendone il rigetto. Ha dedotto, infatti, come si sensi del DM 259/2017 per la classe di concorso A050 non fosse sufficiente il solo possesso della laurea in Scienze Chimiche dovendo necessariamente il docente essere in possesso anche di 12 CFU nei settori BI/01-11 o 18 o 19; poiché, dunque, la ricorrente era sprovvista di detti CFU, correttamente l'ufficio aveva provveduto alla sua esclusione dalla graduatoria e aveva considerato come prestato di fatto e non diritto in servizio svolto in assenza del necessario titolo di studio. Ha poi dedotto come, a seguito dell'integrazione del piano di studi con i CFU mancanti avvenuta successivamente all'esclusione, la ricorrente aveva potuto nuovamente inserirsi nella II fascia della graduatoria della classe di concorso A050 in occasione dell'aggiornamento delle GPS del biennio 24/26 e che con la nota n.
1290/20, il aveva previsto la possibilità di recuperare il punteggio relativo al servizio CP_1 prestato sulla classe oggetto di esclusione a seguito del conseguimento del requisito d'accesso
In ordine alla quantificazione del danno, infine, eccepiva che, dopo la risoluzione del contratto originariamente stipulato con il Liceo Gramsci per 6 ore settimanali fino al 30 giugno 2024, la ricorrente aveva concluso un'altra supplenza con decorrenza dal 15.03.24 al 07.07.24 per 9 ore settimanali;
conseguentemente il danno risarcibile sarebbe pari alla differenza tra quanto avrebbe guadagnato con l'esecuzione del primo contratto di supplenza e quanto aveva percepito in esecuzione del successivo contratto, ovvero € 2.677,3.
3. La causa è stata discussa e decisa all'udienza 7 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
4. Non è discussione tra le parti la circostanza che ai sensi del D.M. 289/2017 la laurea in Scienze
Chimiche è valido titolo di accesso per l'inserimento nella classe di concorso A050 solo se sono stati acquisiti almeno 12 CFU nei settori BI/01-11 o 18 o 19. Ciò che è in discussione è se la
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1441/2024
ricorrente possa beneficiare della clausola di salvezza prevista dall'art. dell'art. 5 del D.M.
289/2017 e, dunque, iscriversi nella graduatoria anche in assenza dei predetti CFU.
5. L'art. 5 D.M. 289/2017 recita: “Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM
22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Controparte_4
10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto
[...] per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR
n.19 del 14 febbraio 2016”.
6. Secondo la tesi della ricorrente poiché al momento dell'entrata in vigore del DPR n.19 del 14 febbraio 2016, il quale ha istituito la classe di concorso A050 in sostituzione della precedente classe di concorso A/60, ella aveva già conseguito la laurea in scienze chimiche la quale, ai sensi dei D.M.
39/98 e 22/2005, costituiva valido titolo di accesso alla classe di concorso A/60, ella era legittimata ad iscriversi nelle graduatorie provinciali per la classe di concorso A050.
7. Diversamente, secondo la tesi del ministero, il predetto art. 5 andrebbe interpretato nel senso di far salvi solo quanti, al momento dell'entrata in vigore del dpr n.19 del 14 febbraio 2016 fossero già inseriti nelle graduatorie per le supplenze in virtù di un titolo di accesso valido per la soppressa classe A/60.
8. L'interpretazione fornita dal non può essere accolta in quanto in contrasto con la lettera CP_1 della disposizione. L'art. 5, infatti, fa espresso riferimento al “possesso di titoli di studio validi per
l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98” e non alla presenza all'interno delle graduatorie d'istituto. Per altro anche sistematicamente l'interpretazione della norma offerta dal
Ministero non avrebbe ragion d'essere; è evidente, infatti, che la necessità è quella di salvaguardare quanti organizzano il proprio percorso di studi in vista del futuro lavorativo al quale aspirano, esigenza che sarebbe evidentemente frustata da una norma che muta retroattivamente i requisiti di accesso alle classi di concorso e che impone a quanti abbiano già concluso il ciclo di studi di dover sostenere esami aggiuntivi al fine di soddisfare condizioni non previste al momento del conseguimento della laurea.
9. In ragione di quanto sopra esposto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per la classe di concorso A050 deve ritenersi illegittimo con la conseguenza che deve attribuirsi piena validità, sia a livello giuridico che economico, al servizio prestato dalla ricorrente nel biennio 2020 – 2022.
10. La ricorrente ha, inoltre, il diritto di vedersi risarcito il danno conseguente all'anticipata risoluzione del contratto di supplenza concluso con il liceo Gramsci e pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito sino alla naturale scadenza. In proposito non può essere accolta l'eccezione
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1441/2024
del ministero secondo il quale dalle retribuzioni richieste andrebbe dedotto quanto dalla stessa percepito in forza del successivo contratto di supplenza concluso. Invero il contratto di supplenza illegittimamente risolto era per 6 ore settimanali fino al 30 giugno e il successivo contratto di supplenza è stato per 9 ore settimanali. Le due supplenze, dunque, non sono tra loro incompatibili in quanto comunque non risulta completato l'orario di 18 ore settimanali con decorrenza dal 15 marzo
2024 e scadenza al 7 luglio 2024; pertanto sarebbe stato onere del provare che gli orari di CP_1 lezioni erano incompatibili e che, dunque, la ricorrente non avrebbe potuto cumulare entrambi gli incarichi. Nel caso di specie detta prova non è stata fornita. Il , quindi, deve essere CP_1 condannato a pagare alla ricorrente l'importo di € 4.806,85 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante.
11. Non può invece essere accolta la richiesta di vedersi risarcita la somma di € 306, pari alla tassa di iscrizione che la stessa ha dovuto pagare per sostenere l'esame in materia BIO/07 al fine di conseguire 6 CFU necessari per poter vantare i 12 CFU richiesti. Invero non può dirsi che detta spesa sia conseguenza immediata a diretta del comportamento illegittimo del posto che CP_1 ella si è iscritta all'università e-campus in data 14.12.2023 ovvero prima del decreto di esclusione della graduatoria (del 22.12.2023).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella somma di cui in dispositivo
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Condanna il a riconoscere il servizio prestato dalla Controparte_2 ricorrente dal 22 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 come effettivamente prestato a fini giuridici ed economici, con conseguente attribuzione del relativo punteggio (ove non già avvenuto) e a pagarle l'importo di € 4.806,85 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 49 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carlotta Persico.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 07/02/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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