Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- della determina del Ministero della Difesa, Direzione Generale del personale militare, prot. M_D -OMISSIS- REG-OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza, presentata dal ricorrente, tesa ad ottenere la cessazione degli effetti civili della sanzione disciplinare di corpo inflittagli il -OMISSIS- e trascritta nella propria documentazione personale;
- del presupposto parere del Comandante della Legione Carabinieri Calabria del -OMISSIS-, non comunicato;
- del presupposto parere del Comandante del Comando Provinciale di Reggio Calabria del-OMISSIS-, non comunicato;
- del presupposto parere del Comandante del Gruppo Carabinieri di -OMISSIS- del-OMISSIS-, non comunicato;
- del presupposto parere del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- del-OMISSIS-, non comunicato;
- e di ogni ulteriore atto antecedente, connesso, conseguente e/o consequenziale ai suddetti e, comunque, ostativo all’accoglimento del ricorso;
- nonché per l’accertamento del diritto alla cancellazione della sanzione disciplinare di corpo inflitta al sig. -OMISSIS- il -OMISSIS- e trascritta nella propria documentazione personale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, non appellata;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. US AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 17/03/2025 e depositato in data 11/04/2025, il ricorrente espone quanto segue:
- presta servizio come Maresciallo Capo presso il Comando della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-;
- dall’anno 2014, riveste il ruolo di Comandante della Stazione di -OMISSIS-;
- negli ultimi sette anni di servizio, il ricorrente è stato qualificato “ superiore alla media ” per il suo appropriato senso di responsabilità, rettitudine, dedizione e abnegazione, riportando giudizi estremamente positivi, come si evince dalla relativa documentazione caratteristica;
- nell’anno 2016 ha subito una sanzione disciplinare (rimprovero), che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza presentata in data 11/10/2018 ai sensi dell’art. 1369 del Codice dell’ordinamento militare (di seguito anche “COM”), con successivo provvedimento del 14/5/2020, ha cessato di produrre effetti;
- in data 3/6/2022 ha subito la sanzione disciplinare di corpo della consegna semplice (per due giorni);
- decorsi due anni dalla data della comunicazione della punizione, e non avendo riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo, in data 24/07/2024, ha chiesto la cancellazione di tale sanzione disciplinare sempre ai sensi dell’art. 1369 del COM;
- in relazione a tale richiesta, una volta avviato il procedimento, venivano espressi tre pareri favorevoli alla cancellazione, rispettivamente, in ordine gerarchico, dal Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- (il 05/08/2024), dal Comandante del Gruppo Carabinieri di -OMISSIS- (il 12/08/2024) e dal Comandante del Comando Provinciale di Reggio Calabria (il 14/08/2024);
- pochi giorni dopo, tuttavia, i medesimi organi della scala gerarchica ritornavano nuovamente ed inspiegabilmente ad esprimersi con nuovi ed ulteriori pareri, riformulandoli questa volta in senso totalmente opposto ai primi, e in senso sfavorevole all’accoglimento dell’istanza;
- in data 28/10/2024, il Ministero della Difesa, comunicava al ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90, il provvisorio intendimento di adottare un provvedimento reiettivo dell’istanza;
- a seguito del preavviso di rigetto, il ricorrente ha presentato ampie e documentate osservazioni;
- in data -OMISSIS-, l’Amministrazione ha notificato al medesimo ricorrente la determina di rigetto dell’istanza di cancellazione della sanzione precedentemente inflittagli il 3/6/2022.
Avverso tale provvedimento (nonché avverso i presupposti pareri sfavorevoli espressi nel corso del procedimento e richiamati nel provvedimento finale) insorge il ricorrente, che deduce i seguenti motivi di ricorso:
“ I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1369 C.O.M. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA e INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
Nel corso del procedimento, ciascun Comandante di Reparto (Compagnia, Gruppo, Provinciale) deputato al rilascio dei pareri richiesti nell’ambito del procedimento ex art. 1369 c.o.m., ha formulato, nell’arco temporale di quindici giorni, ben due valutazioni totalmente antitetiche e palesemente divergenti, sussistendo, al riguardo, tre pareri favorevoli (espressi, rispettivamente, in data 05/08/2024 dal Comandante di Compagnia di -OMISSIS-, in data 12/08/2024 dal Comandante del Gruppo di -OMISSIS- e in data 14/08/2024 dal Comandante Provinciale) e tre successivi pareri sfavorevoli (espressi, rispettivamente, in data-OMISSIS- dallo stesso Comandante di Compagnia di -OMISSIS-, in data-OMISSIS- dal Comandante del Gruppo di -OMISSIS-, in data-OMISSIS- dal Comandante Provinciale), e, da ultimo, il parere sfavorevole del -OMISSIS- del Comandante della Legione Calabria.
L’espressione di due pareri discordanti fra loro (tra l’altro, provenienti dalla medesima Autorità) sarebbe indice di manifesta contraddittorietà e illogicità e farebbe sorgere dubbi su quale sia l’effettiva volontà dell’Amministrazione.
Sussisterebbe un profilo di contraddittorietà emergente dall’indicazione, da un lato, che “i pareri sono peraltro obbligatori ma non vincolanti”, e, dall’altro, dall’aver ritenuto che “a mente del già richiamato art. 1369, comma 2, la decisione sull’istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni trascritte deve tener conto tanto dei pareri espressi dai superiori gerarchici quanto di tutti i precedenti di servizio”.
Era doverosa, invece, una (non adeguatamente effettuata) valutazione completa ed esaustiva dei fatti, soprattutto a seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/90, con le quali il ricorrente ha rimarcato che ciascun Comandante di Reparto (Compagnia, Gruppo, Provinciale) deputato al rilascio dei pareri richiesti nell’ambito del procedimento ex art. 1369 c.o.m., ha formulato, nell’arco temporale di quindici giorni, ben due valutazioni totalmente antitetiche e palesemente divergenti.
II) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1369 C.O.M. - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA ”.
Il ricorrente è incorso in sole due sanzioni disciplinari:
- un rimprovero comminatogli il 09/08/2016, per il quale ha presentato istanza di cancellazione in data 11/10/2018, accolta dal Ministero della Difesa solo in data 19/05/2020, ovvero due anni dopo aver protocollato la richiesta di cancellazione (nonostante il secondo comma dell’art. 1369 c.o.m. prevedeva che “Il Ministero, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza”);
- e una consegna semplice di giorni due inflittagli il -OMISSIS-.
Quindi, i comportamenti contestati al militare si sono verificati nell’arco temporale di ben sei anni l’uno dall’altro (2016 e 2022).
Il “periodo oggetto di valutazione del comportamento del militare” sarebbe ben più ampio rispetto a quello ingiustamente considerato dal Ministero nel provvedimento di rigetto (secondo cui “ Nel caso che ci occupa, assume rilevanza pregnante il fatto che il Militare, dopo il favorevole provvedimento emesso da questa D.G. nel 2020, già nel 2022 è incorso in un provvedimento disciplinare peraltro connotato da gravità, dimostrando di non essersi emendato nel comportamento ”).
Ed infatti, “ il favorevole provvedimento emesso da questa D.G. nel 2020 ” fa riferimento all’accoglimento di un’istanza di cancellazione presentata ben due anni prima (il 11/10/2018), decorsi due anni dalla sanzione del rimprovero irrogata il 9/8/2016.
È, dunque, errato – sostiene il ricorrente - ritenere “ elemento idoneo a condizionare negativamente il giudizio globale sulla meritevolezza del militare a ottenere il beneficio in questione ” la presunta (ed inesistente) “ esiguità del tempo trascorso dall’ultima sanzione inflitta ” essendo decorsi sei anni (e non due) tra una sanzione e l’altra.
III) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1369 C.O.M. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ’, ERRORE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’. INGIUSTIZIA MANIFESTA .”.
a) Illegittimamente e in violazione dell’art.1369 co. 3 c.o.m. nonché della relativa Circolare applicativa (M_D -OMISSIS- REG-OMISSIS-), il Ministero resistente, nel valutare l’istanza di cancellazione presentata dal militare, ha tenuto ancora in considerazione la già avvenuta cancellazione del rimprovero, sanzione rimossa dalla scheda personale del militare da diversi anni e che, invece, finisce per tornare a spiegare effetti, poiché ritenuta idonea a pregiudicare l’intero periodo di scrutinio ai fini della concessione del beneficio di cancellazione, senza alcuna (dovuta) ponderazione dei molteplici ulteriori elementi del profilo professionale del ricorrente.
b) L’Amministrazione ha ritenuto “ necessario un ulteriore periodo di osservazione tale da dirimere pienamente ogni dubbio sul ravvedimento comportamentale e sulla maturità professionale del Militare ”, non previsto né dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, né dalla Circolare applicativa diramata dalla Direzione Generale per il personale Militare.
Ed infatti, il tempo di valutazione è quello stabilito dall’art. 1369 c.o.m. (“almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo”).
L’istanza di cancellazione è stata presentata allorquando il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (2 anni di servizio dalla data della punizione – nessuna sanzione disciplinare diversa dal richiamo nei 2 anni).
Nel provvedimento di rigetto impugnato, invece, l’avvenuta cancellazione di una precedente sanzione è stata ritenuta idonea a pregiudicare l’intero periodo di scrutinio ai fini della concessione del beneficio di cancellazione, senza alcuna (dovuta) ponderazione dei molteplici ulteriori elementi che componevano il più ampio profilo professionale del ricorrente (rendimento, ottimi risultati ottenuti in sede di redazione dei documenti caratteristici, giudizio di idoneità a rivestire l’incarico di Comandante di Stazione da oltre 10 anni) e, dunque, in violazione dell’art. 1369 C.O.M., comma 2, che impone di valutare, ai fini dell’adozione del provvedimento di cancellazione, “tutti i precedenti di servizio” del militare.
A tali fini, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare le attestazioni di stima ricevute dai superiori, e manifestate, tra l’altro, nell’ambito della stessa istruttoria (con il primo parere espresso), nella redazione della documentazione caratteristica e nell’attribuzione di incarichi superiori (quello di incarico di Comandante di Stazione), circostanze queste che rendono oggettivamente illogico sostenere che “il rendimento non è adeguato al grado e all’anzianità di servizio” o “altalenante”.
Le note caratteristiche con i relativi giudizi valutativi redatte dai superiori del militare dal 2018 (periodo dal quale decorre lo “scrutinio” successivo alla cancellazione della prima sanzione, anche se soltanto gli ultimi due anni devono costituire effettivo periodo di osservazione per la cancellazione negata) hanno invece denotato un sicuro ravvedimento del militare e rendimenti adeguati.
A tal fine, il ricorrente riporta e trascrive i giudizi espressi dal 2017 in avanti (nei quali è stato valutato “superiore alla media”) ampiamente soddisfacenti nei confronti del militare, confermativi dell’incarico di Comandante di Stazione.
Nonostante il rimprovero comminato il 9/8/2016, solo per un breve periodo ha subito un abbassamento delle note a “nella media”, ma la qualifica ha ripreso ad innalzarsi (a “superiore alla media”) subito dopo, come si evince dalle allegate note; il ricorrente si è impegnato nella formazione personale e professionale, conseguendo nell’anno 2016 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università -OMISSIS- e nell’anno 2022 la valutazione di “ottimo”, a seguito della partecipazione al corso di aggiornamento per Comandanti di Stazione a -OMISSIS-, nonché un punteggio di 30/30 al Corso di formazione per Preposti di Settore.
Ha, inoltre, ricevuto apprezzamenti, come si evince dalla documentazione allegata.
In sintesi, l’Amministrazione non ha tenuto conto che i) il militare è anche stato già ritenuto idoneo a ricoprire incarichi di crescente rilievo (quello di Comandante di Stazione) e che ii) la valenza negativa delle due sanzioni (di cui una già cancellata) nonché l’unico e sporadico “giudizio nella media” intervenuto dopo aver comminato la sanzione della consegna semplice sono stati già neutralizzati dalla stessa Amministrazione.
2. Per resistere al ricorso, in data 6/6/2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, con atto di mero stile.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare, e per l’effetto sospesa l’esecuzione del provvedimento impugnato, con ordine rivolto al Ministero della Difesa di provvedere al riesame dello stesso nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della medesima ordinanza, « stante l’indubbia incidenza che il mantenimento della sanzione disciplinare eserciterebbe sull’imminente redazione delle “note caratteristiche ”», e contestualmente fissata per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 17/12/2025.
4. In vista della pubblica udienza di discussione del ricorso nel merito, il Ministero della Difesa ha depositato una memoria e parte ricorrente una replica.
In particolare, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso, atteso che:
- il provvedimento sarebbe frutto di una “una valutazione globale della condotta disciplinare e del rendimento professionale del militare nel corso degli anni”;
- la Direzione Generale del Ministero della Difesa non si sarebbe limitata a “recepire pedissequamente i pareri contrari espressi dalle competenti autorità gerarchiche (Comandante di Corpo e Autorità gerarchica a questi sovraordinata, ai sensi della circolare della Direzione Generale)” ma avrebbe “autonomamente individuato alcuni elementi che oggettivamente si connotavano come ostativi all’accoglimento della domanda, cioè la circostanza che il militare, dopo l’accoglimento nel 2020 di una precedente analoga istanza, ha subito un’ulteriore grave e recente sanzione disciplinare di corpo nonché il rendimento discontinuo fornito e, conseguentemente, la necessità di sottoporre il richiedente ad un ulteriore periodo di verifica”;
- la medesima Amministrazione avrebbe “valutato negativamente la circostanza che il ricorrente, nel recente passato, ha già beneficiato dell’istituto in argomento” ma “senza fare alcun riferimento alle sanzioni precedentemente inflitte” (salvo poi aggiungere che si sarebbe limitata nel preavviso di rigetto “a sottolineare la circostanza che il Mar. Ca. -OMISSIS-aveva già precedentemente beneficiato dell’istituto, con provvedimento disposto nel 2020”);
- la valutazione del rendimento sarebbe, poi, discontinuo, con plurime qualifiche anche recenti “nella media”, e comunque non adeguato al grado e all’anzianità di servizio del ricorrente (mai valutato “eccellente” ma al più “superiore alla media”);
- gli unici pareri di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, come da circolare allegata, sarebbero “quelli espressi dal competente Comandante di Corpo e dall’Autorità gerarchica immediatamente superiore”, e comunque tali pareri sarebbero in ogni caso “obbligatori ma non vincolanti”;
- la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo non sarebbe “automatica conseguenza del mero trascorrere del tempo (due anni) e del buon comportamento del militare dopo l’inflizione dell’ultima sanzione disciplinare di corpo”;
- il ricorrente “può ripresentare domanda dopo che siano trascorsi due anni dalla data della precedente determinazione, come evidenziato nella lettera di trasmissione del provvedimento impugnato”;
- non emergerebbe, infine, il “possesso di titoli talmente eccezionali, maturati nel corso della carriera, tali da far emergere ictu oculi l’inadeguatezza della valutazione effettuata dall’Amministrazione”.
A tali difese, il ricorrente ha replicato in data 26/11/2025, sottolineando, preliminarmente, l’inottemperanza all’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, non appellata, nella parte in cui impone(va) il riesame del provvedimento impugnato; ed ulteriormente deducendo che:
- da oltre 12 anni, la scala gerarchica riconosce nel ricorrente dei meriti che sono assolutamente idonei a rivestire una funzione di responsabilità (Comandante di Stazione), promuovendolo, tra l’altro, come guida di un reparto ove altri militari soggiacciono alla sua azione di comando;
- non ottemperando al “giudicato cautelare”, l’Amministrazione ha precluso, altresì, al militare la possibilità: a) di ottenere l’eventuale giudizio di “eccellente” nelle redigende note caratteristiche (relative al periodo giugno 2024/giugno 2025), ad oggi inspiegabilmente non redatte, in contrasto con la Circolare del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL0 V SSS 0439764 del 07/10/2010 che impone di compilarle entro 60 gg. dalla scadenza del periodo, e di comunicarle al militare entro 30 gg. come previsto, in via generale, dall’art. 2 della L. n. 241/90; b) di conseguire l’avanzamento del proprio status , anche in relazione all’ottenimento della medaglia militare al merito di lungo comando;
- il “ necessario ed ulteriore arco temporale di valutazione ” non è assolutamente previsto né dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, né dalla Circolare applicativa diramata dalla Direzione Generale per il personale Militare, e non può rappresentare (contrariamente da quanto addotto nel corso del giudizio dal Ministero resistente) “un premio concesso dall’Amministrazione”, in quanto il tempo di valutazione è quello definito direttamente dall’art. 1369 c.o.m. (“due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione”);
- diversamente da quanto dedotto da parte resistente, dalla documentazione versata in atti emerge la sussistenza di un profilo professionale del militare abbastanza elevato, diverso da quello che sembra, di contro, emergere dalla ricostruzione in fatto operata dal Ministero resistente.
5. All’udienza pubblica del 17/12/2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Va premesso che l’art. 1369 del C.O.M. (rubricato “ Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo ”) prevede che “ 1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.
2. Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva ”.
7.1. La giurisprudenza ha chiarito che, in applicazione del primo e terzo comma di tale norma, « una volta intervenuta la dichiarazione di inefficacia della sanzione, l’Amministrazione non possa più ricollegare ad essa alcuna conseguenza automatica negativa per il soggetto sanzionato, neppure se specificamente prevista dalla legge. Non si vede invero quale utilità possa avere per l’interessato la dichiarazione di inefficacia qualora la sanzione possa continuare a pregiudicare, in maniera automatica, la sua posizione » (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 15/02/2021 n. 425).
In altri termini, ai fini di successive decisioni della medesima Amministrazione (valutazioni, avanzamenti di carriera, ulteriori determinazioni in ordine a successive istanze di cancellazioni di sanzioni disciplinari riportate nel periodo successivo, ecc…), l’Amministrazione non può esprimere giudizi negativi basati sulla mera sussistenza di una precedente sanzione dichiarata inefficace né far derivare alcuna conseguenza automatica dalla medesima sanzione ormai “ eliminata dalla documentazione personale ”.
Diversamente opinando, infatti, la precedente sanzione (già cancellata) verrebbe rivalutata e la nuova sanzione finirebbe per configurare una sorta di recidiva, laddove, invece, a tali fini nessun rilievo può assumere la precedente sanzione, in relazione alla quale sia intervenuta la cancellazione (che opera alla stregua di una riabilitazione).
7.2. Ed infatti, “ la cancellazione delle sanzioni disciplinari per un militare non costituisce un fatto meramente formale ma incide sulla sua affidabilità ed onorabilità nonché sull’impiego e sulla progressione di carriera ” (donde, peraltro, “ l’interesse dell’istante ad ottenere il parere dell’amministrazione entro i termini fissati dalla norma primaria al fine di evitare che l’inerzia dell’amministrazione nel non decidere pregiudichi anche l’esercizio dei propri diritti difensivi dinanzi agli organi giurisdizionali ”: Cons. Stato Sez. Prima, adunanza di Sezione del 20 marzo 2019, n. 1011/2019); la misura è, infatti, volta alla riabilitazione del militare con decorrenza dal momento del provvedimento favorevole, e richiede la valutazione positiva della personalità e del suo pieno recupero in relazione alle manifestazioni negative che avevano dato luogo all’applicazione della sanzione.
7.3. Ne consegue che l’Amministrazione può valutare eventuali sanzioni disciplinari già irrogate (e non cancellate) nonché precedenti provvedimenti di rigetto di analoghe istanze di cancellazione della stessa sanzione di corpo, ma non certamente sanzioni disciplinari già cancellate dal fascicolo personale, pena l’inutilità dello stesso istituto e della sua ratio riabilitativa.
7.4. L’istituto sottintende la convinzione che nessuno, per la circostanza di aver commesso una infrazione disciplinare, è “riprovevole” per sempre e che l’autore dell’illecito disciplinare è potenzialmente capace di ravvedimento, e cioè – escludendo impossibili analisi introspettive sul grado di “pentimento” interiore del militare sanzionato – in grado di acquisire (o riacquisire) una disposizione comportamentale rispettosa del principio di legalità e, dunque, di affidabilità professionale.
Con l’ulteriore conseguenza che un militare che, dopo aver già beneficiato della cancellazione di una precedente sanzione disciplinare, incorra in una nuova sanzione si trova nella stessa ed identica posizione del militare che incorra per la prima volta nella medesima sanzione per un identico fatto di rilievo disciplinare.
8. Passando all’esame delle censure dedotte, ed invertendone, per ragioni di natura logica, l’ordine di esposizione contenuta nell’atto introduttivo, è fondato il terzo motivo di ricorso.
Non vi è dubbio, invero, che il provvedimento impugnato, ad onta della dichiarata cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflitta nell’anno 2016, continua a tenere conto di tale precedente sanzione disciplinare ai fini della valutazione complessiva del comportamento dell’istante e della sussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza presentata in data 24/7/2024.
Lungi, infatti, dal valutare “ tutti i precedenti di servizio ”, dopo aver comunicato nel preavviso di rigetto che “il comportamento posto in essere dall'interessato, dopo l'accoglimento nel 2020 di una precedente analoga istanza ” non sarebbe “esente da criticità, tenuto conto dell'ulteriore grave sanzione disciplinare di corpo subita di recente”, il Ministero ha chiaramente attribuito “ rilevanza pregnante ” al “fatto che il Militare, dopo il favorevole provvedimento emesso da questa D.G. nel 2020 , già nel 2022 è incorso in un provvedimento disciplinare, peraltro connotato da gravità, dimostrando di non essersi emendato nel comportamento”.
L’Amministrazione ritiene evidentemente ostativa all’accoglimento dell’istanza la circostanza che il ricorrente sia incorso in una (ulteriore) sanzione dopo la cancellazione della precedente, in tal modo dimostrando che il negativo “giudizio globale sulla meritevolezza del Militare a ottenere il beneficio in questione” è stato espresso rivalutando la circostanza che il ricorrente era stato già soggetto a sanzione disciplinare (cancellata) e valutandone il “ recupero ” alla luce dell’ulteriore sanzione di corpo.
8.1. Nelle stesse difese spiegate in giudizio, il Ministero resistente ammette di aver “ valutato negativamente la circostanza che il ricorrente, nel recente passato, ha già beneficiato dell’istituto in argomento ” (salvo, contraddittoriamente, aggiungere che tale valutazione sarebbe stata effettuata “ senza fare alcun riferimento alle sanzioni precedentemente inflitte, come invece sembra adombrare il ricorrente ”) e che “ nel provvedimento di reiezione impugnato, la Direzione Generale ha evidenziato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, limitandosi a sottolineare la circostanza che il Mar. Ca. -OMISSIS-aveva già precedentemente beneficiato dell’istituto, con provvedimento disposto nel 2020 ”.
Ora, mentre appare evidente che il riferimento al “provvedimento disposto nel 2020” intanto ha senso in quanto (logicamente) presuppone la considerazione della “sanzione precedentemente inflitta”, va da sé che il richiamo alla precedente sanzione e al connesso provvedimento di cancellazione implicano la (ri)valutazione (negativa) dei fatti che avevano condotto alla medesima sanzione ormai cancellata, con la conseguenza che lo “spettro” della precedente sanzione disciplinare cancellata finisce per condizionare (e negativamente) l’attuale valutazione sottesa alla determina impugnata.
8.2. È, dunque, fondata la censura con la quale il ricorrente deduce che, se è vero che la cancellazione della precedente sanzione disciplinare produce effetti soltanto ex nunc e non ex tunc , dal 2020 gli effetti giuridici della precedente sanzione disciplinare sono stati eliminati e non potevano, quindi, condizionare l’adozione del provvedimento adottato nel 2024.
9. Parimenti fondata, poi, è l’ulteriore censura con la quale il ricorrente deduce che, ai fini della cancellazione, nel caso di specie vanno valutati soltanto i comportamenti successivi alla sanzione (di cui si chiede, appunto, la cancellazione), e non quelli precedenti l’anteriore sanzione già cancellata, laddove, invece, il richiamo alla precedente sanzione e al connesso provvedimento di cancellazione comportano implicitamente, come si è detto, la rivalutazione negativa dei fatti che avevano condotto alla medesima sanzione ormai cancellata.
9.1. Tale circostanza risulta pacificamente affermata dalla giurisprudenza, che ritiene che, ai fini dell’accoglimento dell’istanza ex art. 1369 COM, assuma “rilevanza pregnante nella formazione della volontà” decisionale dell’Amministrazione il comportamento (“ineccepibile”) del militare posto in essere “ successivamente all’irrogazione della sanzione”, trattandosi pur sempre di “ misura volta alla riabilitazione del militare con decorrenza dal momento del provvedimento favorevole ” che “ richiede la valutazione positiva della personalità e del suo pieno recupero in relazione alle manifestazioni negative che avevano dato luogo all’applicazione della sanzione ” (TAR Lombardia, Milano, sez. IV 25/10/2024 n. 2896); imponendo, inoltre, che ai fini del beneficio della cancellazione l’Amministrazione tenga conto proprio dell’eventuale miglioramento del militare (Cons. Stato, sez. I, n. 551/2023; Cons. Stato, sez. I, parere 84/2024).
10. Nel ricomprendere nella valutazione complessiva l’esistenza della precedente sanzione cancellata (sanzione disciplinare anteriore al biennio successivo all’irrogazione dell’ultima sanzione oggetto dell’istanza di cancellazione), l’Amministrazione è incorsa, comunque, in un diverso, e non meno grave, vizio di contraddittorietà, finendo per non considerare di avere già valutato (e positivamente) l’avvenuto recupero dell’affidabilità del dipendente, in relazione alla precedente sanzione.
10.1. Il provvedimento del -OMISSIS- (doc. n. 12 del Ministero: prod. del 10/06/2025), infatti, ha accolto l’istanza tesa ad ottenere la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflitta il 9 agosto 2016 e trascritta nella documentazione personale, “Constatato che le competenti Autorità gerarchiche hanno espresso pareri favorevoli all’accoglimento dell’istanza, considerato che l’interessato ha dimostrato ravvedimento e buon rendimento ” e “Ritenuto di condividere i citati pareri favorevoli nella considerazione che: - la sanzione disciplinare di cui si chiede la cessazione degli effetti non è grave , e dalla stessa sono trascorsi più di tre anni; - l’interessato non ha più dato adito a rilievi, successivamente alla commissione dell’ultima infrazione, mostrando concreti segni di ravvedimento e un’adeguata maturità professionale ; - il Militare, nella circostanza, risulta già recuperato dal punto di vista comportamentale e, pertanto, appare superfluo sottoporlo a un ulteriore periodo di osservazione ”.
10.2. Con l’ulteriore conseguenza che delle due l’una: o il richiamo al “ provvedimento disposto nel 2020 ” viene operato per confermare il recupero dal punto di vista comportamentale del ricorrente, il suo ravvedimento, il suo buon rendimento e la sua piena affidabilità (quantomeno a partire dal biennio antecedente la presentazione dell’istanza di cancellazione accolta nell’anno 2020); oppure tale richiamo appare del tutto illogico, incomprensibile e intrinsecamente contraddittorio con la decisione di negare il beneficio in questione, avendo il ricorrente già dimostrato, rispetto alla precedente sanzione già cancellata, di essersi riabilitato ed emendato e di essere pienamente recuperato, sotto il profilo dell’affidabilità comportamentale e professionale (e ciò in forza di un giudizio formulato dalla stessa Amministrazione).
10.3. Correttamente, quindi, il ricorrente deduce che, se il periodo oggetto di valutazione (del comportamento del militare) ricomprendesse anche quello nel quale lo stesso è stato destinatario di una sanzione di corpo (cancellata), andrebbero allora valutati adeguatamente tutti i comportamenti posti in essere nell’arco temporale che va dalla prima sanzione disciplinare (2016) alla determinazione impugnata.
Invero, con riferimento a tale periodo vanno evidentemente considerati anche i comportamenti con i quali “ l’interessato ha dimostrato ravvedimento e buon rendimento ”, “ mostrando concreti segni di ravvedimento e un’adeguata maturità professionale ”, dando prova di essere “ già recuperato dal punto di vista comportamentale ”.
Donde la fondatezza, altresì, del secondo motivo di ricorso.
11. Le difese spiegate in giudizio dal Ministero resistente non hanno dato conto dell’immotivato e contraddittorio mutamento di giudizio, registratosi nei pareri espressi nel corso del procedimento.
Come già indicato in sede cautelare, è fondata “ la doglianza incentrata sul vizio di eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa appare suscettibile di positiva delibazione, risultando dagli atti di causa l’adozione da parte di tre dei quattro superiori della competente scala gerarchica, a distanza di pochi giorni, di pareri tra loro totalmente discordanti sull’istanza di cancellazione degli effetti della sanzione disciplinare presentata dal ricorrente in data 24.07.2024, esprimendosi costoro (Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, Comandante del Gruppo di -OMISSIS- e Comandante del Comando Provinciale) dapprima in senso favorevole, rispettivamente in data 5.8.2024, 12.8.2024 e 14.8.2024, e appena qualche giorno dopo, in assenza di qualsiasi giustificazione, in senso contrario (rispettivamente, i primi due, in data 21.8.2024, e il terzo il giorno dopo) ” e del connesso “ difetto di istruttoria e di illogicità della motivazione, per avere il Ministero procedente totalmente obliterato i rilievi critici formulati dal ricorrente con le osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241/90 proprio sul versante della presenza di un contrasto inconciliabile tra atti successivi del procedimento, limitandosi a invocare il carattere “non vincolante” dei pareri in questione ”.
11.1. Sul punto, se è vero che non si tratta di pareri vincolanti, è previsto che “ Nella valutazione delle istanze ” si tenga (“ si terrà ”) “ conto dei pareri espressi dai superiori gerarchici ” (circolare del 5/12/2022 applicativa del citato art. 1369, al § 9; Cons. Stato, Sez. I, n. 1552/2023 e n. 551/2023).
11.2. Nel caso di specie, non si evincono dagli stessi pareri espressi nel corso del procedimento le ragioni del mutamento di giudizio degli stessi organi della scala gerarchica, risultando lo stesso (mutamento) immotivato e non altrimenti comprensibile, mentre il provvedimento finale (limitandosi a richiamare e “condividere” soltanto i pareri “contrari”) non esterna alcuna motivazione che dia conto di un’attività di valutazione, di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, non menzionando neppure quelli favorevoli precedentemente espressi.
L'Amministrazione, che, nell'ambito di un procedimento amministrativo, si trova di fronte a diversi e contrastanti pareri, siano essi obbligatori o facoltativi, ha, invece, l'obbligo di esternare le ragioni per le quali intende conformarsi all'uno anziché all'altro, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento che richiama e fa proprio solo quelli “contrari” senza far menzione di quelli “favorevoli” nè esplicitare le ragioni sottese alla scelta effettuata.
11.3. Il Ministero resistente avrebbe dovuto valutare anche i pareri favorevoli e farsi comunque carico di “spiegare” la ragione della ritenuta prevalenza di quelli contrari alla cancellazione su quelli favorevoli, tanto più considerando le peculiarità del procedimento avviato su istanza del ricorrente, emergendo che:
- i pareri sfavorevoli sono stati espressi a pochi giorni di distanza da quelli favorevoli (e, come detto, non danno conto dell’improvviso mutamento di giudizio);
- i pareri favorevoli prendono in considerazione il complessivo tenore del comportamento del ricorrente e il suo rendimento professionale attestatosi “ su un livello più che soddisfacente, così come emerge dalla documentazione caratteristica ”, dando atto che il ricorrente “ ha posto in essere segni di adeguato, concreto e serio ravvedimento ” (cfr. parere del 5/8/2025 del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- condiviso dal Comandante del Gruppo Carabinieri di -OMISSIS- con il successivo parere del 12/08/2024), nonché che “ dalla data della mancanza disciplinare, ha operato con impegno, fornendo un rendimento molto buono ” ed “ è qualificato “superiore alla media” ” (cfr. parere del Comandante del Comando Provinciale di Reggio Calabria del 14/08/2024);
- gli stessi pareri contrari evidenziano che “ nell’ultimo periodo ” sono stati registrati comunque: a) “ un graduale e oggettivo miglioramento del rendimento in servizio, e, più in generale, nella sua condotta ” (cfr. parere del 21/8/2025 del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-), b) “ l’assunzione di un percorso di graduale e oggettivo miglioramento, anche in termini di comportamento ” (cfr. parere del 21/8/2025 del Comandante del Gruppo Carabinieri di -OMISSIS-) e che c) “ l’interessato ” ha “ mostrato un graduale miglioramento nel rendimento in servizio ” e che è “ stato qualificato “superiore alla media” ” (parere del 22/8/2025 del Comandante del Comando Provinciale di Reggio Calabria).
11.4. Per tali ragioni, anche il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
12. Ritiene il Collegio, infine, che tali pareri resi nel corso del procedimento dimostrino la fondatezza delle ulteriori censure (dedotte con il terzo motivo di ricorso) tese a stigmatizzare il giudizio negativo espresso in ordine al rendimento asseritamente ‘discontinuo’ dell’istante e il riferimento alle qualifiche ottenute nelle note caratteristiche.
12.1. Premesso che il ricorrente ha ottenuto dal 28/9/2017 in avanti (con una sola eccezione per il periodo dal 16/2/2022 al 15/2/2023, giudicato “ nella media ”) il giudizio “ superiore alla media ” (come peraltro riconosciuto nei citati pareri resi nel corso del procedimento), va chiarito che tale valutazione sia espressione di un apprezzamento positivo, essendo l’unica appena sotto la massima “ eccellente ” e nel range delle qualifiche comunque “positive” (ai sensi dell'art. 1026 del C.O.M. “ I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente ”).
È, poi, evidente la diversità e l’autonomia dei giudizi sottesi alle distinte valutazioni (quelle ex art. 1026 e quelle ex art. 1369 COM).
Invero, l’uno non può automaticamente influenzare l’altro, né il giudizio riportato nella documentazione caratteristica influenza direttamente la valutazione in ordine al recupero in relazione alle manifestazioni negative poste a fondamento dell’applicazione della singola sanzione disciplinare.
La valutazione espressa in sede di redazione delle note caratteristiche è, infatti, “ deputata ad assolvere molteplici finalità ” e “ ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari, nei limiti dell’interesse riguardante la valutazione delle attitudini e delle attività nell’ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale ” (cfr. “Premessa” alla Circolare del 26/7/2023) ed ha, quindi, finalità più ampie e diverse da quelle sottese all’istituto della cancellazione di cui all’art. 1369 C.O.M. che ha, invece, una ratio volta a verificare la riabilitazione del militare e richiede la valutazione positiva della personalità e del suo pieno recupero in relazione alle manifestazioni negative che avevano dato luogo all’applicazione della specifica (e singola) sanzione.
In altri termini, la circostanza che il militare non abbia conseguito ancora il giudizio “eccellente” non significa che non abbia dimostrato un serio ravvedimento o la convinta adesione ai valori dell’Istituzione di appartenenza.
Con la ulteriore conseguenza, assai rilevante nel caso che ci occupa, che la valutazione complessiva del comportamento e del rendimento (utile ai fini delle valutazioni sottese all’accoglimento dell’istanza ex art. 1369 COM) non può essere automaticamente tratta dalle qualifiche - pur positive - ottenute nelle note caratteristiche.
13. Da tanto discende l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento e degli atti impugnati.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determina del Ministero della Difesa, Direzione Generale del personale militare, prot. M_D -OMISSIS- REG2024 0734514 del 18.12.2024, impugnata.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN CR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
US AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AS | IN CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.