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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11340/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza del 5.03.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11340/2023 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso unitamente e Parte_1 disgiuntamente dall'avvocato Lorena Natascia Grasso e dall'avvocato Salvatore Antonino
Raciti, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina giusta deliberazione n. 88 del 22.01.2024, elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali CP_1 dell'Azienda;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede centrale in Roma via Ciro Il Grande n. 21 cod. fisc.: P.IVA_1
pagina 1 di 18 rappresentato e difeso dall' avvocato Riccardo Vagliasindi in virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 rep. n. 37590 a rogito del notaio di Roma, esente da Persona_1
registrazione ai sensi dell'art. 2 della Tabella allegata al D.P.R. n.131/1986 e da bollo ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 ed elettivamente domiciliato con il suddetto procuratore presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – , CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto di Co.Co.Co. – nullità - accertamento rapporto di lavoro subordinato art. 2126 c.c. - stabilizzazione – differenze retributive – risarcimento del danno comunitario e da precarizzazione - regolarizzazione contributiva - risarcimento da omissione contributiva
– accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4 novembre 2023, parte ricorrente ha chiesto “1 accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di assunzione in co.co.co.
e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza per violazione di legge (D.L. n.
14/2020; D.L. n. 18/2020; L. n. 234/2021) nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. ed il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36, D.Lgs. 165/2001; 1. per il caso di ritenuta validità del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza, ritenute le plurime violazioni di legge e discriminazioni commesse dall'Azienda nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (09/01/2021-15/03/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di
“Assistente Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la
pagina 2 di 18 piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale, 2. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare
l' a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a CP_1 seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.613,99, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604/1966; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di € 10.920,58, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
4. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (09/01/2021-15/03/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo
(con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata
pagina 3 di 18 assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante
l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare
l' a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a CP_1
seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.613,99, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
5. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari
e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori”.
A sostegno della propria domanda, ha premesso quanto segue
- in forza dell'Avviso Regionale adottato in data 04/01/2021 dall'
[...]
, traente origine dalla nota assessoriale prot. n. 56816 del 31/12/2020, Controparte_3
era stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 8/01/2021 con decorrenza dal 9/01/2021 con profilo professionale di “Assistente amministrativo”, Cat. C per la gestione ed il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;
- il rapporto di lavoro, prorogato per ben 10 volte, si era concluso in data 15/03/2023;
- pur cessata la causale “emergenziale” - in data 31/03/2022 - l'attività lavorativa era proseguita onde assicurare la gestione ordinaria della sanità mediante un “presidio adeguato di personale”;
- egli aveva svolto mansioni amministrative nelle strutture ove era stato destinato, ovvero presso la Struttura Poliambulatoriale Territoriale del Presidio Ospedaliero di Paternò
e il Dipartimento di Igiene e Prevenzione presso il P.O. di Paternò.
- in buona sostanza, aveva prestato la propria attività secondo modalità proprie di un rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo i presupposti tipici di tale tipologia di rapporto
(“l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stabile
pagina 4 di 18 inserimento del lavoratore all'interno della struttura burocratica dell'ente di appartenenza,
l'orario di lavoro predeterminato, il controllo del datore di lavoro, il carattere continuativo
e professionale delle prestazioni lavorative effettuate”, Cass. Civ., Sez. Lav., sent.
3384/2017);
- in concreto presso la Struttura Poliambulatoriale Territoriale del Presidio
Ospedaliero di Paternò, sita in Via Massa Carrara 2, aveva svolto le mansioni, seguendo le direttive ed istruzioni del responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Dott. Per_2
, utilizzando anche il PC dell'ufficio;
[...]
- aveva rispettato un preciso orario di lavoro dalle 8:00 alle 14 o dalle 13:00 alle
18:00, percependo un corrispettivo fisso prestabilito orario, pari ad € 15,00 lorde/h;
- nel Dipartimento di Prevenzione presso il P.O. di Paternò, aveva disimpegnato le mansioni di gestione della PEC, compilazione e invio dei flussi di attività dell'ufficio di igiene, redazione di certificati, digitalizzazione delle vaccinazioni pediatriche del 1999, attività di archiviazione e protocollazione, avvalendosi dell'utilizzo del PC aziendale e di una linea telefonica fissa, ricevendo le direttive e istruzioni sempre da parte del Dottore Per_2
e effettuando la turnazione nell'orario compreso tra le 8:00 e le 14, percependo il medesimo corrispettivo, pari ad € 15,00 lorde/h.
Ha precisato che lo svolgimento delle mansioni, diverse da quelle proprie del profilo di assunzione, era avvenuto secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato come risulterebbe dalla documentazione allegata e tale passaggio alle attività ordinarie sarebbe avvenuto in forza della direttiva assessoriale del 29/12/2022.
Ha dedotto che, pur avendo lavorato con gli stessi ritmi e le stesse modalità degli altri dipendenti aziendali, era stato incardinato come lavoratore “autonomo” rendendo più facile all'azienda giungere alla cessazione del rapporto non prorogando i contratti precari.
Ha riferito di essere privo di occupazione, in condizioni di assoluta precarietà, non avendo fruito dei diritti propri di un lavoratore subordinato e di avere formalmente diffidato le controparti con apposita nota del 31 marzo 2023 a porre in essere la conversione del rapporto lavorativo da precario a subordinato, senza tuttavia sortire alcun effetto.
Ha dedotto che, ritenuta la nullità del contratto di co.co.co. per violazione del decreto legislativo 165/2001 e delle disposizioni dettate in periodo emergenziale, ricorreva il suo pagina 5 di 18 diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. ed al risarcimento del danno ex art. 36, d. lgs. 165/2001.
Ha dedotto altresì, che in ogni caso, anche a voler considerare l'estrinsecarsi fattuale del rapporto e visti gli artt. 2094 c.c., 409, punto 2, c.p.c. e 2, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015, ricorreva il suo diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 d. lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL
Comparto Sanità di riferimento, con il conseguente diritto alle differenze retributive che quantificava come in conclusioni, ferma restando l'intervenuta discriminazione ed il suo diritto alla piena equiparazione agli assunti quali lavoratori subordinati, in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale.
Si è doluto comunque – in via gradata - di aver subìto un danno, c.d. comunitario, laddove fosse stata ritenuta l'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, con le conseguenze di cui all'art. 32 c. 5 della l. n. 183/2010, oltre che da perdita di chance nella specie consistita nel non aver potuto partecipare alle procedure di reclutamento avviate dall'Azienda (o da altre Aziende sanitarie) facendo valere il titolo (ed il conseguente punteggio) di dipendente anziché quello di precario, danno ancora da quantificarsi in misura pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro e nell'ulteriore somma di € 10.000,00, per il risarcimento da omissione contributiva, o nella maggiore o minore misura da accertarsi in corso di causa.
In data 5.01.2024 si è costituito l' deducendo che l'ASP aveva CP_2 CP_1
provveduto, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, a versare in suo favore la contribuzione dovuta come attestato dalla documentazione versata in atti;
che l'eventuale accertamento giudiziale della quantità, qualità e natura delle prestazioni di lavoro subordinato rese avrebbe determinato l'obbligo per l'ASP convenuta di provvedere al relativo versamento contributivo
Ha chiesto al Tribunale adito “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per CP_2
pagina 6 di 18 l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via CP_4 principale, dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta nei confronti dell' a qualsiasi titolo, anche in via meramente solidale alla CP_2 condanna a spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. Spese, competenze ed CP_4 onorari come per legge”.
In data 26.01.2024 si è tempestivamente costituita l' depositando nel CP_5
fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto che il contesto regolativo del rapporto di lavoro tra ricorrente ed azienda sanitaria era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19, la procedura di reclutamento essendo infatti avvenuta in via d'urgenza, di tipo non comparativo/concorsuale, restando selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile, c.d. click day.
Ha dedotto altresì che tale evenienza rendeva impossibile qualunque instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, stante il principio di cui all'art. 97 co. 4 Cost. e che in ogni caso il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, essendo stato assegnati al ricorrente sede e termini di attività, sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione.
Ha precisato che era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, che il compenso era stato corrisposto nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale e che all'eventuale inadempimento del lavoratore avrebbero trovato seguito le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera professionale.
Ha evidenziato che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
pagina 7 di 18 Ha osservato in ogni caso che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe stato radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, il rapporto potendo produrre solo e soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., del tutto infondate anche in tale ipotesi le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio, e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Ha osservato altresì che, fermo restando che comunque nella fattispecie in esame l'attività commissionata ed oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza, l' non aveva CP_1 esercitato poteri di direzione, ma di mero coordinamento e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere, insussistenti vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione.
In ragione del fatto che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, come da prospetti in atti, nella non temuta ipotesi di accertamento di crediti, ha chiesto la compensazione con quanto erogato, con espressa riserva di ripetere le somme corrisposte in eccedenza.
Ha chiesto pertanto “respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore del ricorrente, con quelli dell'ASP nei confronti dello stesso;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi già versati CP_2
quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' . CP_2
In esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente e dell'ASP, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
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Preliminarmente occorre dare atto che le questioni oggetto del presente giudizio sono state oggetto di precedenti pronunce di questo ufficio alla cui condivisibili motivazioni per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi pagina 8 di 18 riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza del 17.06.2024
n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24, 3283/24, 3296/24, 3299/24 est. Dott.ssa Per_3
587/2025 Est. Dottoressa ). Per_4
In primo luogo, il ricorrente ha promosso il presente giudizio assumendo la nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l. 14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5- bis, del D. Lgs. n. 165/2001.
Deduce da tale assioma, quale conseguenza, il diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021. In proposito appare utile chiarire che l'art. 2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurar dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3295/24 «… in disparte l'accertamento della suddetta nullità anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente (“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pagina 9 di 18 pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “...non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una
P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile
2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno, peraltro, la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la
pagina 10 di 18 recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica
(nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n.
8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art.
36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da
Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U. 5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.)
l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo
2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione
e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio
2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato
pagina 11 di 18 mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali»
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone.
(…) Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione dell'attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere pagina 12 di 18 ad “… accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (09/01/2021-15/03/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL
Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale”.
Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012)
e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse».
pagina 13 di 18 A tal proposito si osserva che l'eventuale espletamento della prova orale articolata dalla parte ricorrente non gioverebbe a ricondurre il concreto svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito della disciplina della subordinazione, riflettendo la generica prospettazione assertiva spiegata in ricorso e, come tale, del tutto inidonea a comprovare che non disponesse di alcuna libertà di autodeterminazione nel fornire le proprie energie Pt_1
lavorative.
Infatti, parte ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha formulato dei capitoli di prova sommari e valutativi, incentrati sostanzialmente sulla dimostrazione dell'asserito svolgimento della “mansione di assistente amministrativo operante presso i locali della struttura”, così finendo attraverso il ricorso al concetto di
“mansione” per rimettere ai testi il soggettivo apprezzamento di circostanze, non meglio esplicitate, che dovrebbero indurre lo stesso testimone ad affermare che , per tutto il Pt_1 periodo in contestazione, era “comandato” nel rendere le proprie prestazioni in guisa che le ulteriori circostanze fattuali prospettate –in sé, inidonee a comprovare la sua soggezione all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte resistente, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione- possano assumere nel caso di specie la valenza qualificatoria del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Né giova ad affermare l'esistenza di un vincolo di eterodirezione il fatto che il ricorrente “nelle proprie funzioni riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte del dott. , presso le strutture territoriali site a Paternò in via Massa Carrara 2, Persona_2
senza che sia possibile appurare il tenore stringente o meno di non meglio esplicitate direttive e disposizioni organizzative alle quali sarebbe stato sottomesso sì da poter escludere che lo stesso era assoggettato ad un generico coordinamento legittimo anche nel rapporto libero professionale (Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009, n.26986;
Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019 n.5436).
Alle medesime considerazioni resta esposto l'articolato diretto a dimostrare che parte ricorrente “era stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale”, in difetto di esplicitazione di alcun specifico dato fattuale su cui il teste dovrebbe esprimere il proprio personale giudizio, come parimenti, l'assunta “osserva(nza di) un preciso orario di lavoro, tipico del rapporto impiegatizio di tipo subordinato, dalle 8:00 alle 14 o dalle 13 alle 18:00” non avendo neppure specificato quale era l'effettivo orario giornaliero di lavoro in ipotesi pagina 14 di 18 osservato entro detto range e i giorni in cui era svolta la prestazione lavorativa, non senza tacere che dalla disamina della documentazione in atti (allegati da 8 a 12 depositati il
5.01.2024) risulta che ha prestato attività lavorativa non con cadenza giornaliera ma Pt_1
in base a turni di lavoro sempre variabili potendo discrezionalmente determinare se concentrare il monte ore pattuito su alcuni giorni o spalmarlo su tutti i giorni della settimana e liberamente scegliere quando espletare le prestazioni lavorative nell'ampia fascia oraria pattuita in contratto.
Non a caso, le ore lavorate coprono orari vari (v. all. ricorso, allegato 8 certificazione timbrature, fogli di firma e rilevamento presenze;
allegato 9, turni settimanali questi ultimi redatti in modo assolutamente generico, peraltro su documenti privi di data certa ex art.2704; allegato 11.1 i report di fine giornata non sono riferibili al ricorrente).
A fronte delle considerazioni che precedono, valgono anche nella fattispecie concreta le considerazioni già svolte con le richiamate pronunce dall'intestato Tribunale. In definitiva, va ribadito che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi,
l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione
e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere
l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell'ASP, la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte,
pagina 15 di 18 che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)”
(ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
Pertanto, nessuna tutela può essere ascritta neanche alla domanda avente ad oggetto le chieste differenze retributive tra il trattamento economico goduto dal ricorrente quale lavoratore autonomo co.co.co e quello preteso in ragione dell'asserita e non dimostrata natura subordinata del rapporto di lavoro.
In merito alle pretese risarcitorie avanzate da parte ricorrente per l'asserita violazione, da parte dell'Amministrazione resistente, di disposizioni imperative inerenti all'assunzione o l'impiego dei lavoratori, egualmente non vi è spazio per discostarsi dai richiamati precedenti dell'Ufficio.
Parte ricorrente assume in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Richiama allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (sent. n. 21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
Asserisce che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, assumendo il diritto ad un'indennità
pagina 16 di 18 onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8 (così Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. n. 5072/2016; idem, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.
34567/2022).
All'evidenza, anche tale domanda presuppone appunto l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, partendo dall'indimostrato e infondato postulato della esistenza nella specie di una tale tipologia negoziale, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di € 10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo ipotizzarsi per avere peraltro l'ASP provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha CP_2 CP_1
provveduto in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta (cfr. documentazione allegata dall' ). CP_2
Infine, quanto alla prospettazione in via subordinata proposta, “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero- direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro” (così in ricorso), sia sufficiente rilevare che l'art. 7 comma 5-bis del d. lgs. n. 165/2001 espressamente sancisce che “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.
pagina 17 di 18 I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, il richiamo a tale disciplina normativa.
Le spese processuali tra la parte ricorrente, l' e l' restano CP_5 CP_2
compensate per intero tenuto conto della posizione processuale dell'ente previdenziale rispetto al contenzioso oggetto di causa.
Le spese processuali tra la parte ricorrente e l' seguono la CP_5 soccombenza e, per l'effetto, restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato e integrato dal DM 147/2022 con applicazione dei minimi tariffari tenendo conto del valore e dell'oggetto della controversia, del carattere seriale del contenzioso de quo e della decisione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese di lite tra parte ricorrente, l' e l' CP_5 CP_2
CONDANNA parte ricorrente al pagamento a favore dell'
[...]
le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2108,00 oltre Controparte_1
il 15% spese generali ed oneri accessori come per legge.
Catania, 5/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 18 di 18
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza del 5.03.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11340/2023 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso unitamente e Parte_1 disgiuntamente dall'avvocato Lorena Natascia Grasso e dall'avvocato Salvatore Antonino
Raciti, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina giusta deliberazione n. 88 del 22.01.2024, elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali CP_1 dell'Azienda;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede centrale in Roma via Ciro Il Grande n. 21 cod. fisc.: P.IVA_1
pagina 1 di 18 rappresentato e difeso dall' avvocato Riccardo Vagliasindi in virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 rep. n. 37590 a rogito del notaio di Roma, esente da Persona_1
registrazione ai sensi dell'art. 2 della Tabella allegata al D.P.R. n.131/1986 e da bollo ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 ed elettivamente domiciliato con il suddetto procuratore presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – , CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto di Co.Co.Co. – nullità - accertamento rapporto di lavoro subordinato art. 2126 c.c. - stabilizzazione – differenze retributive – risarcimento del danno comunitario e da precarizzazione - regolarizzazione contributiva - risarcimento da omissione contributiva
– accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4 novembre 2023, parte ricorrente ha chiesto “1 accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di assunzione in co.co.co.
e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza per violazione di legge (D.L. n.
14/2020; D.L. n. 18/2020; L. n. 234/2021) nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. ed il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36, D.Lgs. 165/2001; 1. per il caso di ritenuta validità del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza, ritenute le plurime violazioni di legge e discriminazioni commesse dall'Azienda nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (09/01/2021-15/03/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di
“Assistente Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la
pagina 2 di 18 piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale, 2. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare
l' a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a CP_1 seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.613,99, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604/1966; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di € 10.920,58, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
4. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (09/01/2021-15/03/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo
(con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata
pagina 3 di 18 assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante
l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare
l' a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a CP_1
seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.613,99, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
5. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari
e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori”.
A sostegno della propria domanda, ha premesso quanto segue
- in forza dell'Avviso Regionale adottato in data 04/01/2021 dall'
[...]
, traente origine dalla nota assessoriale prot. n. 56816 del 31/12/2020, Controparte_3
era stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 8/01/2021 con decorrenza dal 9/01/2021 con profilo professionale di “Assistente amministrativo”, Cat. C per la gestione ed il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;
- il rapporto di lavoro, prorogato per ben 10 volte, si era concluso in data 15/03/2023;
- pur cessata la causale “emergenziale” - in data 31/03/2022 - l'attività lavorativa era proseguita onde assicurare la gestione ordinaria della sanità mediante un “presidio adeguato di personale”;
- egli aveva svolto mansioni amministrative nelle strutture ove era stato destinato, ovvero presso la Struttura Poliambulatoriale Territoriale del Presidio Ospedaliero di Paternò
e il Dipartimento di Igiene e Prevenzione presso il P.O. di Paternò.
- in buona sostanza, aveva prestato la propria attività secondo modalità proprie di un rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo i presupposti tipici di tale tipologia di rapporto
(“l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stabile
pagina 4 di 18 inserimento del lavoratore all'interno della struttura burocratica dell'ente di appartenenza,
l'orario di lavoro predeterminato, il controllo del datore di lavoro, il carattere continuativo
e professionale delle prestazioni lavorative effettuate”, Cass. Civ., Sez. Lav., sent.
3384/2017);
- in concreto presso la Struttura Poliambulatoriale Territoriale del Presidio
Ospedaliero di Paternò, sita in Via Massa Carrara 2, aveva svolto le mansioni, seguendo le direttive ed istruzioni del responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Dott. Per_2
, utilizzando anche il PC dell'ufficio;
[...]
- aveva rispettato un preciso orario di lavoro dalle 8:00 alle 14 o dalle 13:00 alle
18:00, percependo un corrispettivo fisso prestabilito orario, pari ad € 15,00 lorde/h;
- nel Dipartimento di Prevenzione presso il P.O. di Paternò, aveva disimpegnato le mansioni di gestione della PEC, compilazione e invio dei flussi di attività dell'ufficio di igiene, redazione di certificati, digitalizzazione delle vaccinazioni pediatriche del 1999, attività di archiviazione e protocollazione, avvalendosi dell'utilizzo del PC aziendale e di una linea telefonica fissa, ricevendo le direttive e istruzioni sempre da parte del Dottore Per_2
e effettuando la turnazione nell'orario compreso tra le 8:00 e le 14, percependo il medesimo corrispettivo, pari ad € 15,00 lorde/h.
Ha precisato che lo svolgimento delle mansioni, diverse da quelle proprie del profilo di assunzione, era avvenuto secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato come risulterebbe dalla documentazione allegata e tale passaggio alle attività ordinarie sarebbe avvenuto in forza della direttiva assessoriale del 29/12/2022.
Ha dedotto che, pur avendo lavorato con gli stessi ritmi e le stesse modalità degli altri dipendenti aziendali, era stato incardinato come lavoratore “autonomo” rendendo più facile all'azienda giungere alla cessazione del rapporto non prorogando i contratti precari.
Ha riferito di essere privo di occupazione, in condizioni di assoluta precarietà, non avendo fruito dei diritti propri di un lavoratore subordinato e di avere formalmente diffidato le controparti con apposita nota del 31 marzo 2023 a porre in essere la conversione del rapporto lavorativo da precario a subordinato, senza tuttavia sortire alcun effetto.
Ha dedotto che, ritenuta la nullità del contratto di co.co.co. per violazione del decreto legislativo 165/2001 e delle disposizioni dettate in periodo emergenziale, ricorreva il suo pagina 5 di 18 diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. ed al risarcimento del danno ex art. 36, d. lgs. 165/2001.
Ha dedotto altresì, che in ogni caso, anche a voler considerare l'estrinsecarsi fattuale del rapporto e visti gli artt. 2094 c.c., 409, punto 2, c.p.c. e 2, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015, ricorreva il suo diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 d. lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL
Comparto Sanità di riferimento, con il conseguente diritto alle differenze retributive che quantificava come in conclusioni, ferma restando l'intervenuta discriminazione ed il suo diritto alla piena equiparazione agli assunti quali lavoratori subordinati, in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale.
Si è doluto comunque – in via gradata - di aver subìto un danno, c.d. comunitario, laddove fosse stata ritenuta l'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, con le conseguenze di cui all'art. 32 c. 5 della l. n. 183/2010, oltre che da perdita di chance nella specie consistita nel non aver potuto partecipare alle procedure di reclutamento avviate dall'Azienda (o da altre Aziende sanitarie) facendo valere il titolo (ed il conseguente punteggio) di dipendente anziché quello di precario, danno ancora da quantificarsi in misura pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro e nell'ulteriore somma di € 10.000,00, per il risarcimento da omissione contributiva, o nella maggiore o minore misura da accertarsi in corso di causa.
In data 5.01.2024 si è costituito l' deducendo che l'ASP aveva CP_2 CP_1
provveduto, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, a versare in suo favore la contribuzione dovuta come attestato dalla documentazione versata in atti;
che l'eventuale accertamento giudiziale della quantità, qualità e natura delle prestazioni di lavoro subordinato rese avrebbe determinato l'obbligo per l'ASP convenuta di provvedere al relativo versamento contributivo
Ha chiesto al Tribunale adito “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per CP_2
pagina 6 di 18 l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via CP_4 principale, dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta nei confronti dell' a qualsiasi titolo, anche in via meramente solidale alla CP_2 condanna a spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. Spese, competenze ed CP_4 onorari come per legge”.
In data 26.01.2024 si è tempestivamente costituita l' depositando nel CP_5
fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto che il contesto regolativo del rapporto di lavoro tra ricorrente ed azienda sanitaria era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19, la procedura di reclutamento essendo infatti avvenuta in via d'urgenza, di tipo non comparativo/concorsuale, restando selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile, c.d. click day.
Ha dedotto altresì che tale evenienza rendeva impossibile qualunque instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, stante il principio di cui all'art. 97 co. 4 Cost. e che in ogni caso il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, essendo stato assegnati al ricorrente sede e termini di attività, sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione.
Ha precisato che era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, che il compenso era stato corrisposto nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale e che all'eventuale inadempimento del lavoratore avrebbero trovato seguito le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera professionale.
Ha evidenziato che, in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
pagina 7 di 18 Ha osservato in ogni caso che ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe stato radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, il rapporto potendo produrre solo e soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., del tutto infondate anche in tale ipotesi le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio, e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Ha osservato altresì che, fermo restando che comunque nella fattispecie in esame l'attività commissionata ed oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza, l' non aveva CP_1 esercitato poteri di direzione, ma di mero coordinamento e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere, insussistenti vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione.
In ragione del fatto che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, come da prospetti in atti, nella non temuta ipotesi di accertamento di crediti, ha chiesto la compensazione con quanto erogato, con espressa riserva di ripetere le somme corrisposte in eccedenza.
Ha chiesto pertanto “respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore del ricorrente, con quelli dell'ASP nei confronti dello stesso;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi già versati CP_2
quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' . CP_2
In esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente e dell'ASP, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
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Preliminarmente occorre dare atto che le questioni oggetto del presente giudizio sono state oggetto di precedenti pronunce di questo ufficio alla cui condivisibili motivazioni per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi pagina 8 di 18 riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza del 17.06.2024
n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24, 3283/24, 3296/24, 3299/24 est. Dott.ssa Per_3
587/2025 Est. Dottoressa ). Per_4
In primo luogo, il ricorrente ha promosso il presente giudizio assumendo la nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l. 14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5- bis, del D. Lgs. n. 165/2001.
Deduce da tale assioma, quale conseguenza, il diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021. In proposito appare utile chiarire che l'art. 2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurar dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3295/24 «… in disparte l'accertamento della suddetta nullità anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente (“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pagina 9 di 18 pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “...non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una
P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile
2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno, peraltro, la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la
pagina 10 di 18 recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica
(nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n.
8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art.
36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da
Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U. 5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.)
l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo
2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione
e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio
2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato
pagina 11 di 18 mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali»
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone.
(…) Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione dell'attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere pagina 12 di 18 ad “… accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (09/01/2021-15/03/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL
Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale”.
Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012)
e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse».
pagina 13 di 18 A tal proposito si osserva che l'eventuale espletamento della prova orale articolata dalla parte ricorrente non gioverebbe a ricondurre il concreto svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito della disciplina della subordinazione, riflettendo la generica prospettazione assertiva spiegata in ricorso e, come tale, del tutto inidonea a comprovare che non disponesse di alcuna libertà di autodeterminazione nel fornire le proprie energie Pt_1
lavorative.
Infatti, parte ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha formulato dei capitoli di prova sommari e valutativi, incentrati sostanzialmente sulla dimostrazione dell'asserito svolgimento della “mansione di assistente amministrativo operante presso i locali della struttura”, così finendo attraverso il ricorso al concetto di
“mansione” per rimettere ai testi il soggettivo apprezzamento di circostanze, non meglio esplicitate, che dovrebbero indurre lo stesso testimone ad affermare che , per tutto il Pt_1 periodo in contestazione, era “comandato” nel rendere le proprie prestazioni in guisa che le ulteriori circostanze fattuali prospettate –in sé, inidonee a comprovare la sua soggezione all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte resistente, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione- possano assumere nel caso di specie la valenza qualificatoria del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Né giova ad affermare l'esistenza di un vincolo di eterodirezione il fatto che il ricorrente “nelle proprie funzioni riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte del dott. , presso le strutture territoriali site a Paternò in via Massa Carrara 2, Persona_2
senza che sia possibile appurare il tenore stringente o meno di non meglio esplicitate direttive e disposizioni organizzative alle quali sarebbe stato sottomesso sì da poter escludere che lo stesso era assoggettato ad un generico coordinamento legittimo anche nel rapporto libero professionale (Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009, n.26986;
Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019 n.5436).
Alle medesime considerazioni resta esposto l'articolato diretto a dimostrare che parte ricorrente “era stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale”, in difetto di esplicitazione di alcun specifico dato fattuale su cui il teste dovrebbe esprimere il proprio personale giudizio, come parimenti, l'assunta “osserva(nza di) un preciso orario di lavoro, tipico del rapporto impiegatizio di tipo subordinato, dalle 8:00 alle 14 o dalle 13 alle 18:00” non avendo neppure specificato quale era l'effettivo orario giornaliero di lavoro in ipotesi pagina 14 di 18 osservato entro detto range e i giorni in cui era svolta la prestazione lavorativa, non senza tacere che dalla disamina della documentazione in atti (allegati da 8 a 12 depositati il
5.01.2024) risulta che ha prestato attività lavorativa non con cadenza giornaliera ma Pt_1
in base a turni di lavoro sempre variabili potendo discrezionalmente determinare se concentrare il monte ore pattuito su alcuni giorni o spalmarlo su tutti i giorni della settimana e liberamente scegliere quando espletare le prestazioni lavorative nell'ampia fascia oraria pattuita in contratto.
Non a caso, le ore lavorate coprono orari vari (v. all. ricorso, allegato 8 certificazione timbrature, fogli di firma e rilevamento presenze;
allegato 9, turni settimanali questi ultimi redatti in modo assolutamente generico, peraltro su documenti privi di data certa ex art.2704; allegato 11.1 i report di fine giornata non sono riferibili al ricorrente).
A fronte delle considerazioni che precedono, valgono anche nella fattispecie concreta le considerazioni già svolte con le richiamate pronunce dall'intestato Tribunale. In definitiva, va ribadito che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi,
l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione
e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere
l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell'ASP, la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte,
pagina 15 di 18 che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)”
(ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
Pertanto, nessuna tutela può essere ascritta neanche alla domanda avente ad oggetto le chieste differenze retributive tra il trattamento economico goduto dal ricorrente quale lavoratore autonomo co.co.co e quello preteso in ragione dell'asserita e non dimostrata natura subordinata del rapporto di lavoro.
In merito alle pretese risarcitorie avanzate da parte ricorrente per l'asserita violazione, da parte dell'Amministrazione resistente, di disposizioni imperative inerenti all'assunzione o l'impiego dei lavoratori, egualmente non vi è spazio per discostarsi dai richiamati precedenti dell'Ufficio.
Parte ricorrente assume in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Richiama allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (sent. n. 21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
Asserisce che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, assumendo il diritto ad un'indennità
pagina 16 di 18 onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8 (così Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. n. 5072/2016; idem, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.
34567/2022).
All'evidenza, anche tale domanda presuppone appunto l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, partendo dall'indimostrato e infondato postulato della esistenza nella specie di una tale tipologia negoziale, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di € 10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo ipotizzarsi per avere peraltro l'ASP provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha CP_2 CP_1
provveduto in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta (cfr. documentazione allegata dall' ). CP_2
Infine, quanto alla prospettazione in via subordinata proposta, “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero- direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro” (così in ricorso), sia sufficiente rilevare che l'art. 7 comma 5-bis del d. lgs. n. 165/2001 espressamente sancisce che “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.
pagina 17 di 18 I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, il richiamo a tale disciplina normativa.
Le spese processuali tra la parte ricorrente, l' e l' restano CP_5 CP_2
compensate per intero tenuto conto della posizione processuale dell'ente previdenziale rispetto al contenzioso oggetto di causa.
Le spese processuali tra la parte ricorrente e l' seguono la CP_5 soccombenza e, per l'effetto, restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato e integrato dal DM 147/2022 con applicazione dei minimi tariffari tenendo conto del valore e dell'oggetto della controversia, del carattere seriale del contenzioso de quo e della decisione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese di lite tra parte ricorrente, l' e l' CP_5 CP_2
CONDANNA parte ricorrente al pagamento a favore dell'
[...]
le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2108,00 oltre Controparte_1
il 15% spese generali ed oneri accessori come per legge.
Catania, 5/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Concetta Ruggeri
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