Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1022
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Sentenza 5 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri del Tribunale Ordinario di Catania, riguarda una controversia tra un lavoratore e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con l'INPS coinvolto come resistente. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e la sua conversione in un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo di aver svolto mansioni tipiche di un dipendente, con conseguente diritto a differenze retributive e risarcimenti per danni da precarizzazione e omissione contributiva.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la normativa vigente, in particolare l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, vieta la conversione di contratti di lavoro flessibile in rapporti di lavoro subordinato nel pubblico impiego, anche in caso di violazione delle disposizioni normative. La sentenza sottolinea che, nonostante il ricorrente avesse svolto attività lavorativa in modo continuativo e sotto direttive, non sussisteva un vincolo di subordinazione, essendo il contratto di co.co.co. coerente con le modalità di assunzione emergenziali legate alla pandemia. Inoltre, il Giudice ha evidenziato che le richieste di risarcimento per danni e differenze retributive non trovano fondamento giuridico, poiché il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Le spese legali sono state compensate tra le parti, mentre il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese all'ASP.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1022
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 1022
    Data del deposito : 5 marzo 2025

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