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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 6653/2021 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Di Pinto e Andrea De Parte_1
Sanctis, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Staiti, come da procura Controparte_1
in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli, ormai maggiorenni ed indipendenti, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie (la quale, quando il marito veniva ricoverato nel 2013, lo abbandonava, disinteressandosi delle sue condizioni di salute, e la quale intratteneva relazioni con altri uomini), oltre al risarcimento dei danni. Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di separazione, deduceva che durante il matrimonio il coniuge aveva perpetrato nei suoi riguardi condotte maltrattanti, umiliandola, ingiuriandola e minacciandola, con abuso di sostanze alcoliche ed aggressioni verbali e fisiche violente anche contro i figli, e chiedeva la separazione con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili (somma successivamente ridotta ad euro
200,00).
In sede presidenziale, con ordinanza del 2.11.2021, veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che dal matrimonio celebrato in Roma il 18.7.1987 sono nati due figli il 21.7.1989 e Per_1
il 10.1.1992 attualmente indipendenti economicamente;
Per_2
rilevato che i coniugi vivono separati di fatto atteso che il marito è attualmente ospite della residenza sanitaria assistenziale “Corviale” sita in Roma Via del Candiano n°70 ove è stato trasferito a causa dei postumi di una patologia cerebrale che lo ha colpito che, tuttavia, non sembra aver inciso sulla sua capacita' di agire e che, invece, la moglie vive nella casa familiare di proprieta' del Comune di Roma in locazione;
ritenuto che
, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Arcidosso n°9 non puo' essere oggetto di un provvedimento di assegnazione in assenza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente;
rilevato che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1.800,00 circa derivante dalla pensione e dall'indennita' di accompagno, vive presso una residenza sanitaria assistenziale per la quale paga una retta pari ad euro mensili 1000,00 circa ed è proprietario del 50% di un immobile sito in provincia di Udine (cfr dichiarazione resa all'udienza presidenziale dal ricorrente, estratti conto del conto corrente intestato al ricorrente); rilevato che la resistente percepisce dall'attivita' lavorativa di cartomante un reddito mensile medio netto pari ad euro 400,00 mensili nonché una pensione di invalidita' pari ad euro 287,00 mensili, vive in una casa in locazione di proprieta' del Comune di Roma ed è proprietaria del 50% di un immobile sito in provincia di Udine nonché dei 2/9 di un immobile sito in provincia di Lecce (cfr dichiarazione resa all'udienza presidenziale della resistente ed estratti conto del conto corrente intestato alla resistente ); ritenuto, cio' premesso, doversi prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento in ragione dei modesti redditi percepiti dagli stessi al netto delle spese dalle quali entrambi risultano gravati;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
…”;
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla , deve osservarsi che è emerso CP_1
dall'istruttoria orale svolta che il marito durante il matrimonio aveva avuto, sia con la moglie che con i figli, atteggiamenti verbalmente e fisicamente violenti, disinteressati della famiglia, minacciosi, ingiuriosi, con abuso di sostanze alcoliche, e questo anche durante e dopo la sua malattia sopraggiunta nel 2013, a cui seguiva il ricovero in una struttura, durante il quale la moglie, in effetti, non lo assisteva costantemente in quanto il quando la si recava da lui, la insultava regolarmente;
né la stessa poteva Pt_1 CP_1
permettersi di sostenerlo economicamente, avendo lei stessa necessità di essere aiutata dai figli, i quali, in ogni caso, tentarono di occuparsi nelle pratiche burocratiche fin quando la sorella del padre glielo consentì (cfr., su questi fatti, le dichiarazioni rese dalla figlia delle parti la quale alla domanda “Vero che, negli ultimi anni di Parte_2
convivenza, il SI. faceva uso quotidiano di sostanze alcoliche e quando era in stato alterato Pt_1
aggradiva la moglie ed i figli per futili motivi” rispondeva “si è vero, in realtà non solo negli ultimi tempi ma papà è sempre stato così in qualsiasi occasione familiare, anche la domenica lui andava in osteria a bere quando eravamo piccoli”, alla domanda “Vero che il SI. era geloso e spesso Pt_1
gridava alla moglie, anche quando tornava con la spesa alimentare, ripetendole “Sei una zoccola! Sei una TT Mignotta!” oppure la umiliava urlandole contro “Non hai mai fatto niente nella vita!
Non sei mai stata capace a fare niente! Non vali niente”, “Non capisci un cazzo!”” CP_2
rispondeva “si è vero, io ero presente quando diceva queste cose, se la prendeva con chiunque parlasse con mia madre che lui non gradiva e quando era in casa era sempre aggressivo”, alla domanda “Vero che il SI. imponeva sempre la sua volontà alla moglie per qualsiasi decisione e questa doveva Pt_1
accettare, altrimenti inveiva contro la moglie spaventandola e minacciandola e, negli ultimi anni di convivenza, era divenuto sempre più aggressivo, con un escalation sempre più temibile, in quanto non riusciva a controllare la sua ira” rispondeva “si è vero, anche se mamma cercava di farlo ragionare lui voleva sempre fare quello che diceva lui e diventava aggressivo con le parole e se diventava aggressivo con le mani io e mio fratello ci mettevamo in mezzo.”, alla domanda “Vero che il figlio spesso Per_2
interveniva per difendere la madre ed il SI. aggrediva anche il figlio urlandogli contro “testa di Pt_1
cazzo, imbecille!” e ripeteva anche a lui “Non capisci un cazzo”” rispondeva “si lui si metteva in mezzo tra mamma e papà e poi era maschio e per la mentalità di mio padre doveva essere più temprato”, mentre circa il periodo in cui il padre era ricoverato nella struttura, sull'impegno profuso da loro nei suoi confronti dichiarava “…la gestione economica di papà era mia e di mio fratello, pagavamo la struttura, avevo la delega in banca sul suo conto, avevo fatto la richiesta per i pannoloni e tutte le pratiche necessarie per un disabile, mamma non poteva andare perché la aggrediva sempre.”; cfr. anche le dichiarazioni rese dall'altro figlio delle parti, _3
, il quale confermava quanto detto dalla sorella, aggiungendo “…alcune volte mi sono
[...]
anche dovuto mettere in mezzo per difendere mia madre da quando avevo 13 anni fino a quando è andato in RSA io avevo 27 anni”, nonché “io e mia sorella ci occupavamo delle pratiche dei pagamenti della struttura mia sorella aveva la delega in banca e poi un giorno la struttura ha iniziato a dirci che doveva sentire prima la sorella e la nipote ed i pagamenti hanno iniziato a farli loro, hanno chiuso il conto in banca anche se era cointestato da mio padre, mia madre e con delega a mia sorella e ne ha aperto uno nuovo alle Poste intestato a papà con delega alla sorella e noi poi gli abbiamo chiesto perché aveva aperto un nuovo conto e chiuso il vecchio e ci ha detto che voleva evitare che noi gli mangiassimo i soldi e la pensione veniva quindi gestita dalla sorella e dalla nipote.”).
Quanto, poi, alla domanda di addebito del deve osservarsi che è in atti una Pt_1
denuncia del 23.3.2015, con allegate foto che mostrano la in atteggiamenti CP_1
inequivocabilmente affettuosi con un altro uomo, sporta dalla odierna resistente nei riguardi di questo soggetto, con il quale aveva avuto una relazione durata circa sei-sette ed interrotta quello stesso mese, in quanto quella persona era diventata ossessiva e gelosa;
questi fatti venivano descritti dai figli come segue: alla domanda “Vero che durante il matrimonio, la SI.ra ha intrattenuto rapporti intimi con altri uomini, tra i quali il SI. CP_1 Per_4
”, la figlia rispondeva “ni, mia madre era obbligata, all'inizio il aveva una
[...] Per_1 Per_4
amicizia con mia madre ma purtroppo poi si è rivelato una persona complicata mentalmente con cui abbiamo dovuto fare un processo al quale non è mai venuto, anche lui voleva che ognuno facesse quello che diceva lui e lui voleva avere una relazione con mia madre e se lei si rifiutava lui mandava foto delle sue parti intime a me per ferire mia madre e mi chiamava al lavoro insultandomi con il direttore e bloccava il mio telefono e me lo faceva suonare tutto il giorno, hanno trovato delle sim di persone morte a casa sua che lui utilizzata con programmi del pc per infastidire me a mio fratello a mia madre”, il figlio rispondeva “io del sig, l'ho saputo purtroppo dopo che è scoppiato il disastro, lui Per_2 Per_4
la teneva perla gola perché c'eravamo noi di mezzo, non so se avessero avuto rapporti intimi o se era nata come una storia, non lo so ma sicuramente lei continuava a ricevere chiamate da lui e lui continuava a mandarci messaggi, a bloccarci il telefono con sistemi informatici a tempestarci di chiamate per vederci, lui la cercava ed attraverso noi cercava di ottenere un contatto da parte di mia madre, io ero a casa e so che non la vedeva ma la sentiva ed era l'unico modo per non farci stressare a noi.”.
Ebbene, rileva questo Collegio che la condotta del nei lunghi anni del Pt_1
matrimonio (celebrato nel 1987), anche solo fino al 2013, quando lo stesso venne ricoverato presso la RSA dove ancora è collocato, è stata tale da poter ritenere che sia stata la causa della frattura del vincolo coniugale, essendo consistita in ripetute manifestazioni aggressive, anche fisicamente, nei riguardi della moglie (alcune condotte venendo anche perpetrate contro i figli). Né a ciò può essere opposto quanto riferito in sede testimoniale dalla teste nipote del la quale si limitava a Testimone_1 Pt_1
dichiarare che, in sua presenza, non erano avvenuti comportamenti simili da parte dello zio.
Quanto, poi, alla fase successiva del matrimonio a far data dal 2013, che le parti furono costrette a vivere separati, in quanto il come detto, da allora è sempre stato Pt_1
ricoverato, deve rilevarsi che la teste descriveva il comportamento dei Tes_1
familiari in modo diverso da quanto sostenuto dai figli, dichiarando che “…ci siamo anche confrontati con moglie e figli ma non ci hanno mai dato la disponibilità per darci la documentazione, non sono mai venuti né ci hanno mai contattati. … io e mia madre le abbiamo chiesto di aiutarci perché mio zio non riusciva nemmeno a pagare la retta ed altre spese sanitarie o personali anche della casa in Friuli
e loro ci hanno detto che non potevano contribuire non avendone le possibilità, e ci abbiamo dovuto pensare noi ed abbiamo anticipato i soldi che poi lui ci restituiva nel tempo, è ancora in difficoltà perché gli hanno tolto dalla pensione dei soldi.”. In ordine, dunque, alla condotta abbandonica della moglie nel momento in cui il marito si trovò in difficoltà per problemi gravi di salute, come dedotta dal medesimo, deve ritenersi che siano emerse dichiarazioni contrastanti, senza che, pertanto, il abbia CP_3
provato la circostanza;
in ogni caso, si ritiene che, all'epoca, l'affectio coniugalis fosse già venuto meno e che la frattura del vincolo matrimoniale si fosse già evidenziata.
Per questo stesso motivo, non si ritiene che la relazione intrattenuta dalla con un CP_1
altro uomo, da ritenersi accertata per quanto sopra esposto, abbia potuto svolgere alcuna efficacia causale sulla fine del matrimonio, in quanto avvenuta a fine 2014, quando il legame matrimoniale era già definitivamente compromesso.
Ritiene, ciò premesso, questo Collegio che la separazione debba essere addebitata al marito, con rigetto della domanda di addebito svolta dal Pt_1
Deve, poi, essere rigettata la domanda della relativa all'assegnazione della casa CP_1
coniugale, per i medesimi motivi già evidenziati in sede di ordinanza presidenziale dal
Presidente f.f..
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla resistente, evidenziati gli aspetti economici come pure dettagliatamente indicato in sede presidenziale, non si ritiene che vi siano margini per poter determinare una contribuzione economica a carico del Pt_1
per la moglie, domanda che, pertanto, pure va respinta.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-addebita la separazione al Pt_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 13.2.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 6653/2021 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Di Pinto e Andrea De Parte_1
Sanctis, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Staiti, come da procura Controparte_1
in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli, ormai maggiorenni ed indipendenti, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie (la quale, quando il marito veniva ricoverato nel 2013, lo abbandonava, disinteressandosi delle sue condizioni di salute, e la quale intratteneva relazioni con altri uomini), oltre al risarcimento dei danni. Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di separazione, deduceva che durante il matrimonio il coniuge aveva perpetrato nei suoi riguardi condotte maltrattanti, umiliandola, ingiuriandola e minacciandola, con abuso di sostanze alcoliche ed aggressioni verbali e fisiche violente anche contro i figli, e chiedeva la separazione con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili (somma successivamente ridotta ad euro
200,00).
In sede presidenziale, con ordinanza del 2.11.2021, veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che dal matrimonio celebrato in Roma il 18.7.1987 sono nati due figli il 21.7.1989 e Per_1
il 10.1.1992 attualmente indipendenti economicamente;
Per_2
rilevato che i coniugi vivono separati di fatto atteso che il marito è attualmente ospite della residenza sanitaria assistenziale “Corviale” sita in Roma Via del Candiano n°70 ove è stato trasferito a causa dei postumi di una patologia cerebrale che lo ha colpito che, tuttavia, non sembra aver inciso sulla sua capacita' di agire e che, invece, la moglie vive nella casa familiare di proprieta' del Comune di Roma in locazione;
ritenuto che
, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Arcidosso n°9 non puo' essere oggetto di un provvedimento di assegnazione in assenza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente;
rilevato che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1.800,00 circa derivante dalla pensione e dall'indennita' di accompagno, vive presso una residenza sanitaria assistenziale per la quale paga una retta pari ad euro mensili 1000,00 circa ed è proprietario del 50% di un immobile sito in provincia di Udine (cfr dichiarazione resa all'udienza presidenziale dal ricorrente, estratti conto del conto corrente intestato al ricorrente); rilevato che la resistente percepisce dall'attivita' lavorativa di cartomante un reddito mensile medio netto pari ad euro 400,00 mensili nonché una pensione di invalidita' pari ad euro 287,00 mensili, vive in una casa in locazione di proprieta' del Comune di Roma ed è proprietaria del 50% di un immobile sito in provincia di Udine nonché dei 2/9 di un immobile sito in provincia di Lecce (cfr dichiarazione resa all'udienza presidenziale della resistente ed estratti conto del conto corrente intestato alla resistente ); ritenuto, cio' premesso, doversi prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento in ragione dei modesti redditi percepiti dagli stessi al netto delle spese dalle quali entrambi risultano gravati;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
…”;
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla , deve osservarsi che è emerso CP_1
dall'istruttoria orale svolta che il marito durante il matrimonio aveva avuto, sia con la moglie che con i figli, atteggiamenti verbalmente e fisicamente violenti, disinteressati della famiglia, minacciosi, ingiuriosi, con abuso di sostanze alcoliche, e questo anche durante e dopo la sua malattia sopraggiunta nel 2013, a cui seguiva il ricovero in una struttura, durante il quale la moglie, in effetti, non lo assisteva costantemente in quanto il quando la si recava da lui, la insultava regolarmente;
né la stessa poteva Pt_1 CP_1
permettersi di sostenerlo economicamente, avendo lei stessa necessità di essere aiutata dai figli, i quali, in ogni caso, tentarono di occuparsi nelle pratiche burocratiche fin quando la sorella del padre glielo consentì (cfr., su questi fatti, le dichiarazioni rese dalla figlia delle parti la quale alla domanda “Vero che, negli ultimi anni di Parte_2
convivenza, il SI. faceva uso quotidiano di sostanze alcoliche e quando era in stato alterato Pt_1
aggradiva la moglie ed i figli per futili motivi” rispondeva “si è vero, in realtà non solo negli ultimi tempi ma papà è sempre stato così in qualsiasi occasione familiare, anche la domenica lui andava in osteria a bere quando eravamo piccoli”, alla domanda “Vero che il SI. era geloso e spesso Pt_1
gridava alla moglie, anche quando tornava con la spesa alimentare, ripetendole “Sei una zoccola! Sei una TT Mignotta!” oppure la umiliava urlandole contro “Non hai mai fatto niente nella vita!
Non sei mai stata capace a fare niente! Non vali niente”, “Non capisci un cazzo!”” CP_2
rispondeva “si è vero, io ero presente quando diceva queste cose, se la prendeva con chiunque parlasse con mia madre che lui non gradiva e quando era in casa era sempre aggressivo”, alla domanda “Vero che il SI. imponeva sempre la sua volontà alla moglie per qualsiasi decisione e questa doveva Pt_1
accettare, altrimenti inveiva contro la moglie spaventandola e minacciandola e, negli ultimi anni di convivenza, era divenuto sempre più aggressivo, con un escalation sempre più temibile, in quanto non riusciva a controllare la sua ira” rispondeva “si è vero, anche se mamma cercava di farlo ragionare lui voleva sempre fare quello che diceva lui e diventava aggressivo con le parole e se diventava aggressivo con le mani io e mio fratello ci mettevamo in mezzo.”, alla domanda “Vero che il figlio spesso Per_2
interveniva per difendere la madre ed il SI. aggrediva anche il figlio urlandogli contro “testa di Pt_1
cazzo, imbecille!” e ripeteva anche a lui “Non capisci un cazzo”” rispondeva “si lui si metteva in mezzo tra mamma e papà e poi era maschio e per la mentalità di mio padre doveva essere più temprato”, mentre circa il periodo in cui il padre era ricoverato nella struttura, sull'impegno profuso da loro nei suoi confronti dichiarava “…la gestione economica di papà era mia e di mio fratello, pagavamo la struttura, avevo la delega in banca sul suo conto, avevo fatto la richiesta per i pannoloni e tutte le pratiche necessarie per un disabile, mamma non poteva andare perché la aggrediva sempre.”; cfr. anche le dichiarazioni rese dall'altro figlio delle parti, _3
, il quale confermava quanto detto dalla sorella, aggiungendo “…alcune volte mi sono
[...]
anche dovuto mettere in mezzo per difendere mia madre da quando avevo 13 anni fino a quando è andato in RSA io avevo 27 anni”, nonché “io e mia sorella ci occupavamo delle pratiche dei pagamenti della struttura mia sorella aveva la delega in banca e poi un giorno la struttura ha iniziato a dirci che doveva sentire prima la sorella e la nipote ed i pagamenti hanno iniziato a farli loro, hanno chiuso il conto in banca anche se era cointestato da mio padre, mia madre e con delega a mia sorella e ne ha aperto uno nuovo alle Poste intestato a papà con delega alla sorella e noi poi gli abbiamo chiesto perché aveva aperto un nuovo conto e chiuso il vecchio e ci ha detto che voleva evitare che noi gli mangiassimo i soldi e la pensione veniva quindi gestita dalla sorella e dalla nipote.”).
Quanto, poi, alla domanda di addebito del deve osservarsi che è in atti una Pt_1
denuncia del 23.3.2015, con allegate foto che mostrano la in atteggiamenti CP_1
inequivocabilmente affettuosi con un altro uomo, sporta dalla odierna resistente nei riguardi di questo soggetto, con il quale aveva avuto una relazione durata circa sei-sette ed interrotta quello stesso mese, in quanto quella persona era diventata ossessiva e gelosa;
questi fatti venivano descritti dai figli come segue: alla domanda “Vero che durante il matrimonio, la SI.ra ha intrattenuto rapporti intimi con altri uomini, tra i quali il SI. CP_1 Per_4
”, la figlia rispondeva “ni, mia madre era obbligata, all'inizio il aveva una
[...] Per_1 Per_4
amicizia con mia madre ma purtroppo poi si è rivelato una persona complicata mentalmente con cui abbiamo dovuto fare un processo al quale non è mai venuto, anche lui voleva che ognuno facesse quello che diceva lui e lui voleva avere una relazione con mia madre e se lei si rifiutava lui mandava foto delle sue parti intime a me per ferire mia madre e mi chiamava al lavoro insultandomi con il direttore e bloccava il mio telefono e me lo faceva suonare tutto il giorno, hanno trovato delle sim di persone morte a casa sua che lui utilizzata con programmi del pc per infastidire me a mio fratello a mia madre”, il figlio rispondeva “io del sig, l'ho saputo purtroppo dopo che è scoppiato il disastro, lui Per_2 Per_4
la teneva perla gola perché c'eravamo noi di mezzo, non so se avessero avuto rapporti intimi o se era nata come una storia, non lo so ma sicuramente lei continuava a ricevere chiamate da lui e lui continuava a mandarci messaggi, a bloccarci il telefono con sistemi informatici a tempestarci di chiamate per vederci, lui la cercava ed attraverso noi cercava di ottenere un contatto da parte di mia madre, io ero a casa e so che non la vedeva ma la sentiva ed era l'unico modo per non farci stressare a noi.”.
Ebbene, rileva questo Collegio che la condotta del nei lunghi anni del Pt_1
matrimonio (celebrato nel 1987), anche solo fino al 2013, quando lo stesso venne ricoverato presso la RSA dove ancora è collocato, è stata tale da poter ritenere che sia stata la causa della frattura del vincolo coniugale, essendo consistita in ripetute manifestazioni aggressive, anche fisicamente, nei riguardi della moglie (alcune condotte venendo anche perpetrate contro i figli). Né a ciò può essere opposto quanto riferito in sede testimoniale dalla teste nipote del la quale si limitava a Testimone_1 Pt_1
dichiarare che, in sua presenza, non erano avvenuti comportamenti simili da parte dello zio.
Quanto, poi, alla fase successiva del matrimonio a far data dal 2013, che le parti furono costrette a vivere separati, in quanto il come detto, da allora è sempre stato Pt_1
ricoverato, deve rilevarsi che la teste descriveva il comportamento dei Tes_1
familiari in modo diverso da quanto sostenuto dai figli, dichiarando che “…ci siamo anche confrontati con moglie e figli ma non ci hanno mai dato la disponibilità per darci la documentazione, non sono mai venuti né ci hanno mai contattati. … io e mia madre le abbiamo chiesto di aiutarci perché mio zio non riusciva nemmeno a pagare la retta ed altre spese sanitarie o personali anche della casa in Friuli
e loro ci hanno detto che non potevano contribuire non avendone le possibilità, e ci abbiamo dovuto pensare noi ed abbiamo anticipato i soldi che poi lui ci restituiva nel tempo, è ancora in difficoltà perché gli hanno tolto dalla pensione dei soldi.”. In ordine, dunque, alla condotta abbandonica della moglie nel momento in cui il marito si trovò in difficoltà per problemi gravi di salute, come dedotta dal medesimo, deve ritenersi che siano emerse dichiarazioni contrastanti, senza che, pertanto, il abbia CP_3
provato la circostanza;
in ogni caso, si ritiene che, all'epoca, l'affectio coniugalis fosse già venuto meno e che la frattura del vincolo matrimoniale si fosse già evidenziata.
Per questo stesso motivo, non si ritiene che la relazione intrattenuta dalla con un CP_1
altro uomo, da ritenersi accertata per quanto sopra esposto, abbia potuto svolgere alcuna efficacia causale sulla fine del matrimonio, in quanto avvenuta a fine 2014, quando il legame matrimoniale era già definitivamente compromesso.
Ritiene, ciò premesso, questo Collegio che la separazione debba essere addebitata al marito, con rigetto della domanda di addebito svolta dal Pt_1
Deve, poi, essere rigettata la domanda della relativa all'assegnazione della casa CP_1
coniugale, per i medesimi motivi già evidenziati in sede di ordinanza presidenziale dal
Presidente f.f..
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla resistente, evidenziati gli aspetti economici come pure dettagliatamente indicato in sede presidenziale, non si ritiene che vi siano margini per poter determinare una contribuzione economica a carico del Pt_1
per la moglie, domanda che, pertanto, pure va respinta.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-addebita la separazione al Pt_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 13.2.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi