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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/06/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
- Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
- Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
- Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 6271/2020 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Marilena Stefania Mele, in virtù di mandato in calce al ricorso, presso il cui studio in Bari, alla via Giovanni Gentile n. 54F1, è elettivamente domiciliato,
-ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Sara CP_1 C.F._2
Marziliano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Bari, alla via Sandro Pertini n. 11, è elettivamente domiciliata,
-resistente-
All' udienza del 22.01.2025, su precisazione delle conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al
PM
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2020 premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in Triggiano in data 26.09.1981 con
[...]
; CP_1
- dall'unione erano nati 2 figli, (n. il 30.12.1982, purtroppo deceduto in Roma Per_1
l'11.02.2004), e (n. il 06.10.1988); Per_2
- a seguito di incomprensioni e contrasti personali, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
Pagina 1 di 5 - con decreto del 25.09.2007, il Tribunale Civile di Bari omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate nel ricorso congiunto con la previsione dell'obbligo a carico del sig. di versare a titolo di assegno muliebre la somma Pt_1 mensile di €200,00 e per il mantenimento della figlia la somma mensile di Per_2
€150,00;
- egli, successivamente alla separazione, aveva patito numerose vicissitudini, anche di natura economica;
- la situazione patrimoniale in cui lo stesso versava aveva subito dal momento della separazione un notevole peggioramento che lo rendeva impossibilitato a corrispondere la somma pattuita a titolo di mantenimento;
- la figlia ormai maggiorenne, risultava economicamente autosufficiente;
Per_2
- egli conviveva con la sua compagna, la quale sosteneva le spese di locazione un immobile;
tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza prevede alcun obbligo contributivo a suo carico né a titolo di assegno divorzile in favore della resistente né a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
Con decreto del 25.05.2020 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al presidente della sezione 1a civile per l'udienza del 09.10.2020.
Si costituiva, con memoria depositata il 29.09.2020, la resistente la quale, CP_1 aderendo all'avversa domanda sullo status, chiedeva che fosse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile pari ad €300,00 mensili ed un contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad € 200,00 mensili.
Adduceva, infatti, la resistente che il sig. aveva da sempre disatteso Parte_1
l'accordo sottoscritto in sede di separazione personale dei coniugi, non contribuendo in alcun modo al mantenimento della moglie e della figlia Rappresentava di Per_2 ricevere l'aiuto delle sorelle e, in particolare, della sorella IG.ra la quale CP_2 le aveva concesso in comodato gratuito l'abitazione in cui viveva;
soggiungeva che all'epoca della separazione aveva 53 anni, sicché non avrebbe potuto reperire un lavoro non avendo pregresse esperienze.
All'esito dell'udienza del 09.10.2020, il Presidente, sentite la parti e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, emetteva ordinanza con la quale, in parziale modifica delle condizioni regolanti lo stato di separazione, revoca l'assegno di € 150,00 mensili posto a carico del AB a titolo di contributo al mantenimento della figlia ormai ultratrentenne, e confermava le restanti condizioni, in particolare la Per_2 CP_ previsione di un assegno di mantenimento a favore della pari ad € 200,00 mensili oltre rivalutazione Istat.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
04.02.2021 il G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 09.12.2021, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status, e il G.I rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva.
Pagina 2 di 5 In data 02.03.2022 veniva depositata la sentenza non definitiva sullo status e la causa veniva rinviata per l'espletamento della fase istruttoria. La causa veniva istruita mediante l'espletamento degli interrogatori formali delle parti all'udienza del 21.06.2023. All'udienza del 20.03.2024, preso atto della rinuncia di parte ricorrente all'audizione dell'unico testimone ammesso, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza dell'8.01.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 08.01.2025, tenutasi a “trattazione scritta, il G.I., preso atto del mancato deposito delle note scritte di udienza di entrambe le parti, applicati gli art. 181 e 309 cpc, rinviava la causa all'udienza del 22.01.2025. All'udienza del 22.01.2025, il G.I., dopo l'ascolto dei difensori delle parti i quali precisavano le conclusioni riportandosi a tutti i rispettivi scritti difensivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM.
*****
Emessa, e verosimilmente passata in giudicato, la sentenza non definitiva con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato CP_ tra i coniugi e , occorre pronunciarsi sull'unica questione residua attinente Pt_1 all'assegno divorzile in favore della resistente. CP_ Va, infatti, preso atto che la con la memoria integrativa non ha riproposta la domanda, in origine articolata con la comparsa di costituzione del 29.9.2020, di mantenimento in favore della figlia – la quale ha ormai 36 anni – come evincibile dalle conclusioni rassegnate con la memoria integrativa del 25.1.2021, la quale deve ritenersi, pertanto, oggetto di rinuncia.
Quanto, invece, alla richiesta di assegno divorzile, la resistente ha chiesto che fosse posto a carico della controparte l'obbligo di versare in suo favore la somma mensile di € 300,00
o, in subordine, quella di € 200,00 già statuita in sede di udienza presidenziale. In punto di riconoscimento dell'assegno di divorzio è utile osservare che la giurisprudenza ha conosciuto negli anni una significativa evoluzione.
Inizialmente, l'orientamento tradizionale riteneva che la funzione dell'assegno fosse quella di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, valorizzando in particolare la durata della convivenza coniugale. In questa prospettiva, l'assegno aveva prevalente funzione assistenziale, con la precisazione che non era necessario l'accertamento in concreto di uno stato di bisogno del richiedente poiché assumeva esclusivo rilievo l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza di divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate per ristabilire una posizione di equilibrio tra gli ex-coniugi.
Tuttavia, la nota sentenza della Corte di cassazione n. 11504/2017 ha segnato una svolta, svincolando l'assegno divorzile dal parametro del tenore di vita coniugale e fondandolo invece sul principio di autoresponsabilità economica, valorizzando la capacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento in autonomia.
Pagina 3 di 5 Con la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la Suprema Corte ha ricondotto l'istituto a una dimensione più articolata, riconoscendo all'assegno natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa. Tale assegno può essere riconosciuto solo previa verifica della mancanza di mezzi adeguati o dell'impossibilità oggettiva di procurarseli da parte del coniuge richiedente, e all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
va altresì considerato il contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, nonché la durata del matrimonio e l'età del richiedente.
Ebbene, alla luce di dette coordinate ermeneutiche, va nella specie osservato che la resistente, , si trova oggi in una condizione di oggettiva debolezza CP_1 economica: la stessa percepisce una pensione sociale di circa a €500,00 mensili, vive in un immobile in comodato gratuito e non possiede redditi da lavoro o immobiliari, né ha titolo o esperienza professionale e, in ragione dell'età (70 anni), non ha possibilità di inserirsi nel mondo lavorativo.
Il ricorrente, per contro, nonostante le sue iniziali dichiarazioni di indigenza, ha prodotto la dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023) da cui emerge un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuo lordo pari a circa €18.179,00. Questo, inoltre, ha allegato contratto di locazione relativo alla casa ove vive, dal quale si evince che lo stesso sopporta un costo mensile di €380,00 per canone di locazione;
non sono, invece, documentati ulteriori oneri gravanti sul ricorrente, a nulla rilevando gli screenshot allegati in atti e attestanti asseriti pagamenti di rate di finanziamento: tali schermate, anche a fronte dell'avversa contestazione, non risultano utili a dimostrare l'esistenza dei relativi contratti e la circostanza per cui trattasi di finanziamenti contratti dal AB;
trattasi, oltretutto, di documentazione allegata solo con la comparsa conclusionale e, quindi, inammissibile perché tardiva.
Così ricostruite le condizioni economiche-reddituali delle parti, quanto alla funzione CP_ compensativa dell'assegno in parola, va evidenziato che la appare aver rinunciato nel corso del matrimonio ad ogni possibilità di carriera o indipendenza economica per occuparsi stabilmente della famiglia, contribuendo in tal modo alla stabilità del nucleo familiare: il matrimonio ha avuto lunga durata (26 anni), essendo stato celebrato nel 1984
e essendosi protratto, in fatto, sino alla separazione consensuale del 2007, ed è stato allietato dalla nascita di due figli. Non consta, inoltre, che la resistente abbia goduto, in questo lungo arco di tempo, di indipendenza economica, emergendo, per contro, dalla convenzione di separazione, che la stessa era casalinga priva di reddito e che il AB era operaio con specializzazione carrozziere.
Alla luce dei principi sopra richiamati, risulta integrato sia il presupposto oggettivo della mancanza di mezzi adeguati da parte della resistente, sia quello soggettivo legato al contributo dato alla vita familiare.
Questo Collegio ritiene, quindi, congruo confermare la somma, stabilita in sede di ordinanza presidenziale, di €200,00 dovuta dal AB in favore della resistente a titolo di assegno divorzile: a tal fine deve aversi riguardo, per un verso, alla percezione da parte CP_ della della pensione sociale e al fatto che la stessa non è gravata da oneri economici
Pagina 4 di 5 relativi all'abitazione in cui vive e, dall'altro, al reddito percepito dal AB (circa
€1.400,00 avendo riguardo a 12 mensilità) e agli oneri locativi sullo stesso gravanti e alla circostanza per cui questi vede, in sede divorzile, un miglioramento delle sue condizioni economiche perché non più gravato dal contributo al mantenimento della figlia.
L'importo così determinato è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico del ricorrente.
Tali spese si determinano in base ai parametri medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore da €26.000,00 a €52.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta e della non complessità delle questioni emerse.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6271/2020 R.G. pendente tra e , fermo restando quanto Parte_1 CP_1 statuito con sentenza non definitiva n. 906/2022 pubblicata il 9.3.2022, con l'intervento del
P.M. in sede, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- conferma l'obbligo, stabilito in sede di ordinanza presidenziale, in capo al ricorrente di versare alla resistente la somma di Parte_1 CP_1
€200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, a titolo di assegno divorzile;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 resistente che si liquidano nella misura di €3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 3.6.2025, nella camera di consiglio della 1° sezione civile del
Tribunale di Bari.
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
- Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
- Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
- Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 6271/2020 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Marilena Stefania Mele, in virtù di mandato in calce al ricorso, presso il cui studio in Bari, alla via Giovanni Gentile n. 54F1, è elettivamente domiciliato,
-ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Sara CP_1 C.F._2
Marziliano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Bari, alla via Sandro Pertini n. 11, è elettivamente domiciliata,
-resistente-
All' udienza del 22.01.2025, su precisazione delle conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al
PM
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2020 premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in Triggiano in data 26.09.1981 con
[...]
; CP_1
- dall'unione erano nati 2 figli, (n. il 30.12.1982, purtroppo deceduto in Roma Per_1
l'11.02.2004), e (n. il 06.10.1988); Per_2
- a seguito di incomprensioni e contrasti personali, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
Pagina 1 di 5 - con decreto del 25.09.2007, il Tribunale Civile di Bari omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate nel ricorso congiunto con la previsione dell'obbligo a carico del sig. di versare a titolo di assegno muliebre la somma Pt_1 mensile di €200,00 e per il mantenimento della figlia la somma mensile di Per_2
€150,00;
- egli, successivamente alla separazione, aveva patito numerose vicissitudini, anche di natura economica;
- la situazione patrimoniale in cui lo stesso versava aveva subito dal momento della separazione un notevole peggioramento che lo rendeva impossibilitato a corrispondere la somma pattuita a titolo di mantenimento;
- la figlia ormai maggiorenne, risultava economicamente autosufficiente;
Per_2
- egli conviveva con la sua compagna, la quale sosteneva le spese di locazione un immobile;
tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza prevede alcun obbligo contributivo a suo carico né a titolo di assegno divorzile in favore della resistente né a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
Con decreto del 25.05.2020 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al presidente della sezione 1a civile per l'udienza del 09.10.2020.
Si costituiva, con memoria depositata il 29.09.2020, la resistente la quale, CP_1 aderendo all'avversa domanda sullo status, chiedeva che fosse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile pari ad €300,00 mensili ed un contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad € 200,00 mensili.
Adduceva, infatti, la resistente che il sig. aveva da sempre disatteso Parte_1
l'accordo sottoscritto in sede di separazione personale dei coniugi, non contribuendo in alcun modo al mantenimento della moglie e della figlia Rappresentava di Per_2 ricevere l'aiuto delle sorelle e, in particolare, della sorella IG.ra la quale CP_2 le aveva concesso in comodato gratuito l'abitazione in cui viveva;
soggiungeva che all'epoca della separazione aveva 53 anni, sicché non avrebbe potuto reperire un lavoro non avendo pregresse esperienze.
All'esito dell'udienza del 09.10.2020, il Presidente, sentite la parti e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, emetteva ordinanza con la quale, in parziale modifica delle condizioni regolanti lo stato di separazione, revoca l'assegno di € 150,00 mensili posto a carico del AB a titolo di contributo al mantenimento della figlia ormai ultratrentenne, e confermava le restanti condizioni, in particolare la Per_2 CP_ previsione di un assegno di mantenimento a favore della pari ad € 200,00 mensili oltre rivalutazione Istat.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
04.02.2021 il G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 09.12.2021, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status, e il G.I rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva.
Pagina 2 di 5 In data 02.03.2022 veniva depositata la sentenza non definitiva sullo status e la causa veniva rinviata per l'espletamento della fase istruttoria. La causa veniva istruita mediante l'espletamento degli interrogatori formali delle parti all'udienza del 21.06.2023. All'udienza del 20.03.2024, preso atto della rinuncia di parte ricorrente all'audizione dell'unico testimone ammesso, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza dell'8.01.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 08.01.2025, tenutasi a “trattazione scritta, il G.I., preso atto del mancato deposito delle note scritte di udienza di entrambe le parti, applicati gli art. 181 e 309 cpc, rinviava la causa all'udienza del 22.01.2025. All'udienza del 22.01.2025, il G.I., dopo l'ascolto dei difensori delle parti i quali precisavano le conclusioni riportandosi a tutti i rispettivi scritti difensivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM.
*****
Emessa, e verosimilmente passata in giudicato, la sentenza non definitiva con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato CP_ tra i coniugi e , occorre pronunciarsi sull'unica questione residua attinente Pt_1 all'assegno divorzile in favore della resistente. CP_ Va, infatti, preso atto che la con la memoria integrativa non ha riproposta la domanda, in origine articolata con la comparsa di costituzione del 29.9.2020, di mantenimento in favore della figlia – la quale ha ormai 36 anni – come evincibile dalle conclusioni rassegnate con la memoria integrativa del 25.1.2021, la quale deve ritenersi, pertanto, oggetto di rinuncia.
Quanto, invece, alla richiesta di assegno divorzile, la resistente ha chiesto che fosse posto a carico della controparte l'obbligo di versare in suo favore la somma mensile di € 300,00
o, in subordine, quella di € 200,00 già statuita in sede di udienza presidenziale. In punto di riconoscimento dell'assegno di divorzio è utile osservare che la giurisprudenza ha conosciuto negli anni una significativa evoluzione.
Inizialmente, l'orientamento tradizionale riteneva che la funzione dell'assegno fosse quella di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, valorizzando in particolare la durata della convivenza coniugale. In questa prospettiva, l'assegno aveva prevalente funzione assistenziale, con la precisazione che non era necessario l'accertamento in concreto di uno stato di bisogno del richiedente poiché assumeva esclusivo rilievo l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza di divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate per ristabilire una posizione di equilibrio tra gli ex-coniugi.
Tuttavia, la nota sentenza della Corte di cassazione n. 11504/2017 ha segnato una svolta, svincolando l'assegno divorzile dal parametro del tenore di vita coniugale e fondandolo invece sul principio di autoresponsabilità economica, valorizzando la capacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento in autonomia.
Pagina 3 di 5 Con la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la Suprema Corte ha ricondotto l'istituto a una dimensione più articolata, riconoscendo all'assegno natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa. Tale assegno può essere riconosciuto solo previa verifica della mancanza di mezzi adeguati o dell'impossibilità oggettiva di procurarseli da parte del coniuge richiedente, e all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
va altresì considerato il contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, nonché la durata del matrimonio e l'età del richiedente.
Ebbene, alla luce di dette coordinate ermeneutiche, va nella specie osservato che la resistente, , si trova oggi in una condizione di oggettiva debolezza CP_1 economica: la stessa percepisce una pensione sociale di circa a €500,00 mensili, vive in un immobile in comodato gratuito e non possiede redditi da lavoro o immobiliari, né ha titolo o esperienza professionale e, in ragione dell'età (70 anni), non ha possibilità di inserirsi nel mondo lavorativo.
Il ricorrente, per contro, nonostante le sue iniziali dichiarazioni di indigenza, ha prodotto la dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023) da cui emerge un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuo lordo pari a circa €18.179,00. Questo, inoltre, ha allegato contratto di locazione relativo alla casa ove vive, dal quale si evince che lo stesso sopporta un costo mensile di €380,00 per canone di locazione;
non sono, invece, documentati ulteriori oneri gravanti sul ricorrente, a nulla rilevando gli screenshot allegati in atti e attestanti asseriti pagamenti di rate di finanziamento: tali schermate, anche a fronte dell'avversa contestazione, non risultano utili a dimostrare l'esistenza dei relativi contratti e la circostanza per cui trattasi di finanziamenti contratti dal AB;
trattasi, oltretutto, di documentazione allegata solo con la comparsa conclusionale e, quindi, inammissibile perché tardiva.
Così ricostruite le condizioni economiche-reddituali delle parti, quanto alla funzione CP_ compensativa dell'assegno in parola, va evidenziato che la appare aver rinunciato nel corso del matrimonio ad ogni possibilità di carriera o indipendenza economica per occuparsi stabilmente della famiglia, contribuendo in tal modo alla stabilità del nucleo familiare: il matrimonio ha avuto lunga durata (26 anni), essendo stato celebrato nel 1984
e essendosi protratto, in fatto, sino alla separazione consensuale del 2007, ed è stato allietato dalla nascita di due figli. Non consta, inoltre, che la resistente abbia goduto, in questo lungo arco di tempo, di indipendenza economica, emergendo, per contro, dalla convenzione di separazione, che la stessa era casalinga priva di reddito e che il AB era operaio con specializzazione carrozziere.
Alla luce dei principi sopra richiamati, risulta integrato sia il presupposto oggettivo della mancanza di mezzi adeguati da parte della resistente, sia quello soggettivo legato al contributo dato alla vita familiare.
Questo Collegio ritiene, quindi, congruo confermare la somma, stabilita in sede di ordinanza presidenziale, di €200,00 dovuta dal AB in favore della resistente a titolo di assegno divorzile: a tal fine deve aversi riguardo, per un verso, alla percezione da parte CP_ della della pensione sociale e al fatto che la stessa non è gravata da oneri economici
Pagina 4 di 5 relativi all'abitazione in cui vive e, dall'altro, al reddito percepito dal AB (circa
€1.400,00 avendo riguardo a 12 mensilità) e agli oneri locativi sullo stesso gravanti e alla circostanza per cui questi vede, in sede divorzile, un miglioramento delle sue condizioni economiche perché non più gravato dal contributo al mantenimento della figlia.
L'importo così determinato è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico del ricorrente.
Tali spese si determinano in base ai parametri medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore da €26.000,00 a €52.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta e della non complessità delle questioni emerse.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6271/2020 R.G. pendente tra e , fermo restando quanto Parte_1 CP_1 statuito con sentenza non definitiva n. 906/2022 pubblicata il 9.3.2022, con l'intervento del
P.M. in sede, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- conferma l'obbligo, stabilito in sede di ordinanza presidenziale, in capo al ricorrente di versare alla resistente la somma di Parte_1 CP_1
€200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, a titolo di assegno divorzile;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 resistente che si liquidano nella misura di €3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 3.6.2025, nella camera di consiglio della 1° sezione civile del
Tribunale di Bari.
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato
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