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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 588/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 07.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 588/2021 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 so, gius gi AN e dall'avv. Gennaro Maione, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Teresa Castellucci giusta procura generale all ttivamente domiciliato in Via Napoli, 55, Lagonegro (PZ);
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , con ricorso depositato in data 16.04.2021, deduceva di Parte_1 aver pres apposita istanza all' volta al riconoscimento della CP_1 malattia professionale dovuta all'esposizione ai prodotti ed al rischio ambientale in relazione alle mansioni espletate di giuntista – operaio edile, ottenendo tuttavia un rigetto da parte dell'Istituto per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata. Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, che si concludeva con il provvedimento di rigetto del 29.03.2019 - adiva dunque l'intestato Tribunale chiedendo volersi accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata (tumore alla vescica e tumore al rene) con condanna dell' , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 corresponsione della relativa rendita a decorr a data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva determinata in sede di CTU, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari. In via istruttoria, l'odierno ricorrente formulava istanza di prova testimoniale e CTU medico- legale. In particolare, rappresentava di aver lavorato “dal 2003 al 2011 alle dipendenze della società
“FIP industriale S.p.A.”… società tra i leader mondiali dell'antisismica e si occupa prevalentemente di progettazione e produzione di apparecchiature e dispositivi di meccanica strutturale impiegati in opere stradali, ferroviarie e marittime (…) con la qualifica di “operatore edile” di terzo livello, sia in Italia che all'estero, con turni lavorativi di 6 giorni a settimana (spesso venivano svolti anche turni straordinari di domenica) con orari dalle ore 07:00 alle ore 18:00/19:00)” svolgendo un'attività “esclusivamente manuale e prevedeva l'utilizzo del martello demolitore ad aria compressa e la realizzazione dei c.d. giunti di dilatazione dei ponti stradali mediante l'uso di resine epossidiche con aggiunta di sfilacci di gomma, benzilene, acido solvente e calcestruzzo speciale con fibre di acciaio” rimanendo a contatto con tali elementi in modo “diretto e protratto nel tempo”. Pertanto, considerando che la parte era quotidianamente esposta al predetto rischio ambientale “in un ambiente di lavoro sprovvisto di adeguate misure di sicurezza, non avendo in dotazione adeguati indumenti di lavoro e mezzi di protezione, tra cui adeguate maschere con filtro per vapori organici” deduceva di aver sviluppato, in conseguenza di ciò, una “neoplasia vescicale di prima osservazione Ta G” diagnosticata nel 2010, cui seguiva, nel 2014, un'altra diagnosi per “carcinoma renale a cellule chiare G2”.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la infondatezza del ricorso confermando CP_1 le conclusioni già formulate in ministrativa in ordine alla insussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento dell'11.01.2022, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la prova orale richiesta dalla parte ricorrente a mezzo di due testimoni tra quelli indicati;
successivamente, veniva disposta la CTU medico-legale con conferimento dell'incarico al dott. Quest'ultimo provvedeva al deposito Persona_1 dell'elaborato definitivo in data 10.01.2024. Alla udienza del 7.05.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nelle forme dell'art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. 2.1. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto la malattia professionale è stata denunciata il 25.10.2017.
2.2. A questo punto, si ritiene necessario premettere che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di
Pag. 2 di 6 eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente CP_ insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. SA civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023-. Quanto all'onere della prova, in caso di malattia tabellata - non ricorrente nella specie-, trattandosi di presunzione non assoluta, è l' a dover fornire la prova contraria CP_1 relativa ad una diversa eziologia della malattia stessa. In detta ipotesi, in capo al lavoratore incombe, l'onere di dimostrare, oltre all'essere affetto dalla malattia denunciata, anche “lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella (…), per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. (cfr. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.” (cfr. Cass. ord. 13 dicembre 2021, n. 39751). Nel caso di patologie, sì tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore ha, altresì, l'onere di fornire la prova “in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso” (Cass. n. 8773/2018; e Cass. n. 13814/2017). Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono, comunque, suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta nel caso in esame non risulta contenuta nelle tabelle delle malattie professionali, di cui al D.M. 09.04.2008 e va ulteriormente premesso che trattasi di patologia ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza
Pag. 3 di 6 deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. 2.3. L' , sia nella fase amministrativa che all'atto della costituzione in giudizio, CP_1 ha mosso un ica contestazione in ordine alla riconducibilità della patologia insorta all'attività in concreto svolta;
pertanto, si è reso necessario dare ingresso alla prova testimoniale. Entrambi i testi, escussi all'udienza del 28.03.2023, hanno dichiarato di aver lavorato assieme al ricorrente per la “FIP industriale”. In ordine alle mansioni svolte, il primo teste, ha riferito: “(…) Per la FIP negli ultimi 20 anni ho fatto il Testimone_1 direttore tecnico, responsabile area cantieri. lo conosco in quanto è stato dipendente di Parte_1
FIP industriale in qualità di caposquadra anni dal 1995 al 2005; più o meno sono state queste le date. Il ricorrente si occupa di installazione giunti di dilatazione;
le fasi di installazione sono molteplici: taglio asfalto, demolizione con utilizzo di demolitori meccanici;
utilizzo di perforatori e betoniere per l'impasto di cementi resine epossidiche. A volte saldava ferro. (…) Il lavoro del ricorrente si svolgeva per lo più all'aperto, salvo giunti in eventuali gallerie. Gli orari erano circa 10 ore al giorno, compresi sabato e domenica. Il ricorrente era trasfertista. I turni erano di 2 settimane e mezzo con riposto a casa di 5 giorni. Lavorava dalle 7.00 alle 19.00 d'estate ed alle 18.00 d'inverno con un'ora di pausa per il pranzo. Saltuariamente lavorava anche di notte, quando c'era necessità (…). Le resine erano utilizzate in fase di fissaggio degli ancoraggi e per la costruzione dei massetti laterali al giunto. Erano mescolate in cantiere ed applicate a mano, con la cazzuola. Per fare il sottofondo al giunto si utilizzava un calcestruzzo particolare (hanno fibre in acciaio all'interno) e si opera con la cazzuola. In situazioni particolari anche il sottofondo va fatto con malte di resina epossidica. La sigla del materiale si chiama EPOBLOCK. Gli operai avevano in dotazione mascherine banalissime di cotone, del tipo di quelle utilizzate durante il COVID, chiaramente senza filtro. Avevano in dotazione inoltre guanti di stoffa. Le resine erano preparate all'interno dello stabilimento FIP. Non c'era un fornitore esterno. Fino al 2008 avevano un reparto chimico al cui interno venivano realizzati i prodotti per i cantieri. (…) C'erano 3 tipologie di resine: due bicomponenti (primer e stacco ipossidico). Erano due prodotti che andavano miscelati, entrambi liquidi. Il terzo prodotto era EPOBLOCK che veniva miscelato o con della sabbia al quarzo o con degli sfilacci in gomma (…).” Il secondo teste, , ha riferito: “(…) è stato mio amico ed anche Testimone_2 Pt_1 collega di lavoro. Abbiamo l la FIP Industriale a o ho lavorato dal 2000 al 2004. è arrivato nel 2003. (…) faceva i giunti dei ponti. Parte_1 Parte_1
Collabo ltri operai. Abbiamo lavorat a non sempre. Quando ha lavorato con me era un operaio, non caposquadra. Quando abbiamo lavorato insieme ho Parte_1 visto il ricorrent resina, il demolitore, tagliare con il cannello con fiamma ossidrica. Si impastava la resina. Il lavoro era all'aperto, sempre sui ponti. Facevamo la sostituzione dei giunti oppure lo spostamento dei ponti. Io e facevamo prevalentemente la sostituzione dei giunti, mentre Parte_1 c'erano squadre più specializzate per l'altra attività di spostamento ponti. (…) Le resine avevano due componenti (parte A e parte B). lo stucco era duro e bisognava riscaldarlo con la bombola del gas, con il cannello. Il primer era liquido ma di inverno si induriva e d'estate lo dovevamo tenere al fresco. Al momento della miscelatura dei due componenti A e B c'era una reazione e cacciava del fumo. C'era poi EPOBLOCK che era ancora parte A e B, che venivano miscelate con pezzi di gomma riciclati oppure fibre di ferro. Le fibre di ferro erano miscelate anche con il cemento, che si faceva in FIP. Era un cemento a presa rapida che utilizzavamo di notte per consentire l'apertura dell'autostrada la mattina. Avevamo in dotazione i guanti che erano idonei (erano guanti di stoffa), occhiali, casco, mascherina e giubbotto alta vestibilità. Le mascherine erano mascherine senza filtro, come quelle dei chirurghi. Lavoravamo dalle 7.00 alle 16.30 – 17.30. Poiché eravamo in trasferta facevamo lo straordinario per guadagnare di più. Lavoravamo due settimane fuori in trasferta e poi scendevamo il giovedì per ripartire il lunedì dopo pranzo.
Pag. 4 di 6 Lavoravamo dal lunedì al sabato e qualche volta anche di domenica. (…) Le resine erano della FIP Industriale. Così era scritto vicino ai contenitori. La società aveva un reparto/laboratorio per la realizzazione di queste resine. Sui cantieri non c'era un responsabile della sicurezza della FIP: c'erano operai e capisquadra. (…).” 2.4. All'esito della prova orale, il Tribunale ha nominato, altresì, il dott. Per_1 quale Consulente Tecnico d'Ufficio ai fini dell'espletamento della perizia
[...] legale volta a stabilire se la patologia denunciata fosse attribuibile “a causa unica e diretta di servizio ovvero a causa preponderante e necessaria;
ascrivibile a una delle malattie elencate nella tabella
per le malattie professionali”; il Consulente è stato, inoltre, invitato a chiarire il periodo CP_1 rgenza di detta patologia nonché la durata e il grado percentuale della inabilità eventualmente riscontrata. L'incaricato Consulente, con consulenza depositata telematicamente in data 10.01.2024, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione versata in atti, ha riscontrato in capo all'istante “esiti di pregresso carcinoma uroteliale vescicale e di nefrectomia totale sinistra per carcinoma renale e cellule chiare”. Il dott. coadiuvato dal dott. Per_1 [...]
, specialista in Medicina del Lavoro (gius zazione del Tribun Per_2
28.06.2023) ha, poi, dedotto quanto segue: “(…) Si ritiene che non vi siano prove, scientificamente accertate, che tali sostanze, sia pur inalate in notevoli quantità, producano effetti neoplastici, ma sicuramente effetti irritativi locali, in particolare a livello delle mucose nasali e buccali. Altresì non vi sono dati certi sull'induzione di metaboliti dotati di potere cancerogeno a carico dell'apparato urogenitale, come, ad esempio, i coloranti di anilina, che inalati svolgono la loro azione neoplastica a livello vescicale, sia in forma primaria che secondaria come metaboliti. Giova ricordare che l ha espletato la sua attività Pt_1 lavorativa in ambiente esterno, dove la ventilazione naturale lo esponeva a microinalazioni. L'inalazione in ambiente esterno e ventilato in soggetto con DPI, espone di fatto ad una esposizione trascurabile. Le resine epossidiche sono polimeri termoindurenti con reazione a freddo. Il formulato è normalmente costituito da una resina base (Componente A) e da un indurente (componente B), i quali, miscelati accuratamente nel rapporto d'uso indicato dal produttore, solidificano, dando origine ad uno strato vetrificato lucido. Le resine epossidiche sono vetrose a temperatura ambiente vengono quindi miscelate con diluenti per abbassarne la viscosità a livelli adeguati per l'impregnazione delle fibre. I diluenti sono sostanze epossidiche mono-bi- e rifunzionare che possiedono una viscosità decisamente inferiore alla resina epossidica. L'inalazione di forti quantità di aerosol di fibre epossidiche, determina, soprattutto fenomeni irritativi respiratori polmonari reazioni cutanee ed allergiche. In letteratura sono pochi i casi di insorgenza di fenomeni neoplastici (soprattutto respiratori) che si addebitano alle inalazioni di tali fattori, ma dove i fattori concausali hanno un ruolo determinante, come il fumo di sigaretta. (…) Concludendo, non esistono prove certe e letteratura che l'esposizione alle resine epossidiche ed alle altre sostanze, utilizzate dall' nell'espletamento della propria mansione lavorativa (operaio edile- Pt_1 giuntista) possa costituire rgente di processi neoplastici. Riteniamo, inoltre, che non mi sono prove sufficientemente valide che l'attività lavorativa, espletata all'esterno in ambiente indoor (anch'esso ventilato artificialmente) con esposizione alle sostanze denunciate… abbia potuto determinare l'insorgenza della neoplasia uroteliale vescicale del carcinoma renale a cellule chiare.” Il Ctu ha, dunque, concluso non ritenendo sussistente il nesso di causalità tra le patologie insorte e denunciate e l'attività lavorativa svolta in passato dal periziato, che dunque non è né causa diretta né concausa preponderante delle stesse. 3. Alla luce di quanto precede, il nesso eziologico fra attività lavorativa e patologia in questo caso è da escludere. Infatti, l'onere probatorio del lavoratore avente ad oggetto la produzione di idonea certificazione medico – legale, nonché la descrizione delle
Pag. 5 di 6 caratteristiche morbigene della lavorazione da cui deriva l'infermità non è stato assolto. La documentazione sanitaria in atti, come analizzata dal Ctu, non permette di ritenere sussistente il nesso eziologico e dunque la conclusione a cui si perviene è che il ricorrente sia affetto da malattia comune. Pertanto, la domanda deve essere respinta. 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Le spese della consulenza vanno poste a carico dell' CP_1 definitivamente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese della consulenza a carico dell' definitivamente. CP_1
Lagonegro, 6.06.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 07.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 588/2021 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 so, gius gi AN e dall'avv. Gennaro Maione, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Teresa Castellucci giusta procura generale all ttivamente domiciliato in Via Napoli, 55, Lagonegro (PZ);
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , con ricorso depositato in data 16.04.2021, deduceva di Parte_1 aver pres apposita istanza all' volta al riconoscimento della CP_1 malattia professionale dovuta all'esposizione ai prodotti ed al rischio ambientale in relazione alle mansioni espletate di giuntista – operaio edile, ottenendo tuttavia un rigetto da parte dell'Istituto per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata. Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, che si concludeva con il provvedimento di rigetto del 29.03.2019 - adiva dunque l'intestato Tribunale chiedendo volersi accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata (tumore alla vescica e tumore al rene) con condanna dell' , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 corresponsione della relativa rendita a decorr a data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva determinata in sede di CTU, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari. In via istruttoria, l'odierno ricorrente formulava istanza di prova testimoniale e CTU medico- legale. In particolare, rappresentava di aver lavorato “dal 2003 al 2011 alle dipendenze della società
“FIP industriale S.p.A.”… società tra i leader mondiali dell'antisismica e si occupa prevalentemente di progettazione e produzione di apparecchiature e dispositivi di meccanica strutturale impiegati in opere stradali, ferroviarie e marittime (…) con la qualifica di “operatore edile” di terzo livello, sia in Italia che all'estero, con turni lavorativi di 6 giorni a settimana (spesso venivano svolti anche turni straordinari di domenica) con orari dalle ore 07:00 alle ore 18:00/19:00)” svolgendo un'attività “esclusivamente manuale e prevedeva l'utilizzo del martello demolitore ad aria compressa e la realizzazione dei c.d. giunti di dilatazione dei ponti stradali mediante l'uso di resine epossidiche con aggiunta di sfilacci di gomma, benzilene, acido solvente e calcestruzzo speciale con fibre di acciaio” rimanendo a contatto con tali elementi in modo “diretto e protratto nel tempo”. Pertanto, considerando che la parte era quotidianamente esposta al predetto rischio ambientale “in un ambiente di lavoro sprovvisto di adeguate misure di sicurezza, non avendo in dotazione adeguati indumenti di lavoro e mezzi di protezione, tra cui adeguate maschere con filtro per vapori organici” deduceva di aver sviluppato, in conseguenza di ciò, una “neoplasia vescicale di prima osservazione Ta G” diagnosticata nel 2010, cui seguiva, nel 2014, un'altra diagnosi per “carcinoma renale a cellule chiare G2”.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la infondatezza del ricorso confermando CP_1 le conclusioni già formulate in ministrativa in ordine alla insussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento dell'11.01.2022, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la prova orale richiesta dalla parte ricorrente a mezzo di due testimoni tra quelli indicati;
successivamente, veniva disposta la CTU medico-legale con conferimento dell'incarico al dott. Quest'ultimo provvedeva al deposito Persona_1 dell'elaborato definitivo in data 10.01.2024. Alla udienza del 7.05.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nelle forme dell'art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. 2.1. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto la malattia professionale è stata denunciata il 25.10.2017.
2.2. A questo punto, si ritiene necessario premettere che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di
Pag. 2 di 6 eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente CP_ insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. SA civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023-. Quanto all'onere della prova, in caso di malattia tabellata - non ricorrente nella specie-, trattandosi di presunzione non assoluta, è l' a dover fornire la prova contraria CP_1 relativa ad una diversa eziologia della malattia stessa. In detta ipotesi, in capo al lavoratore incombe, l'onere di dimostrare, oltre all'essere affetto dalla malattia denunciata, anche “lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella (…), per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. (cfr. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.” (cfr. Cass. ord. 13 dicembre 2021, n. 39751). Nel caso di patologie, sì tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore ha, altresì, l'onere di fornire la prova “in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso” (Cass. n. 8773/2018; e Cass. n. 13814/2017). Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono, comunque, suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta nel caso in esame non risulta contenuta nelle tabelle delle malattie professionali, di cui al D.M. 09.04.2008 e va ulteriormente premesso che trattasi di patologia ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza
Pag. 3 di 6 deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. 2.3. L' , sia nella fase amministrativa che all'atto della costituzione in giudizio, CP_1 ha mosso un ica contestazione in ordine alla riconducibilità della patologia insorta all'attività in concreto svolta;
pertanto, si è reso necessario dare ingresso alla prova testimoniale. Entrambi i testi, escussi all'udienza del 28.03.2023, hanno dichiarato di aver lavorato assieme al ricorrente per la “FIP industriale”. In ordine alle mansioni svolte, il primo teste, ha riferito: “(…) Per la FIP negli ultimi 20 anni ho fatto il Testimone_1 direttore tecnico, responsabile area cantieri. lo conosco in quanto è stato dipendente di Parte_1
FIP industriale in qualità di caposquadra anni dal 1995 al 2005; più o meno sono state queste le date. Il ricorrente si occupa di installazione giunti di dilatazione;
le fasi di installazione sono molteplici: taglio asfalto, demolizione con utilizzo di demolitori meccanici;
utilizzo di perforatori e betoniere per l'impasto di cementi resine epossidiche. A volte saldava ferro. (…) Il lavoro del ricorrente si svolgeva per lo più all'aperto, salvo giunti in eventuali gallerie. Gli orari erano circa 10 ore al giorno, compresi sabato e domenica. Il ricorrente era trasfertista. I turni erano di 2 settimane e mezzo con riposto a casa di 5 giorni. Lavorava dalle 7.00 alle 19.00 d'estate ed alle 18.00 d'inverno con un'ora di pausa per il pranzo. Saltuariamente lavorava anche di notte, quando c'era necessità (…). Le resine erano utilizzate in fase di fissaggio degli ancoraggi e per la costruzione dei massetti laterali al giunto. Erano mescolate in cantiere ed applicate a mano, con la cazzuola. Per fare il sottofondo al giunto si utilizzava un calcestruzzo particolare (hanno fibre in acciaio all'interno) e si opera con la cazzuola. In situazioni particolari anche il sottofondo va fatto con malte di resina epossidica. La sigla del materiale si chiama EPOBLOCK. Gli operai avevano in dotazione mascherine banalissime di cotone, del tipo di quelle utilizzate durante il COVID, chiaramente senza filtro. Avevano in dotazione inoltre guanti di stoffa. Le resine erano preparate all'interno dello stabilimento FIP. Non c'era un fornitore esterno. Fino al 2008 avevano un reparto chimico al cui interno venivano realizzati i prodotti per i cantieri. (…) C'erano 3 tipologie di resine: due bicomponenti (primer e stacco ipossidico). Erano due prodotti che andavano miscelati, entrambi liquidi. Il terzo prodotto era EPOBLOCK che veniva miscelato o con della sabbia al quarzo o con degli sfilacci in gomma (…).” Il secondo teste, , ha riferito: “(…) è stato mio amico ed anche Testimone_2 Pt_1 collega di lavoro. Abbiamo l la FIP Industriale a o ho lavorato dal 2000 al 2004. è arrivato nel 2003. (…) faceva i giunti dei ponti. Parte_1 Parte_1
Collabo ltri operai. Abbiamo lavorat a non sempre. Quando ha lavorato con me era un operaio, non caposquadra. Quando abbiamo lavorato insieme ho Parte_1 visto il ricorrent resina, il demolitore, tagliare con il cannello con fiamma ossidrica. Si impastava la resina. Il lavoro era all'aperto, sempre sui ponti. Facevamo la sostituzione dei giunti oppure lo spostamento dei ponti. Io e facevamo prevalentemente la sostituzione dei giunti, mentre Parte_1 c'erano squadre più specializzate per l'altra attività di spostamento ponti. (…) Le resine avevano due componenti (parte A e parte B). lo stucco era duro e bisognava riscaldarlo con la bombola del gas, con il cannello. Il primer era liquido ma di inverno si induriva e d'estate lo dovevamo tenere al fresco. Al momento della miscelatura dei due componenti A e B c'era una reazione e cacciava del fumo. C'era poi EPOBLOCK che era ancora parte A e B, che venivano miscelate con pezzi di gomma riciclati oppure fibre di ferro. Le fibre di ferro erano miscelate anche con il cemento, che si faceva in FIP. Era un cemento a presa rapida che utilizzavamo di notte per consentire l'apertura dell'autostrada la mattina. Avevamo in dotazione i guanti che erano idonei (erano guanti di stoffa), occhiali, casco, mascherina e giubbotto alta vestibilità. Le mascherine erano mascherine senza filtro, come quelle dei chirurghi. Lavoravamo dalle 7.00 alle 16.30 – 17.30. Poiché eravamo in trasferta facevamo lo straordinario per guadagnare di più. Lavoravamo due settimane fuori in trasferta e poi scendevamo il giovedì per ripartire il lunedì dopo pranzo.
Pag. 4 di 6 Lavoravamo dal lunedì al sabato e qualche volta anche di domenica. (…) Le resine erano della FIP Industriale. Così era scritto vicino ai contenitori. La società aveva un reparto/laboratorio per la realizzazione di queste resine. Sui cantieri non c'era un responsabile della sicurezza della FIP: c'erano operai e capisquadra. (…).” 2.4. All'esito della prova orale, il Tribunale ha nominato, altresì, il dott. Per_1 quale Consulente Tecnico d'Ufficio ai fini dell'espletamento della perizia
[...] legale volta a stabilire se la patologia denunciata fosse attribuibile “a causa unica e diretta di servizio ovvero a causa preponderante e necessaria;
ascrivibile a una delle malattie elencate nella tabella
per le malattie professionali”; il Consulente è stato, inoltre, invitato a chiarire il periodo CP_1 rgenza di detta patologia nonché la durata e il grado percentuale della inabilità eventualmente riscontrata. L'incaricato Consulente, con consulenza depositata telematicamente in data 10.01.2024, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione versata in atti, ha riscontrato in capo all'istante “esiti di pregresso carcinoma uroteliale vescicale e di nefrectomia totale sinistra per carcinoma renale e cellule chiare”. Il dott. coadiuvato dal dott. Per_1 [...]
, specialista in Medicina del Lavoro (gius zazione del Tribun Per_2
28.06.2023) ha, poi, dedotto quanto segue: “(…) Si ritiene che non vi siano prove, scientificamente accertate, che tali sostanze, sia pur inalate in notevoli quantità, producano effetti neoplastici, ma sicuramente effetti irritativi locali, in particolare a livello delle mucose nasali e buccali. Altresì non vi sono dati certi sull'induzione di metaboliti dotati di potere cancerogeno a carico dell'apparato urogenitale, come, ad esempio, i coloranti di anilina, che inalati svolgono la loro azione neoplastica a livello vescicale, sia in forma primaria che secondaria come metaboliti. Giova ricordare che l ha espletato la sua attività Pt_1 lavorativa in ambiente esterno, dove la ventilazione naturale lo esponeva a microinalazioni. L'inalazione in ambiente esterno e ventilato in soggetto con DPI, espone di fatto ad una esposizione trascurabile. Le resine epossidiche sono polimeri termoindurenti con reazione a freddo. Il formulato è normalmente costituito da una resina base (Componente A) e da un indurente (componente B), i quali, miscelati accuratamente nel rapporto d'uso indicato dal produttore, solidificano, dando origine ad uno strato vetrificato lucido. Le resine epossidiche sono vetrose a temperatura ambiente vengono quindi miscelate con diluenti per abbassarne la viscosità a livelli adeguati per l'impregnazione delle fibre. I diluenti sono sostanze epossidiche mono-bi- e rifunzionare che possiedono una viscosità decisamente inferiore alla resina epossidica. L'inalazione di forti quantità di aerosol di fibre epossidiche, determina, soprattutto fenomeni irritativi respiratori polmonari reazioni cutanee ed allergiche. In letteratura sono pochi i casi di insorgenza di fenomeni neoplastici (soprattutto respiratori) che si addebitano alle inalazioni di tali fattori, ma dove i fattori concausali hanno un ruolo determinante, come il fumo di sigaretta. (…) Concludendo, non esistono prove certe e letteratura che l'esposizione alle resine epossidiche ed alle altre sostanze, utilizzate dall' nell'espletamento della propria mansione lavorativa (operaio edile- Pt_1 giuntista) possa costituire rgente di processi neoplastici. Riteniamo, inoltre, che non mi sono prove sufficientemente valide che l'attività lavorativa, espletata all'esterno in ambiente indoor (anch'esso ventilato artificialmente) con esposizione alle sostanze denunciate… abbia potuto determinare l'insorgenza della neoplasia uroteliale vescicale del carcinoma renale a cellule chiare.” Il Ctu ha, dunque, concluso non ritenendo sussistente il nesso di causalità tra le patologie insorte e denunciate e l'attività lavorativa svolta in passato dal periziato, che dunque non è né causa diretta né concausa preponderante delle stesse. 3. Alla luce di quanto precede, il nesso eziologico fra attività lavorativa e patologia in questo caso è da escludere. Infatti, l'onere probatorio del lavoratore avente ad oggetto la produzione di idonea certificazione medico – legale, nonché la descrizione delle
Pag. 5 di 6 caratteristiche morbigene della lavorazione da cui deriva l'infermità non è stato assolto. La documentazione sanitaria in atti, come analizzata dal Ctu, non permette di ritenere sussistente il nesso eziologico e dunque la conclusione a cui si perviene è che il ricorrente sia affetto da malattia comune. Pertanto, la domanda deve essere respinta. 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Le spese della consulenza vanno poste a carico dell' CP_1 definitivamente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese della consulenza a carico dell' definitivamente. CP_1
Lagonegro, 6.06.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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