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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5061/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BALLONE BURINI GIOVANNI;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. BALLONE BURINI GIOVANNI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati nella residenza che ciascuno di essi vorrà scegliere, con l'obbligo del mutuo rispetto e la reciproca facoltà per ciascuno di fissare liberamente la propria residenza.
2. Il sig. a seguito della separazione continuerà in ogni caso ad abitare Parte_1 presso l'abitazione adibita a casa coniugale sita in Castelfidardo (An) alla via A. Ponchielli
n. 4, mentre la sig.ra provvederà a reperire altro immobile ove stabilirsi. Parte_2
3. Entrambe le parti si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare
o di mantenimento in favore l'uno dell'altra, essendo economicamente autonomi ed indipendenti. Pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento avendo le idonee capacità e concrete possibilità economiche e lavorative.
- 1 -
5. I coniugi danno atto che ogni altra questione economica pregressa è già stata regolata e, pertanto, null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Castelfidardo (AN) il 15/09/2017, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Castelfidardo (AN) il 15/09/2017, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Castelfidardo (AN) al n. 18, parte 1, serie // dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfidardo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5061/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BALLONE BURINI GIOVANNI;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. BALLONE BURINI GIOVANNI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati nella residenza che ciascuno di essi vorrà scegliere, con l'obbligo del mutuo rispetto e la reciproca facoltà per ciascuno di fissare liberamente la propria residenza.
2. Il sig. a seguito della separazione continuerà in ogni caso ad abitare Parte_1 presso l'abitazione adibita a casa coniugale sita in Castelfidardo (An) alla via A. Ponchielli
n. 4, mentre la sig.ra provvederà a reperire altro immobile ove stabilirsi. Parte_2
3. Entrambe le parti si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare
o di mantenimento in favore l'uno dell'altra, essendo economicamente autonomi ed indipendenti. Pertanto, ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento avendo le idonee capacità e concrete possibilità economiche e lavorative.
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5. I coniugi danno atto che ogni altra questione economica pregressa è già stata regolata e, pertanto, null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Castelfidardo (AN) il 15/09/2017, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Castelfidardo (AN) il 15/09/2017, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Castelfidardo (AN) al n. 18, parte 1, serie // dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfidardo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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