Articolo 25 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 24Articolo 26
Versione
9 febbraio 1966
Art. 25.
Dopo l' articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' inserito il seguente:
"Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.
La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'articolo 25 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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