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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18751 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
Parte_1 Pt_1 Parte_2
e con gli avv. COSTAGLIOLA
[...] Parte_3
RENATO, PADOVAN MARCO e SALVATI PIERLUIGI, domicilio eletto presso il loro studio in
Milano, Foro Buonaparte n. 54;
-attori-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. IORIO FIORELLI GAETANO, DE Controparte_1 P.IVA_1
MARTINIS LORENZO, FRUNCILLO ELIANA MARIA e CUSUMANO INES, indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2 Email_3
Email_4
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Le tre banche attrici hanno agito nei confronti del convenuto deducendo di avere concluso, ciascuna, un contratto denominato «ESMIG Connettivity Service Agreement» (con gli attori e Parte_1 CP_2
) o «ESMIG Connettivity Service» (con l'attore rispettivamente in data 31 marzo,
[...] Parte_3
9 marzo e 22 aprile 2021 con la società SIA S.p.A., concessionario del c.d. in essere fra CP_3 la banca centrale europea e le banche centrali degli Stati membri dell'UE che hanno adottato l'Euro
1 come moneta unica, società in seguito fusa per incorporazione in la quale conferì il CP_1 pertinente ramo d'azienda al resistente Controparte_1
Gli attori hanno allegato che, con i contratti, il convenuto si obbligò a fornire l'accesso al c.d.
Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, in sigla ESMIG, ossia all'interfaccia comune di accesso alle infrastrutture interbancarie del c.d. CP_3
L'interfaccia ESMIG, nelle parole degli attori, consente fra l'altro di accedere (i) a servizi di pagamento interbancari (denominati T2, T2S, TIPS), (ii) al sistema ECMS di «gestione degli asset impiegati come collateral nelle operazioni di credito» nonché (iii) a eventuali futuri servizi che saranno implementati.
Gli attori hanno allegato di avere ricevuto, ciascuno in data 5 ottobre 2021, lettera di risoluzione del rispettivo contratto e di avere constatato il rifiuto del convenuto a prestare i servizi contrattuali, nonostante con l'anno 2023 il sistema ESMIG sia entrato pienamente a regime. Al riguardo, gli attori hanno dedotto che, oggi, è loro consentito in via provvisoria di effettuare talune limitate operazioni tramite rapporto diretto con la Banca di Francia, ma che tale facoltà verrà presto meno e che essa, se consente il pagamento di stipendi e contributi del personale, non consente di portare avanti l'attività
d'impresa bancaria nella Repubblica francese.
Gli attori hanno affermato l'illiceità e inefficacia delle “risoluzioni” comunicate dal convenuto: in particolare, hanno dedotto che, come ammesso dal convenuto, il rifiuto di adempiere trova motivo nell'inserimento delle banche attrici (filiali francesi di tre istituti di credito iraniani) fra i soggetti destinatari di sanzioni economiche inflitte dagli Stati Uniti d'America. In relazione a tale profilo, gli attori hanno argomentato che il rifiuto sarebbe contrario sia alle previsioni contrattuali (che prevedono la facoltà del convenuto di recedere in caso di sanzioni inflitte dell'UE, dall'Italia o dall'ONU, e non invece dagli USA) sia alle disposizioni del Regolamento CE n. 2271 del Consiglio del 22 novembre
1996, come successivamente modificato, che vietano di applicare nell'Unione europea sanzioni irrogate dagli Stati Uniti d'America contro soggetti di nazionalità iraniana.
Su tali basi gli attori hanno concluso, in citazione, perché si accerti che le tre risoluzioni contrattuali del 5 ottobre 2021 sono inefficaci, perché si ordini al convenuto di eseguire i contratti di servizi conclusi e perché il convenuto sia condannato al risarcimento del danno.
Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio non contestando né l'avvenuta conclusione dei contratti con ciascuno degli attori né di avere effettivamente comunicato la “risoluzione” a cagione delle sanzioni irrogate dagli USA.
Il convenuto ha piuttosto posto in evidenza che gli attori sono persone giuridiche straniere, agenti per mezzo di una filiale parigina, e che dunque la loro tutela in Italia è soggetta alla clausola di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi.
2 Egli ha inoltre argomentato che dall'interpretazione del contratto dovrebbe desumersi il diritto del resistente di “risolvere” il contratto anche in assenza di sanzioni irrogate dall'ONU, dall'UE o dalla
Repubblica Italiana, «purché nell'ambito di una violazione di qualunque normativa Export Control».
In ogni caso, il convenuto ha affermato l'inesigibilità del proprio adempimento, per causa di forza maggiore, posto che l'applicazione, da parte sua, delle sanzioni straniere contro gli attori dovrebbe ritenersi un atto proporzionato rispetto al rischio che le c.d. sanzioni secondarie degli Stati Uniti
d'America colpiscano gravemente il convenuto, impedendogli di condurre la propria attività
d'impresa e ponendo a rischio la sicurezza finanziaria dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
Il convenuto ha peraltro allegato di avere formulato istanza alla Commissione europea per l'esenzione dal c.d. regolamento di blocco in data 13 marzo 2023.
Il convenuto ha inoltre eccepito la nullità dei contratti sottoscritti, per impossibilità dell'oggetto, e la nullità dell'avversa domanda risarcitoria. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande degli attori siano tutte respinte.
Con la memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. gli attori, a mezzo del procuratore Avv. Renato Costagliola che l'ha firmata digitalmente, hanno dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 9 aprile
2025.
*
2. Sulle domande degli attori.
Premessa la valida rinuncia alla domanda risarcitoria, la domanda di adempimento formulata dagli attori è infondata, come di seguito.
Non sono contestati fra le parti né l'avvenuta conclusione dei contratti (di durata triennale) in data 31 marzo, 9 marzo e 22 aprile 2021, né il fatto che, pochi mesi dopo, con comunicazione del 5 ottobre
2021, il convenuto dichiarò di recedere dai contratti (doc. 3, 3-bis e 3-ter attori) invocando l'applicazione della clausola che regola gli effetti di sanzioni irrogate da Unione europea, Italia e
Organizzazione delle Nazioni Unite (clausola n. 15), nonostante nessuno di tali enti abbia sanzioni in corso nei confronti delle banche iraniane o delle loro filiali francesi.
Nemmeno ha trovato contestazione la seguente deduzione degli attori: alla data di conclusione dei contratti, essi erano già da tempo destinatari delle sanzioni americane, e pertanto esse non costituiscono una sopravvenienza rispetto al regolamento contrattuale predisposto e accettato.
La dichiarazione di risoluzione/recesso risulta dunque esercitata in difformità rispetto alle condizioni contrattuali rilevanti e concreta, piuttosto, un inadempimento della parte recedente.
3 Le difese spiegate dal convenuto nel processo risultano palesemente infondate e non mutano il quadro così come sopra ricostruito.
Non si pone alcuna fondata questione di reciprocità ai sensi dell'art. 16 preleggi. In primo luogo, va rimarcato che gli attori agiscono a tutela delle prerogative delle filiali francesi delle banche iraniane, filiali soggetta alla vigilanza delle autorità francesi ed europee, onerate di predisporre bilanci di esercizio, titolari di una regolare licenza e passibili di subire, in proprio, ordini e sanzioni pecuniarie.
Non sussistono dunque elementi per escludere la soggettività giuridica francese dell'ente ricorrente.
Peraltro, ove si dovesse dissentire da quanto sopra e negare la soggettività delle filiali alla stregua del diritto francese loro applicabile, è evidente che le generiche allegazioni del convenuto in materia di
Pt_
“debolezza” dello Stato di diritto in , di scarso “punteggio” dei diritti di proprietà, di efficacia della giustizia e di integrità del governo non costituiscono una valida ed efficace contestazione dell'assenza di reciprocità: non è stato neppure posto in dubbio che il cittadino italiano abbia a propria Pt_ disposizione, in , azioni quale quelle esercitate dagli attori (azione di adempimento del contratto concluso). Ciò tanto più alla luce dell'accordo bilaterale sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti concluso il 10 marzo 1999 ed entrato in vigore l'8 agosto 2003 (ratifica ed ordine di esecuzione con legge 11 luglio 2002, n. 171).
Occorre poi dissentire rispetto all'interpretazione della clausola n. 15 dei contratti (doc. 2 e s. attori) propugnata nel processo dal convenuto. Al riguardo, appare evidente che il secondo paragrafo della clausola (che conferisce al convenuto il diritto di (i) rifiutare la prestazione del servizio, (ii) sospendere la prestazione del servizio e (iii) «terminate this Agreement», cioè recedere dal contratto) debba essere letta congiuntamente a quanto indicato al primo paragrafo della medesima clausola, ove
è chiaramente scritto che le disposizioni di controllo dell'esportazione rilevanti sono quelle dell'ONU, dell'UE e della Repubblica Italiana, e non altre.
Da ultimo, appare dirimente la circostanza, già richiamata supra, per cui nei mesi marzo e aprile
2021, in cui furono conclusi i contratti, gli attori erano già sottoposti da anni alle sanzioni statunitensi;
sanzioni prese a motivo, alcuni mesi dopo (il 5 ottobre 2021), dal convenuto per recedere dal contratto.
Ciò fa giustizia di tutte le deduzioni in punto di inesigibilità della prestazione a suo carico e di proporzionalità degli effetti avversi delle eventuali successive sanzioni nei suoi confronti. In sostanza, non è occorso alcun mutamento di fatto fra la data di conclusione del contratto e quella del recesso: il convenuto è dunque obbligato a sopportare tutte le conseguenze, positive e negative, dell'esecuzione del contratto che concluse, così come prospettabili alla data della conclusione.
Al riguardo, appare evidentemente infondata la deduzione del convenuto secondo cui egli poté prendere contezza dei rischi connessi al contratto solo dopo la sua conclusione. La circostanza, già di
4 per sé inverosimile stante il breve lasso di tempo intercorso fra stipulazione e lettera di recesso e la natura di operatore professionale del convenuto, non ha trovato conferma di alcun tipo nel corso del procedimento. In particolare, non appare sostenibile l'affermazione secondo cui «se pur è vero che alla stipula fosse conoscibile in astratto la circostanza per cui e erano Pt_1 Pt_2 Pt_3
sottoposte a sanzioni USA, di certo non ne erano pienamente conoscibili le implicazioni applicative sul complesso apparato tecnologico di (pag. 8 comparsa di risposta). Da un lato, infatti, la c.d. CP_1
“prima relazione tecnica” prodotta dal convenuto (doc. 3 convenuto) è datata 25 ottobre 2022, e intervenne dunque dopo la lettera di recesso. La lettura di tale relazione non può dunque avere avuto alcuna efficacia determinante la decisione del convenuto di sottrarsi all'esecuzione del contratto.
Dall'altro lato, in tale relazione non si fa riferimento ad alcun elemento sopravvenuto o conosciuto dopo la conclusione del contratto. Di fatto, sulla base degli elementi disponibili, le “implicazioni applicative sul complesso apparato tecnologico di erano tutte conoscibili già prima della CP_1
stipulazione del contratto.
In questo quadro, non appare rilevante il fatto che il convenuto si sia risolto a domandare alla
Commissione europea di essere esentato dal divieto di ottemperare alle sanzioni americane, posto che il relativo provvedimento, positivo o negativo, della Commissione non è ancora stato emanato.
Palesemente infondata è poi l'eccezione di nullità dei contratti, il cui oggetto è certamente possibile: prova ne sia che, con riferimento ad altre filiali europee di banche iraniane sottoposte a sanzioni da parte degli USA, il convenuto sta dando regolare esecuzione dei contratto a seguito di ordine ex art. 700 c.p.c. in tal senso da parte del Tribunale di Milano;
la circostanza è pacifica in atti.
Nonostante, dunque, l'infondatezza della pretesa stragiudiziale del convenuto di provocare lo scioglimento automatico dei contratti a mezzo della lettera del 5 ottobre 2021, cionondimeno la domanda di adempimento degli attori è infondata, per avvenuto decorso del termine di efficacia dei contratti stipulati.
Tutti essi contratti prevedono infatti una durata triennale a decorrere dalla firma (clausola n. 10), con scadenza dunque al 31 marzo, 9 marzo e 22 aprile 2024. I contratti prevedono una clausola di tacito rinnovo per periodi di un anno salva disdetta da inviarsi entro tre mesi prima della scadenza.
Nel caso di specie è evidente che il tacito rinnovo non è nemmeno ipotizzabile, posto che le lettere del 5 ottobre 2021, che pure non ebbero alcun effetto immediatamente demolitivo del vincolo negoziale, quantomeno significarono chiaramente la volontà del convenuto di sottrarsi a qualsiasi rinnovo tacito del negozio giuridico.
Giova rimarcare che alla data di notificazione della citazione (13 maggio 2024) l'efficacia dei contratti era già venuta meno, sì che la pretesa degli attori era infondata ab origine.
Ritenuto in conclusione che
5 Si accerta l'inefficacia delle lettere di risoluzione o recesso immediato inviate dal convenuto a ciascuno degli attori e prodotte come doc. 3, 3-bis e 3-ter attori.
La domanda di adempimento degli attori è infondata, per essere i contratti azionati giunti a naturale scadenza prima dell'introduzione del presente giudizio.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti (soccombenza del convenuto quanto alla pretesa di scioglimento immediato dai contratti in data 5 ottobre 2021; soccombenza dell'attore quanto alla pretesa di adempimento successiva alla relativa scadenza), sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 13 maggio 2024, da Parte_1 Parte_3
e nei confronti di nel contraddittorio Controparte_4 Controparte_1
delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge la domanda di adempimento degli attori;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 26 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
Parte_1 Pt_1 Parte_2
e con gli avv. COSTAGLIOLA
[...] Parte_3
RENATO, PADOVAN MARCO e SALVATI PIERLUIGI, domicilio eletto presso il loro studio in
Milano, Foro Buonaparte n. 54;
-attori-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. IORIO FIORELLI GAETANO, DE Controparte_1 P.IVA_1
MARTINIS LORENZO, FRUNCILLO ELIANA MARIA e CUSUMANO INES, indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2 Email_3
Email_4
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Le tre banche attrici hanno agito nei confronti del convenuto deducendo di avere concluso, ciascuna, un contratto denominato «ESMIG Connettivity Service Agreement» (con gli attori e Parte_1 CP_2
) o «ESMIG Connettivity Service» (con l'attore rispettivamente in data 31 marzo,
[...] Parte_3
9 marzo e 22 aprile 2021 con la società SIA S.p.A., concessionario del c.d. in essere fra CP_3 la banca centrale europea e le banche centrali degli Stati membri dell'UE che hanno adottato l'Euro
1 come moneta unica, società in seguito fusa per incorporazione in la quale conferì il CP_1 pertinente ramo d'azienda al resistente Controparte_1
Gli attori hanno allegato che, con i contratti, il convenuto si obbligò a fornire l'accesso al c.d.
Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, in sigla ESMIG, ossia all'interfaccia comune di accesso alle infrastrutture interbancarie del c.d. CP_3
L'interfaccia ESMIG, nelle parole degli attori, consente fra l'altro di accedere (i) a servizi di pagamento interbancari (denominati T2, T2S, TIPS), (ii) al sistema ECMS di «gestione degli asset impiegati come collateral nelle operazioni di credito» nonché (iii) a eventuali futuri servizi che saranno implementati.
Gli attori hanno allegato di avere ricevuto, ciascuno in data 5 ottobre 2021, lettera di risoluzione del rispettivo contratto e di avere constatato il rifiuto del convenuto a prestare i servizi contrattuali, nonostante con l'anno 2023 il sistema ESMIG sia entrato pienamente a regime. Al riguardo, gli attori hanno dedotto che, oggi, è loro consentito in via provvisoria di effettuare talune limitate operazioni tramite rapporto diretto con la Banca di Francia, ma che tale facoltà verrà presto meno e che essa, se consente il pagamento di stipendi e contributi del personale, non consente di portare avanti l'attività
d'impresa bancaria nella Repubblica francese.
Gli attori hanno affermato l'illiceità e inefficacia delle “risoluzioni” comunicate dal convenuto: in particolare, hanno dedotto che, come ammesso dal convenuto, il rifiuto di adempiere trova motivo nell'inserimento delle banche attrici (filiali francesi di tre istituti di credito iraniani) fra i soggetti destinatari di sanzioni economiche inflitte dagli Stati Uniti d'America. In relazione a tale profilo, gli attori hanno argomentato che il rifiuto sarebbe contrario sia alle previsioni contrattuali (che prevedono la facoltà del convenuto di recedere in caso di sanzioni inflitte dell'UE, dall'Italia o dall'ONU, e non invece dagli USA) sia alle disposizioni del Regolamento CE n. 2271 del Consiglio del 22 novembre
1996, come successivamente modificato, che vietano di applicare nell'Unione europea sanzioni irrogate dagli Stati Uniti d'America contro soggetti di nazionalità iraniana.
Su tali basi gli attori hanno concluso, in citazione, perché si accerti che le tre risoluzioni contrattuali del 5 ottobre 2021 sono inefficaci, perché si ordini al convenuto di eseguire i contratti di servizi conclusi e perché il convenuto sia condannato al risarcimento del danno.
Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio non contestando né l'avvenuta conclusione dei contratti con ciascuno degli attori né di avere effettivamente comunicato la “risoluzione” a cagione delle sanzioni irrogate dagli USA.
Il convenuto ha piuttosto posto in evidenza che gli attori sono persone giuridiche straniere, agenti per mezzo di una filiale parigina, e che dunque la loro tutela in Italia è soggetta alla clausola di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi.
2 Egli ha inoltre argomentato che dall'interpretazione del contratto dovrebbe desumersi il diritto del resistente di “risolvere” il contratto anche in assenza di sanzioni irrogate dall'ONU, dall'UE o dalla
Repubblica Italiana, «purché nell'ambito di una violazione di qualunque normativa Export Control».
In ogni caso, il convenuto ha affermato l'inesigibilità del proprio adempimento, per causa di forza maggiore, posto che l'applicazione, da parte sua, delle sanzioni straniere contro gli attori dovrebbe ritenersi un atto proporzionato rispetto al rischio che le c.d. sanzioni secondarie degli Stati Uniti
d'America colpiscano gravemente il convenuto, impedendogli di condurre la propria attività
d'impresa e ponendo a rischio la sicurezza finanziaria dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
Il convenuto ha peraltro allegato di avere formulato istanza alla Commissione europea per l'esenzione dal c.d. regolamento di blocco in data 13 marzo 2023.
Il convenuto ha inoltre eccepito la nullità dei contratti sottoscritti, per impossibilità dell'oggetto, e la nullità dell'avversa domanda risarcitoria. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande degli attori siano tutte respinte.
Con la memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. gli attori, a mezzo del procuratore Avv. Renato Costagliola che l'ha firmata digitalmente, hanno dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 9 aprile
2025.
*
2. Sulle domande degli attori.
Premessa la valida rinuncia alla domanda risarcitoria, la domanda di adempimento formulata dagli attori è infondata, come di seguito.
Non sono contestati fra le parti né l'avvenuta conclusione dei contratti (di durata triennale) in data 31 marzo, 9 marzo e 22 aprile 2021, né il fatto che, pochi mesi dopo, con comunicazione del 5 ottobre
2021, il convenuto dichiarò di recedere dai contratti (doc. 3, 3-bis e 3-ter attori) invocando l'applicazione della clausola che regola gli effetti di sanzioni irrogate da Unione europea, Italia e
Organizzazione delle Nazioni Unite (clausola n. 15), nonostante nessuno di tali enti abbia sanzioni in corso nei confronti delle banche iraniane o delle loro filiali francesi.
Nemmeno ha trovato contestazione la seguente deduzione degli attori: alla data di conclusione dei contratti, essi erano già da tempo destinatari delle sanzioni americane, e pertanto esse non costituiscono una sopravvenienza rispetto al regolamento contrattuale predisposto e accettato.
La dichiarazione di risoluzione/recesso risulta dunque esercitata in difformità rispetto alle condizioni contrattuali rilevanti e concreta, piuttosto, un inadempimento della parte recedente.
3 Le difese spiegate dal convenuto nel processo risultano palesemente infondate e non mutano il quadro così come sopra ricostruito.
Non si pone alcuna fondata questione di reciprocità ai sensi dell'art. 16 preleggi. In primo luogo, va rimarcato che gli attori agiscono a tutela delle prerogative delle filiali francesi delle banche iraniane, filiali soggetta alla vigilanza delle autorità francesi ed europee, onerate di predisporre bilanci di esercizio, titolari di una regolare licenza e passibili di subire, in proprio, ordini e sanzioni pecuniarie.
Non sussistono dunque elementi per escludere la soggettività giuridica francese dell'ente ricorrente.
Peraltro, ove si dovesse dissentire da quanto sopra e negare la soggettività delle filiali alla stregua del diritto francese loro applicabile, è evidente che le generiche allegazioni del convenuto in materia di
Pt_
“debolezza” dello Stato di diritto in , di scarso “punteggio” dei diritti di proprietà, di efficacia della giustizia e di integrità del governo non costituiscono una valida ed efficace contestazione dell'assenza di reciprocità: non è stato neppure posto in dubbio che il cittadino italiano abbia a propria Pt_ disposizione, in , azioni quale quelle esercitate dagli attori (azione di adempimento del contratto concluso). Ciò tanto più alla luce dell'accordo bilaterale sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti concluso il 10 marzo 1999 ed entrato in vigore l'8 agosto 2003 (ratifica ed ordine di esecuzione con legge 11 luglio 2002, n. 171).
Occorre poi dissentire rispetto all'interpretazione della clausola n. 15 dei contratti (doc. 2 e s. attori) propugnata nel processo dal convenuto. Al riguardo, appare evidente che il secondo paragrafo della clausola (che conferisce al convenuto il diritto di (i) rifiutare la prestazione del servizio, (ii) sospendere la prestazione del servizio e (iii) «terminate this Agreement», cioè recedere dal contratto) debba essere letta congiuntamente a quanto indicato al primo paragrafo della medesima clausola, ove
è chiaramente scritto che le disposizioni di controllo dell'esportazione rilevanti sono quelle dell'ONU, dell'UE e della Repubblica Italiana, e non altre.
Da ultimo, appare dirimente la circostanza, già richiamata supra, per cui nei mesi marzo e aprile
2021, in cui furono conclusi i contratti, gli attori erano già sottoposti da anni alle sanzioni statunitensi;
sanzioni prese a motivo, alcuni mesi dopo (il 5 ottobre 2021), dal convenuto per recedere dal contratto.
Ciò fa giustizia di tutte le deduzioni in punto di inesigibilità della prestazione a suo carico e di proporzionalità degli effetti avversi delle eventuali successive sanzioni nei suoi confronti. In sostanza, non è occorso alcun mutamento di fatto fra la data di conclusione del contratto e quella del recesso: il convenuto è dunque obbligato a sopportare tutte le conseguenze, positive e negative, dell'esecuzione del contratto che concluse, così come prospettabili alla data della conclusione.
Al riguardo, appare evidentemente infondata la deduzione del convenuto secondo cui egli poté prendere contezza dei rischi connessi al contratto solo dopo la sua conclusione. La circostanza, già di
4 per sé inverosimile stante il breve lasso di tempo intercorso fra stipulazione e lettera di recesso e la natura di operatore professionale del convenuto, non ha trovato conferma di alcun tipo nel corso del procedimento. In particolare, non appare sostenibile l'affermazione secondo cui «se pur è vero che alla stipula fosse conoscibile in astratto la circostanza per cui e erano Pt_1 Pt_2 Pt_3
sottoposte a sanzioni USA, di certo non ne erano pienamente conoscibili le implicazioni applicative sul complesso apparato tecnologico di (pag. 8 comparsa di risposta). Da un lato, infatti, la c.d. CP_1
“prima relazione tecnica” prodotta dal convenuto (doc. 3 convenuto) è datata 25 ottobre 2022, e intervenne dunque dopo la lettera di recesso. La lettura di tale relazione non può dunque avere avuto alcuna efficacia determinante la decisione del convenuto di sottrarsi all'esecuzione del contratto.
Dall'altro lato, in tale relazione non si fa riferimento ad alcun elemento sopravvenuto o conosciuto dopo la conclusione del contratto. Di fatto, sulla base degli elementi disponibili, le “implicazioni applicative sul complesso apparato tecnologico di erano tutte conoscibili già prima della CP_1
stipulazione del contratto.
In questo quadro, non appare rilevante il fatto che il convenuto si sia risolto a domandare alla
Commissione europea di essere esentato dal divieto di ottemperare alle sanzioni americane, posto che il relativo provvedimento, positivo o negativo, della Commissione non è ancora stato emanato.
Palesemente infondata è poi l'eccezione di nullità dei contratti, il cui oggetto è certamente possibile: prova ne sia che, con riferimento ad altre filiali europee di banche iraniane sottoposte a sanzioni da parte degli USA, il convenuto sta dando regolare esecuzione dei contratto a seguito di ordine ex art. 700 c.p.c. in tal senso da parte del Tribunale di Milano;
la circostanza è pacifica in atti.
Nonostante, dunque, l'infondatezza della pretesa stragiudiziale del convenuto di provocare lo scioglimento automatico dei contratti a mezzo della lettera del 5 ottobre 2021, cionondimeno la domanda di adempimento degli attori è infondata, per avvenuto decorso del termine di efficacia dei contratti stipulati.
Tutti essi contratti prevedono infatti una durata triennale a decorrere dalla firma (clausola n. 10), con scadenza dunque al 31 marzo, 9 marzo e 22 aprile 2024. I contratti prevedono una clausola di tacito rinnovo per periodi di un anno salva disdetta da inviarsi entro tre mesi prima della scadenza.
Nel caso di specie è evidente che il tacito rinnovo non è nemmeno ipotizzabile, posto che le lettere del 5 ottobre 2021, che pure non ebbero alcun effetto immediatamente demolitivo del vincolo negoziale, quantomeno significarono chiaramente la volontà del convenuto di sottrarsi a qualsiasi rinnovo tacito del negozio giuridico.
Giova rimarcare che alla data di notificazione della citazione (13 maggio 2024) l'efficacia dei contratti era già venuta meno, sì che la pretesa degli attori era infondata ab origine.
Ritenuto in conclusione che
5 Si accerta l'inefficacia delle lettere di risoluzione o recesso immediato inviate dal convenuto a ciascuno degli attori e prodotte come doc. 3, 3-bis e 3-ter attori.
La domanda di adempimento degli attori è infondata, per essere i contratti azionati giunti a naturale scadenza prima dell'introduzione del presente giudizio.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti (soccombenza del convenuto quanto alla pretesa di scioglimento immediato dai contratti in data 5 ottobre 2021; soccombenza dell'attore quanto alla pretesa di adempimento successiva alla relativa scadenza), sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 13 maggio 2024, da Parte_1 Parte_3
e nei confronti di nel contraddittorio Controparte_4 Controparte_1
delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge la domanda di adempimento degli attori;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 26 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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