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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5694/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5694/2017 promossa da:
(c.f. ), residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Grazia
Deledda n. 23 presso lo studio dell'AVV. , (c.f. Parte_2
) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2 in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(c.f. / p. iva ), a seguito di fusione Controparte_1 P.IVA_1 per incorporazione di in in persona CP_1 CP_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, signor CP_2
con sede in Milano, via Bernina n. 7, e per essa l'AVV. ANTONIO
[...]
DO (c.f. ), nella sua qualità di procuratore C.F._3 alle liti, come da mandato rilasciato il 7 settembre 2012, per atto di repertorio n. 30874 – racc. 9198 del notaio di Milano, depositato agli Persona_1 atti, che unitamente all'AVV. ALESSIA MASSONI (c.f.
) del Foro di Cagliari la rappresenta e difende, come da C.F._4
procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, in Cagliari, Via Caboni n. 3, Pal D/2 è elettivamente domiciliata,
CONVENUTA
(p.i. ) con sede legale e Direzione Controparte_3 P.IVA_2
Generale in Milano, piazza del Calendario n. 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa Controparte_4 dall'AVV. GIANCARLO CATAVELLO (c.f. – CodiceFiscale_5 fax. 02.65560008 – pec. giusta Email_1 procura alle liti allegata all'atto di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Diego Loy, sito in 09129 Cagliari (CA),
Via Palestrina n. 29,
CONVENUTA
(c.f. ), nata a [...] CP_5 C.F._6
l'11.5.1961, residente in [...],
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, a) Accertare e dichiarare l'illiceità della condotta posta in essere dalla sig.ra ai danni della sig.ra . Controparte_6 Parte_1
b) Accertare la negligenza delle condotte tenute dalle società CP_1
e ai danni della sig.ra e
[...] Controparte_3 Parte_1 conseguentemente dichiarare illegittime le innumerevoli richieste di adempimento contrattuale poiché i contratti di finanziamento devono considerarsi nulli. c) Ordinare alle stesse società suindicate la cancellazione del nominativo della sig.ra dai registri RI e SIC. d) Per l'effetto Pt_1 condannare le convenute in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali, patiti dalla sig.ra tutti conseguenti dalla condotta Pt_1
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colposa e/o dolosa delle convenute. e) Con vittoria di spese e onorari in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse di “in via preliminare: - dichiarare CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di
Milano, in relazione alle domande svolte nei confronti di Controparte_1 concernenti il trattamento dei dati personali della sig.ra , Parte_1 ai sensi dell'art. 10, II comma D.lgs. 150/11; - accertata la totale indeterminatezza dell'atto di citazione avversario, in relazione alle domande proposte nei confronti della dichiarare la sua nullità, ai Controparte_1 sensi del combinato disposto degli artt. 164, IV comma c.p.c. e 163, III comma n. 3 e n. 4 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- e comunque, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_1 relazione al contratto di prestito personale n. (010) 43100697 concluso il
27/12/10, a fronte della cessione del credito alla società Controparte_7
In via principale: - respingere tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con Controparte_1 il favore delle spese e dei compensi professionali” .
Nell'interesse di : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Parte_3 rejectis, così giudicare:
In via principale: Respingere le domande formulate nei confronti di
[...] da parte della RA poiché infondate in CP_3 Parte_1 fatto e in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 15.06.2017 e ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio la la Parte_1 Controparte_1
e la sig.ra sostenendo: di essere stata Controparte_3 CP_5 vittima, tra il 2009 ed il 2012, di un furto di identità commesso dalla sig.ra fatto in relazione al quale, dopo aver proposto formale CP_5
Per_ querela contro la sig.ra e il sig. (coniuge dell'attrice, ludopatico, il CP_5
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quale agiva senza conoscere l'illiceità della condotta posta in essere dalla
; che il 7 maggio 2012 (All. parte attrice doc. n. 25), si instaurava il CP_5 procedimento penale n. 6330/2012 R.N.R., avanti il Tribunale di Cagliari, procedimento successivamente sospeso a seguito della richiesta di messa alla prova degli imputati;
che la sig.ra riusciva a sottrarle la carta CP_5
d'identità e ad usarla (sostituendo la fotografia originale con la propria) per sottoscrivere e ottenere numerosi contratti di finanziamento presso la
[...]
la Fin SA S.p.a. e Prestitempo (doc. CP_1 Controparte_3
2), per un importo complessivo pari ad oltre € 90.000,00; che a seguito di tali condotte la sig.ra è divenuta debitrice, a sua insaputa, di una ingente Pt_1 somma di denaro;
che, nel corso delle indagini penali, è emerso che la sig.ra oltre ad aver falsificato il documento d'identità dell'odierna attrice, si CP_5 presentava agli sportelli degli istituti di credito indicati, munita di una semplice fotocopia cartacea del documento con la quale avviava e otteneva i finanziamenti;
che la sig.ra ha cominciato a ricevere richieste di Pt_1 pagamento dagli istituti di credito coinvolti e numerose diffide ad adempiere
(doc. da 4 a 15); che, a causa della condotta della la sig.ra è stata CP_5 Pt_1 segnalata e iscritta nei Registri SIC e RI (doc. 16); che tale situazione le ha causato danni di natura economica ma anche non patrimoniale, poiché le ha impedito di ottenere finanziamenti o prestiti personali presso altri istituti di credito;
che il coniuge dell'odierna attrice, sig. , è da tempo affetto Per_3 da una patologia ricollegabile alla ludopatia e a causa di ciò era amministrato dalla coniuge e, ciononostante, alcuni finanziamenti richiesti venivano Pt_1
Per_ concessi anche a nome del sig. ; che l'attrice, non appena accortasi dell'accaduto, ha chiesto agli istituti di credito coinvolti la cancellazione del suo nominativo dai Registri SIC e RI perché l'iscrizione era avvenuta per fatti a lei non addebitabili;
che tali istituti non hanno dato seguito alla sua richiesta ed hanno insistito nelle proprie pretese;
che, diversamente dalle altre, la società Fin SA S.p.a., a mezzo del direttore della filiale coinvolta, comunicava con raccomandata (doc. 22) alla di aver riscontrato, in sede Pt_1
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di istruttoria della pratica finanziaria, alcune anomalie nella richiesta di prestito presentata allo sportello dalla sedicente sig.ra che la Fin SA, Pt_1 informata della denuncia di furto d'identità e del procedimento instauratosi, decideva di non dar corso ad alcuna attività di finanziamento e di non intraprendere alcuna azione legale nei confronti della sig.ra per la Pt_1 somma già erogata;
che i danni derivanti dalla sig.ra oltre che essere Pt_1 diretta conseguenza del fatto illecito posto in essere dalla sig.ra CP_5 discendano dalla condotta negligente degli operatori delle società
[...]
e i quali hanno concesso i finanziamenti richiesti CP_1 CP_3 senza accertare la reale identità del richiedente attraverso l'esibizione dell'originale del documento d'identità; infine, che, al fine di risolvere bonariamente la controversia, la invitava i due istituti di credito ad Pt_1 aderire ad un incontro di mediazione stragiudiziale presso gli organismi preposti (doc. 26) ma questi non vi si presentavano.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2017, si è costituita la
[...]
contestando, in fatto ed in diritto, le domande avversarie ed CP_1 eccependo a) l'incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 10, II comma
D.lgs n. 150/11 (ex art. 152 D.Lgs. 196/2003), poiché l'azione ex adverso proposta ha per oggetto, quanto alle domande svolte nei confronti di
[...]
il trattamento dei dati personali della sig.ra CP_1 Parte_1
e, come tale, è soggetta all'applicazione della normativa contenuta nel
Decreto Legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della Privacy;
b) la nullità per indeterminatezza della citazione avversaria, in relazione alle domande svolte nei confronti di poiché del tutto indeterminate ed CP_1 astratte e, comunque, risulta mancante e/o assolutamente incerta
“l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni” (combinato disposto art. 163, n. 4; art. 164, 4° comma c.p.c.) e addirittura “la determinazione della cosa oggetto della domanda” (combinato disposto art. 163, n. 3; art. 164, 4° comma c.p.c.), risultando del tutto omessa: i) l'indicazione specifica dei contratti intercorsi
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con la che si assumono affetti da nullità/invalidità; ii) Controparte_1
l'indicazione delle cause della dedotta invalidità/illegittimità, riferita al singolo rapporto debitorio e non a generici rapporti intercorsi, tra l'altro, anche con soggetti terzi;
iii) lo specifico riferimento, con precise e compiute indicazioni di tempo, di luogo e di persone, delle condotte asseritamente negligenti poste in essere dalla iiii) l'indicazione Controparte_1 specifica, dei danni derivati dalla condotta di tanto in Controparte_1 ordine a quelli di contenuto patrimoniale (che devono essere provati nel loro preciso ammontare) quanto di quelli non patrimoniali (che, pur potendo essere quantificati in via equitativa, devono essere allegati e provati nella loro esistenza); c) carenza di legittimazione passiva di in Controparte_1 relazione al contratto di prestito personale n. (010) 43100697 concluso il
27/12/10 poiché il credito derivante dal contratto di finanziamento n.
43100697 concluso il 27/12/10, richiamato nella visura RI prodotta sub doc. 16 parte attrice, è stato ceduto, pro soluto, con contratto di cessione di crediti in blocco del 15 dicembre 2014, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 2009, a (c.f. / p. IVA , con Controparte_8 P.IVA_3 sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 (All. Agos, doc. nn. 3 e 4) che attualmente è l'unica titolare dei crediti in contestazione, con la conseguente carenza di legittimazione passiva della d) nel Controparte_1 merito, che i contratti di prestito personale di cui trattasi sono il n. (010)
43100697 concluso il 27/12/10, per l'erogazione di € 14.000,00, importo da restituire, maggiorato degli interessi corrispettivi e delle spese e commissioni, mediante il versamento di 72 rate mensili, di c.a. € 281,00, ciascuna, con scadenza finale 1/1/17 e il contratto n. (010) 42409682, concluso il 26/3/10, per l'erogazione, per sola sorte capitale, di € 6.500,00, da rimborsare con il versamento di 36 rate mensili di € 214,00 ciascuna, estinto (anticipatamente) il 28/12/10; che per nessuno dei due contratti riportati nella visura RI (doc.
16) prodotta dalla difesa della sig.ra (di cui uno estinto) si rilevano Pt_1 segnalazioni di ritardo a carico dell'odierna attrice, con la conseguente
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insussistenza di qualsiasi danno, anche solo potenziale, in capo alla stessa;
che il contratto di prestito personale n. (010) 43100697 è stato ceduto il 15/12/14 alla società nell'ambito della cessione di crediti in blocco Controparte_7 pro soluto, ai sensi della L. sulle cartolarizzazioni, come da avviso pubblicato sulla G.U., Parte II, n. 150 del 20/12/14 (doc. 3 all. alla comparsa), nonché come da comunicazione di cessione del credito trasmessa da CP_1 al sig. con lettera del 27/1/15 (doc. 4 all. alla comparsa); che
[...] Per_3 non esiste, nella centrale rischi privata RI3, ad oggi, alcuna contribuzione, né negativa di ritardo, né positiva (ovvero esistenza di contratti attivi in corso di rimborso regolare) relativa alla sig.ra ; che i solleciti Parte_1 trasmessi da mediante la società di esazione Controparte_1 CP_9
sono stati quasi tutti rivolti, in via esclusiva, al sig. e non
[...] Per_3 alla sig.ra (docc.
7.11.12 di parte attrice), che non può fondatamente Pt_1 dolersi di essere stata oggetto di comportamenti “aggressivi” da parte della poiché i solleciti sono stati del tutto legittimi – come è avvenuto nel CP_1 caso che ci occupa - trovando fondamento, ora nell'omesso versamento delle rate di rimborso del contratto di prestito personale n. (010) 43100697 del
27/12/10, ora nel mancato rimborso degli utilizzi della carta di credito n.
5432518786985521, inadempimenti non contestati specificamente;
che, in relazione ai contratti indicati nella visura RI prodotta da parte attrice sub doc. 16, ovvero i contratti di prestito personale n. (010) 43100697 del
27/12/10 e n. (010) 42409682, del 26/3/10 (quest'ultimo estinto il 28/12/10),
l'identificazione dei clienti operata da è stata inappuntabile;
che tutti i CP_1 contratti stipulati tra la ed il sig. sono anteriori Controparte_1 Per_3 alla pubblicazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno del sig. (12/1/2011), con cui è stato vietato allo stesso il compimento Per_3 di ogni attività giuridica (doc. n. 18 parte attrice); che è stata informata CP_1
Per_ che il sig. era stato sottoposto a limitazioni della capacità di agire e beneficiava dell'amministrazione di sostegno solo nel marzo del 2013; che Per_ parte attrice non ha allegato e tanto meno dimostrato né che il sig. fosse
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incapace di intendere e di volere all'atto della sottoscrizione del contratto, né la malafede di nè il pregiudizio che sarebbe derivato al Controparte_1
Per_ sig. dalla sottoscrizione dei non meglio precisati contratti di finanziamento stipulati con che costituiscono i presupposti CP_1 dell'annullamento del contratto concluso dall'incapace naturale, ai sensi dell'art. 428 cod. civ.; che, infine, il danno non patrimoniale lamentato dall'attrice è, comunque, generico: controparte non precisa in cosa sia consistito il discredito asseritamente sofferto, né tanto meno fornisce la prova del danno subito e della sua riconducibilità al presunto illecito di CP_1
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2017 si è costituita la esponendo che in data 17.12.2009, la Sig.ra Controparte_3 [...] ha garantito le obbligazioni di pagamento assunte dal sig. Parte_1 Per_3
nell'ambito del contratto di finanziamento stipulato con
[...] [...]
n. 4016731200 (All. doc. n. 1); che in Parte_4 CP_3 data 26.01.2010 la sig.ra ha stipulato con Pt_1 Parte_4
il contratto di finanziamento n. 4046276200 per
[...] complessivi € 22.000,00, da corrispondere in 96 rate dell'importo di € 319,69 ciascuna (doc. 2); che in data 19.02.2013, con differenti comunicazioni relative ai due succitati contratti (doc. 3 e 4), ha Controparte_3 provveduto a comunicare alla sig.ra e al sig. , Parte_1 Per_3 attesi i mancati rimborsi ai finanziamenti erogati, il passaggio a sofferenza delle posizioni e la conseguente iscrizione dei loro nominativi nella Centrale
Rischi di AN d'AL; che in data 11.04.2016, atteso l'esito delle indagini preliminari relative al procedimento penale contro ignoti incardinato per Per_ effetto della denuncia dei sig.ri e comunicava la Pt_1 CP_3 rinuncia a ogni ragione di credito nei confronti degli (opponenti) mutuatari e la cancellazione delle segnalazioni dei suddetti nominativi presso Centrale
Rischi di AN d'AL (doc. 6); che l'attività istruttoria prodromica ai finanziamenti è gestita in via esclusiva dal fornitore, mentre la AN,
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acquisita la richiesta di finanziamento sottoscritta e la documentazione anagrafica allegata, si limita ad erogare il finanziamento stesso;
che non sarebbe stato, dunque, possibile per la banca convenuta verificare l'attuazione del meccanismo truffaldino messo in atto dalla Sig.ra che ha CP_5
(illecitamente) speso il nome della Sig.ra per ottenere i finanziamenti;
Pt_1 che è l'unico soggetto che ha subìto gli effetti Controparte_3 depauperativi della condotta criminosa dei soggetti coinvolti nella presente vicenda;
che, preso atto della conclusione delle indagini preliminari, la AN ha provveduto alla radiazione dei finanziamenti e alla cancellazione delle segnalazioni poste in essere sia presso i SIC che presso la Centrale Rischi di
AN d'AL; che non può sussistere, pertanto, alcun rapporto di causa – effetto fra il comportamento della AN e il danno lamentato dalla controparte, visto che il 11.04.2016 ha dato immediato e CP_3 concreto riscontro alle richieste di controparte, una volta accertato, all'esito del vaglio delle autorità giudiziarie penali, l'estraneità delle controparti al meccanismo negoziale;
che, infine, la segnalazione a RI (come in generale a tutte le centrali rischi private) non può essere considerata in sé idonea a provocare un pregiudizio nell'accesso al credito per il soggetto censito;
che la richiesta di risarcimento del danno formulata da controparte è del tutto generica e priva di fondamento. non si è costituita. CP_5
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione all'udienza del 15.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVAZIONE
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di non CP_5 avendo in proposito provveduto il precedente giudice istruttore, con ordinanza, ai sensi dell'art. 171 c.p.c.
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La parte, infatti, non si è regolarmente costituita nel processo malgrado la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo.
La mancata dichiarazione di contumacia non ha peraltro inciso sulla validità dell'attività processuale successivamente posta in essere, poiché nel corso della stessa non si sono verificate violazioni delle disposizioni a garanzia del diritto di difesa della parte, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 292
c.p.c.
a) Preliminarmente, sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
. CP_1
L'eccezione è infondata. L'art. 10, c. 2, d. lgs. n. 152 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis (antecedente alla novella del 2018) stabiliva che
“E' competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Deve però tenersi conto che, quando l'uso illecito di dati personali, come nel caso di specie, avviene nell'ambito di contratti bancari stipulati tra banca e cliente-persona fisica, la competenza territoriale si incardina nel foro del consumatore se l'illecito trattamento dei dati è una conseguenza diretta del contratto di consumo tra il cliente e la banca e tale criterio prevale su quello del foro della residenza del titolare del trattamento.
L'ambito applicativo del Codice del Consumo ai contratti bancari si estende a tutte le tipologie di contratti conclusi tra banche e consumatori sia che si tratti di prodotti bancari di uso comune (come conti correnti o depositi) sia di crediti al consumo (come prestiti personali, finanziamenti finalizzati) e mutui ipotecari. Nell'ambito dei contratti bancari, il Codice del Consumo stabilisce che, in caso di controversia tra consumatore e banca, il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore
(art. 66 bis Codice del Consumo). Il presente giudizio ha ad oggetto l'iscrizione alla Centrale rischi dell'attrice a seguito della stipulazione di
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contratti di finanziamento stipulati tra gli istituti di credito convenuti e un soggetto privato che assume la qualifica di consumatore e presuppone l'accertamento della nullità di tali contratti. Trattandosi di contratti di finanziamento e prestito personale stipulati tra banche e cliente-persona fisica, si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Cass. 10 febbraio 2016, n. 2687; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20304).
b) Sulla nullità per indeterminatezza della citazione avversaria, in relazione alle domande svolte nei confronti di CP_1
L'eccezione non è fondata. Elementi essenziali della domanda giudiziale sono il petitum, ovvero l'oggetto della domanda e la causa petendi, ovvero il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti ex art. 163, n. 4), comma 3 c.p.c. La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto dei criteri normativi di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto (Cass. n. 1681/2015).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato, da un lato, i fatti giuridici che hanno originato la pretesa azionata nel presente giudizio, ovvero la sottrazione e la contraffazione da parte della sig.ra del suo documento CP_5
d'identità al fine di stipulare con gli istituti di credito citati diversi contratti di finanziamento e prestito personale (All. Ligas, in particolare, doc. n. 1, 2, 24,
325), dall'altro, tutta la documentazione che descrive i rapporti contrattuali in essere tra la sig.ra e (All. Ligas doc. n. 16, 21) Pt_1 Controparte_1 nonché le numerose diffide ad adempiere inviate da all'attrice aventi ad CP_1
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oggetto i contratti di finanziamento oggetto del presente giudizio. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi necessari ed essenziali per circoscrivere l'ambito della domanda e consentire ai convenuti di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine alle pretese azionate, tant'è che la ha potuto CP_1 svolgere ampiamente e compiutamente le proprie difese nel merito della vertenza da pagine 9 a pagine 17 della comparsa di costituzione.
c) Sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
in relazione al contratto di prestito personale n. (010) 43100697. CP_1
Il convenuto fonda la sua eccezione sulla cessione del credito derivante dal contratto di prestito personale n. (010)43100697 a far data dal 15 dicembre
2014, a (All. Agos docc. 3 e 4), nell'ambito di una operazione CP_8 di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della l. n. 130 del 1999 e 58
T.U.B.
La questione posta dal convenuto non attiene alla legittimazione passiva, ma alla titolarità del rapporto controverso ed è quindi una questione non processuale ma sostanziale.
La legitimatio ad causam, infatti, deve essere sempre valutata alla stregua della prospettazione attorea, dovendosene escludere la sussistenza quando dalla domanda stessa emerga il suo difetto.
L'eccezione formulata non tiene conto della distinzione tra la cessione del contratto e la cessione del credito: la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto cosicché, dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'esistenza e alla validità del contratto da cui il credito scaturisce.
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In sostanza, la cessione del credito derivante da un precedente contratto, produce, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente, e l'esercizio, che si trasferisce al cessionario (Cass. civ., Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17727).
Per quanto riguarda, nello specifico, la cessione di crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della l. n. 130 del
1999 e 58 T.U.B., deve evidenziarsi che l'art. 4 della l.n. 130 cit. non richiama il quinto comma dell'art. 58 TUB a mente del quale “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.”. Deve quindi essere esclusa la sostituzione del cessionario al cedente nelle operazioni di cartolarizzazione.
Alla luce di tali considerazioni, le domande dell'attrice sono state correttamente indirizzate nei confronti della cedente e non Controparte_1 nei confronti della cessionaria . CP_7
d) Nel merito, è bene rilevare che l'attrice ha agito solo in proprio e non anche in qualità di amministratrice di sostegno del coniuge e nelle Per_3 conclusioni non ha chiesto di pronunciare l'annullamento del contratto ex art. 428 c.c., ma di accertarne la nullità in ragione della condotta illecita posta in essere nei suoi confronti (mediante l'uso fraudolento del suo documento di identità).
Pertanto, tutte le difese svolte dalle parti su questo punto sono inconferenti.
e) Per quanto riguarda la posizione dell'attrice, è provato documentalmente che la sig.ra è stata messa alla prova a seguito della CP_5 sospensione del procedimento penale n. 6330/2012 RNR. A prescindere dall'esito della messa alla prova, è indirizzo consolidato della giurisprudenza quello secondo cui, in materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la pronuncia ex art. 464-septies c.p.p. (messa alla prova) non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla
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responsabilità dell'imputato, così come anche l'eventuale estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, poiché pur costituendo questa una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità dell'imputato: ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda (ex multis Cass. n. 2113/24Cass. Sez. V, n. 49478 del 13/11/2019). In disparte la sospensione del procedimento penale per messa alla prova, la sig.ra ha CP_5 riconosciuto la sua piena responsabilità in ordine ai fatti descritti dall'attrice
(All. Ligas doc. 24) e, conseguentemente, la condotta posta in essere da quest'ultima ai danni dell'attrice deve valutarsi come illecita.
f) Accertata la sostituzione di persona mediante uso fraudolento di un documento contraffatto da parte della RA , la domanda di CP_5 accertamento della nullità dei contratti di finanziamento deve essere accolta: in mancanza del consenso della RA risulta mancante fin Pt_1 dall'origine l'elemento essenziale dell'accordo. Deve pertanto essere dichiarata la nullità tra la sig.ra e la dei Parte_1 Controparte_1 contratti n. (010)43100697, n. (010) 42409682 e, tra la RA Parte_1
e la , dei contratti n. 4016731200 e n. 4046276200.
[...] CP_3
Dalla nullità del contratto deriva l'illegittimità delle richieste di adempimento rivolte alla RA dai convenuti. Pt_1
g) L'attrice ha chiesto di ordinare alle convenute la cancellazione del suo nominativo dai registri RI e SIC. La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Nel sistema di informazioni creditizie gestito da RI sono iscritte tutte le operazioni di finanziamento nelle quali sono coinvolte le banche e le società finanziarie che partecipano al sistema. L'iscrizione al
RI viene quindi sempre effettuata in presenza anche di una semplice richiesta di finanziamento purché il consumatore abbia prestato il proprio consenso a tale comunicazione. Solitamente, il consenso viene prestato al
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momento della stipulazione del contratto di finanziamento. Nel caso in cui si verifichino ritardi nei pagamenti dei finanziamenti comunicati al SIC, la banca o la società finanziaria provvedono alla segnalazione senza necessità di un ulteriore consenso da parte del consumatore. Occorre quindi distinguere due momenti: la comunicazione della richiesta o dell'erogazione del finanziamento e la segnalazione dell'inadempimento o del ritardo. Nel caso in esame, la RA non ha prestato alcun consenso, né ai contratti di Pt_1 finanziamento (che infatti sono nulli) né, tanto meno, alla comunicazione al
RI.
Dalla documentazione in atti (doc. 16 attrice) risulta che tutti i contratti di finanziamento dei quali si tratta nel presente procedimento erano stati comunicati al RI. Tale comunicazione non ha ragion d'essere, in conseguenza della nullità del contratto e della mancata prestazione del consenso da parte dell'attrice. La aveva anche Controparte_3 provveduto alla segnalazione al RI dello stato di sofferenza dei crediti
(docc. 3 e 4 e ha provveduto di sua iniziativa alla relativa CP_3 cancellazione prima dell'introduzione del presente giudizio (doc. 6 CP_3
Non è dimostrato che la abbia fatto alcuna segnalazione Controparte_1 alla RI. Sono invece documentate le comunicazioni alla RI di tutti i contratti di finanziamento per i quali è causa (doc. 16 attrice). Deve pertanto ordinarsi alle Società convenute di procedere alla cancellazione.
h) In ordine alla domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni, occorre distinguere la posizione della RA da quella CP_5 della Società convenute e ulteriormente distinguere tra i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali.
La responsabilità della è evidente ed è stata ammessa dalla stessa: la CP_5 convenuta ha fraudolentemente utilizzato un documento di identità dell'attrice sostituendo la fotografia con la propria e utilizzandolo per stipulare numerosi contratti di finanziamento, non solo con le società convenute ma anche con la
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Fin SA e la Prestitempo s.p.a., ottenendo prestiti per un importo complessivo di circa € 90.000,00.
In ordine alle responsabilità dei due istituti di credito chiamati in giudizio,
l'attrice ne ha lamentato la condotta negligente per non essersi accertati della reale identità della cliente con la quale hanno stipulato i diversi contratti descritti in espositiva. La normativa antiriciclaggio contenuta all'interno del
D.lgs.n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) nonché le disposizioni della AN d'AL del 30 luglio 2019 in tema di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, con particolare riferimento alla parte II, attesa la progressiva diffusione dei fenomeni relativi al furto di identità nei rapporti bancari e finanziari, impongono l'attuazione di un sistema di controllo rafforzato, anche attraverso ulteriori e più ampie verifiche che, seppur non espressamente previste dalla normativa di settore, si rendono necessarie a seconda del caso concreto. Come affermato anche da consolidata giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di furto di identità ed utilizzazione da parte del reo di un documento altrui al fine di aprire conti correnti o emettere assegni, la riconoscibilità dell'abuso è da ritenere in re ipsa, e da presumere fino a prova contraria essendo a carico della banca e non del danneggiato l'onere di fornire la prova della scusabilità del suo errore” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 11 febbraio 2009,
n.3350). Nel caso di specie, sia che non hanno CP_1 CP_3 fornito la prova della scusabilità dell'errore in cui sono incorse. Al contrario, le circostanze del caso concreto, ovvero, l'essersi accontentate della fotocopia in bianco e nero del documento di identità, qualifica la condotta degli istituti come negligente. Se gli addetti allo sportello avessero richiesto, come avrebbero dovuto, il documento originale della sig.ra avrebbero potuto Pt_1 accorgersi della sua alterazione, in particolare, della sostituzione della
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fototessera, della mancanza del timbro apposto sulla stessa, che ne garantisce l'integrità e, da ultimo, usando la diligenza qualificata che ci si attende da soggetti preposti a quelle operazione finanziarie, si sarebbero dovuti avvedere della contraffazione del documento, anche considerando che la foto della
è stata apposta sulla carta d'identità della mediante semplici CP_5 Pt_1 graffette e non con i tipici sigilli ottonati impiegati all' . Controparte_10
Occorre poi distinguere, in ordine alle pretese creditorie dei due istituti bancari, la posizione di da quella di . CP_1 CP_3
- È agli atti che la società ha stipulato con la sig.ra due CP_1 Pt_1 contratti, il contratto di prestito personale n. (010)43100697, dell'importo di €
15.610,94, ceduto a far data dal 15 dicembre 2014, a (All. CP_8 CP_1 docc. 3 e 4) e il contratto n. (010) 42409682, concluso il 26/3/10, per l'erogazione, per sola sorte capitale, di € 6.500,00, da rimborsare con il versamento di 36 rate mensili di € 214,00 ciascuna, estinto anticipatamente il
28/12/10. A seguito della cessione pro soluto del primo contratto, CP_8
, in quanto cessionaria, è subentrata nel contratto n. (010)43100697 ed è
[...] divenuta unica creditrice nei confronti di In ordine al Pt_1 Parte_1 secondo contratto, invece, essendosi estinto a seguito del pagamento di tutti i ratei, nessuna pretesa o azione risulta essere stata promossa da . CP_1
- Le pretese creditorie dell'istituto afferiscono a due contratti, CP_3 ovvero il contratto di finanziamento stipulato con Parte_4
n. 4016731200 (All. Deutsche doc. n. 1) per il quale
[...] ha garantito le obbligazioni di pagamento assunte dal Parte_1 coniuge e il contratto di finanziamento n. 4046276200, stipulato il Per_3
26.01.2010, per complessivi € 22.000,00, da corrispondere in 96 rate dell'importo di € 319,69 ciascuna. In relazione a tali crediti la CP_3 ha comunicato in data 11.04.2016, atteso l'esito delle indagini preliminari relative al procedimento penale incardinato per effetto della denuncia dei Per_ sig.ri e la rinuncia a ogni ragione di credito nei confronti di Pt_1 Pt_1
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Per_ e e la cancellazione delle segnalazioni dei loro nominativi presso la
Centrale Rischi di AN d'AL (All. doc. 6). CP_3
i) Ciò premesso, dei danni patrimoniali patiti dalla sig.ra in Pt_1 conseguenza della condotta negligente di e non è stata data CP_1 CP_3 prova alcuna. In particolare, nessuna prova sull'esistenza di una eventuale richiesta di finanziamento inoltrata presso un'altra banca, né di un conseguente diniego ma soprattutto, dalla visura RI in atti, risulta che alla banca dati erano stati comunicati i contratti di finanziamento ma non risulta una segnalazione fatta da e quella fatta dalla Controparte_1 [...]
è stata cancellata. Manca quindi la prova del danno subito. CP_3
l) Quanto ai danni non patrimoniali lamentati dall'attrice, questi si ritengono sussistenti e diretta conseguenza della responsabilità, da un lato, del fatto illecito commesso da e, dall'altro, della condotta negligente CP_5 degli istituti di credito. Sono agli atti, infatti, le diffide ad adempiere inviate dai due istituti di credito nel corso del tempo alla sig.ra (All. Ligas doc. Pt_1
n. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21) che hanno certamente causato un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento.
Il combinato disposto di cui agli artt. 185, comma 2, c.p. e 2059 c.c. prevede la risarcibilità dei danni non patrimoniali nei soli casi previsti dalla legge e nei casi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione. E' stato anche precisato che “ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa” (Cass. n. 29832 del
19/12/2008, Cass. n. 20684 del 25/09/2009). Nel caso di specie, attengono certamente ai diritti inviolabili della persona, tutelati ex art. 2 Cost., il diritto all'identità in tutti i suoi elementi costitutivi (nome, rappresentazione,
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reputazione e riservatezza), dovendosi considerare, al fine della determinazione del quantum risarcitorio, che i fatti illeciti lamentati dalla sig.ra si sono protratti nel tempo, a partire dal 2010, ovvero da quando è Pt_1 avvenuto l'uso fraudolento del proprio documento d'identità, e il perdurare delle conseguenze negative di tali fatti, ovvero le numerose diffide ad adempiere ricevute e le conseguenti minacce di azioni volte al recupero dei crediti che, certamente, hanno avuto riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale dell'attrice, anche in considerazione dell'entità degli importi richiesti.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Cass.
n. 24060/2024). Nel caso di specie, questo giudice ritiene di dover considerare, da un lato, l'ammontare dei debiti contratti da CP_5 con la spendita del nome della sig.ra e, conseguentemente, della Pt_1 sofferenza debitoria alla quale è stata esposta quest'ultima; dall'altro, il perdurare di tale situazione pregiudizievole, alla quale hanno attivamente concorso i due istituti bancari convenuti con la loro condotta negligente (Cass. civ. 31.5.2003, n. 8828; Cass. civ. 31.5.2003, n. 8827). Sussistono, pertanto, i presupposti per la risarcibilità del danno esistenziale lamentato dalla sig.ra che questo giudice ritiene di poter liquidare equitativamente Pt_1 quantificandolo, ex art. 1226 c.c., in una somma pari a un decimo dell'entità del debito maturato, ovvero in euro 9.000,00 per CP_5
Ai sensi dell'art. 2058 c.c., le Società convenute devono rispondere in solido con la ma nei limiti delle vicende che li hanno riguardati, tenendo CP_5 conto dell'importo dei rispettivi contratti di finanziamento (complessivi €
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34.000,00 per e € 20.500,00 per . Applicando la CP_3 Controparte_1 stessa percentuale del 10 per cento del capitale, la e la Controparte_3 devono essere condannate in solido con al Controparte_1 CP_5 risarcimento in favore della RA rispettivamente, di € Parte_1
3.400,00 e di € 2.500,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
Considerato che
ha deciso di non costituirsi in CP_5 giudizio, non contrastando, così, le pretese avversarie e che in separata sede ha riconosciuto integralmente la propria responsabilità (All. Ligas doc. 24) le spese di lite devono essere liquidate, nei confronti della ai valori medi CP_5 per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi;
devono invece essere liquidate ai valori medi per le restanti convenute.
Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale,
2) rigetta l'eccezione di indeterminatezza dell'atto di citazione;
3) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
[...]
CP_1
4) accerta e dichiara l'illiceità della condotta posta in essere dalla sig.ra nei confronti della RA;
CP_5 Parte_1
5) dichiara la nullità tra la sig.ra e la Parte_1 CP_1 dei contratti n. (010)43100697, n. (010) 42409682 e, tra la
[...] RA e la , dei contratti n. Parte_1 CP_3
4016731200 e n. 4046276200 e la conseguente illegittimità delle richieste di adempimento rivolte dalla e dalla Controparte_1 alla RA;
Controparte_3 Parte_1
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6) ordina alle società suindicate la cancellazione del nominativo della RA dai registri RI e SIC;
Parte_1
7) condanna al risarcimento del danno non patrimoniale CP_5 nei confronti di liquidato in via equitativa nella Parte_1 misura pari a € 9.000,00;
8) condanna e in solido anche Controparte_1 Controparte_3 con la RA al risarcimento del danno non CP_5 patrimoniale nei confronti di che liquida in via Parte_1 equitativa nella misura di € 2.500,00 in carico a e € Controparte_1
3.400,00 in carico a Controparte_3
9) Condanna , e CP_5 Controparte_1 Controparte_3 alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Parte_1 liquida rispettivamente in € 3.387,00 a carico di € CP_5
5.077,00 ciascuna a carico della e di Controparte_3 [...]
a titolo di compenso professionale, € 573,14 per esborsi CP_1
a carico delle convenute in solido, oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
10) Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cagliari, il 12/12/2025.
Il Giudice
(dott. Nicoletta Leone)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5694/2017 promossa da:
(c.f. ), residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Grazia
Deledda n. 23 presso lo studio dell'AVV. , (c.f. Parte_2
) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2 in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(c.f. / p. iva ), a seguito di fusione Controparte_1 P.IVA_1 per incorporazione di in in persona CP_1 CP_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, signor CP_2
con sede in Milano, via Bernina n. 7, e per essa l'AVV. ANTONIO
[...]
DO (c.f. ), nella sua qualità di procuratore C.F._3 alle liti, come da mandato rilasciato il 7 settembre 2012, per atto di repertorio n. 30874 – racc. 9198 del notaio di Milano, depositato agli Persona_1 atti, che unitamente all'AVV. ALESSIA MASSONI (c.f.
) del Foro di Cagliari la rappresenta e difende, come da C.F._4
procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, in Cagliari, Via Caboni n. 3, Pal D/2 è elettivamente domiciliata,
CONVENUTA
(p.i. ) con sede legale e Direzione Controparte_3 P.IVA_2
Generale in Milano, piazza del Calendario n. 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa Controparte_4 dall'AVV. GIANCARLO CATAVELLO (c.f. – CodiceFiscale_5 fax. 02.65560008 – pec. giusta Email_1 procura alle liti allegata all'atto di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Diego Loy, sito in 09129 Cagliari (CA),
Via Palestrina n. 29,
CONVENUTA
(c.f. ), nata a [...] CP_5 C.F._6
l'11.5.1961, residente in [...],
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, a) Accertare e dichiarare l'illiceità della condotta posta in essere dalla sig.ra ai danni della sig.ra . Controparte_6 Parte_1
b) Accertare la negligenza delle condotte tenute dalle società CP_1
e ai danni della sig.ra e
[...] Controparte_3 Parte_1 conseguentemente dichiarare illegittime le innumerevoli richieste di adempimento contrattuale poiché i contratti di finanziamento devono considerarsi nulli. c) Ordinare alle stesse società suindicate la cancellazione del nominativo della sig.ra dai registri RI e SIC. d) Per l'effetto Pt_1 condannare le convenute in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali, patiti dalla sig.ra tutti conseguenti dalla condotta Pt_1
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colposa e/o dolosa delle convenute. e) Con vittoria di spese e onorari in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse di “in via preliminare: - dichiarare CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di
Milano, in relazione alle domande svolte nei confronti di Controparte_1 concernenti il trattamento dei dati personali della sig.ra , Parte_1 ai sensi dell'art. 10, II comma D.lgs. 150/11; - accertata la totale indeterminatezza dell'atto di citazione avversario, in relazione alle domande proposte nei confronti della dichiarare la sua nullità, ai Controparte_1 sensi del combinato disposto degli artt. 164, IV comma c.p.c. e 163, III comma n. 3 e n. 4 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
- e comunque, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_1 relazione al contratto di prestito personale n. (010) 43100697 concluso il
27/12/10, a fronte della cessione del credito alla società Controparte_7
In via principale: - respingere tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con Controparte_1 il favore delle spese e dei compensi professionali” .
Nell'interesse di : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Parte_3 rejectis, così giudicare:
In via principale: Respingere le domande formulate nei confronti di
[...] da parte della RA poiché infondate in CP_3 Parte_1 fatto e in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 15.06.2017 e ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio la la Parte_1 Controparte_1
e la sig.ra sostenendo: di essere stata Controparte_3 CP_5 vittima, tra il 2009 ed il 2012, di un furto di identità commesso dalla sig.ra fatto in relazione al quale, dopo aver proposto formale CP_5
Per_ querela contro la sig.ra e il sig. (coniuge dell'attrice, ludopatico, il CP_5
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quale agiva senza conoscere l'illiceità della condotta posta in essere dalla
; che il 7 maggio 2012 (All. parte attrice doc. n. 25), si instaurava il CP_5 procedimento penale n. 6330/2012 R.N.R., avanti il Tribunale di Cagliari, procedimento successivamente sospeso a seguito della richiesta di messa alla prova degli imputati;
che la sig.ra riusciva a sottrarle la carta CP_5
d'identità e ad usarla (sostituendo la fotografia originale con la propria) per sottoscrivere e ottenere numerosi contratti di finanziamento presso la
[...]
la Fin SA S.p.a. e Prestitempo (doc. CP_1 Controparte_3
2), per un importo complessivo pari ad oltre € 90.000,00; che a seguito di tali condotte la sig.ra è divenuta debitrice, a sua insaputa, di una ingente Pt_1 somma di denaro;
che, nel corso delle indagini penali, è emerso che la sig.ra oltre ad aver falsificato il documento d'identità dell'odierna attrice, si CP_5 presentava agli sportelli degli istituti di credito indicati, munita di una semplice fotocopia cartacea del documento con la quale avviava e otteneva i finanziamenti;
che la sig.ra ha cominciato a ricevere richieste di Pt_1 pagamento dagli istituti di credito coinvolti e numerose diffide ad adempiere
(doc. da 4 a 15); che, a causa della condotta della la sig.ra è stata CP_5 Pt_1 segnalata e iscritta nei Registri SIC e RI (doc. 16); che tale situazione le ha causato danni di natura economica ma anche non patrimoniale, poiché le ha impedito di ottenere finanziamenti o prestiti personali presso altri istituti di credito;
che il coniuge dell'odierna attrice, sig. , è da tempo affetto Per_3 da una patologia ricollegabile alla ludopatia e a causa di ciò era amministrato dalla coniuge e, ciononostante, alcuni finanziamenti richiesti venivano Pt_1
Per_ concessi anche a nome del sig. ; che l'attrice, non appena accortasi dell'accaduto, ha chiesto agli istituti di credito coinvolti la cancellazione del suo nominativo dai Registri SIC e RI perché l'iscrizione era avvenuta per fatti a lei non addebitabili;
che tali istituti non hanno dato seguito alla sua richiesta ed hanno insistito nelle proprie pretese;
che, diversamente dalle altre, la società Fin SA S.p.a., a mezzo del direttore della filiale coinvolta, comunicava con raccomandata (doc. 22) alla di aver riscontrato, in sede Pt_1
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di istruttoria della pratica finanziaria, alcune anomalie nella richiesta di prestito presentata allo sportello dalla sedicente sig.ra che la Fin SA, Pt_1 informata della denuncia di furto d'identità e del procedimento instauratosi, decideva di non dar corso ad alcuna attività di finanziamento e di non intraprendere alcuna azione legale nei confronti della sig.ra per la Pt_1 somma già erogata;
che i danni derivanti dalla sig.ra oltre che essere Pt_1 diretta conseguenza del fatto illecito posto in essere dalla sig.ra CP_5 discendano dalla condotta negligente degli operatori delle società
[...]
e i quali hanno concesso i finanziamenti richiesti CP_1 CP_3 senza accertare la reale identità del richiedente attraverso l'esibizione dell'originale del documento d'identità; infine, che, al fine di risolvere bonariamente la controversia, la invitava i due istituti di credito ad Pt_1 aderire ad un incontro di mediazione stragiudiziale presso gli organismi preposti (doc. 26) ma questi non vi si presentavano.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2017, si è costituita la
[...]
contestando, in fatto ed in diritto, le domande avversarie ed CP_1 eccependo a) l'incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 10, II comma
D.lgs n. 150/11 (ex art. 152 D.Lgs. 196/2003), poiché l'azione ex adverso proposta ha per oggetto, quanto alle domande svolte nei confronti di
[...]
il trattamento dei dati personali della sig.ra CP_1 Parte_1
e, come tale, è soggetta all'applicazione della normativa contenuta nel
Decreto Legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della Privacy;
b) la nullità per indeterminatezza della citazione avversaria, in relazione alle domande svolte nei confronti di poiché del tutto indeterminate ed CP_1 astratte e, comunque, risulta mancante e/o assolutamente incerta
“l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni” (combinato disposto art. 163, n. 4; art. 164, 4° comma c.p.c.) e addirittura “la determinazione della cosa oggetto della domanda” (combinato disposto art. 163, n. 3; art. 164, 4° comma c.p.c.), risultando del tutto omessa: i) l'indicazione specifica dei contratti intercorsi
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con la che si assumono affetti da nullità/invalidità; ii) Controparte_1
l'indicazione delle cause della dedotta invalidità/illegittimità, riferita al singolo rapporto debitorio e non a generici rapporti intercorsi, tra l'altro, anche con soggetti terzi;
iii) lo specifico riferimento, con precise e compiute indicazioni di tempo, di luogo e di persone, delle condotte asseritamente negligenti poste in essere dalla iiii) l'indicazione Controparte_1 specifica, dei danni derivati dalla condotta di tanto in Controparte_1 ordine a quelli di contenuto patrimoniale (che devono essere provati nel loro preciso ammontare) quanto di quelli non patrimoniali (che, pur potendo essere quantificati in via equitativa, devono essere allegati e provati nella loro esistenza); c) carenza di legittimazione passiva di in Controparte_1 relazione al contratto di prestito personale n. (010) 43100697 concluso il
27/12/10 poiché il credito derivante dal contratto di finanziamento n.
43100697 concluso il 27/12/10, richiamato nella visura RI prodotta sub doc. 16 parte attrice, è stato ceduto, pro soluto, con contratto di cessione di crediti in blocco del 15 dicembre 2014, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 2009, a (c.f. / p. IVA , con Controparte_8 P.IVA_3 sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 (All. Agos, doc. nn. 3 e 4) che attualmente è l'unica titolare dei crediti in contestazione, con la conseguente carenza di legittimazione passiva della d) nel Controparte_1 merito, che i contratti di prestito personale di cui trattasi sono il n. (010)
43100697 concluso il 27/12/10, per l'erogazione di € 14.000,00, importo da restituire, maggiorato degli interessi corrispettivi e delle spese e commissioni, mediante il versamento di 72 rate mensili, di c.a. € 281,00, ciascuna, con scadenza finale 1/1/17 e il contratto n. (010) 42409682, concluso il 26/3/10, per l'erogazione, per sola sorte capitale, di € 6.500,00, da rimborsare con il versamento di 36 rate mensili di € 214,00 ciascuna, estinto (anticipatamente) il 28/12/10; che per nessuno dei due contratti riportati nella visura RI (doc.
16) prodotta dalla difesa della sig.ra (di cui uno estinto) si rilevano Pt_1 segnalazioni di ritardo a carico dell'odierna attrice, con la conseguente
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insussistenza di qualsiasi danno, anche solo potenziale, in capo alla stessa;
che il contratto di prestito personale n. (010) 43100697 è stato ceduto il 15/12/14 alla società nell'ambito della cessione di crediti in blocco Controparte_7 pro soluto, ai sensi della L. sulle cartolarizzazioni, come da avviso pubblicato sulla G.U., Parte II, n. 150 del 20/12/14 (doc. 3 all. alla comparsa), nonché come da comunicazione di cessione del credito trasmessa da CP_1 al sig. con lettera del 27/1/15 (doc. 4 all. alla comparsa); che
[...] Per_3 non esiste, nella centrale rischi privata RI3, ad oggi, alcuna contribuzione, né negativa di ritardo, né positiva (ovvero esistenza di contratti attivi in corso di rimborso regolare) relativa alla sig.ra ; che i solleciti Parte_1 trasmessi da mediante la società di esazione Controparte_1 CP_9
sono stati quasi tutti rivolti, in via esclusiva, al sig. e non
[...] Per_3 alla sig.ra (docc.
7.11.12 di parte attrice), che non può fondatamente Pt_1 dolersi di essere stata oggetto di comportamenti “aggressivi” da parte della poiché i solleciti sono stati del tutto legittimi – come è avvenuto nel CP_1 caso che ci occupa - trovando fondamento, ora nell'omesso versamento delle rate di rimborso del contratto di prestito personale n. (010) 43100697 del
27/12/10, ora nel mancato rimborso degli utilizzi della carta di credito n.
5432518786985521, inadempimenti non contestati specificamente;
che, in relazione ai contratti indicati nella visura RI prodotta da parte attrice sub doc. 16, ovvero i contratti di prestito personale n. (010) 43100697 del
27/12/10 e n. (010) 42409682, del 26/3/10 (quest'ultimo estinto il 28/12/10),
l'identificazione dei clienti operata da è stata inappuntabile;
che tutti i CP_1 contratti stipulati tra la ed il sig. sono anteriori Controparte_1 Per_3 alla pubblicazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno del sig. (12/1/2011), con cui è stato vietato allo stesso il compimento Per_3 di ogni attività giuridica (doc. n. 18 parte attrice); che è stata informata CP_1
Per_ che il sig. era stato sottoposto a limitazioni della capacità di agire e beneficiava dell'amministrazione di sostegno solo nel marzo del 2013; che Per_ parte attrice non ha allegato e tanto meno dimostrato né che il sig. fosse
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incapace di intendere e di volere all'atto della sottoscrizione del contratto, né la malafede di nè il pregiudizio che sarebbe derivato al Controparte_1
Per_ sig. dalla sottoscrizione dei non meglio precisati contratti di finanziamento stipulati con che costituiscono i presupposti CP_1 dell'annullamento del contratto concluso dall'incapace naturale, ai sensi dell'art. 428 cod. civ.; che, infine, il danno non patrimoniale lamentato dall'attrice è, comunque, generico: controparte non precisa in cosa sia consistito il discredito asseritamente sofferto, né tanto meno fornisce la prova del danno subito e della sua riconducibilità al presunto illecito di CP_1
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2017 si è costituita la esponendo che in data 17.12.2009, la Sig.ra Controparte_3 [...] ha garantito le obbligazioni di pagamento assunte dal sig. Parte_1 Per_3
nell'ambito del contratto di finanziamento stipulato con
[...] [...]
n. 4016731200 (All. doc. n. 1); che in Parte_4 CP_3 data 26.01.2010 la sig.ra ha stipulato con Pt_1 Parte_4
il contratto di finanziamento n. 4046276200 per
[...] complessivi € 22.000,00, da corrispondere in 96 rate dell'importo di € 319,69 ciascuna (doc. 2); che in data 19.02.2013, con differenti comunicazioni relative ai due succitati contratti (doc. 3 e 4), ha Controparte_3 provveduto a comunicare alla sig.ra e al sig. , Parte_1 Per_3 attesi i mancati rimborsi ai finanziamenti erogati, il passaggio a sofferenza delle posizioni e la conseguente iscrizione dei loro nominativi nella Centrale
Rischi di AN d'AL; che in data 11.04.2016, atteso l'esito delle indagini preliminari relative al procedimento penale contro ignoti incardinato per Per_ effetto della denuncia dei sig.ri e comunicava la Pt_1 CP_3 rinuncia a ogni ragione di credito nei confronti degli (opponenti) mutuatari e la cancellazione delle segnalazioni dei suddetti nominativi presso Centrale
Rischi di AN d'AL (doc. 6); che l'attività istruttoria prodromica ai finanziamenti è gestita in via esclusiva dal fornitore, mentre la AN,
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acquisita la richiesta di finanziamento sottoscritta e la documentazione anagrafica allegata, si limita ad erogare il finanziamento stesso;
che non sarebbe stato, dunque, possibile per la banca convenuta verificare l'attuazione del meccanismo truffaldino messo in atto dalla Sig.ra che ha CP_5
(illecitamente) speso il nome della Sig.ra per ottenere i finanziamenti;
Pt_1 che è l'unico soggetto che ha subìto gli effetti Controparte_3 depauperativi della condotta criminosa dei soggetti coinvolti nella presente vicenda;
che, preso atto della conclusione delle indagini preliminari, la AN ha provveduto alla radiazione dei finanziamenti e alla cancellazione delle segnalazioni poste in essere sia presso i SIC che presso la Centrale Rischi di
AN d'AL; che non può sussistere, pertanto, alcun rapporto di causa – effetto fra il comportamento della AN e il danno lamentato dalla controparte, visto che il 11.04.2016 ha dato immediato e CP_3 concreto riscontro alle richieste di controparte, una volta accertato, all'esito del vaglio delle autorità giudiziarie penali, l'estraneità delle controparti al meccanismo negoziale;
che, infine, la segnalazione a RI (come in generale a tutte le centrali rischi private) non può essere considerata in sé idonea a provocare un pregiudizio nell'accesso al credito per il soggetto censito;
che la richiesta di risarcimento del danno formulata da controparte è del tutto generica e priva di fondamento. non si è costituita. CP_5
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione all'udienza del 15.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVAZIONE
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di non CP_5 avendo in proposito provveduto il precedente giudice istruttore, con ordinanza, ai sensi dell'art. 171 c.p.c.
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La parte, infatti, non si è regolarmente costituita nel processo malgrado la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo.
La mancata dichiarazione di contumacia non ha peraltro inciso sulla validità dell'attività processuale successivamente posta in essere, poiché nel corso della stessa non si sono verificate violazioni delle disposizioni a garanzia del diritto di difesa della parte, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 292
c.p.c.
a) Preliminarmente, sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
. CP_1
L'eccezione è infondata. L'art. 10, c. 2, d. lgs. n. 152 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis (antecedente alla novella del 2018) stabiliva che
“E' competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Deve però tenersi conto che, quando l'uso illecito di dati personali, come nel caso di specie, avviene nell'ambito di contratti bancari stipulati tra banca e cliente-persona fisica, la competenza territoriale si incardina nel foro del consumatore se l'illecito trattamento dei dati è una conseguenza diretta del contratto di consumo tra il cliente e la banca e tale criterio prevale su quello del foro della residenza del titolare del trattamento.
L'ambito applicativo del Codice del Consumo ai contratti bancari si estende a tutte le tipologie di contratti conclusi tra banche e consumatori sia che si tratti di prodotti bancari di uso comune (come conti correnti o depositi) sia di crediti al consumo (come prestiti personali, finanziamenti finalizzati) e mutui ipotecari. Nell'ambito dei contratti bancari, il Codice del Consumo stabilisce che, in caso di controversia tra consumatore e banca, il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore
(art. 66 bis Codice del Consumo). Il presente giudizio ha ad oggetto l'iscrizione alla Centrale rischi dell'attrice a seguito della stipulazione di
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contratti di finanziamento stipulati tra gli istituti di credito convenuti e un soggetto privato che assume la qualifica di consumatore e presuppone l'accertamento della nullità di tali contratti. Trattandosi di contratti di finanziamento e prestito personale stipulati tra banche e cliente-persona fisica, si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Cass. 10 febbraio 2016, n. 2687; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20304).
b) Sulla nullità per indeterminatezza della citazione avversaria, in relazione alle domande svolte nei confronti di CP_1
L'eccezione non è fondata. Elementi essenziali della domanda giudiziale sono il petitum, ovvero l'oggetto della domanda e la causa petendi, ovvero il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti ex art. 163, n. 4), comma 3 c.p.c. La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto dei criteri normativi di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto (Cass. n. 1681/2015).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato, da un lato, i fatti giuridici che hanno originato la pretesa azionata nel presente giudizio, ovvero la sottrazione e la contraffazione da parte della sig.ra del suo documento CP_5
d'identità al fine di stipulare con gli istituti di credito citati diversi contratti di finanziamento e prestito personale (All. Ligas, in particolare, doc. n. 1, 2, 24,
325), dall'altro, tutta la documentazione che descrive i rapporti contrattuali in essere tra la sig.ra e (All. Ligas doc. n. 16, 21) Pt_1 Controparte_1 nonché le numerose diffide ad adempiere inviate da all'attrice aventi ad CP_1
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oggetto i contratti di finanziamento oggetto del presente giudizio. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi necessari ed essenziali per circoscrivere l'ambito della domanda e consentire ai convenuti di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine alle pretese azionate, tant'è che la ha potuto CP_1 svolgere ampiamente e compiutamente le proprie difese nel merito della vertenza da pagine 9 a pagine 17 della comparsa di costituzione.
c) Sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
in relazione al contratto di prestito personale n. (010) 43100697. CP_1
Il convenuto fonda la sua eccezione sulla cessione del credito derivante dal contratto di prestito personale n. (010)43100697 a far data dal 15 dicembre
2014, a (All. Agos docc. 3 e 4), nell'ambito di una operazione CP_8 di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della l. n. 130 del 1999 e 58
T.U.B.
La questione posta dal convenuto non attiene alla legittimazione passiva, ma alla titolarità del rapporto controverso ed è quindi una questione non processuale ma sostanziale.
La legitimatio ad causam, infatti, deve essere sempre valutata alla stregua della prospettazione attorea, dovendosene escludere la sussistenza quando dalla domanda stessa emerga il suo difetto.
L'eccezione formulata non tiene conto della distinzione tra la cessione del contratto e la cessione del credito: la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto cosicché, dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'esistenza e alla validità del contratto da cui il credito scaturisce.
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In sostanza, la cessione del credito derivante da un precedente contratto, produce, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente, e l'esercizio, che si trasferisce al cessionario (Cass. civ., Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17727).
Per quanto riguarda, nello specifico, la cessione di crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della l. n. 130 del
1999 e 58 T.U.B., deve evidenziarsi che l'art. 4 della l.n. 130 cit. non richiama il quinto comma dell'art. 58 TUB a mente del quale “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.”. Deve quindi essere esclusa la sostituzione del cessionario al cedente nelle operazioni di cartolarizzazione.
Alla luce di tali considerazioni, le domande dell'attrice sono state correttamente indirizzate nei confronti della cedente e non Controparte_1 nei confronti della cessionaria . CP_7
d) Nel merito, è bene rilevare che l'attrice ha agito solo in proprio e non anche in qualità di amministratrice di sostegno del coniuge e nelle Per_3 conclusioni non ha chiesto di pronunciare l'annullamento del contratto ex art. 428 c.c., ma di accertarne la nullità in ragione della condotta illecita posta in essere nei suoi confronti (mediante l'uso fraudolento del suo documento di identità).
Pertanto, tutte le difese svolte dalle parti su questo punto sono inconferenti.
e) Per quanto riguarda la posizione dell'attrice, è provato documentalmente che la sig.ra è stata messa alla prova a seguito della CP_5 sospensione del procedimento penale n. 6330/2012 RNR. A prescindere dall'esito della messa alla prova, è indirizzo consolidato della giurisprudenza quello secondo cui, in materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la pronuncia ex art. 464-septies c.p.p. (messa alla prova) non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla
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responsabilità dell'imputato, così come anche l'eventuale estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, poiché pur costituendo questa una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità dell'imputato: ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda (ex multis Cass. n. 2113/24Cass. Sez. V, n. 49478 del 13/11/2019). In disparte la sospensione del procedimento penale per messa alla prova, la sig.ra ha CP_5 riconosciuto la sua piena responsabilità in ordine ai fatti descritti dall'attrice
(All. Ligas doc. 24) e, conseguentemente, la condotta posta in essere da quest'ultima ai danni dell'attrice deve valutarsi come illecita.
f) Accertata la sostituzione di persona mediante uso fraudolento di un documento contraffatto da parte della RA , la domanda di CP_5 accertamento della nullità dei contratti di finanziamento deve essere accolta: in mancanza del consenso della RA risulta mancante fin Pt_1 dall'origine l'elemento essenziale dell'accordo. Deve pertanto essere dichiarata la nullità tra la sig.ra e la dei Parte_1 Controparte_1 contratti n. (010)43100697, n. (010) 42409682 e, tra la RA Parte_1
e la , dei contratti n. 4016731200 e n. 4046276200.
[...] CP_3
Dalla nullità del contratto deriva l'illegittimità delle richieste di adempimento rivolte alla RA dai convenuti. Pt_1
g) L'attrice ha chiesto di ordinare alle convenute la cancellazione del suo nominativo dai registri RI e SIC. La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Nel sistema di informazioni creditizie gestito da RI sono iscritte tutte le operazioni di finanziamento nelle quali sono coinvolte le banche e le società finanziarie che partecipano al sistema. L'iscrizione al
RI viene quindi sempre effettuata in presenza anche di una semplice richiesta di finanziamento purché il consumatore abbia prestato il proprio consenso a tale comunicazione. Solitamente, il consenso viene prestato al
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momento della stipulazione del contratto di finanziamento. Nel caso in cui si verifichino ritardi nei pagamenti dei finanziamenti comunicati al SIC, la banca o la società finanziaria provvedono alla segnalazione senza necessità di un ulteriore consenso da parte del consumatore. Occorre quindi distinguere due momenti: la comunicazione della richiesta o dell'erogazione del finanziamento e la segnalazione dell'inadempimento o del ritardo. Nel caso in esame, la RA non ha prestato alcun consenso, né ai contratti di Pt_1 finanziamento (che infatti sono nulli) né, tanto meno, alla comunicazione al
RI.
Dalla documentazione in atti (doc. 16 attrice) risulta che tutti i contratti di finanziamento dei quali si tratta nel presente procedimento erano stati comunicati al RI. Tale comunicazione non ha ragion d'essere, in conseguenza della nullità del contratto e della mancata prestazione del consenso da parte dell'attrice. La aveva anche Controparte_3 provveduto alla segnalazione al RI dello stato di sofferenza dei crediti
(docc. 3 e 4 e ha provveduto di sua iniziativa alla relativa CP_3 cancellazione prima dell'introduzione del presente giudizio (doc. 6 CP_3
Non è dimostrato che la abbia fatto alcuna segnalazione Controparte_1 alla RI. Sono invece documentate le comunicazioni alla RI di tutti i contratti di finanziamento per i quali è causa (doc. 16 attrice). Deve pertanto ordinarsi alle Società convenute di procedere alla cancellazione.
h) In ordine alla domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni, occorre distinguere la posizione della RA da quella CP_5 della Società convenute e ulteriormente distinguere tra i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali.
La responsabilità della è evidente ed è stata ammessa dalla stessa: la CP_5 convenuta ha fraudolentemente utilizzato un documento di identità dell'attrice sostituendo la fotografia con la propria e utilizzandolo per stipulare numerosi contratti di finanziamento, non solo con le società convenute ma anche con la
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Fin SA e la Prestitempo s.p.a., ottenendo prestiti per un importo complessivo di circa € 90.000,00.
In ordine alle responsabilità dei due istituti di credito chiamati in giudizio,
l'attrice ne ha lamentato la condotta negligente per non essersi accertati della reale identità della cliente con la quale hanno stipulato i diversi contratti descritti in espositiva. La normativa antiriciclaggio contenuta all'interno del
D.lgs.n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) nonché le disposizioni della AN d'AL del 30 luglio 2019 in tema di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, con particolare riferimento alla parte II, attesa la progressiva diffusione dei fenomeni relativi al furto di identità nei rapporti bancari e finanziari, impongono l'attuazione di un sistema di controllo rafforzato, anche attraverso ulteriori e più ampie verifiche che, seppur non espressamente previste dalla normativa di settore, si rendono necessarie a seconda del caso concreto. Come affermato anche da consolidata giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di furto di identità ed utilizzazione da parte del reo di un documento altrui al fine di aprire conti correnti o emettere assegni, la riconoscibilità dell'abuso è da ritenere in re ipsa, e da presumere fino a prova contraria essendo a carico della banca e non del danneggiato l'onere di fornire la prova della scusabilità del suo errore” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 11 febbraio 2009,
n.3350). Nel caso di specie, sia che non hanno CP_1 CP_3 fornito la prova della scusabilità dell'errore in cui sono incorse. Al contrario, le circostanze del caso concreto, ovvero, l'essersi accontentate della fotocopia in bianco e nero del documento di identità, qualifica la condotta degli istituti come negligente. Se gli addetti allo sportello avessero richiesto, come avrebbero dovuto, il documento originale della sig.ra avrebbero potuto Pt_1 accorgersi della sua alterazione, in particolare, della sostituzione della
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fototessera, della mancanza del timbro apposto sulla stessa, che ne garantisce l'integrità e, da ultimo, usando la diligenza qualificata che ci si attende da soggetti preposti a quelle operazione finanziarie, si sarebbero dovuti avvedere della contraffazione del documento, anche considerando che la foto della
è stata apposta sulla carta d'identità della mediante semplici CP_5 Pt_1 graffette e non con i tipici sigilli ottonati impiegati all' . Controparte_10
Occorre poi distinguere, in ordine alle pretese creditorie dei due istituti bancari, la posizione di da quella di . CP_1 CP_3
- È agli atti che la società ha stipulato con la sig.ra due CP_1 Pt_1 contratti, il contratto di prestito personale n. (010)43100697, dell'importo di €
15.610,94, ceduto a far data dal 15 dicembre 2014, a (All. CP_8 CP_1 docc. 3 e 4) e il contratto n. (010) 42409682, concluso il 26/3/10, per l'erogazione, per sola sorte capitale, di € 6.500,00, da rimborsare con il versamento di 36 rate mensili di € 214,00 ciascuna, estinto anticipatamente il
28/12/10. A seguito della cessione pro soluto del primo contratto, CP_8
, in quanto cessionaria, è subentrata nel contratto n. (010)43100697 ed è
[...] divenuta unica creditrice nei confronti di In ordine al Pt_1 Parte_1 secondo contratto, invece, essendosi estinto a seguito del pagamento di tutti i ratei, nessuna pretesa o azione risulta essere stata promossa da . CP_1
- Le pretese creditorie dell'istituto afferiscono a due contratti, CP_3 ovvero il contratto di finanziamento stipulato con Parte_4
n. 4016731200 (All. Deutsche doc. n. 1) per il quale
[...] ha garantito le obbligazioni di pagamento assunte dal Parte_1 coniuge e il contratto di finanziamento n. 4046276200, stipulato il Per_3
26.01.2010, per complessivi € 22.000,00, da corrispondere in 96 rate dell'importo di € 319,69 ciascuna. In relazione a tali crediti la CP_3 ha comunicato in data 11.04.2016, atteso l'esito delle indagini preliminari relative al procedimento penale incardinato per effetto della denuncia dei Per_ sig.ri e la rinuncia a ogni ragione di credito nei confronti di Pt_1 Pt_1
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Per_ e e la cancellazione delle segnalazioni dei loro nominativi presso la
Centrale Rischi di AN d'AL (All. doc. 6). CP_3
i) Ciò premesso, dei danni patrimoniali patiti dalla sig.ra in Pt_1 conseguenza della condotta negligente di e non è stata data CP_1 CP_3 prova alcuna. In particolare, nessuna prova sull'esistenza di una eventuale richiesta di finanziamento inoltrata presso un'altra banca, né di un conseguente diniego ma soprattutto, dalla visura RI in atti, risulta che alla banca dati erano stati comunicati i contratti di finanziamento ma non risulta una segnalazione fatta da e quella fatta dalla Controparte_1 [...]
è stata cancellata. Manca quindi la prova del danno subito. CP_3
l) Quanto ai danni non patrimoniali lamentati dall'attrice, questi si ritengono sussistenti e diretta conseguenza della responsabilità, da un lato, del fatto illecito commesso da e, dall'altro, della condotta negligente CP_5 degli istituti di credito. Sono agli atti, infatti, le diffide ad adempiere inviate dai due istituti di credito nel corso del tempo alla sig.ra (All. Ligas doc. Pt_1
n. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21) che hanno certamente causato un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento.
Il combinato disposto di cui agli artt. 185, comma 2, c.p. e 2059 c.c. prevede la risarcibilità dei danni non patrimoniali nei soli casi previsti dalla legge e nei casi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione. E' stato anche precisato che “ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa” (Cass. n. 29832 del
19/12/2008, Cass. n. 20684 del 25/09/2009). Nel caso di specie, attengono certamente ai diritti inviolabili della persona, tutelati ex art. 2 Cost., il diritto all'identità in tutti i suoi elementi costitutivi (nome, rappresentazione,
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reputazione e riservatezza), dovendosi considerare, al fine della determinazione del quantum risarcitorio, che i fatti illeciti lamentati dalla sig.ra si sono protratti nel tempo, a partire dal 2010, ovvero da quando è Pt_1 avvenuto l'uso fraudolento del proprio documento d'identità, e il perdurare delle conseguenze negative di tali fatti, ovvero le numerose diffide ad adempiere ricevute e le conseguenti minacce di azioni volte al recupero dei crediti che, certamente, hanno avuto riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale dell'attrice, anche in considerazione dell'entità degli importi richiesti.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Cass.
n. 24060/2024). Nel caso di specie, questo giudice ritiene di dover considerare, da un lato, l'ammontare dei debiti contratti da CP_5 con la spendita del nome della sig.ra e, conseguentemente, della Pt_1 sofferenza debitoria alla quale è stata esposta quest'ultima; dall'altro, il perdurare di tale situazione pregiudizievole, alla quale hanno attivamente concorso i due istituti bancari convenuti con la loro condotta negligente (Cass. civ. 31.5.2003, n. 8828; Cass. civ. 31.5.2003, n. 8827). Sussistono, pertanto, i presupposti per la risarcibilità del danno esistenziale lamentato dalla sig.ra che questo giudice ritiene di poter liquidare equitativamente Pt_1 quantificandolo, ex art. 1226 c.c., in una somma pari a un decimo dell'entità del debito maturato, ovvero in euro 9.000,00 per CP_5
Ai sensi dell'art. 2058 c.c., le Società convenute devono rispondere in solido con la ma nei limiti delle vicende che li hanno riguardati, tenendo CP_5 conto dell'importo dei rispettivi contratti di finanziamento (complessivi €
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34.000,00 per e € 20.500,00 per . Applicando la CP_3 Controparte_1 stessa percentuale del 10 per cento del capitale, la e la Controparte_3 devono essere condannate in solido con al Controparte_1 CP_5 risarcimento in favore della RA rispettivamente, di € Parte_1
3.400,00 e di € 2.500,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
Considerato che
ha deciso di non costituirsi in CP_5 giudizio, non contrastando, così, le pretese avversarie e che in separata sede ha riconosciuto integralmente la propria responsabilità (All. Ligas doc. 24) le spese di lite devono essere liquidate, nei confronti della ai valori medi CP_5 per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi;
devono invece essere liquidate ai valori medi per le restanti convenute.
Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale,
2) rigetta l'eccezione di indeterminatezza dell'atto di citazione;
3) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
[...]
CP_1
4) accerta e dichiara l'illiceità della condotta posta in essere dalla sig.ra nei confronti della RA;
CP_5 Parte_1
5) dichiara la nullità tra la sig.ra e la Parte_1 CP_1 dei contratti n. (010)43100697, n. (010) 42409682 e, tra la
[...] RA e la , dei contratti n. Parte_1 CP_3
4016731200 e n. 4046276200 e la conseguente illegittimità delle richieste di adempimento rivolte dalla e dalla Controparte_1 alla RA;
Controparte_3 Parte_1
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6) ordina alle società suindicate la cancellazione del nominativo della RA dai registri RI e SIC;
Parte_1
7) condanna al risarcimento del danno non patrimoniale CP_5 nei confronti di liquidato in via equitativa nella Parte_1 misura pari a € 9.000,00;
8) condanna e in solido anche Controparte_1 Controparte_3 con la RA al risarcimento del danno non CP_5 patrimoniale nei confronti di che liquida in via Parte_1 equitativa nella misura di € 2.500,00 in carico a e € Controparte_1
3.400,00 in carico a Controparte_3
9) Condanna , e CP_5 Controparte_1 Controparte_3 alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Parte_1 liquida rispettivamente in € 3.387,00 a carico di € CP_5
5.077,00 ciascuna a carico della e di Controparte_3 [...]
a titolo di compenso professionale, € 573,14 per esborsi CP_1
a carico delle convenute in solido, oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
10) Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cagliari, il 12/12/2025.
Il Giudice
(dott. Nicoletta Leone)
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