Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Francesco Campagna Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2087 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 31.12.2024, promosso da
(C.F.: ) nata a [...]_1 C.F._1
Calabria (R.C.) il 05.03.1974 e (C.F.: Parte_2
) nato a [...] (R.C.) il 16.03.1970, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Sabrina
Amodeo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (RC), Via G. Mazzini,
n.6, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 25.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria (R.C.) il 06.09.2003 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 20.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino alla data dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in
Reggio Calabria (R.C.) il 06.09.2003, b) dal matrimonio sono nate tre figlie,
(20.07.2005), (15.06.2007) e (11.09.2013); Per_1 Per_2 Per_3
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro
Pag. 2 di 8 concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
23.09.2024, il quale ha apposto il visto in data 24.09.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza
- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 25.07.2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 Parte_2
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte 2, serie A, u.1 n.496 anno 2003, alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria in Via
Enotria, 24, 1° e 2° piano f.t., unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene
Pag. 3 di 8 assegnata alla SI.ra nell'interesse delle figlie minori ivi Parte_1
stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica e della figlia maggiorenne non ancora autonoma economicamente.
3. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie minori e restano collocate prevalentemente Per_2 Per_3
presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) Compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il SI. terrà con Pt_2
sé le figlie minori due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 22:00 in primavera ed estate, e dalle ore
14:30 fino alle 21:00 in autunno ed inverno;
nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi, con un pernottamento tra il sabato e la domenica una volta al mese.
4/b) Nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno.
4/c) Almeno per i primi tempi, il compleanno delle bambine sarà festeggiato con la presenza di entrambi i genitori, secondo gli accordi che si
Pag. 4 di 8 sostanzieranno all'occorrenza e sempre nel rispetto dell'equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali;
in caso di disaccordo, le minori trascorreranno il pranzo con il padre e la cena con la madre, ad anni alterni.
4/d) Le minori trascorreranno la festa della mamma e del papà, nonché i compleanni della madre e del padre, con i rispettivi genitori che quel giorno festeggiano, indipendentemente dalla regolamentazione di cui al punto 4/ a).
4/f) Anche le feste natalizie (Natale e Capodanno) e pasquali (Pasqua e
Lunedì dell'Angelo) verranno concordate di volta in volta tenendo conto del criterio di alternatività ed in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con i propri figli.
5. Il SI. corrisponderà entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_2
, mediante bonifico bancario, a titolo di concorso nel mantenimento Pt_1
ordinario delle figlie, la somma complessiva di € 450,00 e così € 150,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
mentre concorrerà nella misura del
50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, purché previamente concordate e debitamente documentate, con individuazione delle stesse secondo il seguente generale prospetto di cui al Protocollo del Tribunale
Civile di Reggio Calabria:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
Pag. 5 di 8 ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in abito giornaliero;
prescuola e doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione).
Spese subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1-A. Le spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di scuole e università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby-sitting laddove ve ne sia l'esigenza.
2-A. Le spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(music, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
3-A. Le spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4-A. Le spese medico sanitarie: per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5-A. Spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il consenso cui dette spese sono subordinate dovrà essere comunicato per iscritto ed il genitore che avrà avvertito l'altro circa la necessità di sostenerle considererà acquisito il consenso dell'altro decorsi 20 giorni dall'invio della richiesta. Il dissenso dovrà essere espresso o documentabile.
Pag. 6 di 8 Spese per le quali non è necessaria la preventiva concertazione tra i genitori
(spese straordinarie obbligatorie):
1-B. Tasse scolastiche (scuola pubblica), libri scolastici e altri strumenti di studio;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Il sig. n.q. di proprietario dell'immobile sito in Via Enotria 24 - II° Pt_2
piano f.t., si impegna sin da ora a donare l'immobile di cui sopra, alla SI.ra
, entro Giugno 2025; Parte_1
7. La SI.ra , n.q. di assegnataria della residenza familiare, si farà Pt_1
carico di tutte le spese ordinarie e, dunque, del pagamento di tutte le utenze relative alla stessa;
saranno ripartite, invece, al 50% tra i coniugi le spese di straordinaria manutenzione;
8.Il sig. provvederà a ritirare dalla casa coniugale i propri effetti Pt_2
personali, nonché quanto di sua esclusiva proprietà, rinunciando ad ogni arredo presente nella residenza familiare in favore delle figlie, impegnandosi a reperire un'abitazione idonea per sé e per le ragazze, presso la quale trasferirà la propria residenza anagrafica;
9. Gli assegni familiari versati alla SI.ra , nell'interesse delle figlie, Pt_1
resteranno assegnati alla madre nella misura del 100%;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da
Pag. 7 di 8 chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
11. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi, reciprocamente,
l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio;
12. I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per l'espatrio, autorizzandosi reciprocamente per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per sé stessi e per figli minori;
13. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti;
14. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.01.2025
Il Giudice Estensore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
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