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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 19 marzo 2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6886/2022
TRA
elettivamente domiciliato in Catania via M. Cilestri n. 41 presso lo Parte_1 studio dell'Avv Fabio V. E. Gagliano, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Misterbianco Via Parroco Giuseppe Scuderi n.3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maugeri, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria.
Resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 28 luglio 2022, premesso di essere Parte_1
stato alle dipendenze della con contratto a tempo determinato, dal Controparte_1
8.09.2021 al 31.12.2021, con qualifica di pasticcere ed inquadramento nel livello 4 del
CCNL, e premesso di avere continuato a svolgere la propria prestazione lavorativa sino al
15.1.2022, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo:
- di essere stato assunto con contratto a tempo pieno di 40 ore settimanali, ma di avere osservato un orario di lavoro complessivamente di 51 ore settimanali;
1 - di avere disimpegnato la mansione di pasticcere e di avere lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 22.30 alle ore 7:00;
- di non avere ricevuto il pagamento delle indennità dovute a titolo di lavoro notturno e di lavoro straordinario;
- di avere continuato a lavorare alle dipendenze della fino al 15 gennaio 2022, CP_1
con le stesse modalità, nonostante il contratto a tempo determinato fosse scaduto in data
31.12.2021;
- di non essere stato retribuito per le superiori prestazioni lavorative rese oltre la data del
31.12.2021;
- di non avere, in costanza di rapporto, mai usufruito delle ferie e dei permessi spettanti, né di avere ricevuto alcuna indennità sostituiva;
- di non aver ricevuto il pagamento della indennità di fine rapporto;
- di aver percepito una retribuzione complessiva di € 8.574,00 al netto delle ritenute di legge, inferiore a quella indicata in busta paga e corrisposta a mezzo di n. 17 bonifici bancari emessi dal 24/9/2021 al 29/12/2021 e mediante contanti nella misura di € 750,00 versati nel mese di settembre 2021;
- di avere diritto al pagamento della ulteriore complessiva somma di € 7.019,82 a titolo di differenze retributive e di TFR, come da conteggi elaborati nel prospetto allegato;
- di avere chiesto, quindi, con diffida del 31.3.2022, inoltrata a mezzo PEC l'1.4.2022, il pagamento di tutte le spettanze economiche dovute, senza ricevere alcun riscontro;
Tanto premesso, ha dedotto la natura retributiva del credito vantato e ha concluso chiedendo: «-dichiarare che il ricorrente ha lavorato per la convenuta dal 8.9.2021 al
15.1.2022 osservando l'orario di lavoro indicato nel presente ricorso e, per l 'effetto, condannare parte convenuta, anche ex art. 36 Cost., al pagamento delle differenze retributive scaturite per le ragioni di cui in ricorso determinate in € 7.019 ,82, di cui €
831,42 a titolo di t.f.r., tutto al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- In via del tutto subordinata, nella non temuta ipotesi che non venisse raggiunta la prova della durata effettiva del rapporto di lavoro e dell'orario di fatto espletato dal ricorrente secondo quanto esposto in precedenza, condannare parte convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto indicato nelle buste paga e quanto effettivamente pagato, somma quantificata in € 428 ,03 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del credito al soddisfo».
2 Si è costituita tardivamente, con memoria depositata il 6 dicembre 2022, la Controparte_1
la quale, contestando la pretesa di parte ricorrente alle differenze retributive ha
[...]
esposto:
- che il rapporto di lavoro a tempo determinato, oggetto della controversia, aveva avuto inizio l'8.09.2021 ed era terminato il 31.12.2021;
- che nessuna ulteriore prestazione di lavoro era stata resa dal ricorrente dopo il
31.12.2021;
- che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era corrispondente a quello contrattualmente previsto eccetto le poche ore di lavoro straordinario, rese dal ricorrente in circostanze eccezionali, regolarmente retribuite in contanti, così come quanto spettante a titolo di TFR;
- che non rispondeva al vero l'affermazione secondo cui il ricorrente non aveva percepito le indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti.
Ha concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alle udienze del 7 e dell'11 gennaio 2023 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, rilevata la assenza di parte resistente. È stata ammessa la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, sono stati ammessi altresì l'interrogatorio formale di parte resistente e la prova testimoniale richiesti dalla parte ricorrente, mentre parte resistente è stata dichiarata decaduta dal potere di avanzare richieste istruttorie, stante la tardività della costituzione.
Assunte le prove orali all'udienza del 15 marzo 2023, è stata poi disposta consulenza tecnica contabile e la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 9.10.2024. Sono, quindi, state richieste due integrazioni alla consulente tecnica nominata e la causa è stata rinviata all'udienza del 19.3.2025.
Sostituita l'udienza del 19.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, e la causa è stata decisa con sentenza emessa il giorno fissato per l'udienza di discussione, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria vantata da volta ad Parte_1
ottenere le differenze retributive in thesi spettanti per il maggior orario di lavoro osservato,
l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e le somme dovute a titolo di ricalcolo di quanto spettante a titolo di ratei di tredicesima mensilità, TFR, in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la società Controparte_2
[...] dall'8.9.2021 al 31.12.2021 e in thesi proseguito anche nel successivo periodo dall'1 al 15 gennaio 2022.
3. Il ricorrente ha addotto di avere lavorato ininterrottamente alle dipendenze della resistente osservando un orario di lavoro dalle ore 22.30 alle ore 7:00, dal lunedì al sabato, per un totale di 51 ore settimanali, di non avere goduto delle ferie né dei permessi retribuiti, di non avere ricevuto nulla a titolo di TFR e a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno e straordinario prestato.
3.1. La società resistente non ha contestato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato dall'8 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, ma ha negato sia la prosecuzione del rapporto di lavoro nel periodo successivo alla scadenza del termine apposto al contratto, sia il mancato pagamento di quanto spettante a titolo di TFR, di ferie e permessi non goduti, nonché a titolo di straordinario, svolto solo saltuariamente e di volta in volta remunerato.
4. Stante la proposizione di più domande cumulate occorre procedere all'esame distinto delle stesse.
Parte ricorrente deduce anzitutto una maggior durata del rapporto di lavoro (cioè sino al 15 gennaio 2022) e la debenza di somme maggiori rispetto a quelle corrisposte dal datore sia a titolo di lavoro straordinario e notturno, che a titolo di indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità e TFR, ricalcolati sulla base della maggior durata del rapporto di lavoro e sul maggior orario di lavoro osservato.
4.1. Nel caso di specie è incontestata, nonché comprovata documentalmente, l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e determinato dall'8 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 con inquadramento nel livello C2 del CCNL Pubblici
Esercizi TU (cfr.doc. fasc. ricorrente). CP_3
5. Occorre, dunque, in primo luogo verificare se il rapporto di lavoro intercorso tra le parti
è proseguito oltre il termine di scadenza pattuito in contratto e, precisamente, dal 1° gennaio 2022 al 15 gennaio 2022.
5.1. Osserva il Tribunale che secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e per far valere diritti derivanti dal medesimo l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi della pretesa azionata. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso e, in particolare, grava sul lavoratore l'onere della
4 prova del requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ed invero, l'art. 2094 c.c. stabilisce che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore», con soluzione lessicale che evidenzia la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso «alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore.
L'esame degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. rivela poi gli elementi in cui si estrinseca tale rapporto gerarchico, nell'ambito del quale il lavoratore subordinato è tenuto, oltre che a rispettare l'obbligo di diligenza correlato alla specifica tipologia di attività prestata e l'obbligo di fedeltà, ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori cui sia gerarchicamente sotto ordinato per l'esecuzione della prestazione lavorativa, soggiacendo altresì al potere disciplinare del datore di lavoro.
In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha più volte affermato che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è inteso quale vincolo di natura personale che lega il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore
(cfr., per tutte, già Cass. n. 5645/2009, Cass. n. 4171/2006).
Il vincolo della subordinazione si estrinseca quindi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, oltre che nell'inserimento nell'organizzazione datoriale.
Costante è l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass. n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n.
280/2018; Cass. n. 2439 /2019).
5 In questa prospettiva, è stato affermato che, allorquando il vincolo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare ricorso ad altri criteri, complementari e sussidiari, aventi funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, sono atti a rivelare in via indiretta l'esistenza di evidenze sintomatiche di un vincolo non altrimenti evincibile (cfr., Cass. n.
326/1996; Cass. n. 2728/2010).
Tali criteri sussidiari sono stati dalla giurisprudenza individuati nell'assenza di rischio, nella continuità della prestazione, nella localizzazione della prestazione, nell'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, nel coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, nell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 10004/ 2016, Cass. n. 11572/2017, Cass. n.
1511/2019).
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che detti elementi sintomatici, che individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v. Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 9252/2010), avente ad oggetto una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass.
n. 9251/2010).
Il predetto procedimento presuntivo impone, quindi, di individuare un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato e ciò attraverso l'opera di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Coordinando, quindi, i suesposti principi con l'illustrata regola di riparto dell'onere probatorio, osserva il Tribunale che grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa ossia dell'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
6 Assolto tale onere, spetterà alla parte resistente l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi discendenti da un rapporto di lavoro subordinato e gravanti in capo al datore di lavoro.
Ove poi all'esito dell'istruttoria permangano dubbi in ordine alla qualificazione del rapporto giuridico obbligatorio dedotto in giudizio, il mancato assolvimento all'onere della prova condurrà, in applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 2697 c.c., al rigetto della domanda il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
5.2. Ora, le risultanze offerte dall'espletata prova orale non hanno offerto elementi fattuali atti a consentire di ritenere provata la prosecuzione tra le parti del rapporto di lavoro subordinato sino al 15 gennaio 2022.
Entrambi i testi escussi, interrogati sul punto, nulla hanno saputo riferire di specifico, non avendo gli stessi prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente nel periodo oggetto della presente indagine fattuale e non avendo pertanto gli stessi avuto conoscenza della prosecuzione o meno del rapporto di lavoro oltre il termine apposto al contratto.
Il teste , escusso all'udienza del 15.3.2023, che risulta aver lavorato alle Testimone_1
dipendenze della resistente dal 20.09.2021 al 25.10.2021, giusta risultanze della comunicazione di assunzione esibita all'udienza del 15.3.2023, ha dichiarato «È CP_3 vero che il sig. ha svolto l'attività di pasticcere presso l'esercizio Parte_1
commerciale (bar) della società convenuta sito in Catania, via Passo del Controparte_1
Fico s.n.c. presso il MAAS di Catania. Preciso che so ciò in quanto anche io ho lavorato presso il predetto bar in due mesi e mezzo», precisando tuttavia «Posso riferire quindi soltanto per il periodo in cui ho lavorato io».
La teste , escussa all'udienza del 15.3.2023, ha dichiarato che «È vero che Testimone_2 il sig. dal 8.9.2021 al 15 gennaio 2022 ha svolto l'attività di pasticcere Parte_1 presso l'esercizio commerciale (bar) della società convenuta sito in Controparte_1
Catania, via Passo del Fico s.n.c. presso il MAAS di Catania», precisando di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver «lavorato presso il predetto bar da agosto a dicembre 2021 prima con le mansioni di addetta alle pulizie, poi come banconista» ed aggiungendo che «Per il periodo successivo a dicembre 2021 mi ha riferito il ricorrente che lui lavorava ancora là e qualche volta recandomi al MAAS di mattina l'ho visto fuori dal laboratorio con abiti di lavoro».
Ora, ai fini della soluzione della quaestio facti che ci occupa, non è possibile tenere in considerazione tali ultime dichiarazioni rese dalla teste in ordine alla Tes_2
7 prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 31.12.2021, in quanto trattasi di fatti conosciuti dalla teste solo de relato actoris e dovendo pertanto la deposizione testimoniale in esame essere ritenuta nulla in parte qua. D'altra parte, è la stessa teste a precisare di Tes_2
avere avuto conoscenza diretta dei soli fatti occorsi sino al dicembre 2021, data di cessazione del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente.
5.4. Alla luce delle superiori risultanze istruttorie e alla luce del totale vuoto probatorio emerso dall'espletata istruttoria orale, non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 15 gennaio 2022.
5.5. Pertanto, in applicazione del principio dell'onere della prova, la parte di domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 15 gennaio 2022 e la condanna della parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive deve essere respinta.
6. Così accertata la durata del rapporto di lavoro per il solo periodo indicato in contratto e venendo ora all'esame della domanda avente ad oggetto le differenze retributive spettanti per la maggior durata oraria della prestazione lavorativa, osserva in primo luogo il
Tribunale che consolidato è il principio per cui «è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1° settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio 1993 n. 739)» (così Cass. n.
3714/2019).
6.1. Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 22.30 alle ore 7 del mattino, per un totale di 51 ore settimanali.
6.2. Tali circostanze hanno trovato riscontro nella prova orale assunta, in quanto la legale rappresentante della società, , ha confessato in sede di interrogatorio Testimone_3
formale che «È vero che il sig. dal 8.9.2021 al 31.12.2021 ha svolto Parte_1
l'attività di pasticcere presso l'esercizio commerciale (bar) della società convenuta osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 22.30 alle ore 07.00, tutti i giorni della settimana escluso la domenica» (v. verbale udienza del 15.3.2023).
6.4. Tanto basta, alla luce dell'efficacia privilegiata di piena prova assegnata dall'ordinamento alla confessione, a ritenere comprovata l'osservanza da parte del
8 ricorrente dell'orario di lavoro dedotto in ricorso ossia dalle ore 22:30 alle ore 7.00, dal lunedì al sabato.
6.5. Spettano, quindi, a parte ricorrente le differenze retributive per il maggior orario di lavoro osservato, nonché l'adeguamento della tredicesima mensilità e del TFR alla luce del maggior orario di lavoro accertato, risultando la mera consegna delle buste paga e le affermazioni contenute in memoria alla pagina 3 (…il sig. che, nella Parte_2
qualità di marito della Sig.ra legale rappresentante pro tempore Parte_3 dell'odierna convenuta , gestiva l'attività nelle ore notturne nonché i Controparte_1 pagamenti dei dipendenti..) di per sé insufficienti a dimostrare l'avvenuto pagamento dei detti emolumenti.
7. Analogo ragionamento deve farsi con riguardo all'espletamento di attività lavorativa nell'intervallo rilevante ai fini dell'attribuzione della maggiorazione per il lavoro notturno, in quanto il CCNL di categoria individua detto intervallo nell'arco temporale ricompreso tra le 23.00 e le 6.00 del mattino. Pertanto, sulla scorta delle emergenze istruttorie, non vi è dubbio alcuno che al ricorrente, impiegato dalla resistente dalle 22.30 alle 7.00 del mattino, spetti la maggiorazione della retribuzione per il lavoro notturno prestato.
8. Spettano al ricorrente, altresì, le somme richieste a titolo di ferie non godute.
La resistente non ha, infatti, fornito la prova di avere assicurato al lavoratore il godimento delle ferie e di avere remunerato i giorni di riposo annuale previsti dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, in forza di quanto indicato dalla stessa datrice di lavoro nella comunicazione Unilav di assunzione (v. fasc. ricorrente).
8.1. L'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate a titolo di mancato godimento delle ferie e l'allegazione dell'inadempimento impongono – sulla base dei principi in materia di riparto dell'onere della prova – di verificare l'adempimento della parte datoriale all'obbligo di assicurare al lavoratore il godimento del riposo annuale.
8.2. Condivide sul punto il Tribunale l'orientamento recentemente affermato dalla
Suprema Corte nella sentenza del 25 luglio 2022, n. 23153 ove si evidenzia che «è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.
9 10.5. La Suprema Corte ha conclusivamente affermato (così Cass. n. 21780/2022 cit.) che
l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8 conv. con modif. in L. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che:
"a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018);
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato».
8.3. In conformità ai principi di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c. grava, quindi, sul lavoratore l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e l'onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro, mentre sul datore di lavoro pesa l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ossia l'avvenuto versamento delle rispettive somme.
8.4. Ora, nel caso di specie, a fronte della pacifica esistenza del rapporto di lavoro de quo dal 8.9.2021 al 31.12.2021 e dell'allegazione attorea in ordine all'inadempimento datoriale, da un lato, e a fronte, dall'altro lato, della mancata dimostrazione della tesi della resistente secondo cui il ricorrente avrebbe goduto delle ferie spettanti, la società, costituitasi tardivamente, non ha dimostrato di aver assicurato al lavoratore la fruizione delle ferie o comunque di aver corrisposto la relativa indennità sostitutiva, risultando la consegna delle buste paga e le generiche affermazioni contenute in memoria insufficienti a dimostrare l'esistenza del fatto estintivo posto alla base delle pretese dell'istante.
8.5. L'assenza di prova di detto fatto estintivo e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate portano a
10 ritenere esistente il diritto di credito vantato dal a titolo di indennità sostitutiva delle Pt_1
ferie non godute.
9. Analogo discorso deve essere fatto con riferimento ai permessi, tenuto conto che il raggiungimento della prova in ordine al continuo e costante espletamento di attività lavorativa per sei giorni a settimana e con orario, si ribadisce, dalle 22.30 alle 7 del mattino, assurge ad indizio grave preciso e concordante (v. Cass. 23737/2020, che ha affermato che il requisito della concordanza deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi) in ordine al compimento di attività lavorativa anche nel lasso temporale in astratto e potenzialmente dedicato ai permessi.
Inoltre, dall'esame delle buste paga, che possono sì integrare prova dei fatti sfavorevoli all'imprenditore ivi rappresentati dal medesimo, si evince che i permessi maturati dal ricorrente non sono stati dallo stesso goduti. Ed invero dalla busta paga del mese di dicembre 2021 si evince che i permessi maturati dal al momento della cessazione Pt_1
del rapporto di lavoro erano pari a 10,68 e i permessi residui erano pari a 10,68. Tale indicazione è sufficiente e univoca nel senso di comprovare il mancato godimento dei permessi per l'intera durata del rapporto di lavoro.
10. Spettano altresì come accennato al ricorrente le somme richieste a titolo di tredicesima mensilità (sì come rientrante nel minimo costituzionale di cui all'art. 36 Cost. invocato da parte ricorrente in ricorso) e di TFR residuo e ricalcolato sulla scorta del maggior orario di lavoro dedotto in ricorso e accertato in giudizio.
10.1. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea in ordine all'inadempimento datoriale e della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della resistente, la società non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento del TFR.
11. Spetta infine a parte ricorrente anche la quattordicesima mensilità, contemplata dal
CCNL applicato al rapporto per cui è causa.
12. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto il pagamento degli assegni familiari e delle provvidenze di cui al d.l. n. 23/2020, tenuto che trattasi di spettanze richieste da parte ricorrente per la prima volta con le note sostitutive dell'udienza del 13.12.2023, depositate il 12.12.2023.
A ben guardare, infatti, in ricorso non vi è menzione alcuna di tali emolumenti, né vi è traccia dell'allegazione dei fatti costitutivi generatori del diritto alle dette provvidenze economiche.
11 Trattasi di carenze di allegazione che non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, valendo il principio generale per cui il giudice non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto.
La rilevata carenza in punto di allegazioni giustifica, già di per sé, sul punto la reiezione della domanda attorea, «dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite», non potendo nemmeno «i documenti
a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso» (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, devono essere respinte le domande aventi ad oggetto il pagamento della quattordicesima mensilità, degli assegni familiari e delle provvidenze di cui al d.l. n. 23/2020.
13. Ai fini della quantificazione degli emolumenti spettanti al ricorrente, reputa infine il
Tribunale di fare applicazione del CCNL Pubblici esercizi minori-Federturismo indicato nella Comunicazione Unilav di assunzione e non anche del diverso CCNL allegato in ricorso, in quanto il ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti necessari per la diretta applicazione del CCNL invocato, ossia la iscrizione della società datrice di lavoro ad organizzazioni sindacali stipulanti ovvero la ricezione di fatto di tale contratto quale fonte regolatrice del rapporto, desumibile dalla continuativa applicazione a quest'ultimo degli istituti fondamentali previsti e disciplinati dalla regolamentazione collettiva (non comprovata dalle buste-paga prodotte), né ha dedotto l'inadeguatezza della retribuzione prevista dal detto CCNL al minimo costituzionale, lamentando solo la corresponsione di una retribuzione in concreto inferiore a quanto riportato in busta paga e all'effettivo orario di lavoro osservato.
14. La quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente è stata rimessa al nominato CTU che, nel rispetto del mandato, ha provveduto al relativo compito, illustrando i passaggi di calcolo in maniera dettagliata, coerente ed analitica.
In particolare, la CTU, in primo luogo, ha provveduto a riepilogare la retribuzione percepita dal ricorrente pari alla somma netta di € 8.574,00. Successivamente, la CTU ha quantificato la retribuzione dovuta, comprensiva della 13^ mensilità, per un lavoratore
12 inquadrato al livello C2 (ex livello 4) del CCNL di categoria, tenuto conto di un orario di lavoro a tempo pieno. Dalla differenza tra la retribuzione ordinaria dovuta e quella percepita, sono state calcolate le differenze retributive. Da ultimo il CTU ha computato le maggiorazioni dovute per le ore di straordinario prestate, nonché per le ore di lavoro notturno, oltre l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, la quattordicesima mensilità e il TFR.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti a parte ricorrente, reputa il Tribunale di poter porre a fondamento della decisione i conteggi formulati dalla consulente tecnico, anche in considerazione dell'accoglimento da parte del CTU alle osservazioni mosse dal difensore di parte ricorrente in data 15.11.2023 in ordine all'ammontare delle ore di lavoro notturno prestato (pari a 7 e così ricalcolato dalla CTU), che pertanto non inficiano la correttezza delle risultanze della relazione di consulenza tecnica di ufficio.
In sintesi, le complessive differenze retributive spettanti al ricorrente nel periodo che va dall'8 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, sono state calcolate relativamente al monte ore complessivamente lavorato e pari a cinquantuno ore settimanali, così ripartite:
a) 40 ore settimanali di lavoro ordinario notturno con l'applicazione della maggiorazione del 25%;
b) 11 ore settimanali di lavoro straordinario di cui: 2 ore di straordinario notturno maggiorate al 60% e 9 ore di straordinario feriale diurno maggiorate al 30%, tutti elementi retributivi conteggiati in applicazione dell'istituto contrattuale collettivo nazionale Pubblici
Esercizi Minori, IV° livello retributivo, qualifica operaio con le mansioni di pasticcere.
La CTU, per tutto quanto sopra premesso, per il periodo di riferimento, ha accertato che spettano in astratto al ricorrente: i) differenze sulla paga conglobata nella misura di €
5.793,62; ii) tredicesima e quattordicesima mensilità nella misura, rispettivamente, di €
517,64 e di € 517,64; iii) indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nella misura di € 517,64, iv) maturati e non goduti nella misura di € 312,99, v) Pt_4 maggiorazione per il lavoro notturno nella misura di €1.444,59; vi) maggiorazione per il lavoro straordinario diurno nella misura di € 1.690,17; vii) trattamento di fine rapporto nella misura di € 726,82; il tutto per un ammontare complessivo di € 11.983,51.
La CTU ha poi detratto quanto già percepito dal ricorrente e pari alla somma di € 8.574,00 ed ha quindi accertato un credito residuo del ricorrente pari alla somma lorda di euro
3.409,53 pari alla somma netta di € 2.255,05.
14. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente percepire, per le superiori causali, la somma lorda complessiva di € 3.409,53 e la resistente va condannata al pagamento in
13 favore di parte ricorrente della superiore somma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo come per legge.
15. Con riguardo alle spese di CTU, osserva il Tribunale che consolidato è il principio per cui «In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista
è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza» (Cass. n. 25179/2013; Cass. n. 28094/2009).
La Corte di cassazione ha inoltre affermato che « il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese
(art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e
2858/99)» (Cass. Cass. n. 17739/2016, confermata da Cass. n. 26849/2019; ma vedi già
Cass. n. 23522/2014).
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto reputa il Tribunale di porre le spese di consulenza tecnica, nei rapporti tra il CTU e le parti, a carico delle parti in solido tra loro e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte resistente, che ha dato causa al giudizio, oltre ad essere rimasta soccombente.
Tali spese sono liquidate come da separato decreto.
16. Le spese di lite possono essere compensate per metà in ragione della parziale soccombenza. La restante metà segue la soccombenza e devono essere posti a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la a socio CP_1 Controparte_1
unico, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma lorda di € 23.409,53, a titolo di spettanze ancora
[...] dovute in relazione al rapporto di lavoro intercorso dall'8.9.2021 al 31.12.2021 e per le causali specificamente indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione della maturazione al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- pone le spese di CTU a carico della società a socio unico, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nella misura liquidata con separato decreto;
- condanna la a socio unico, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla rifusione in favore di di metà delle spese di Parte_1 lite, che liquida nell'intero in complessivi € 2694,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 19 marzo 2025.
La giudice
Federica Porcelli
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