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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'udienza del 07 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 230/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 5681/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla Via Roma n. 65, presso lo studio dell'avv.
Feliciano Fani, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 08/01/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' CP_2 riconoscendole un'invalidità del 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le
1 risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata Per_1
prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, ritenuta matura per la decisione, la causa
è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “ NATO IL 01.04.1948 è :Inabile al 100 Parte_1
x 100 dalla data della domanda amministrativa • NON sussistono i presupposti per l'indennità di accompagnamento”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “ Parte_1
2 CONSIGLIA affetta da: 1) Vasculopatia cerebrale cronica senza evidenti segni di decadimento mentale 2) Poliartropatria in verosimile contesto artrosico senza gravi limitazioni funzionali 3)
Cardiopatia ipertensiva in buo controllo farmacologico 4) Sindrome depressiva endoreattiva grave 5) Cataratta iniziale Visus corretto in OO 9/10 Ritengo del tutto inutile attribuire un valore percentuale per singole patologie , per raggiungere l'ovvio valore del 100 x 100 , il motivo del contendere non è il 100 x 100 già concesso dalla Commissione medica ma l'indennità di accompagnamento • In risposta al QUESITO: NON SUSSITONO i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. È in grado di: • Lavarsi;
si • Vestirsi;
si • Cucinare;
si •
Assumere farmaci;
si in maniera autonoma. • Attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico;
SI • Utilizzare il telefono;
si • SPECIFICANDO ALTRESI • Se si trovi in buone o discrete o scadenti condizioni generali;
mediocri • Se l'apparato muscolare sia o meno tonico-trofico; di confacente età • La deambulazione all'interno della propria abitazione sia, senza sostegno personale, in modo permanete impossibile o tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
Deambulazione senza concreta possibilità di cadute –
La concessione della carrozzina “ il 24/4/2024 “ probabilmente è stata concessa per favorire i spostamenti fuori dalle mura domestiche • Se sia in grado di mantenere la stazione eretta prolungata;
SI • Se presenti dispnea a riposo;
NO. • NON è bisognevole di accompagnamento In risposta al quesito: indichi espressamente i certificati medici che, a suo giudizio, presentino eventuali criticità in termini di congruità, provenienza ed attendibilità, e conseguentemente proceda ad una valutazione peritale senza tener conto di tale documentazione IL CTU NON HA
TENUTO TOTALMENTE CONTO DELLA VISITA GERIATRICA DEL 24.04.2024 DA
CONSIDERARE : La relazione geriatrica recita : Paziente poco collaborante , non bene orientata nel tempo, marcato rallentamento ideomotorio , declino cognitivo di grado severo
MMSE 10/30;ADL 3/6 Se la pz è poco collaborante, come si elabora la diagnosi di declino cognitivo grave? Durante la visita da parte del CTU, se particolarmente stimolata risponde alle domande, esegue i comandi, firma sul rigo , secondo il grado di scolarità, ricorda nel periodo autunnale si raccolgono le olive, inoltre se non bastasse la certificazione di PS del 6/9/2024 , la
Dr. – responsabile del PS , la certificazione recita “ al momento della visitala pz. Ha un Per_2
eloquio fluente , nega sintomatologia degna di nota, devo dissentire su ADL 3/6 , nel nostro caso
l'unica funzione impedita “ incontinenza urinaria – indossa presidi per assorbenza” si alza dalla sedia con limitazione di gradi medio, sale sulla bilancia , mantiene la stazione eretta senza difficoltà. Premessa: • Il ministero della salute , nell'ambito degli strumenti di identificazione della fragilità degli anziani , consiglia dei test di perfomance fisica , i principali indici di funzionalità sono i seguenti: • Scala delle ADL , valuta il grado di difficoltà del soggetto
3 nell'attendere ad ognuna delle sei attività previste ( fare il bagno o la doccia vestirsi , usare la toilette trasferirsi dal letto a un sedia , mantenere la continenza , alimentarsi) • La Scala delle
IADL : valuta la capacità di compiere attività complesse considerate necessarie per il mantenimento dell'indipendenza attraverso l'analisi di otto item , a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio da 0 a 2. • Per il calcolo dell'indice ADL (ACTIVITIES OF DAILY
LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0
(completa dipendenza) a 6 (indipendenza in tutte le funzioni), nel nostro caso il geriatra il.
24.4.2024 ADL 3/6 , certamente , con tutto il rispetto allo specialista geriatra , il concetto medico legale di permanenza e ben differente , la malattia o la disabilità deve essere a carattere permanente cioè valutabile con la stessa gravità in ogni momento e suscettibile di apprezzamento medico legale. • Nel nostro caso, il ricorrente deambula con appoggio , indossa presidii per incontinenza, mantiene la stazione eretta senza appoggio delle mani sul piano , non presenta dispnea a riposo, percepisce la voce di conversazione senza difficolta.”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente non ha valutato alcuni certificati ovvero che non ha riconosciuto ad alcune certificazioni il giusto rilievo, come nel caso della prescrizione della carrozzina, della relazione dello specialista psichiatra attestante la compromissione del funzionamento sociale della ricorrente ovvero della certificazione ortopedica. E tuttavia, la parte ha mancato di evidenziare come il consulente abbia puntualmente preso posizione su tutte queste circostanze, rilevando come la prescrizione della carrozzina sia avvenuta per facilitare gli spostamenti della ricorrente al di fuori della propria abitazione e come non si sia trovato d'accordo con quanto certificato dallo specialista psichiatra e con la relazione geriatrica visionata. Di
4 conseguenza, la parte non ha fatto altro che elencare le medesime patologie riscontrate in sede di visita peritale e a riconoscere loro un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU.
Le censure relative alla non veridicità di quanto riportato dal consulente, invece, non appaiono formulate ritualmente e conseguentemente non possono trovare spazio nel presente giudizio al fine di confutare quanto risultante dal verbale e dalla consulenza redatti dal perito nominato.
Anche la documentazione medica attestante l'aggravamento depositata assieme al ricorso introduttivo non risulta abbastanza incisiva da giustificare l'invocato rinnovo delle operazioni peritali, avendo la parte mancato di specificarne il contenuto e la sua incidenza sul giudizio espresso nella precedente fase dal consulente tecnico nominato. Stesse considerazioni valgono per la nuova documentazione di cui parte ricorrente ha chiesto l'acquisizione in sede di udienza di discussione, senza chiarire come le stesse inciderebbero sulle conclusioni raggiunte dal consulente.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale
5 procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Aversa, 07.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'udienza del 07 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 230/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 5681/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla Via Roma n. 65, presso lo studio dell'avv.
Feliciano Fani, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 08/01/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' CP_2 riconoscendole un'invalidità del 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le
1 risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata Per_1
prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, ritenuta matura per la decisione, la causa
è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “ NATO IL 01.04.1948 è :Inabile al 100 Parte_1
x 100 dalla data della domanda amministrativa • NON sussistono i presupposti per l'indennità di accompagnamento”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “ Parte_1
2 CONSIGLIA affetta da: 1) Vasculopatia cerebrale cronica senza evidenti segni di decadimento mentale 2) Poliartropatria in verosimile contesto artrosico senza gravi limitazioni funzionali 3)
Cardiopatia ipertensiva in buo controllo farmacologico 4) Sindrome depressiva endoreattiva grave 5) Cataratta iniziale Visus corretto in OO 9/10 Ritengo del tutto inutile attribuire un valore percentuale per singole patologie , per raggiungere l'ovvio valore del 100 x 100 , il motivo del contendere non è il 100 x 100 già concesso dalla Commissione medica ma l'indennità di accompagnamento • In risposta al QUESITO: NON SUSSITONO i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. È in grado di: • Lavarsi;
si • Vestirsi;
si • Cucinare;
si •
Assumere farmaci;
si in maniera autonoma. • Attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico;
SI • Utilizzare il telefono;
si • SPECIFICANDO ALTRESI • Se si trovi in buone o discrete o scadenti condizioni generali;
mediocri • Se l'apparato muscolare sia o meno tonico-trofico; di confacente età • La deambulazione all'interno della propria abitazione sia, senza sostegno personale, in modo permanete impossibile o tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
Deambulazione senza concreta possibilità di cadute –
La concessione della carrozzina “ il 24/4/2024 “ probabilmente è stata concessa per favorire i spostamenti fuori dalle mura domestiche • Se sia in grado di mantenere la stazione eretta prolungata;
SI • Se presenti dispnea a riposo;
NO. • NON è bisognevole di accompagnamento In risposta al quesito: indichi espressamente i certificati medici che, a suo giudizio, presentino eventuali criticità in termini di congruità, provenienza ed attendibilità, e conseguentemente proceda ad una valutazione peritale senza tener conto di tale documentazione IL CTU NON HA
TENUTO TOTALMENTE CONTO DELLA VISITA GERIATRICA DEL 24.04.2024 DA
CONSIDERARE : La relazione geriatrica recita : Paziente poco collaborante , non bene orientata nel tempo, marcato rallentamento ideomotorio , declino cognitivo di grado severo
MMSE 10/30;ADL 3/6 Se la pz è poco collaborante, come si elabora la diagnosi di declino cognitivo grave? Durante la visita da parte del CTU, se particolarmente stimolata risponde alle domande, esegue i comandi, firma sul rigo , secondo il grado di scolarità, ricorda nel periodo autunnale si raccolgono le olive, inoltre se non bastasse la certificazione di PS del 6/9/2024 , la
Dr. – responsabile del PS , la certificazione recita “ al momento della visitala pz. Ha un Per_2
eloquio fluente , nega sintomatologia degna di nota, devo dissentire su ADL 3/6 , nel nostro caso
l'unica funzione impedita “ incontinenza urinaria – indossa presidi per assorbenza” si alza dalla sedia con limitazione di gradi medio, sale sulla bilancia , mantiene la stazione eretta senza difficoltà. Premessa: • Il ministero della salute , nell'ambito degli strumenti di identificazione della fragilità degli anziani , consiglia dei test di perfomance fisica , i principali indici di funzionalità sono i seguenti: • Scala delle ADL , valuta il grado di difficoltà del soggetto
3 nell'attendere ad ognuna delle sei attività previste ( fare il bagno o la doccia vestirsi , usare la toilette trasferirsi dal letto a un sedia , mantenere la continenza , alimentarsi) • La Scala delle
IADL : valuta la capacità di compiere attività complesse considerate necessarie per il mantenimento dell'indipendenza attraverso l'analisi di otto item , a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio da 0 a 2. • Per il calcolo dell'indice ADL (ACTIVITIES OF DAILY
LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0
(completa dipendenza) a 6 (indipendenza in tutte le funzioni), nel nostro caso il geriatra il.
24.4.2024 ADL 3/6 , certamente , con tutto il rispetto allo specialista geriatra , il concetto medico legale di permanenza e ben differente , la malattia o la disabilità deve essere a carattere permanente cioè valutabile con la stessa gravità in ogni momento e suscettibile di apprezzamento medico legale. • Nel nostro caso, il ricorrente deambula con appoggio , indossa presidii per incontinenza, mantiene la stazione eretta senza appoggio delle mani sul piano , non presenta dispnea a riposo, percepisce la voce di conversazione senza difficolta.”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente non ha valutato alcuni certificati ovvero che non ha riconosciuto ad alcune certificazioni il giusto rilievo, come nel caso della prescrizione della carrozzina, della relazione dello specialista psichiatra attestante la compromissione del funzionamento sociale della ricorrente ovvero della certificazione ortopedica. E tuttavia, la parte ha mancato di evidenziare come il consulente abbia puntualmente preso posizione su tutte queste circostanze, rilevando come la prescrizione della carrozzina sia avvenuta per facilitare gli spostamenti della ricorrente al di fuori della propria abitazione e come non si sia trovato d'accordo con quanto certificato dallo specialista psichiatra e con la relazione geriatrica visionata. Di
4 conseguenza, la parte non ha fatto altro che elencare le medesime patologie riscontrate in sede di visita peritale e a riconoscere loro un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU.
Le censure relative alla non veridicità di quanto riportato dal consulente, invece, non appaiono formulate ritualmente e conseguentemente non possono trovare spazio nel presente giudizio al fine di confutare quanto risultante dal verbale e dalla consulenza redatti dal perito nominato.
Anche la documentazione medica attestante l'aggravamento depositata assieme al ricorso introduttivo non risulta abbastanza incisiva da giustificare l'invocato rinnovo delle operazioni peritali, avendo la parte mancato di specificarne il contenuto e la sua incidenza sul giudizio espresso nella precedente fase dal consulente tecnico nominato. Stesse considerazioni valgono per la nuova documentazione di cui parte ricorrente ha chiesto l'acquisizione in sede di udienza di discussione, senza chiarire come le stesse inciderebbero sulle conclusioni raggiunte dal consulente.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale
5 procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Aversa, 07.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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