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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2007/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
,
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24
, , Parte_25 Parte_26 Parte_27
Parte_28 Parte_29
(avv. CIMMINIELLO DOMENICO, GIORGIO FONTANA, IVANA AIELLO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. ALVINO ILARIO)
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: qualificazione
A seguito dell'udienza del 09/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.2.2023 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio
[...]
(già e deducendo di aver partecipato alla Controparte_3 Controparte_1 CP_2 procedura selettiva indetta da per il reperimento di personale con ruolo di c.d. CP_1 navigator, da destinare a supporto delle misure collegate all'introduzione del reddito di cittadinanza, demandate ad dal D.L. 4/2019 e di aver sottoscritto con all'esito della CP_1 CP_1 procedura selettiva, contratti per “incarico di collaborazione ex art. 12, comma 3 D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019”, successivamente prorogati fino al 30.4.2022; alcuni ricorrenti hanno riferito di aver risolto il rapporto per dimissioni antecedentemente alla scadenza, altri invece di aver sottoscritto un atto di rinnovo dal 01.06.2022 al 31.10.2022, data in cui tutti i rapporti sono definitivamente cessati.
I ricorrenti affermavano che il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro era incompatibile con la tipologia dell'incarico di collaborazione prevista dal D.L. 4/2019, che rimetteva la regolamentazione di mansioni e modalità di svolgimento anche ad una Convenzione tra e la Regione Sicilia,
CP_1 definendo le modalità di lavoro dei navigator presso i centri per l'impiego: in particolare,
CP_1 avrebbe concretamente esercitato i tipici poteri datoriali (anche, di fatto, delegando il potere organizzativo ai responsabili dei centri per l'impiego presso cui erano distaccati i lavoratori) e, pertanto, sotto la veste del contratto di collaborazione si sarebbe realizzato un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, del quale i ricorrenti chiedevano il riconoscimento, avendo dovuto conformarsi al potere direttivo esercitato da in particolare per orari di lavoro e modalità di svolgimento della
CP_1 prestazione, vedendosi via via assegnati ulteriori compiti implicanti una generale messa a disposizione di delle loro energie lavorative. Chiedevano pertanto, previo riconoscimento dell'esistenza di
CP_1 un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze della convenuta, con diritto all'inquadramento nel profilo professionale “Professional” C1 (o in subordine C2) del contratto collettivo aziendale di
[...]
la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e contributive, nonché al CP_1 ripristino dei rapporti di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni spettanti sino alla riammissione in servizio, o al pagamento dell'indennità ex art. 28 D.Lgs. 81/2015; in via subordinata, chiedevano la riconduzione dei rapporti alla fattispecie prevista dall'art. 2 D.Lgs 81/2015, ritenendo evidente il presupposto della etero-organizzazione e chiedendo l'applicazione del trattamento retributivo del lavoro subordinato con versamento dei contributi previdenziali;
chiedevano comunque la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 28 d. lgs. 81/2015 o ex art. 32 L. 183/2010; in ulteriore subordine evidenziavano la difformità della normativa interna con la direttiva 1999/70/CE in materia di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione della prima;
infine, chiedevano il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi in via equitativa, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, (già Controparte_3 Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo, preliminarmente, la chiamata in giudizio della Regione Sicilia e/o dei Centri per l'impiego e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
invece chiedeva “Previo accertamento della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro, accogliere la CP_2 domanda di parte ricorrente volta alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale nei limiti della prescrizione”.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Giova innanzitutto richiamare il peculiare quadro normativo sotteso ai rapporti instaurati tra le parti.
L'art. 12 del DL 28/01/2019 n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019 n. 26), nell'ambito della introduzione del reddito di cittadinanza “al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia”, da un lato, ha contemplato l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e, dall'altro lato, ha previsto azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni, con modalità di intervento (di apposito personale) da stabilirsi in base ad apposite convenzioni stipulate tra e le singole amministrazioni, autorizzando la spesa per il finanziamento di Controparte_1 onde consentire: la selezione, mediante procedura pubblica, delle professionalità CP_1 necessarie ad organizzare l'avvio del RdC;
la stipulazione di contratti, con i soggetti selezionati, “nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione”; la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi;
la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività.
Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome, con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza, anche al fine di consentire l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
Autorizzata la proroga sino al 30.4.2022 (art. 40 bis D.L. 152/2021), con l'art. 34, comma 1,
D.L. 50/2022 si prevedeva al ri-contrattualizzazione dei navigator.
Come precisato nella memoria di parte resistente, ciò avveniva nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego e non soltanto per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza (bensì anche per quelle “connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori”); peraltro, nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione non ancora bandite, l'aver prestato attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza costituiva titolo di preferenza.
Tali previsioni normative si collocano in un contesto in cui, sulla scorta dell'art. 2, comma 2, lett. a), D. Lgs. 81/2015, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avevano già sottoscritto, in data 22 luglio 2015, un Accordo quadro sulla disciplina delle collaborazioni instaurate da ove, all'art. 2, si premetteva che le collaborazioni Controparte_3 riguardassero (“in termini generali e non esaustivi”) attività di progettazione, assistenza (metodologica, tecnica, gestionale ed operativa) e supporto (amministrativo e rendicontativo) fornite da figure professionali dette “CIT”.
In relazione alla natura dell'incarico l'art. 3 prevedeva che il CIT, libero di svolgere altra attività lavorativa (purché non in contrasto con gli interessi e le attività del committente), dovesse fornire, con cadenza predeterminata in contratto, un report sullo stato di avanzamento dell'attività e dei risultati oggetto di prestazione.
Sul versante delle modalità di espletamento delle prestazioni, l'art. 5 stabiliva che il CIT concordasse i tempi e le modalità di esecuzione delle attività con il responsabile (indicato nella lettera di incarico), anche utilizzando la sede e gli strumenti di lavoro messi a disposizione dalla committente, richiamando, parallelamente, il connotato di discrezionalità nella esecuzione della prestazione da parte del CIT, fermo restando che le assenze non dovessero essere giustificate;
pur tuttavia la particolarità della prestazione, il raggiungimento degli obiettivi pattuiti o il coordinamento con la committente potevano implicare una “definita” e “circoscritta” presenza/disponibilità del CIT presso una sede indicata dal committente e, quindi, una programmazione di presenze giornaliere o settimanali.
Si contemplavano, nel prosieguo, tre figure professionali (Addetto; Professional;
Esperto) con fissazione di trattamenti economici fissi mensili e predeterminate modalità e tempistiche di relativa erogazione.
Ulteriori previsioni venivano dettate sul versante della assenza di vincoli di prestazione in caso di maternità, infortunio, malattia, motivi personali, congedi parentali o matrimonio;
cause e condizioni di recesso dall'incarico; diritti sindacali.
Considerata la permanenza delle esigenze produttive ed organizzative enucleate nell'Accordo, si
è registrata la sua estensione temporale, in data 30.12.2020 e poi in data 31.12.2022.
Tale precisazione è significativa, nella misura in cui le parti sociali risultano aver confermato le intese già raggiunte in un contesto in cui erano sopravvenute le previsioni di legge istitutive dei navigator e dei relativi incarichi di collaborazione.
Le lettere d'incarico prodotte dai ricorrenti recano in oggetto “Incarico di collaborazione ex art. 12, comma 3, D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019”, e dichiarano espressamente che “Il rapporto contrattuale si svolge nelle forme dell'incarico di collaborazione ex art. 409, comma 3 c.p.c., sulla base di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 12, comma 3, D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019, stipulata tra CP_1
e la Regione Sicilia e in coerenza con la contrattazione collettiva vigente, senza che in alcun modo sia configurabile
[...] vincolo di subordinazione”. Vi è quindi un espresso richiamo alla Convenzione 17/7/2019 con cui la
Regione Sicilia e hanno attuato le previsioni dell'art. 12 comma 3 del DL 4/2019, CP_1 delineando le modalità di collaborazione del personale appositamente selezionato da per CP_1 dare assistenza tecnica ai CPI.
La Convenzione prevede all'art. 2, quali modalità di collaborazione, che i navigator dovranno svolgere le attività di supporto e di assistenza tecnica, affiancando gli operatori dei CPI regionali, anche in attività dirette rivolte agli utenti, e potranno accedere alle sedi dei CPI utilizzando gli spazi disponibili che verranno loro indicati di volta in volta dai referenti degli uffici. Le attività di cui dovranno occuparsi i collaboratori di vengono così elencate: “azioni di affiancamento e di supporto ai centri per CP_1
l'impiego nelle diverse fasi previste dal Reddito di Cittadinanza, al fine di garantire uniformità del servizio;
attività di affiancamento e di assistenza tecnica ai centri per l'impiego per il supporto personalizzato ed individualizzato ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza garantendo il processo previsto dalla norma;
attività a supporto ed affiancamento ai centri per l'impiego per il raccordo con il sistema delle imprese;
attività di affiancamento e di supporto ai centri per
l'impiego finalizzate al raccordo con le strutture di istruzione e formazione per il Patto di formazione;
attività di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego nel rapporto con i Comuni per il Patto di inclusione;
attività di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego per il rispetto dei LEP”. Così delineate le macroaree di intervento in relazione alle finalità da perseguire, la Convenzione precisa che il collaboratore di
[...]
d'intesa con il responsabile dei centri per l'impiego: “affianca e supporta gli operatori dei centri per CP_1
l'impiego nella definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma;
svolge una funzione di affiancamento e assistenza tecnica agli operatori dei centri per l'impiego per il supporto dei Beneficiari del Reddito di
Cittadinanza, sostenendo il percorso di inclusione socio-lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia;
supporta ed affianca gli operatori dei centri per l'impiego nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio – a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione – per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l'autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità; collabora con gli operatori dei centri per l'impiego al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del processo di servizio previsto dalla norma e di assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari”.
L'art. 4 della Convenzione prevede che la gestione delle attività verrà svolta attraverso i sistemi informativi regionali e nazionali disponibili al momento o successivamente implementati, con accesso dei collaboratori ai sistemi informativi regionali secondo le modalità di riconoscimento ed i profili e livelli di accesso ai dati definiti dalla Regione stessa. L'art. 5 attribuisce ad l'onere di formare adeguatamente il personale “rispetto alla CP_1 materia oggetto del Piano Regionale, al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'organizzazione del mercato del lavoro regionale, alle misure di politica attiva regionale e ai sistemi informativi in uso presso i centri per l'impiego”, assicurando altresì al proprio personale la dotazione di dispositivi funzionali alle attività da espletare. La disposizione finale di cui all'art. 8 della Convenzione prevede l'impegno di a valutare e CP_1 risolvere ogni problematica segnalata in ordine ai comportamenti dei collaboratori “non in linea con il codice comportamentale della Regione Siciliana e, in generale, con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
Ulteriori disposizioni di dettaglio per la descrizione delle modalità di intervento dei navigator presso i centri per l'impiego sono contenute nell'Allegato, quale parte integrante della Convenzione in esame, che analizza le molteplici fasi del percorso finalizzato alla presa in carico degli utenti beneficiari del reddito, indicando per ciascuna fase procedimentalizzata l'attività in capo ai CPI e quelle di specifica competenza dei navigator.
Nei singoli contratti individuali, stipulati da con i ricorrenti all'esito della selezione CP_1 pubblica, sono riportate quale oggetto dell'incarico le attività elencate nell'art. 2 della Convenzione;
in relazione ad esse sono posti specifici obiettivi di tipo quantitativo da realizzare in affiancamento agli operatori dei centri per l'impiego o in attività diretta nei confronti dei beneficiari (tra i quali, esemplificativamente: una pianificazione mensile delle convocazioni, almeno 150 beneficiari accolti e presi in carico, almeno un contatto ogni quindici giorni e un incontro ogni tre mesi per ciascun beneficiario preso in carico, una mappa dei trend occupazionali, almeno 150 imprese incontrate o contattate, etc.). I contratti prevedono, in ottemperanza alle previsioni di legge, che i collaboratori dovranno partecipare a sessioni aziendali di informazione/formazione e aggiornamento professionale, prevedendo espressamente la facoltà di recesso senza preavviso da parte del committente per il caso di mancato completamento di un modulo formativo;
è altresì previsto che il collaboratore dovrà coordinarsi con il referente di riferimento, concordando con esso tempi e modalità di esecuzione della prestazione, senza vincoli di orario di lavoro, ed è convenuto che “per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti
e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente … potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata”. Le previsioni dei contratti individuali quindi rappresentano l'attuazione di quanto disposto all'art. 12 DL 4/2019, integrato dalle previsioni della Convenzione stipulata tra e la Regione Sicilia: il programma negoziale si attua nella forma vincolata CP_1 dell'incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 409 comma 3 c.p.c., mediante prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
le caratteristiche del coordinamento non sono rimesse al libero accordo delle parti ma sono anch'esse vincolate alle previsioni legislative, che impongono l'intervento della committente nella fase di formazione, la messa a disposizione dell'equipaggiamento (mediante dotazioni informatiche ed accesso ai sistemi informativi e agli uffici dei centri per l'impiego, necessari per prestare l'opera di collaborazione e supporto), la gestione amministrativa ed il coordinamento delle attività.
Deve quindi ritenersi, avuto anche riguardo alla documentazione in atti, che fin dalla instaurazione del rapporto i ricorrenti abbiano ricevuto solo direttive generali cui attenersi nello svolgimento dell'incarico, secondo una legittima prerogativa di tenuta a perseguire Controparte_1 gli obiettivi del Piano straordinario;
inoltre il ricorso è privo di qualsivoglia allegazione circa l'esercizio del potere disciplinare, elemento caratterizzante della eterodirezione, e le azioni di conformazione della prestazione dei lavoratori non risultano aver assunto l'intensità di vere e proprie direttive datoriali, essendosi esplicate in una mera forma di coordinamento, ancorché a volte stringente, in funzione dell'assolvimento delle finalità perseguite.
La relazione lavorativa si è quindi svolta in regime di para-subordinazione, essendo stata connotata dalla continuità (che ricorre per prestazioni non occasionali) implicante un impegno costante del prestatore;
nonché dalla coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente, e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore, da intendersi come connessione funzionale. Il potere di coordinamento e di ingerenza che caratterizza il rapporto di para-subordinazione, sottende il potere continuo e diffuso di intervento e di intromissione (cfr. Cass.
36430/2021; Cass 5698/2002).
Risulta pertanto infondata la prospettazione attorea secondo cui sussisterebbero indici presuntivi della subordinazione, dal momento che le condizioni di lavoro, per come descritte nell'atto introduttivo, non sono idonee a travalicare i margini della collaborazione continuativa e personale che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, viene svolta secondo modalità e tempi indicati dal committente, essendo comunque necessario un coordinamento con quest'ultimo per il perseguimento delle finalità da conseguire. Inoltre, nella vicenda in esame le prerogative del committente presentano margini di discrezionalità sensibilmente circoscritti dalle norme di legge sopra riportate, in virtù delle quali sono state intraprese le collaborazioni di cui si controverte.
All'esito dell'analisi della documentazione prodotta in giudizio, deve escludersi che fosse intenzione delle parti contrattuali instaurare un rapporto di lavoro subordinato, in spregio al nomen iuris utilizzato, emergendo con ogni evidenzia che la prestazione richiesta ai Collaboratori selezionati non dovesse travalicare gli elementi connotativi della 'para-subordinazione' univocamente definiti dalla giurisprudenza citata.
Ritenuto pertanto che tra le parti non si sia instaurato di fatto un rapporto di lavoro subordinato, occorre verificare l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 2 comma 1 D. Lgs.
81/2015. Alla data di sottoscrizione dei contratti individuali (19/7/2019) la norma sopraindicata disponeva che “(…) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”; in data 1/6/2022 i ricorrenti che non erano nel frattempo receduti hanno stipulato un nuovo contratto, sotto la vigenza dell'art. 2 comma 1 cit. nel testo così modificato: “(…) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Per quanto sopra evidenziato in merito alla configurazione normativa dei contratti dei navigator ed alla loro esecuzione, appare evidente come i rapporti di collaborazione si siano attuati mediante prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative;
il coordinamento della prestazione da parte del committente, ancorché non rivolto in particolare a determinare tempi e luoghi di lavoro, si è visto essere stato anche intenso nella predeterminazione di linee guida operative, e risponde ad una espressa indicazione della disciplina speciale dettata dalla legge per questa particolare tipologia di collaborazioni autonome.
La specialità della cornice normativa dei contratti dei navigator induce a ritenere non applicabile l'art. 1 comma 2 D. Lgs. 81/2015, in quanto disposizione generale anteriore rispetto all'art. 12 DL
4/2019.
Il quadro normativo tratteggiato appare completo e disciplina esaustivamente una fattispecie eccezionale e temporanea, in cui sono previsti come tratti caratterizzanti sia la natura di collaborazione autonoma dei contratti da eseguirsi mediante prestazioni personali e continuative dei navigator, sia l'intervento della committente per “la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività”.
Non pare esservi pertanto spazio per l'applicazione della disciplina invocata, introdotta dal legislatore in prospettiva anti-elusiva in concomitanza dell'abrogazione delle disposizioni del D.Lgs.
276/2003 relative al contratto di lavoro a progetto, che prevedevano vincoli e sanzioni a garanzia dei diritti del lavoratore.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato” (cfr. Cass. n. 1663 del 24/1/2020). La fattispecie in esame appare del tutto estranea alla ratio della norma: la forma contrattuale autonoma non è foriera di possibili abusi ma è prevista dalla disciplina speciale dettata dall'art. 12 DL
4/2019 come forma obbligata per il reclutamento dei navigator;
se il coordinamento delle prestazioni si
è svolto nei limiti prefigurati dal legislatore, consentire l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/3025 ed applicare il trattamento del lavoro subordinato condurrebbe a snaturare la disciplina speciale dettata per i navigator, che deve ritenersi derogare implicitamente a tali previsioni.
Appare pertanto superfluo rilevare che l'art. 2 comma 1 cit. non troverebbe comunque applicazione in presenza della deroga di cui al comma 2 lettera a), che esclude l'applicabilità della regola dettata al comma 1 per le “collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.
(all'epoca denominata ha infatti stipulato con le OO.SS. in CP_1 Controparte_3 data 22/7/2015 l'Accordo quadro nazionale sulla disciplina delle collaborazioni definendo dettagliatamente l'oggetto ed il contenuto dei contratti di collaborazione, la natura degli incarichi, le modalità di espletamento delle collaborazioni, il trattamento economico ed ulteriori aspetti normativi, così soddisfacendo i requisiti previsti dal comma 2 lettera a) per l'esonero dalla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015. È stato inoltre prodotto il verbale di accordo per la proroga dell'Accordo quadro sino al 31/12/2022, e deve pertanto ritenersi che l'esonero dalla regola di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015 sia esteso anche alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti stipulati con i ricorrenti.
Risulta quindi infondata anche la domanda proposta in via subordinata.
Parimenti destituita di fondamento è la prospettata violazione del diritto dei ricorrenti, per quanto riguarda le condizioni di impiego, ad un trattamento non discriminatorio rispetto a quello applicato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Giova a tale riguardo ricordare che il principio di non discriminazione invocato è sancito alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nei seguenti termini: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La nozione di lavoratore a tempo indeterminato comparabile è contemplata dalla clausola 3 nei seguenti termini “lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”.
Pertanto, esclusa la natura subordinata della relazione lavorativa in questione, non si pone alcuna questione di discriminazione rispetto ai dipendenti della società resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che potrebbe, in astratto, configurarsi, se si fosse al cospetto di una mera apposizione del termine al contratto di lavoro, in tutto il resto sovrapponibile a quello di questi ultimi.
Nel caso di specie, di contro, come già argomentato, sono molteplici le connotazioni distintive del rapporto di lavoro dei sia avuto riguardo al momento genetico del rapporto che a quello CP_4 funzionale, tali da far escludere con un più che adeguato livello di ragionevolezza la prospettata comparabilità delle rispettive condizioni e posizioni lavorative.
Conclusivamente il ricorso va interamente rigettato.
La novità delle questioni trattate suggerisce l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2007/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
,
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24
, , Parte_25 Parte_26 Parte_27
Parte_28 Parte_29
(avv. CIMMINIELLO DOMENICO, GIORGIO FONTANA, IVANA AIELLO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. ALVINO ILARIO)
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: qualificazione
A seguito dell'udienza del 09/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.2.2023 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio
[...]
(già e deducendo di aver partecipato alla Controparte_3 Controparte_1 CP_2 procedura selettiva indetta da per il reperimento di personale con ruolo di c.d. CP_1 navigator, da destinare a supporto delle misure collegate all'introduzione del reddito di cittadinanza, demandate ad dal D.L. 4/2019 e di aver sottoscritto con all'esito della CP_1 CP_1 procedura selettiva, contratti per “incarico di collaborazione ex art. 12, comma 3 D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019”, successivamente prorogati fino al 30.4.2022; alcuni ricorrenti hanno riferito di aver risolto il rapporto per dimissioni antecedentemente alla scadenza, altri invece di aver sottoscritto un atto di rinnovo dal 01.06.2022 al 31.10.2022, data in cui tutti i rapporti sono definitivamente cessati.
I ricorrenti affermavano che il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro era incompatibile con la tipologia dell'incarico di collaborazione prevista dal D.L. 4/2019, che rimetteva la regolamentazione di mansioni e modalità di svolgimento anche ad una Convenzione tra e la Regione Sicilia,
CP_1 definendo le modalità di lavoro dei navigator presso i centri per l'impiego: in particolare,
CP_1 avrebbe concretamente esercitato i tipici poteri datoriali (anche, di fatto, delegando il potere organizzativo ai responsabili dei centri per l'impiego presso cui erano distaccati i lavoratori) e, pertanto, sotto la veste del contratto di collaborazione si sarebbe realizzato un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, del quale i ricorrenti chiedevano il riconoscimento, avendo dovuto conformarsi al potere direttivo esercitato da in particolare per orari di lavoro e modalità di svolgimento della
CP_1 prestazione, vedendosi via via assegnati ulteriori compiti implicanti una generale messa a disposizione di delle loro energie lavorative. Chiedevano pertanto, previo riconoscimento dell'esistenza di
CP_1 un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze della convenuta, con diritto all'inquadramento nel profilo professionale “Professional” C1 (o in subordine C2) del contratto collettivo aziendale di
[...]
la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive e contributive, nonché al CP_1 ripristino dei rapporti di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni spettanti sino alla riammissione in servizio, o al pagamento dell'indennità ex art. 28 D.Lgs. 81/2015; in via subordinata, chiedevano la riconduzione dei rapporti alla fattispecie prevista dall'art. 2 D.Lgs 81/2015, ritenendo evidente il presupposto della etero-organizzazione e chiedendo l'applicazione del trattamento retributivo del lavoro subordinato con versamento dei contributi previdenziali;
chiedevano comunque la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 28 d. lgs. 81/2015 o ex art. 32 L. 183/2010; in ulteriore subordine evidenziavano la difformità della normativa interna con la direttiva 1999/70/CE in materia di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione della prima;
infine, chiedevano il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi in via equitativa, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, (già Controparte_3 Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo, preliminarmente, la chiamata in giudizio della Regione Sicilia e/o dei Centri per l'impiego e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
invece chiedeva “Previo accertamento della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro, accogliere la CP_2 domanda di parte ricorrente volta alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale nei limiti della prescrizione”.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
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Giova innanzitutto richiamare il peculiare quadro normativo sotteso ai rapporti instaurati tra le parti.
L'art. 12 del DL 28/01/2019 n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019 n. 26), nell'ambito della introduzione del reddito di cittadinanza “al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia”, da un lato, ha contemplato l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e, dall'altro lato, ha previsto azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni, con modalità di intervento (di apposito personale) da stabilirsi in base ad apposite convenzioni stipulate tra e le singole amministrazioni, autorizzando la spesa per il finanziamento di Controparte_1 onde consentire: la selezione, mediante procedura pubblica, delle professionalità CP_1 necessarie ad organizzare l'avvio del RdC;
la stipulazione di contratti, con i soggetti selezionati, “nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione”; la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi;
la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività.
Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome, con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza, anche al fine di consentire l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
Autorizzata la proroga sino al 30.4.2022 (art. 40 bis D.L. 152/2021), con l'art. 34, comma 1,
D.L. 50/2022 si prevedeva al ri-contrattualizzazione dei navigator.
Come precisato nella memoria di parte resistente, ciò avveniva nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego e non soltanto per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza (bensì anche per quelle “connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori”); peraltro, nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione non ancora bandite, l'aver prestato attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza costituiva titolo di preferenza.
Tali previsioni normative si collocano in un contesto in cui, sulla scorta dell'art. 2, comma 2, lett. a), D. Lgs. 81/2015, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avevano già sottoscritto, in data 22 luglio 2015, un Accordo quadro sulla disciplina delle collaborazioni instaurate da ove, all'art. 2, si premetteva che le collaborazioni Controparte_3 riguardassero (“in termini generali e non esaustivi”) attività di progettazione, assistenza (metodologica, tecnica, gestionale ed operativa) e supporto (amministrativo e rendicontativo) fornite da figure professionali dette “CIT”.
In relazione alla natura dell'incarico l'art. 3 prevedeva che il CIT, libero di svolgere altra attività lavorativa (purché non in contrasto con gli interessi e le attività del committente), dovesse fornire, con cadenza predeterminata in contratto, un report sullo stato di avanzamento dell'attività e dei risultati oggetto di prestazione.
Sul versante delle modalità di espletamento delle prestazioni, l'art. 5 stabiliva che il CIT concordasse i tempi e le modalità di esecuzione delle attività con il responsabile (indicato nella lettera di incarico), anche utilizzando la sede e gli strumenti di lavoro messi a disposizione dalla committente, richiamando, parallelamente, il connotato di discrezionalità nella esecuzione della prestazione da parte del CIT, fermo restando che le assenze non dovessero essere giustificate;
pur tuttavia la particolarità della prestazione, il raggiungimento degli obiettivi pattuiti o il coordinamento con la committente potevano implicare una “definita” e “circoscritta” presenza/disponibilità del CIT presso una sede indicata dal committente e, quindi, una programmazione di presenze giornaliere o settimanali.
Si contemplavano, nel prosieguo, tre figure professionali (Addetto; Professional;
Esperto) con fissazione di trattamenti economici fissi mensili e predeterminate modalità e tempistiche di relativa erogazione.
Ulteriori previsioni venivano dettate sul versante della assenza di vincoli di prestazione in caso di maternità, infortunio, malattia, motivi personali, congedi parentali o matrimonio;
cause e condizioni di recesso dall'incarico; diritti sindacali.
Considerata la permanenza delle esigenze produttive ed organizzative enucleate nell'Accordo, si
è registrata la sua estensione temporale, in data 30.12.2020 e poi in data 31.12.2022.
Tale precisazione è significativa, nella misura in cui le parti sociali risultano aver confermato le intese già raggiunte in un contesto in cui erano sopravvenute le previsioni di legge istitutive dei navigator e dei relativi incarichi di collaborazione.
Le lettere d'incarico prodotte dai ricorrenti recano in oggetto “Incarico di collaborazione ex art. 12, comma 3, D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019”, e dichiarano espressamente che “Il rapporto contrattuale si svolge nelle forme dell'incarico di collaborazione ex art. 409, comma 3 c.p.c., sulla base di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 12, comma 3, D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019, stipulata tra CP_1
e la Regione Sicilia e in coerenza con la contrattazione collettiva vigente, senza che in alcun modo sia configurabile
[...] vincolo di subordinazione”. Vi è quindi un espresso richiamo alla Convenzione 17/7/2019 con cui la
Regione Sicilia e hanno attuato le previsioni dell'art. 12 comma 3 del DL 4/2019, CP_1 delineando le modalità di collaborazione del personale appositamente selezionato da per CP_1 dare assistenza tecnica ai CPI.
La Convenzione prevede all'art. 2, quali modalità di collaborazione, che i navigator dovranno svolgere le attività di supporto e di assistenza tecnica, affiancando gli operatori dei CPI regionali, anche in attività dirette rivolte agli utenti, e potranno accedere alle sedi dei CPI utilizzando gli spazi disponibili che verranno loro indicati di volta in volta dai referenti degli uffici. Le attività di cui dovranno occuparsi i collaboratori di vengono così elencate: “azioni di affiancamento e di supporto ai centri per CP_1
l'impiego nelle diverse fasi previste dal Reddito di Cittadinanza, al fine di garantire uniformità del servizio;
attività di affiancamento e di assistenza tecnica ai centri per l'impiego per il supporto personalizzato ed individualizzato ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza garantendo il processo previsto dalla norma;
attività a supporto ed affiancamento ai centri per l'impiego per il raccordo con il sistema delle imprese;
attività di affiancamento e di supporto ai centri per
l'impiego finalizzate al raccordo con le strutture di istruzione e formazione per il Patto di formazione;
attività di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego nel rapporto con i Comuni per il Patto di inclusione;
attività di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego per il rispetto dei LEP”. Così delineate le macroaree di intervento in relazione alle finalità da perseguire, la Convenzione precisa che il collaboratore di
[...]
d'intesa con il responsabile dei centri per l'impiego: “affianca e supporta gli operatori dei centri per CP_1
l'impiego nella definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma;
svolge una funzione di affiancamento e assistenza tecnica agli operatori dei centri per l'impiego per il supporto dei Beneficiari del Reddito di
Cittadinanza, sostenendo il percorso di inclusione socio-lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia;
supporta ed affianca gli operatori dei centri per l'impiego nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio – a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione – per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l'autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità; collabora con gli operatori dei centri per l'impiego al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del processo di servizio previsto dalla norma e di assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari”.
L'art. 4 della Convenzione prevede che la gestione delle attività verrà svolta attraverso i sistemi informativi regionali e nazionali disponibili al momento o successivamente implementati, con accesso dei collaboratori ai sistemi informativi regionali secondo le modalità di riconoscimento ed i profili e livelli di accesso ai dati definiti dalla Regione stessa. L'art. 5 attribuisce ad l'onere di formare adeguatamente il personale “rispetto alla CP_1 materia oggetto del Piano Regionale, al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'organizzazione del mercato del lavoro regionale, alle misure di politica attiva regionale e ai sistemi informativi in uso presso i centri per l'impiego”, assicurando altresì al proprio personale la dotazione di dispositivi funzionali alle attività da espletare. La disposizione finale di cui all'art. 8 della Convenzione prevede l'impegno di a valutare e CP_1 risolvere ogni problematica segnalata in ordine ai comportamenti dei collaboratori “non in linea con il codice comportamentale della Regione Siciliana e, in generale, con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
Ulteriori disposizioni di dettaglio per la descrizione delle modalità di intervento dei navigator presso i centri per l'impiego sono contenute nell'Allegato, quale parte integrante della Convenzione in esame, che analizza le molteplici fasi del percorso finalizzato alla presa in carico degli utenti beneficiari del reddito, indicando per ciascuna fase procedimentalizzata l'attività in capo ai CPI e quelle di specifica competenza dei navigator.
Nei singoli contratti individuali, stipulati da con i ricorrenti all'esito della selezione CP_1 pubblica, sono riportate quale oggetto dell'incarico le attività elencate nell'art. 2 della Convenzione;
in relazione ad esse sono posti specifici obiettivi di tipo quantitativo da realizzare in affiancamento agli operatori dei centri per l'impiego o in attività diretta nei confronti dei beneficiari (tra i quali, esemplificativamente: una pianificazione mensile delle convocazioni, almeno 150 beneficiari accolti e presi in carico, almeno un contatto ogni quindici giorni e un incontro ogni tre mesi per ciascun beneficiario preso in carico, una mappa dei trend occupazionali, almeno 150 imprese incontrate o contattate, etc.). I contratti prevedono, in ottemperanza alle previsioni di legge, che i collaboratori dovranno partecipare a sessioni aziendali di informazione/formazione e aggiornamento professionale, prevedendo espressamente la facoltà di recesso senza preavviso da parte del committente per il caso di mancato completamento di un modulo formativo;
è altresì previsto che il collaboratore dovrà coordinarsi con il referente di riferimento, concordando con esso tempi e modalità di esecuzione della prestazione, senza vincoli di orario di lavoro, ed è convenuto che “per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti
e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente … potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata”. Le previsioni dei contratti individuali quindi rappresentano l'attuazione di quanto disposto all'art. 12 DL 4/2019, integrato dalle previsioni della Convenzione stipulata tra e la Regione Sicilia: il programma negoziale si attua nella forma vincolata CP_1 dell'incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 409 comma 3 c.p.c., mediante prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
le caratteristiche del coordinamento non sono rimesse al libero accordo delle parti ma sono anch'esse vincolate alle previsioni legislative, che impongono l'intervento della committente nella fase di formazione, la messa a disposizione dell'equipaggiamento (mediante dotazioni informatiche ed accesso ai sistemi informativi e agli uffici dei centri per l'impiego, necessari per prestare l'opera di collaborazione e supporto), la gestione amministrativa ed il coordinamento delle attività.
Deve quindi ritenersi, avuto anche riguardo alla documentazione in atti, che fin dalla instaurazione del rapporto i ricorrenti abbiano ricevuto solo direttive generali cui attenersi nello svolgimento dell'incarico, secondo una legittima prerogativa di tenuta a perseguire Controparte_1 gli obiettivi del Piano straordinario;
inoltre il ricorso è privo di qualsivoglia allegazione circa l'esercizio del potere disciplinare, elemento caratterizzante della eterodirezione, e le azioni di conformazione della prestazione dei lavoratori non risultano aver assunto l'intensità di vere e proprie direttive datoriali, essendosi esplicate in una mera forma di coordinamento, ancorché a volte stringente, in funzione dell'assolvimento delle finalità perseguite.
La relazione lavorativa si è quindi svolta in regime di para-subordinazione, essendo stata connotata dalla continuità (che ricorre per prestazioni non occasionali) implicante un impegno costante del prestatore;
nonché dalla coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente, e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore, da intendersi come connessione funzionale. Il potere di coordinamento e di ingerenza che caratterizza il rapporto di para-subordinazione, sottende il potere continuo e diffuso di intervento e di intromissione (cfr. Cass.
36430/2021; Cass 5698/2002).
Risulta pertanto infondata la prospettazione attorea secondo cui sussisterebbero indici presuntivi della subordinazione, dal momento che le condizioni di lavoro, per come descritte nell'atto introduttivo, non sono idonee a travalicare i margini della collaborazione continuativa e personale che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, viene svolta secondo modalità e tempi indicati dal committente, essendo comunque necessario un coordinamento con quest'ultimo per il perseguimento delle finalità da conseguire. Inoltre, nella vicenda in esame le prerogative del committente presentano margini di discrezionalità sensibilmente circoscritti dalle norme di legge sopra riportate, in virtù delle quali sono state intraprese le collaborazioni di cui si controverte.
All'esito dell'analisi della documentazione prodotta in giudizio, deve escludersi che fosse intenzione delle parti contrattuali instaurare un rapporto di lavoro subordinato, in spregio al nomen iuris utilizzato, emergendo con ogni evidenzia che la prestazione richiesta ai Collaboratori selezionati non dovesse travalicare gli elementi connotativi della 'para-subordinazione' univocamente definiti dalla giurisprudenza citata.
Ritenuto pertanto che tra le parti non si sia instaurato di fatto un rapporto di lavoro subordinato, occorre verificare l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 2 comma 1 D. Lgs.
81/2015. Alla data di sottoscrizione dei contratti individuali (19/7/2019) la norma sopraindicata disponeva che “(…) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”; in data 1/6/2022 i ricorrenti che non erano nel frattempo receduti hanno stipulato un nuovo contratto, sotto la vigenza dell'art. 2 comma 1 cit. nel testo così modificato: “(…) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Per quanto sopra evidenziato in merito alla configurazione normativa dei contratti dei navigator ed alla loro esecuzione, appare evidente come i rapporti di collaborazione si siano attuati mediante prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative;
il coordinamento della prestazione da parte del committente, ancorché non rivolto in particolare a determinare tempi e luoghi di lavoro, si è visto essere stato anche intenso nella predeterminazione di linee guida operative, e risponde ad una espressa indicazione della disciplina speciale dettata dalla legge per questa particolare tipologia di collaborazioni autonome.
La specialità della cornice normativa dei contratti dei navigator induce a ritenere non applicabile l'art. 1 comma 2 D. Lgs. 81/2015, in quanto disposizione generale anteriore rispetto all'art. 12 DL
4/2019.
Il quadro normativo tratteggiato appare completo e disciplina esaustivamente una fattispecie eccezionale e temporanea, in cui sono previsti come tratti caratterizzanti sia la natura di collaborazione autonoma dei contratti da eseguirsi mediante prestazioni personali e continuative dei navigator, sia l'intervento della committente per “la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività”.
Non pare esservi pertanto spazio per l'applicazione della disciplina invocata, introdotta dal legislatore in prospettiva anti-elusiva in concomitanza dell'abrogazione delle disposizioni del D.Lgs.
276/2003 relative al contratto di lavoro a progetto, che prevedevano vincoli e sanzioni a garanzia dei diritti del lavoratore.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato” (cfr. Cass. n. 1663 del 24/1/2020). La fattispecie in esame appare del tutto estranea alla ratio della norma: la forma contrattuale autonoma non è foriera di possibili abusi ma è prevista dalla disciplina speciale dettata dall'art. 12 DL
4/2019 come forma obbligata per il reclutamento dei navigator;
se il coordinamento delle prestazioni si
è svolto nei limiti prefigurati dal legislatore, consentire l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/3025 ed applicare il trattamento del lavoro subordinato condurrebbe a snaturare la disciplina speciale dettata per i navigator, che deve ritenersi derogare implicitamente a tali previsioni.
Appare pertanto superfluo rilevare che l'art. 2 comma 1 cit. non troverebbe comunque applicazione in presenza della deroga di cui al comma 2 lettera a), che esclude l'applicabilità della regola dettata al comma 1 per le “collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.
(all'epoca denominata ha infatti stipulato con le OO.SS. in CP_1 Controparte_3 data 22/7/2015 l'Accordo quadro nazionale sulla disciplina delle collaborazioni definendo dettagliatamente l'oggetto ed il contenuto dei contratti di collaborazione, la natura degli incarichi, le modalità di espletamento delle collaborazioni, il trattamento economico ed ulteriori aspetti normativi, così soddisfacendo i requisiti previsti dal comma 2 lettera a) per l'esonero dalla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015. È stato inoltre prodotto il verbale di accordo per la proroga dell'Accordo quadro sino al 31/12/2022, e deve pertanto ritenersi che l'esonero dalla regola di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015 sia esteso anche alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti stipulati con i ricorrenti.
Risulta quindi infondata anche la domanda proposta in via subordinata.
Parimenti destituita di fondamento è la prospettata violazione del diritto dei ricorrenti, per quanto riguarda le condizioni di impiego, ad un trattamento non discriminatorio rispetto a quello applicato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Giova a tale riguardo ricordare che il principio di non discriminazione invocato è sancito alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nei seguenti termini: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La nozione di lavoratore a tempo indeterminato comparabile è contemplata dalla clausola 3 nei seguenti termini “lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”.
Pertanto, esclusa la natura subordinata della relazione lavorativa in questione, non si pone alcuna questione di discriminazione rispetto ai dipendenti della società resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che potrebbe, in astratto, configurarsi, se si fosse al cospetto di una mera apposizione del termine al contratto di lavoro, in tutto il resto sovrapponibile a quello di questi ultimi.
Nel caso di specie, di contro, come già argomentato, sono molteplici le connotazioni distintive del rapporto di lavoro dei sia avuto riguardo al momento genetico del rapporto che a quello CP_4 funzionale, tali da far escludere con un più che adeguato livello di ragionevolezza la prospettata comparabilità delle rispettive condizioni e posizioni lavorative.
Conclusivamente il ricorso va interamente rigettato.
La novità delle questioni trattate suggerisce l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno