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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2752/2018 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 3789/2018 emessa dal Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile, pubblicata il 19 aprile 2018, vertente.
TRA
(codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 4 aprile 1960, ed ivi residente a[...], Anna
1 (codice fiscale , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 20 agosto 1968 e residente in [...], e
(codice fiscale ), nato a [...] il 23 Parte_3 C.F._3
dicembre 1964 e residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Via S. Arcangelo a Baiano n. 19, presso lo studio lo studio dell'avv. Davide Vernillo (codice fiscale
) che li rappresenta e difende in virtù della procura in atti;
C.F._4
-appellanti-
E
(codice ) nato a [...] Parte_4 CodiceFiscale_5
il 5 febbraio 1956 ed ivi residente a[...] Traversa e (codice CP_1
fiscale ), nato a [...] il [...], residente in C.F._6
Trentinara (SA), alla Contrada Capi Soprano n. 7, elettivamente domiciliati in
Napoli (NA), alla Via Francesco Crispi n. 87, presso lo studio legale degli avv.ti
Emilio Cesare (codice fiscale , (codice C.F._7 Parte_5
fiscale ) e (CF ) C.F._8 Parte_6 C.F._9
che li rappresentano e difendono in virtù della procura in atti
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 28 ottobre 2013, notificato il 28 maggio 2013, e convenivano in giudizio innanzi Parte_4 CP_1
al Tribunale di Napoli, e Parte_3 Controparte_2 Parte_1
, esponendo:
[...]
2 - “1) Con atto preliminare di compravendita del 3 aprile 2007 gli istanti si obbligavano ad acquistare l'immobile sito in Casoria alla via G. D'Anna n.8 riportato nel NCEU di Casoria al Foglio 17, particella 26, sub 101, scala B interno
16 piano secondo, dai proprietari signori: D'ANNA (…), Anna Pt_3
(…) e (…) per il prezzo convenuto e Parte_2 Parte_1
fissato in euro €. 52.000,00 e contestualmente alla sottoscrizione del preliminare veniva corrisposta la somma di €. 2.000,00 a titolo di caparra confirmatoria”;
2) “In data 10 aprile 2007 e 17 luglio 2007 le parti integravano le caparre con atti sottoscritti ove si dava atto del versamento degli ulteriori importi di €.
5.000,00 ed €. 6.000,00 regolarmente pagati contestualmente alla sottoscrizione di tali atti e con rilascio di quietanza da parte dei promittenti venditori. Tanto conformemente all'art. 3 lettera b) del contratto preliminare sottoscritto”;
3) “La parte promittente venditrice all'articolo 5 del citato contratto si obbligava ad estinguere l'ipoteca volontaria per mutuo concessa a favore della
Banca Monte dei Paschi di Siena e a cancellare le relative iscrizioni a sua cura e spese entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile da avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2007”;
4) “In data 15 novembre 2007 gli istanti a mezzo lettera raccomandata esercitavano il diritto di recesso dal contratto, per l'inadempimento dei promittenti venditori agli obblighi contrattualmente assunti di provvedere alla
estinzione e cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile compromesso
3 e richiedevano la restituzione del doppio della caparra come contrattualmente stabilito ex art. 1385 c.c., con diffida al pagamento senza seguito”;
5) “Inopinatamente, tuttavia, i promittenti venditori si limitavano a restituire il solo importo di €. 3.000,00 senza null'altro pagamento”;
6) “Gli istanti a mezzo dei sottoscritti Avvocati provvedevano ad inviare raccomandate ar il 29 ottobre 2010 ed il 16 aprile 2013, invitando all'integrale corresponsione di quanto dovuto: invano.” (cfr. pagg. 1, 2 e 3 dell'atto di citazione)
Tanto premesso, gli attori, nell'assunto che: “7) Gli istanti, conseguentemente, hanno diritto ad ottenere la somma di euro 23.000,00 oltre
interessi e rivalutazione dal 3 aprile 2008 al soddisfo”, chiedevano al Tribunale di:
- ”Accertare e dichiarare che in conseguenza dell'esercitato recesso dal contratto operato dagli attori per inadempimento dei promittenti venditori questi hanno diritto ad ottenere il doppio della caparra versata pari ad euro 26.000,00
meno la somma restituita in acconto di euro 3.000,00 e per un totale quindi ancora a versare di euro 23.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 3 aprile
2008 al soddisfo”;
2) “Condannare i convenuti in solido tra loro a corrispondere gli attori la somma di euro 23.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 3 aprile 2008 al soddisfo”;
4 3) “Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, spese generali, diritti, onorari, CPA ed IVA come per legge ai sottoscritti Avvocati
CESARE antistatari” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
I.2 Si costituivano in giudizio e Parte_3 Parte_1
eccependo l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda attorea, chiedendone l'integrale rigetto.
Non si costituiva . Controparte_2
I.3 Espletata la prova per testi, attraverso l'escussione di TE
, agente immobiliare, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle
[...]
conclusioni ed introitato a sentenza. Con sentenza n. 3789/2018, depositata in data 19 aprile 2018, il Tribunale di Napoli, XI sezione civile, così decideva: “A) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il grave inadempimento dei convenuti e la legittimità del recesso operata dagli attori;
B) condanna i convenuti e , in Parte_3 Parte_1 Controparte_2
solido fra loro, alla restituzione in favore degli attori e Parte_4
della complessiva somma di euro 23.000,00, oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al soddisfo;
C) condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attoriche liquida in €. 247,00 per spese, €. 4835,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimb. forf. come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari Avv.to Emilio Cesare, Parte_5
e .” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza gravata)
[...] Parte_6
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 10 ottobre
2018, notificata telematicamente il 16 maggio 2018- , Anna Parte_1
5 , e proponevano appello, impugnando la Parte_2 Parte_3
sentenza laddove il Giudice di primo grado, nel presupposto del loro inadempimento, aveva ritenuto legittimo il recesso operato dagli appellati
(promissari acquirenti); di contro sostenevano di non essere incorsi in alcuna violazione degli obblighi contrattuali assunti con il preliminare essendosi essi impegnati a rimuovere e cancellare le iscrizioni ipotecarie a loro cura e spese
“entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile” di trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto di causa, data che non era stata stabilita né comunicata dai promissari acquirenti.
Chiedevano pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“- In via del tutto preliminare e pregiudiziale sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado attesa la notevole condanna pecuniaria in essa contenuta;
- Rigettare la domanda di restituzione del doppio della caparra versata in seguito alla stipula del contratto preliminare di compravendita;
-
Dichiarare insussistente l'inadempimento di parte venditrice per non essere mai
sorta l'obbligazione in capo alla stessa;
- Dichiarare per l'effetto illegittimo il recesso esercitato, infondata ed inammissibile la domanda di restituzione del doppio della caparra versata per mancanza dei presupposti richiesti;
-
Condannarsi infine gli appellati al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.” (cfr. pagg. 19 e 20 dell'atto di appello)
II.2 Con comparsa del 17 settembre 2018 si costituivano in giudizio il e , i quali eccepivano l'inammissibilità e Parte_4 CP_1
l'infondatezza dell'appello e ne chiedevano l'integrale rigetto.
6 II.3 Accolta l'istanza sospensiva (giusta ordinanza del 6 settembre 2018), dopo diversi rinvii d'ufficio, all'udienza del 14 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 20 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli con l'impugnata sentenza ha accolto la domanda proposta da e da , quali promissari acquirenti, Parte_4 CP_1
nei confronti di di e di Parte_3 Parte_1 [...]
, quali promittenti venditori, intesa, previa declaratoria della Controparte_2
legittimità del “recesso dal contratto operato dagli attori per inadempimento dei promittenti venditori”, alla restituzione del doppio della caparra versata dai primi ai secondi, per un totale di €. 23.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A fondamento della decisione, il Giudice - dopo avere premesso che “E' pacifico che le parti stipulavano il contratto preliminare di compravendita immobiliare in data 3.04.2007 (cfr. doc. in atti) così come risulta per tabulas
oltre ad essere circostanza incontestata che gli attori versavano ai convenuti il complessivo importo di euro 13.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr.
7 doc. in atti). Risulta dal predetto preliminare che i promittenti venditori si obbligavano a cancellare l'ipoteca volontaria per mutuo concessa a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena ed a cancellare le relative iscrizioni a loro cura e spese entro la data stabilita per la stipula del contratto definitivo,
da avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2007, data poi slittata al 30 settembre 2007 “come richiesto dalla parte promittente venditrice” nella scrittura integrativa del 4 luglio 2007 (cfr. doc. 3 fasc. convenuti). Tuttavia, i convenuti né alla data del 20 giugno, né a quella del 30 settembre ottemperavano all'obbligo che si erano assunti. Gli attori, quindi diffidavano i promittenti venditori ad adempiere agli obblighi assunti richiedendo, in
mancanza la restituzione del doppio della caparra (cfr. raccomandata a.r. del
15.11.2007). I convenuti non adempivano neanche a seguito di tale diffida”
(cfr. pag. 2 della sentenza) - ha osservato che: “Sussiste, quindi, il grave inadempimento del contratto preliminare da parte dei convenuti che non hanno provveduto ad estinguere l'ipoteca volontaria per mutuo concessa a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena ed a cancellare le relative
iscrizioni a loro cura e spese entro la data stabilita per la stipula del contratto definitivo da avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2007 così come stabilito dall'art. 5 del contratto preliminare stipulato in data 3 aprile 2007 (cfr. doc. in atti). Tale inadempimento legittima l'esercizio del recesso da parte degli attori ed il diritto degli stessi ad ottenere la restituzione del doppio della
caparra confirmatoria per l'importo di euro 23.000,00 in applicazione dell'art.
1385 comma 2° c.c..” (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
8 2. , e Parte_1 Controparte_2 Parte_3
impugnano la sentenza perché il primo Giudice ha posto a base del suo convincimento, circa la legittimità del recesso operato dai promissari acquirenti, l'inadempimento, da parte dei promittenti venditori, della previsione contrattuale di cui all'art. 5 del preliminare del 3 aprile 2007, secondo la quale: “…la parte venditrice garantisce fin d'ora sotto ogni comminatoria di legge, volendo in difetto essere tenuta per l'evizione, sia generale che particolare, che quanto oggi promesso in vendita è di sua piena ed esclusiva proprietà franco e libero da garanzie reali, efficienze ipotecarie, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali o
personali non apparenti, diritti di prelazione a terzi spettanti e privilegi fiscali;
ad eccezione dell'ipoteca volontaria per mutuo che dovrà essere estinto, o per il quale dovranno essere cancellate le relative iscrizioni a cura e spese della parte promettente venditrice entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile …”. In particolare, essi sostengono che il Tribunale si sia limitato a
“dichiarare la sua personalissima interpretazione della clausola in oggetto”,
senza fare “riferimento alcuno alla comune volontà delle parti” (cfr. pag.7 dell'atto di appello), in base alla quale, invece, “ il promittente venditore, ossia gli odierni appellanti, si impegnava alla rimozione ed alla cancellazione delle iscrizioni ipotecari a sua cura e spese entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile”, in tal modo offrendo un'interpretazione della clausola che non lasciava spazio alla comune volontà delle parti.
Di contro, assumono che “l'inadempimento dell'appellante non sussiste e il recesso non è legittimo in quanto l'obbligazione contrattuale non è mai sorta”,
9 giacché “mai in nessun momento della vicenda qui discussa, i promittenti acquirenti si erano premuniti di fissare la data per la stipula e quindi di fare sorgere automaticamente l'obbligo contrattuale degli appellanti” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
Le deduzioni degli appellanti sono fondate.
2.1 Si rammenta che per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo i criteri ermeneutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice può avvalersi del criterio di cui all'art. 1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione delle predette regole interpretative;
in caso contrario, l'interpretazione conservativa non può aver luogo (cfr. Cass. n. 17063/ 2024).
Va altresì considerato che nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. Nella specie, la S.C. ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola "on claims made", la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto
10 contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto (cfr. Cass. n.
31811/2024).
2.2 Venendo al merito della vicenda, osserva la Corte che, muovendo dal disposto letterale dell'art. 5 del contratto preliminare di compravendita del
3 aprile 2017, risulta chiaramente che i promittenti venditori, in forza di detta previsione, si erano impegnati a rimuovere le iscrizioni ipotecarie sull'immobile de quo, entro (e non oltre) la data stabilita per il rogito notarile,
ovvero, secondo gli accordi intercorsi, a cancellare, a propria cura e spese,
l'ipoteca iscritta sull'immobile sito in Casoria (NA) alla Via G. D'Anna n. 8, piano II ed identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria (NA) al foglio 17, particella 26, sub 101, a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, entro la data del rogito notarile che in origine era fissata per il giorno 20 giugno
2007, per poi essere differita, su comune volontà delle parti, dapprima al 30
settembre 2007, poi al 15 dicembre 2007.
La citata previsione andava (e va) interpretata unitamente all'art. 4 del medesimo contratto, a mente del quale: “Il possesso giuridico e la materiale detenzione di quanto oggi promesso in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, libero da cose e persone, passerò alla parte
promissoria acquirente coavemente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 20 giugno 2007 dinanzi al Notaio scelto dalla parte promissaria acquirente comunicare almeno
11 quindici giorni prima la data di stipula dell'atto definitivo. In caso contrario il presente atto di intenderà, de jure, risolto a tutti gli effetti di legge.”
Tale articolo, dunque, attribuiva (attribuisce) ai promissari acquirenti l'onere (preventivo e pregiudiziale ai seguenti) di convocare i promittenti venditori, innanzi al notaio da essi prescelto, per la stipula del rogito notarile, specificando il nome del professionista, la data ed il luogo del definitivo.
Ebbene (come innanzi detto) risulta dagli atti di causa e non è contestato da alcuno che entrambe le parti, in data 10 aprile 2007 e 4 luglio 2007, con due nuove scritture private, modificarono la data prevista per la stipula del rogito notarile, posticipandola al 30 settembre 2007, senza però mai indicare il nome del notaio rogante, né lo studio notarile ove sarebbe stato concluso l'atto (cfr. documenti che versano in atti).
Di talché, la convocazione (così come richiesta nel compromesso di vendita) non poteva (né può) ritenersi mai efficacemente eseguita.
Né conforta l'assunto degli appellanti, in merito alla effettuata, regolare, comunicazione della “data stabilita per la stipula del rogito notarile” quanto dichiarato dall'unico teste escusso dal Tribunale, l'agente immobiliare
[...]
, il quale riferì: “Io mi recai dal Notaio prescelto per la stipula, Notaio TE
di Acerra, il quale all'esito dell'esame riferì che il contratto definitivo non Per_1
si poteva stilare in quanto esistevano ancora i pesi ipotecari e c'erano anche delle problematiche …I promittenti venditori non risolsero tali problematiche
e perciò la parte promittente acquirente chiese il doppio della caparra e di sciogliere il contratto. La parte promittente venditrice iniziò a restituire parte
12 dei soldi versati e in particolare della somma di €. 13.000,00 che i promittenti acquirenti avevano versato in più volte fu restituita la somma di €. 3.000,00, del doppio della caparra da restituire.”
Ed invero, il testimone, pur confermando di essersi recato presso il
“notaio di Acerra”, individuato dai promissari acquirenti, non è stato in Per_1
grado di specificare l'indirizzo dello studio notarile, in quale giorno e per quale motivo, precisamente, vi si fosse recato, né tantomeno risulta che i promissari acquirenti abbiano depositato mai in atti la presunta convocazione, chiara e univoca, seguita nei confronti dei promittenti venditori, con ciò contravvenendo essi stessi agli obblighi contrattuali su di essi gravanti, a seguito della stipula del preliminare.
In sintesi, dalla combinata lettura dell'art. 4) e dell'art. 5 del contratto preliminare, ben può ritenersi che, in mancanza della formale convocazione da parte dei promissari acquirenti innanzi al notaio (“…stipula dell'atto definitivo di compravendita che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 20 giugno 2007 dinanzi al Notaio scelto dalla parte promissaria acquirente e sin
d'ora accettato dalla parte promittente venditrice, resterà a cura della parte acquirente comunicare almeno quindici giorni prima la data di stipula dell'atto di definitivo) non fosse (sia) insorto alcun obbligo a carico dei promittenti venditori nei confronti dei promissari acquirenti, in particolare l'obbligo di
“cancellare le relative iscrizioni a cura e spese della parte promettente
venditrice entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile …”, perché, come detto, trattasi di obbligo secondario e succedaneo al precedente e prioritario impegno della parte promissaria acquirente di comunicare, alla
13 parte promittente venditrice, la loro scelta del notaio rogante, nonché la data e ed il luogo del rogito, attraverso una completa e formale convocazione.
In altre parole, in mancanza di detta convocazione, l'obbligo di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile de quo a carico dei promittenti venditori non era (è) divenuto attuale né esigibile, perché, a parere della Corte, l'interesse (e/o l'impegno ad addivenire) alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile a favore della Banca Monte dei Paschi di
Siena poteva (può) dirsi sussistente solo in presenza di una concreta, precisa e prossima convocazione alla stipula del rogito, onde trasferire la proprietà dell'immobile “libero da garanzie reali, efficienze ipotecarie, vincoli derivanti
da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti, diritti di prelazione a terzi e privilegi fiscali”, così come previsto in contratto.
Per le suesposte ragioni, l'appello va accolto e la decisione impugnata va riformata, con l'integrale rigetto delle domande proposte dai promissari acquirenti, e da (intese sia alla declaratoria Parte_4 CP_1
della legittimità del recesso da essi esercitato per il preteso inadempimento dei promittenti venditori, sia alla condanna dei promittenti venditori alla restituzione in loro favore del doppio della caparra versata), nei confronti dei promittenti venditori, ed Parte_3 Parte_1 [...]
. Controparte_2
3. L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'odierna parte appellante, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma – totale o
14 parziale – della sentenza gravata determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese processuali.
Le spese dell'intero giudizio devono essere regolate a favore degli appellanti
(con la precisazione che nulla è dovuto a favore di per Controparte_2
la spese del primo grado di giudizio, stante la sua contumacia innanzi al
Tribunale), in considerazione dell'esito finale che vede interamente soccombenti le originarie parti attrici in primo grado.
Dette spese si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione del
D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass.
n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
15 La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Anna Parte_1 Parte_2
e – con atto di citazione per l'udienza del 10 ottobre 2018, Parte_3
notificata il 16 maggio 2018 - avverso la sentenza n. 3789/18 pronunziata dal
Tribunale di Napoli - XI Sezione Civile, depositata il 19 aprile 2018, così provvede:
A) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dai promissari acquirenti e nei Parte_4 CP_1
confronti dei promittenti venditori e;
Parte_1 Parte_3
B) condanna e , in solido tra loro, a pagare Parte_4 CP_1
a favore di e di le spese sostenute Parte_1 Parte_3
per il primo grado di giudizio, che liquida nell'importo di €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, ed a favore di Parte_1
, di e di , le spese
[...] Parte_3 Controparte_2
sostenute per il secondo grado di giudizio, che liquida nell'importo di €
3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
16 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2752/2018 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 3789/2018 emessa dal Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile, pubblicata il 19 aprile 2018, vertente.
TRA
(codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 4 aprile 1960, ed ivi residente a[...], Anna
1 (codice fiscale , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 20 agosto 1968 e residente in [...], e
(codice fiscale ), nato a [...] il 23 Parte_3 C.F._3
dicembre 1964 e residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Via S. Arcangelo a Baiano n. 19, presso lo studio lo studio dell'avv. Davide Vernillo (codice fiscale
) che li rappresenta e difende in virtù della procura in atti;
C.F._4
-appellanti-
E
(codice ) nato a [...] Parte_4 CodiceFiscale_5
il 5 febbraio 1956 ed ivi residente a[...] Traversa e (codice CP_1
fiscale ), nato a [...] il [...], residente in C.F._6
Trentinara (SA), alla Contrada Capi Soprano n. 7, elettivamente domiciliati in
Napoli (NA), alla Via Francesco Crispi n. 87, presso lo studio legale degli avv.ti
Emilio Cesare (codice fiscale , (codice C.F._7 Parte_5
fiscale ) e (CF ) C.F._8 Parte_6 C.F._9
che li rappresentano e difendono in virtù della procura in atti
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 28 ottobre 2013, notificato il 28 maggio 2013, e convenivano in giudizio innanzi Parte_4 CP_1
al Tribunale di Napoli, e Parte_3 Controparte_2 Parte_1
, esponendo:
[...]
2 - “1) Con atto preliminare di compravendita del 3 aprile 2007 gli istanti si obbligavano ad acquistare l'immobile sito in Casoria alla via G. D'Anna n.8 riportato nel NCEU di Casoria al Foglio 17, particella 26, sub 101, scala B interno
16 piano secondo, dai proprietari signori: D'ANNA (…), Anna Pt_3
(…) e (…) per il prezzo convenuto e Parte_2 Parte_1
fissato in euro €. 52.000,00 e contestualmente alla sottoscrizione del preliminare veniva corrisposta la somma di €. 2.000,00 a titolo di caparra confirmatoria”;
2) “In data 10 aprile 2007 e 17 luglio 2007 le parti integravano le caparre con atti sottoscritti ove si dava atto del versamento degli ulteriori importi di €.
5.000,00 ed €. 6.000,00 regolarmente pagati contestualmente alla sottoscrizione di tali atti e con rilascio di quietanza da parte dei promittenti venditori. Tanto conformemente all'art. 3 lettera b) del contratto preliminare sottoscritto”;
3) “La parte promittente venditrice all'articolo 5 del citato contratto si obbligava ad estinguere l'ipoteca volontaria per mutuo concessa a favore della
Banca Monte dei Paschi di Siena e a cancellare le relative iscrizioni a sua cura e spese entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile da avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2007”;
4) “In data 15 novembre 2007 gli istanti a mezzo lettera raccomandata esercitavano il diritto di recesso dal contratto, per l'inadempimento dei promittenti venditori agli obblighi contrattualmente assunti di provvedere alla
estinzione e cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile compromesso
3 e richiedevano la restituzione del doppio della caparra come contrattualmente stabilito ex art. 1385 c.c., con diffida al pagamento senza seguito”;
5) “Inopinatamente, tuttavia, i promittenti venditori si limitavano a restituire il solo importo di €. 3.000,00 senza null'altro pagamento”;
6) “Gli istanti a mezzo dei sottoscritti Avvocati provvedevano ad inviare raccomandate ar il 29 ottobre 2010 ed il 16 aprile 2013, invitando all'integrale corresponsione di quanto dovuto: invano.” (cfr. pagg. 1, 2 e 3 dell'atto di citazione)
Tanto premesso, gli attori, nell'assunto che: “7) Gli istanti, conseguentemente, hanno diritto ad ottenere la somma di euro 23.000,00 oltre
interessi e rivalutazione dal 3 aprile 2008 al soddisfo”, chiedevano al Tribunale di:
- ”Accertare e dichiarare che in conseguenza dell'esercitato recesso dal contratto operato dagli attori per inadempimento dei promittenti venditori questi hanno diritto ad ottenere il doppio della caparra versata pari ad euro 26.000,00
meno la somma restituita in acconto di euro 3.000,00 e per un totale quindi ancora a versare di euro 23.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 3 aprile
2008 al soddisfo”;
2) “Condannare i convenuti in solido tra loro a corrispondere gli attori la somma di euro 23.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 3 aprile 2008 al soddisfo”;
4 3) “Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, spese generali, diritti, onorari, CPA ed IVA come per legge ai sottoscritti Avvocati
CESARE antistatari” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
I.2 Si costituivano in giudizio e Parte_3 Parte_1
eccependo l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda attorea, chiedendone l'integrale rigetto.
Non si costituiva . Controparte_2
I.3 Espletata la prova per testi, attraverso l'escussione di TE
, agente immobiliare, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle
[...]
conclusioni ed introitato a sentenza. Con sentenza n. 3789/2018, depositata in data 19 aprile 2018, il Tribunale di Napoli, XI sezione civile, così decideva: “A) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il grave inadempimento dei convenuti e la legittimità del recesso operata dagli attori;
B) condanna i convenuti e , in Parte_3 Parte_1 Controparte_2
solido fra loro, alla restituzione in favore degli attori e Parte_4
della complessiva somma di euro 23.000,00, oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al soddisfo;
C) condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attoriche liquida in €. 247,00 per spese, €. 4835,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimb. forf. come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari Avv.to Emilio Cesare, Parte_5
e .” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza gravata)
[...] Parte_6
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 10 ottobre
2018, notificata telematicamente il 16 maggio 2018- , Anna Parte_1
5 , e proponevano appello, impugnando la Parte_2 Parte_3
sentenza laddove il Giudice di primo grado, nel presupposto del loro inadempimento, aveva ritenuto legittimo il recesso operato dagli appellati
(promissari acquirenti); di contro sostenevano di non essere incorsi in alcuna violazione degli obblighi contrattuali assunti con il preliminare essendosi essi impegnati a rimuovere e cancellare le iscrizioni ipotecarie a loro cura e spese
“entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile” di trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto di causa, data che non era stata stabilita né comunicata dai promissari acquirenti.
Chiedevano pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“- In via del tutto preliminare e pregiudiziale sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado attesa la notevole condanna pecuniaria in essa contenuta;
- Rigettare la domanda di restituzione del doppio della caparra versata in seguito alla stipula del contratto preliminare di compravendita;
-
Dichiarare insussistente l'inadempimento di parte venditrice per non essere mai
sorta l'obbligazione in capo alla stessa;
- Dichiarare per l'effetto illegittimo il recesso esercitato, infondata ed inammissibile la domanda di restituzione del doppio della caparra versata per mancanza dei presupposti richiesti;
-
Condannarsi infine gli appellati al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.” (cfr. pagg. 19 e 20 dell'atto di appello)
II.2 Con comparsa del 17 settembre 2018 si costituivano in giudizio il e , i quali eccepivano l'inammissibilità e Parte_4 CP_1
l'infondatezza dell'appello e ne chiedevano l'integrale rigetto.
6 II.3 Accolta l'istanza sospensiva (giusta ordinanza del 6 settembre 2018), dopo diversi rinvii d'ufficio, all'udienza del 14 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 20 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli con l'impugnata sentenza ha accolto la domanda proposta da e da , quali promissari acquirenti, Parte_4 CP_1
nei confronti di di e di Parte_3 Parte_1 [...]
, quali promittenti venditori, intesa, previa declaratoria della Controparte_2
legittimità del “recesso dal contratto operato dagli attori per inadempimento dei promittenti venditori”, alla restituzione del doppio della caparra versata dai primi ai secondi, per un totale di €. 23.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A fondamento della decisione, il Giudice - dopo avere premesso che “E' pacifico che le parti stipulavano il contratto preliminare di compravendita immobiliare in data 3.04.2007 (cfr. doc. in atti) così come risulta per tabulas
oltre ad essere circostanza incontestata che gli attori versavano ai convenuti il complessivo importo di euro 13.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr.
7 doc. in atti). Risulta dal predetto preliminare che i promittenti venditori si obbligavano a cancellare l'ipoteca volontaria per mutuo concessa a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena ed a cancellare le relative iscrizioni a loro cura e spese entro la data stabilita per la stipula del contratto definitivo,
da avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2007, data poi slittata al 30 settembre 2007 “come richiesto dalla parte promittente venditrice” nella scrittura integrativa del 4 luglio 2007 (cfr. doc. 3 fasc. convenuti). Tuttavia, i convenuti né alla data del 20 giugno, né a quella del 30 settembre ottemperavano all'obbligo che si erano assunti. Gli attori, quindi diffidavano i promittenti venditori ad adempiere agli obblighi assunti richiedendo, in
mancanza la restituzione del doppio della caparra (cfr. raccomandata a.r. del
15.11.2007). I convenuti non adempivano neanche a seguito di tale diffida”
(cfr. pag. 2 della sentenza) - ha osservato che: “Sussiste, quindi, il grave inadempimento del contratto preliminare da parte dei convenuti che non hanno provveduto ad estinguere l'ipoteca volontaria per mutuo concessa a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena ed a cancellare le relative
iscrizioni a loro cura e spese entro la data stabilita per la stipula del contratto definitivo da avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2007 così come stabilito dall'art. 5 del contratto preliminare stipulato in data 3 aprile 2007 (cfr. doc. in atti). Tale inadempimento legittima l'esercizio del recesso da parte degli attori ed il diritto degli stessi ad ottenere la restituzione del doppio della
caparra confirmatoria per l'importo di euro 23.000,00 in applicazione dell'art.
1385 comma 2° c.c..” (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
8 2. , e Parte_1 Controparte_2 Parte_3
impugnano la sentenza perché il primo Giudice ha posto a base del suo convincimento, circa la legittimità del recesso operato dai promissari acquirenti, l'inadempimento, da parte dei promittenti venditori, della previsione contrattuale di cui all'art. 5 del preliminare del 3 aprile 2007, secondo la quale: “…la parte venditrice garantisce fin d'ora sotto ogni comminatoria di legge, volendo in difetto essere tenuta per l'evizione, sia generale che particolare, che quanto oggi promesso in vendita è di sua piena ed esclusiva proprietà franco e libero da garanzie reali, efficienze ipotecarie, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali o
personali non apparenti, diritti di prelazione a terzi spettanti e privilegi fiscali;
ad eccezione dell'ipoteca volontaria per mutuo che dovrà essere estinto, o per il quale dovranno essere cancellate le relative iscrizioni a cura e spese della parte promettente venditrice entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile …”. In particolare, essi sostengono che il Tribunale si sia limitato a
“dichiarare la sua personalissima interpretazione della clausola in oggetto”,
senza fare “riferimento alcuno alla comune volontà delle parti” (cfr. pag.7 dell'atto di appello), in base alla quale, invece, “ il promittente venditore, ossia gli odierni appellanti, si impegnava alla rimozione ed alla cancellazione delle iscrizioni ipotecari a sua cura e spese entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile”, in tal modo offrendo un'interpretazione della clausola che non lasciava spazio alla comune volontà delle parti.
Di contro, assumono che “l'inadempimento dell'appellante non sussiste e il recesso non è legittimo in quanto l'obbligazione contrattuale non è mai sorta”,
9 giacché “mai in nessun momento della vicenda qui discussa, i promittenti acquirenti si erano premuniti di fissare la data per la stipula e quindi di fare sorgere automaticamente l'obbligo contrattuale degli appellanti” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
Le deduzioni degli appellanti sono fondate.
2.1 Si rammenta che per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo i criteri ermeneutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice può avvalersi del criterio di cui all'art. 1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione delle predette regole interpretative;
in caso contrario, l'interpretazione conservativa non può aver luogo (cfr. Cass. n. 17063/ 2024).
Va altresì considerato che nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. Nella specie, la S.C. ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola "on claims made", la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto
10 contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto (cfr. Cass. n.
31811/2024).
2.2 Venendo al merito della vicenda, osserva la Corte che, muovendo dal disposto letterale dell'art. 5 del contratto preliminare di compravendita del
3 aprile 2017, risulta chiaramente che i promittenti venditori, in forza di detta previsione, si erano impegnati a rimuovere le iscrizioni ipotecarie sull'immobile de quo, entro (e non oltre) la data stabilita per il rogito notarile,
ovvero, secondo gli accordi intercorsi, a cancellare, a propria cura e spese,
l'ipoteca iscritta sull'immobile sito in Casoria (NA) alla Via G. D'Anna n. 8, piano II ed identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria (NA) al foglio 17, particella 26, sub 101, a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, entro la data del rogito notarile che in origine era fissata per il giorno 20 giugno
2007, per poi essere differita, su comune volontà delle parti, dapprima al 30
settembre 2007, poi al 15 dicembre 2007.
La citata previsione andava (e va) interpretata unitamente all'art. 4 del medesimo contratto, a mente del quale: “Il possesso giuridico e la materiale detenzione di quanto oggi promesso in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, libero da cose e persone, passerò alla parte
promissoria acquirente coavemente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 20 giugno 2007 dinanzi al Notaio scelto dalla parte promissaria acquirente comunicare almeno
11 quindici giorni prima la data di stipula dell'atto definitivo. In caso contrario il presente atto di intenderà, de jure, risolto a tutti gli effetti di legge.”
Tale articolo, dunque, attribuiva (attribuisce) ai promissari acquirenti l'onere (preventivo e pregiudiziale ai seguenti) di convocare i promittenti venditori, innanzi al notaio da essi prescelto, per la stipula del rogito notarile, specificando il nome del professionista, la data ed il luogo del definitivo.
Ebbene (come innanzi detto) risulta dagli atti di causa e non è contestato da alcuno che entrambe le parti, in data 10 aprile 2007 e 4 luglio 2007, con due nuove scritture private, modificarono la data prevista per la stipula del rogito notarile, posticipandola al 30 settembre 2007, senza però mai indicare il nome del notaio rogante, né lo studio notarile ove sarebbe stato concluso l'atto (cfr. documenti che versano in atti).
Di talché, la convocazione (così come richiesta nel compromesso di vendita) non poteva (né può) ritenersi mai efficacemente eseguita.
Né conforta l'assunto degli appellanti, in merito alla effettuata, regolare, comunicazione della “data stabilita per la stipula del rogito notarile” quanto dichiarato dall'unico teste escusso dal Tribunale, l'agente immobiliare
[...]
, il quale riferì: “Io mi recai dal Notaio prescelto per la stipula, Notaio TE
di Acerra, il quale all'esito dell'esame riferì che il contratto definitivo non Per_1
si poteva stilare in quanto esistevano ancora i pesi ipotecari e c'erano anche delle problematiche …I promittenti venditori non risolsero tali problematiche
e perciò la parte promittente acquirente chiese il doppio della caparra e di sciogliere il contratto. La parte promittente venditrice iniziò a restituire parte
12 dei soldi versati e in particolare della somma di €. 13.000,00 che i promittenti acquirenti avevano versato in più volte fu restituita la somma di €. 3.000,00, del doppio della caparra da restituire.”
Ed invero, il testimone, pur confermando di essersi recato presso il
“notaio di Acerra”, individuato dai promissari acquirenti, non è stato in Per_1
grado di specificare l'indirizzo dello studio notarile, in quale giorno e per quale motivo, precisamente, vi si fosse recato, né tantomeno risulta che i promissari acquirenti abbiano depositato mai in atti la presunta convocazione, chiara e univoca, seguita nei confronti dei promittenti venditori, con ciò contravvenendo essi stessi agli obblighi contrattuali su di essi gravanti, a seguito della stipula del preliminare.
In sintesi, dalla combinata lettura dell'art. 4) e dell'art. 5 del contratto preliminare, ben può ritenersi che, in mancanza della formale convocazione da parte dei promissari acquirenti innanzi al notaio (“…stipula dell'atto definitivo di compravendita che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 20 giugno 2007 dinanzi al Notaio scelto dalla parte promissaria acquirente e sin
d'ora accettato dalla parte promittente venditrice, resterà a cura della parte acquirente comunicare almeno quindici giorni prima la data di stipula dell'atto di definitivo) non fosse (sia) insorto alcun obbligo a carico dei promittenti venditori nei confronti dei promissari acquirenti, in particolare l'obbligo di
“cancellare le relative iscrizioni a cura e spese della parte promettente
venditrice entro la data stabilita per la stipula del rogito notarile …”, perché, come detto, trattasi di obbligo secondario e succedaneo al precedente e prioritario impegno della parte promissaria acquirente di comunicare, alla
13 parte promittente venditrice, la loro scelta del notaio rogante, nonché la data e ed il luogo del rogito, attraverso una completa e formale convocazione.
In altre parole, in mancanza di detta convocazione, l'obbligo di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'immobile de quo a carico dei promittenti venditori non era (è) divenuto attuale né esigibile, perché, a parere della Corte, l'interesse (e/o l'impegno ad addivenire) alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile a favore della Banca Monte dei Paschi di
Siena poteva (può) dirsi sussistente solo in presenza di una concreta, precisa e prossima convocazione alla stipula del rogito, onde trasferire la proprietà dell'immobile “libero da garanzie reali, efficienze ipotecarie, vincoli derivanti
da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti, diritti di prelazione a terzi e privilegi fiscali”, così come previsto in contratto.
Per le suesposte ragioni, l'appello va accolto e la decisione impugnata va riformata, con l'integrale rigetto delle domande proposte dai promissari acquirenti, e da (intese sia alla declaratoria Parte_4 CP_1
della legittimità del recesso da essi esercitato per il preteso inadempimento dei promittenti venditori, sia alla condanna dei promittenti venditori alla restituzione in loro favore del doppio della caparra versata), nei confronti dei promittenti venditori, ed Parte_3 Parte_1 [...]
. Controparte_2
3. L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'odierna parte appellante, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma – totale o
14 parziale – della sentenza gravata determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese processuali.
Le spese dell'intero giudizio devono essere regolate a favore degli appellanti
(con la precisazione che nulla è dovuto a favore di per Controparte_2
la spese del primo grado di giudizio, stante la sua contumacia innanzi al
Tribunale), in considerazione dell'esito finale che vede interamente soccombenti le originarie parti attrici in primo grado.
Dette spese si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione del
D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass.
n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
15 La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Anna Parte_1 Parte_2
e – con atto di citazione per l'udienza del 10 ottobre 2018, Parte_3
notificata il 16 maggio 2018 - avverso la sentenza n. 3789/18 pronunziata dal
Tribunale di Napoli - XI Sezione Civile, depositata il 19 aprile 2018, così provvede:
A) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dai promissari acquirenti e nei Parte_4 CP_1
confronti dei promittenti venditori e;
Parte_1 Parte_3
B) condanna e , in solido tra loro, a pagare Parte_4 CP_1
a favore di e di le spese sostenute Parte_1 Parte_3
per il primo grado di giudizio, che liquida nell'importo di €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, ed a favore di Parte_1
, di e di , le spese
[...] Parte_3 Controparte_2
sostenute per il secondo grado di giudizio, che liquida nell'importo di €
3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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