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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 690/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NN Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.4.1956, con il patrocinio degli avv.ti BELLINI ROBERTO e FIORI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore in Varese, Viale Aguggiari n. 13, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRACCO MARA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 6.6.2025)
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento del GN c.f Controparte_1
al contratto stipulato con la ditta per la ristrutturazione C.F._2 Parte_1 dell'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n. 277, accertata e dichiarata l'intervenuta
pagina 1 di 17 risoluzione di detto contratto tra le parti per fatto e colpa del convenuto, condannare il sig.
al pagamento delle opere realizzate e dei materiali posati sino alla data di Controparte_1
chiusura del cantiere 12.10.2021 almeno per la complessiva somma di € 28.769,08, oltre interessi
e rivalutazione monetaria se dovuta, decurtato dell'acconto di € 5.500,00 corrisposto per i lavori di ristrutturazione, ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio anche previo rifacimento della perizia di cui al procedimento di AT (rubricato al n.
46/2022 R.G. Tribunale di Varese) per le causali di cui in narrativa;
sempre nel merito: accertato e dichiarato che la ditta individuale ha stipulato con Parte_1
il GN un contratto avente ad oggetto la fornitura di una porta blindata per CP_1
l'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n 277 condannare il GN al Controparte_1
pagamento a saldo di tale fornitura e posa dell'importo di € 605,00;
sempre nel merito: accertato e dichiarato che la ditta individuale EL ha stipulato con Pt_1
il GN un contratto avente ad oggetto la fornitura di serramenti come da documento CP_1
03) per l'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n 277 condannare il GN Controparte_1 al pagamento del saldo di tali serramenti per € 8.261,00; sempre nel merito: accertato e dichiarato che la ditta individuale ha stipulato con Parte_1
il GN un contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 3 porte interne per CP_1
l'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n 277 condannare il GN al Controparte_1 pagamento del saldo di tali porte per € 880,00; sempre nel merito: accertato e dichiarato che la ditta individuale EL a ha stipulato con Pt_1
il GN un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa di cassonetti in pvc per CP_1
l'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n 277 condannare il GN al Controparte_1
pagamento del saldo di tali cassonetti per € 1.650,00.
Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli preceduti dalla locuzione vero che e formulati nella memoria ex art. 172 ter n. 1 c.p.c. del 18.09.2024:
1) Il giorno 6 novembre 2021 ho partecipato come consulente della ditta ad un Pt_1 sopralluogo tenutosi presso l'appartamento del GN in Ispra – via CP_1
Monteggia n. 277 alla presenza dei GNi Controparte_1 Parte_1 Pt_2
pagina 2 di 17 il tecnico del GN architetto , i rispettivi legali;
testimone Pt_1 CP_1 Tes_1
arch. 21034 OC AG – contrada S. OM n. 36 Testimone_2
2) Nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo 1), in occasione del sopralluogo eseguito di \comune accordo tra le parti con i rispettivi tecnici, che i lavori previsti nei contratti tra le parti di cui ai documenti 1, 2, 3 e 4 di parte attrice che mi vengono mostrati erano stati realizzati solo parzialmente e che i cassonetti di alloggiamento delle tapparelle erano stati allocati provvisoriamente al fine di non creare ingombro nell'esecuzione dei lavori non ancora terminati come si evince dalle fotografie da me scattate lo stesso giorno e che mi vengono mostrate (doc. 25 foto 06.11.2021 soggiorno
e camera arch. doc. 27 foto camera e disimpegno arch. doc. 28 Tes_2 Tes_2
foto 06.11.2021 ambienti vari arch. fascicolo di parte attrice); testimone Tes_2
arch. Testimone_2
3) Gli infissi oggetto di contratto di cui ai documenti 3) e 3bis) del fascicolo attoreo che mi vengono mostrati si trovano ad oggi presso il negozio della ditta attrice con insegna
“Non solo infissi” sito in Cittiglio – via G. Marconi n. 6 testimone GNa Tes_3
c/o negozio “Non solo infissi” in Cittiglio – via G. Marconi n. 6;
4) Gli infissi di cui oggetto di contratto di cui ai documenti 3) e 3bis) del fascicolo attoreo
che mi vengono mostrati sono rimasti presso il negozio in quanto il GN CP_1
aveva diffidato dal proseguire i lavori nel suo appartamento e di accedere Parte_1
al cantiere con comunicazione scritta del 4.10.2021 prodotta come documento 21 che mi viene mostrato;
testimone GNa Tes_3
5) Le piastrelle di cui al documento n. 17 del fascicolo di parte attrice che mi viene mostrato, fattura intestata e pagata dal sono state ritirate solo in parte dal Pt_1
GN , le rimanenti sono ancora in giacenza presso il negozio della ditta Parte_1
testimone legale rappresentante ditta GN c/o Parte_3 Parte_3 Tes_4 [...]
21030 Cuveglio - via Provinciale n. 6; Pt_3
6) Il GN mi ha riferito di averle posate solo in parte nell'appartamento sito in Pt_1
Ispra – via Monteggia n. 277 del GN in quanto lo stesso aveva intimato CP_1
l'arresto dei lavori;
testimone legale rappresentante ditta GN Parte_3 Tes_4
[...]
pagina 3 di 17 7) Sono dipendente della ditta SAEL s.r.l. con sede legale in Milano – via G. Leopardi n.
31 e sede operativa in Gemonio – via G. Borghi snc, che si occupa di installazione di impianti elettrici;
testimone GN residente in [...]
1;
8) Il GN ha commissionato alla SAEL s.r.l. la realizzazione dell'impianto Parte_1 elettrico nell'appartamento sito in Ispra - via Motteggia n. 277 del GN CP_1
e la SAEL s.r.l. ha mandato me per l'esecuzione del lavoro;
testimone
[...] [...]
Tes_5
9) Nell'esecuzione dei lavori per l'installazione dell'impianto elettrico nell'appartamento del GN ho, per errore, tagliato un cavo Controparte_1
Ci si riporta integralmente alle contestazioni sulle istanze istruttorie avversarie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del 18.10.2024
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da parte convenuta si chiede di essere ammessi a prova contraria sul capitolo 2) della comparsa di costituzione con la teste GNa Tes_3
.
[...]
Si insta per il rifacimento della Consulenza Tecnica per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione - essendo incongruente, lacunosa e contradditoria - e nella memoria ex art. 173 ter n.
1 c.p.c.”
Per parte convenuta: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 9.6.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito contrari reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto per i motivi addotti nel presente atto poiché infondate in fatto, in diritto e in tema di quantum;
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, per grave inadempimento del convenuto , sia in proprio che quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale con sede legale in Via dante Alighieri n. 8 a Cuveglio, e con essa il diritto dell'attore, in ragione della mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto di appalto, degli accertati vizi, per la mancata esecuzione delle opere, per il ritardo nella consegna delle stesse nei termini concordati e per i gravi danni arrecati
pagina 4 di 17 all'immobile e a terzi, oltre che per la mancata consegna di materiale dal cantiere, al risarcimento di tutti i danni provocati e per l'effetto che nulla è dovuto allo stesso;
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del e della sua ditta Parte_1
individuale, in relazione al contratto di appalto, in relazione alla mancata consegna e installazione degli infissi, e delle porte interne, condannarlo alla restituzione degli acconti percepiti per detta causale per complessivi € 9.149,23 rispettivamente € 8.261,00 versati a saldo fornitura e posa infissi ed € 888,23 acconto 50% fornitura e posa porte;
- accertare e dichiarare la mancata consegna delle piastrelle e di conseguenza condannare
l'attore alla restituzione dell'importo di € 1.925,00 computato dal CTU per la posa parziale della pavimentazione;
- accertare i danni causati dal sia all'impianto elettrico del vicino sia ai beni Pt_1
ricoverati nella cantina del Sig. e di proprietà dello stesso, a seguito delle infiltrazioni CP_1 avvenute in cantina a causa di errori e negligenza nell'esecuzione delle opere e di conseguenza condannare il Sig. al pagamento degli importi di € 450,00 per l'impianto elettrico e di € Pt_1
1.500,00 per i danni dovuti alle infiltrazioni così come accertati dal CTU in sede di AT;
- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del e della sua ditta Parte_1
individuale, in relazione al contratto di appalto, condannare lo stesso al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, da quantificarsi in via equitativa, conteggiandolo dalla data stabilita per l'esecuzione delle opere alla consegna dell'immobile avvenuta al deposito della relazione peritale in sede di AT;
In via di eccezione riconvenzionale
- accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto , sia in proprio che Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale, ove venisse riconosciuta quale che sia somma a favore dello stesso, compensare l'importo in sede di eccezione riconvenzionale con quanto spettante al convenuto in ragione dei vizi, per la mancata esecuzione delle opere, per il ritardo nella consegna delle stesse nei termini concordati e per i gravi danni arrecati all'immobile oltre che per la mancata consegna di materiale dal cantiere, statuendo che nulla è dovuto allo stesso;
In via subordinata denegata
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, per grave inadempimento del convenuto , sia in proprio che quale titolare Parte_1
pagina 5 di 17 dell'omonima ditta individuale, condannare lo stesso in ragione della mancata esecuzione a regola
d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto di appalto, essendo presenti vizi, per la mancata esecuzione delle opere, per il ritardo nella consegna delle stesse nei termini concordati e per i gravi danni arrecati all'immobile e a terzi, oltre che per la mancata consegna di materiale dal cantiere, al risarcimento di tutti i danni provocati, alla somma che sarà accerta in giudizio, di giustizia, in difetto anche in via equitativa;
In ogni caso
- Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre che diritti ed onorari del procedimento per AT, oltre rimborso delle spese di CTU e CTP e rimborso spese ex art. 2 D.
10\3\2014 n. 55 il tutto con distrazione a favore dell'avv. Mara Bracco che se ne dichiara anticipataria.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le sopra riportate conclusioni.
[...]
Ha dedotto che:
- nel mese di giugno 2021, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale di natura edilizia esercitata in forma di ditta individuale, aveva stipulato un contratto con il sig. avente ad CP_1
oggetto la ristrutturazione di un appartamento sito in Ispra, Via Monteggia n. 277, contabilizzando per i lavori indicati nel preventivo iniziale un costo di euro 30.638,00 Iva esclusa;
- le parti avevano poi stipulato altri contratti aventi ad oggetto: la fornitura e la posa delle porte interne e della porta blindata;
la fornitura e la posa delle finestre concordando il c.d. sconto in fattura in base alle previsioni dell'art. 121 D.L. 34/2020; la fornitura e la posa dei cassonetti, la fornitura delle zanzariere;
- a causa di discussioni sorte tra le parti traenti motivo da una perdita d'acqua nel box, estese poi a pretesi difetti del cantiere ancora in corso, l'atteggiamento del sig. diveniva ostile nei CP_1 confronti dell'attore e del direttore dei lavori arch. nominato dal committente, tanto da Tes_2
determinare le dimissioni del direttore dei lavori e di conseguenza la chiusura del cantiere in data
12.10.2021;
pagina 6 di 17 - il convenuto, nonostante i solleciti, aveva comunque già interrotto i pagamenti secondo gli impegni contrattualmente assunti, anche con riguardo alle opere già eseguite e ai materiali già ordinati dall'attore, il quale si trovava costretto a conservare nel proprio deposito i suddetti materiali a causa della chiusura del cantiere;
- in relazione alle obbligazioni contrattuali assunte: il convenuto avrebbe dovuto pagare un importo di euro 30.638,00, oltre Iva, per l'esecuzione totale dei lavori per la ristrutturazione (opere edilizie di cui al preventivo sub doc. 1), avendo tuttavia corrisposto solamente un acconto di euro 5.500,00
(fattura del 25.6.2021) e non anche il secondo acconto di euro 13.200,00 portato dalla fattura n. 49 del 9.9.2021; per la fornitura e la posa delle porte interne avrebbe dovuto versare un importo di euro 1.760,00, di cui aveva corrisposto solo un acconto di euro 888,23; per la fornitura e la posa della porta blindata avrebbe dovuto pagare l'importo di euro 1.210,00, di cui aveva corrisposto solo euro 605,00; per la fornitura e la posa dei cassonetti avrebbe dovuto corrispondere l'importo di euro 3.300,00, di cui versati solo euro 1.6500; per la fornitura e la posa delle finestre avrebbe dovuto versare euro 16.522,00, su cui le parti concordavano l'applicazione di uno sconto in fattura pari al 50% che, tuttavia, non era successivamente praticabile in ragione della mancata trasmissione dei documenti necessari, residuando l'ulteriore importo di euro 8.261,00;
- con ricorso del 10.1.2022 il convenuto aveva promosso ricorso per l'accertamento tecnico preventivo art. 669 c.p.c. (Tribunale di Varese n. 46/2022 RG) nell'ambito del quale il CTU designato aveva quantificato in € 17.570,74 Iva inclusa il corrispettivo della parte di opere contrattualizzate e realizzate, in € 4.436,99 IVA inclusa per i lavori eseguiti extra preventivo e in
€ 6.761,35 IVA inclusa il costo dei materiali acquistati e posati, non tenendo però conto dei materiali ancora in deposito presso la ditta a causa dell'intervenuta chiusura del cantiere: Pt_1
porte interne, finestre, piastrelle ancora da posare;
- in particolare, le piastrelle acquistate per l'esecuzione della commessa - ma non presenti in cantiere e non ancora posate per l'intervenuta chiusura del cantiere – dovevano essere conteggiate e pagate per intero e, quindi, per € 5.231,95 oltre IVA, così come le finestre per € 8.261,00, le porte interne per € 880,00 (doc. 2) la porta blindata per € 605,00 (doc. 02), i cassonetti per € 1.650,00
(doc. 04) e ogni ulteriore materiale destinato al cantiere.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande attoree nonché l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 7 di 17 Ha dedotto che:
- nel mese di giugno 2021 aveva acquistato insieme alla madre un appartamento sito in Ispra (VA),
Via Monteggia n. 277 e per il progetto di ristrutturazione si era rivolto all'arch. il quale Tes_2
gli aveva consigliato di affidare i lavori di esecuzione delle opere edili alla ditta Parte_1
- aveva deciso di affidare l'incarico alla ditta sottoscrivendo un preventivo che prevedeva Pt_1
un acconto di euro 5.500,00 per le opere edili, aveva corrisposto inoltre l'importo di euro 605,00 a titolo di acconto per la fornitura della porta blindata, euro 888,23 a titolo di acconto per le porte interne, euro 8.261,00 a saldo delle finestre ed euro 1.650,00 quale acconto per i cassonetti;
- il aveva iniziato i lavori di ristrutturazione nel mese di luglio 2021 indicando per la fine Pt_1
dei lavori la data di fine settembre 2021 e già all'inizio del mese di agosto 2021 erano iniziati i primi problemi dovuti a danni cagionati da un operaio della ditta all'impianto elettrico dei Pt_1
vicini; nello stesso mese il convenuto si era avveduto della presenza di una infiltrazione di liquido maleodorante nella propria cantina – ove lo stesso aveva conservato alcuni beni per sottrarli dalla polvere del cantiere – proveniente dal bagno del proprio appartamento;
contestato l'accaduto all'impresa, questa aveva giustificato la perdita sostenendo che l'acqua era fuoriuscita dal tubo di scarico del wc lasciato aperto durante i lavori e chiuso prima delle ferie solo con della plastica che probabilmente era ceduta;
la ditta non aveva comunicato nulla al proprietario dell'accaduto, tanto che lo stesso se ne era avveduto solo una settimana dopo trovando i beni presenti nella cantina completamente bagnati;
- alla fine del mese di settembre 2021, si era avveduto che i lavori nell'abitazione, contrariamente a quanto preventivato, non erano stati ancora ultimati e, preoccupato per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e per la buona riuscita degli stessi, aveva inviato alla ditta alcune lettere di contestazione;
- il sig. a fronte delle contestazioni avanzate da controparte, si era rifiutato di procedere Pt_1 all'applicazione dello sconto degli infissi contestando la mancata consegna della documentazione necessaria;
- informato della situazione, l'arch. direttore dei lavori, in data 12.10.2021, Tes_2 avvedendosi dei difetti di esecuzione e dello stato dell'immobile, aveva deciso di chiudere il cantiere e dato le proprie dimissioni;
- in data 10.1.2022 veniva depositato ricorso per AT ai fini conciliativi ex art. 669 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Varese e il giudice nominava quale CTU l'arch. , che, in seguito Persona_1
ad un sopralluogo congiunto con i periti di parte e rilevata l'impossibilità di addivenire ad un pagina 8 di 17 accordo conciliativo, procedeva con lo svolgimento delle operazioni peritali depositando relazione tecnica in data 17.4.2023;
- dall'AT era emerso che parte dei lavori di cui la ditta aveva chiesto il pagamento erano lavori extra contrattuali, eseguiti senza essere stati concordati preventivamente;
- rispetto ai lavori contrattuali, l'AT aveva rilevato che solo una minima parte era stata eseguita completamente, la maggior parte non era stata eseguita o era stata eseguita parzialmente;
il CTU, inoltre, aveva quantificato le opere a contratto realizzate completamente o parzialmente per l'importo di euro
17.570,74, Iva inclusa, importo comprensivo del costo dei materiali consegnati ed utilizzati dalla ditta rispetto alla fornitura degli infissi, come rilevato in sede di CTU, la ditta aveva nel Pt_1 preventivo uno sconto del 50% sul prezzo senza indicare nulla in ordine all'applicazione dello
“sconto in fattura”, di conseguenza nessun pagamento ulteriore avrebbe potuto essere richiesto a fronte del corretto pagamento effettuato per l'importo di euro 8.261,00 in data 19.7.2021, ed anzi sussistevano i presupposti per la restituzione di quanto versato stante la mancata fornitura degli infissi;
anche rispetto alle porte interne, si era sempre mostrato disponibile al pagamento del saldo previa consegna delle stesse, che tuttavia non era mai avvenuta;
per quanto riguarda le piastrelle, veniva rilevato dal perito che la fornitura era stata eseguita solo in parte, non potendo pertanto essere richiesta alcuna somma al i cassonetti, invece, erano stati consegnati ma non CP_1
installati a regola d'arte, essendo pertanto illegittima alcuna richiesta di pagamento per gli stessi;
- come rilevato in sede di CTU, per i danni cagionati dalla ditta all'impianto elettrico dei vicini Pt_1 del veniva indicato l'importo di euro 450,00 al fine del rispristino, mentre per i danni CP_1 causati al dall'infiltrazione di acque nere nella cantina dello stesso era individuato un CP_1
risarcimento di euro 1.500,00.
Acquisito il fascicolo del procedimento di AT ex art 696 bis c.p.c. n. 46/2022 R.G. ed escussi i testi ammessi con ordinanza del 14.11.2024 alle udienze del 15.1.2025 e dell'11.2.2025, a tale udienza, assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.9.2025, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
1. Sulle istanze istruttorie
pagina 9 di 17 Preliminarmente, la causa si appalesa matura per la decisione e sufficientemente istruita sulla base delle produzioni documentali versate dalle parti agli atti di causa, delle risultanze del procedimento di AT n. 46/2022 acquisito agli atti di causa e delle risultanze delle prove orali ammesse, sicchè deve essere integralmente confermata l'ordinanza istruttoria del 14.11.2024.
2. Il thema decidendum
Nell'odierno giudizio entrambe le parti, adducendo il reciproco inadempimento, chiedono pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di Ispra, via Monteggia n. 277; l'attore chiede la condanna del convenuto al pagamento delle opere realizzate fino alla data di chiusura del cantiere del 12.10.2021 nonché il pagamento degli importi contrattualmente pattuiti per la fornitura della porta blindata, dei serramenti delle porte interne e dei cassonetti;
il convenuto chiede in via riconvenzionale la restituzione degli acconti corrisposti per la fornitura delle porte, degli infissi e delle piastrelle non consegnate nonché il risarcimento dei danni causati dall'attore all'impianto elettrico e in conseguenza delle infiltrazioni come quantificati in sede di AT, nonché in relazione al mancato godimento dell'immobile.
3. Le domande di risoluzione
Giova anzitutto osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto d'appalto (art. 1667 e ss c.c.) integrano, ma non escludono i principi generali in materia di inadempimento contrattuale, applicabili allorquando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. Sicché la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. sorge nel caso in cui l'opera risulti incompleta ovvero nel caso in cui l'opera risulti eseguita, ma l'appaltatore si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito;
la differente responsabilità inerente la garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 c.c. e ss., ricorre invece quando l'opera è completa, ma affetta da vizi. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera - come pacificamente è accaduto nella specie - anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina speciale della garanzia per vizi, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr. Cass. 11950/1990; Cass. ord. n. 9198 del pagina 10 di 17 13/04/2018), dovendosi invece fare ricorso alla disciplina generale dettata in materia di inadempimento contrattuale.
Ciò premesso, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti a causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma
(Cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/09/2009, n. 20614; Cass. civ., Sez. lavoro, 04/11/2003, n.
16530), con la precisazione che non può dichiararsi la risoluzione giudiziale del vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti dei contraenti. Sicchè, di fronte a siffatte inadempienze hinc inde dedotte, il giudice, qualora non riesca a individuare esattamente la causa effettiva e determinante della risoluzione, non può procedere alla declaratoria risolutiva del rapporto, ma deve limitarsi al rigetto di entrambe le domande, per insussistenza dei fatti giustificativi delle pretese reciprocamente introdotte (Cass. civ., 15/07/1971, n. 2303). In presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull'inadempimento dell'altra, il giudice che accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della manifestazione di volontà di entrambe le parti di non eseguirlo e provvedere di conseguenza sulle domande restitutorie da esse proposte. (Cass. civ., Sez. II, 04/04/2000, n. 4089), con l'ulteriore precisazione che, nel caso di risoluzione del contratto di appalto o comunque di impossibilità della sua esecuzione, l'appaltatore ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27640 del
30/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6181 del 16/03/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie è pacifico che le opere commissionate non siano state portate a compimento e, in particolare, è documentale che dopo l'avvio dei lavori nel mese di giugno 2021
e prima della loro definitiva conclusione, siano intervenuti profondi contrasti tra le parti tali da minare la reciproca fiducia e a fronte dei quali il direttore dei lavori, arch. , indicato Tes_2
dalla committenza, ha rinunciato al mandato conferitogli determinando uno stallo nella prosecuzione dei lavori, dapprima sospesi su indicazione della committenza del 4.10.2025 quindi pagina 11 di 17 definitivamente interrotti nel mese di ottobre del 2021 dopo le dimissioni del direttore lavori (doc.
7 attori).
Tuttavia, in tale contesto, non risulta agli atti la prova di un grave inadempimento da parte di alcuna delle parti rispetto alle obbligazioni reciprocamente assunte.
Da un lato, quanto alla ditta appaltatrice, la committenza le ha contestato nel corso dei lavori, già nel mese di agosto 2021, la responsabilità in relazione alle perdite d'acqua nei box e al danneggiamento dell'impianto elettrico dei vicini (doc. 6 attori dell'11.8.2021) ed ha svolto ulteriori contestazioni in data 4.10.2021 in relazione alla “la posa e la fornitura dei cassonetti porta tapparella forniti da Tre risultato essere fuori misura e due sono posati fuori bolla” CP_2 nonché al “danneggiamento dei tubi corrugati posati nuovi per l'impianto elettrico, i tubi dell'impianto idrico nel bagno lavanderia sono rimasti scoperti, non è stato rispettato il capitolato su tre punti come ad esempio il passaggio del aggrappante prima della posa della pavimentazione” fr. doc. 21 attore). Si deve osservare tuttavia che si tratta di problematiche potenzialmente emendabili nel corso dei lavori non tali, considerate in sé e per sé e, a fortiori, nel complesso delle opere commissionate, da integrare un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. Del resto, è dirimente osservare che la CTU svolta in sede di AT, pur dando atto del mancato completamento delle opere conseguente al fermo cantiere, ha espressamente accertato che non si riscontrano particolari vizi nelle opere realizzate
e, pertanto, si possono definire le opere realizzate correttamente (Cfr. pag. 21 Ctu in risposta al quarto quesito). Né, invero, può dirsi raggiunta la prova di un colpevole ritardo nell'esecuzione dei lavori, posto che, da un lato, il fermo cantiere è intervenuto a distanza di soli pochi giorni dal deposito della Cila in data 30.9.2021(Cfr. doc. 7 attori) e che, d'altro canto, i documenti contrattuali nulla precisano in relazione alla durata dei lavori nulla prevedendo in ordine al termine per il completamento dell'opera.
D'altro canto, quanto al committente, se è ben vero che vi sono in atti richieste di pagamento del secondo acconto e solleciti di pagamento da parte dell'appaltatore, neppure si può ritenere che la frustrazione del rapporto contrattuale sia a ciò ascrivibile, essendo documentale e non contestato che il committente avesse regolarmente versato un acconto per tutte le opere contrattualizzate e non risultando contrattualmente pattuite specifiche scadenze né verifiche di avanzamento lavori.
In tale contesto, posto che agli atti non risulta la prova di un comportamento dell'una e dell'altra parte che abbia una valenza prevalente e oggettivamente determinante nella frustrazione del pagina 12 di 17 sinallagma contrattuale, tale da giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, si deve altresì prendere atto che nell'ottobre del 2021, a fronte del venire del rapporto di fiducia tra i contraenti e in concomitanza con la dimissione del direttore dei lavori, è venuto definitivamente meno ogni presupposto per l'esecuzione e il completamento dei lavori.
In tale contesto, ritiene il Tribunale che, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle incrociate domande di risoluzione per inadempimento, ciò che, tuttavia, non esime questo giudice dall'esaminare le opere affettivamente realizzate in relazione alle quali il committente conserva il diritto al compenso, nonché le ragioni di danno azionate in via riconvenzionale dal convenuto.
4. Le opere contrattuali
La CTU svolta dal perito nominato arch. nell'ambito del procedimento tecnico Persona_1
preventivo n. 46/22 RG si appalesa chiara ed esaustiva, congruamente motivata e scevra di vizi logici e giuridici e, come tale, risulta condivisibile.
L'elaborato, acquisito agli atti del presente giudizio ha compiutamente descritto le opere contrattualmente pattuite ed oggetto dei diversi preventivi in atti (primo quesito pag. 6 ss) ed ha accertato le opere in concreto realizzate (Cfr. pagg. 10 ss).
In particolare, con riferimento alle opere di manutenzione straordinaria oggetto del preventivo sub doc. 1 att., ha indicato le opere concluse correttamente, le lavorazioni parzialmente realizzate e quelle invece non realizzate (cfr pag. 10 CTU da intendersi richiamata e a cui si rimanda) e, tenuto conto pattuizioni intervenute tra le parti, ha determinato in complessivi 15.973,40 Iva esclusa, pari ad euro 17.570,74 iva 10% inclusa, il totale delle opere ex contractu realizzate.
Considerato tale dato come punto di partenza della contabilità lavori, la parte attrice assume che il
CTU non abbia tenuto conto dei materiali ancora in deposito presso la ditta a causa Pt_1 dell'intervenuta chiusura del cantiere:
In particolare, quanto alle piastrelle, l'attore deduce che le piastrelle acquistate per l'esecuzione della commessa -ma non presenti in cantiere e non posate- avrebbero dovuto essere conteggiate per intero nell'importo di euro 5.231,95 (Cfr. fattura sub doc. 17 attore) mentre la CTU ha quantificato come dovuti gli importi relativi ai 35 mq di pavimentazione fornita e posata (35 mq x 55 euro m/q importo a preventivo = 1.925,00). Sul punto si osserva che non vi è la prova che le piastrelle non fornite e posate siano state effettivamente acquistate dal e che, per esse, quest'ultimo abbia Pt_1
pagina 13 di 17 effettivamente subito alcun esborso, posto che nessun esborso e pagamento a tal fine è stato debitamente documentato.
Ad analoga conclusione, si deve pervenire con riferimento alle porte interne, che non risultano essere state fornite e rispetto alle quali non è documentato alcun esborso del Pt_1
Allo stesso modo, la fornitura e la posa dei serramenti rientrano tra le opere a preventivo non realizzate (Cfr. pag. 16 CTU). Il teste escussa all'udienza del 15.1.2025 ha sì dichiarato Tes_3
che i serramenti sono stati acquistati quando papà ha confermato il contratto con il sig. CP_1
dalla ditta Delfino Infissi di Ginosa e tuttavia l'attore non solo non ha documentato l'ordine effettuato alla suddetta ditta e prodotto il relativo documento di trasporto, ma neppure ha documentato, a supporto della richiesta di rimborso, l'effettivo pagamento effettuato e il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto della merce. In tale contesto, se da un lato risulta che il convenuto non ne ha avuto giovamento, non essendo stato il contratto eseguito, neppure risulta che l'appaltatore abbia subito un danno, in quanto non provato e documentato nel suo concreto ammontare.
Per il vero, rispetto alle voci che precedono, già in sede di Atp era stata valutata la carenza della documentazione comprovante l'acquisto da parte del (pag 25 CTU) carenza che, tuttavia, Pt_1
non risulta colmata nel presente giudizio.
Quanto alla fornitura di cassonetti tapparelle in pvc, la CTU ha opportunamente accertato che i cassonetti sono stati forniti ed installati, non è stata completata la posa degli stessi e necessitano quindi ancora di una revisione generale e di un completamento e, pertanto, ha applicato una decurtazione del 20% rispetto al prezzo pattuito (Importo a contratto €3.000,00 IVA esclusa
Importo lavorazioni realizzate = €3.000,00 - 20% = €2.400,00 IVA esclusa) per l'importo di euro
€2.640,00 IVA 10% inclusa conteggiato nell'importo complessivo dei lavori contrattuali.
Parimenti risulta conteggiato nell'importo complessivo delle opere eseguite la fornitura e la posa in opera della porta blindata, per l'importo di euro 1.100,00 iva esclusa, pari ad euro 1.210,00 iva inclusa.
Conclusivamente, pertanto, ritiene questo giudice di aderire alla contabilità delle opere contrattuali come delineata dal CTU in sede di Atp, riconoscendo alla parte attrice un credito, per le opere contrattuali correttamente eseguite, pari a complessivi 17.570,74 iva 10% inclusa (euro 15.973,40
+ Iva).
5. Le opere extracontrattuali
pagina 14 di 17 Secondo la giurisprudenza di Cassazione, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo,
l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Corte di Cassazione sentenza 13 dicembre 2019 n. 32989).
Nel caso di specie, la CTU svolta nel procedimento di AT ha accertato la realizzazione ad opera d'arte di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto di preventivo e, in particolare, delle seguenti opere:
- Intonacatura delle murature nella zona del camino - Rasature parziali di alcune pareti - Fornitura
e posa di n. 3 falsi telai in legno per porte interne - Realizzazione di massetto nel bagno - Chiusura seconda porta d'ingresso - Fornitura e posa di controsoffitti interni - Impermeabilizzazione della parete della doccia - Contromuro in bagno per l'installazione della cassetta del wc e dei sanitari -
Rimozione delle porte interne - Rimozione rivestimento cucina - Sostituzione tubazione di scarico del bagno appartamento al piano primo.
Non è revocabile in dubbio che si tratti di opere effettivamente realizzate dall'attore e che, anche in ragione della loro natura, che le stesse siano state realizzate a beneficio del convenuto. Dunque, si deve ritenere provato che le stesse siano state realizzate non solo a suo beneficio ma altresì, in difetto di altra specifica contestazione da parte del convenuto, con il suo presumibile consenso.
La quantificazione di tali opere è stata congruamente effettuata dal CTU sulla base del listino prezzi listino prezzi “PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche – edizione 2022 – Regione
Lombardia e, sulla base di esso, determinata in € 3.583,83 IVA esclusa (€3.942,21 IVA inclusa).
6. La domanda di risarcimento del danno proposta dal committente
Il convenuto chiede inoltre il risarcimento dei danni causati all'impianto elettrico e in conseguenza delle infiltrazioni, nonché in relazione al mancato godimento dell'immobile. Tale domanda non si appalesa meritevole di accoglimento.
In primo luogo, non può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti all'impianto elettrico del vicino. All'udienza dell'11.2.2025 il teste ha infatti Testimone_5
espressamente dichiarato che il danno all'impianto elettrico era stato emendato senza ulteriori esborsi da parte del convenuto (“avevo dovuto risistemare parte dell'impianto elettrico nel box di
pagina 15 di 17 proprietà del sig. adiacente al box del sig. perché si erano verificati alcuni guasti CP_3 CP_1 dell'impianto elettrico, questo non per effetto della perdita ma perché durante le lavorazioni erano stati tranciati alcuni cavi” […] “Quando sono intervenuto su nuovo incarico del sig. CP_1 abbiamo rifatto l'impianto elettrico completamente, abbiamo rifatto anche la parte che avevamo iniziato su incarico del ) e nessuna prova è stata fornita di ulteriori interventi di ripristino Pt_1
effettuati e di ulteriori esborsi eventualmente subiti. L'importo genericamente indicato dal CTU nella misura di euro 450,00 è rimasto, nel corso del presente giudizio sfornito di supporto probatorio in relazione alla effettività del pregiudizio patrimoniale subito e alla sua quantificazione, sicchè alcun importo può essere riconosciuto al convenuto.
Neppure sussistono i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento dei danni assertivamente conseguenti alle infiltrazioni nei box posto che difetta una allegazione precisa dei beni effettivamente danneggiati quale conseguenza della dedotta infiltrazione, della prova del loro danneggiamento e degli importi sostenuti per l'emenda.
Da ultimo, neppure può essere riconosciuto al convenuto alcun importo per il mancato godimento dell'immobile posto che, da un lato, non risulta una compiuta allegazione e prova del pregiudizio asseritamente subito e che, d'altro canto, neppure può dirsi raggiunta la prova di un colpevole ritardo dell'impresa nella realizzazione dei lavori, atteso che, come già osservato, il fermo cantiere
è intervenuto a distanza di soli pochi giorni dal deposito della Cila in data 30.9.2021 e che, d'altro canto, i documenti contrattuali nulla precisano in relazione alla durata dei lavori ed ai termini per il completamento dell'opera.
7. Conclusioni
Conclusivamente, pertanto, si ritiene che sussista e debba ritenersi accertato un credito dell'odierno attore, per le opere effettivamente realizzate in favore e a beneficio del convenuto, di complessivi
17.570,74 iva 10% inclusa (euro 15.973,40 + Iva) per le opere contrattuali realizzate oltre ad euro
3.942,21 IVA inclusa (euro 3.583,83 + IVA) per le opere realizzate e non preventivate per iscritto, per un totale di euro 21.512,95 iva inclusa che, al netto dei pagamenti già effettuati e documentati per euro 16.904,23 (Cfr. doc. 7 convenuto), ammonta a complessivi 4.608,72 euro.
Per l'effetto, e per le ragioni che precedono, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'odierno attore dell'importo di euro 4.608,72.
8. Le spese di lite
pagina 16 di 17 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte convenuta risultata soccombente (ancorché le domande attoree siano state accolte in misura inferiore al petitum), sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n.
19014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Rigetta le reciproche domande di risoluzione per inadempimento;
2. Condanna al pagamento in favore di , per le Controparte_1 Parte_1 causali di cui in narrativa, dell'importo di euro 4.608,72;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata da in via Controparte_1
riconvenzionale;
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso di euro 572,00 per
[...]
spese documentate ex actis (CU e marca), oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge.
Varese, 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NN Carimati
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NN Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.4.1956, con il patrocinio degli avv.ti BELLINI ROBERTO e FIORI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore in Varese, Viale Aguggiari n. 13, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRACCO MARA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 6.6.2025)
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento del GN c.f Controparte_1
al contratto stipulato con la ditta per la ristrutturazione C.F._2 Parte_1 dell'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n. 277, accertata e dichiarata l'intervenuta
pagina 1 di 17 risoluzione di detto contratto tra le parti per fatto e colpa del convenuto, condannare il sig.
al pagamento delle opere realizzate e dei materiali posati sino alla data di Controparte_1
chiusura del cantiere 12.10.2021 almeno per la complessiva somma di € 28.769,08, oltre interessi
e rivalutazione monetaria se dovuta, decurtato dell'acconto di € 5.500,00 corrisposto per i lavori di ristrutturazione, ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio anche previo rifacimento della perizia di cui al procedimento di AT (rubricato al n.
46/2022 R.G. Tribunale di Varese) per le causali di cui in narrativa;
sempre nel merito: accertato e dichiarato che la ditta individuale ha stipulato con Parte_1
il GN un contratto avente ad oggetto la fornitura di una porta blindata per CP_1
l'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n 277 condannare il GN al Controparte_1
pagamento a saldo di tale fornitura e posa dell'importo di € 605,00;
sempre nel merito: accertato e dichiarato che la ditta individuale EL ha stipulato con Pt_1
il GN un contratto avente ad oggetto la fornitura di serramenti come da documento CP_1
03) per l'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n 277 condannare il GN Controparte_1 al pagamento del saldo di tali serramenti per € 8.261,00; sempre nel merito: accertato e dichiarato che la ditta individuale ha stipulato con Parte_1
il GN un contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 3 porte interne per CP_1
l'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n 277 condannare il GN al Controparte_1 pagamento del saldo di tali porte per € 880,00; sempre nel merito: accertato e dichiarato che la ditta individuale EL a ha stipulato con Pt_1
il GN un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa di cassonetti in pvc per CP_1
l'appartamento sito in Ispra – via Monteggia n 277 condannare il GN al Controparte_1
pagamento del saldo di tali cassonetti per € 1.650,00.
Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli preceduti dalla locuzione vero che e formulati nella memoria ex art. 172 ter n. 1 c.p.c. del 18.09.2024:
1) Il giorno 6 novembre 2021 ho partecipato come consulente della ditta ad un Pt_1 sopralluogo tenutosi presso l'appartamento del GN in Ispra – via CP_1
Monteggia n. 277 alla presenza dei GNi Controparte_1 Parte_1 Pt_2
pagina 2 di 17 il tecnico del GN architetto , i rispettivi legali;
testimone Pt_1 CP_1 Tes_1
arch. 21034 OC AG – contrada S. OM n. 36 Testimone_2
2) Nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo 1), in occasione del sopralluogo eseguito di \comune accordo tra le parti con i rispettivi tecnici, che i lavori previsti nei contratti tra le parti di cui ai documenti 1, 2, 3 e 4 di parte attrice che mi vengono mostrati erano stati realizzati solo parzialmente e che i cassonetti di alloggiamento delle tapparelle erano stati allocati provvisoriamente al fine di non creare ingombro nell'esecuzione dei lavori non ancora terminati come si evince dalle fotografie da me scattate lo stesso giorno e che mi vengono mostrate (doc. 25 foto 06.11.2021 soggiorno
e camera arch. doc. 27 foto camera e disimpegno arch. doc. 28 Tes_2 Tes_2
foto 06.11.2021 ambienti vari arch. fascicolo di parte attrice); testimone Tes_2
arch. Testimone_2
3) Gli infissi oggetto di contratto di cui ai documenti 3) e 3bis) del fascicolo attoreo che mi vengono mostrati si trovano ad oggi presso il negozio della ditta attrice con insegna
“Non solo infissi” sito in Cittiglio – via G. Marconi n. 6 testimone GNa Tes_3
c/o negozio “Non solo infissi” in Cittiglio – via G. Marconi n. 6;
4) Gli infissi di cui oggetto di contratto di cui ai documenti 3) e 3bis) del fascicolo attoreo
che mi vengono mostrati sono rimasti presso il negozio in quanto il GN CP_1
aveva diffidato dal proseguire i lavori nel suo appartamento e di accedere Parte_1
al cantiere con comunicazione scritta del 4.10.2021 prodotta come documento 21 che mi viene mostrato;
testimone GNa Tes_3
5) Le piastrelle di cui al documento n. 17 del fascicolo di parte attrice che mi viene mostrato, fattura intestata e pagata dal sono state ritirate solo in parte dal Pt_1
GN , le rimanenti sono ancora in giacenza presso il negozio della ditta Parte_1
testimone legale rappresentante ditta GN c/o Parte_3 Parte_3 Tes_4 [...]
21030 Cuveglio - via Provinciale n. 6; Pt_3
6) Il GN mi ha riferito di averle posate solo in parte nell'appartamento sito in Pt_1
Ispra – via Monteggia n. 277 del GN in quanto lo stesso aveva intimato CP_1
l'arresto dei lavori;
testimone legale rappresentante ditta GN Parte_3 Tes_4
[...]
pagina 3 di 17 7) Sono dipendente della ditta SAEL s.r.l. con sede legale in Milano – via G. Leopardi n.
31 e sede operativa in Gemonio – via G. Borghi snc, che si occupa di installazione di impianti elettrici;
testimone GN residente in [...]
1;
8) Il GN ha commissionato alla SAEL s.r.l. la realizzazione dell'impianto Parte_1 elettrico nell'appartamento sito in Ispra - via Motteggia n. 277 del GN CP_1
e la SAEL s.r.l. ha mandato me per l'esecuzione del lavoro;
testimone
[...] [...]
Tes_5
9) Nell'esecuzione dei lavori per l'installazione dell'impianto elettrico nell'appartamento del GN ho, per errore, tagliato un cavo Controparte_1
Ci si riporta integralmente alle contestazioni sulle istanze istruttorie avversarie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del 18.10.2024
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da parte convenuta si chiede di essere ammessi a prova contraria sul capitolo 2) della comparsa di costituzione con la teste GNa Tes_3
.
[...]
Si insta per il rifacimento della Consulenza Tecnica per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione - essendo incongruente, lacunosa e contradditoria - e nella memoria ex art. 173 ter n.
1 c.p.c.”
Per parte convenuta: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 9.6.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito contrari reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto per i motivi addotti nel presente atto poiché infondate in fatto, in diritto e in tema di quantum;
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, per grave inadempimento del convenuto , sia in proprio che quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale con sede legale in Via dante Alighieri n. 8 a Cuveglio, e con essa il diritto dell'attore, in ragione della mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto di appalto, degli accertati vizi, per la mancata esecuzione delle opere, per il ritardo nella consegna delle stesse nei termini concordati e per i gravi danni arrecati
pagina 4 di 17 all'immobile e a terzi, oltre che per la mancata consegna di materiale dal cantiere, al risarcimento di tutti i danni provocati e per l'effetto che nulla è dovuto allo stesso;
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del e della sua ditta Parte_1
individuale, in relazione al contratto di appalto, in relazione alla mancata consegna e installazione degli infissi, e delle porte interne, condannarlo alla restituzione degli acconti percepiti per detta causale per complessivi € 9.149,23 rispettivamente € 8.261,00 versati a saldo fornitura e posa infissi ed € 888,23 acconto 50% fornitura e posa porte;
- accertare e dichiarare la mancata consegna delle piastrelle e di conseguenza condannare
l'attore alla restituzione dell'importo di € 1.925,00 computato dal CTU per la posa parziale della pavimentazione;
- accertare i danni causati dal sia all'impianto elettrico del vicino sia ai beni Pt_1
ricoverati nella cantina del Sig. e di proprietà dello stesso, a seguito delle infiltrazioni CP_1 avvenute in cantina a causa di errori e negligenza nell'esecuzione delle opere e di conseguenza condannare il Sig. al pagamento degli importi di € 450,00 per l'impianto elettrico e di € Pt_1
1.500,00 per i danni dovuti alle infiltrazioni così come accertati dal CTU in sede di AT;
- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del e della sua ditta Parte_1
individuale, in relazione al contratto di appalto, condannare lo stesso al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, da quantificarsi in via equitativa, conteggiandolo dalla data stabilita per l'esecuzione delle opere alla consegna dell'immobile avvenuta al deposito della relazione peritale in sede di AT;
In via di eccezione riconvenzionale
- accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto , sia in proprio che Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale, ove venisse riconosciuta quale che sia somma a favore dello stesso, compensare l'importo in sede di eccezione riconvenzionale con quanto spettante al convenuto in ragione dei vizi, per la mancata esecuzione delle opere, per il ritardo nella consegna delle stesse nei termini concordati e per i gravi danni arrecati all'immobile oltre che per la mancata consegna di materiale dal cantiere, statuendo che nulla è dovuto allo stesso;
In via subordinata denegata
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, per grave inadempimento del convenuto , sia in proprio che quale titolare Parte_1
pagina 5 di 17 dell'omonima ditta individuale, condannare lo stesso in ragione della mancata esecuzione a regola
d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto di appalto, essendo presenti vizi, per la mancata esecuzione delle opere, per il ritardo nella consegna delle stesse nei termini concordati e per i gravi danni arrecati all'immobile e a terzi, oltre che per la mancata consegna di materiale dal cantiere, al risarcimento di tutti i danni provocati, alla somma che sarà accerta in giudizio, di giustizia, in difetto anche in via equitativa;
In ogni caso
- Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre che diritti ed onorari del procedimento per AT, oltre rimborso delle spese di CTU e CTP e rimborso spese ex art. 2 D.
10\3\2014 n. 55 il tutto con distrazione a favore dell'avv. Mara Bracco che se ne dichiara anticipataria.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le sopra riportate conclusioni.
[...]
Ha dedotto che:
- nel mese di giugno 2021, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale di natura edilizia esercitata in forma di ditta individuale, aveva stipulato un contratto con il sig. avente ad CP_1
oggetto la ristrutturazione di un appartamento sito in Ispra, Via Monteggia n. 277, contabilizzando per i lavori indicati nel preventivo iniziale un costo di euro 30.638,00 Iva esclusa;
- le parti avevano poi stipulato altri contratti aventi ad oggetto: la fornitura e la posa delle porte interne e della porta blindata;
la fornitura e la posa delle finestre concordando il c.d. sconto in fattura in base alle previsioni dell'art. 121 D.L. 34/2020; la fornitura e la posa dei cassonetti, la fornitura delle zanzariere;
- a causa di discussioni sorte tra le parti traenti motivo da una perdita d'acqua nel box, estese poi a pretesi difetti del cantiere ancora in corso, l'atteggiamento del sig. diveniva ostile nei CP_1 confronti dell'attore e del direttore dei lavori arch. nominato dal committente, tanto da Tes_2
determinare le dimissioni del direttore dei lavori e di conseguenza la chiusura del cantiere in data
12.10.2021;
pagina 6 di 17 - il convenuto, nonostante i solleciti, aveva comunque già interrotto i pagamenti secondo gli impegni contrattualmente assunti, anche con riguardo alle opere già eseguite e ai materiali già ordinati dall'attore, il quale si trovava costretto a conservare nel proprio deposito i suddetti materiali a causa della chiusura del cantiere;
- in relazione alle obbligazioni contrattuali assunte: il convenuto avrebbe dovuto pagare un importo di euro 30.638,00, oltre Iva, per l'esecuzione totale dei lavori per la ristrutturazione (opere edilizie di cui al preventivo sub doc. 1), avendo tuttavia corrisposto solamente un acconto di euro 5.500,00
(fattura del 25.6.2021) e non anche il secondo acconto di euro 13.200,00 portato dalla fattura n. 49 del 9.9.2021; per la fornitura e la posa delle porte interne avrebbe dovuto versare un importo di euro 1.760,00, di cui aveva corrisposto solo un acconto di euro 888,23; per la fornitura e la posa della porta blindata avrebbe dovuto pagare l'importo di euro 1.210,00, di cui aveva corrisposto solo euro 605,00; per la fornitura e la posa dei cassonetti avrebbe dovuto corrispondere l'importo di euro 3.300,00, di cui versati solo euro 1.6500; per la fornitura e la posa delle finestre avrebbe dovuto versare euro 16.522,00, su cui le parti concordavano l'applicazione di uno sconto in fattura pari al 50% che, tuttavia, non era successivamente praticabile in ragione della mancata trasmissione dei documenti necessari, residuando l'ulteriore importo di euro 8.261,00;
- con ricorso del 10.1.2022 il convenuto aveva promosso ricorso per l'accertamento tecnico preventivo art. 669 c.p.c. (Tribunale di Varese n. 46/2022 RG) nell'ambito del quale il CTU designato aveva quantificato in € 17.570,74 Iva inclusa il corrispettivo della parte di opere contrattualizzate e realizzate, in € 4.436,99 IVA inclusa per i lavori eseguiti extra preventivo e in
€ 6.761,35 IVA inclusa il costo dei materiali acquistati e posati, non tenendo però conto dei materiali ancora in deposito presso la ditta a causa dell'intervenuta chiusura del cantiere: Pt_1
porte interne, finestre, piastrelle ancora da posare;
- in particolare, le piastrelle acquistate per l'esecuzione della commessa - ma non presenti in cantiere e non ancora posate per l'intervenuta chiusura del cantiere – dovevano essere conteggiate e pagate per intero e, quindi, per € 5.231,95 oltre IVA, così come le finestre per € 8.261,00, le porte interne per € 880,00 (doc. 2) la porta blindata per € 605,00 (doc. 02), i cassonetti per € 1.650,00
(doc. 04) e ogni ulteriore materiale destinato al cantiere.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande attoree nonché l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 7 di 17 Ha dedotto che:
- nel mese di giugno 2021 aveva acquistato insieme alla madre un appartamento sito in Ispra (VA),
Via Monteggia n. 277 e per il progetto di ristrutturazione si era rivolto all'arch. il quale Tes_2
gli aveva consigliato di affidare i lavori di esecuzione delle opere edili alla ditta Parte_1
- aveva deciso di affidare l'incarico alla ditta sottoscrivendo un preventivo che prevedeva Pt_1
un acconto di euro 5.500,00 per le opere edili, aveva corrisposto inoltre l'importo di euro 605,00 a titolo di acconto per la fornitura della porta blindata, euro 888,23 a titolo di acconto per le porte interne, euro 8.261,00 a saldo delle finestre ed euro 1.650,00 quale acconto per i cassonetti;
- il aveva iniziato i lavori di ristrutturazione nel mese di luglio 2021 indicando per la fine Pt_1
dei lavori la data di fine settembre 2021 e già all'inizio del mese di agosto 2021 erano iniziati i primi problemi dovuti a danni cagionati da un operaio della ditta all'impianto elettrico dei Pt_1
vicini; nello stesso mese il convenuto si era avveduto della presenza di una infiltrazione di liquido maleodorante nella propria cantina – ove lo stesso aveva conservato alcuni beni per sottrarli dalla polvere del cantiere – proveniente dal bagno del proprio appartamento;
contestato l'accaduto all'impresa, questa aveva giustificato la perdita sostenendo che l'acqua era fuoriuscita dal tubo di scarico del wc lasciato aperto durante i lavori e chiuso prima delle ferie solo con della plastica che probabilmente era ceduta;
la ditta non aveva comunicato nulla al proprietario dell'accaduto, tanto che lo stesso se ne era avveduto solo una settimana dopo trovando i beni presenti nella cantina completamente bagnati;
- alla fine del mese di settembre 2021, si era avveduto che i lavori nell'abitazione, contrariamente a quanto preventivato, non erano stati ancora ultimati e, preoccupato per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e per la buona riuscita degli stessi, aveva inviato alla ditta alcune lettere di contestazione;
- il sig. a fronte delle contestazioni avanzate da controparte, si era rifiutato di procedere Pt_1 all'applicazione dello sconto degli infissi contestando la mancata consegna della documentazione necessaria;
- informato della situazione, l'arch. direttore dei lavori, in data 12.10.2021, Tes_2 avvedendosi dei difetti di esecuzione e dello stato dell'immobile, aveva deciso di chiudere il cantiere e dato le proprie dimissioni;
- in data 10.1.2022 veniva depositato ricorso per AT ai fini conciliativi ex art. 669 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Varese e il giudice nominava quale CTU l'arch. , che, in seguito Persona_1
ad un sopralluogo congiunto con i periti di parte e rilevata l'impossibilità di addivenire ad un pagina 8 di 17 accordo conciliativo, procedeva con lo svolgimento delle operazioni peritali depositando relazione tecnica in data 17.4.2023;
- dall'AT era emerso che parte dei lavori di cui la ditta aveva chiesto il pagamento erano lavori extra contrattuali, eseguiti senza essere stati concordati preventivamente;
- rispetto ai lavori contrattuali, l'AT aveva rilevato che solo una minima parte era stata eseguita completamente, la maggior parte non era stata eseguita o era stata eseguita parzialmente;
il CTU, inoltre, aveva quantificato le opere a contratto realizzate completamente o parzialmente per l'importo di euro
17.570,74, Iva inclusa, importo comprensivo del costo dei materiali consegnati ed utilizzati dalla ditta rispetto alla fornitura degli infissi, come rilevato in sede di CTU, la ditta aveva nel Pt_1 preventivo uno sconto del 50% sul prezzo senza indicare nulla in ordine all'applicazione dello
“sconto in fattura”, di conseguenza nessun pagamento ulteriore avrebbe potuto essere richiesto a fronte del corretto pagamento effettuato per l'importo di euro 8.261,00 in data 19.7.2021, ed anzi sussistevano i presupposti per la restituzione di quanto versato stante la mancata fornitura degli infissi;
anche rispetto alle porte interne, si era sempre mostrato disponibile al pagamento del saldo previa consegna delle stesse, che tuttavia non era mai avvenuta;
per quanto riguarda le piastrelle, veniva rilevato dal perito che la fornitura era stata eseguita solo in parte, non potendo pertanto essere richiesta alcuna somma al i cassonetti, invece, erano stati consegnati ma non CP_1
installati a regola d'arte, essendo pertanto illegittima alcuna richiesta di pagamento per gli stessi;
- come rilevato in sede di CTU, per i danni cagionati dalla ditta all'impianto elettrico dei vicini Pt_1 del veniva indicato l'importo di euro 450,00 al fine del rispristino, mentre per i danni CP_1 causati al dall'infiltrazione di acque nere nella cantina dello stesso era individuato un CP_1
risarcimento di euro 1.500,00.
Acquisito il fascicolo del procedimento di AT ex art 696 bis c.p.c. n. 46/2022 R.G. ed escussi i testi ammessi con ordinanza del 14.11.2024 alle udienze del 15.1.2025 e dell'11.2.2025, a tale udienza, assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.9.2025, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
1. Sulle istanze istruttorie
pagina 9 di 17 Preliminarmente, la causa si appalesa matura per la decisione e sufficientemente istruita sulla base delle produzioni documentali versate dalle parti agli atti di causa, delle risultanze del procedimento di AT n. 46/2022 acquisito agli atti di causa e delle risultanze delle prove orali ammesse, sicchè deve essere integralmente confermata l'ordinanza istruttoria del 14.11.2024.
2. Il thema decidendum
Nell'odierno giudizio entrambe le parti, adducendo il reciproco inadempimento, chiedono pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di Ispra, via Monteggia n. 277; l'attore chiede la condanna del convenuto al pagamento delle opere realizzate fino alla data di chiusura del cantiere del 12.10.2021 nonché il pagamento degli importi contrattualmente pattuiti per la fornitura della porta blindata, dei serramenti delle porte interne e dei cassonetti;
il convenuto chiede in via riconvenzionale la restituzione degli acconti corrisposti per la fornitura delle porte, degli infissi e delle piastrelle non consegnate nonché il risarcimento dei danni causati dall'attore all'impianto elettrico e in conseguenza delle infiltrazioni come quantificati in sede di AT, nonché in relazione al mancato godimento dell'immobile.
3. Le domande di risoluzione
Giova anzitutto osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto d'appalto (art. 1667 e ss c.c.) integrano, ma non escludono i principi generali in materia di inadempimento contrattuale, applicabili allorquando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. Sicché la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. sorge nel caso in cui l'opera risulti incompleta ovvero nel caso in cui l'opera risulti eseguita, ma l'appaltatore si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito;
la differente responsabilità inerente la garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 c.c. e ss., ricorre invece quando l'opera è completa, ma affetta da vizi. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera - come pacificamente è accaduto nella specie - anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina speciale della garanzia per vizi, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr. Cass. 11950/1990; Cass. ord. n. 9198 del pagina 10 di 17 13/04/2018), dovendosi invece fare ricorso alla disciplina generale dettata in materia di inadempimento contrattuale.
Ciò premesso, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti a causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma
(Cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/09/2009, n. 20614; Cass. civ., Sez. lavoro, 04/11/2003, n.
16530), con la precisazione che non può dichiararsi la risoluzione giudiziale del vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti dei contraenti. Sicchè, di fronte a siffatte inadempienze hinc inde dedotte, il giudice, qualora non riesca a individuare esattamente la causa effettiva e determinante della risoluzione, non può procedere alla declaratoria risolutiva del rapporto, ma deve limitarsi al rigetto di entrambe le domande, per insussistenza dei fatti giustificativi delle pretese reciprocamente introdotte (Cass. civ., 15/07/1971, n. 2303). In presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull'inadempimento dell'altra, il giudice che accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della manifestazione di volontà di entrambe le parti di non eseguirlo e provvedere di conseguenza sulle domande restitutorie da esse proposte. (Cass. civ., Sez. II, 04/04/2000, n. 4089), con l'ulteriore precisazione che, nel caso di risoluzione del contratto di appalto o comunque di impossibilità della sua esecuzione, l'appaltatore ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27640 del
30/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6181 del 16/03/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie è pacifico che le opere commissionate non siano state portate a compimento e, in particolare, è documentale che dopo l'avvio dei lavori nel mese di giugno 2021
e prima della loro definitiva conclusione, siano intervenuti profondi contrasti tra le parti tali da minare la reciproca fiducia e a fronte dei quali il direttore dei lavori, arch. , indicato Tes_2
dalla committenza, ha rinunciato al mandato conferitogli determinando uno stallo nella prosecuzione dei lavori, dapprima sospesi su indicazione della committenza del 4.10.2025 quindi pagina 11 di 17 definitivamente interrotti nel mese di ottobre del 2021 dopo le dimissioni del direttore lavori (doc.
7 attori).
Tuttavia, in tale contesto, non risulta agli atti la prova di un grave inadempimento da parte di alcuna delle parti rispetto alle obbligazioni reciprocamente assunte.
Da un lato, quanto alla ditta appaltatrice, la committenza le ha contestato nel corso dei lavori, già nel mese di agosto 2021, la responsabilità in relazione alle perdite d'acqua nei box e al danneggiamento dell'impianto elettrico dei vicini (doc. 6 attori dell'11.8.2021) ed ha svolto ulteriori contestazioni in data 4.10.2021 in relazione alla “la posa e la fornitura dei cassonetti porta tapparella forniti da Tre risultato essere fuori misura e due sono posati fuori bolla” CP_2 nonché al “danneggiamento dei tubi corrugati posati nuovi per l'impianto elettrico, i tubi dell'impianto idrico nel bagno lavanderia sono rimasti scoperti, non è stato rispettato il capitolato su tre punti come ad esempio il passaggio del aggrappante prima della posa della pavimentazione” fr. doc. 21 attore). Si deve osservare tuttavia che si tratta di problematiche potenzialmente emendabili nel corso dei lavori non tali, considerate in sé e per sé e, a fortiori, nel complesso delle opere commissionate, da integrare un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. Del resto, è dirimente osservare che la CTU svolta in sede di AT, pur dando atto del mancato completamento delle opere conseguente al fermo cantiere, ha espressamente accertato che non si riscontrano particolari vizi nelle opere realizzate
e, pertanto, si possono definire le opere realizzate correttamente (Cfr. pag. 21 Ctu in risposta al quarto quesito). Né, invero, può dirsi raggiunta la prova di un colpevole ritardo nell'esecuzione dei lavori, posto che, da un lato, il fermo cantiere è intervenuto a distanza di soli pochi giorni dal deposito della Cila in data 30.9.2021(Cfr. doc. 7 attori) e che, d'altro canto, i documenti contrattuali nulla precisano in relazione alla durata dei lavori nulla prevedendo in ordine al termine per il completamento dell'opera.
D'altro canto, quanto al committente, se è ben vero che vi sono in atti richieste di pagamento del secondo acconto e solleciti di pagamento da parte dell'appaltatore, neppure si può ritenere che la frustrazione del rapporto contrattuale sia a ciò ascrivibile, essendo documentale e non contestato che il committente avesse regolarmente versato un acconto per tutte le opere contrattualizzate e non risultando contrattualmente pattuite specifiche scadenze né verifiche di avanzamento lavori.
In tale contesto, posto che agli atti non risulta la prova di un comportamento dell'una e dell'altra parte che abbia una valenza prevalente e oggettivamente determinante nella frustrazione del pagina 12 di 17 sinallagma contrattuale, tale da giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, si deve altresì prendere atto che nell'ottobre del 2021, a fronte del venire del rapporto di fiducia tra i contraenti e in concomitanza con la dimissione del direttore dei lavori, è venuto definitivamente meno ogni presupposto per l'esecuzione e il completamento dei lavori.
In tale contesto, ritiene il Tribunale che, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle incrociate domande di risoluzione per inadempimento, ciò che, tuttavia, non esime questo giudice dall'esaminare le opere affettivamente realizzate in relazione alle quali il committente conserva il diritto al compenso, nonché le ragioni di danno azionate in via riconvenzionale dal convenuto.
4. Le opere contrattuali
La CTU svolta dal perito nominato arch. nell'ambito del procedimento tecnico Persona_1
preventivo n. 46/22 RG si appalesa chiara ed esaustiva, congruamente motivata e scevra di vizi logici e giuridici e, come tale, risulta condivisibile.
L'elaborato, acquisito agli atti del presente giudizio ha compiutamente descritto le opere contrattualmente pattuite ed oggetto dei diversi preventivi in atti (primo quesito pag. 6 ss) ed ha accertato le opere in concreto realizzate (Cfr. pagg. 10 ss).
In particolare, con riferimento alle opere di manutenzione straordinaria oggetto del preventivo sub doc. 1 att., ha indicato le opere concluse correttamente, le lavorazioni parzialmente realizzate e quelle invece non realizzate (cfr pag. 10 CTU da intendersi richiamata e a cui si rimanda) e, tenuto conto pattuizioni intervenute tra le parti, ha determinato in complessivi 15.973,40 Iva esclusa, pari ad euro 17.570,74 iva 10% inclusa, il totale delle opere ex contractu realizzate.
Considerato tale dato come punto di partenza della contabilità lavori, la parte attrice assume che il
CTU non abbia tenuto conto dei materiali ancora in deposito presso la ditta a causa Pt_1 dell'intervenuta chiusura del cantiere:
In particolare, quanto alle piastrelle, l'attore deduce che le piastrelle acquistate per l'esecuzione della commessa -ma non presenti in cantiere e non posate- avrebbero dovuto essere conteggiate per intero nell'importo di euro 5.231,95 (Cfr. fattura sub doc. 17 attore) mentre la CTU ha quantificato come dovuti gli importi relativi ai 35 mq di pavimentazione fornita e posata (35 mq x 55 euro m/q importo a preventivo = 1.925,00). Sul punto si osserva che non vi è la prova che le piastrelle non fornite e posate siano state effettivamente acquistate dal e che, per esse, quest'ultimo abbia Pt_1
pagina 13 di 17 effettivamente subito alcun esborso, posto che nessun esborso e pagamento a tal fine è stato debitamente documentato.
Ad analoga conclusione, si deve pervenire con riferimento alle porte interne, che non risultano essere state fornite e rispetto alle quali non è documentato alcun esborso del Pt_1
Allo stesso modo, la fornitura e la posa dei serramenti rientrano tra le opere a preventivo non realizzate (Cfr. pag. 16 CTU). Il teste escussa all'udienza del 15.1.2025 ha sì dichiarato Tes_3
che i serramenti sono stati acquistati quando papà ha confermato il contratto con il sig. CP_1
dalla ditta Delfino Infissi di Ginosa e tuttavia l'attore non solo non ha documentato l'ordine effettuato alla suddetta ditta e prodotto il relativo documento di trasporto, ma neppure ha documentato, a supporto della richiesta di rimborso, l'effettivo pagamento effettuato e il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto della merce. In tale contesto, se da un lato risulta che il convenuto non ne ha avuto giovamento, non essendo stato il contratto eseguito, neppure risulta che l'appaltatore abbia subito un danno, in quanto non provato e documentato nel suo concreto ammontare.
Per il vero, rispetto alle voci che precedono, già in sede di Atp era stata valutata la carenza della documentazione comprovante l'acquisto da parte del (pag 25 CTU) carenza che, tuttavia, Pt_1
non risulta colmata nel presente giudizio.
Quanto alla fornitura di cassonetti tapparelle in pvc, la CTU ha opportunamente accertato che i cassonetti sono stati forniti ed installati, non è stata completata la posa degli stessi e necessitano quindi ancora di una revisione generale e di un completamento e, pertanto, ha applicato una decurtazione del 20% rispetto al prezzo pattuito (Importo a contratto €3.000,00 IVA esclusa
Importo lavorazioni realizzate = €3.000,00 - 20% = €2.400,00 IVA esclusa) per l'importo di euro
€2.640,00 IVA 10% inclusa conteggiato nell'importo complessivo dei lavori contrattuali.
Parimenti risulta conteggiato nell'importo complessivo delle opere eseguite la fornitura e la posa in opera della porta blindata, per l'importo di euro 1.100,00 iva esclusa, pari ad euro 1.210,00 iva inclusa.
Conclusivamente, pertanto, ritiene questo giudice di aderire alla contabilità delle opere contrattuali come delineata dal CTU in sede di Atp, riconoscendo alla parte attrice un credito, per le opere contrattuali correttamente eseguite, pari a complessivi 17.570,74 iva 10% inclusa (euro 15.973,40
+ Iva).
5. Le opere extracontrattuali
pagina 14 di 17 Secondo la giurisprudenza di Cassazione, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo,
l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Corte di Cassazione sentenza 13 dicembre 2019 n. 32989).
Nel caso di specie, la CTU svolta nel procedimento di AT ha accertato la realizzazione ad opera d'arte di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto di preventivo e, in particolare, delle seguenti opere:
- Intonacatura delle murature nella zona del camino - Rasature parziali di alcune pareti - Fornitura
e posa di n. 3 falsi telai in legno per porte interne - Realizzazione di massetto nel bagno - Chiusura seconda porta d'ingresso - Fornitura e posa di controsoffitti interni - Impermeabilizzazione della parete della doccia - Contromuro in bagno per l'installazione della cassetta del wc e dei sanitari -
Rimozione delle porte interne - Rimozione rivestimento cucina - Sostituzione tubazione di scarico del bagno appartamento al piano primo.
Non è revocabile in dubbio che si tratti di opere effettivamente realizzate dall'attore e che, anche in ragione della loro natura, che le stesse siano state realizzate a beneficio del convenuto. Dunque, si deve ritenere provato che le stesse siano state realizzate non solo a suo beneficio ma altresì, in difetto di altra specifica contestazione da parte del convenuto, con il suo presumibile consenso.
La quantificazione di tali opere è stata congruamente effettuata dal CTU sulla base del listino prezzi listino prezzi “PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche – edizione 2022 – Regione
Lombardia e, sulla base di esso, determinata in € 3.583,83 IVA esclusa (€3.942,21 IVA inclusa).
6. La domanda di risarcimento del danno proposta dal committente
Il convenuto chiede inoltre il risarcimento dei danni causati all'impianto elettrico e in conseguenza delle infiltrazioni, nonché in relazione al mancato godimento dell'immobile. Tale domanda non si appalesa meritevole di accoglimento.
In primo luogo, non può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti all'impianto elettrico del vicino. All'udienza dell'11.2.2025 il teste ha infatti Testimone_5
espressamente dichiarato che il danno all'impianto elettrico era stato emendato senza ulteriori esborsi da parte del convenuto (“avevo dovuto risistemare parte dell'impianto elettrico nel box di
pagina 15 di 17 proprietà del sig. adiacente al box del sig. perché si erano verificati alcuni guasti CP_3 CP_1 dell'impianto elettrico, questo non per effetto della perdita ma perché durante le lavorazioni erano stati tranciati alcuni cavi” […] “Quando sono intervenuto su nuovo incarico del sig. CP_1 abbiamo rifatto l'impianto elettrico completamente, abbiamo rifatto anche la parte che avevamo iniziato su incarico del ) e nessuna prova è stata fornita di ulteriori interventi di ripristino Pt_1
effettuati e di ulteriori esborsi eventualmente subiti. L'importo genericamente indicato dal CTU nella misura di euro 450,00 è rimasto, nel corso del presente giudizio sfornito di supporto probatorio in relazione alla effettività del pregiudizio patrimoniale subito e alla sua quantificazione, sicchè alcun importo può essere riconosciuto al convenuto.
Neppure sussistono i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento dei danni assertivamente conseguenti alle infiltrazioni nei box posto che difetta una allegazione precisa dei beni effettivamente danneggiati quale conseguenza della dedotta infiltrazione, della prova del loro danneggiamento e degli importi sostenuti per l'emenda.
Da ultimo, neppure può essere riconosciuto al convenuto alcun importo per il mancato godimento dell'immobile posto che, da un lato, non risulta una compiuta allegazione e prova del pregiudizio asseritamente subito e che, d'altro canto, neppure può dirsi raggiunta la prova di un colpevole ritardo dell'impresa nella realizzazione dei lavori, atteso che, come già osservato, il fermo cantiere
è intervenuto a distanza di soli pochi giorni dal deposito della Cila in data 30.9.2021 e che, d'altro canto, i documenti contrattuali nulla precisano in relazione alla durata dei lavori ed ai termini per il completamento dell'opera.
7. Conclusioni
Conclusivamente, pertanto, si ritiene che sussista e debba ritenersi accertato un credito dell'odierno attore, per le opere effettivamente realizzate in favore e a beneficio del convenuto, di complessivi
17.570,74 iva 10% inclusa (euro 15.973,40 + Iva) per le opere contrattuali realizzate oltre ad euro
3.942,21 IVA inclusa (euro 3.583,83 + IVA) per le opere realizzate e non preventivate per iscritto, per un totale di euro 21.512,95 iva inclusa che, al netto dei pagamenti già effettuati e documentati per euro 16.904,23 (Cfr. doc. 7 convenuto), ammonta a complessivi 4.608,72 euro.
Per l'effetto, e per le ragioni che precedono, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'odierno attore dell'importo di euro 4.608,72.
8. Le spese di lite
pagina 16 di 17 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte convenuta risultata soccombente (ancorché le domande attoree siano state accolte in misura inferiore al petitum), sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n.
19014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Rigetta le reciproche domande di risoluzione per inadempimento;
2. Condanna al pagamento in favore di , per le Controparte_1 Parte_1 causali di cui in narrativa, dell'importo di euro 4.608,72;
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata da in via Controparte_1
riconvenzionale;
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso di euro 572,00 per
[...]
spese documentate ex actis (CU e marca), oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge.
Varese, 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NN Carimati
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