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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 109/2025, iscritto al Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI”, promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
); C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] CP_1
); C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Battistina Biancareddu ( , del Foro di C.F._3
Tempio Pausania, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Aggius, Via
Convento nr. 4;
pagina 1 di 6 con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la separazione consensuale dei medesimi, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, come segue: “-i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
-il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario, disponendo che il suo domicilio sia fissato presso entrambi i genitori, mentre la residenza anagrafica sarà fissata presso la madre. Il collocamento paritario alternato sarà disciplinato nel modo seguente: il minore trascorrerà una settimana con relativo pernotto con un genitore e la successiva con stesse modalità con l'altro e così procedendo a rotazione settimanale. Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere il bambino o sentirlo telefonicamente ogni qualvolta lo desiderino. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza ed in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Le vacanze estive verranno disciplinate secondo accordi tra i genitori che terranno conto dell'attività lavorativa di entrambi i coniugi. Tendenzialmente verranno garantite due settimane consecutive di vacanza con ciascun genitore nel corso dell'anno. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé il figlio. -La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per il 50 % ciascuno resterà in comunione tra loro ed è assegnata alla sig.ra -Al tipo di collocamento prescelto consegue Pt_1
l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di rispettiva permanenza per quanto concerne le spese ordinarie, mentre le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per lo stesso necessarie e previamente concordate tra i genitori, dovranno essere sostenute in misura del 50 % da ciascuno di essi.
-L'assegno unico a carico dell'INPS verrà riscosso integralmente dal padre , con espressa CP_1 rinuncia da parte della sig.ra lla propria quota, ma continuerà ad essere accreditato sul conto Pt_1 corrente cointestato acceso presso il Banco di Sardegna, su cui già viene accreditato. -Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per se stessi, essendo economicamente autosufficienti. -Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi rilevavano di avere contratto matrimonio civile in Tempio
Pausania l'11 maggio 2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile
pagina 2 di 6 di detto Comune al nr. 6, Parte, I Anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Davano atto altresì che, dalla loro unione, il 20 giugno 2015 nasceva un figlio, Per_1
Entrambi rilevavano che, ormai da tempo, l'unione materiale e spirituale tra i medesimi era venuta meno, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, nonostante le rispettive volontà e capacità di mantenere un rapporto sereno e pacifico, anche nell'interesse del figlio minore che, di fatto, non pativa alcun disagio per l'avvenuta interruzione della convivenza tra i genitori, i quali, ormai da mesi, vivevano separati: la presso la casa coniugale sita in Tempio Pausania, Via Udine nr. 5, e lo in Pt_1 CP_1 altro appartamento condotto in locazione, sito in Tempio Pausania, Via San Pietro.
A tal proposito, i coniugi davano atto che era stato possibile realizzare, di fatto, un collocamento paritario del figlio, per cui era solito trascorrere lo stesso tempo con ciascuno dei genitori. Per_1
Da ultimo, i ricorrenti rilevavano di essere economicamente indipendenti.
Nel proprio atto introduttivo, i coniugi dichiaravano di rinunciare e a comparire personalmente in udienza, quindi al tentativo di conciliazione davanti al Giudice, ed all'impugnazione dell'emananda sentenza, conforme alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 2 aprile 2025, le parti si richiamavano al proprio ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, delegato alla trattazione del procedimento, raccolto il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita insieme.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che non hanno avuto interesse a comparire personalmente in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita matrimoniale, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando i medesimi conformi al superiore interesse della prole minore.
Le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle medesime nel ricorso introduttivo.
pagina 3 di 6 Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
, nata il [...] a [...]; Parte_1
e
, nato il [...] a [...]; CP_1
in relazione al matrimonio contratto l'11 maggio 2015 a Tempio Pausania, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Atto Nr. 6, parte I, anno 2015;
alle seguenti:
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario, disponendo che il suo domicilio sia fissato presso entrambi i genitori, mentre la residenza anagrafica sarà fissata presso la madre. Il collocamento paritario alternato sarà disciplinato nel modo seguente: il minore trascorrerà una settimana con relativo pernotto con un genitore e la successiva con stesse modalità con l'altro e così procedendo a rotazione settimanale. Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere il bambino o sentirlo telefonicamente ogni qualvolta lo desiderino. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza ed in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e pagina 4 di 6 Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive verranno disciplinate secondo accordi tra i genitori che terranno conto dell'attività lavorativa di entrambi i coniugi. Tendenzialmente verranno garantite due settimane consecutive di vacanza con ciascun genitore nel corso dell'anno.
- I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé il figlio.
-La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per il 50 % ciascuno resterà in comunione tra loro ed è assegnata alla sig.ra Pt_1
-Al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di rispettiva permanenza per quanto concerne le spese ordinarie, mentre le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per lo stesso necessarie e previamente concordate tra i genitori, dovranno essere sostenute in misura del 50 % da ciascuno di essi.
-L'assegno unico a carico dell'INPS verrà riscosso integralmente dal padre , con espressa CP_1 rinuncia da parte della sig.ra alla propria quota, ma continuerà ad essere accreditato sul conto Pt_1 corrente cointestato acceso presso il Banco di Sardegna, su cui già viene accreditato.
-Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per se stessi, essendo economicamente autosufficienti.
-Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 5 di 6 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 109/2025, iscritto al Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI”, promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
); C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] CP_1
); C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Battistina Biancareddu ( , del Foro di C.F._3
Tempio Pausania, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Aggius, Via
Convento nr. 4;
pagina 1 di 6 con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la separazione consensuale dei medesimi, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, come segue: “-i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
-il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario, disponendo che il suo domicilio sia fissato presso entrambi i genitori, mentre la residenza anagrafica sarà fissata presso la madre. Il collocamento paritario alternato sarà disciplinato nel modo seguente: il minore trascorrerà una settimana con relativo pernotto con un genitore e la successiva con stesse modalità con l'altro e così procedendo a rotazione settimanale. Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere il bambino o sentirlo telefonicamente ogni qualvolta lo desiderino. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza ed in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Le vacanze estive verranno disciplinate secondo accordi tra i genitori che terranno conto dell'attività lavorativa di entrambi i coniugi. Tendenzialmente verranno garantite due settimane consecutive di vacanza con ciascun genitore nel corso dell'anno. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé il figlio. -La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per il 50 % ciascuno resterà in comunione tra loro ed è assegnata alla sig.ra -Al tipo di collocamento prescelto consegue Pt_1
l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di rispettiva permanenza per quanto concerne le spese ordinarie, mentre le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per lo stesso necessarie e previamente concordate tra i genitori, dovranno essere sostenute in misura del 50 % da ciascuno di essi.
-L'assegno unico a carico dell'INPS verrà riscosso integralmente dal padre , con espressa CP_1 rinuncia da parte della sig.ra lla propria quota, ma continuerà ad essere accreditato sul conto Pt_1 corrente cointestato acceso presso il Banco di Sardegna, su cui già viene accreditato. -Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per se stessi, essendo economicamente autosufficienti. -Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi rilevavano di avere contratto matrimonio civile in Tempio
Pausania l'11 maggio 2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile
pagina 2 di 6 di detto Comune al nr. 6, Parte, I Anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Davano atto altresì che, dalla loro unione, il 20 giugno 2015 nasceva un figlio, Per_1
Entrambi rilevavano che, ormai da tempo, l'unione materiale e spirituale tra i medesimi era venuta meno, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, nonostante le rispettive volontà e capacità di mantenere un rapporto sereno e pacifico, anche nell'interesse del figlio minore che, di fatto, non pativa alcun disagio per l'avvenuta interruzione della convivenza tra i genitori, i quali, ormai da mesi, vivevano separati: la presso la casa coniugale sita in Tempio Pausania, Via Udine nr. 5, e lo in Pt_1 CP_1 altro appartamento condotto in locazione, sito in Tempio Pausania, Via San Pietro.
A tal proposito, i coniugi davano atto che era stato possibile realizzare, di fatto, un collocamento paritario del figlio, per cui era solito trascorrere lo stesso tempo con ciascuno dei genitori. Per_1
Da ultimo, i ricorrenti rilevavano di essere economicamente indipendenti.
Nel proprio atto introduttivo, i coniugi dichiaravano di rinunciare e a comparire personalmente in udienza, quindi al tentativo di conciliazione davanti al Giudice, ed all'impugnazione dell'emananda sentenza, conforme alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 2 aprile 2025, le parti si richiamavano al proprio ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, delegato alla trattazione del procedimento, raccolto il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita insieme.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che non hanno avuto interesse a comparire personalmente in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita matrimoniale, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando i medesimi conformi al superiore interesse della prole minore.
Le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle medesime nel ricorso introduttivo.
pagina 3 di 6 Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
, nata il [...] a [...]; Parte_1
e
, nato il [...] a [...]; CP_1
in relazione al matrimonio contratto l'11 maggio 2015 a Tempio Pausania, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Atto Nr. 6, parte I, anno 2015;
alle seguenti:
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario, disponendo che il suo domicilio sia fissato presso entrambi i genitori, mentre la residenza anagrafica sarà fissata presso la madre. Il collocamento paritario alternato sarà disciplinato nel modo seguente: il minore trascorrerà una settimana con relativo pernotto con un genitore e la successiva con stesse modalità con l'altro e così procedendo a rotazione settimanale. Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere il bambino o sentirlo telefonicamente ogni qualvolta lo desiderino. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza ed in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e pagina 4 di 6 Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive verranno disciplinate secondo accordi tra i genitori che terranno conto dell'attività lavorativa di entrambi i coniugi. Tendenzialmente verranno garantite due settimane consecutive di vacanza con ciascun genitore nel corso dell'anno.
- I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé il figlio.
-La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per il 50 % ciascuno resterà in comunione tra loro ed è assegnata alla sig.ra Pt_1
-Al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di rispettiva permanenza per quanto concerne le spese ordinarie, mentre le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per lo stesso necessarie e previamente concordate tra i genitori, dovranno essere sostenute in misura del 50 % da ciascuno di essi.
-L'assegno unico a carico dell'INPS verrà riscosso integralmente dal padre , con espressa CP_1 rinuncia da parte della sig.ra alla propria quota, ma continuerà ad essere accreditato sul conto Pt_1 corrente cointestato acceso presso il Banco di Sardegna, su cui già viene accreditato.
-Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per se stessi, essendo economicamente autosufficienti.
-Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 5 di 6 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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