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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1491/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1491 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali, promossa da:
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. Parte_1 Parte_1
– P. IVA ), elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), alla Via C.F._1 P.IVA_1
Picenze n. 30 presso lo studio dell'Avv. Marco SCIMIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), alla Via CP_1 C.F._2
Corradini n. 225 presso lo studio dell'Avv. Alessandro FELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: Opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
La sola parte opposta ha espressamente precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
15.4.2025 riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione risposta, che appresso si trascrivono: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, deduzione e/o eccezione in accoglimento di tutto quanto richiesto anche nel corpo del presente atto:
Preliminarmente: respingere la domanda di sospensione dell'esecutività dei titoli precettati;
Nel merito: respingere l'opposizione per le ragioni meglio esposte nel presente atto data l'assoluta infondatezza della stessa sia in fatto che in diritto;
Condannar ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 27.10.2022, a mezzo del quale gli ha Controparte_2 intimato il pagamento della complessiva somma di € 9.090,97 sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 393/2020 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 18.9.2020, munito di formula esecutiva il 28.9.2020 e notificato in data 2.10.2020 e dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa anch'essa dal Tribunale di Avezzano il 28.9.2020, munita di formula esecutiva in pari data e notificata il
2.10.2020.
A sostegno dell'opposizione, l'opposto ha dedotto l'esistenza di alcuni controcrediti nei confronti dell'opponente da eccepire in compensazione derivanti, nella specie, da “a) il mancato pagamento all'intimato delle spese di riparazione sull'autovettura del primo per Euro 1.500,00; b) il mancato rimborso delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti posti all'esterno della recinzione dell'immobile concesso in locazione che, il , commissionò ad un'impresa di EL (AQ) sopportando le spese per Euro Pt_1
2.000 e non ottenendo mai il relativo rimborso;
c) il danno causato all'impresa dell'intimato per aver lasciato, il aperto il cancello d'ingresso al compendio immobiliare concesso in locazione, CP_1 favorendo il furto di numerose autoradio e cerchi della autovetture ricoverate nelle adiacenze dell'officina del;
d) il pagamento, a mezzo contanti, dei canoni di locazione richiesti con atto di precetto Pt_1 inizialmente nella misura di Euro 500,00 e, quindi, nella misura 350,00 per il periodo COVID;
e) l'avvenuta consegna di Euro 3.500,00 all'Avv. allora procuratore del il cui importo Controparte_3 CP_1 non è dato intendere se sia stato portato o meno in detrazione sulla somma pretesa.”
B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio
[...] ontestando, in fatto e in diritto, quanto dedotto dall'opponente soprattutto con riferimento CP_1 alla mancata prova dell'effettiva esistenza dei controcrediti vantati nei suoi confronti sia in relazione alla mancata indicazione del momento in cui gli stessi sarebbero sorti, ovvero anteriormente o successivamente alla formazione del titolo precettato. L'opposto ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
C. Con ordinanza del 25.6.2023, il magistrato in precedenza titolare del ruolo provvedeva al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza cartolare del 26.6.2024 la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 15.4.2025 nel corso della quale, precisate le conclusioni da parte del solo opposto stante la mancata comparizione dell'opponente, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a trenta giorni per il solo deposito delle comparse conclusionali.
***
2 1. L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Parte_1
Innanzitutto, occorre rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica ragione dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047). Ne consegue, dunque, sotto il versante probatorio, che “al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia” (Cass., civ., n. 25412/2013).
L'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha, dunque, veste sostanziale e processuale di attore ed
è dunque onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito precettato, riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, che si pretende interessato da fatti modificativi, impeditivi ed estintivi;
specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Laddove, poi l'esecuzione venga minacciata in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame ovvero con i consueti rimedi impugnatori (Cass. Sez. 6 - 3, 18.2.2015, Ord n. 3277). L'opposizione all'esecuzione è infatti fisiologicamente destinata alla deduzione di fatti, di portata modificativa o estintiva del diritto, successivi alla formazione del titolo esecutivo e non già a domandare la revisione del titolo medesimo. Ne deriva come ogni censura intesa a ottenere una modifica dell'utilità assicurata dal titolo giudiziale al creditore e fondata su fatti anteriori al suo formarsi (meglio al suo referente cronologico) non possa essere in questa sede dedotta.
Ciò posto, va ulteriormente rammentato – in disparte l'equiparazione tra illiquidità del credito e sua contestazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 23225/2016) – come non possa essere utilmente dedotta la compensazione quando la relativa eccezione avrebbe potuto essere proposta nel corso del giudizio di merito e, dunque, la compensazione può essere spesa quale motivo di opposizione all'esecuzione
3 forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo (Cass. Sez. 3, 25.3.1999, n. 2822).
Quanto alle conseguenze della mancata prova, poiché la compensazione presuppone che due soggetti
(o meglio due patrimoni) siano obbligati reciprocamente l'uno verso l'altro per rispettivi crediti e debiti, esse sono naturalmente sopportate dalla parte eccipiente (cfr. Cass. Sez. 3, 17.7.2023, Ord. 20719).
2. Nella fattispecie che ci occupa, va rilevato che quanto allegato ed eccepito da Parte_1 nell'atto introduttivo della presente opposizione non ha trovato alcun riscontro documentale negli atti e documenti dallo stesso allegati, né con riferimento alla prova dell'effettiva esistenza dei controcrediti vantati nei confronti dell'opposto né con riferimento al momento in cui questi siano venuti concretamente ad esistenza.
Da un lato, infatti, l'opponente ha provveduto al solo deposito di n. 2 ricevute a firma dell'Avv. CP_3
(procuratore all'incasso dell'opposto) del 20.4.2021 e del 7.4.2021 relative a due acconti
[...] rispettivamente di € 500,00 ed € 700,00 sulle somme recate da un precedente precetto del giorno
8.1.2021 (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione) le quali, insieme agli altri acconti ricevuti dall'opposto per complessivi € 2.255,00 (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), risultano già detratti dall'importo precettato con l'atto oggetto della presente opposizione (cfr. atto di precetto allegato all'atto di citazione e al doc. n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Dall'altro, nessun altro documento è stato invece allegato a prova dell'esistenza stessa degli asseriti controcrediti eccepiti in compensazione (anche di natura risarcitoria) ed indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
Ne discende come l'opposizione debba essere rigettata.
3. Le spese di lite devono essere regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni ex art. 92 c.p.c. per farvi deroga.
Si ritiene, a tal fine, di applicare i parametri di cui al DM 55/2014, secondo lo scaglione di valore di riferimento (importo precettato), ai valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto nonché la natura totalmente documentale del compendio istruttorio.
4. Stante tale regolazione delle spese deve apprezzarsi la possibilità di condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., come pure invocato dall'opposto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la condanna ex art. 96, comma 3, deve prescindere dal compimento di una indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico colposo: la condanna può essere pronunciata ogni volta che “oggettivamente” risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. n. 7901/2018, cit.)” dovendo ciò essere ricavato, in termini oggettivi, dagli atti del processo attraverso la valutazione del compimento di suddetti atti
4 processuali o della scelta di adottare determinate condotte processuali. Ciò al fine di armonizzare la funzione indubbiamente sanzionatoria della norma sanzionatoria e di respiro pubblicistico (Cass. Sez. 2,
21.11.2017, n. 27623; Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) con il principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost.
Ora, posto che far valere in giudizio una pretesa che all'esito del giudizio si riveli non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass., civ., n. 21570/2012) si ritiene, tuttavia, che l'avere dedotto eccezioni del tutto prive di fondamento e, peraltro, prive pure di una specifica collocazione temporale, denoti uno sviamento del diritto di azione dal suo fine ordinamentale, integrando i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Rilievo significativo assumono, sul punto, i seguenti rilievi: l'opponente non ha articolato alcuna prova in relazione agli asseriti controcrediti e, all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ha più coltivato alcuna iniziativa processuale utile a dimostrare quanto allegato.
va, quindi, condannato al pagamento della, da determinarsi equitativamente in Parte_1 frazione (Cass. Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902), del quarto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori) liquidate in favore di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione promossa da;
Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) e IVA
(22%) come per legge;
- CONDANNA al pagamento in favore di della ulteriore somma di Parte_1 CP_1
€ 635,00. ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Cosi deciso, in data 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1491 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali, promossa da:
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. Parte_1 Parte_1
– P. IVA ), elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), alla Via C.F._1 P.IVA_1
Picenze n. 30 presso lo studio dell'Avv. Marco SCIMIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), alla Via CP_1 C.F._2
Corradini n. 225 presso lo studio dell'Avv. Alessandro FELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: Opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
La sola parte opposta ha espressamente precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
15.4.2025 riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione risposta, che appresso si trascrivono: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, deduzione e/o eccezione in accoglimento di tutto quanto richiesto anche nel corpo del presente atto:
Preliminarmente: respingere la domanda di sospensione dell'esecutività dei titoli precettati;
Nel merito: respingere l'opposizione per le ragioni meglio esposte nel presente atto data l'assoluta infondatezza della stessa sia in fatto che in diritto;
Condannar ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 27.10.2022, a mezzo del quale gli ha Controparte_2 intimato il pagamento della complessiva somma di € 9.090,97 sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 393/2020 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 18.9.2020, munito di formula esecutiva il 28.9.2020 e notificato in data 2.10.2020 e dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa anch'essa dal Tribunale di Avezzano il 28.9.2020, munita di formula esecutiva in pari data e notificata il
2.10.2020.
A sostegno dell'opposizione, l'opposto ha dedotto l'esistenza di alcuni controcrediti nei confronti dell'opponente da eccepire in compensazione derivanti, nella specie, da “a) il mancato pagamento all'intimato delle spese di riparazione sull'autovettura del primo per Euro 1.500,00; b) il mancato rimborso delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti posti all'esterno della recinzione dell'immobile concesso in locazione che, il , commissionò ad un'impresa di EL (AQ) sopportando le spese per Euro Pt_1
2.000 e non ottenendo mai il relativo rimborso;
c) il danno causato all'impresa dell'intimato per aver lasciato, il aperto il cancello d'ingresso al compendio immobiliare concesso in locazione, CP_1 favorendo il furto di numerose autoradio e cerchi della autovetture ricoverate nelle adiacenze dell'officina del;
d) il pagamento, a mezzo contanti, dei canoni di locazione richiesti con atto di precetto Pt_1 inizialmente nella misura di Euro 500,00 e, quindi, nella misura 350,00 per il periodo COVID;
e) l'avvenuta consegna di Euro 3.500,00 all'Avv. allora procuratore del il cui importo Controparte_3 CP_1 non è dato intendere se sia stato portato o meno in detrazione sulla somma pretesa.”
B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio
[...] ontestando, in fatto e in diritto, quanto dedotto dall'opponente soprattutto con riferimento CP_1 alla mancata prova dell'effettiva esistenza dei controcrediti vantati nei suoi confronti sia in relazione alla mancata indicazione del momento in cui gli stessi sarebbero sorti, ovvero anteriormente o successivamente alla formazione del titolo precettato. L'opposto ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
C. Con ordinanza del 25.6.2023, il magistrato in precedenza titolare del ruolo provvedeva al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza cartolare del 26.6.2024 la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 15.4.2025 nel corso della quale, precisate le conclusioni da parte del solo opposto stante la mancata comparizione dell'opponente, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a trenta giorni per il solo deposito delle comparse conclusionali.
***
2 1. L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Parte_1
Innanzitutto, occorre rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica ragione dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047). Ne consegue, dunque, sotto il versante probatorio, che “al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia” (Cass., civ., n. 25412/2013).
L'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha, dunque, veste sostanziale e processuale di attore ed
è dunque onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito precettato, riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, che si pretende interessato da fatti modificativi, impeditivi ed estintivi;
specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Laddove, poi l'esecuzione venga minacciata in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame ovvero con i consueti rimedi impugnatori (Cass. Sez. 6 - 3, 18.2.2015, Ord n. 3277). L'opposizione all'esecuzione è infatti fisiologicamente destinata alla deduzione di fatti, di portata modificativa o estintiva del diritto, successivi alla formazione del titolo esecutivo e non già a domandare la revisione del titolo medesimo. Ne deriva come ogni censura intesa a ottenere una modifica dell'utilità assicurata dal titolo giudiziale al creditore e fondata su fatti anteriori al suo formarsi (meglio al suo referente cronologico) non possa essere in questa sede dedotta.
Ciò posto, va ulteriormente rammentato – in disparte l'equiparazione tra illiquidità del credito e sua contestazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 23225/2016) – come non possa essere utilmente dedotta la compensazione quando la relativa eccezione avrebbe potuto essere proposta nel corso del giudizio di merito e, dunque, la compensazione può essere spesa quale motivo di opposizione all'esecuzione
3 forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo (Cass. Sez. 3, 25.3.1999, n. 2822).
Quanto alle conseguenze della mancata prova, poiché la compensazione presuppone che due soggetti
(o meglio due patrimoni) siano obbligati reciprocamente l'uno verso l'altro per rispettivi crediti e debiti, esse sono naturalmente sopportate dalla parte eccipiente (cfr. Cass. Sez. 3, 17.7.2023, Ord. 20719).
2. Nella fattispecie che ci occupa, va rilevato che quanto allegato ed eccepito da Parte_1 nell'atto introduttivo della presente opposizione non ha trovato alcun riscontro documentale negli atti e documenti dallo stesso allegati, né con riferimento alla prova dell'effettiva esistenza dei controcrediti vantati nei confronti dell'opposto né con riferimento al momento in cui questi siano venuti concretamente ad esistenza.
Da un lato, infatti, l'opponente ha provveduto al solo deposito di n. 2 ricevute a firma dell'Avv. CP_3
(procuratore all'incasso dell'opposto) del 20.4.2021 e del 7.4.2021 relative a due acconti
[...] rispettivamente di € 500,00 ed € 700,00 sulle somme recate da un precedente precetto del giorno
8.1.2021 (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione) le quali, insieme agli altri acconti ricevuti dall'opposto per complessivi € 2.255,00 (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), risultano già detratti dall'importo precettato con l'atto oggetto della presente opposizione (cfr. atto di precetto allegato all'atto di citazione e al doc. n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Dall'altro, nessun altro documento è stato invece allegato a prova dell'esistenza stessa degli asseriti controcrediti eccepiti in compensazione (anche di natura risarcitoria) ed indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
Ne discende come l'opposizione debba essere rigettata.
3. Le spese di lite devono essere regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni ex art. 92 c.p.c. per farvi deroga.
Si ritiene, a tal fine, di applicare i parametri di cui al DM 55/2014, secondo lo scaglione di valore di riferimento (importo precettato), ai valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto nonché la natura totalmente documentale del compendio istruttorio.
4. Stante tale regolazione delle spese deve apprezzarsi la possibilità di condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., come pure invocato dall'opposto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la condanna ex art. 96, comma 3, deve prescindere dal compimento di una indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico colposo: la condanna può essere pronunciata ogni volta che “oggettivamente” risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. n. 7901/2018, cit.)” dovendo ciò essere ricavato, in termini oggettivi, dagli atti del processo attraverso la valutazione del compimento di suddetti atti
4 processuali o della scelta di adottare determinate condotte processuali. Ciò al fine di armonizzare la funzione indubbiamente sanzionatoria della norma sanzionatoria e di respiro pubblicistico (Cass. Sez. 2,
21.11.2017, n. 27623; Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) con il principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost.
Ora, posto che far valere in giudizio una pretesa che all'esito del giudizio si riveli non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass., civ., n. 21570/2012) si ritiene, tuttavia, che l'avere dedotto eccezioni del tutto prive di fondamento e, peraltro, prive pure di una specifica collocazione temporale, denoti uno sviamento del diritto di azione dal suo fine ordinamentale, integrando i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Rilievo significativo assumono, sul punto, i seguenti rilievi: l'opponente non ha articolato alcuna prova in relazione agli asseriti controcrediti e, all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ha più coltivato alcuna iniziativa processuale utile a dimostrare quanto allegato.
va, quindi, condannato al pagamento della, da determinarsi equitativamente in Parte_1 frazione (Cass. Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902), del quarto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori) liquidate in favore di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione promossa da;
Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) e IVA
(22%) come per legge;
- CONDANNA al pagamento in favore di della ulteriore somma di Parte_1 CP_1
€ 635,00. ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Cosi deciso, in data 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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