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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, rimessa in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giampaolo Cicconi, come da investitura in atti.
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona.
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t.,
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, il procuratore della parte opponente concludeva come da verbale da intendersi interamente richiamato.
FATTO E DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
2. Al riguardo, deve premettersi nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (qual è quella in esame) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, ord. 6 novembre 2023, n. 30777, Rv. 669451-01). Ciò nondimeno, si rappresenta che l'opponente ha autonomamente provocato la presenza in giudizio tanto dell'Ente creditore, il , quanto dell'agente per la Controparte_1
1 riscossione ( : il primo, quale titolare della pretesa impositiva, il secondo, per CP_5
aver emesso la cartella di pagamento.
3. Tanto chiarito, l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. deve essere rigettata.
Per mezzo di essa, l'opponente ha impugnato la cartella di pagamento n. 063 Pt_1
2023 00058154 21 000, recante l'importo di euro 15.108,16, in relazione al ruolo emesso da Equitalia Giustizia S.p.A.e in particolare, il ruolo n. 2023/001425 “Atti giudiziari anno 2008 - Partita: 0EGRM012008002201800205001SR2008052228
TRIBUNALE DI CAMERINO SENTENZA 28 DEL 22/05/2008 PARTITA DI CREDITO
000205/ 2018”.
4. Qui giunti, val bene tenere a mente che in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione.
Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale (Cass. n. 14598/2020).
Per l'attribuzione della controversia al giudice civile, è dunque necessario che l'opponente deduca l'errata quantificazione sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna (Cass. Sez. Un. pen., n. 491/2011).
5. Da questi consolidati insegnamenti viene quindi emergendo che l'opposizione alla esecuzione devoluta al giudice civile non può che fondare sulla sentenza penale, in particolare, quella emessa dal Tribunale di Camerino il 20 giugno 2008 (confermata, in data 15 febbraio 2013, dalla Corte distrettuale nella parte) che ha sancito la responsabilità penale dello con i coimputati e condannandoli, Pt_1 CP_6 CP_7
in solido, al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p.
6. Ora, la svolta opposizione muove dalla idea che la cartella di pagamento dell'importo di euro 15.108,16, nella stragrande parte derivante dalla divisione per tre dell'importo
(dallo non contestato e corrispondente all'ammontare delle spese per Pt_1
intercettazioni telefoniche) di euro 44.874,48, andava diviso per un numero maggiore di obbligati. Questi ultimi, identificati dallo negli “indagati coinvolti del proc.to Pt_1 penale … e intercettati”, sarebbero stati “almeno nove”; “ad ogni buon conto”,
2 dall'esame della ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Camerino del 4 luglio 2007, emergerebbe il coinvolgimento di “7 indagati”; “infine, e a tutto voler concedere”, si è venuto dolendo di ciò, che “nel caso in cui sei dei nove soggetti indagati fossero usciti dal processo facendo ricorso al patteggiamento … la esclusione dal pagamento delle spese di intercettazione pro-quota, per la scelta del rito, da parte de tali sei indagati non potrà ricadere, di certo, in capo all'attore”.
7. Orbene, simile impianto difensivo, appare del tutto fuori contesto nell'ambito di un giudizio di opposizione alla esecuzione che si è inteso promuovere davanti al soglio civile (senza peraltro previamente compulsare, a quel che risulta, il giudice della esecuzione penale).
8. Si rinnovi immediatamente al ricordo che il giudice civile non può che muovere dagli accertamenti consacrati nella sentenza di condanna, la quale è stata pronunciata nei confronti di (solo) tre coimputati, correlativamente a reati legati al traffico di sostanze stupefacenti sì come scoperti, in fase di indagini, tramite utilizzo di apparecchiature informatiche. Sicché, non è revocabile in dubbio che le indagini mediante intercettazioni sono state svolte anche nei confronti dello nè che la sentenza Pt_1
penale ne ha decretato la responsabilità, unitamente a quella di ulteriori due coimputati, per traffico di sostanze stupefacenti, condannando costoro, ossia , e Pt_1 Pt_2
– n o n altri –, al pagamento delle spese processuali. CP_6
9. Ne viene che la deduzione secondo cui i) la condanna alle spese (dell'importo complessivo liquidato ex post - e non contestato - di euro 44.874,48, sì come emergente dal foglio notizie accluso alla documentazione prodotta dalla opposta) non potrebbe che riguardare anche (e quindi essere diviso per) “almeno nove” soggetti (ossia altri otto oltre ), o quella per cui ii) “ad ogni buon conto” era da considerare il numero di Pt_1
“7 indagati”, equivale, sia pure in via traversa, ad introdurre, innanzi al giudice civile, la questione investente la stessa individuazione del perimetro soggettivo della sentenza penale, la cui configurazione ternaria si intende stravolgere;
finendo, così, per imporre al tribunale investito della opposizione alla esecuzione, anziché il compito di limitare il relativo sindacato al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, o alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna (Cass. Sez. Un. pen., n. 491/2011),
l'assumere, virtualmente quanto arbitrariamente, il numero “almeno nove” condannati.
10. In definitiva, le spese processuali per intercettazioni telefoniche devono essere ripartite tra i condannati (in concreto in numero di tre, tra cui lo , quali Pt_1
risultanti dalla sentenza del giudice penale, la sola della quale questo tribunale abbia
3 contezza) in relazione a fattispecie delittuose per le quali, in sede di indagini, siano state espletate intercettazioni (e non vi è dubbio che, in concreto, le intercettazioni hanno captato anche il ridetto ). Il fine che si prefigge lo implica Pt_1 Pt_1
l'oltrepassamento del perimetro soggettivo definito dalla sentenza di condanna.
Del resto, non si dispone di alcuna evidenza che gli altri indagati (in numero di 8 o di
6) siano stati condannati piuttosto che assolti, né che, in ipotesi di condanna, questa si sia estesa fino a comprendere, in misura comunque ignota, le spese processuali.
11. Al rigetto della opposizione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura di cui in dispositivo, in favore del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2294 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiarata la contumacia dell' in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t.;
2) rigetta l'opposizione all'esecuzione intentata da;
Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, Parte_1
delle spese di lite, che quantifica in euro 5.000,00, per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 10 dicembre 2025
Il Giudice
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, rimessa in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giampaolo Cicconi, come da investitura in atti.
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona.
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t.,
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, il procuratore della parte opponente concludeva come da verbale da intendersi interamente richiamato.
FATTO E DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
2. Al riguardo, deve premettersi nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (qual è quella in esame) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, ord. 6 novembre 2023, n. 30777, Rv. 669451-01). Ciò nondimeno, si rappresenta che l'opponente ha autonomamente provocato la presenza in giudizio tanto dell'Ente creditore, il , quanto dell'agente per la Controparte_1
1 riscossione ( : il primo, quale titolare della pretesa impositiva, il secondo, per CP_5
aver emesso la cartella di pagamento.
3. Tanto chiarito, l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. deve essere rigettata.
Per mezzo di essa, l'opponente ha impugnato la cartella di pagamento n. 063 Pt_1
2023 00058154 21 000, recante l'importo di euro 15.108,16, in relazione al ruolo emesso da Equitalia Giustizia S.p.A.e in particolare, il ruolo n. 2023/001425 “Atti giudiziari anno 2008 - Partita: 0EGRM012008002201800205001SR2008052228
TRIBUNALE DI CAMERINO SENTENZA 28 DEL 22/05/2008 PARTITA DI CREDITO
000205/ 2018”.
4. Qui giunti, val bene tenere a mente che in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione.
Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale (Cass. n. 14598/2020).
Per l'attribuzione della controversia al giudice civile, è dunque necessario che l'opponente deduca l'errata quantificazione sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna (Cass. Sez. Un. pen., n. 491/2011).
5. Da questi consolidati insegnamenti viene quindi emergendo che l'opposizione alla esecuzione devoluta al giudice civile non può che fondare sulla sentenza penale, in particolare, quella emessa dal Tribunale di Camerino il 20 giugno 2008 (confermata, in data 15 febbraio 2013, dalla Corte distrettuale nella parte) che ha sancito la responsabilità penale dello con i coimputati e condannandoli, Pt_1 CP_6 CP_7
in solido, al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p.
6. Ora, la svolta opposizione muove dalla idea che la cartella di pagamento dell'importo di euro 15.108,16, nella stragrande parte derivante dalla divisione per tre dell'importo
(dallo non contestato e corrispondente all'ammontare delle spese per Pt_1
intercettazioni telefoniche) di euro 44.874,48, andava diviso per un numero maggiore di obbligati. Questi ultimi, identificati dallo negli “indagati coinvolti del proc.to Pt_1 penale … e intercettati”, sarebbero stati “almeno nove”; “ad ogni buon conto”,
2 dall'esame della ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Camerino del 4 luglio 2007, emergerebbe il coinvolgimento di “7 indagati”; “infine, e a tutto voler concedere”, si è venuto dolendo di ciò, che “nel caso in cui sei dei nove soggetti indagati fossero usciti dal processo facendo ricorso al patteggiamento … la esclusione dal pagamento delle spese di intercettazione pro-quota, per la scelta del rito, da parte de tali sei indagati non potrà ricadere, di certo, in capo all'attore”.
7. Orbene, simile impianto difensivo, appare del tutto fuori contesto nell'ambito di un giudizio di opposizione alla esecuzione che si è inteso promuovere davanti al soglio civile (senza peraltro previamente compulsare, a quel che risulta, il giudice della esecuzione penale).
8. Si rinnovi immediatamente al ricordo che il giudice civile non può che muovere dagli accertamenti consacrati nella sentenza di condanna, la quale è stata pronunciata nei confronti di (solo) tre coimputati, correlativamente a reati legati al traffico di sostanze stupefacenti sì come scoperti, in fase di indagini, tramite utilizzo di apparecchiature informatiche. Sicché, non è revocabile in dubbio che le indagini mediante intercettazioni sono state svolte anche nei confronti dello nè che la sentenza Pt_1
penale ne ha decretato la responsabilità, unitamente a quella di ulteriori due coimputati, per traffico di sostanze stupefacenti, condannando costoro, ossia , e Pt_1 Pt_2
– n o n altri –, al pagamento delle spese processuali. CP_6
9. Ne viene che la deduzione secondo cui i) la condanna alle spese (dell'importo complessivo liquidato ex post - e non contestato - di euro 44.874,48, sì come emergente dal foglio notizie accluso alla documentazione prodotta dalla opposta) non potrebbe che riguardare anche (e quindi essere diviso per) “almeno nove” soggetti (ossia altri otto oltre ), o quella per cui ii) “ad ogni buon conto” era da considerare il numero di Pt_1
“7 indagati”, equivale, sia pure in via traversa, ad introdurre, innanzi al giudice civile, la questione investente la stessa individuazione del perimetro soggettivo della sentenza penale, la cui configurazione ternaria si intende stravolgere;
finendo, così, per imporre al tribunale investito della opposizione alla esecuzione, anziché il compito di limitare il relativo sindacato al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, o alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna (Cass. Sez. Un. pen., n. 491/2011),
l'assumere, virtualmente quanto arbitrariamente, il numero “almeno nove” condannati.
10. In definitiva, le spese processuali per intercettazioni telefoniche devono essere ripartite tra i condannati (in concreto in numero di tre, tra cui lo , quali Pt_1
risultanti dalla sentenza del giudice penale, la sola della quale questo tribunale abbia
3 contezza) in relazione a fattispecie delittuose per le quali, in sede di indagini, siano state espletate intercettazioni (e non vi è dubbio che, in concreto, le intercettazioni hanno captato anche il ridetto ). Il fine che si prefigge lo implica Pt_1 Pt_1
l'oltrepassamento del perimetro soggettivo definito dalla sentenza di condanna.
Del resto, non si dispone di alcuna evidenza che gli altri indagati (in numero di 8 o di
6) siano stati condannati piuttosto che assolti, né che, in ipotesi di condanna, questa si sia estesa fino a comprendere, in misura comunque ignota, le spese processuali.
11. Al rigetto della opposizione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura di cui in dispositivo, in favore del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2294 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiarata la contumacia dell' in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t.;
2) rigetta l'opposizione all'esecuzione intentata da;
Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, Parte_1
delle spese di lite, che quantifica in euro 5.000,00, per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 10 dicembre 2025
Il Giudice
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