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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3873/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 9.12.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3873/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. SCIACCA GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
E CONTRO
con sede in Roma, via Largo Chigi n.5, c.f. ; Resistente Controparte_2 P.IVA_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, sostituita l'udienza già fissata dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, essendo state oggetto di sgravio le somme richieste in pagamento con l'opposto avviso di addebito n. 593 2025 00002952 08 000. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
Preliminarmente, l'opponente ha rilevato di non aver notificato il ricorso a deducendo CP_2
che nella specie trattasi di crediti non cartolarizzati, così sostanzialmente rinunciando alla domanda nei confronti del predetto resistente, non costituito in giudizio, di cui riconosce il difetto di legittimazione passiva, con la conseguenza che la domanda nei confronti dello stesso va dichiarata improcedibile.
1 La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie, lo sgravio, documentato in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Per quanto suesposto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di CP_2
dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 09/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 9.12.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3873/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. SCIACCA GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
E CONTRO
con sede in Roma, via Largo Chigi n.5, c.f. ; Resistente Controparte_2 P.IVA_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, sostituita l'udienza già fissata dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, essendo state oggetto di sgravio le somme richieste in pagamento con l'opposto avviso di addebito n. 593 2025 00002952 08 000. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
Preliminarmente, l'opponente ha rilevato di non aver notificato il ricorso a deducendo CP_2
che nella specie trattasi di crediti non cartolarizzati, così sostanzialmente rinunciando alla domanda nei confronti del predetto resistente, non costituito in giudizio, di cui riconosce il difetto di legittimazione passiva, con la conseguenza che la domanda nei confronti dello stesso va dichiarata improcedibile.
1 La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie, lo sgravio, documentato in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Per quanto suesposto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di CP_2
dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 09/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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