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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
1
n. 529/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 529/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 luglio 2025 e promossa da:
– CF - nata a Lamezia Terme in [...] Parte_1 C.F._1
26.10.1979 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in VIA GIOSUE'
CARDUCCI 10 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'Avv. CHIRUMBOLO ARMANDO
– CF - dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Mendicino (CS), alla via Mattia Preti n. 24, elettivamente domiciliato in VIA ELENA AIELLO 21
87100 COSENZA, presso lo studio dell'avv. PARISE FRANCESCO – CF - C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10/05/2025, la sig.ra chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, alle stesse condizioni di cui all'omologa di separazione del 17.11.2021 resa nell'abito del
[...]
Giudizio R.G. 953/2021 Tribunale di Lamezia Terme. 2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: di aver contratto matrimonio, in data 30.12.2006, in Paola
(CS), con , e che, dalla loro unione, nascevano le figlie nata a Controparte_1 Persona_1
Lamezia Terme in data 05.08.2008 e nata a [...] in data [...], allo stato Persona_2
– dunque – entrambe ancora minorenni;
che, il Tribunale di Lamezia Terme, con provvedimento Collegiale del 17.11.2021, dichiarava la separazione consensuale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente, ivi – altresì - definendosi ogni loro rapporto economico;
che, lo stato di separazione si protrae ininterrottamente dalla data di separazione e che è assolutamente impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi (vedi, in sostanza, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio così come avanzata dalla ricorrente sig.ra , con la sola precisazione Parte_1 che, al raggiungimento della maggiore età di ciascuna figlia, l'assegno di mantenimento verrà corrisposto direttamente ad esse in ragione di € 200,00 per ciascuna e sin quando non raggiungeranno una loro indipendenza economica (vedi comparsa costitutiva in atti).
In data 18 luglio 2025, entrambe le parti depositavano istanza di mutamento sostanziale del rito, da divorzio contenzioso a divorzio congiunto, allegando apposito accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Con decreto emesso in pari data, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia
- vista la nota congiunta depositata in cancelleria in data 18 luglio 2025, mirata – previo accordo sottoscritto dalle parti – a trasformare in sostanza il rito, disponeva che l'udienza, già fissata per il giorno 25/07/2025, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'udienza predetta, il Presidente – in qualità – esaminate le note scritte depositate dalle parti in data 22 e 23 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva a tale scopo al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il PM sin dalla data del 17 maggio 2025 esprimeva parere favorevole alle condizioni in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Paola ed in data 30.12.2006, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 26/10/2021 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 953/2021 RG e che, in data 17/11/2021, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi 3
davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 26/10/2021; data di deposito del presente ricorso: 10/05/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite depositavano, in data 18 luglio 2025, apposita istanza di mutamento del rito, ribadendo concordemente la domanda di divorzio, già per ciascuno avanzata nei rispettivi atti introduttivi, alle condizioni indicate nell'accordo divorzile, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo, dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare;
dunque, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 17/05/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 529 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, instaurata da Parte_1
– CF - avverso – CF;
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._3 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Paola ed in data in data 30.12.2006 (atto n. 1, parte II, S. A, anno 2006, comune di Paola), alle seguenti condizioni, successivamente ed in corso di giudizio concordate tra le parti, come da accordo depositato in data 18.07.202455 che sono del seguente tenore:
A) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
B) la casa coniugale, già appartenente alla sig.ra in forza di donazione e sita Parte_1 in Lamezia Terme, Via Savutano, n. 14, resta assegnata in uso alla stessa, che la abiterà unitamente ai figli minori , nata a [...], in data [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] [...]; Persona_2
C) detti figli minori vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la madre e presso la casa coniugale, come già previsto al precedente punto B); 4
D) In merito al diritto di visita del genitore non collocatario, i1 padre sig. , avrà i1 Controparte_1 diritto-dovere, di tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo riterrà opportuno, con i1 solo obbligo di previo preavviso alla madre in un tempo congruo, in ogni caso compatibilmente con le esigenze scolastiche delle stesse figlie;
E) il sig. verserà alla moglie, sig.ra - a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 mantenimento per le figlie minori - la somma complessiva pari ad € 400,00 mensili, in ragione di €
200,00 per ciascuna di esse, da corrispondere entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, sulla carta Postepay i cui estremi sono già a conoscenza delle parti;
somma da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
F) le spese straordinarie restano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%”;
G) si precisa che nulla i1 sig. dovrà corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento e CP_1 che ella rinuncia espressamente ad ogni forma di corresponsione a tale titolo;
H) le spese straordinarie restano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paola (CS) – atto n. 1, parte II, S. A, anno 2006, comune di Paola - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
B) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
n. 529/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 529/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 luglio 2025 e promossa da:
– CF - nata a Lamezia Terme in [...] Parte_1 C.F._1
26.10.1979 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in VIA GIOSUE'
CARDUCCI 10 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'Avv. CHIRUMBOLO ARMANDO
– CF - dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Mendicino (CS), alla via Mattia Preti n. 24, elettivamente domiciliato in VIA ELENA AIELLO 21
87100 COSENZA, presso lo studio dell'avv. PARISE FRANCESCO – CF - C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10/05/2025, la sig.ra chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, alle stesse condizioni di cui all'omologa di separazione del 17.11.2021 resa nell'abito del
[...]
Giudizio R.G. 953/2021 Tribunale di Lamezia Terme. 2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: di aver contratto matrimonio, in data 30.12.2006, in Paola
(CS), con , e che, dalla loro unione, nascevano le figlie nata a Controparte_1 Persona_1
Lamezia Terme in data 05.08.2008 e nata a [...] in data [...], allo stato Persona_2
– dunque – entrambe ancora minorenni;
che, il Tribunale di Lamezia Terme, con provvedimento Collegiale del 17.11.2021, dichiarava la separazione consensuale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente, ivi – altresì - definendosi ogni loro rapporto economico;
che, lo stato di separazione si protrae ininterrottamente dalla data di separazione e che è assolutamente impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi (vedi, in sostanza, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio così come avanzata dalla ricorrente sig.ra , con la sola precisazione Parte_1 che, al raggiungimento della maggiore età di ciascuna figlia, l'assegno di mantenimento verrà corrisposto direttamente ad esse in ragione di € 200,00 per ciascuna e sin quando non raggiungeranno una loro indipendenza economica (vedi comparsa costitutiva in atti).
In data 18 luglio 2025, entrambe le parti depositavano istanza di mutamento sostanziale del rito, da divorzio contenzioso a divorzio congiunto, allegando apposito accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Con decreto emesso in pari data, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia
- vista la nota congiunta depositata in cancelleria in data 18 luglio 2025, mirata – previo accordo sottoscritto dalle parti – a trasformare in sostanza il rito, disponeva che l'udienza, già fissata per il giorno 25/07/2025, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'udienza predetta, il Presidente – in qualità – esaminate le note scritte depositate dalle parti in data 22 e 23 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva a tale scopo al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il PM sin dalla data del 17 maggio 2025 esprimeva parere favorevole alle condizioni in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Paola ed in data 30.12.2006, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 26/10/2021 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 953/2021 RG e che, in data 17/11/2021, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi 3
davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 26/10/2021; data di deposito del presente ricorso: 10/05/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite depositavano, in data 18 luglio 2025, apposita istanza di mutamento del rito, ribadendo concordemente la domanda di divorzio, già per ciascuno avanzata nei rispettivi atti introduttivi, alle condizioni indicate nell'accordo divorzile, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo, dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare;
dunque, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 17/05/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 529 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, instaurata da Parte_1
– CF - avverso – CF;
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._3 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Paola ed in data in data 30.12.2006 (atto n. 1, parte II, S. A, anno 2006, comune di Paola), alle seguenti condizioni, successivamente ed in corso di giudizio concordate tra le parti, come da accordo depositato in data 18.07.202455 che sono del seguente tenore:
A) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
B) la casa coniugale, già appartenente alla sig.ra in forza di donazione e sita Parte_1 in Lamezia Terme, Via Savutano, n. 14, resta assegnata in uso alla stessa, che la abiterà unitamente ai figli minori , nata a [...], in data [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] [...]; Persona_2
C) detti figli minori vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocazione prevalente presso la madre e presso la casa coniugale, come già previsto al precedente punto B); 4
D) In merito al diritto di visita del genitore non collocatario, i1 padre sig. , avrà i1 Controparte_1 diritto-dovere, di tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo riterrà opportuno, con i1 solo obbligo di previo preavviso alla madre in un tempo congruo, in ogni caso compatibilmente con le esigenze scolastiche delle stesse figlie;
E) il sig. verserà alla moglie, sig.ra - a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 mantenimento per le figlie minori - la somma complessiva pari ad € 400,00 mensili, in ragione di €
200,00 per ciascuna di esse, da corrispondere entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, sulla carta Postepay i cui estremi sono già a conoscenza delle parti;
somma da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
F) le spese straordinarie restano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%”;
G) si precisa che nulla i1 sig. dovrà corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento e CP_1 che ella rinuncia espressamente ad ogni forma di corresponsione a tale titolo;
H) le spese straordinarie restano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paola (CS) – atto n. 1, parte II, S. A, anno 2006, comune di Paola - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
B) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)