Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Sentenza 14 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02308/2025REG.PROV.COLL.
N. 02162/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2023, proposto dalla società IN Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso ed Ercole Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Caruso in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;
contro
la Città AN di LA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tiziana Sgobbo in Roma, Corso Trieste, n. 61;
il Comune di Senago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Vittorio Fedeli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano D’Acunti in Roma, viale delle Milizie, n. 9;
il Consorzio Parco delle Groane, non costituito in giudizio;
nei confronti
della Commissione per il Paesaggio della Città AN di LA, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 1875 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città AN di LA e del Comune di Senago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società IN Costruzioni S.p.a. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lombardia - LA n. 1875 del 2 agosto 2022, con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto volto a ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla determina dirigenziale della Provincia di LA n. 18376 del 3 febbraio 2011, recante il diniego dell’Autorizzazione Unica richiesta dalla IN Costruzioni S.p.a. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Senago, successivamente annullata dal medesimo T.a.r. LA con la sentenza n. 502 del 20 febbraio 2014, passata in giudicato, avendo il Consiglio di Stato dichiarato improcedibile l’appello, con la sentenza n. 1544 del 2017.
2. La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dall’istanza, presentata dalla società IN Costruzioni S.p.a. il 10 giugno 2010, per ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico da 3.608,55 Kwp, che avrebbe dovuto essere realizzato su un terreno di proprietà della società stessa, sito nel Comune di Senago.
A fronte dell’anzidetta istanza – e nonostante fosse intervenuto il decreto dirigenziale della Regione Lombardia n. 527 del 29 settembre 2010 che aveva escluso il progetto in questione dalla procedura di VIA – la Provincia di LA ha adottato la menzionata determina dirigenziale n. 18376 del 3 febbraio 2011 recante il diniego di autorizzazione in considerazione della valutazione di non compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione per il paesaggio e dei pareri negativi resi dal Consorzio Parco delle Groane, dalla Provincia di LA e dal Comune di Senago in sede di Conferenza di Servizi. Tale determina dirigenziale è stata impugnata dall’IN Costruzioni S.p.a. davanti al T.a.r. LA mediante il ricorso R.G. n. 978 del 2011 che è stato accolto con la già menzionata sentenza n. 502 del 20 febbraio 2014, con conseguente annullamento del provvedimento.
Tale pronuncia è stata impugnata dall’amministrazione, ma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1544 del 2017, ha dichiarato l’appello improcedibile.
3. Successivamente, l’anzidetta società ha proposto, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio nei confronti della Città AN di LA ( medio tempore succeduta alla Provincia di LA), del Consorzio Parco Delle Groane, del Comune di Senago e della Commissione per il paesaggio della Città AN di LA, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dell’illegittimo provvedimento di diniego.
La ricorrente e odierna appellante ha sostenuto, in particolare, che, se l’istanza fosse stata tempestivamente accolta, l’impianto avrebbe potuto beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 per l’energia elettrica prodotta da fonti fotovoltaiche, ai quali avrebbero avuto accesso diretto gli impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011, mentre tale possibilità è stata poi preclusa da una modifica normativa sopravvenuta, che a suo avviso avrebbe reso antieconomico l’intervento in questione.
4. Con l’impugnata sentenza n. 1875 del 2022, il T.a.r. Lombardia ha respinto la domanda risarcitoria, richiamando i principi affermati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 23 aprile 2021, n. 7, in considerazione del mancato accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Sul punto, il giudice di primo grado ha rilevato che tutte le censure ritenute fondate dal T.a.r. LA nella sentenza n. 502 del 2014 erano relative a profili inerenti alla motivazione del provvedimento o a vizi del procedimento, con la conseguenza che la sentenza che ha annullato il provvedimento di diniego non ha accertato la fondatezza della pretesa della ricorrente circa la realizzazione dell’impianto e, dunque, non è stata accertata la spettanza del bene della vita sotteso all’interesse legittimo pretensivo vantato dalla società, con la conseguenza che, a seguito dell’annullamento del provvedimento, residuavano comunque in capo all’amministrazione ulteriori profili di discrezionalità.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società IN Costruzioni S.p.a., formulando due distinti motivi di gravame e sostenendo che la Regione Lombardia con il decreto n. 527 del 29 settembre 2010 si era espressa per l’esclusione dalla procedura di VIA “ in ragione dell’assenza di particolari problematiche ambientali, anche di ordine paesaggistico, idraulico e idrogeologico, impartendo comunque prescrizioni a tutela dell’ambiente e del paesaggio ”, ma che vi era stato un colpevole disinteresse della Provincia e delle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi rispetto al contenuto del decreto dirigenziale regionale n. 527 del 29 settembre 2010, al cui rispetto sarebbero state, invece, vincolate.
5.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che la precedente sentenza dello stesso T.a.r. Lombardia n. 502 del 2014 non aveva accertato la spettanza del bene della vita, deducendo, inoltre, la violazione del giudicato.
Secondo l’appellante, infatti, la sentenza di annullamento non atterrebbe esclusivamente ai profili inerenti alla motivazione del provvedimento impugnato, avendo – a suo dire – affermato che il decreto regionale di non assoggettabilità alla VIA fosse vincolante anche per le determinazioni delle altre amministrazioni, con la conseguenza che le determinazioni contrarie espresse nel corso della Conferenza di servizi sarebbero illegittime.
Sotto questo profilo, secondo l’appellante, il vizio di motivazione sarebbe stato rilevato dal T.a.r. in via meramente “ residuale e ad abundantiam ”, come sarebbe confermato dall’utilizzo delle espressioni “ in ogni caso ” e “ quanto meno ”, dalle quali dovrebbe desumersi che, ove anche il decreto regionale non fosse stato vincolante, sarebbe stata comunque necessaria una motivazione rafforzata per superare le puntualizzazioni contenute nel decreto regionale.
Per tale ragione, l’appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata si sia spinta “ addirittura sino al punto di riscrivere la sentenza di annullamento ”, avendo affermato che il vincolo al rispetto del contenuto del decreto di non assoggettabilità a VIA – che nella sentenza n. 502 del 2014 sarebbe stato considerato come riferibile sia agli aspetti ambientali sia a quelli paesaggistici – debba, invece, essere inteso come limitato ai profili ambientali, mentre con riferimento alla compatibilità paesaggistica sarebbe residuata la possibilità di disattendere il decreto relativo alla VIA, sia pure con un obbligo motivazionale rafforzato.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, proposto in via espressamente subordinata, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il T.a.r. abbia omesso di compiere una “ valutazione prognostica ” circa la spettanza del bene della vita e, al riguardo, ha osservato che la domanda risarcitoria per lesione dell’interesse legittimo pretensivo postula un “ giudizio prognostico ” circa la spettanza del bene della vita, sicché – ove si ritenesse che la sentenza del T.a.r. Lombardia n. 502 del 2014 non abbia accertato l’anzidetta spettanza – l’impugnata sentenza del medesimo T.a.r. n. 1875 del 2 agosto 2022 “ sarebbe comunque erronea nella parte in cui ha totalmente omesso di compiere il doveroso giudizio prognostico sulla fondatezza della pretesa ivi azionata da parte ricorrente ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria qui proposta ”.
5.3. Dopo aver formulato gli anzidetti due motivi di gravame, l’appellante ha riproposto le proprie prospettazioni circa la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito e a proposito della quantificazione del risarcimento.
6. Si è costituita in giudizio la Città AN di LA, facendo presente che l’allora Provincia di LA aveva proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. Lombardia n. 502 del 2014 e il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1544 del 2017, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione del rilascio, in favore della medesima società IN Costruzioni S.p.a., di un titolo autorizzativo per un analogo impianto che doveva essere realizzato in un’area limitrofa a quella alla quale si riferisce il presente giudizio, avendo rilevato come il provvedimento in questione fosse da reputarsi “ costitutivo di un assetto nuovo nei rapporti tra le parti litiganti, tale da superare quello venutosi a determinare per effetto dell’atto impugnato. Inoltre, questa determinazione risulta attributiva del bene della vita richiesto da IN ”.
Conseguentemente, secondo il Consiglio di Stato, non era “ possibile prospettare un interesse della medesima amministrazione alla riforma in appello di una pronuncia nel merito dell’azione annullatoria proposta dal privato rispetto ad un atto ormai superato da determinazioni autonome emesse nell’ambito del medesimo rapporto amministrativo ”.
Da ultimo, il Consiglio di Stato, dichiarando l’improcedibilità dell’appello, ha confermato la sentenza di annullamento pronunciata in primo grado “ sia pure in assenza di un accertamento sulla spettanza del bene della vita ”.
Dall’anzidetta decisione del Consiglio di Stato sarebbe, dunque, possibile trarre la conferma che la pronuncia del T.a.r. n. 502 del 2014 si era limitata ad annullare il provvedimento di diniego per difetto di motivazione in quanto l’illegittimità del provvedimento in questione sarebbe dipesa per l’appunto dal difetto di motivazione e di istruttoria, ossia da vizi che non implicano alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita richiesto dal privato.
Sotto un diverso profilo, l’amministrazione ha contestato la prospettazione dell’appellante, sostenendo come la società IN Costruzioni S.p.a. abbia sovrapposto “l’impatto ambientale” – che la Regione Lombardia aveva ritenuto di rilevanza secondaria e per il quale, dunque, aveva escluso la procedura di VIA – con la tutela paesaggistica, che esprime, invece, un profilo diverso e che risulta tutelata dall’art. 9 della Costituzione. Del resto, lo stesso decreto regionale che aveva escluso la necessità della procedura di VIA aveva rilevato che l’ambito era assoggettato a tutela paesaggistica in base all’art 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, traendone la conseguenza che fosse necessaria “ la specifica autorizzazione paesaggistica, la cui competenza è attribuita alla Provincia ”. Ad avviso della Città AN, dunque, l’appellante non potrebbe pretendere che l’esclusione dalla VIA “ comprendesse ” anche un esito positivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica, vincolandolo.
La Città AN di LA ha, poi, eccepito l’inammissibilità per violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a., della prospettazione formulata per la prima volta in appello, per il cui tramite la società IN Costruzioni S.p.a. ha sostenuto che: “ laddove un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-ambientale si esprima in senso negativo all’interno della Conferenza di servizi, la decisione finale debba essere rimessa al Presidente della Regione ”.
Ferme restando le considerazioni che precedono, l’amministrazione ha negato che nel caso di specie siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell’illecito.
7. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Senago, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello. Il Comune ha rilevato, in particolare, che le aree in questione erano interessate da un vincolo paesaggistico e ha sottolineato che l’impianto era stato considerato un elemento di “ frammentazione e discontinuità rispetto alla valenza ecologica provinciale ”, non compatibile con la finalità di “ conservazione e ripristino del paesaggio delle Groane nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionale ad indirizzo agricolo ”.
Inoltre, anche il decreto della Regione Lombardia n. 9350 del 29 settembre 2010 relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA aveva dato atto che “ risultando l’ambito compreso all’interno del Parco delle Groane e pertanto assoggettato a tutela paesaggistica in base all’art. 142, comma 1, lett. f) del d. lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita la specifica autorizzazione paesaggistica, la cui competenza è attribuita alla Provincia territorialmente competente ai sensi dell’art. 80, comma 3, lett. e ter) della L. R. 12/2005 ”.
8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza del 6 febbraio 2025 – reputa che l’appello sia in parte infondato e in parte inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono.
8.1. Il primo motivo di gravame è infondato poiché la sentenza del T.a.r. LA n. 502 del 2014 non reca alcun accertamento della spettanza del provvedimento favorevole richiesto dalla società IN Costruzioni S.p.a., in quanto – come evidenziato nella sentenza impugnata – il T.a.r. si è limitato ad annullare il provvedimento di diniego n. 18376 del 3 febbraio 2011 della Provincia di LA per vizi di motivazione e per ragioni di carattere procedimentale, facendo, peraltro, espressamente salva la riedizione del potere da parte dell’amministrazione.
In questo senso, del resto, è dirimente che, a seguito dell’appello proposto avverso l’anzidetta sentenza del T.a.r., il Consiglio di Stato, con la più volte menzionata sentenza n. 1544 del 2017, abbia dichiarato improcedibile l’appello in considerazione del sopravvenuto rilascio dell’autorizzazione per un impianto sito in area limitrofa, con la precisazione che il Consiglio di Stato ha espressamente chiarito come il T.a.r. abbia annullato il provvedimento di diniego per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, senza compiere alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita, come si desume in modo inequivocabile dai passaggi della motivazione che di seguito, letteralmente, si riportano: “ Infatti, in quest’ultimo caso il rigetto non farebbe altro che confermare l’illegittimità del diniego di autorizzazione pronunciato dal Tribunale amministrativo per motivi di carenza motivazionale e difetto di istruttoria, e dunque per vizi di legittimità che non implicano un accertamento in ordine al diritto ad ottenere l’autorizzazione nel luogo originariamente richiesto dalla società, ma richiedono un riesercizio del potere amministrativo emendato dai vizi riscontrati in sede giurisdizionale ” (pagina 5), nonché, nel medesimo senso, “ L’improcedibilità dello stesso comporta oltretutto la conferma della pronuncia di annullamento resa in primo grado e dunque la definitività di tale statuizione, favorevole alla società ricorrente, sia pure in assenza di un accertamento sulla spettanza del bene della vita originariamente richiesto ” (pagina 6).
Tali precisazioni hanno carattere assorbente e consentono, dunque, di superare le prospettazioni dell’appellante circa il carattere vincolante del decreto regionale relativo alla VIA.
Né può assumere rilievo in senso contrario quanto sostenuto dall’appellante, secondo cui il vizio di motivazione sarebbe stato rilevato dal T.a.r. soltanto in via “ residuale e ad abundantiam ”, posto che le espressioni “ in ogni caso ” e “ quanto meno ”, utilizzate nel contesto della sentenza e valorizzate dall’appellante medesima, non consentono di per sé di pervenire alla conclusione che il difetto di motivazione sia stato rilevato solo in via subordinata.
8.2. Per quanto concerne il secondo motivo di gravame, occorre esaminare, in via preliminare, il profilo di inammissibilità che, nel corso dell’udienza del 6 febbraio 2025, è stato sottoposto alle parti dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
Più precisamente, è stato rilevato che è stata proposta per la prima volta in appello la domanda subordinata di cui al secondo motivo di gravame, per il cui tramite l’appellante ha sostenuto – per l’ipotesi in cui il Collegio ritenesse che il T.a.r. Lombardia con la sentenza n. 502 del 2014 abbia omesso di accertare la spettanza del bene della vita – che la sentenza impugnata “ sarebbe comunque erronea nella parte in cui ha totalmente omesso di compiere il doveroso giudizio prognostico sulla fondatezza della pretesa ivi azionata da parte ricorrente ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria qui proposta ”.
A fronte del menzionato rilievo della questione in udienza da parte del Collegio, il difensore della parte appellante ha sostenuto che non si tratterebbe di una domanda nuova poiché la pretesa risarcitoria sarebbe, invece, la medesima, con la precisazione che accanto alla prospettazione secondo cui vi sarebbe stato, nel contesto della sentenza del T.a.r. Lombardia n. 502 del 2014, un effettivo accertamento della spettanza del bene della vita, vi sarebbe altresì una valutazione ulteriore, espressa in termini di perdita di chance , quindi come mera probabilità, con la conseguenza che, a suo dire, si tratterebbe di questioni che riguardano esclusivamente il profilo del quantum .
Ritiene, per contro, il Collegio che la domanda proposta in via subordinata nell’ambito del ricorso in appello integri una domanda nuova, poiché formulata per la prima volta soltanto nel presente grado di giudizio e che, quindi, sia inammissibile per violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.. In nessuna parte del ricorso di primo grado, infatti, la società IN Costruzioni S.p.a. ha chiesto che si procedesse a una “ valutazione prognostica ” circa la spettanza del bene della vita, avendo l’anzidetta società viceversa sostenuto esclusivamente che la sentenza del T.a.r. Lombardia n. 502 del 2014 aveva accertato la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
D’altra parte, il fatto che si tratti di una domanda nuova, proposta per la prima volta in appello, è già dimostrato di per sé dalla sopra menzionata circostanza che nel ricorso di primo grado non è stata fatta menzione alcuna della predetta valutazione prognostica ed è altresì confermata dalla circostanza che, come sopra precisato, il difensore dell’appellante, nel corso dell’udienza pubblica, ha sostenuto che si tratterebbe della medesima domanda, ancorché declinata in termini di mera “perdita di chance ”, intesa, dunque, quale mera probabilità e non quale certezza di ottenere il provvedimento favorevole.
Osserva, in proposito, il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, secondo la giurisprudenza prevalente, la domanda volta a ottenere il ristoro della perdita di chance ha un oggetto ontologicamente diverso dal risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento di un risultato atteso e, come tale, è inammissibile se proposta per la prima volta in appello.
In questo senso, cfr. Cass., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 25886, secondo cui: “ La chance, ovvero la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato bene o risultato (che non è mera aspettativa di fatto, ma "bene" giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale: Cass. civ. sez. III n. 5641/2018) è oggetto di una domanda ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (ancora Cass. 5641/2018). Deve pertanto essere confermata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha reputato inammissibile la domanda tesa al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ”. In tempi ancora più recenti, la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che: “ Né, del resto, è concludente la censura che assume essere tempestiva e, dunque, ammissibile la domanda risarcitoria per perdita di chance avanzata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e solo ribadita in sede di gravame, giacché, nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (art. 183 c.p.c.), con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate (come nella specie), l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame e pure in sede di legittimità, senza che rilevi, in contrario, che l'appellato abbia accettato il contraddittorio sulla domanda anzidetta (Cass. n. 4318/2016; Cass. n. 13769/2017; Cass. n. 24040/2019) ” (Cass., sez. III, 8 maggio 2024, n. 12633).
In ogni caso e fermo quanto sopra esposto, la parte non ha dimostrato la sussistenza del rapporto di causalità secondo il criterio del “più probabile che non”, in quanto, a prescindere dal passaggio argomentativo contenuto nella sentenza del T.a.r. LA n. 502 del 20 febbraio 2014, secondo cui il decreto regionale di non assoggettabilità a VIA “ vincola le ulteriori determinazioni che concernono gli aspetti di natura paesaggistica e ambientale ”, più volte richiamato dalla parte appellante, va ribadita la distinzione tra profili ambientali e paesaggistici, sicché, come rilevato anche dalla sentenza impugnata, non può ritenersi dimostrato che la valutazione compiuta in sede di verifica di assoggettabilità a VIA determini l’esito positivo anche del procedimento di autorizzazione paesaggistica.
9. Dalle considerazioni che precedono discende l’infondatezza del primo motivo di gravame e l’inammissibilità del secondo motivo, con la conseguenza che l’appello va, dunque, respinto, non essendo stata dimostrata la fondatezza della pretesa sostanziale originariamente vantata dall’appellante, potendosi pertanto prescindere dall’esame delle prospettazioni riproposte nell’atto di appello circa gli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito aquiliano.
10. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna la società IN Costruzioni S.p.a. alla rifusione, in favore della Città AN di LA e del Comune di Senago, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da ripartirsi in misura eguale tra le predette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO