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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/11/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Umberto Rana Giudice dott. DR CO ME Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1888/2025 R.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 630, comma 3°, c.p.c., promossa da
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CORRADO ZUCCONI GALLI FONSECA
- ricorrente -
nei confronti di
) Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Fatto e Diritto
in qualità di creditore procedente nella procedura Parte_1 esecutiva immobiliare n. 111/2024 R.G., ha proposto reclamo avverso l'ordinanza dell'11.9.2025, comunicata in pari data, con la quale il giudice dell'esecuzione, a definizione della procedura esecutiva promossa nei confronti di ha dichiarato l'estinzione dell'esecuzione in ragione Controparte_1 del mancato deposito della documentazione ipocatastale nei termini di cui al novellato art. 567 c.p.c.
pur ritualmente citato, non si è costituito in Controparte_1 giudizio rimanendo contumace.
A sostegno del gravame, il reclamante ha censurato l'ordinanza assumendo che il termine di 45 giorni previsto per il deposito di detta documentazione non decorrerebbe dalla notificazione del pignoramento, nella specie perfezionatasi il
14 giugno 2024, ma dalla presentazione dell'istanza di vendita, nella specie depositata il 25 luglio 2024, donde, stante la sospensione feriale dei termini processuali, la tempestività del deposito effettuato l'11 settembre 2024.
Il reclamo, per le ragioni di seguito illustrate, è infondato.
Ai sensi del novellato art. 567, comma 2°, c.p.c., «Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497,
Pag. 1 a 3 l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».
Il richiamato art. 497 c.p.c., prevede che «Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita».
Dal combinato disposto normativo si ricava agevolmente e chiaramente che il creditore pignorante o gli altri ceditori intervenuti, una volta che si sia perfezionata la notificazione dell'atto di pignoramento al debitore, hanno a disposizione quarantacinque giorni per depositare l'istanza di vendita e la documentazione ipocatastale.
La diversa ricostruzione proposta dal reclamante, la quale fa leva su una discutibile oltreché assolutamente isolata ricostruzione dottrinale, tuttavia, in parte qua si risolve in sostanza nella riesumazione della precedente formulazione normativa dell'art. 567, comma 2°, c.p.c., in base alla quale, in effetti, il termine per il deposito della documentazione ipocatastale, allora di 60 giorni, decorreva dal deposito dell'istanza di vendita, ed ha quale inammissibile conseguenza quella di far rivivere una norma ormai abrogata e, quindi, inapplicabile ratione temporis alla vicenda in esame.
Detta diversa ricostruzione, dunque, non solo è in contrasto con il chiaro dato letterale, ma è anche priva di qualsiasi supprto logico-sistematico, nonché in contrasto con lo scopo acceleratorio perseguito dal legislatore.
D'altra parte, ad avviso del collegio, non vi sono i presupposti per sollevare una questione di illegittimità costituzionale della norma in parola, sì come invocato in subordine dal reclamante.
Ed infatti, per un verso, la decorrenza di detto termine dall'istanza di vendita anziché dalla data di perfezionamento del pignoramento appare il frutto di una insidacabile scelta discrezionale del legislatore e, per altro e connesso verso, non rappresentando una eccessiva compressione del diritto di agire in via esecutiva, non appare in contrasto con il disposto di cui all'art. 24 Cost., vieppiù considerando, da un lato, che, in presenza di giusti motivi, lo stesso art. 567, comma 2°, c.p.c. prevede la possibilità di proroga del termine per ulteriori 45 giorni su istanza dei creditori o dell'esecutato e, dall'altro lato, che il codice di procedura conosce l'istituto di carattere generale della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2°, là dove ne ricorrano i presupposti.
Le spese di lite, stante la soccombenza del reclmante e la contumacia del convenuto, devono essere dichiarate irripetibili.
Il rigetto del reclamo integra i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la proposizione del reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) rigetta il reclamo;
2) dichiara le spese di lite irripetibili;
3) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Macerata, 26 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
(DR CO ME) (Paolo Vadala')
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