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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 27/12/2024 da C.F. e P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Frus, dell'avv. Andrea Buchicchio e dell'avv. Marco Frus, elettivamente domiciliati in Torino, Corso Re Umberto n. 8 Parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lavazza Seranto e dall'Avv. Stefano Lavazza Seranto, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Venezia (Ve), Via Carducci, n. 9/a, 30171 Parte appellata nonché contro (C.F. e Controparte_2
P.IVA ) P.IVA_2
Parte appellata-contumace
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 729/2024 resa dal Tribunale di Venezia in data 20.11.2024 e notificata il 25.11.2024
In punto: risarcimento danni da infortunio
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE: - riformare la Sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità della convenuta per l'infortunio sul lavoro occorso il 21/3/2021 e, conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente;
IN OGNI CASO: - condannare
1 il sig. al pagamento delle spese di lite di primo grado, nonché a quelle del presente grado di CP_1 giudizio, tutte maggiorate del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% come per legge, oltre IVA e CPA, delle anticipazioni non imponibili e di ogni altra spesa successivamente occorrenda. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: 1) Nel merito, respingere le domande tutte di cui al ricorso in appello promosso da contro il Sig. poiché infondate in fatto e in diritto, per i suesposti Parte_1 Controparte_1 onfermare in appellata Sentenza del Tribunale di Venezia, n. 729/2024, pubblicata il 20 novembre 2024 e notificata il 25 novembre 2024; 2) In ogni caso, e dunque anche nella denegatissima ipotesi in cui fosse riformata la Sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accertato la responsabilità della convenuta appellante per l'infortunio sul lavoro occorso il 11/03/2021, in danno al Sig. accertare il passaggio in giudicato della Sentenza n. 729/2024 nei Controparte_1 confronti di stante la relativa, mancata impugnazione nei termini di Controparte_2 legge, e conse di condanna della stessa, ivi contenute. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, inclusive delle spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con l'aumento del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 – bis, del D.M. 55/2014, introdotto dall'art. 1 del Decreto n. 37/2008 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26.4.2018. 4) In via istruttoria (…)
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia condannava e Parte_1 Controparte_2
a risarcire, rispettivamente, € 2.500,00 ed € 19.350,00 (in
[...] manleva) oltre accessori a titolo di danno non patrimoniale ed € 855,00 oltre interessi legali a titolo di danno patrimoniale all'odierno appellato,
in ragione dell'infortunio dallo stesso subito in data Controparte_1
11.03.2021. Rigettava inoltre la domanda afferente alle differenze retributive per TFR e la domanda inerente alla presunta malafede del datore di lavoro riguardo la fruizione delle ferie del nel periodo dal 27.06.2022 CP_1 al 03.08.2022 [questioni in relazione alle quali, in assenza di appello incidentale, non persiste nel presente grado di giudizio controversia tra le parti].
Le spese di lite seguivano il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e venivano fissate per due terzi in capo a per Parte_1 il terzo rimanente in capo a;
le spese di CTU venivano poste a CP_2 carico delle medesime società, in solido tra loro.
1.1. Nello specifico, il giudice di prime cure così ricostruiva la dinamica dell'infortunio occorso al in data 11.03.2021: l'odierno CP_1 appellato, mentre provvedeva allo scarico di fusti di ferro sfusi, inciampava e
2 cadeva dalla cima dei bancali sui quali poggiava. In particolare, risulta, secondo la ricostruzione fatta dalla sentenza di primo grado, che il ed il CP_1 collega dovessero scaricare da un camion alcuni fusti metallici (peso Per_1 circa 15 chili) e che l'appellato, mentre il era già sul cassone del camion, Per_1 avesse posizionato sul retro del camion 4 pallet impilati uno su l'altro così da scaricare i fusti dal camion e posizionarli sui pallet per poi movimentarli con apposito carrello;
il , mentre saliva sulla pila di pallet ovvero CP_1 mentre vi era già salito per poi afferrare i fusti in fase di scarico, scivolava cadendo a terra in tal modo infortunandosi a spalla e costola. A sostegno, il Tribunale di Venezia richiamava le dichiarazioni rese dal e dal CP_1 collega allo il 17.3.2021 in fase di assunzione di sommarie Per_1 Pt_2 informazioni.
In ogni caso, il primo giudice precisava come l'accertamento della dinamica dell'infortunio non fosse pienamente significativa in quanto la prassi con cui avveniva lo scarico dei bancali, non priva di rischi e pericoli, era pienamente riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro.
Escludeva inoltre il concorso di colpa del lavoratore nella causazione del danno. In particolare rilevava il giudice di prime cure che, o che l'infortunio fosse avvenuto mentre il saliva sulla pila di pallet ovvero CP_1 mentre era già sopra la stessa oppure mentre tentava di salire sul cassone del camion (versioni evincibili da documentazione reperibile negli atti di indagine
, poco rilevava poiché, certo l'infortunio sul luogo di lavoro nell'ambito Pt_2 delle operazioni di scarico dei fusti da un camion (confermato dal , era Per_1 comunque evidente la responsabilità della datrice di lavoro che non aveva predisposto adeguati presidi per lo svolgimento di simile operazione né catalogato o disciplinato nel DVR il rischio specifico connesso alla stessa;
rischio poi, in seguito all'infortunio, disciplinato dal DVR con la previsione di svolgimento dell'operazione di smistamento dei fusti sul pallet con posizionamento di quest'ultimo direttamente sul cassone del camion.
1.2. Con l'ausilio della CTU svolta in corso di causa, il primo giudice accertava quindi il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, subìto dal
, che quantificava, nell'ordine, in € 21.850,00 ed € 51.715,40, CP_1 sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024; la sentenza di condanna veniva però limitata al solo importo del danno temporaneo, in ragione dell'indennizzo già percepito dal lavoratore in misura CP_3 superiore al danno extrapatrimoniale permanente accertato.
3 Il danno patrimoniale coincideva invece con le spese mediche sostenute dal
, pari a € 885,00. CP_1
Entrambi gli importi, fatta eccezione per limitata franchigia che restava a carico dell'odierna appellante, venivano posti a carico della
[...]
, in ragione della sussistenza Controparte_2 di apposita polizza assicurativa sottoscritta da Controparte_4
2. Avverso la sentenza proponeva sette motivi d'appello
[...] [...] con atto depositato in data 27/12/2024. Parte_1
2.1. Con il primo motivo d'appello, la società eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti 7 e 16a di parte avversa, elencati nel ricorso di primo grado dal
, ma non prodotti in giudizio;
ciononostante, il primo giudice CP_1 ammetteva l'acquisizione dei documenti. Tale decisione, secondo l'appellante, sarebbe stata errata in quanto contraria alle previsioni degli artt. 414 e 416 c.p.c. Inoltre, il primo giudice non avrebbe dovuto accogliere l'istanza di controparte in quanto i poteri istruttori di cui è dotato il giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., sarebbero finalizzati a superare l'incertezza in merito a un determinato fatto e non a supplire a una carenza probatoria delle parti.
2.2. Con il secondo motivo d'appello Parte_1 evidenziava l'impossibilità di accertare la dinamica dell'infortunio, sulla base degli elementi di causa, in ragione dell'inattendibilità del (reo di CP_1 aver fornito molteplici versioni del sinistro contrastanti tra loro) e di un'attività istruttoria che non avrebbe consentito di avvalorare la ricostruzione accolta dal giudice di prime cure. L'unico teste presente al momento della caduta, il sig. avrebbe ammesso di essere stato di spalle al Tes_1 momento della caduta del . In aggiunta a ciò, il giudice avrebbe CP_1 disatteso la conclusione del CTU, che avrebbe ritenuto compatibili le lesioni dell'appellato con una perdita dell'equilibrio e non avrebbe richiamato alcun movimento riconducibile all' “inciampare” o allo “scivolare”.
Concludeva mettendo in luce come il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare in modo puntuale gli elementi a fondamento della domanda di risarcimento presentata, ovvero l'evento, il conseguente danno e il nesso causale tra di essi.
2.3. Con il terzo motivo d'appello la società censurava la sentenza in relazione ai fattori di rischio rilevati dal giudice di prime cure, ossia l'altezza dei bancali e la non conformità del piano di calpestio.
4 A parere della società, infatti, non sussisteva alcun rischio derivante dai due elementi identificati dal primo giudice: non venivano usati strumenti per la salita e la discesa dai bancali in ragione dell'esiguità dell'altezza da affrontare e, una volta raggiunta la sommità di essi, per lo svolgimento dell'attività lavorativa non sarebbe stata necessaria alcuna particolare movimentazione;
pertanto, la regolarità della superficie sarebbe stata superflua.
L'attribuzione della responsabilità nei confronti del datore di lavoro sarebbe quindi erronea, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra il sinistro e l'asserito inadempimento del datore di lavoro in materia di sicurezza.
2.4. Con il quarto motivo d'appello Parte_1 censurava la sentenza nella parte in cui riconosceva la responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione del personale e per la mancata individuazione dei rischi in merito alle operazioni di scarico dei fusti.
La società evidenziava come non si fosse verificato alcun infortunio all'interno dell'azienda prima di quello del e come l'odierno appellato CP_1 svolgesse il ruolo di preposto alla sicurezza ex art. 19 d.lgs. 81/2008. Inoltre, il medesimo avrebbe affermato di aver seguito le prassi aziendali CP_1
e il teste confermava di aver ricevuto la formazione necessaria allo Per_1 svolgimento dell'attività lavorativa, oltre a essere dotato dei necessari DPI. Sarebbe stata priva di rilevanza, invece, la mancata indicazione nel DVR della procedura di scarico fusti sfusi rilevata dallo , peraltro Pt_2 immediatamente corretta dal datore di lavoro.
Pertanto, non era imputabile alla società alcuna responsabilità o inadempimento inerente alla disciplina antinfortunistica.
2.5. Con il quinto motivo d'appello la società impugnava la sentenza nella parte in cui escludeva il concorso di colpa del lavoratore.
Secondo la società, alla luce della formazione ricevuta e dell'esperienza accumulata dal , la caduta non poteva che essere determinata da CP_1 un comportamento “imprevedibile” dell'appellato. In aggiunta a ciò, valorizzava il ruolo di preposto aziendale ex Parte_1 art. 19 d.lgs. 81/2008, in virtù del quale il avrebbe potuto e CP_1 dovuto segnalare la criticità della procedura prima del verificarsi del sinistro.
2.6. Con il sesto motivo d'appello ppellava Parte_1 la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo il danno a favore del
5 , non considerava la concorrente negligenza medica, che CP_1 avrebbe aggravato le condizioni dell'appellato.
La consulenza di parte, presentata dalla società, valorizzava infatti gli errori compiuti durante le operazioni chirurgiche subite dal;
pertanto, CP_1 con apposita istanza ex art. 92 disp. att. c.p.c., la società chiedeva al giudice di prime cure di integrare la CTU al fine di includere anche una valutazione in merito alle medesime operazioni. Tuttavia, l'istanza veniva rigettata.
2.7. Con il settimo motivo d'appello la società chiedeva la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza tecnica.
3. Si costituiva ritualmente che contestava le difese Controparte_1 avverse.
3.1. In merito al primo motivo d'appello, l'appellato difendeva la decisione del giudice di prime cure di acquisire i documenti 7 e 16a in ragione dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. e valorizzava la discrezionalità di cui gode il giudice, che può disporre l'assunzione delle prove anche qualora le parti siano decadute. In aggiunta a ciò, richiamava giurisprudenza di legittimità evidenziando come i documenti in questione fossero “(i) dotati di speciale efficacia dimostrativa, (ii) di un massimo grado di certezze e decisività e, per l'effetto, (iii) certamente idonei a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità, tale da condurre ad un esito necessario della controversia”.
3.2. Quanto al secondo motivo d'impugnazione, il sottolineava CP_1 come il primo giudice avesse ritenuto provata la dinamica dell'infortunio sulla base dell'attività istruttoria svolta, confermata dalle dichiarazioni del funzionario intervenuto dopo il sinistro, mentre i testi di controparte Pt_2 non sarebbero stati alle dipendenze della società al momento del sinistro. Richiamava una recente pronuncia di legittimità, in base alla quale la responsabilità del datore di lavoro non verrebbe esclusa qualora non fossero adottate le necessarie misure di prevenzione e sicurezza da parte dell'azienda, pur in presenza di violazione delle direttive datoriali da parte del dipendente.
3.3. In relazione al terzo motivo, l'appellato metteva in luce il carattere superfluo dell'indagine richiesta da controparte, ovvero se il lavoratore fosse inciampato o scivolato, essendo stata provata l'occasione lavorativa dell'infortunio. In aggiunta a ciò, evidenziava come i fattori di rischio individuati dal primo giudice (assenza di parapetto o transenne, altezza e non
6 uniformità del piano di calpestio) non fossero alternativi tra loro, ma cumulabili, come avvenuto nel caso di specie.
3.4. Riguardo al quarto motivo d'appello, il sottolineava come CP_1 la responsabilità del datore di lavoro sarebbe emersa in ragione della mancata valutazione dei rischi connessi allo scarico dei bidoni sfusi e della reiterazione di una procedura, non formalizzata dalla società nel DVR, che avrebbe messo in pericolo l'incolumità dei propri lavoratori. Il lavoratore evidenziava inoltre come la procedura in questione determinasse una riduzione dei costi connessi alla lavorazione dei fusti e precisava che non era stata fornita ai lavoratori alcuna formazione sui rischi per la salute connessi alla procedura né era adottata dal datore di lavoro alcuna misura di prevenzione avverso il rischio di caduta dall'alto. Concludeva valorizzando le prescrizioni imposte alla società dallo in merito al necessario aggiornamento del DVR. Pt_2
3.5. In ordine al quinto motivo d'appello, il , richiamando CP_1 giurisprudenza di legittimità, precisava come l'eventuale condotta incauta del lavoratore non avrebbe comportato un automatico concorso di colpa del lavoratore, in ragione dell'acclarata violazione delle misure di sicurezza da parte della società. Ricordava inoltre come il primo giudice avesse valutato nel concreto il ruolo di preposto aziendale ex art. 19 d.lgs. 81/2008, svolto dall'appellato, ritenuto non sufficiente a giustificare il concorso di colpa richiesto dalla società, in ragione della mancata formazione ricevuta dal
. CP_1
3.6. Quanto al sesto motivo, l'appellato rilevava la mancata individuazione dello specifico capo di sentenza impugnato da controparte ed evidenziava come la società avrebbe dovuto indicare e provare le cause che avrebbero determinato un aggravamento delle condizioni del , i sanitari CP_1 responsabili, gli errori o le omissioni a loro riconducibili e l'impatto sulla salute patito dal lavoratore, non surrogando tale onere al CTU.
3.7. In conclusione, per le ragioni esposte il chiedeva di CP_1 confermare la sentenza di primo grado in merito alle spese legali e di CTU – di cui al settimo motivo di appello -, condannando altresì controparte alle spese del presente grado di giudizio.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 27/2/2025, è stata quindi trattata nel corso della stessa (allorquando è stata tentata la
7 conciliazione della vertenza) e poi all'udienza dell'8/5/2025 e quindi definitivamente decisa.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. I primi quattro motivi di appello, tutti attinenti alla ricostruzione del fatto ed alla determinazione della responsabilità dell'appellante datrice di lavoro, possono essere congiuntamente affrontati e rigettati per le seguenti assorbenti ragioni.
6.1. Innanzitutto, di limitato rilievo di palesa la preliminare contestazione – di cui al primo motivo di appello - afferente all'esercizio dei poteri ex art. 421 cpc da parte del giudice a quo.
Ed infatti, pur prescindendo dal fatto che parte appellante non chiarisce quale sia stato l'apporto decisivo, a proprio danno, portato dall'acquisizione della documentazione evidentemente per errore non allegata dal al CP_1 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si deve rilevare come l'atto di preminente rilievo (al fine della ricostruzione del fatto) contenuto all'interno dei documenti n. 7 e n. 16a (dall'appellante non prodotti in primo grado ancorchè menzionati in ricorso introduttivo), sia costituito delle dichiarazioni rese a s.i.t. dal (persona che stava lavorando unitamente al Per_1
nel momento di verificazione del sinistro). Dichiarazioni invero CP_1 non così rilevanti posto che il – l'unico decisivo testimone oculare del Per_1 fatto - è stato sentito in qualità di testimone ed in ogni caso una porzione degli atti di indagine effettuati dallo erano comunque presenti all'interno della Pt_2 documentazione correttamente a da subito allegata dal al CP_1 ricorso introduttivo.
Pertanto, se è assodato come l'odierna parte appellata abbia omesso di produrre in giudizio i suddetti documenti, pur avendoli menzionati in ricorso, è anche vero che il aveva chiesto l'esame testimoniale del CP_1 Per_1
(poi esperito con l'esito di cui si dirà in appresso) ed aveva anche prodotto in giudizio documentazione (documenti nn. 7a e 16) che dava comunque conto dell'esistenza di una più consistente indagine penale e di atti di accertamento da parte dello di cui ai non prodotti, e poi acquisiti ai sensi dell'art. 421 Pt_2 cpc., documenti n. 7 e n. 16a.
8 Inoltre sussisteva, a suffragio della ricostruzione dei fatti per come operata del e, in ogni caso, a conferma della responsabilità della datrice di CP_1 lavoro per l'infortunio per cui è causa, non indifferente principio di prova costituito dalle stesse difese assunte in primo grado da
[...] difese a ben vedere descrittive – si vedano i punti da 28 a 32 Parte_1 della memoria di costituzione in primo grado - una procedura di scarico dei fusti standardizzata che, in buona sostanza, presentava evidenti caratteristiche di pericolosità anche perché l'operazione di scarico di cui si discute non era certamente stata valutata in sede di redazione del DVR (in atti sub doc. 14 dimesso dal lavoratore) che su tale aspetto (il dato è pacifico) è stato solo successivamente al fatto per cui è causa integrato. Trattasi di difese e, quindi, di un principio di prova che sarebbe evidentemente meglio emerso dalla lettura degli atti di indagine penale, che certamente meritava, alla luce di quanto affermato dal Supremo collegio (cass. civ. 23605/2020) e dell'evidente svista compiuta dal , di essere scandagliato mediante CP_1
l'acquisizione dell'integrale fascicolo di indagine del Pubblico Ministero di Venezia (doc. 7) e degli atti compiti dallo (doc. 16a); quindi, senza Pt_2 limitare alla sola escussione testimoniale del (di per sé sufficiente a far Per_1 luce sul fatto) la ricostruzione del sinistro.
Dovendosi peraltro evidenziare come dal suddetto fascicolo del Pubblico Ministero sia emerso un dato – rappresentato dalle dichiarazioni rese dal in sede di indagine penale – che la stessa CP_1 [...] ha ritenuto di valorizzare al fine di evidenziare, come peraltro Parte_1 già fatto in comparsa di costituzione in primo grado (punto n. 34 della narrativa), le contraddizioni nelle quali il lavoratore sarebbe caduto e che, secondo tesi meglio sviluppata in grado di appello, avrebbe dovuto indurre il giudicante ad affermare l'inattendibilità del stesso e, in ogni CP_1 caso, l'impossibilità di ricostruire la vicenda sottoposta a giudizio. Con il che inevitabile è affermare che le stesse difese sviluppate da
[...] hanno indotto il Tribunale di Venezia a procedere in via Parte_1 ufficiosa all'acquisizione del materiale probatorio annunciato e, tuttavia, non presente in atti.
6.2. Ciò detto, ribadito quindi come l'unico atto rilevante (a vantaggio del
) che è presente nella documentazione acquisita d'ufficio dal CP_1 giudice di prime cure, è costituito dalle s.i.t. del (in ogni caso sentito Per_1 quale testimone), e passando alla dinamica del sinistro e, con ciò, alle ragioni
9 della caduta del e delle conseguenti fratture che lo hanno CP_1 riguardato, preme innanzitutto rilevare come, quale che sia la ricostruzione della vicenda che si voglia sposare tra le possibili, si deve sempre e comunque concludere, viste le stesse difese assunte da Parte_1 per la responsabilità di quest'ultima.
Ed infatti, è assodato, in quanto lo afferma la stessa Parte_1 che, peraltro, ha poi inteso disciplinare la procedura di scarico dei fusti
[...] dotando i propri lavoratori di una apposita scaletta e dando disposizioni affinchè i pallet da caricare con i fusti fossero posizionato ad altezza accesso camion ed all'interno dello stesso (così anche la testimonianza del , Per_1 come le dette operazioni venissero svolte dai lavoratori impilando alcuni pallet
– almeno 4 (così anche il – così da giungere in prossimità dell'accesso Per_1 del portellone posteriore del camion dal quale scaricare i fusti.
Nei seguenti termini, segnalando di avere a tal riguardo fornito ai dipendenti specifiche disposizioni, escrive l'operazione Parte_1 di scarico dei fusti sfusi : <28. Per prassi aziendale, tale operazione si svolgeva secondo le seguenti fasi (doc. 7): - mediante l'uso di un muletto il ricorrente posizionava per terra, dietro il camion contenente i fusti da scaricare, un bancale di legno in modo da creare un ampio piano (mt 2,40 * 2,20 e 50 cm di altezza) su cui dovevano essere depositati i fusti (cfr. doc. 29); - una volta posizionato il bancale dietro il cassone (cfr. doc. 29) doveva scendere dal muletto e salire sul bancale mentre un suo collega saliva sul cassone del camion;
- il dislivello tra il piano terra e il bancale era di 50 cm (cfr. doc. 30), mentre quello tra il bancale e il cassone del camion era di 40 cm (cfr. doc. 31); - il ricorrente posizionava sul bancale i fusti che il collega gli passava dal cassone uno per volta;
dopodichè doveva scendere a terra e risalire sul muletto. 29. Nel salire e scendere sul e dal bancale non era necessario alcun “balzo”; ed infatti stante l'esiguità dei dislivelli tutti gli spostamenti (terra/bancale/cassone) potevano essere eseguiti con un semplice passo come quando si sale una scalinata ancorchè con una alzata poco più alta del normale. 30. Quella sopra descritta era l'unica modalità con la quale era possibile scaricare i fusti sfusi dai mezzi di trasporto. 31. Tutti i dipendenti di compreso il ricorrente, erano istruiti sulla procedura Parte_1
e la eseguivano da sempre. 32. In particolare il ricorrente la seguiva sin dalla sua assunzione (1999), e né lui né altri dipendenti avevano mai subito un infortunio nello svolgimento di tale attività>>.
Tale modalità operativa, da ivendicata come Parte_1 sicura, è poi stata confermata dal teste il quale ha fatto presente che Per_1
10 <di solito i fusti arrivavano su camion palettizzati per cui si usava il muletto, ma in alcuni casi - ora non più – i fusti arrivavano sfusi per cui non era possibile usare il muletto: un lavoratore saliva sul camion e passava uno a uno i fusti a chi rimaneva fuori e li posizionava sui bancaloni. I bancaloni servivano per portare dà lì i fusti al magazzino con il muletto. ADR: queste erano le istruzioni che avevamo avuto da sempre, già con il precedente titolare;
ADR: per salire sui bancali non si usavano dispositivi particolari, per l'altezza ridotta. ADR. non c'era nessuno che vigilasse sull'attività, eravamo solo io ed il ricorrente>>.
Una simile operazione, per come descritta dalla parte appellante, è, a tutti gli effetti, una operazione pericolosa atteso che una pila di bancali è per sue caratteristiche intrinseche una base di appoggio instabile, posto che i bancali hanno un piano di calpestio costituito da vuoti e pieni (si vedano le fotografie dimesse dall'appellante) ed inoltre essa si trova a non meno di 60 centimetri da terra atteso che ogni bancale – e qui si parla di 4 bancali impilati – è mediamente alto 15 centimetri (se non qualche centimetro in più), come peraltro evincibile dalle fotografie dimesse dalla stessa parte appellante.
Ora, il salire e scendere da una pila di bancali alta 60 centimetri (fossero anche 50 cm, poco cambia) è certamente una operazione non agevole nel corso della quale non è improbabile (quindi prevedibile) che si verifichino, accidentalmente, delle cadute. Inoltre, lo stare in piedi su di una pila di bancali che, come detto, ha una base di appoggio sconnessa ed ha dimensioni piane limitate (circa 2 metri per 2 metri), è operazione altrettanto pericolosa, soprattutto se al contempo si devono svolgere operazioni di carico e scarico di oggetti sufficientemente pesanti e lo spazio sul bancale, man mano che lo stesso viene riempito, si riduce.
Ciò detto - quindi rilevato come anche ove il avesse seguito CP_1
(come in effetti ha seguito) quelle che ndica Parte_1 come la procedura corretta si dovrebbe pervenire all'affermazione di responsabilità del datore di lavoro - si deve evidenziare come il – sulla Per_1 cui attendibilità non vi è alcun ragionevole motivo di dubitare (tanto che neppure l'appellante ne dubita) – abbia ricordato come la mattina del sinistro, dovendo procedere allo scarico di fusti da un camion, il avesse CP_1 realizzato una pila di <circa 4 pallet […] dietro il cassone del camion per posizionare sopra i fusti>> e che il , salendo <sopra la pila di pallet e nel fare CP_1 questo è inciampato ed è caduto a lato>>, in ogni caso precisando <in realtà io davo
11 le spalle al collega e avendo sentito un tonfo mi sono girato e ho visto il collega cadere dal lato sx del pallet e battere la spalla a terra>> (così in sede di sit); avendo poi chiarito in sede testimoniale di non avere avuto chiara percezione delle ragioni della caduta posto che era voltato di spalle e, tuttavia, confermando che il era comunque rovinato a terra nel mentre si trovava in altezza, CP_1 sulla pila dei bancali: <stavamo scaricando un camion insieme. ADR: dovevamo scaricare dei fusti che erano dentro ad un camion;
io ero dentro al camion, e lui è salito su una fila di bancali - erano dei bancali grandi, posti uno sull'altro – ed è caduto ma non so dire nel dettaglio perché sia caduto perché io ero di spalle dentro al camion>>.
Assodato è quindi come il sia caduto, mentre lavorava, CP_1 secondo le direttive (pericolose) impartite dalla datrice di lavoro, da una pila di almeno 4 pallet posizionati uno sopra l'altro.
Quanto riferito dal pur con la precisazione resa in sede testimoniale, Per_1 conferma la versione fornita dal nell'immediatezza del fatto CP_1 avendo l'appellato riferito, a s.i.t., agli Ispettori dello di avere Pt_2 posizionato dietro al cassone del camion 5 bancali impilati e di essere salito sopra la pila e, quindi, di essere caduto mentre stava raggiungendo il cassone muovendosi sopra i pallet essendo inciampato e quindi caduto a sinistra rispetto al camion. Il che, a ben vedere, non è versione sostanzialmente dissimile da quella riportato nella certificazione medica di infortunio sul lavoro, nella quale è ben probabile che i sanitari abbiano fatto sforzo di sintesi (<riferisce che mentre saliva sul cassone del camion è scivolato cadendo di testa in giù>>), e nel ricorso introduttivo di primo grado nel quale allegava di essere salito sulla pila di pallet, di essersi arrestato sulla stessa onde ricevere dal uno Per_1 ad uno, i fusti in fase di scarico, di avere perso l'equilibrio (<non avendo i bancali in discorso una superfice completa e uniforme, tale da renderli un piano di calpestio idoneo>>) e di essere quindi precipitato a terra rovinosamente.
In ogni caso, aldilà di tutto, ciò che rileva è la descrizione fatta dal il Per_1 quale ha chiaramente fatto riferimento al fatto che il ha operato CP_1 secondo una procedura indicata dalla datrice di lavoro che, per quanto si è sopra detto, è certamente pericolosa.
Ma anche ove si volesse ritenere che la caduta non sia avvenuta mentre il si trovava al disopra della pila di pallet, quindi inciampando CP_1 mentre vi era sopra, bensì mentre vi stava salendo oppure mentre stava salendo sul camion, si dovrebbe in ogni caso rilevare la pericolosità
12 dell'operazione di fatto imposta dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Operazione certamente imposta come con grande chiarezza si evince dalla descrizione fatta da la quale, come sopra Parte_1 detto, rivendica la sicurezza di una modalità operativa che certamente sicura non è.
Restata pertanto confermata la validità del ragionamento svolto dal Tribunale di Venezia che ha correttamente affermato che, come si voglia ricostruire la dinamica del sinistro, non muta il risultato in ordine alla responsabilità di er lo stesso. Parte_1
Pertanto, i primi 4 motivi di appello sviluppati da Parte_1 devono necessariamente essere rigettati.
[...]
7. Parimenti infondato il quinto motivo d'appello con il quale insiste per l'affermazione, quantomeno, del Parte_1 concorso di colpa del . CP_1
Sul punto, oltre a ribadire che il si è limitato ad operare CP_1 secondo le direttive del datore di lavoro, è sufficiente ricordare, posto che il rispetto delle regole antinfortunistiche è funzionale anche ad evitare comportamenti imprudenti ovvero imperiti dei lavoratori, come alcuna colpa, anche solo concorrente, possa essere attribuita al lavoratore che, oltre ad avere rispettato le direttive datoriali (come nel caso di specie), si sia infortunato nello svolgimento delle proprie mansioni, non potendosi certo ravvisare in situazione del genere alcun comportamento abnorme (c.d. rischio elettivo) idoneo ad escludere la responsabilità datoriale.
D'altronde anche il Supremo collegio ha a tal riguardo avuto modo di chiarire che <in tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario,
13 l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima)>> (Cass. civ. 3763/2021).
Né, poi, l'evidente rispetto da parte del delle direttive datoriali, CP_1 consente di affermare che lo stesso ha dato causa all'evento; ciò neppure ove si ritenga di valorizzare il ruolo di parte appellante quale preposto aziendale ex art. 19 d.lgs. 81/2008 atteso che il preposto ha quale precipua funzione di verificare il rispetto da parte dei dipendenti delle direttive di sicurezza impartite dal datore di lavoro ovvero segnalare situazioni di pericolo (tuttavia) alla luce della formazione ricevuta. Ora, nel caso di specie, se formazione vi è stata, come afferma la datrice di lavoro, questa è stata, come già più volte detto, del tutto inadeguata atteso che le direttive impartite dalla datrice di lavoro erano indicative di una procedura pericolosa che, infatti, è sfociata nel sinistro per cui è causa.
Il motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
8. Parimenti da disattendere è il sesto motivo di gravame con il quale i duole per non avere il giudice di prime cure Parte_1 tenuto conto della concorrente negligenza medica che avrebbe aggravato le condizioni del . CP_1
Il motivo d'appello, così come formulato, è innanzitutto inammissibile in quanto non tiene conto, non aggredendolo, del fatto che la sentenza di primo grado ha evidenziato come nell'eventuale malpractice dei sanitari che sono intervenuti chirurgicamente non sia ravvisabile un fatto in grado di interrompere il nesso causale rispetto alla condotta del datore di lavoro il quale, proprio perché una difficoltà operatoria e circostanza prevedibile, risponderà in concorso con i sanitari che hanno, intervenendo sulla patologia sorta a seguito del sinistro , aggravato in eventualità il danno.
Il motivo di appello è poi infondato proprio per le ragioni già esplicitate dal Tribunale di Venezia cosicché, che vi sia o non vi sia un errore dei sanitari che hanno effettuato l'intervento chirurgico, conseguenza è che il datore di lavoro sarà comunque tenuto a risarcire il danno il solido, eventualmente potendosi rivalere nei confronti del sanitario resosi responsabile dell'aggravamento del danno.
In ogni caso, ed in via del tutto assorbente, non chiarisce parte appellante come una eventuale negligenza medica possa avere inciso sulla invalidità
14 temporanea (posto che il danno extrapatrimoniale di carattere permanente è stato integralmente risarcito dall' ). CP_3
9. Il settimo ed ultimo motivo di appello, inerente alle spese del giudizio di primo grado, è, alla luce delle superiori considerazioni e della confermata soccombenza di per evidenti ragioni Parte_1 infondato.
10. Venendo infine alle spese di lite, premesso come parte appellante abbia dichiarato in € 26.000,00-52.000,00 il valore di controversia (par di capire alla luce dei riflessi che la pronuncia impugnata può avere nei rapporti con gli
[...]
, non vi è ragione per decidere in deroga rispetto al principio di CP_5 stretta soccombenza, potendo quindi essere adottata decisione in base ai valori medi di scaglione alla luce di quanto prevede il DM 55/2014 e successive modificazioni in ogni caso tenuto conto del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria e che parte appellata aveva accolto (come da comunicazione depositato nel parallelo giudizio rubricato al n. 357/24 RGL), rifiutata invece da Parte_1
la soluzione transattiva prospettata dal Collegio che ineriva ad
[...] entrambe le controversie in corso tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 3.966,00 oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 27/12/2024 da C.F. e P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Frus, dell'avv. Andrea Buchicchio e dell'avv. Marco Frus, elettivamente domiciliati in Torino, Corso Re Umberto n. 8 Parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lavazza Seranto e dall'Avv. Stefano Lavazza Seranto, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Venezia (Ve), Via Carducci, n. 9/a, 30171 Parte appellata nonché contro (C.F. e Controparte_2
P.IVA ) P.IVA_2
Parte appellata-contumace
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 729/2024 resa dal Tribunale di Venezia in data 20.11.2024 e notificata il 25.11.2024
In punto: risarcimento danni da infortunio
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE: - riformare la Sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità della convenuta per l'infortunio sul lavoro occorso il 21/3/2021 e, conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente;
IN OGNI CASO: - condannare
1 il sig. al pagamento delle spese di lite di primo grado, nonché a quelle del presente grado di CP_1 giudizio, tutte maggiorate del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% come per legge, oltre IVA e CPA, delle anticipazioni non imponibili e di ogni altra spesa successivamente occorrenda. In via istruttoria (…)
Per parte appellata: 1) Nel merito, respingere le domande tutte di cui al ricorso in appello promosso da contro il Sig. poiché infondate in fatto e in diritto, per i suesposti Parte_1 Controparte_1 onfermare in appellata Sentenza del Tribunale di Venezia, n. 729/2024, pubblicata il 20 novembre 2024 e notificata il 25 novembre 2024; 2) In ogni caso, e dunque anche nella denegatissima ipotesi in cui fosse riformata la Sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accertato la responsabilità della convenuta appellante per l'infortunio sul lavoro occorso il 11/03/2021, in danno al Sig. accertare il passaggio in giudicato della Sentenza n. 729/2024 nei Controparte_1 confronti di stante la relativa, mancata impugnazione nei termini di Controparte_2 legge, e conse di condanna della stessa, ivi contenute. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, inclusive delle spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con l'aumento del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 – bis, del D.M. 55/2014, introdotto dall'art. 1 del Decreto n. 37/2008 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26.4.2018. 4) In via istruttoria (…)
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia condannava e Parte_1 Controparte_2
a risarcire, rispettivamente, € 2.500,00 ed € 19.350,00 (in
[...] manleva) oltre accessori a titolo di danno non patrimoniale ed € 855,00 oltre interessi legali a titolo di danno patrimoniale all'odierno appellato,
in ragione dell'infortunio dallo stesso subito in data Controparte_1
11.03.2021. Rigettava inoltre la domanda afferente alle differenze retributive per TFR e la domanda inerente alla presunta malafede del datore di lavoro riguardo la fruizione delle ferie del nel periodo dal 27.06.2022 CP_1 al 03.08.2022 [questioni in relazione alle quali, in assenza di appello incidentale, non persiste nel presente grado di giudizio controversia tra le parti].
Le spese di lite seguivano il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e venivano fissate per due terzi in capo a per Parte_1 il terzo rimanente in capo a;
le spese di CTU venivano poste a CP_2 carico delle medesime società, in solido tra loro.
1.1. Nello specifico, il giudice di prime cure così ricostruiva la dinamica dell'infortunio occorso al in data 11.03.2021: l'odierno CP_1 appellato, mentre provvedeva allo scarico di fusti di ferro sfusi, inciampava e
2 cadeva dalla cima dei bancali sui quali poggiava. In particolare, risulta, secondo la ricostruzione fatta dalla sentenza di primo grado, che il ed il CP_1 collega dovessero scaricare da un camion alcuni fusti metallici (peso Per_1 circa 15 chili) e che l'appellato, mentre il era già sul cassone del camion, Per_1 avesse posizionato sul retro del camion 4 pallet impilati uno su l'altro così da scaricare i fusti dal camion e posizionarli sui pallet per poi movimentarli con apposito carrello;
il , mentre saliva sulla pila di pallet ovvero CP_1 mentre vi era già salito per poi afferrare i fusti in fase di scarico, scivolava cadendo a terra in tal modo infortunandosi a spalla e costola. A sostegno, il Tribunale di Venezia richiamava le dichiarazioni rese dal e dal CP_1 collega allo il 17.3.2021 in fase di assunzione di sommarie Per_1 Pt_2 informazioni.
In ogni caso, il primo giudice precisava come l'accertamento della dinamica dell'infortunio non fosse pienamente significativa in quanto la prassi con cui avveniva lo scarico dei bancali, non priva di rischi e pericoli, era pienamente riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro.
Escludeva inoltre il concorso di colpa del lavoratore nella causazione del danno. In particolare rilevava il giudice di prime cure che, o che l'infortunio fosse avvenuto mentre il saliva sulla pila di pallet ovvero CP_1 mentre era già sopra la stessa oppure mentre tentava di salire sul cassone del camion (versioni evincibili da documentazione reperibile negli atti di indagine
, poco rilevava poiché, certo l'infortunio sul luogo di lavoro nell'ambito Pt_2 delle operazioni di scarico dei fusti da un camion (confermato dal , era Per_1 comunque evidente la responsabilità della datrice di lavoro che non aveva predisposto adeguati presidi per lo svolgimento di simile operazione né catalogato o disciplinato nel DVR il rischio specifico connesso alla stessa;
rischio poi, in seguito all'infortunio, disciplinato dal DVR con la previsione di svolgimento dell'operazione di smistamento dei fusti sul pallet con posizionamento di quest'ultimo direttamente sul cassone del camion.
1.2. Con l'ausilio della CTU svolta in corso di causa, il primo giudice accertava quindi il danno non patrimoniale, temporaneo e permanente, subìto dal
, che quantificava, nell'ordine, in € 21.850,00 ed € 51.715,40, CP_1 sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024; la sentenza di condanna veniva però limitata al solo importo del danno temporaneo, in ragione dell'indennizzo già percepito dal lavoratore in misura CP_3 superiore al danno extrapatrimoniale permanente accertato.
3 Il danno patrimoniale coincideva invece con le spese mediche sostenute dal
, pari a € 885,00. CP_1
Entrambi gli importi, fatta eccezione per limitata franchigia che restava a carico dell'odierna appellante, venivano posti a carico della
[...]
, in ragione della sussistenza Controparte_2 di apposita polizza assicurativa sottoscritta da Controparte_4
2. Avverso la sentenza proponeva sette motivi d'appello
[...] [...] con atto depositato in data 27/12/2024. Parte_1
2.1. Con il primo motivo d'appello, la società eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti 7 e 16a di parte avversa, elencati nel ricorso di primo grado dal
, ma non prodotti in giudizio;
ciononostante, il primo giudice CP_1 ammetteva l'acquisizione dei documenti. Tale decisione, secondo l'appellante, sarebbe stata errata in quanto contraria alle previsioni degli artt. 414 e 416 c.p.c. Inoltre, il primo giudice non avrebbe dovuto accogliere l'istanza di controparte in quanto i poteri istruttori di cui è dotato il giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., sarebbero finalizzati a superare l'incertezza in merito a un determinato fatto e non a supplire a una carenza probatoria delle parti.
2.2. Con il secondo motivo d'appello Parte_1 evidenziava l'impossibilità di accertare la dinamica dell'infortunio, sulla base degli elementi di causa, in ragione dell'inattendibilità del (reo di CP_1 aver fornito molteplici versioni del sinistro contrastanti tra loro) e di un'attività istruttoria che non avrebbe consentito di avvalorare la ricostruzione accolta dal giudice di prime cure. L'unico teste presente al momento della caduta, il sig. avrebbe ammesso di essere stato di spalle al Tes_1 momento della caduta del . In aggiunta a ciò, il giudice avrebbe CP_1 disatteso la conclusione del CTU, che avrebbe ritenuto compatibili le lesioni dell'appellato con una perdita dell'equilibrio e non avrebbe richiamato alcun movimento riconducibile all' “inciampare” o allo “scivolare”.
Concludeva mettendo in luce come il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare in modo puntuale gli elementi a fondamento della domanda di risarcimento presentata, ovvero l'evento, il conseguente danno e il nesso causale tra di essi.
2.3. Con il terzo motivo d'appello la società censurava la sentenza in relazione ai fattori di rischio rilevati dal giudice di prime cure, ossia l'altezza dei bancali e la non conformità del piano di calpestio.
4 A parere della società, infatti, non sussisteva alcun rischio derivante dai due elementi identificati dal primo giudice: non venivano usati strumenti per la salita e la discesa dai bancali in ragione dell'esiguità dell'altezza da affrontare e, una volta raggiunta la sommità di essi, per lo svolgimento dell'attività lavorativa non sarebbe stata necessaria alcuna particolare movimentazione;
pertanto, la regolarità della superficie sarebbe stata superflua.
L'attribuzione della responsabilità nei confronti del datore di lavoro sarebbe quindi erronea, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra il sinistro e l'asserito inadempimento del datore di lavoro in materia di sicurezza.
2.4. Con il quarto motivo d'appello Parte_1 censurava la sentenza nella parte in cui riconosceva la responsabilità del datore di lavoro per la mancata formazione del personale e per la mancata individuazione dei rischi in merito alle operazioni di scarico dei fusti.
La società evidenziava come non si fosse verificato alcun infortunio all'interno dell'azienda prima di quello del e come l'odierno appellato CP_1 svolgesse il ruolo di preposto alla sicurezza ex art. 19 d.lgs. 81/2008. Inoltre, il medesimo avrebbe affermato di aver seguito le prassi aziendali CP_1
e il teste confermava di aver ricevuto la formazione necessaria allo Per_1 svolgimento dell'attività lavorativa, oltre a essere dotato dei necessari DPI. Sarebbe stata priva di rilevanza, invece, la mancata indicazione nel DVR della procedura di scarico fusti sfusi rilevata dallo , peraltro Pt_2 immediatamente corretta dal datore di lavoro.
Pertanto, non era imputabile alla società alcuna responsabilità o inadempimento inerente alla disciplina antinfortunistica.
2.5. Con il quinto motivo d'appello la società impugnava la sentenza nella parte in cui escludeva il concorso di colpa del lavoratore.
Secondo la società, alla luce della formazione ricevuta e dell'esperienza accumulata dal , la caduta non poteva che essere determinata da CP_1 un comportamento “imprevedibile” dell'appellato. In aggiunta a ciò, valorizzava il ruolo di preposto aziendale ex Parte_1 art. 19 d.lgs. 81/2008, in virtù del quale il avrebbe potuto e CP_1 dovuto segnalare la criticità della procedura prima del verificarsi del sinistro.
2.6. Con il sesto motivo d'appello ppellava Parte_1 la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo il danno a favore del
5 , non considerava la concorrente negligenza medica, che CP_1 avrebbe aggravato le condizioni dell'appellato.
La consulenza di parte, presentata dalla società, valorizzava infatti gli errori compiuti durante le operazioni chirurgiche subite dal;
pertanto, CP_1 con apposita istanza ex art. 92 disp. att. c.p.c., la società chiedeva al giudice di prime cure di integrare la CTU al fine di includere anche una valutazione in merito alle medesime operazioni. Tuttavia, l'istanza veniva rigettata.
2.7. Con il settimo motivo d'appello la società chiedeva la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza tecnica.
3. Si costituiva ritualmente che contestava le difese Controparte_1 avverse.
3.1. In merito al primo motivo d'appello, l'appellato difendeva la decisione del giudice di prime cure di acquisire i documenti 7 e 16a in ragione dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. e valorizzava la discrezionalità di cui gode il giudice, che può disporre l'assunzione delle prove anche qualora le parti siano decadute. In aggiunta a ciò, richiamava giurisprudenza di legittimità evidenziando come i documenti in questione fossero “(i) dotati di speciale efficacia dimostrativa, (ii) di un massimo grado di certezze e decisività e, per l'effetto, (iii) certamente idonei a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità, tale da condurre ad un esito necessario della controversia”.
3.2. Quanto al secondo motivo d'impugnazione, il sottolineava CP_1 come il primo giudice avesse ritenuto provata la dinamica dell'infortunio sulla base dell'attività istruttoria svolta, confermata dalle dichiarazioni del funzionario intervenuto dopo il sinistro, mentre i testi di controparte Pt_2 non sarebbero stati alle dipendenze della società al momento del sinistro. Richiamava una recente pronuncia di legittimità, in base alla quale la responsabilità del datore di lavoro non verrebbe esclusa qualora non fossero adottate le necessarie misure di prevenzione e sicurezza da parte dell'azienda, pur in presenza di violazione delle direttive datoriali da parte del dipendente.
3.3. In relazione al terzo motivo, l'appellato metteva in luce il carattere superfluo dell'indagine richiesta da controparte, ovvero se il lavoratore fosse inciampato o scivolato, essendo stata provata l'occasione lavorativa dell'infortunio. In aggiunta a ciò, evidenziava come i fattori di rischio individuati dal primo giudice (assenza di parapetto o transenne, altezza e non
6 uniformità del piano di calpestio) non fossero alternativi tra loro, ma cumulabili, come avvenuto nel caso di specie.
3.4. Riguardo al quarto motivo d'appello, il sottolineava come CP_1 la responsabilità del datore di lavoro sarebbe emersa in ragione della mancata valutazione dei rischi connessi allo scarico dei bidoni sfusi e della reiterazione di una procedura, non formalizzata dalla società nel DVR, che avrebbe messo in pericolo l'incolumità dei propri lavoratori. Il lavoratore evidenziava inoltre come la procedura in questione determinasse una riduzione dei costi connessi alla lavorazione dei fusti e precisava che non era stata fornita ai lavoratori alcuna formazione sui rischi per la salute connessi alla procedura né era adottata dal datore di lavoro alcuna misura di prevenzione avverso il rischio di caduta dall'alto. Concludeva valorizzando le prescrizioni imposte alla società dallo in merito al necessario aggiornamento del DVR. Pt_2
3.5. In ordine al quinto motivo d'appello, il , richiamando CP_1 giurisprudenza di legittimità, precisava come l'eventuale condotta incauta del lavoratore non avrebbe comportato un automatico concorso di colpa del lavoratore, in ragione dell'acclarata violazione delle misure di sicurezza da parte della società. Ricordava inoltre come il primo giudice avesse valutato nel concreto il ruolo di preposto aziendale ex art. 19 d.lgs. 81/2008, svolto dall'appellato, ritenuto non sufficiente a giustificare il concorso di colpa richiesto dalla società, in ragione della mancata formazione ricevuta dal
. CP_1
3.6. Quanto al sesto motivo, l'appellato rilevava la mancata individuazione dello specifico capo di sentenza impugnato da controparte ed evidenziava come la società avrebbe dovuto indicare e provare le cause che avrebbero determinato un aggravamento delle condizioni del , i sanitari CP_1 responsabili, gli errori o le omissioni a loro riconducibili e l'impatto sulla salute patito dal lavoratore, non surrogando tale onere al CTU.
3.7. In conclusione, per le ragioni esposte il chiedeva di CP_1 confermare la sentenza di primo grado in merito alle spese legali e di CTU – di cui al settimo motivo di appello -, condannando altresì controparte alle spese del presente grado di giudizio.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 27/2/2025, è stata quindi trattata nel corso della stessa (allorquando è stata tentata la
7 conciliazione della vertenza) e poi all'udienza dell'8/5/2025 e quindi definitivamente decisa.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. I primi quattro motivi di appello, tutti attinenti alla ricostruzione del fatto ed alla determinazione della responsabilità dell'appellante datrice di lavoro, possono essere congiuntamente affrontati e rigettati per le seguenti assorbenti ragioni.
6.1. Innanzitutto, di limitato rilievo di palesa la preliminare contestazione – di cui al primo motivo di appello - afferente all'esercizio dei poteri ex art. 421 cpc da parte del giudice a quo.
Ed infatti, pur prescindendo dal fatto che parte appellante non chiarisce quale sia stato l'apporto decisivo, a proprio danno, portato dall'acquisizione della documentazione evidentemente per errore non allegata dal al CP_1 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si deve rilevare come l'atto di preminente rilievo (al fine della ricostruzione del fatto) contenuto all'interno dei documenti n. 7 e n. 16a (dall'appellante non prodotti in primo grado ancorchè menzionati in ricorso introduttivo), sia costituito delle dichiarazioni rese a s.i.t. dal (persona che stava lavorando unitamente al Per_1
nel momento di verificazione del sinistro). Dichiarazioni invero CP_1 non così rilevanti posto che il – l'unico decisivo testimone oculare del Per_1 fatto - è stato sentito in qualità di testimone ed in ogni caso una porzione degli atti di indagine effettuati dallo erano comunque presenti all'interno della Pt_2 documentazione correttamente a da subito allegata dal al CP_1 ricorso introduttivo.
Pertanto, se è assodato come l'odierna parte appellata abbia omesso di produrre in giudizio i suddetti documenti, pur avendoli menzionati in ricorso, è anche vero che il aveva chiesto l'esame testimoniale del CP_1 Per_1
(poi esperito con l'esito di cui si dirà in appresso) ed aveva anche prodotto in giudizio documentazione (documenti nn. 7a e 16) che dava comunque conto dell'esistenza di una più consistente indagine penale e di atti di accertamento da parte dello di cui ai non prodotti, e poi acquisiti ai sensi dell'art. 421 Pt_2 cpc., documenti n. 7 e n. 16a.
8 Inoltre sussisteva, a suffragio della ricostruzione dei fatti per come operata del e, in ogni caso, a conferma della responsabilità della datrice di CP_1 lavoro per l'infortunio per cui è causa, non indifferente principio di prova costituito dalle stesse difese assunte in primo grado da
[...] difese a ben vedere descrittive – si vedano i punti da 28 a 32 Parte_1 della memoria di costituzione in primo grado - una procedura di scarico dei fusti standardizzata che, in buona sostanza, presentava evidenti caratteristiche di pericolosità anche perché l'operazione di scarico di cui si discute non era certamente stata valutata in sede di redazione del DVR (in atti sub doc. 14 dimesso dal lavoratore) che su tale aspetto (il dato è pacifico) è stato solo successivamente al fatto per cui è causa integrato. Trattasi di difese e, quindi, di un principio di prova che sarebbe evidentemente meglio emerso dalla lettura degli atti di indagine penale, che certamente meritava, alla luce di quanto affermato dal Supremo collegio (cass. civ. 23605/2020) e dell'evidente svista compiuta dal , di essere scandagliato mediante CP_1
l'acquisizione dell'integrale fascicolo di indagine del Pubblico Ministero di Venezia (doc. 7) e degli atti compiti dallo (doc. 16a); quindi, senza Pt_2 limitare alla sola escussione testimoniale del (di per sé sufficiente a far Per_1 luce sul fatto) la ricostruzione del sinistro.
Dovendosi peraltro evidenziare come dal suddetto fascicolo del Pubblico Ministero sia emerso un dato – rappresentato dalle dichiarazioni rese dal in sede di indagine penale – che la stessa CP_1 [...] ha ritenuto di valorizzare al fine di evidenziare, come peraltro Parte_1 già fatto in comparsa di costituzione in primo grado (punto n. 34 della narrativa), le contraddizioni nelle quali il lavoratore sarebbe caduto e che, secondo tesi meglio sviluppata in grado di appello, avrebbe dovuto indurre il giudicante ad affermare l'inattendibilità del stesso e, in ogni CP_1 caso, l'impossibilità di ricostruire la vicenda sottoposta a giudizio. Con il che inevitabile è affermare che le stesse difese sviluppate da
[...] hanno indotto il Tribunale di Venezia a procedere in via Parte_1 ufficiosa all'acquisizione del materiale probatorio annunciato e, tuttavia, non presente in atti.
6.2. Ciò detto, ribadito quindi come l'unico atto rilevante (a vantaggio del
) che è presente nella documentazione acquisita d'ufficio dal CP_1 giudice di prime cure, è costituito dalle s.i.t. del (in ogni caso sentito Per_1 quale testimone), e passando alla dinamica del sinistro e, con ciò, alle ragioni
9 della caduta del e delle conseguenti fratture che lo hanno CP_1 riguardato, preme innanzitutto rilevare come, quale che sia la ricostruzione della vicenda che si voglia sposare tra le possibili, si deve sempre e comunque concludere, viste le stesse difese assunte da Parte_1 per la responsabilità di quest'ultima.
Ed infatti, è assodato, in quanto lo afferma la stessa Parte_1 che, peraltro, ha poi inteso disciplinare la procedura di scarico dei fusti
[...] dotando i propri lavoratori di una apposita scaletta e dando disposizioni affinchè i pallet da caricare con i fusti fossero posizionato ad altezza accesso camion ed all'interno dello stesso (così anche la testimonianza del , Per_1 come le dette operazioni venissero svolte dai lavoratori impilando alcuni pallet
– almeno 4 (così anche il – così da giungere in prossimità dell'accesso Per_1 del portellone posteriore del camion dal quale scaricare i fusti.
Nei seguenti termini, segnalando di avere a tal riguardo fornito ai dipendenti specifiche disposizioni, escrive l'operazione Parte_1 di scarico dei fusti sfusi : <28. Per prassi aziendale, tale operazione si svolgeva secondo le seguenti fasi (doc. 7): - mediante l'uso di un muletto il ricorrente posizionava per terra, dietro il camion contenente i fusti da scaricare, un bancale di legno in modo da creare un ampio piano (mt 2,40 * 2,20 e 50 cm di altezza) su cui dovevano essere depositati i fusti (cfr. doc. 29); - una volta posizionato il bancale dietro il cassone (cfr. doc. 29) doveva scendere dal muletto e salire sul bancale mentre un suo collega saliva sul cassone del camion;
- il dislivello tra il piano terra e il bancale era di 50 cm (cfr. doc. 30), mentre quello tra il bancale e il cassone del camion era di 40 cm (cfr. doc. 31); - il ricorrente posizionava sul bancale i fusti che il collega gli passava dal cassone uno per volta;
dopodichè doveva scendere a terra e risalire sul muletto. 29. Nel salire e scendere sul e dal bancale non era necessario alcun “balzo”; ed infatti stante l'esiguità dei dislivelli tutti gli spostamenti (terra/bancale/cassone) potevano essere eseguiti con un semplice passo come quando si sale una scalinata ancorchè con una alzata poco più alta del normale. 30. Quella sopra descritta era l'unica modalità con la quale era possibile scaricare i fusti sfusi dai mezzi di trasporto. 31. Tutti i dipendenti di compreso il ricorrente, erano istruiti sulla procedura Parte_1
e la eseguivano da sempre. 32. In particolare il ricorrente la seguiva sin dalla sua assunzione (1999), e né lui né altri dipendenti avevano mai subito un infortunio nello svolgimento di tale attività>>.
Tale modalità operativa, da ivendicata come Parte_1 sicura, è poi stata confermata dal teste il quale ha fatto presente che Per_1
10 <di solito i fusti arrivavano su camion palettizzati per cui si usava il muletto, ma in alcuni casi - ora non più – i fusti arrivavano sfusi per cui non era possibile usare il muletto: un lavoratore saliva sul camion e passava uno a uno i fusti a chi rimaneva fuori e li posizionava sui bancaloni. I bancaloni servivano per portare dà lì i fusti al magazzino con il muletto. ADR: queste erano le istruzioni che avevamo avuto da sempre, già con il precedente titolare;
ADR: per salire sui bancali non si usavano dispositivi particolari, per l'altezza ridotta. ADR. non c'era nessuno che vigilasse sull'attività, eravamo solo io ed il ricorrente>>.
Una simile operazione, per come descritta dalla parte appellante, è, a tutti gli effetti, una operazione pericolosa atteso che una pila di bancali è per sue caratteristiche intrinseche una base di appoggio instabile, posto che i bancali hanno un piano di calpestio costituito da vuoti e pieni (si vedano le fotografie dimesse dall'appellante) ed inoltre essa si trova a non meno di 60 centimetri da terra atteso che ogni bancale – e qui si parla di 4 bancali impilati – è mediamente alto 15 centimetri (se non qualche centimetro in più), come peraltro evincibile dalle fotografie dimesse dalla stessa parte appellante.
Ora, il salire e scendere da una pila di bancali alta 60 centimetri (fossero anche 50 cm, poco cambia) è certamente una operazione non agevole nel corso della quale non è improbabile (quindi prevedibile) che si verifichino, accidentalmente, delle cadute. Inoltre, lo stare in piedi su di una pila di bancali che, come detto, ha una base di appoggio sconnessa ed ha dimensioni piane limitate (circa 2 metri per 2 metri), è operazione altrettanto pericolosa, soprattutto se al contempo si devono svolgere operazioni di carico e scarico di oggetti sufficientemente pesanti e lo spazio sul bancale, man mano che lo stesso viene riempito, si riduce.
Ciò detto - quindi rilevato come anche ove il avesse seguito CP_1
(come in effetti ha seguito) quelle che ndica Parte_1 come la procedura corretta si dovrebbe pervenire all'affermazione di responsabilità del datore di lavoro - si deve evidenziare come il – sulla Per_1 cui attendibilità non vi è alcun ragionevole motivo di dubitare (tanto che neppure l'appellante ne dubita) – abbia ricordato come la mattina del sinistro, dovendo procedere allo scarico di fusti da un camion, il avesse CP_1 realizzato una pila di <circa 4 pallet […] dietro il cassone del camion per posizionare sopra i fusti>> e che il , salendo <sopra la pila di pallet e nel fare CP_1 questo è inciampato ed è caduto a lato>>, in ogni caso precisando <in realtà io davo
11 le spalle al collega e avendo sentito un tonfo mi sono girato e ho visto il collega cadere dal lato sx del pallet e battere la spalla a terra>> (così in sede di sit); avendo poi chiarito in sede testimoniale di non avere avuto chiara percezione delle ragioni della caduta posto che era voltato di spalle e, tuttavia, confermando che il era comunque rovinato a terra nel mentre si trovava in altezza, CP_1 sulla pila dei bancali: <stavamo scaricando un camion insieme. ADR: dovevamo scaricare dei fusti che erano dentro ad un camion;
io ero dentro al camion, e lui è salito su una fila di bancali - erano dei bancali grandi, posti uno sull'altro – ed è caduto ma non so dire nel dettaglio perché sia caduto perché io ero di spalle dentro al camion>>.
Assodato è quindi come il sia caduto, mentre lavorava, CP_1 secondo le direttive (pericolose) impartite dalla datrice di lavoro, da una pila di almeno 4 pallet posizionati uno sopra l'altro.
Quanto riferito dal pur con la precisazione resa in sede testimoniale, Per_1 conferma la versione fornita dal nell'immediatezza del fatto CP_1 avendo l'appellato riferito, a s.i.t., agli Ispettori dello di avere Pt_2 posizionato dietro al cassone del camion 5 bancali impilati e di essere salito sopra la pila e, quindi, di essere caduto mentre stava raggiungendo il cassone muovendosi sopra i pallet essendo inciampato e quindi caduto a sinistra rispetto al camion. Il che, a ben vedere, non è versione sostanzialmente dissimile da quella riportato nella certificazione medica di infortunio sul lavoro, nella quale è ben probabile che i sanitari abbiano fatto sforzo di sintesi (<riferisce che mentre saliva sul cassone del camion è scivolato cadendo di testa in giù>>), e nel ricorso introduttivo di primo grado nel quale allegava di essere salito sulla pila di pallet, di essersi arrestato sulla stessa onde ricevere dal uno Per_1 ad uno, i fusti in fase di scarico, di avere perso l'equilibrio (<non avendo i bancali in discorso una superfice completa e uniforme, tale da renderli un piano di calpestio idoneo>>) e di essere quindi precipitato a terra rovinosamente.
In ogni caso, aldilà di tutto, ciò che rileva è la descrizione fatta dal il Per_1 quale ha chiaramente fatto riferimento al fatto che il ha operato CP_1 secondo una procedura indicata dalla datrice di lavoro che, per quanto si è sopra detto, è certamente pericolosa.
Ma anche ove si volesse ritenere che la caduta non sia avvenuta mentre il si trovava al disopra della pila di pallet, quindi inciampando CP_1 mentre vi era sopra, bensì mentre vi stava salendo oppure mentre stava salendo sul camion, si dovrebbe in ogni caso rilevare la pericolosità
12 dell'operazione di fatto imposta dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Operazione certamente imposta come con grande chiarezza si evince dalla descrizione fatta da la quale, come sopra Parte_1 detto, rivendica la sicurezza di una modalità operativa che certamente sicura non è.
Restata pertanto confermata la validità del ragionamento svolto dal Tribunale di Venezia che ha correttamente affermato che, come si voglia ricostruire la dinamica del sinistro, non muta il risultato in ordine alla responsabilità di er lo stesso. Parte_1
Pertanto, i primi 4 motivi di appello sviluppati da Parte_1 devono necessariamente essere rigettati.
[...]
7. Parimenti infondato il quinto motivo d'appello con il quale insiste per l'affermazione, quantomeno, del Parte_1 concorso di colpa del . CP_1
Sul punto, oltre a ribadire che il si è limitato ad operare CP_1 secondo le direttive del datore di lavoro, è sufficiente ricordare, posto che il rispetto delle regole antinfortunistiche è funzionale anche ad evitare comportamenti imprudenti ovvero imperiti dei lavoratori, come alcuna colpa, anche solo concorrente, possa essere attribuita al lavoratore che, oltre ad avere rispettato le direttive datoriali (come nel caso di specie), si sia infortunato nello svolgimento delle proprie mansioni, non potendosi certo ravvisare in situazione del genere alcun comportamento abnorme (c.d. rischio elettivo) idoneo ad escludere la responsabilità datoriale.
D'altronde anche il Supremo collegio ha a tal riguardo avuto modo di chiarire che <in tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario,
13 l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima)>> (Cass. civ. 3763/2021).
Né, poi, l'evidente rispetto da parte del delle direttive datoriali, CP_1 consente di affermare che lo stesso ha dato causa all'evento; ciò neppure ove si ritenga di valorizzare il ruolo di parte appellante quale preposto aziendale ex art. 19 d.lgs. 81/2008 atteso che il preposto ha quale precipua funzione di verificare il rispetto da parte dei dipendenti delle direttive di sicurezza impartite dal datore di lavoro ovvero segnalare situazioni di pericolo (tuttavia) alla luce della formazione ricevuta. Ora, nel caso di specie, se formazione vi è stata, come afferma la datrice di lavoro, questa è stata, come già più volte detto, del tutto inadeguata atteso che le direttive impartite dalla datrice di lavoro erano indicative di una procedura pericolosa che, infatti, è sfociata nel sinistro per cui è causa.
Il motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
8. Parimenti da disattendere è il sesto motivo di gravame con il quale i duole per non avere il giudice di prime cure Parte_1 tenuto conto della concorrente negligenza medica che avrebbe aggravato le condizioni del . CP_1
Il motivo d'appello, così come formulato, è innanzitutto inammissibile in quanto non tiene conto, non aggredendolo, del fatto che la sentenza di primo grado ha evidenziato come nell'eventuale malpractice dei sanitari che sono intervenuti chirurgicamente non sia ravvisabile un fatto in grado di interrompere il nesso causale rispetto alla condotta del datore di lavoro il quale, proprio perché una difficoltà operatoria e circostanza prevedibile, risponderà in concorso con i sanitari che hanno, intervenendo sulla patologia sorta a seguito del sinistro , aggravato in eventualità il danno.
Il motivo di appello è poi infondato proprio per le ragioni già esplicitate dal Tribunale di Venezia cosicché, che vi sia o non vi sia un errore dei sanitari che hanno effettuato l'intervento chirurgico, conseguenza è che il datore di lavoro sarà comunque tenuto a risarcire il danno il solido, eventualmente potendosi rivalere nei confronti del sanitario resosi responsabile dell'aggravamento del danno.
In ogni caso, ed in via del tutto assorbente, non chiarisce parte appellante come una eventuale negligenza medica possa avere inciso sulla invalidità
14 temporanea (posto che il danno extrapatrimoniale di carattere permanente è stato integralmente risarcito dall' ). CP_3
9. Il settimo ed ultimo motivo di appello, inerente alle spese del giudizio di primo grado, è, alla luce delle superiori considerazioni e della confermata soccombenza di per evidenti ragioni Parte_1 infondato.
10. Venendo infine alle spese di lite, premesso come parte appellante abbia dichiarato in € 26.000,00-52.000,00 il valore di controversia (par di capire alla luce dei riflessi che la pronuncia impugnata può avere nei rapporti con gli
[...]
, non vi è ragione per decidere in deroga rispetto al principio di CP_5 stretta soccombenza, potendo quindi essere adottata decisione in base ai valori medi di scaglione alla luce di quanto prevede il DM 55/2014 e successive modificazioni in ogni caso tenuto conto del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria e che parte appellata aveva accolto (come da comunicazione depositato nel parallelo giudizio rubricato al n. 357/24 RGL), rifiutata invece da Parte_1
la soluzione transattiva prospettata dal Collegio che ineriva ad
[...] entrambe le controversie in corso tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 3.966,00 oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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