Art. 6.
Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 4, di importo superiore a lire 150.000, deve essere sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per il territorio in cui ha sede l'ufficio che deve disporre la liquidazione ed il pagamento.
Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 5 deve essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato.
Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 4, di importo superiore a lire 150.000, deve essere sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per il territorio in cui ha sede l'ufficio che deve disporre la liquidazione ed il pagamento.
Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 5 deve essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato.