Articolo 6 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1833
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 febbraio 1963
Art. 6.
Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 4, di importo superiore a lire 150.000, deve essere sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per il territorio in cui ha sede l'ufficio che deve disporre la liquidazione ed il pagamento.
Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 5 deve essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1963
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