Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 21494 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21494 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti NOVELLINO MICHELA e C.F._1
MOSCATO ANTONIO presso i quali elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti NOVELLINO MICHELA e C.F._2
MOSCATO ANTONIO presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 3/09/2015 (atto n. 60, P. II, S. A, sez. T, anno 2015).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], minorenne. Persona_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata per il 21.3.25 nonché
1
, dichiarano che non ci sono criticità nella relazione tra la minore e il padre e che, per favorire
[...]
il consolidarsi della relazione, loro spesso si incontrano ancora tutti insieme al di là del calendario stabilito e che il calendario di cui al ricorso deve ritenersi indicativo salvo diverso accordo delle parti.
Precisavano altresì che percepiscono l'assegno unico al 50% ovvero 100 € circa ciascun genitore.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli, alla Via Volpicella 79, resta nell'utilizzo della SI.ra unitamente alla minore . Pt_1 Persona_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
La figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori che Persona_1
eserciteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali nonché delle aspirazioni della stessa, impegnandosi ad intrattenere significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La SI.ra resta comunque genitore collocatario della minore, il padre potrà vedere Pt_1
la minore almeno 2 volte alla settimana e comunque ogni volta che lo vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre, avendo riguardo degli impegni della stessa, e comunque il padre, potrà tenerla con se almeno 1 notte, a week-end alterni e precisamente dall'orario di uscita di scuola del sabato sino alle ore 18.00 della domenica quando dovrà essere accompagnata a casa dalla madre;
Le festività natalizie e pasquali alternate sempre secondo il programma dei turni dei coniugi, che si impegneranno a comunicare all'inizio del mese di dicembre e il mese in cui cade
Pasqua;
Ferie estive quindici giorni all'anno da comunicare entro il 15 giugno di ogni anno i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare la località di soggiorno e la struttura ricettiva prescelta, inclusi i relativi recapiti telefonici per essere sempre reperibili per i figli;
2 Il SI. , si impegna a corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo per CP_1
il mantenimento della minore pari ad euro 400,00, da versare in favore della SI.ra Per_1
a mezzo bonifico, entro il giorno 15 di ogni mese;
Pt_1
SI. autorizza la SI.ra all'incasso al 50% dell'Assegno Unico Familiare CP_1 Pt_1
che per l'effetto viene percepito al 50% ciascun genitore.
. Oltre al versamento dell'assegno per il mantenimento, i coniugi contribuiranno a pagare le spese straordinarie nella misura del 50% preventivamente concordate e documentate tra i coniugi.
La SI.ra dichiara di rinunciare alla corresponsione di somme a titolo di Pt_1
mantenimento;
Ciascun coniuge si impegna affinché la minore conservi un rapporto Persona_1
significativo con gli ascendenti e tutti gli altri parenti dei relativi rami genitoriali;
Ciascun coniuge presti all'altro il proprio consenso affinché gli venga rilasciato o rinnovato qualunque documento valido per l'espatrio.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore garantendole la bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 60, P. II, S. A, sez. T, anno 2015);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.5.25
3 Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
4