Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
: 5853/01 i t a C r t OME DEL POPOLO ITALIANO 0 REPUBBLICA ITALIANA s 0 EBOLI i 5 I g 4 C 7 a 3 A № M P SUR EMA , I Oggetto 1 D 9 8 E 1 i - SEZIONE PRIMA CIVILE C 1 I 1 r - D 1 S ig . l.m U 2 g i I I . l L G Comp A 9 D 3 E E E N T Presidente R.G.N. 17084/99 . 6 N CARNEVALE T 4 - E S . S E T T R Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere A Rel. Consigliere Cron. 12644 Dott. Walter CELENTANO - Dott. Laura MILANI Consigliere Rep. Ud. 07/02/2001 ConsigliereDott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELUSO ORONZO, nella qualità di titolare della ditta PUNTO UFFICIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 12, presso l'avvocato PIERFRANCESCO BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO PALMISANO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NO IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATTARO 28, presso l'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSIMO 2001 SARACINO, giusta mandato in calce al controricorso;
338 controricorrente - 1 A avversO la sentenza n. 41/98 del Giudice di pace di ORIA, depositata il 15/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo GU IL, assumendo di aver subito gravis- simi danni patrimoniali in conseguenza della inutiliz- zabilità, per vizi che la rendevano inidonea all'uso nel suo esercizio di macelleria, di una bilancia Mer- kel acquistata presso la ditta "Punto Ufficio" di Oronzo EL, convenne in giudizio quest'ultimo dinan- zi al Giudice di Pace del Comune di Oria per sentir “dichiarare la responsabilità della ditta convenuta e condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni in una somma, comprensiva della svalutazione mone- taria e degli interessi con decorrenza dalla domanda, da contenersi nei limiti di competenza del giudice adito e comunque infra lire 2.000.000". In contraddittorio del convenuto, costituitosi per resistere, il suddetto Giudice di pace, con sentenza emessa il 15.09.1998, rigettò la domanda "perché in- 2 fondata in fatto e in diritto" e, "per giusti motivi", compensò le spese del giudizio. Avverso la sentenza il EL ha proposto ricorso per cassazione. Resiste la GU, costituitasi con controricor- so. Motivi della decisione impugnata è pronunciata secondo equi- La sentenza tà, ai sensi dell'art. 113 comma 2° C.p.c., in conse- guenza di quel valore "comunque infra lire 2.000.000" assegnato alla causa.dalla stessa attrice L'unico motivo di ricorso denuncia la "violazione degli artt. 91 e 92 comma secondo, in relazione all'art. 360 n. 5 C.p.c." La censura investe il regolamento delle spese ed è svolta con l'argomento che il Giudice di Pace si sia "1 limitato a riportare nella sentenza, in modo formali- stereotipato, l'espressione giusti motivi,sticamente senza addurre alcuna legittima giustificazione idonea a suffragare la decisione di compensare per intero le spese tra le parti, nonostante la riconosciuta carenza di legittimazione passiva della ditta Punto Ufficio“. A sostegno della censura, il ricorrente richiama - le sentenze n. 4455 alcune pronunce di questa Corte dalle quali quel Giu- del 1999 e n. 11770 del 1998 3 dice avrebbe dovuto ricavare, secondo la tesi, inse- gnamenti circa la necessità di dare più adeguata giu- stificazione in ordine all'esercizio del potere di com- spese del giudizio. pensazione delle proposto, benché rubricato come Il motivo "violazione di legge" denuncia in realtà un vizio di (insufficiente) motivazione riconducibile alla previ- sione dell'art. 360 n. 5 C.p.c.. Ad essa il ricor- rente si riferisce nello svolgimento della censura, richiamandola espressamente, e al vizio di motivazio- ne, sul punto della compensazione delle spese, si ri- leferiscono anche le pronunce di questa Corte dalle quali lo stesso ricorrente intende trarre sostegno alla cen- sura proposta. In tale suo contenuto il motivo, e con esso, con- seguentemente, il ricorso, è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 71 del 1999, intervenuta a risolvere un contrasto di giurisprudenza circa l'individuazione dei limiți di im- pugnabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, hanno escluso, per dette pro- nunce, la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. C.p.c. salvo che le sentenze stesse, in re- all'enunciazione del criterio di equità adot- lazione controversia, siano in- tato nella decisione della 4 ficiate da un vizio risolventesi in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contrad- dittorietà della motivazione il che non ricorre nel caso di specie. "Peraltro, l'enunciazione di "giusti motivi per compensazione delle spese del giudizio soddisfa la l'obbligo della motivazione su tale punto (v., tra le tante, le sentenze di questa Corte n. 1887 del 1998 e n. 5413 del 1987). Alla rilevata inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- I L danna il ricorrente al pagamento delle spese del L giu- O B dizio di cassazione, liquidate in lire..85000 oltre lire 500.000 per onorario. Così deciso addi 7 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentanoصر الله Corrado Carnevale Glan CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL GANGELLIERE Prima S on Civile selleriaDepositat 20 A 2301 Andy DVANCENERE