TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5360 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2024 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. OSCAR MERCOLINO, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall' Avv. ANTONIO CARDILLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato reso nel primo grado di giudizio e valido anche per questa fase;
Appellato
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. ROCCO L. CONTARDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellato
FATTO
Con l'atto di citazione originario chiamava in giudizio la Controparte_1
al fine di vedere accertare e dichiarare la sua esclusiva Parte_1
1 responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. nell'aver omesso di correttamente ed opportunamente bonificare il manto stradale della S.P. 106 all'altezza del ristorante
“Non solo Pizza”, in , causando così la caduta dell'attore il 7.4.2016 Controparte_2
alle ore 9.30 e provocandone le lesioni documentate in atti.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la Parte_1 nullità dell'atto di citazione, quindi il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che il danneggiato faceva riferimento ad una buca sul marciapiedi, di competenza del (che chiedeva di chiamare in causa) ed, Controparte_2
infine, contestando anche nel merito la fondatezza della domanda attorea, richiamando – tra l'altro - la giurisprudenza di legittimità secondo la quale allorquando – come nel caso in esame – la cosa in custodia non ha una potenzialità dannosa intrinseca, è richiesta al danneggiato una prova compiuta in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la stessa ed il danno subito;
da ultimo la convenuta contestava anche nel quantum la domanda attorea. Parte_1
Chiamato in causa, si costituiva in giudizio anche il Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e la nullità della chiamata in causa, quindi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita ed il proprio difetto di legittimazione passiva (negando la presenza di un marciapiede o di altra opera comunale in prossimità dell'ingresso al ristorante “Non solo pizza”), infine contestando integralmente anche la domanda attorea.
Espletata la prova orale ammessa e la CTU medico legale, con sentenza n. 65/2021 il Giudice di Pace di accoglieva la domanda attorea esclusivamente Controparte_2
nei confronti della (che veniva condannata al risarcimento dei Parte_1 danni quantificati in € 5.000,00), escludendo ogni responsabilità del CP_2
chiamato in causa, nulla statuendo – però – in ordine alle spese di lite tra la convenuta e la chiamata in causa.
Con l'appello in esame, quindi, la impugnava la citata Parte_1
sentenza in primo luogo ribadendo ed argomentando le ragioni del proprio difetto di legittimazione passiva, quindi ribadendo anche le ragioni relative all'infondatezza della domanda attorea.
Si costituivano entrambe le parti appellate ribadendo le proprie argomentazioni già rese nel primo grado di giudizio ed il spiegando anche appello incidentale al CP_2
2 fine di vedere condannare la al rimborso delle spese di lite Parte_1
sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 6.6.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti, ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento, dovendosi rigettare la domanda originariamente spiegata dal CP_1
Per il principio della ragione più liquida, infatti, appare superfluo soffermarsi sulla legittimazione passiva dell'originario convenuto e/o del da questi chiamato CP_2
in causa, dovendo procedersi alla riforma della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di appello pur articolato dalla . Parte_1
Con il secondo motivo, infatti, la lamentava la violazione e falsa Parte_1
applicazione sia dell'art. 2051 c.c. (non applicabile nei confronti della per Parte_1 impossibilità dell'esercizio del potere di controllo) che dell'art. 2697 c.c., ritenendo doversi sussumere il caso in esame nell'art. 2043 c.c., con consequenziale onere probatorio a carico del danneggiato;
in particolare, la evidenziava che – Parte_1 alla luce dell'entità della buca (come documentata dalle fotografie depositate dal
Comune di , non rinvenendosi in atti – invece – il fascicolo di primo Controparte_2 grado dell'originario attore) e della collocazione temporale dei fatti (giacchè il sinistro accadeva alle 9.30 di un mattino di aprile) – il avrebbe ben potuto CP_1
evitare la buca semplicemente utilizzando l'ordinaria diligenza.
La citata giurisprudenza (pur in passato reiteratamente applicata) è stata ultimamente abbandonata (cfr. in particolare Cass. n. 20943 del 30/06/2022 che ha chiarito la natura oggettiva e non presunta della responsabilità ex art. 2051 c.c.,
“essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”), ciononostante – al fine di ritenere integrata la fattispecie invocata dall'attore – occorre che egli fornisca la prova compiuta di tutti i suoi presupposti.
3 Già dinanzi al Giudice di Pace, infatti, la aveva avuto modo di richiamare Parte_1
quegli sviluppi giurisprudenziali secondo i quali – pur rimanendo nell'alveo dell'art. 2051 c.c. – allorquando la cosa in custodia non è dotata di una potenzialità intrinseca
è onere del danneggiato provare compiutamente tutti i presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c., con particolare riferimento al nesso di causalità (cfr. in particolare pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Parte_1
con richiami alle sentenze della Cassazione n. 2660/20131 e n. 18462/2015,
[...]
che richiama la prima, principi applicati – ex multis – anche dalla Cass. sez. III n.
6306 del 13.3.20132 e dalla Cass. n. 21212 del 20.10.20153,).
Orbene dette argomentazioni giuridiche (già reiteratamente applicate da questo
Tribunale) hanno avuto continui sviluppi, in particolare, da ultimo con l'Ordinanza n.
12663 del 9.5.2024 con la quale la Cassazione ha avuto modo di chiarire: “L'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che 1 “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica
e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Nel caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre)” 2 "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Nel caso di specie, il danneggiato non aveva dimostrato che la situazione dei luoghi era tale da giustificare l'invasione con l'autovettura della corsia di marcia opposta)" 3 “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res" (come nel caso in esame), in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria).”
4 prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.”
(nella parte motiva vengono richiamate le precedenti pronunzie della Cassazione n.
2477 del 1/02/2018 e n. 6703 del 19/03/2018, nello stesso senso).
Ciò premesso, venendo al caso in esame, dall'istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio, si evinceva in primo luogo che non trattavasi di una vera e propria buca, quanto piuttosto di un dislivello causato da un manto stradale rovinato
(cfr. documentazione fotografica allegata dal , ma soprattutto si evinceva CP_2
che il vi inciampava nel momento in cui scendeva dall'autovettura (dove CP_1
era con i due testi escussi) da lato passeggero, alle 9.30 del mattino di un giorno di aprile;
alla luce delle dimensioni del dissesto (debitamente documentate), della luce solare notoriamente presente alle 9.30 del mattino di un giorno di aprile, nonché anche dell'età del danneggiato al momento dei fatti (37 anni), che implica normalmente maggiore dimestichezza nell'incedere pedonale, non può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed i danni, che il CP_1 avrebbe potuto evitare semplicemente adottando le normali cautele nell'incedere (id est: guardando la strada, prima di scendere dalla macchina).
La domanda spiegata dal quindi, deve essere rigettata, ma considerato CP_1
che la materia è oggetto di continui sviluppi giurisprudenziali (come già evidenziato) si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, ivi incluse quelle sostenute dal , la cui chiamata veniva Controparte_2 causata dalla ricostruzione dei fatti operata dall'attore nel proprio atto introduttivo (lì dove faceva espresso riferimento al marciapiedi, come giustamente evidenziato
5 dall'odierna appellante).
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale, riforma la sentenza n. 65/21 emessa dal Giudice di Pace di e – per l'effetto - rigetta la Controparte_2
domanda spiegata da;
Controparte_1
2) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, ivi incluse quelle relative alla CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio.
Benevento, 21/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
6