Articolo 20 della Legge 28 marzo 1968, n. 479
Articolo 19Articolo 21
Versione
14 maggio 1968
Art. 20.
Oltre quanto previsto dall'articolo 19, all'onere complessivo di lire 750 milioni riguardante gli stanziamenti previsti dagli articoli 1, 16, 17 e 18 della presente legge per gli anni finanziari 1967 e 1968 si provvedera', nello esercizio 1967, per lire 250 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, nell'esercizio 1968, per lire 500 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stesso stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle corrispondenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 maggio 1968