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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 12/11/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2075/ 2024 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. Parte_1
ST RA
e
nata a [...] il [...], assistita in Controparte_1
giudizio dall'avv. ST RA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 08/11/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle concordate condizioni.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.6.2012 ad Arsiè (BL)
dai ricorrenti, trascritto al n.5, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) i coniugi vivranno separati alle condizioni di legge con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che provvederanno insieme al loro mantenimento, alla loro cura, alla loro istruzione e alla loro educazione oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per loro, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori stessi;
3) assegna la casa famigliare al sig. che ivi manterrà la residenza assieme Parte_1
ai figli;
le parti danno atto che, in accordo con il marito, la sig.ra ha già CP_1
reperito altra abitazione ove si è trasferita, prelevando i propri effetti personali dall'abitazione famigliare;
4) compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, di studio ed ordinato regime di vita dei minori, la sig.ra terrà con sé i figli in due giornate infrasettimanali, CP_1
ovvero il mercoledì, giovedì con pernotto fino al venerdì mattina, e nei week end alternativamente col padre;
resta fatto salvo in ogni caso, ogni diverso accordo direttamente assunto tra le parti, nel rispetto delle primarie esigenze dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
5) ciascun genitore terrà con sé i figli per metà delle festività natalizie e pasquali,
2 curando che i minori trascorrano il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
6) durante le vacanze scolastiche estive, la Sig.ra e il Sig. stabiliranno CP_1 Pt_1
di anno in anno i periodi da trascorrere in via esclusiva con i figli, garantendo comunque che questi ultimi trascorrano con ciascun genitore, almeno due settimane,
anche non consecutive, che verranno individuate entro fine maggio di ogni anno;
7) stante la parità di tempo trascorso da ciascun genitore con i figli e dei rispettivi redditi, i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Belluno, saranno ripartite tra i due genitori, nella misura del 50%
ciascuno e sarà dovuto il relativo rimborso al genitore anticipatario, entro e non oltre un mese dalla presentazione del relativo conteggio;
8) l'assegno unico e universale e ogni altra forma di agevolazione e/o beneficio fiscale relativi ai figli verranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio;
10) la sig.ra , al fine di definire tutti gli aspetti inerenti allo scioglimento Controparte_1
del rapporto matrimoniale, si obbliga a cedere al sig. che accetta, entro il termine Pt_1
di un anno dalla pronuncia della separazione con rogito avanti a notaio che verrà
indicato dal sig. la propria quota di piena proprietà, pari al 50% pro indiviso Pt_1
dell'intero, dei seguenti immobili ad uso civile abitazione e garage siti nel comune di
Fonzaso (BL), via Galante n. 10 e identificato al Catasto Fabbricati del predetto comune al:
- foglio 14, particella 406, subalterno 5, piani S1-T-1, categoria A/3, classe 1,
vani catastali 10,50, rendita catastale Euro 375,80 – abitazione;
- foglio 14, particella 406, subalterno 6, piano T, categoria C/6, classe 2,
consistenza mq. 19, Rendita Catastale Euro 18,64 – garage.
3 11) I beni verranno ceduti a corpo e non a misura, con tutti gli accessori di legge, servitù
attive e passive, se e in quanto legalmente esistenti, accessori e pertinenze, con la proporzionale comproprietà di parti, spazi ed impianti in comune ex artt. 1117 c.c. e seguenti;
12) il sig. si obbliga a liberare la sig.ra dall' dal mutuo Parte_1 CP_1
cointestato contratto con la Banca Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Società Cooperativa,
in scadenza il 05.10.2036 ed il cui importo residuo dovuto al 30.09.2024 è di € 73.444,87,
entro e non oltre la data del rogito, provvedendo ad estinguerlo o a subentrate nella esclusiva titolarità passiva dello stesso;
in difetto, non potrà aver corso il rogito per il trasferimento della proprietà dell'immobile;
13) al fine di riequilibrare la situazione economica tra i coniugi, il sig. si Parte_1
obbliga a corrispondere alla sig.ra , la quale accetta, la somma di € Controparte_1
20.000,00, tramite pagamento dilazionato, entro i termini di due anni dal rogito notarile di cui al punto 10 e 11, salvo il sig. la corrisponda, in unica soluzione, in Pt_1
occasione del sopra indicato rogito notarile;
14) in virtù dell'indipendenza economica di entrambe le parti, di cui le stesse si danno atto, nessun contributo per il mantenimento sarà dovuto a carico di alcuno dei coniugi in favore dell'altro;
15) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coniugi, i signori e Parte_2
provvederanno a trasferirsi reciprocamente e a intestarsi la proprietà Parte_1
delle rispettive auto e specificamente:
– il signor trasferirà alla signora la proprietà dell'auto Parte_1 Controparte_1
modello Fiat Punto targata FC 296RA, e la signora il provvederà a Controparte_1
trasferire la proprietà dell'auto Dacia Sandero targata EP178BF al signor Parte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 24/10/2025
Il presidente est.
dott. ssa Chiara Sandini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2075/ 2024 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. Parte_1
ST RA
e
nata a [...] il [...], assistita in Controparte_1
giudizio dall'avv. ST RA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 08/11/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle concordate condizioni.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.6.2012 ad Arsiè (BL)
dai ricorrenti, trascritto al n.5, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) i coniugi vivranno separati alle condizioni di legge con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che provvederanno insieme al loro mantenimento, alla loro cura, alla loro istruzione e alla loro educazione oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per loro, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori stessi;
3) assegna la casa famigliare al sig. che ivi manterrà la residenza assieme Parte_1
ai figli;
le parti danno atto che, in accordo con il marito, la sig.ra ha già CP_1
reperito altra abitazione ove si è trasferita, prelevando i propri effetti personali dall'abitazione famigliare;
4) compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, di studio ed ordinato regime di vita dei minori, la sig.ra terrà con sé i figli in due giornate infrasettimanali, CP_1
ovvero il mercoledì, giovedì con pernotto fino al venerdì mattina, e nei week end alternativamente col padre;
resta fatto salvo in ogni caso, ogni diverso accordo direttamente assunto tra le parti, nel rispetto delle primarie esigenze dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
5) ciascun genitore terrà con sé i figli per metà delle festività natalizie e pasquali,
2 curando che i minori trascorrano il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
6) durante le vacanze scolastiche estive, la Sig.ra e il Sig. stabiliranno CP_1 Pt_1
di anno in anno i periodi da trascorrere in via esclusiva con i figli, garantendo comunque che questi ultimi trascorrano con ciascun genitore, almeno due settimane,
anche non consecutive, che verranno individuate entro fine maggio di ogni anno;
7) stante la parità di tempo trascorso da ciascun genitore con i figli e dei rispettivi redditi, i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Belluno, saranno ripartite tra i due genitori, nella misura del 50%
ciascuno e sarà dovuto il relativo rimborso al genitore anticipatario, entro e non oltre un mese dalla presentazione del relativo conteggio;
8) l'assegno unico e universale e ogni altra forma di agevolazione e/o beneficio fiscale relativi ai figli verranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio;
10) la sig.ra , al fine di definire tutti gli aspetti inerenti allo scioglimento Controparte_1
del rapporto matrimoniale, si obbliga a cedere al sig. che accetta, entro il termine Pt_1
di un anno dalla pronuncia della separazione con rogito avanti a notaio che verrà
indicato dal sig. la propria quota di piena proprietà, pari al 50% pro indiviso Pt_1
dell'intero, dei seguenti immobili ad uso civile abitazione e garage siti nel comune di
Fonzaso (BL), via Galante n. 10 e identificato al Catasto Fabbricati del predetto comune al:
- foglio 14, particella 406, subalterno 5, piani S1-T-1, categoria A/3, classe 1,
vani catastali 10,50, rendita catastale Euro 375,80 – abitazione;
- foglio 14, particella 406, subalterno 6, piano T, categoria C/6, classe 2,
consistenza mq. 19, Rendita Catastale Euro 18,64 – garage.
3 11) I beni verranno ceduti a corpo e non a misura, con tutti gli accessori di legge, servitù
attive e passive, se e in quanto legalmente esistenti, accessori e pertinenze, con la proporzionale comproprietà di parti, spazi ed impianti in comune ex artt. 1117 c.c. e seguenti;
12) il sig. si obbliga a liberare la sig.ra dall' dal mutuo Parte_1 CP_1
cointestato contratto con la Banca Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Società Cooperativa,
in scadenza il 05.10.2036 ed il cui importo residuo dovuto al 30.09.2024 è di € 73.444,87,
entro e non oltre la data del rogito, provvedendo ad estinguerlo o a subentrate nella esclusiva titolarità passiva dello stesso;
in difetto, non potrà aver corso il rogito per il trasferimento della proprietà dell'immobile;
13) al fine di riequilibrare la situazione economica tra i coniugi, il sig. si Parte_1
obbliga a corrispondere alla sig.ra , la quale accetta, la somma di € Controparte_1
20.000,00, tramite pagamento dilazionato, entro i termini di due anni dal rogito notarile di cui al punto 10 e 11, salvo il sig. la corrisponda, in unica soluzione, in Pt_1
occasione del sopra indicato rogito notarile;
14) in virtù dell'indipendenza economica di entrambe le parti, di cui le stesse si danno atto, nessun contributo per il mantenimento sarà dovuto a carico di alcuno dei coniugi in favore dell'altro;
15) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coniugi, i signori e Parte_2
provvederanno a trasferirsi reciprocamente e a intestarsi la proprietà Parte_1
delle rispettive auto e specificamente:
– il signor trasferirà alla signora la proprietà dell'auto Parte_1 Controparte_1
modello Fiat Punto targata FC 296RA, e la signora il provvederà a Controparte_1
trasferire la proprietà dell'auto Dacia Sandero targata EP178BF al signor Parte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 24/10/2025
Il presidente est.
dott. ssa Chiara Sandini
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