Decreto cautelare 7 aprile 2023
Decreto presidenziale 19 maggio 2023
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00871/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01687/2023 REG.RIC.
N. 00257/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OL OM e ST Di AS, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Bonelli e OL OM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa AR La Carità, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OM TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Torrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2024, proposto da
IE Di CO, RA UM, EP TE, US CI, LI TE, LI IU, RA ST, MI Di CO, OM TE, Di CO EP, US CI (n. a Gragnano il 4.4.1961), US AE e NN TE, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Torrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Luigi Torrese in Napoli, via Ugo Niutta n. 36;
contro
Comune di Santa AR La Carità, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OL OM, rappresentato e difeso da se medesimo e dagli avvocati Enrico Bonelli, Dario Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1687 del 2023:
(con il ricorso introduttivo):
a) del provvedimento di cui alla nota prot. n. 4958/2023 del 14.3.2023, notificata a mezzo p.e.c. in data 14.3.2023, avente ad oggetto "SCIA prot. N. 15423/2022 in variante al P.d.C. n. 49 del 09.12.2021 per la "realizzazione della recinzione e ridisegno della rampa di accesso al garage", relativamente al fabbricato sito in Via Cappella dei Bisi n. 3 - Traversa TE con riferimento catastale Fg 7 part. 1955. SOSPENSIONE DEI LAVORI", con la quale il Comune di Santa AR La Carità ha confermato la sospensione dei lavori, così provvedendo: “in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento in autotutela, con la presente si conferma la sospensione dei lavori già intimata in sede di sopralluogo come innanzi richiamato, con l'avvertenza che qualora dovessero eseguirsi attività costruttive di opere in prosieguo, le stesse sono da ritenersi sine titulo”;
b) del “Verbale di accertamento sui luoghi” prot. n. 4906 del 13.3.2023 redatto dal tecnico Comunale arch. Antonio La Storia, nella parte in cui è stato intimato ai ricorrenti di “sospendere i lavori in attesa di ulteriori chiarimenti e determinazioni da parte di altri enti esterni al Comune di S. AR La Carità”;
c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale.
(con i motivi aggiunti):
a) della determina n. 14 del 27.4.2023, a firma del Responsabile P.O. SETTORE V - SUE Ed. Privata, Condoni, Antiabusivismo, Pianificazione e PIP f.to, Arch. Lucido Di Gregorio, notificata a mezzo posta ai ricorrenti in data 19.5.2023, ad oggetto "ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA SCIA ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE AL N. 15423/2022 DEL 05.09.2022 IN VARIANTE AL PDC N. 49/2021 "PARTICOLARE DELLA RECINZIONE E RIDISEGNO DELLA RAMPA DI ACCESSO AL GARAGE" E PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE AL COMPENDIO IMMOBILIARE IN PARTICOLARE RIPORTATO IN CATASTO AL FG 7 PART. 1955 E N. 2032, IN VIOLAZIONE DI LEGGE, ARTT. 21- OCTIES E 21- NONIES DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 IN ULTIMO VIGENTE", con cui il Comune di Santa AR La Carità ha annullato la SCIA prot. n. 15423 del 5.9.22;
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, anche di natura istruttoria e/o endoprocedimentale, comunque tendente all'adozione della determina impugnata sub a) e richiamato o meno nella stessa, ivi compresi, per quanto occorra: 1) la comunicazione di avvio del procedimento adottata con nota Prot. n° 24192 e nota Prot. n° 24193 del 28.12.2022 del Comune di Santa AR La Carità, avente ad oggetto “Comunicazione di Avvio procedimento ex art. 7 e segg. della L. 241 del 7 agosto 1990 per l'annullamento in autotutela del titolo abilitativo edilizio in attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 quinquies e 21nonies (Annullamento d'ufficio) della medesima legge, sussistendone le ragioni dell'interesse pubblico e il rispetto dei termini previsti”; 2) la relazione prot. n. 23131 del 13.12.22, a firma dell'ing. Sara De Vivo, ad oggetto “Relazione tecnica in merito al sopralluogo del 17.11.22 presso la proprietà sita alla via Cappella dei Bisi n. 3, trav. TE, di proprietà dei sigg. OM OL e Di AS ST, relativo all'accertamento urgente e sui luoghi in relazione al costruendo muro di recinzione in cemento armato, intervallato di pilastri in c.a., del fabbricato correlato al PdC n. 49/21”; 3) “verbale di accertamenti urgenti sui luoghi” n. 960 del 5.10.22; 4) “verbale di accertamenti urgenti sui luoghi” n. 975 dell'11.10.22; 5) “verbale di accertamenti urgenti sui luoghi” n. 1119 del 17.11.22; 6) comunicazione del Settore V Area di P.O. Settore Tecnico – SUE – Pianificazione Urbanistica Condoni ed Edilizia Privata, prot. n. 3296/2023 del 16.2.23, a firma del Responsabile, nella parte in cui non ritiene accoglibili le osservazioni endoprocedimentali presentate dai ricorrenti, con specifico riferimento alla presunta impossibilità di passaggio dei mezzi dei VV.FF.
quanto al ricorso n. 257 del 2024:
a) della determinazione del Settore 5 Ufficio edilizia Privata n. 56 del 18.10.2023 avente ad oggetto: “determina di annullamento del precedente provvedimento dirigenziale, giusta determinazione n. 14 del 27.4.2023 (R. G. n. 354 del 27.4.2023) di annullamento di ufficio in autotutela della scia acquisita al prot. gen. di questo ente al n. 15423/2022 e del 5.9.2022 in variante al pdc. M. 49/2021 in ditta OM OL e Di AS ST;
b) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione dei ricorrenti;
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa AR La Carità, di OM TE e di OL OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa VI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 5/9/22 OM OL e Di AS ST protocollavano presso il Comune di Santa AR la Carità una s.c.i.a. in variante al pdc n. 49/2021 avente ad oggetto “ particolare della recinzione e ridisegno della rampa di accesso al garage ” da realizzarsi presso l’immobile di loro proprietà sito alla via Cappella dei Bisi -Traversa TE.
In seguito alla ricezione di esposto - denuncia, il S.U.E. dava inizio ad una serie di verifiche dello stato dei luoghi, addivenendo con nota prot. n. 24192 del 28/12/2022 all’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela del titolo edilizio “in attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies” l. n. 241/90, contestualmente “confermando” la già disposta sospensione dei lavori (giusta verbale di PM in data 17/11/22, all. 10 al ricorso).
Comunicata in data 10/3/23 la ripresa dei lavori da parte degli odierni ricorrenti, con nota prot. n. 4958 del 14/3/2023 il SUE, rappresentando essere ancora in corso accertamenti propedeutici alla conclusione del procedimento, rinnovava l’ordine di sospensione dei lavori.
1.1 - Avverso il provvedimento di sospensione n. 4958 cit. ed il presupposto verbale di accertamento redatto il giorno precedente hanno proposto impugnativa OM OL e Di AS ST (con ricorso iscritto al n. r.g. 1687/23) deducendo in estrema sintesi:
a) VIOLAZIONE DI LEGGE – FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23, COMMA 6, D.P.R. 380/01 smi – VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMA 3, D.P.R. N. 380/01 NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, CO. 2, e 21 QUATER L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANIFESTA ILLOGICITA’ – PERPLESSITA’ IN ORDINE AL POTERE EFFETTIVAMENTE ESERCITATO – CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE DEL GENERALE PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO - SVIAMENTO DI POTERE.
b) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27, COMMA 3, D.P.R. N. 380/01 NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, CO. 2, e 21 QUATER L. 241/1990 SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANIFESTA ILLOGICITA’ – PERPLESSITA’ IN ORDINE AL POTERE EFFETTIVAMENTE ESERCITATO – CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ –SVIAMENTO DI POTERE - ALTRI PROFILI.
2 - Si è costituito in resistenza il Comune di Santa AR la Carità, chiedendo respingersi il gravame ed eccependo preliminarmente l’improcedibilità dello stesso stante la sopravvenuta emissione del provvedimento di “annullamento d'ufficio in autotutela” della s.c.i.a.” (determina n. 14 del 27/4/23, n. racc. cron. 354).
3 - Ha preso parte alla lite il controinteressato TE OM, proprietario di un immobile sito nelle vicinanze della via Cappella dei Bisi.
4 - Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata poi gravata la citata determina n. 14/2023. A sostegno dell’impugnativa, i ricorrenti hanno dedotto:
- VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11 DEL T.U.E. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA’ – ALTRI PROFILI – SVIAMENTO/STRARIPAMENTO DI POTERE.
- VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,3,7,10, 10BIS, 19 e 21 NONIES DELLA L. 241/90 SMI – VIOLAZIONE ART. 23 DPR N. 380/01 SMI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ANNULLAMENTO E REVOCA DEI TITOLI EDILIZI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 73 DEL REC DEL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA ILLOGICITA’ – TRAVISAMENTO - PERPLESSITA’ - FALSITA’ DELLA CAUSA – CARENZA ASSOLUTA DI INTERESSE PUBBLICO – CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI E DI COMPORTAMENTO - ALTRI PROFILI – SVIAMENTO/STRARIPAMENTO DI POTERE
- VIOLAZIONE DI LEGGE – ANCORA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,3,7,10, 10BIS, 19 e 21 NONIES DELLA L. 241/90 SMI – VIOLAZIONE ART. 23 DPR N. 380/01 SMI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ANNULLAMENTO E REVOCA DEI TITOLI EDILIZI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 73 DEL REC DEL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA ILLOGICITA’ – TRAVISAMENTO - PERPLESSITA’ - FALSITA’ DELLA CAUSA – CARENZA ASSOLUTA DI INTERESSE PUBBLICO – CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI E DI COMPORTAMENTO - ALTRI PROFILI – SVIAMENTO/STRARIPAMENTO DI POTERE
- VIOLAZIONE DI LEGGE – ANCORA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,3,7,10, 10 BIS, 19 e 21 NONIES DELLA L. 241/90 SMI – VIOLAZIONE ART. 23 DPR N. 380/01 SMI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ANNULLAMENTO E REVOCA DEI TITOLI EDILIZI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA ILLOGICITA’ – TRAVISAMENTO - PERPLESSITA’ - FALSITA’ DELLA CAUSA – CARENZA ASSOLUTA DI INTERESSE PUBBLICO – CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI E DI COMPORTAMENTO - ALTRI PROFILI – SVIAMENTO/STRARIPAMENTO DI POTERE
- VIOLAZIONE DI LEGGE – ANCORA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,3,7,10 e 21 NONIES DELLA L. 241/90 SMI – VIOLAZIONE ART. 23 DPR N. 380/01 SMI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ANNULLAMENTO E REVOCA DEI TITOLI EDILIZI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA ILLOGICITA’ – TRAVISAMENTO - PERPLESSITA’ - FALSITA’ DELLA CAUSA – CARENZA ASSOLUTA DI INTERESSE PUBBLICO – SVIAMENTO/STRARIPAMENTO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI E DI COMPORTAMENTO - ALTRI PROFILI
- VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 97 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 1,3,7,10, 10 BIS, 19 e 21 NONIES DELLA L. 241/90 SMI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – MANIFESTA ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI E DI COMPORTAMENTO – PERPLESSITA’ – SVIAMENTO/STRARIPAMENTO DI POTERE – ALTRI PROFILI.
5 - Hanno resistito il Comune intimato ed TE OM.
6 - Con il ricorso n. r.g. 257/2024 IE Di CO, RA UM, EP TE, US CI, LI TE, LI IU, RA ST, MI Di CO, OM TE, Di CO EP, US CI (n. a Gragnano il 4.4.1961), US AE e NN TE hanno invece impugnato la determina n. 56 del 18/10/2023 recante annullamento della precedente determina n. 14/2023.
I ricorrenti hanno censurato il provvedimento comunale sulla scorta dei motivi di seguito elencati:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 c. 3 L. 241/1990, degli artt. 3, 6 ter e 21 nonies della L. 241/1990 nonché dei principi generali in materia di autotutela. Assenza di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico all’esercizio dei poteri di autotutela e alla ponderazione con i contrapposti interessi privati sacrificati. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 nonché dei principi generali in materia di autotutela. Mancato invio di avviso del procedimento di annullamento dell’annullamento.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 73 DEL RUEC – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITÀ
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 D. LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DELL’ART. 46 D.P.R. 495/1992 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AL C.D.S.) – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITÀ
VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. (DIFETTO DI MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, CONTRADDITTORIA, PERPLESSA E MERAMENTE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO E PER CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ART. 24 COST.). GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
7 - Il Comune di Santa AR la Carità ha chiesto respingersi il ricorso.
8 - Ha resistito all’impugnativa OM OL, chiedendone il rigetto.
9 - Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025 i ricorsi sono stati assunti in decisione.
10 - Va preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi per evidenti ragioni di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, considerato che gli atti impugnati nei due distinti giudizi riguardano la medesima vicenda.
11 - Il ricorso proposto dai ricorrenti OM e Di AS avverso i due provvedimenti di sospensione emessi dal Comune in epigrafe specificati va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come noto, “ l'efficacia delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi è temporalmente limitata, atteso che, per espressa disposizione di legge, gli effetti del provvedimento sospensivo cessano una volta decorsi 45 giorni dalla sua notifica: “Trattasi di un provvedimento avente natura cautelare e preventiva, in quanto finalizzato ad evitare che la prosecuzione dei lavori comporti un aggravio del danno urbanistico; la sospensione, inoltre, ha una durata provvisoria, in quanto allo spirare del termine di quarantacinque giorni dalla sua adozione, se l’amministrazione non ha emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine de quo perde ogni efficacia (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 3.12.2021, n. 12482)” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 11 novembre 2022, n. 14687) ” – Tar Lazio, Roma, sez. IIQ, sent n. 13392/2024.
Gli ordini di sospensione hanno quindi perduto ogni efficacia in corso di causa, oltre ad essere stati superati dal successivo provvedimento che ha posto nel nulla l’efficacia della segnalazione.
12 - Il ricorso per motivi aggiunti è invece fondato, cogliendo nel segno le censure incentrate sulla carenza istruttoria e di motivazione che inficia la determina n. 14/2023.
12.1 - In punto di diritto, si osserva che la SCIA è un atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata legittimante i lavori edilizi segnalati, sicché non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l'intenzione d'intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 04/07/2022, n. 4447; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 12/05/2021, n. 430).
In particolare, quella presentata dai ricorrenti è una segnalazione rientrante nella previsione di cui all’art. 22 co. 2 dPR n. 380/01 a mente del quale: “Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori”.
Come anticipato, la variante ha ad oggetto unicamente il “ ridisegno della rampa di accesso al garage e particolare della recinzione ”.
12.2 - Con riferimento ai poteri spettanti all’Amministrazione sulle segnalazioni, va richiamato l’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 che stabilisce: “l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma” – ovvero 30 giorni nel caso di attività edilizia ai sensi del comma 6 bis della medesima norma – “adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata”.
Pertanto, l'Amministrazione, ricevuta la segnalazione, esercita nel (breve) termine ivi normativamente stabilito (trenta giorni per l'attività edilizia) i propri poteri "interdittivi", "conformativi" o "sospensivi" dell'attività segnalata dal privato. Decorso il suddetto termine, la situazione oggetto di segnalazione si "consolida" ed essa può essere rimossa dalla P.A. solo ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. n. 241 del 1990, vale a dire solo mediante l'adozione dei "provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies" per l'annullamento d'ufficio” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 27/11/2023, n. 1369).
In altri termini, il potere di intervento dell'Amministrazione sussiste anche dopo la scadenza del termine perentorio per la verifica della legittimità della SCIA, ma trova una diversa base giuridica, potendo essere esercitato solo in presenza dei presupposti individuati dall'art. 21 nonies, l. n. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi. Pertanto, anche se la DIA e la SCIA non hanno natura di provvedimenti amministrativi taciti, gli effetti di esse possono essere legittimamente rimossi, tardivamente, mediante un potere che condivide con quello di annullamento d'ufficio i termini e le condizioni di esercizio, ossia in virtù dell'adozione di specifici provvedimenti, volti alla rimozione degli effetti della SCIA, con esternazione delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la loro adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23/04/2018, n. 2664).
13 - Alla luce delle suesposte coordinante ermeneutiche vanno delibate le censure attoree.
13.1 - In punto di fatto, si osserva che a fronte della presentazione della s.c.i.a. in data 5/9/22, il Comune:
in data 17/11/2022 ha disposto una prima sospensione dei lavori di costruzione del muro di recinzione giusta verbale a firma di agenti della PM e dell’Ing. De Vivo dell’UTC;
in data 28/12/22 ha confermato la sospensione dei lavori contestualmente all’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela della s.c.i.a.
in data 14/3/23 con nota prot. n. 4958 ha confermato la sospensione dando atto del prosieguo delle attività di accertamento.
Il Comune, dunque, ha più volte rinnovato l’ordine di sospensione dei lavori ben al di là del termine breve per l’esercizio dei poteri inibitori.
Quanto al contenuto degli accertamenti esperiti, esso attiene al posizionamento del muro erigendo, che – a detta degli accertatori – andrebbe arretrato di cm 60, ricadendo diversamente su area pubblica, nonché alla presenza di paletti di delimitazione della proprietà privata insistenti sulla strada pubblica.
Nella comunicazione di avvio del procedimento per l’ “annullamento” in autotutela della s.c.i.a , poi, si rimarca la non conformità delle opere oggetto di segnalazione rispetto alle prescrizioni dell’art. 73 del REC, nonché una non esatta e congrua rappresentazione della stato dei luoghi con particolare riferimento alla lunghezza del muro a farsi ed alla “presumibile” occupazione di spazio ad uso pubblico antistante la linea di confine del lotto; l’Amministrazione dà anche conto della impossibilità per i mezzi di soccorso di svoltare nella traversa privata (qualità che emerge ex actis) perpendicolare alla Traversa TE per mezzo della quale si giunge ad alcune abitazioni (tra cui quelle degli odierni controinteressati).
I ricorrenti hanno riscontrato il 9/1/2023 tale comunicazione, allegando documentazione e inviando ulteriore documentazione grafica (recante quote, misurazioni, distanze) e fotografica il successivo 12/1/2023 (prot. n. 853).
Sulla scorta di tale documentazione, in data 16/2/2023, il responsabile del SUE, ha ritenuto che “ le osservazioni/integrazioni pervenute il 9/1/23 sono accoglibili per quanto riguarda le contestazioni rilevate alla lettera a), b), c) d) ” ad eccezione di quella relativa alla svolta dei mezzi di soccorso per la quale ha riservato ulteriori approfondimenti (cfr. all. 6 al ricorso per motivi aggiunti depositato il 4/7/23).
In data 21/3/2023, il Comune poi ha acquisito la nota del comando dei VVFF in cui si legge: “ a conferma e ulteriore chiarimento di quanto già rappresentato si ribadisce che l'intervento di soccorso dei VVFF avviene su chiamata a numero di telefono 115 in qualsiasi luogo della nazione a prescindere dalle condizioni geografiche geomorfologiche o urbanistiche del territorio anche quindi dove gli automezzi VVFF non riescono a raggiungere da vicino ai fabbricati ” (il tutto all’indomani del sopralluogo del 17/1/2023 in cui i VVFF accertavano che la presenza di un pilastro “ in fase di esecuzione ” posto all’intersezione tra la traversa TE e al stradina ortogonale impediva all’autobotte di imboccare la stradina privata). Cosicché nello stesso provvedimento si è dato atto della sostanziale assenza di pericolo.
13.2 - Alla luce di tutto quanto precede, risulta sprovvista di adeguata motivazione la decisione del Comune di annullare gli effetti della segnalazione in ragione della errata rappresentazione dello stato dei luoghi e della violazione delle norme del REC.
13.2.1 - Per quanto concerne il primo profilo, a quanto è dato comprendere dalla stesura non certamente lineare della motivazione dell’atto, si osserva - sotto il profilo procedimentale - che l’Amministrazione non solo nei trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a. non ha effettuato i dovuti controlli e richiesto ai ricorrenti – come la normativa consente – di integrare la documentazione asseritamente carente (grafici mancanti delle indicazioni di quote, misure e distanze), ma soprattutto non ha – in sede di conclusione del procedimento - tenuto conto delle integrazioni che sono pervenute in risposta alla comunicazione di avvio dell’autotutela.
Peraltro, non va in argomento sottovalutato che la segnalazione de qua è – come visto – stata effettuata in variante al pdc n. 49/21, pacificamente corredato dai relativi grafici di progetto. Risulta anzi dai verbali dei sopralluoghi dell’ottobre/novembre 2022 che gli accertamenti si siano svolti proprio raffrontando lo stato dei luoghi con le tavv. N. 3/VAR e n. 8 del pdc, corredate da quote e misure rispetto alle quali la planimetria allegata alla s.c.i.a. e relativa alla recinzione è “ completamente sovrapponibile ”, secondo quanto affermato dall’Ing. Alfano – direttore del cantiere – nella perizia giurata prodotta dai ricorrenti il 19/7/2023 e non specificamente contestato dalle altri parti [sul valore di tale documento si rammenta che, “ la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto ” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 34859/2022; TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 16334/2023). In linea generale, la perizia di parte - giurata, asseverata o semplice - costituisce un mero elemento indiziario, valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 10959/2023)” – Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 20848/2025].
13.2.2 - Sotto il profilo sostanziale/fattuale, poi, emerge dalla motivazione dell’atto in esame che la omessa/contraddittoria rappresentazione dello stato dei luoghi non avrebbe permesso al Comune di avvedersi che la realizzanda recinzione occuperebbe spazi da tempo destinati all’uso pubblico (in particolare una piccola porzione di suolo privato inglobato in uno slargo ubicato di fronte alla stradina privata che si diparte dalla via Cappella dei Bisi).
Fin dalla comunicazione di avvio del procedimento, infatti, l’Amministrazione ha menzionato “ uno spazio plausibilmente di uso pubblico ” che non emergerebbe nella segnalazione.
Su tale circostanza, non risulta esperita alcuna istruttoria da parte dell’ente con riferimento ad ipotetici “sconfinamenti” sulla pubblica strada ovvero all’occupazione dello slargo antistante la proprietà OM. Del tutto inconferente al riguardo si rivela la dGC n. 75/1989 dalla cui planimetria non si ricava in modo certo l’estensione dello spazio antistante la proprietà degli odierni ricorrenti facente parte della traversa “Fondo Castello” destinata all’uso pubblico.
Per contro, dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti emerge che all’altezza dell’intersezione tra la via cappella Bisi - Traversa TE e la stradina privata perpendicolare è sempre esistita una piccola porzione esterna alla careggiata, non asfaltata, delimitata prima da un muretto e poi da paletti in ferro.
Né vanno ignorati, a parere del Tribunale, gli esiti dell’istruttoria svolta dal Tribunale di Torre Annunziata in occasione del giudizio possessorio ex art. 1168 c.c e 703 c.p.c. intentato da alcuni dei ricorrenti del giudizio n. 257/2024 al fine di essere reintegrati nel possesso vantato sullo spiazzo esistente in corrispondenza dell’accesso alla traversa SE TE (la stradina privata di cui innanzi). Con ordinanza n. 6217/22 (confermata in sede di reclamo) il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo indimostrata l’apertura al pubblico transito veicolare sull’area antistante la proprietà OM.
Circa l’utilizzabilità ai fini del decidere del menzionato provvedimento, è sufficiente richiamare i principi esplicitati dal Consiglio di Stato (sia pur con riferimento a sentenze e non ordinanze): “ … una sentenza intervenuta tra parti parzialmente diverse è, comunque, idonea ad essere valorizzata - anziché in ragione degli effetti vincolanti (in specie, preclusivi e conformativi) propri del giudicato di annullamento, operanti solo tra le parti del giudizio a definizione del quale è stata resa - quale fonte di prova atipica; “ciò, in applicazione dei generali principi processuali (applicabili anche al processo amministrativo) dell'atipicità dei mezzi e delle fonti di prova e del libero convincimento del giudice, che implicano la possibilità di valorizzare, in sede di prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, anche sentenze intervenute tra terzi, venendo in tale caso la sentenza in rilievo non per gli effetti suoi propri (forza di giudicato, effetti esecutivi, ecc.), ma come elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che forma oggetto dell'accertamento giudiziale, da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie (v., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., 5 novembre 2009, n. 23446; Cass. civ., 29 gennaio 2003, n. 1372)” (Consiglio di Stato sez. VI, 12 giugno 2015, n.2894)” - sez. VI, sent. n. 2734/2021.
13.2.3 – Quanto alla violazione del REC, essa risulta oggetto di una asserzione generica e non circostanziata, tenuto conto che il richiamato art. 73 detta, nei diversi commi, disposizioni relativa all’altezza massima, alla uniformità dei materiali rispetto alle recinzioni adiacenti, all’arretramento rispetto alla linea di confine, alla presenza di un punto di raccolta dei rifiuti. È solo (ed inammissibilmente) nella memoria versata agli atti del giudizio il 20/7/2023 che il Comune precisa che la violazione attiene alla uniformità rispetto alle recinzioni dei lotti viciniori.
13.3 – Avendo i ricorrenti diffusamente riscontrato la contestata violazione nella nota protocollata al Comune il 9/1/23, si imponeva all’Amministrazione l’esternazione delle ragioni per le quali le osservazioni della parte non consentivano il superamento della criticità (peraltro dopo che nella citata nota del 16/2/23, le osservazioni erano state – anche per tale aspetto – ritenute accoglibili).
Per completezza argomentativa, non va tralasciato di considerare che da ultimo è stato lo stesso Comune (nella persona del responsabile del III settore) a chiarire che la determina n. 14/2023 “ era stata adottata in via cautelativa ”, in una fase procedimentale in cui la regolarità delle opere progettate era ancora incerta e che solo all’esito delle integrazioni documentali l’Amministrazione ha acclarato l’insussistenza delle criticità oggetto di originaria contestazione (cfr. nota prot. n. 21811/25).
14 - L’annullamento della determina n. 14/2023 comporta la reviviscenza della s.c.i.a. prot. 15423/2022 del 5.9.2022 in variante al pdc. 49/2021 (come successivamente “conformata” dai proprietari in seguito ai rilievi del Comune): trattasi del medesimo effetto che consegue al provvedimento comunale n. 56/2023 (recante annullamento della determina n. 14/23) oggetto del ricorso n. 257/2024, il cui annullamento nella presente sede non arrecherebbe alcuna utilità ai soggetti che lo hanno impugnato.
Da tanto consegue l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso n. 257/24.
15 – Le spese seguono la soccombenza del Comune intimato e si liquidano in dispositivo. Spese compensate tra le parti private.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:
li riunisce;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso introduttivo iscritto al n.r.g. 1687/2023;
accoglie il ricorso per motivi aggiunti iscritto al n.r.g. 1687/2023 e per l’effetto annulla la determina n. 14/2023;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 257/2024.
Condanna il Comune di Santa AR la Carità alla refusione delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso.
Spese compensate tra i ricorrenti e tutte le altre parti private.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LA AD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
VI LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LE | AR LA AD |
IL SEGRETARIO