Articolo 4 della Legge 29 dicembre 2000, n. 400
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 gennaio 2001
Art. 4. (Disposizioni in materia di spettacolo,
sport e attivita' culturali) 1. Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonche' gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 .
2. Al comma 2, alinea, dell' articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , dopo le parole: "da prendere in considerazione" sono inserite le seguenti: "secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali".
3. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole "in misura prevalente";
b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.
4. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
"10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
5. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , come sostituito dall' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 , dopo le parole: "contributi in conto interessi, in favore" sono inserite le seguenti: "di persone fisiche e giuridiche private e".
6. All' articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
7. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti".
8. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001".
9. All' articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni".
10. Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ,".
Note all' art. 4:
- La legge 6 dicembre 1949, n. 898 , recante "Adeguamento dei compensi spettanti alla Societa' italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei films nazionali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1949, n. 289.
- La legge 2 aprile 1968, n. 514 , recante "Adeguamento dei compensi spettanti alla Societa' italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1968, n. 114.
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213 , recava "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia".
- Si riporta il testo dell' art. 4, comma 2, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.".
- Il primo comma dell'art. 29 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , adesso cosi' recita:
"I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:
a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana in misura prevalente;
b) l'impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore".
- Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153 , reca "Interventi urgenti in favore del cinema".
- Si riporta il testo dell'art. 20 del sucitato decreto-legge, come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 20. -1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378 , e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche' per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38 , 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entita' del contributo stesso puo' raggiungere il settanta per cento del costo dell'investimento e il novanta per cento per:
a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;
b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;
c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi e di multisale;
d) il ripristino di sale non piu' in esercizio;
e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.
4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.
6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.
7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell' art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non puo' essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.
10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
- L' art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , adesso cosi' recita:
"Art. 4 (Contributi in conto interessi). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore di persone fisiche e giuridiche private e dei soggetti di cui all' art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall' art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 .
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1".
L' art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , adesso cosi' recita:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa', secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
- L' art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 , adesso cosi' recita:
"Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all' art. 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , e della commissione di cui all' art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all' art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163 . Resta inoltre fermo quanto previsto dall' art. 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153 .
2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell' art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 . Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all' art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153 . In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all' art. 31-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti".
- L' art. 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , adesso cosi' recita:
"Art. 6 (Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali). - 1. Per le finalita' previste dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420 , e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.
2. Il contributo dello Stato di cui all' art. 5, comma 1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420 , e' stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.
3. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000. Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001.
4. A decorrere dal 1999 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica.
5. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Societa' di cultura La Biennale di Venezia.
6. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni".
- L' art. 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , adesso cosi' recita:
"Art. 18 (Disposizioni transitorie). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato lo statuto del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 2, comma 2.
2. Ove lo statuto non venga approyato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'art. 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I.
4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del C.O.N.I., le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni successivi.
5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'art. 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.
6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.
7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'art. 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 ".
- L' art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , adesso cosi' recita:
"Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 , e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali".
Entrata in vigore il 9 gennaio 2001