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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/10/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA e domiciliati in Lucera Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Vittoria G. De Girolamo, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione------------
---------------------------- appellanti, attori in riassunzione ex art. 392 c.p.c. E
elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giuseppe De Cristofaro e rappresentato in giudizio dall'avv. Marco Intiso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione---------------------
----------------------- appellato, convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c. NONCHE'
e CP_2 Controparte_3 [...] appellate, contumaci Controparte_4
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: all'udienza cartolare del 16.5.2025, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato il 14.9.2001, Parte_3 proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Lucera, avverso il precetto intimatogli da e fondato su assegno Parte_1 Parte_2 bancario n. 0455130/00 dell'importo di £ 10.000.000 tratto sulla Banca Popolare di Bari per il pagamento di una fornitura di fieno e protestato il 3.7.2001 per carenza di provvista, deducendo l'insussistenza del credito per pretesi vizi della cosa venduta.
Con atto di citazione notificato il 4.10.2001, e Controparte_1 convenivano in giudizio per ottenere Parte_3 Parte_1 la risoluzione del contratto di vendita avente ad oggetto 850 quintali di fieno per grave inadempimento del venditore, la restituzione della parte di prezzo già corrisposta ed il risarcimento dei danni.
Con atto di citazione notificato il 23.12.2002, Controparte_1 riassumeva nel merito l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario n. 0455130/00 ed il ricorso per accertamento tecnico preventivo instaurato per la verifica dei vizi della cosa venduta, chiedendo la declaratoria di illegittimità del protesto, la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti e la condanna di e al risarcimento dei danni. Parte_1 Parte_2
A seguito della riunione dei tre giudizi, la causa veniva istruita con prove orali, con l'acquisizione della ctu espletata nel procedimento per ATP e con ulteriore appendice tecnica, nell'ambito della quale venivano richiesti chiarimenti ed approfondimenti al medesimo perito nominato nel procedimento cautelare.
Il giudizio di primo grado veniva interrotto per la morte di Parte_3
e successivamente riassunto da . Si
[...] Controparte_1 costituivano nella fase riassuntiva e Controparte_3 Controparte_4 figlie ed eredi di mentre restava contumace Parte_3 CP_2
moglie ed erede del medesimo.
[...]
Con sentenza (non notificata) n. 1986/2016 emessa il 27.6.2016, il Tribunale di Foggia dichiarava la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra e per grave inadempimento del Parte_1 Parte_3 venditore;
condannava l' a restituire il prezzo di € 5.526,09 già Pt_1 riscosso;
accoglieva l'opposizione a precetto e dichiarava l'insussistenza del diritto di e di procedere esecutivamente in forza Pt_1 Pt_2 dell'assegno n. 0455130-00; dichiarava l'illegittimità del protesto del prefato pagina 2 di 10 titolo di credito, ordinandone la cancellazione dal relativo registro informatico;
rigettava la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti e;
condannava e Parte_3 Controparte_1 Parte_1
in solido tra loro, a rifondere agli opponenti le spese Parte_2 di lite, ponendo i costi di ctu (anche relativi alla fase di ATP) a definitivo carico degli opposti in solido.
Con atto di citazione notificato il 12.10.2016, proponevano tempestivo appello avverso la prefata sentenza e Parte_1 Parte_2 concludendo per la declaratoria di decadenza degli attori dall'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c. e per il rigetto di tutte le domande dai medesimi proposte.
Con sentenza (non notificata) n. 761/2019 del 27.3.2019, la Corte d'appello di Bari, in accoglimento del gravame, dichiarava la fondatezza dell'eccezione di decadenza degli acquirenti per tardività della denunzia dei vizi, rigettava tutte le domande attoree e condannava gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la decisione della Corte di merito, proponeva ricorso per cassazione
, in forza di tre motivi: con il primo, denunziava la nullità Controparte_1 della decisione di appello, per essersi il relativo giudizio svolto senza la partecipazione di non citata benchè litisconsorte necessaria CP_2 in quanto moglie ed erede del defunto con il secondo Parte_3
e terzo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 1455 c.c.
Con ordinanza n. 35523/2022 del 2.12.2022, la Corte di cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassava la decisione di secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio e rinviava la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per la decisione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato il 23-28/02/2023, e Parte_1 hanno riassunto la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., Parte_2 insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. e, in subordine, chiedendo, in rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione, il rigetto di tutte le domande proposte da e , la dichiarazione dell'obbligo dei Parte_3 Controparte_1 di pagare l'intero corrispettivo della fornitura, nonché la Parte_3 condanna dei convenuti al pagamento di tutte le spese di lite. pagina 3 di 10 Con comparsa del 15.6.2023, si è costituito nell'odierno giudizio di rinvio
, il quale ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità Controparte_1 della riassunzione, difettando essa dell'articolazione dei motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1986/2016, e ha concluso per la conferma della decisione di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.
Le eredi di sono invece rimaste contumaci. Parte_3
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., entro i quali la difesa di non ha depositato gli Controparte_1 atti conclusivi.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_2 CP_3
e che, pur ritualmente citate nella presente fase
[...] Controparte_4 di rinvio, non si sono costituite in giudizio.
Sempre preliminarmente, va disattesa, poiché infondata, l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della riassunzione, sollevata da P_
.
[...]
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (più di recente, Cass. 2022/ n. 37200). Da ciò discende che non è necessaria, ai fini della sua validità, la specifica e rigorosa riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo invece sufficiente che siano richiamati – senza necessità di integrale e testuale riproduzione- l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione (v. Cass. 2017/ n. 30529; conf. Cass. 2014/n. 23073). “Di conseguenza, il giudice dinanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda, proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata (nella specie, per violazione pagina 4 di 10 del contraddittorio) e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario” (Cass. 2007/n. 2309).
Nel caso di specie, l'atto di citazione in riassunzione, redatto mediante l'adozione di formule riepilogative e richiami per relationem alle difese e domande svolte nei precedenti gradi, soddisfa i requisiti sopra richiamati, dal che deriva l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'appellato costituito.
Sempre in rito, giova premettere che la cassazione della sentenza per ragioni meramente processuali (come nel caso di rilevato difetto di integrità del contraddittorio) sostanzia un rinvio cd. “improprio” (o “restitutorio”), onde il giudizio deve svolgersi, ex novo, nello stesso grado in cui è stata emanata la sentenza nulla, con l'applicazione delle norme che lo disciplinano (vd. Cass. 1984/ n. 690), sicché le parti vengono a trovarsi nelle loro posizioni originarie e il giudice del merito può liberamente riesaminare e valutare i fatti di causa, senza essere vincolato da pregresse statuizioni (vd. Cass. 1984/ n. 546). In tale ipotesi, quindi, la Corte d'appello, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio cd. “proprio” (o “prosecutorio”), conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, in vista della pronuncia di una decisione sostitutiva di quella di primo grado, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (Cass. 2018/ n. 23314, Cass. 2015/ n. 4290).
Pertanto, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 35523/2022, che ha cassato la decisione di appello in ragione della non integrità del contraddittorio, spetta a questa Corte, quale giudice di secondo grado, esaminare le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto (come già aveva ritenuto questa Corte con la sentenza annullata per l'anzidetta questione processuale legata alla mancata partecipazione della litisconsorte . CP_5
Con il primo motivo di gravame, è stato censurato il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c., che sarebbe conseguenza di una erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice.
pagina 5 di 10 Secondo gli appellanti , numerose circostanze (alcune Parte_4 documentate, altre incontroverse, altre emerse nel corso dell'istruttoria) consentivano di desumere il decorso di più di otto giorni tra la scoperta del vizio da parte dei e la loro denuncia al venditore (avvenuta il Parte_3
27.6.01).
Più in particolare, la fattura n. 01/01 e le bolle di consegna nn. 01 e 02 del 15.5.01 e nn. 03, 04 e 05 del 16.5.01, mai contestate, collocavano la consegna del fieno agli acquirenti tra il 15 e il 16 maggio 2001; il documento rilasciato il 25.6.01 dal veterinario della ASL di Foggia, dott.
attestava che, già all'esito dei sopralluoghi del 30.5.01, del Persona_1
4.6.01 e del 9.6.01, lo stesso aveva evidenziato i gravi vizi da cui era affetto il fieno e i conseguenti gravi disturbi e malori patiti dagli ovini;
Parte_3 nelle proprie difese, aveva riconosciuto di essersi accorto dei vizi “dopo circa 20 giorni dallo scarico del fieno” e aveva dichiarato di aver avuto certezza dell'inadempimento “sin dal momento dell'intervento del dott.
, il quale, però, come risultante dalla certificazione del 25.6.01, Per_1 aveva eseguito il primo accesso già il 30.5.2001 e poi il 4.6.01 e il 9.6.01; stando al contenuto della certificazione redatta il 25.6.2001, la data da cui - al più tardi - doveva farsi decorrere il termine per la contestazione dei vizi andava fissata al 9.6.01; di conseguenza, non poteva condividersi l'affermazione degli appellati secondo cui essi avrebbero scoperto i vizi il 21.6.01, data di convocazione del dott. agr. e del dott. per Per_2 Per_1 ulteriori verifiche;
la relazione di parte del dott. , successiva agli Per_2 accertamenti del dott. era adoperabile solo per dimostrare il totale Per_1 disfacimento delle balle alla data di sua redazione, ma non - come erroneamente ritenuto dal primo giudice - per collocare al 21.6.01 la conoscenza dei vizi.
Il motivo è fondato.
Il principio secondo cui “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta” (Cass. 2021/ n. 40814, Cass. 2016/ n. 11046), non è applicabile alla presente fattispecie, in cui i vizi, pur non immediatamente evincibili al momento della consegna, si pagina 6 di 10 sono manifestati e sono stati scoperti in tutta la loro gravità non solo prima dell'ATP, ma ancor prima di acquisire gli esiti della relazione stragiudiziale peritale di parte commissionata dai al dott. agr. . Parte_3 Per_2
Premesso sul punto che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta di cui all'art. 1495 c.c. deve essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale (cfr. Cass. 1994/n. 1458; Cass. 1997/n. 12011) e che detto termine decorre pacificamente dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, nel caso specifico va rilevato che il veterinario della ASL di Foggia, dott. in data 25.6.01, Persona_1 aveva certificato che “da sopralluoghi effettuati dietro richiesta del sig.
di in data 30.5.01, 4.6.01 e 9.6.01, si è Controparte_1 Per_3 riscontrato quanto segue: circa 70 ovini, all'esame clinico, presentavano arresto della ruminazione, scialorrea, diarrea, ottundimento del sensorio. Gli animali venivano …foraggiati con fieno. Si consigliava di sospendere la foraggiata in quanto il fieno si presentava in buona parte marcito e ridotto a strame, onde evitare l'intossicazione di altri capi. Il digiuno e la somministrazione di paglia per tamponare il dismicrobismo intestinale portavano alla risoluzione del caso…”.
Il contenuto di questa certificazione (che si rinviene nella produzione documentale proprio dei è stato poi confermato dallo stesso Parte_3 medico veterinario, in sede di prova testimoniale resa all'udienza del 19.3.2007, nel corso della quale egli non si è limitato a ribadire il contenuto dei propri scritti, ma ha altresì precisato di essersi recato presso l'azienda dei su richiesta dei medesimi, varie volte, nel maggio e nel giugno Parte_3
2001, e che, “dopo essermi informato sull'alimentazione degli ovini, ho chiesto di verificare il foraggio somministrato che si trovava in un capannone chiuso in cui c'era un'alta temperatura ed un forte odore di marcio. Una parte dei balloni di fieno presenti si presentavano marciti soprattutto nella parte centrale più soggetta a fermentazione. Ricordo che consigliai al di non somministrare il fieno agli animali e di Parte_3 rimuoverlo dal capannone attesi i rischi di autocombustione”.
La precisione e concordanza delle affermazioni rese dal dott. tra Per_1
l'altro rimaste prive di confutazione, consentono dunque di collocare la conoscenza oggettiva dell'esistenza dei vizi della fornitura di fieno da parte degli acquirenti al più tardi al 9.6.01 (ultimo sopralluogo del medico pagina 7 di 10 veterinario), data a partire dalla quale ha iniziato a decorrere il termine decadenziale ex art. 1495 c.c. per la denunzia.
È, quindi, priva di fondamento la tesi difensiva degli appellati, secondo cui essi avrebbero avuto conoscenza effettiva dei vizi solo successivamente e cioè al momento della lettura della consulenza di parte redatta il 22/06/2001 dal dott. agr. , poiché il cattivo stato del fieno era stato sin Persona_4 da prima individuato dal medico veterinario come la causa dei disturbi alimentari manifestati dal bestiame e poi risoltisi proprio con l'interruzione della foraggiata.
È inoltre rimasta sfornita di prova la circostanza che invitato dai Pt_1
a prendere parte al sopralluogo del dott. , avrebbe Parte_3 Per_2 riconosciuto espressamente i vizi denunciati e si sarebbe impegnato a ritirare il fieno ammalorato e a restituire il prezzo. Le deposizioni rese sia dallo stesso dott. che dal pastore non fanno invero alcun Per_2 Testimone_1 cenno della presenza dell' al sopralluogo del 21/06/2001. Pt_1
Alla luce delle concrete emergenze istruttorie, si deve dunque ritenere che e fossero a conoscenza dei vizi, al Parte_3 Controparte_1 più tardi, dal 9.6.2001, data dell'ultimo sopralluogo da parte del dott.
Per_1
Dovendo far decorrere da quel momento il termine decadenziale ex art. 1495 c.c., deve perciò affermarsi la tardività della denunzia dei vizi resa all' solo il 27.6.01. Pt_1
L'accoglimento del primo motivo di appello, da sé solo idoneo alla definizione della controversia, comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di doglianza, con cui gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado per aver ritenuto dimostrato in difetto di prova che il fieno ammalorato fosse quello fornito da per aver omesso di considerare Pt_1 che il rischio dell'imballaggio sarebbe rimasto a carico dei compratori che, col cattivo stivaggio, avrebbe determinato la marcescenza del fieno, nonché per aver condannato solidalmente alle spese di lite anche Parte_2
(girataria dell'assegno posto a base del precetto opposto), nonostante
[...] la sua asserita estraneità alla vicenda contrattuale per cui è causa.
La regolazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità, deve essere rapportata all'esito globale del processo, piuttosto che a quello dei diversi gradi di giudizio;
è infatti principio giurisprudenziale pacifico che pagina 8 di 10 il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero addirittura condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e tuttavia complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. 2015/n. 20289; conf. Cass. SS.UU. ord. 2022/n. 32906; Cass. 2023/n. 9448).
Nel caso in esame, le spese seguono l'ordinario criterio della soccombenza finale dei e si liquidano come da dispositivo ex DM Parte_5
2022/n. 147.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 23-28/02/2023 da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
(queste ultime tre quali eredi di , avverso la sentenza Parte_3
n. 1986/2016 emessa il 27.6.2016 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la decadenza di e dalla garanzia Parte_3 Controparte_1 ex art. 1495 c.c.;
2. per l'effetto, rigetta l'opposizione al precetto proposta da Parte_3 con l'atto di citazione notificato il 28.9.2001, rigetta le
[...] domande proposte da e con Parte_3 Controparte_1
l'atto di citazione notificato il 4.10.2001, rigetta le domande proposte da con l'atto di citazione notificato il 23.12.2002; Controparte_1
3. condanna , in solido con Controparte_1 Controparte_4
e (queste ultime quali eredi di Controparte_3 CP_2
, al pagamento, in favore di e Parte_3 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano, per il giudizio Parte_2 di primo grado, in € 200 per esborsi ed € 4.000 per onorari (compresa la fase cautelare); per il giudizio di appello, in € 382,50 per esborsi ed € 2.906 per onorari;
per il giudizio di legittimità, in € 1.541 per compensi professionali;
per il presente giudizio di rinvio, in € 174 per esborsi ed € 2.906 per onorari (con clausola di distrazione in favore dell'avvocato antistatario Vittoria G. De Girolamo), il tutto oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
pagina 9 di 10 4. pone definitivamente a carico delle stesse parti soccombenti in solido le spese di ctu, comprese quelle relative alla fase di ATP.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il consigliere relatore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA e domiciliati in Lucera Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Vittoria G. De Girolamo, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione------------
---------------------------- appellanti, attori in riassunzione ex art. 392 c.p.c. E
elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giuseppe De Cristofaro e rappresentato in giudizio dall'avv. Marco Intiso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione---------------------
----------------------- appellato, convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c. NONCHE'
e CP_2 Controparte_3 [...] appellate, contumaci Controparte_4
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: all'udienza cartolare del 16.5.2025, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato il 14.9.2001, Parte_3 proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Lucera, avverso il precetto intimatogli da e fondato su assegno Parte_1 Parte_2 bancario n. 0455130/00 dell'importo di £ 10.000.000 tratto sulla Banca Popolare di Bari per il pagamento di una fornitura di fieno e protestato il 3.7.2001 per carenza di provvista, deducendo l'insussistenza del credito per pretesi vizi della cosa venduta.
Con atto di citazione notificato il 4.10.2001, e Controparte_1 convenivano in giudizio per ottenere Parte_3 Parte_1 la risoluzione del contratto di vendita avente ad oggetto 850 quintali di fieno per grave inadempimento del venditore, la restituzione della parte di prezzo già corrisposta ed il risarcimento dei danni.
Con atto di citazione notificato il 23.12.2002, Controparte_1 riassumeva nel merito l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario n. 0455130/00 ed il ricorso per accertamento tecnico preventivo instaurato per la verifica dei vizi della cosa venduta, chiedendo la declaratoria di illegittimità del protesto, la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti e la condanna di e al risarcimento dei danni. Parte_1 Parte_2
A seguito della riunione dei tre giudizi, la causa veniva istruita con prove orali, con l'acquisizione della ctu espletata nel procedimento per ATP e con ulteriore appendice tecnica, nell'ambito della quale venivano richiesti chiarimenti ed approfondimenti al medesimo perito nominato nel procedimento cautelare.
Il giudizio di primo grado veniva interrotto per la morte di Parte_3
e successivamente riassunto da . Si
[...] Controparte_1 costituivano nella fase riassuntiva e Controparte_3 Controparte_4 figlie ed eredi di mentre restava contumace Parte_3 CP_2
moglie ed erede del medesimo.
[...]
Con sentenza (non notificata) n. 1986/2016 emessa il 27.6.2016, il Tribunale di Foggia dichiarava la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra e per grave inadempimento del Parte_1 Parte_3 venditore;
condannava l' a restituire il prezzo di € 5.526,09 già Pt_1 riscosso;
accoglieva l'opposizione a precetto e dichiarava l'insussistenza del diritto di e di procedere esecutivamente in forza Pt_1 Pt_2 dell'assegno n. 0455130-00; dichiarava l'illegittimità del protesto del prefato pagina 2 di 10 titolo di credito, ordinandone la cancellazione dal relativo registro informatico;
rigettava la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti e;
condannava e Parte_3 Controparte_1 Parte_1
in solido tra loro, a rifondere agli opponenti le spese Parte_2 di lite, ponendo i costi di ctu (anche relativi alla fase di ATP) a definitivo carico degli opposti in solido.
Con atto di citazione notificato il 12.10.2016, proponevano tempestivo appello avverso la prefata sentenza e Parte_1 Parte_2 concludendo per la declaratoria di decadenza degli attori dall'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c. e per il rigetto di tutte le domande dai medesimi proposte.
Con sentenza (non notificata) n. 761/2019 del 27.3.2019, la Corte d'appello di Bari, in accoglimento del gravame, dichiarava la fondatezza dell'eccezione di decadenza degli acquirenti per tardività della denunzia dei vizi, rigettava tutte le domande attoree e condannava gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la decisione della Corte di merito, proponeva ricorso per cassazione
, in forza di tre motivi: con il primo, denunziava la nullità Controparte_1 della decisione di appello, per essersi il relativo giudizio svolto senza la partecipazione di non citata benchè litisconsorte necessaria CP_2 in quanto moglie ed erede del defunto con il secondo Parte_3
e terzo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 1455 c.c.
Con ordinanza n. 35523/2022 del 2.12.2022, la Corte di cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassava la decisione di secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio e rinviava la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per la decisione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato il 23-28/02/2023, e Parte_1 hanno riassunto la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., Parte_2 insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. e, in subordine, chiedendo, in rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione, il rigetto di tutte le domande proposte da e , la dichiarazione dell'obbligo dei Parte_3 Controparte_1 di pagare l'intero corrispettivo della fornitura, nonché la Parte_3 condanna dei convenuti al pagamento di tutte le spese di lite. pagina 3 di 10 Con comparsa del 15.6.2023, si è costituito nell'odierno giudizio di rinvio
, il quale ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità Controparte_1 della riassunzione, difettando essa dell'articolazione dei motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1986/2016, e ha concluso per la conferma della decisione di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.
Le eredi di sono invece rimaste contumaci. Parte_3
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., entro i quali la difesa di non ha depositato gli Controparte_1 atti conclusivi.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_2 CP_3
e che, pur ritualmente citate nella presente fase
[...] Controparte_4 di rinvio, non si sono costituite in giudizio.
Sempre preliminarmente, va disattesa, poiché infondata, l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della riassunzione, sollevata da P_
.
[...]
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (più di recente, Cass. 2022/ n. 37200). Da ciò discende che non è necessaria, ai fini della sua validità, la specifica e rigorosa riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo invece sufficiente che siano richiamati – senza necessità di integrale e testuale riproduzione- l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione (v. Cass. 2017/ n. 30529; conf. Cass. 2014/n. 23073). “Di conseguenza, il giudice dinanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda, proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata (nella specie, per violazione pagina 4 di 10 del contraddittorio) e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario” (Cass. 2007/n. 2309).
Nel caso di specie, l'atto di citazione in riassunzione, redatto mediante l'adozione di formule riepilogative e richiami per relationem alle difese e domande svolte nei precedenti gradi, soddisfa i requisiti sopra richiamati, dal che deriva l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'appellato costituito.
Sempre in rito, giova premettere che la cassazione della sentenza per ragioni meramente processuali (come nel caso di rilevato difetto di integrità del contraddittorio) sostanzia un rinvio cd. “improprio” (o “restitutorio”), onde il giudizio deve svolgersi, ex novo, nello stesso grado in cui è stata emanata la sentenza nulla, con l'applicazione delle norme che lo disciplinano (vd. Cass. 1984/ n. 690), sicché le parti vengono a trovarsi nelle loro posizioni originarie e il giudice del merito può liberamente riesaminare e valutare i fatti di causa, senza essere vincolato da pregresse statuizioni (vd. Cass. 1984/ n. 546). In tale ipotesi, quindi, la Corte d'appello, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio cd. “proprio” (o “prosecutorio”), conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, in vista della pronuncia di una decisione sostitutiva di quella di primo grado, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (Cass. 2018/ n. 23314, Cass. 2015/ n. 4290).
Pertanto, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 35523/2022, che ha cassato la decisione di appello in ragione della non integrità del contraddittorio, spetta a questa Corte, quale giudice di secondo grado, esaminare le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto (come già aveva ritenuto questa Corte con la sentenza annullata per l'anzidetta questione processuale legata alla mancata partecipazione della litisconsorte . CP_5
Con il primo motivo di gravame, è stato censurato il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c., che sarebbe conseguenza di una erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice.
pagina 5 di 10 Secondo gli appellanti , numerose circostanze (alcune Parte_4 documentate, altre incontroverse, altre emerse nel corso dell'istruttoria) consentivano di desumere il decorso di più di otto giorni tra la scoperta del vizio da parte dei e la loro denuncia al venditore (avvenuta il Parte_3
27.6.01).
Più in particolare, la fattura n. 01/01 e le bolle di consegna nn. 01 e 02 del 15.5.01 e nn. 03, 04 e 05 del 16.5.01, mai contestate, collocavano la consegna del fieno agli acquirenti tra il 15 e il 16 maggio 2001; il documento rilasciato il 25.6.01 dal veterinario della ASL di Foggia, dott.
attestava che, già all'esito dei sopralluoghi del 30.5.01, del Persona_1
4.6.01 e del 9.6.01, lo stesso aveva evidenziato i gravi vizi da cui era affetto il fieno e i conseguenti gravi disturbi e malori patiti dagli ovini;
Parte_3 nelle proprie difese, aveva riconosciuto di essersi accorto dei vizi “dopo circa 20 giorni dallo scarico del fieno” e aveva dichiarato di aver avuto certezza dell'inadempimento “sin dal momento dell'intervento del dott.
, il quale, però, come risultante dalla certificazione del 25.6.01, Per_1 aveva eseguito il primo accesso già il 30.5.2001 e poi il 4.6.01 e il 9.6.01; stando al contenuto della certificazione redatta il 25.6.2001, la data da cui - al più tardi - doveva farsi decorrere il termine per la contestazione dei vizi andava fissata al 9.6.01; di conseguenza, non poteva condividersi l'affermazione degli appellati secondo cui essi avrebbero scoperto i vizi il 21.6.01, data di convocazione del dott. agr. e del dott. per Per_2 Per_1 ulteriori verifiche;
la relazione di parte del dott. , successiva agli Per_2 accertamenti del dott. era adoperabile solo per dimostrare il totale Per_1 disfacimento delle balle alla data di sua redazione, ma non - come erroneamente ritenuto dal primo giudice - per collocare al 21.6.01 la conoscenza dei vizi.
Il motivo è fondato.
Il principio secondo cui “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta” (Cass. 2021/ n. 40814, Cass. 2016/ n. 11046), non è applicabile alla presente fattispecie, in cui i vizi, pur non immediatamente evincibili al momento della consegna, si pagina 6 di 10 sono manifestati e sono stati scoperti in tutta la loro gravità non solo prima dell'ATP, ma ancor prima di acquisire gli esiti della relazione stragiudiziale peritale di parte commissionata dai al dott. agr. . Parte_3 Per_2
Premesso sul punto che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta di cui all'art. 1495 c.c. deve essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale (cfr. Cass. 1994/n. 1458; Cass. 1997/n. 12011) e che detto termine decorre pacificamente dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, nel caso specifico va rilevato che il veterinario della ASL di Foggia, dott. in data 25.6.01, Persona_1 aveva certificato che “da sopralluoghi effettuati dietro richiesta del sig.
di in data 30.5.01, 4.6.01 e 9.6.01, si è Controparte_1 Per_3 riscontrato quanto segue: circa 70 ovini, all'esame clinico, presentavano arresto della ruminazione, scialorrea, diarrea, ottundimento del sensorio. Gli animali venivano …foraggiati con fieno. Si consigliava di sospendere la foraggiata in quanto il fieno si presentava in buona parte marcito e ridotto a strame, onde evitare l'intossicazione di altri capi. Il digiuno e la somministrazione di paglia per tamponare il dismicrobismo intestinale portavano alla risoluzione del caso…”.
Il contenuto di questa certificazione (che si rinviene nella produzione documentale proprio dei è stato poi confermato dallo stesso Parte_3 medico veterinario, in sede di prova testimoniale resa all'udienza del 19.3.2007, nel corso della quale egli non si è limitato a ribadire il contenuto dei propri scritti, ma ha altresì precisato di essersi recato presso l'azienda dei su richiesta dei medesimi, varie volte, nel maggio e nel giugno Parte_3
2001, e che, “dopo essermi informato sull'alimentazione degli ovini, ho chiesto di verificare il foraggio somministrato che si trovava in un capannone chiuso in cui c'era un'alta temperatura ed un forte odore di marcio. Una parte dei balloni di fieno presenti si presentavano marciti soprattutto nella parte centrale più soggetta a fermentazione. Ricordo che consigliai al di non somministrare il fieno agli animali e di Parte_3 rimuoverlo dal capannone attesi i rischi di autocombustione”.
La precisione e concordanza delle affermazioni rese dal dott. tra Per_1
l'altro rimaste prive di confutazione, consentono dunque di collocare la conoscenza oggettiva dell'esistenza dei vizi della fornitura di fieno da parte degli acquirenti al più tardi al 9.6.01 (ultimo sopralluogo del medico pagina 7 di 10 veterinario), data a partire dalla quale ha iniziato a decorrere il termine decadenziale ex art. 1495 c.c. per la denunzia.
È, quindi, priva di fondamento la tesi difensiva degli appellati, secondo cui essi avrebbero avuto conoscenza effettiva dei vizi solo successivamente e cioè al momento della lettura della consulenza di parte redatta il 22/06/2001 dal dott. agr. , poiché il cattivo stato del fieno era stato sin Persona_4 da prima individuato dal medico veterinario come la causa dei disturbi alimentari manifestati dal bestiame e poi risoltisi proprio con l'interruzione della foraggiata.
È inoltre rimasta sfornita di prova la circostanza che invitato dai Pt_1
a prendere parte al sopralluogo del dott. , avrebbe Parte_3 Per_2 riconosciuto espressamente i vizi denunciati e si sarebbe impegnato a ritirare il fieno ammalorato e a restituire il prezzo. Le deposizioni rese sia dallo stesso dott. che dal pastore non fanno invero alcun Per_2 Testimone_1 cenno della presenza dell' al sopralluogo del 21/06/2001. Pt_1
Alla luce delle concrete emergenze istruttorie, si deve dunque ritenere che e fossero a conoscenza dei vizi, al Parte_3 Controparte_1 più tardi, dal 9.6.2001, data dell'ultimo sopralluogo da parte del dott.
Per_1
Dovendo far decorrere da quel momento il termine decadenziale ex art. 1495 c.c., deve perciò affermarsi la tardività della denunzia dei vizi resa all' solo il 27.6.01. Pt_1
L'accoglimento del primo motivo di appello, da sé solo idoneo alla definizione della controversia, comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di doglianza, con cui gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado per aver ritenuto dimostrato in difetto di prova che il fieno ammalorato fosse quello fornito da per aver omesso di considerare Pt_1 che il rischio dell'imballaggio sarebbe rimasto a carico dei compratori che, col cattivo stivaggio, avrebbe determinato la marcescenza del fieno, nonché per aver condannato solidalmente alle spese di lite anche Parte_2
(girataria dell'assegno posto a base del precetto opposto), nonostante
[...] la sua asserita estraneità alla vicenda contrattuale per cui è causa.
La regolazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità, deve essere rapportata all'esito globale del processo, piuttosto che a quello dei diversi gradi di giudizio;
è infatti principio giurisprudenziale pacifico che pagina 8 di 10 il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero addirittura condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e tuttavia complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. 2015/n. 20289; conf. Cass. SS.UU. ord. 2022/n. 32906; Cass. 2023/n. 9448).
Nel caso in esame, le spese seguono l'ordinario criterio della soccombenza finale dei e si liquidano come da dispositivo ex DM Parte_5
2022/n. 147.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 23-28/02/2023 da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
(queste ultime tre quali eredi di , avverso la sentenza Parte_3
n. 1986/2016 emessa il 27.6.2016 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la decadenza di e dalla garanzia Parte_3 Controparte_1 ex art. 1495 c.c.;
2. per l'effetto, rigetta l'opposizione al precetto proposta da Parte_3 con l'atto di citazione notificato il 28.9.2001, rigetta le
[...] domande proposte da e con Parte_3 Controparte_1
l'atto di citazione notificato il 4.10.2001, rigetta le domande proposte da con l'atto di citazione notificato il 23.12.2002; Controparte_1
3. condanna , in solido con Controparte_1 Controparte_4
e (queste ultime quali eredi di Controparte_3 CP_2
, al pagamento, in favore di e Parte_3 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano, per il giudizio Parte_2 di primo grado, in € 200 per esborsi ed € 4.000 per onorari (compresa la fase cautelare); per il giudizio di appello, in € 382,50 per esborsi ed € 2.906 per onorari;
per il giudizio di legittimità, in € 1.541 per compensi professionali;
per il presente giudizio di rinvio, in € 174 per esborsi ed € 2.906 per onorari (con clausola di distrazione in favore dell'avvocato antistatario Vittoria G. De Girolamo), il tutto oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
pagina 9 di 10 4. pone definitivamente a carico delle stesse parti soccombenti in solido le spese di ctu, comprese quelle relative alla fase di ATP.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il consigliere relatore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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