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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1321/2018
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Wanda Sotgiu la quale precisa le conclusioni come in atti e si richiama a tutte Parte_1
le difese svolte;
per quale curatore della minore l'Avv. Anna Franca Corrias la quale CP_1 Persona_1
precisa le conclusioni come in atti e si richiama a tutte le difese svolte;
per l'Avv. Andrea De Angelis il quale precisa le Parte_2
conclusioni come in atti e si richiama a tutte le difese svolte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. senza darne lettura in quanto i procuratori delle parti devono lasciare l'aula per successivi impegni.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno, promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , quale genitore Parte_1 C.F._1
esercente la potestà sulla minore , residente in [...]ed elettivamente Parte_3
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Sau e dell'Avv. Wanda Sotgiu che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata all'atto di citazione, nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Cagliari, quale Curatore Speciale della minore , nata a [...] il 15 Parte_3
giugno 2005, C.F. giusto Decreto del Giudice Tutelare, Dott. Marcello Pinna, C.F._3
in data 15 gennaio 2020, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Piazza Repubblica n. 22 presso lo
Studio dell'Avvocato Anna Franca Corrias ( CF ) che lo rappresenta e difende C.F._4
in forza di procura speciale rilasciata in calce e con atto separato e che dichiara di voler ricevere, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., le comunicazioni previste dagli artt. 133 e segg. c.p.c. via telefax al numero
070/303414, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1
attore contro
C.F. e P.Iva con sede in Cagliari presso il Parte_2 P.IVA_1
Molo Dogana del Porto di Cagliari, in persona del legale rappresentante sig.ra C.F. Parte_2
, residente in [...], CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Dante n. 99, presso lo studio dell'avv. Andrea De
pagina 2 di 7 Angelis, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti: - in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della SO.GE.BAR di Monni
C. s.a.s. nella causazione dell'evento verificatosi in data 17 aprile 2014 e, quindi, per i CP_2
danni subiti dalla piccola in conseguenza del suddetto evento;
- per l'effetto Persona_2
condannare in persona del Legale Rappresentante pro Parte_4
tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice che si quantificano nella misura in €
45.000,00, oltre alla personalizzazione del danno conseguente alla sofferenza e il patema d'animo conseguiti alla piccola ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso Pt_3
di causa, oltre agli interessi sulle somme dovute;
- in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della nella causazione Parte_4 dell'evento verificatosi in data 17 aprile 2014 e, quindi, per i danni subiti dalla piccola Persona_2
in conseguenza del suddetto evento;
- per l'effetto condannare
[...] Parte_4
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti
[...] dall'attrice che si quantificano nella misura in € 45.000,00, oltre alla personalizzazione del danno conseguente alla sofferenza e il patema d'animo conseguiti alla piccola ovvero in quella Pt_3
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi sulle somme dovute, con vittoria di spese, ivi comprese le spese generali di studio, e onorari del giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali di studio, e onorari del giudizio.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale respinte le avverse istanze, in accoglimento delle eccezioni formulate da parte convenuta:
- in via principale, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, in ragione dei motivi indicati nella parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia titolo di responsabilità in capo alla Società convenuta, escludere o ridurre il risarcimento alla minor somma che risulterà in corso di causa, in considerazione del grado di concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento; - in ogni caso, con vittoria di spese del giudizio, comprese le spese generali.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente la signora in qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità sulla figlia minore , ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Persona_1
pagina 3 di 7 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della Parte_2
convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., in ordine al sinistro occorso alla piccola in data 17 aprile 2014 nel locale ristorante gestito dalla convenuta, e la condanna Per_3
della medesima al risarcimento dei danni.
L'attrice ha esposto che, in data 17 aprile 2014, la piccola e i suoi familiari si erano recati a Pt_3
pranzare presso il ristorante “Trattoria del porto” di Cagliari, gestito dalla convenuta;
il tavolo da pranzo era stato apparecchiato nella terrazza esterna del ristorante;
la terrazza era priva delle vetrate di protezione a chiusura;
a causa dell'assenza di tali vetrate, la bambina era caduta a terra dall'altezza di circa un metro;
nell'immediato, non sembrava che avesse riportato gravi conseguenze ma il giorno successivo, mentre si trovava a Nuoro con la famiglia, aveva manifestato astenia e vomito e, in data 19 aprile 2014, era stata accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro;
ricoverata nel reparto di pediatria con la diagnosi di trauma cranico, era stata sottoposta a Pt_3
tomografia del crani da cui era risultato un ematoma epidurale in sede parieto-temporale-sinistra; era stata quindi trasferita nel reparto di neurochirurgia del medesimo nosocomio e ivi era stata Pt_3
operata in via d'urgenza per l'evacuazione dell'ematoma; a seguito di un regolare decorso post-
.operatorio, in data 23 aprile 2014 era stata dimessa;
in conseguenza delle lesioni subite la Pt_3
bambina ha riportato postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 13% oltre a 12+90 giorni di inabilità temporanea totale e parziale;
in conseguenza dell'intervento ha riportato un Pt_3
danno estetico per la presenza di una cicatrice di circa 26-27 cm e dello spessore di 3.4 mm nella zona fronto parietale.bilaterale che le crea notevole disagio anche nei rapporti con i coetanei;
la stessa patisce inoltre le conseguenze del trauma consistenti nella cefalea, disturbi del sonno, sensazioni vertiginose e paura di cadere ancora.
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La non ha contestato che abbia subito un sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo Pt_2 Pt_3
indicate; ha eccepito l'imprevedibilità delle condizioni meteoriche di forte vento che avrebbero divelto le protezioni della terrazza e ha esposto che sarebbe stato compito dell'Autorità Portuale concedente provvedere al ripristino;
ha esposto di avere posizionato dei tavoli al fine di impedire alle persone di avvicinarsi al dislivello;
ha contestato le modalità di svolgimento del fatto, descritte genericamente nell'atto introduttivo;
ha eccepito il concorso di colpa dei genitori di i quali, pur potendo Pt_3
percepire la situazione di pericolo, non avrebbero vigilato sulla bambina;
infine, ha contestato la quantificazione dei danni.
pagina 4 di 7 A seguito dell'eccezione sul concorso di responsabilità dei genitori, il giudice ha assegnato il termine di tre mesi per la nomina di un curatore speciale, il quale, nominato e debitamente autorizzato, si è costituito nell'interesse di Pt_3
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
L'art. 2051 c.c. stabilisce che ognuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
I presupposti per l'applicazione della norma sono i seguenti: in primo luogo è necessario che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella produzione del danno;
lo si ricava dal tenore letterale dell'art. 2051
c.c., laddove si riferisce ai danni causati dalla cosa e non con la cosa;
in questo caso risulterebbe applicabile non l'art. 2051 c.c. ma l'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, il custode deve avere un effettivo potere sulla cosa.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, il danneggiato ha l'onere di dimostrare la derivazione del danno dalla cosa e il rapporto di custodia;
tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio di una caldaia, scarica elettrica, frana della strada, ecc.), ma richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Incombe sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito o della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n.
21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che questo giudice ritiene di dover condividere, la condotta del danneggiato deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. Pertanto, più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata usando le normali cautele, maggiore è l'incidenza causale del comportamento imprudente del danneggiato che può giungere sino al punto di essere la causa esclusiva del danno.
Qualora il danneggiato sia un minore, deve aversi riguardo alla condotta delle persone preposte alla sua vigilanza. In una recente ordinanza la Corte di cassazione ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un Comune per i danni riportati da un minore a seguito di una caduta;
al momento del fatto il pagina 5 di 7 bambino era sottoposto alla vigilanza del nonno e la caduta era avvenuta su un marciapiede sconnesso nei pressi della casa del nonno;
lo stato dei luoghi era ben noto a nonno e nipote;
il nonno avrebbe dovuto esercitare una adeguata vigilanza sul bambino;
il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in tal modo la responsabilità del sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., CP_3
ord. 11 novembre 2022, n. 33390). La Suprema Corte ha qualificato come fatto colposo del terzo, dotato di efficacia causale assorbente ed equiparabile al fortuito, la disattenzione dei genitori di una bambina, sul presupposto della prevedibilità del pericolo, atteso che la piccola si era seduta su una ringhiera sotto la quale vi era un elemento pericoloso, costituito da un tubo di una condotta idrica, da cui effettivamente era stata ferita (Cass. Civ., Sez. III, ord. 7 settembre 2023, n. 26088). Ancora, la
Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni riportati da una bambina in seguito a una caduta nel prato di un albergo osservando che la situazione di pericolo avrebbe potuto essere prevista dai genitori i quali avrebbero dovuto sorvegliare la minore (Cass. Civ., Sez. VI, n. 8216/2021). Si tratta di un orientamento consolidato in quanto già nel 2014 era stata rigettata la richiesta di risarcimento dei genitori di un bambino che si era ferito al parco giochi;
la Cassazione ha affermato che l'accompagnatore deve prevedere i normali rischi derivanti dall'attività ludica del bambino (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 18167/2014).
Nel caso in esame, è incontroverso che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate in citazione la piccola sia caduta rovinosamente, che il sinistro si sia verificato nella terrazza della “Trattoria Pt_3
al Porto” adibita a zona pranzo oltre che a zona di accesso al ristorante, che la terrazza sia delimitata sul lato lungo da una balaustra metallica e sul lato corto da una vetrata con le cornici in legno, che il giorno in questione la vetrata fosse priva di pannello, vetro o altra protezione nella luce inferiore.
Dalle riproduzioni fotografiche in atti risulta che la mancanza di una protezione a chiusura dell'infisso fosse ben evidente.
Non è chiara la dinamica del sinistro.
Nell'atto di citazione si dice che “a causa dell'assenza nella suddetta terrazza di vetrate di Pt_3 protezione a chiusura, cadeva rovinosamente a terra da un'altezza di circa un metro”; nella memoria
183 n. 2 si formula il seguente capo di prova: “Vero che, nelle suddette circostanze di tempo e luogo,
, a fine pasto, alzatasi per lasciare il Ristorante, cadeva accidentalmente in prossimità del lato Pt_3
corto della terrazza e, stante l'assenza di qualsivoglia protezione, precipitava all'esterno del locale urtando il capo contro il terreno”. Tale ultima circostanza, confermata dalla teste Testimone_1
sentita all'udienza del 24 gennaio 2022, non fa capire cosa abbia provocato la caduta e come, nel cadere, la bambina sia passata attraverso l'apertura nell'infisso. Non sono note neanche l'altezza della pagina 6 di 7 bambina e le dimensioni dell'apertura. L'incidente è avvenuto in pieno giorno, all'ora di pranzo, in condizioni di luce e visibilità ottimali. La mancanza di pannello o altra protezione nell'infisso era perfettamente visibile, come si evince dalle riproduzioni fotografiche in atti. La bambina era accompagnata dai familiari i quali, data l'evidente situazione di pericolo, non avrebbero dovuto consentire a di avvicinarsi al lato corto della terrazza. Pt_3
Si trattava infatti di una situazione prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, circostanza che esclude l'applicabilità dell'art. 2051 e dell'art. 2043 c.c.
Data l'evidente prevedibilità del pericolo, va ritenuto che l'imprudenza dei genitori della danneggiata, che hanno consentito a di approssimarsi al lato corto non protetto della terrazza, abbia Pt_3
interrotto il nesso eziologico tra la cosa e il danno, con conseguente impossibilità di ritenere responsabile il gestore del ristorante in base agli articoli 2051 e 2043 c.c.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Attesa la mancanza di elementi per riconoscere la sussistenza di prova sull'an debeatur rimangono assorbite le questioni inerenti il quantum debeatur.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione fino a € 52.000, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta la domanda ex art. 2051 c.c. e la domanda subordinata ex art. 2043 c.c. di accertamento della responsabilità della SO.GE.BAR nella causazione dell'evento Parte_4
verificatosi in data 17 aprile 2014 e, quindi, per i danni subiti dalla piccola in Persona_2
conseguenza del suddetto evento;
2. Condanna la Sig.ra alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che Parte_1
liquida in € 7.616,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1321/2018
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Wanda Sotgiu la quale precisa le conclusioni come in atti e si richiama a tutte Parte_1
le difese svolte;
per quale curatore della minore l'Avv. Anna Franca Corrias la quale CP_1 Persona_1
precisa le conclusioni come in atti e si richiama a tutte le difese svolte;
per l'Avv. Andrea De Angelis il quale precisa le Parte_2
conclusioni come in atti e si richiama a tutte le difese svolte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. senza darne lettura in quanto i procuratori delle parti devono lasciare l'aula per successivi impegni.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno, promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , quale genitore Parte_1 C.F._1
esercente la potestà sulla minore , residente in [...]ed elettivamente Parte_3
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Sau e dell'Avv. Wanda Sotgiu che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata all'atto di citazione, nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Cagliari, quale Curatore Speciale della minore , nata a [...] il 15 Parte_3
giugno 2005, C.F. giusto Decreto del Giudice Tutelare, Dott. Marcello Pinna, C.F._3
in data 15 gennaio 2020, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Piazza Repubblica n. 22 presso lo
Studio dell'Avvocato Anna Franca Corrias ( CF ) che lo rappresenta e difende C.F._4
in forza di procura speciale rilasciata in calce e con atto separato e che dichiara di voler ricevere, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., le comunicazioni previste dagli artt. 133 e segg. c.p.c. via telefax al numero
070/303414, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1
attore contro
C.F. e P.Iva con sede in Cagliari presso il Parte_2 P.IVA_1
Molo Dogana del Porto di Cagliari, in persona del legale rappresentante sig.ra C.F. Parte_2
, residente in [...], CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Dante n. 99, presso lo studio dell'avv. Andrea De
pagina 2 di 7 Angelis, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti: - in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della SO.GE.BAR di Monni
C. s.a.s. nella causazione dell'evento verificatosi in data 17 aprile 2014 e, quindi, per i CP_2
danni subiti dalla piccola in conseguenza del suddetto evento;
- per l'effetto Persona_2
condannare in persona del Legale Rappresentante pro Parte_4
tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice che si quantificano nella misura in €
45.000,00, oltre alla personalizzazione del danno conseguente alla sofferenza e il patema d'animo conseguiti alla piccola ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso Pt_3
di causa, oltre agli interessi sulle somme dovute;
- in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della nella causazione Parte_4 dell'evento verificatosi in data 17 aprile 2014 e, quindi, per i danni subiti dalla piccola Persona_2
in conseguenza del suddetto evento;
- per l'effetto condannare
[...] Parte_4
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti
[...] dall'attrice che si quantificano nella misura in € 45.000,00, oltre alla personalizzazione del danno conseguente alla sofferenza e il patema d'animo conseguiti alla piccola ovvero in quella Pt_3
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi sulle somme dovute, con vittoria di spese, ivi comprese le spese generali di studio, e onorari del giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali di studio, e onorari del giudizio.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale respinte le avverse istanze, in accoglimento delle eccezioni formulate da parte convenuta:
- in via principale, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, in ragione dei motivi indicati nella parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia titolo di responsabilità in capo alla Società convenuta, escludere o ridurre il risarcimento alla minor somma che risulterà in corso di causa, in considerazione del grado di concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento; - in ogni caso, con vittoria di spese del giudizio, comprese le spese generali.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente la signora in qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità sulla figlia minore , ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Persona_1
pagina 3 di 7 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della Parte_2
convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., in ordine al sinistro occorso alla piccola in data 17 aprile 2014 nel locale ristorante gestito dalla convenuta, e la condanna Per_3
della medesima al risarcimento dei danni.
L'attrice ha esposto che, in data 17 aprile 2014, la piccola e i suoi familiari si erano recati a Pt_3
pranzare presso il ristorante “Trattoria del porto” di Cagliari, gestito dalla convenuta;
il tavolo da pranzo era stato apparecchiato nella terrazza esterna del ristorante;
la terrazza era priva delle vetrate di protezione a chiusura;
a causa dell'assenza di tali vetrate, la bambina era caduta a terra dall'altezza di circa un metro;
nell'immediato, non sembrava che avesse riportato gravi conseguenze ma il giorno successivo, mentre si trovava a Nuoro con la famiglia, aveva manifestato astenia e vomito e, in data 19 aprile 2014, era stata accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro;
ricoverata nel reparto di pediatria con la diagnosi di trauma cranico, era stata sottoposta a Pt_3
tomografia del crani da cui era risultato un ematoma epidurale in sede parieto-temporale-sinistra; era stata quindi trasferita nel reparto di neurochirurgia del medesimo nosocomio e ivi era stata Pt_3
operata in via d'urgenza per l'evacuazione dell'ematoma; a seguito di un regolare decorso post-
.operatorio, in data 23 aprile 2014 era stata dimessa;
in conseguenza delle lesioni subite la Pt_3
bambina ha riportato postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 13% oltre a 12+90 giorni di inabilità temporanea totale e parziale;
in conseguenza dell'intervento ha riportato un Pt_3
danno estetico per la presenza di una cicatrice di circa 26-27 cm e dello spessore di 3.4 mm nella zona fronto parietale.bilaterale che le crea notevole disagio anche nei rapporti con i coetanei;
la stessa patisce inoltre le conseguenze del trauma consistenti nella cefalea, disturbi del sonno, sensazioni vertiginose e paura di cadere ancora.
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La non ha contestato che abbia subito un sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo Pt_2 Pt_3
indicate; ha eccepito l'imprevedibilità delle condizioni meteoriche di forte vento che avrebbero divelto le protezioni della terrazza e ha esposto che sarebbe stato compito dell'Autorità Portuale concedente provvedere al ripristino;
ha esposto di avere posizionato dei tavoli al fine di impedire alle persone di avvicinarsi al dislivello;
ha contestato le modalità di svolgimento del fatto, descritte genericamente nell'atto introduttivo;
ha eccepito il concorso di colpa dei genitori di i quali, pur potendo Pt_3
percepire la situazione di pericolo, non avrebbero vigilato sulla bambina;
infine, ha contestato la quantificazione dei danni.
pagina 4 di 7 A seguito dell'eccezione sul concorso di responsabilità dei genitori, il giudice ha assegnato il termine di tre mesi per la nomina di un curatore speciale, il quale, nominato e debitamente autorizzato, si è costituito nell'interesse di Pt_3
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
L'art. 2051 c.c. stabilisce che ognuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
I presupposti per l'applicazione della norma sono i seguenti: in primo luogo è necessario che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella produzione del danno;
lo si ricava dal tenore letterale dell'art. 2051
c.c., laddove si riferisce ai danni causati dalla cosa e non con la cosa;
in questo caso risulterebbe applicabile non l'art. 2051 c.c. ma l'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, il custode deve avere un effettivo potere sulla cosa.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, il danneggiato ha l'onere di dimostrare la derivazione del danno dalla cosa e il rapporto di custodia;
tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio di una caldaia, scarica elettrica, frana della strada, ecc.), ma richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Incombe sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito o della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n.
21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che questo giudice ritiene di dover condividere, la condotta del danneggiato deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. Pertanto, più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata usando le normali cautele, maggiore è l'incidenza causale del comportamento imprudente del danneggiato che può giungere sino al punto di essere la causa esclusiva del danno.
Qualora il danneggiato sia un minore, deve aversi riguardo alla condotta delle persone preposte alla sua vigilanza. In una recente ordinanza la Corte di cassazione ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un Comune per i danni riportati da un minore a seguito di una caduta;
al momento del fatto il pagina 5 di 7 bambino era sottoposto alla vigilanza del nonno e la caduta era avvenuta su un marciapiede sconnesso nei pressi della casa del nonno;
lo stato dei luoghi era ben noto a nonno e nipote;
il nonno avrebbe dovuto esercitare una adeguata vigilanza sul bambino;
il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in tal modo la responsabilità del sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., CP_3
ord. 11 novembre 2022, n. 33390). La Suprema Corte ha qualificato come fatto colposo del terzo, dotato di efficacia causale assorbente ed equiparabile al fortuito, la disattenzione dei genitori di una bambina, sul presupposto della prevedibilità del pericolo, atteso che la piccola si era seduta su una ringhiera sotto la quale vi era un elemento pericoloso, costituito da un tubo di una condotta idrica, da cui effettivamente era stata ferita (Cass. Civ., Sez. III, ord. 7 settembre 2023, n. 26088). Ancora, la
Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni riportati da una bambina in seguito a una caduta nel prato di un albergo osservando che la situazione di pericolo avrebbe potuto essere prevista dai genitori i quali avrebbero dovuto sorvegliare la minore (Cass. Civ., Sez. VI, n. 8216/2021). Si tratta di un orientamento consolidato in quanto già nel 2014 era stata rigettata la richiesta di risarcimento dei genitori di un bambino che si era ferito al parco giochi;
la Cassazione ha affermato che l'accompagnatore deve prevedere i normali rischi derivanti dall'attività ludica del bambino (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 18167/2014).
Nel caso in esame, è incontroverso che nelle condizioni di tempo e di luogo indicate in citazione la piccola sia caduta rovinosamente, che il sinistro si sia verificato nella terrazza della “Trattoria Pt_3
al Porto” adibita a zona pranzo oltre che a zona di accesso al ristorante, che la terrazza sia delimitata sul lato lungo da una balaustra metallica e sul lato corto da una vetrata con le cornici in legno, che il giorno in questione la vetrata fosse priva di pannello, vetro o altra protezione nella luce inferiore.
Dalle riproduzioni fotografiche in atti risulta che la mancanza di una protezione a chiusura dell'infisso fosse ben evidente.
Non è chiara la dinamica del sinistro.
Nell'atto di citazione si dice che “a causa dell'assenza nella suddetta terrazza di vetrate di Pt_3 protezione a chiusura, cadeva rovinosamente a terra da un'altezza di circa un metro”; nella memoria
183 n. 2 si formula il seguente capo di prova: “Vero che, nelle suddette circostanze di tempo e luogo,
, a fine pasto, alzatasi per lasciare il Ristorante, cadeva accidentalmente in prossimità del lato Pt_3
corto della terrazza e, stante l'assenza di qualsivoglia protezione, precipitava all'esterno del locale urtando il capo contro il terreno”. Tale ultima circostanza, confermata dalla teste Testimone_1
sentita all'udienza del 24 gennaio 2022, non fa capire cosa abbia provocato la caduta e come, nel cadere, la bambina sia passata attraverso l'apertura nell'infisso. Non sono note neanche l'altezza della pagina 6 di 7 bambina e le dimensioni dell'apertura. L'incidente è avvenuto in pieno giorno, all'ora di pranzo, in condizioni di luce e visibilità ottimali. La mancanza di pannello o altra protezione nell'infisso era perfettamente visibile, come si evince dalle riproduzioni fotografiche in atti. La bambina era accompagnata dai familiari i quali, data l'evidente situazione di pericolo, non avrebbero dovuto consentire a di avvicinarsi al lato corto della terrazza. Pt_3
Si trattava infatti di una situazione prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, circostanza che esclude l'applicabilità dell'art. 2051 e dell'art. 2043 c.c.
Data l'evidente prevedibilità del pericolo, va ritenuto che l'imprudenza dei genitori della danneggiata, che hanno consentito a di approssimarsi al lato corto non protetto della terrazza, abbia Pt_3
interrotto il nesso eziologico tra la cosa e il danno, con conseguente impossibilità di ritenere responsabile il gestore del ristorante in base agli articoli 2051 e 2043 c.c.
Tanto premesso, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Attesa la mancanza di elementi per riconoscere la sussistenza di prova sull'an debeatur rimangono assorbite le questioni inerenti il quantum debeatur.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione fino a € 52.000, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta la domanda ex art. 2051 c.c. e la domanda subordinata ex art. 2043 c.c. di accertamento della responsabilità della SO.GE.BAR nella causazione dell'evento Parte_4
verificatosi in data 17 aprile 2014 e, quindi, per i danni subiti dalla piccola in Persona_2
conseguenza del suddetto evento;
2. Condanna la Sig.ra alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che Parte_1
liquida in € 7.616,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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