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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10156/18 RG in data 22.11.18, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Roberta Milantoni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla p.zza Sedile di Portarotese n. 1/A;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Olga Milanese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla piazzetta Monsignor Bolognini n. 1;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 7.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.18, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 7.9.09 in Pontecagnano Faiano con e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli (10.7.10) e (17.8.11), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge. Per_1 Per_2
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla domanda di separazione dei coniugi. All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, sentiti gli stessi, veniva concesso un rinvio per la definizione consensuale del giudizio.
Sennonchè con istanza depositata in data 19.6.19, parte ricorrente chiedeva un'anticipazione dell'udienza, lamentando un'aggressione da parte del resistente ed, all'esito dell'udienza, il giudice delegato dal Presidente con ordinanza depositata in data 10.7.19, veniva disposto l'affido congiunto di minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui era assegnata la casa coniugale, determinando un assegno di 500,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario, dovendo altresì contribuire questi nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie. Infine, rimetteva il giudizio innanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Con sentenza non definitiva depositata in data 28.1.20 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi, rimettendosi la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Acquisiti gli accertamenti delegati alla Polizia tributaria, proceduto all'udizione dei minori per ben due volte, si disponeva la nomina di un consulente;
all'esito del deposito della consulenza, con ordinanza depositata in data 18.9.23, si confermava l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, rimodulando il diritto di visita in base ad un accordo raggiunto tra le parti, si revocava l'assegnazione della casa familiare, essendosi la ricorrente trasferitasi altrove, rideterminando l'assegno di mantenimento in favore dei minori ad € 700,00 ciascuno.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, dopo diversi rinvii per verificare l'andamento del percorso di psicoterapia disposto, all'udienza del 7.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve darsi atto che è stata già pronunciata sentenza sullo status, dovendo quindi esaminarsi le ulteriori domande, in primis, quella relativa all'affido dei minori, evidenziandosi che la ricorrente, dopo l'introduzione del giudizio, allegano condotte di violenza assistita in danno dei minori, ha chiesto l'affido super esclusivo.
Orbene, ritiene il Tribunale che, anche all'esito del percorso di psicoterapia seguito dai minori, vada confermato l'affido congiunto di minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, nel rispetto dell'indirizzo comune concordato.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
In proposito, si ricorda che l'art. 337 quater c.c. prevede, al co. 1, che: "Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore". L'affidamento esclusivo si pone, pertanto, come una soluzione eccezionale, derogativa della regola dell'affidamento condiviso, da adottarsi esclusivamente ove risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da recare un concreto pregiudizio all'interesse del minore (cfr. Cass. n. 21425/2022).
Il criterio fondamentale al quale deve conformare la propria decisione il giudice, infatti, è proprio quello costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, vi è da osservare che l'interesse dei minori è quello di mantenere un rapporto costante con entrambi i genitori che sono figure presenti nella loro vita;
entrambe le parti hanno idonee capacità genitoriali, pur dovendo invitarsi gli stessi a collaborare e comunicare nell'interesse dei minori. Come si evince nel corso della consulenza (che ha concluso per l'affido condiviso), solo un'interazione positiva tra i genitori consente un coinvolgimento dei figli in senso positivo ed anche la possibilità di superare le difficoltà che i ragazzi hanno vissuto.
Ad oggi, inoltre vi è da segnalare un progresso nei rapporti tra i minori ed il padre (nel corso del processo i figli erano rimasti traumatizzati da una lite tra il padre e la madre, concretizzatasi anche in una condotta aggressiva del resistente, che aveva portato i figli ad assumere le difese della madre). Il padre comincia ad essere più sereno, dovendo comunque sforzarsi ad assumere atteggiamenti di apertura verso i propri figli e rispettosi della loro volontà e del ruolo materno.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, si dispone che gli incontri vengano stabiliti di comune accordo tra i genitori;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se i minori i fine settimana alterni e, nel periodo scolastico, nella settimana in cui ha il week end con pernotto, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, ovvero, previa comunicazione, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, nella settimana successiva potrà tenere con sé i figli il giovedì dall'uscita di scuola ed accompagnamento il giorno successivo a scuola;
nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i minori, nella settimana in cui ha il week end con pernotto, dal venerdì dalle ore 10,30 fino alla domenica sera, ovvero, previa comunicazione, fino al lunedì mattina con accompagnamento a casa, nell'altra settimana egli terrà i figli con sé il giovedì dalle ore 15,00 ed accompagnamento il giorno successivo la mattina a casa entro le ore 11,00; durante il periodo delle festività Natalizie, di Fine Anno e Pasquali i minori trascorreranno alternativamente il giorno della Vigilia con un genitore e quello della festività con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal non coresidente in assenza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dagli stessi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Nulla va disposto sull'assegnazione della casa coniugale, rilevandosi che, nel corso del giudizio, la ricorrente ha trasferito la propria abitazione altrove, unitamente ai figli, liberando l'abitazione individuata come casa coniugale
Va, infine, determinato il mantenimento dei figli, facendosi applicazione dell'art. 316 bis che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, pertanto, necessario individuare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dalle parti, dagli accertamenti compiuti dalla Polizia tributaria e dalla documentazione prodotta, risulta che la ricorrente svolge attività lavorativa come assistente sociale ed ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di € 24310,00, per l'anno di imposta
2022 un reddito di € 25650,00 e per l'anno 2023 € 28305,00 con una busta paga di € 1600,00 circa
(si vedano le ultime dichiarazioni dei redditi prodotte).
È piena proprietaria di due unità immobiliari, di cui una destinata ad abitazione con i figli e corrisponde una rata di mutuo mensile di € 578,00.
Il resistente è titolare di quote e cariche in diverse società, quali la Pangas srl e Milugas srl, attività di famiglia che egli gestisce. Ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di €
63470,00 per l'anno 2022 un reddito di € 74087,00 e per l'anno 2023 un reddito di € 81246,00.
È proprietario (alcuni beni sono in comproprietà) di diversi immobili oggetto di locazione alle società che gestisce. È ritornato in possesso, dopo che la ricorrente si è allontanata, di quella che è stata la casa coniugale, una villa che è collocata nell'ambito di un terreno in cui si svolge anche l'attività lavorativa.
Ora, considerando le esigenze dei minori e la circostanza che il resistente è tornato nella disponibilità della casa familiare, avendo assunto la ricorrente anche l'onere economico di corrispondere la rata di mutuo per il nuovo acquisto, ritiene il Tribunale di dover confermare l'importo di € 700,00 per ciascun figlio, come stabilito nell'ordinanza depositata in data 18.9.23, quale contributo per il mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere mensilmente oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, contribuendo altresì il resistente, viste la maggiore capacità economica (negli anni accresciutasi), nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, in considerazione della natura della controversia e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Dispone che i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, potendo ciascuno dei genitori esercitare singolarmente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con i figli;
2) si dispone che gli incontri vengano stabiliti di comune accordo tra i genitori;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se i minori i fine settimana alterni e, nel periodo scolastico, nella settimana in cui ha il week end con pernotto, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, ovvero, previa comunicazione, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, nella settimana successiva potrà tenere con sé i figli il giovedì dall'uscita di scuola ed accompagnamento il giorno successivo a scuola;
nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i minori, nella settimana in cui ha il week end con pernotto, dal venerdì dalle ore 10,30 fino alla domenica sera, ovvero, previa comunicazione, fino al lunedì mattina con accompagnamento a casa, nell'altra settimana egli terrà i figli con sé il giovedì dalle ore 15,00 ed accompagnamento il giorno successivo la mattina a casa entro le ore 11,00; durante il periodo delle festività Natalizie, di Fine Anno e Pasquali i minori trascorreranno alternativamente il giorno della Vigilia con un genitore e quello della festività con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal non coresidente in assenza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dagli stessi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
3) Determina in € 700,00 la somma dovuta mensilmente a titolo di mantenimento per ciascuno dei figli, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a carico del resistente ed in favore della ricorrente, oltre a dover contribuire nella misura del 70% al Controparte_1 pagamento delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.2.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi