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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34611/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34611/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANO RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GUSTAVO FARA, 39 20124 MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MAZZOLANI OLGA e dell'avv. TORRE FABRIZIA
( ), elettivamente domiciliata in PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20146 C.F._2
MILANO presso i difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conviene in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
esponendo in sintesi che:
[...]
- il 9.2.2016 effettuava presso l'Istituto un'ecografia morfofunzionale dalla quale Controparte_3 risultava “Ovaio destro lievemente prolassato nel ipomobile di volume aumentato per la Per_1 presenza di 2 cisti di natura endometriosica […] alla visita si apprezza fornice vaginale posteriore piccolo nodulo endometriosico”;
- la presenza di endometriosi ovarica veniva confermata da ulteriori accertamenti, tra cui un controllo ginecologico effettuato presso il medesimo il 28.7.2016; CP_4
- successivamente veniva inserita unitamente al marito nella lista d'attesa per la fecondazione assistita;
- il 10.7.2017 veniva ricoverata presso l' in regime di Day Hospital per essere Controparte_1 sottoposta ad intervento di pick up ovarico, all'esito del quale si dava atto del “mancato recupero ovocitario in ovaio con iporisposta alla stimolazione”;
- dal 21.7.2017 al 29.7.2017 veniva ricoverata presso l'Ospedale di Codogno, con diagnosi di dimissione di “PID dopo pick up;
endometrioma ovarico dx diam 5 cm”;
- dal 6.9.2017 al 17.9.2017 veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso dell' per CP_2
peritonite pelvica acuta;
- il 5.10.2017 si sottoponeva presso l' a intervento chirurgico di isteroscopia con Controparte_1
annessiectomia bilaterale.
L'attrice contesta:
- la scorretta acquisizione del consenso informato all'intervento di pick up ovarico effettuato in data
10.7.2017, nello specifico l'assenza di idonea informativa in ordine alle possibili complicanze dell'intervento e la non attualità del consenso (sottoscritto circa quindici mesi prima dell'intervento);
- l'insorgenza di una complicanza infettiva pelvica nel periodo successivo alla procedura di pick up ovocitario, da imputarsi alla mancata attuazione di una adeguata profilassi preliminare.
Conclude chiedendo la condanna della struttura convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si costituisce in giudizio l' evidenziando che: Controparte_2
pagina 2 di 6 - la sottoscrizione dei moduli di consenso informato con consegna di materiale informativo nell'aprile
2016 e la sottoscrizione del modulo di consenso aggiuntivo il 7.7.2017 (che chiariva le ridotte probabilità di successo della procedura ed evidenziava il permanere delle circostanze di rischio già rappresentate alla paziente), oltre a smentire l'attrice in ordine alla non attualità del consenso, smentiscono la stessa anche con riguardo alla lamentata carenza di indicazioni circa le possibili complicanze della procedura;
- le prestazioni sanitarie sono state correttamente adempiute;
- i danni sono erroneamente quantificati.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in subordine, la quantificazione degli stessi in misura ridotta rispetto alle domande attoree.
***
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, da ritenersi condivisibile in quanto esaustiva e adeguatamente motivata. Dall'elaborato peritale emerge che:
- in data 10.7.2017, nel contesto di un percorso di procreazione medicalmente assistita l'attrice, affetta da endometriosi, viene sottoposta presso la struttura convenuta ad una procedura di aspirazione follicolare transvaginale ecoguidata fallita “per mancato reclutamento ovocitario”;
- il 21.7.2017 si manifesta un quadro di PID (malattia infiammatoria pelvica), trattato in prima istanza conservativamente mediante antibioticoterapia, successivamente evolutosi in “ascesso tubo-ovarico a destra” (4.9.2017), infine eradicato mediante intervento chirurgico di “Isteroscopia. Laparoscopia operativa: annessiectomia bilaterale. Adesiolisi” in data 5.10.2017;
- all'esito degli accertamenti microbiologici, la condizione settica viene ricondotta a contaminazione da
“Peptostreptococcus magnus”; in via di maggiore probabilità, la sequela settica è da riferire al trasferimento di microrganismi dalla cavità vaginale allo spazio pelvico tramite l'ago di aspirazione follicolare, deponendo in tal senso il profilo microbiologico del battere isolato e la natura stessa della procedura (pag. 14 CTU);
- in ordine alla condotta medica, il protocollo Pick Up in uso all'epoca dei fatti presso la struttura convenuta non contempla la somministrazione di antibioticoprofilassi;
tale previsione risulta essere in accordo con quanto indicato nelle Linee Guida ACOG in materia di “Prevention of Infection after
Gynecologic Procedures” del 2018; la decisione di non subordinare il prelievo ovocitario del 10.7.2017 pagina 3 di 6 a profilassi antibiotica non integra, pertanto, un profilo di condotta medica censurabile, giacché assunta in linea con le raccomandazioni dell'epoca (pag. 15 CTU);
- i CTU, nel confermare la propria impostazione anche a seguito delle osservazioni dei CTP dell'attrice, sottolineano come le osservazioni di questi ultimi sul punto non siano fondate su evidenze scientifiche sufficienti a superare quanto esplicitato nelle Linee Guida in termini generali di “Not recommended” quanto all'opportunità di una somministrazione di profilassi antibiotica e, per le pazienti affette da endometriosi, di “little evidence” a supporto;
d'altra parte, non si ritiene tecnicamente corretto invocare la buona pratica clinica senza tenere in alcun conto i costi relativi ad una pratica medica non giustificata, posto che la scelta di sottoporre un paziente ad una profilassi antibiotica (raccomandata dalle Linee Guida solo per le procedure per le quali la frequenza o la gravità delle sequele settiche postoperatorie siano tali da richiedere misure precauzionali) non è scevra da rischi (pag. 16-17 CTU);
- quanto alla fase postoperatoria (successiva alla dimissione del 10.7.2017), con particolare riferimento all'accertamento ambulatoriale condotto presso la struttura convenuta in data 19.7.2017, alla sezione
“Motivo della visita e note anamnestiche” sono riportati in via esclusiva dati relativi al percorso di procreazione medicalmente assistita svolto, mentre non sono annotati elementi - anche solo suggestivi - per la presenza di un quadro infiammatorio pelvico (quali la presenza di dolore addominale e/o di rialzo termico); ciò pur tenendo conto delle censurabili modalità di redazione della relativa refertazione (pag.
6 integrazione CTU);
- ciò posto, le condizioni di salute dell'attrice, per come più probabilmente in essere alla data del
19.7.2017, sono desumibili dai dati anamnestici registrati nel corso del ricovero intercorso, presso una struttura terza, tra il 21.7.2017 ed il 29.7.2017; in particolare, alla luce delle evidenze strumentali acquisite in data 21.7.2017 in termini di “Ovaio dx di volume aumentato adeso alla parete uterina con cisti di verosimile natura endometriosica … non free fluid no segni di ascite”, si esclude che un accertamento ecografico condotto il giorno 19.7.2017 avrebbe posto in evidenza segni strumentali di una raccolta ascessuale, orientando il percorso diagnostico nel senso di una PID (pag.
9-10 integrazione
CTU);
- in tale contesto, in ogni caso, per il trattamento della Pelvic Infiammatory Disease (PID),
l'indicazione ad avviare una terapia antibiotica precoce ha significato solo in relazione a dati comprovanti un aumentato rischio di sterilità in caso di trattamento tardivo;
tuttavia, la condizione di pagina 4 di 6 sterilità era già stata diagnosticata in epoca antecedente alla vicenda in esame (pag. 7 integrazione
CTU);
- infine, risulta provato che il ricorso all'intervento di “Isteroscopia. Laparoscopia operativa: annessiectomia bilaterale. Adesiolisi”, eseguito il 5.10.2017, si è reso necessario a fronte della comparsa, nel corso di una recidiva di PID insorta ad oltre un mese dalla dimissione del 29.7.2017, di un “ascesso pelvico dx” (in data 1.9.2017), quale espressione di una infezione non eradicata;
nel determinismo di tale evoluzione clinica sfavorevole è da escludere che l'eventuale posticipazione dell'avvio del trattamento antibiotico dal 19 al 21.7.2017 possa avere assunto un ruolo causale;
infatti, la condizione diagnosticata in data 1.9.2017, da ritenere espressione di una infezione non eradicata,
“non può essere addebitata ad una posticipazione del trattamento antibiotico al più stimabile … in misura di circa 24 ore e risalente a oltre quaranta giorni prima della recidiva” (pag. 10 integrazione
CTU);
- in conclusione, pur ammettendo che all'atto della visita del 19.7.2017 non siano stati intercettati elementi clinici meritevoli di approfondimento diagnostico e di trattamento antibiotico, una diversa condotta non avrebbe condizionato un decorso clinico sostanzialmente difforme da quello osservato in concreto e documentato agli atti (pag. 7 integrazione CTU).
Devono essere pertanto esclusi profili di censura in ordine all'operato del personale sanitario che ebbe in cura l'attrice presso l' Controparte_1
***
Quanto alla completezza delle informazioni fornite alla paziente, dalla CTU emerge che nel Modulo per l'acquisizione del consenso informato alle procedure di PMA di 2° e 3° livello - sottoscritto anche dall'attrice in data 4.4.2016 - emerge l'intercorsa consegna di materiale informativo;
in particolare, dalle “Note informative per procedure PMA II e III livello Rev. 0 del 09.12.2015” risulta che il rischio di “infezioni collegate all'inserzione dell'ago per il prelievo ovocitario” (evento di fatto occorso) risulta esplicitato (pag. 16 CTU).
Nel modulo sottoscritto il 7.7.2017, dunque pochi giorni prima dell'intervento oggetto di discussione, si attesta che “rimangono invariati gli impegni e i rischi legati alle procedure”.
***
pagina 5 di 6 Non sono dirimenti le osservazioni dell'attrice in merito alla configurabilità di un danno derivante dall'incompleta ed erronea refertazione della visita del 19.7.2017 (comunque tardivamente dedotto), atteso che le conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici in sede di integrazione alla perizia consentono di affermare come - ferme restando le criticità espresse in ordine alla predetta certificazione - non siano emersi elementi atti a supportare l'ipotesi che una breve anticipazione della diagnosi di PID e, conseguentemente, della relativa terapia antibiotica avrebbe impedito la comparsa di una recidiva ed il successivo ricorso all'intervento chirurgico.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande di parte attrice.
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_2
forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34611/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANO RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GUSTAVO FARA, 39 20124 MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MAZZOLANI OLGA e dell'avv. TORRE FABRIZIA
( ), elettivamente domiciliata in PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20146 C.F._2
MILANO presso i difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conviene in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
esponendo in sintesi che:
[...]
- il 9.2.2016 effettuava presso l'Istituto un'ecografia morfofunzionale dalla quale Controparte_3 risultava “Ovaio destro lievemente prolassato nel ipomobile di volume aumentato per la Per_1 presenza di 2 cisti di natura endometriosica […] alla visita si apprezza fornice vaginale posteriore piccolo nodulo endometriosico”;
- la presenza di endometriosi ovarica veniva confermata da ulteriori accertamenti, tra cui un controllo ginecologico effettuato presso il medesimo il 28.7.2016; CP_4
- successivamente veniva inserita unitamente al marito nella lista d'attesa per la fecondazione assistita;
- il 10.7.2017 veniva ricoverata presso l' in regime di Day Hospital per essere Controparte_1 sottoposta ad intervento di pick up ovarico, all'esito del quale si dava atto del “mancato recupero ovocitario in ovaio con iporisposta alla stimolazione”;
- dal 21.7.2017 al 29.7.2017 veniva ricoverata presso l'Ospedale di Codogno, con diagnosi di dimissione di “PID dopo pick up;
endometrioma ovarico dx diam 5 cm”;
- dal 6.9.2017 al 17.9.2017 veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso dell' per CP_2
peritonite pelvica acuta;
- il 5.10.2017 si sottoponeva presso l' a intervento chirurgico di isteroscopia con Controparte_1
annessiectomia bilaterale.
L'attrice contesta:
- la scorretta acquisizione del consenso informato all'intervento di pick up ovarico effettuato in data
10.7.2017, nello specifico l'assenza di idonea informativa in ordine alle possibili complicanze dell'intervento e la non attualità del consenso (sottoscritto circa quindici mesi prima dell'intervento);
- l'insorgenza di una complicanza infettiva pelvica nel periodo successivo alla procedura di pick up ovocitario, da imputarsi alla mancata attuazione di una adeguata profilassi preliminare.
Conclude chiedendo la condanna della struttura convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si costituisce in giudizio l' evidenziando che: Controparte_2
pagina 2 di 6 - la sottoscrizione dei moduli di consenso informato con consegna di materiale informativo nell'aprile
2016 e la sottoscrizione del modulo di consenso aggiuntivo il 7.7.2017 (che chiariva le ridotte probabilità di successo della procedura ed evidenziava il permanere delle circostanze di rischio già rappresentate alla paziente), oltre a smentire l'attrice in ordine alla non attualità del consenso, smentiscono la stessa anche con riguardo alla lamentata carenza di indicazioni circa le possibili complicanze della procedura;
- le prestazioni sanitarie sono state correttamente adempiute;
- i danni sono erroneamente quantificati.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in subordine, la quantificazione degli stessi in misura ridotta rispetto alle domande attoree.
***
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, da ritenersi condivisibile in quanto esaustiva e adeguatamente motivata. Dall'elaborato peritale emerge che:
- in data 10.7.2017, nel contesto di un percorso di procreazione medicalmente assistita l'attrice, affetta da endometriosi, viene sottoposta presso la struttura convenuta ad una procedura di aspirazione follicolare transvaginale ecoguidata fallita “per mancato reclutamento ovocitario”;
- il 21.7.2017 si manifesta un quadro di PID (malattia infiammatoria pelvica), trattato in prima istanza conservativamente mediante antibioticoterapia, successivamente evolutosi in “ascesso tubo-ovarico a destra” (4.9.2017), infine eradicato mediante intervento chirurgico di “Isteroscopia. Laparoscopia operativa: annessiectomia bilaterale. Adesiolisi” in data 5.10.2017;
- all'esito degli accertamenti microbiologici, la condizione settica viene ricondotta a contaminazione da
“Peptostreptococcus magnus”; in via di maggiore probabilità, la sequela settica è da riferire al trasferimento di microrganismi dalla cavità vaginale allo spazio pelvico tramite l'ago di aspirazione follicolare, deponendo in tal senso il profilo microbiologico del battere isolato e la natura stessa della procedura (pag. 14 CTU);
- in ordine alla condotta medica, il protocollo Pick Up in uso all'epoca dei fatti presso la struttura convenuta non contempla la somministrazione di antibioticoprofilassi;
tale previsione risulta essere in accordo con quanto indicato nelle Linee Guida ACOG in materia di “Prevention of Infection after
Gynecologic Procedures” del 2018; la decisione di non subordinare il prelievo ovocitario del 10.7.2017 pagina 3 di 6 a profilassi antibiotica non integra, pertanto, un profilo di condotta medica censurabile, giacché assunta in linea con le raccomandazioni dell'epoca (pag. 15 CTU);
- i CTU, nel confermare la propria impostazione anche a seguito delle osservazioni dei CTP dell'attrice, sottolineano come le osservazioni di questi ultimi sul punto non siano fondate su evidenze scientifiche sufficienti a superare quanto esplicitato nelle Linee Guida in termini generali di “Not recommended” quanto all'opportunità di una somministrazione di profilassi antibiotica e, per le pazienti affette da endometriosi, di “little evidence” a supporto;
d'altra parte, non si ritiene tecnicamente corretto invocare la buona pratica clinica senza tenere in alcun conto i costi relativi ad una pratica medica non giustificata, posto che la scelta di sottoporre un paziente ad una profilassi antibiotica (raccomandata dalle Linee Guida solo per le procedure per le quali la frequenza o la gravità delle sequele settiche postoperatorie siano tali da richiedere misure precauzionali) non è scevra da rischi (pag. 16-17 CTU);
- quanto alla fase postoperatoria (successiva alla dimissione del 10.7.2017), con particolare riferimento all'accertamento ambulatoriale condotto presso la struttura convenuta in data 19.7.2017, alla sezione
“Motivo della visita e note anamnestiche” sono riportati in via esclusiva dati relativi al percorso di procreazione medicalmente assistita svolto, mentre non sono annotati elementi - anche solo suggestivi - per la presenza di un quadro infiammatorio pelvico (quali la presenza di dolore addominale e/o di rialzo termico); ciò pur tenendo conto delle censurabili modalità di redazione della relativa refertazione (pag.
6 integrazione CTU);
- ciò posto, le condizioni di salute dell'attrice, per come più probabilmente in essere alla data del
19.7.2017, sono desumibili dai dati anamnestici registrati nel corso del ricovero intercorso, presso una struttura terza, tra il 21.7.2017 ed il 29.7.2017; in particolare, alla luce delle evidenze strumentali acquisite in data 21.7.2017 in termini di “Ovaio dx di volume aumentato adeso alla parete uterina con cisti di verosimile natura endometriosica … non free fluid no segni di ascite”, si esclude che un accertamento ecografico condotto il giorno 19.7.2017 avrebbe posto in evidenza segni strumentali di una raccolta ascessuale, orientando il percorso diagnostico nel senso di una PID (pag.
9-10 integrazione
CTU);
- in tale contesto, in ogni caso, per il trattamento della Pelvic Infiammatory Disease (PID),
l'indicazione ad avviare una terapia antibiotica precoce ha significato solo in relazione a dati comprovanti un aumentato rischio di sterilità in caso di trattamento tardivo;
tuttavia, la condizione di pagina 4 di 6 sterilità era già stata diagnosticata in epoca antecedente alla vicenda in esame (pag. 7 integrazione
CTU);
- infine, risulta provato che il ricorso all'intervento di “Isteroscopia. Laparoscopia operativa: annessiectomia bilaterale. Adesiolisi”, eseguito il 5.10.2017, si è reso necessario a fronte della comparsa, nel corso di una recidiva di PID insorta ad oltre un mese dalla dimissione del 29.7.2017, di un “ascesso pelvico dx” (in data 1.9.2017), quale espressione di una infezione non eradicata;
nel determinismo di tale evoluzione clinica sfavorevole è da escludere che l'eventuale posticipazione dell'avvio del trattamento antibiotico dal 19 al 21.7.2017 possa avere assunto un ruolo causale;
infatti, la condizione diagnosticata in data 1.9.2017, da ritenere espressione di una infezione non eradicata,
“non può essere addebitata ad una posticipazione del trattamento antibiotico al più stimabile … in misura di circa 24 ore e risalente a oltre quaranta giorni prima della recidiva” (pag. 10 integrazione
CTU);
- in conclusione, pur ammettendo che all'atto della visita del 19.7.2017 non siano stati intercettati elementi clinici meritevoli di approfondimento diagnostico e di trattamento antibiotico, una diversa condotta non avrebbe condizionato un decorso clinico sostanzialmente difforme da quello osservato in concreto e documentato agli atti (pag. 7 integrazione CTU).
Devono essere pertanto esclusi profili di censura in ordine all'operato del personale sanitario che ebbe in cura l'attrice presso l' Controparte_1
***
Quanto alla completezza delle informazioni fornite alla paziente, dalla CTU emerge che nel Modulo per l'acquisizione del consenso informato alle procedure di PMA di 2° e 3° livello - sottoscritto anche dall'attrice in data 4.4.2016 - emerge l'intercorsa consegna di materiale informativo;
in particolare, dalle “Note informative per procedure PMA II e III livello Rev. 0 del 09.12.2015” risulta che il rischio di “infezioni collegate all'inserzione dell'ago per il prelievo ovocitario” (evento di fatto occorso) risulta esplicitato (pag. 16 CTU).
Nel modulo sottoscritto il 7.7.2017, dunque pochi giorni prima dell'intervento oggetto di discussione, si attesta che “rimangono invariati gli impegni e i rischi legati alle procedure”.
***
pagina 5 di 6 Non sono dirimenti le osservazioni dell'attrice in merito alla configurabilità di un danno derivante dall'incompleta ed erronea refertazione della visita del 19.7.2017 (comunque tardivamente dedotto), atteso che le conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici in sede di integrazione alla perizia consentono di affermare come - ferme restando le criticità espresse in ordine alla predetta certificazione - non siano emersi elementi atti a supportare l'ipotesi che una breve anticipazione della diagnosi di PID e, conseguentemente, della relativa terapia antibiotica avrebbe impedito la comparsa di una recidiva ed il successivo ricorso all'intervento chirurgico.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande di parte attrice.
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_2
forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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