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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile
La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2941 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), in via Bari n. 28, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Favara, nella via Ugo Foscolo n. 94, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Carlino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., introduttivo della lite,
- attore/opponente -
CONTRO
1) l , in persona del suo procuratore speciale, con sede Controparte_1
a Roma, nella via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio,
ad Agrigento, nella via Papa Luciani n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cucchiara, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta depositata il 20/01/2022,
- convenuta/opposta -
2) il , in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_2
Corte d'Appello di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
1 e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti a Palermo, nella via Valerio Villareale n. 6, domiciliano ex lege,
- convenuti/opposti -
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni per l'attore/opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 10 Giugno
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. introduttivo della lite, nonché alle memorie ex art. 183,
VI comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 25 Marzo 2022 e il 13 Aprile 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 10 Giugno
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e di risposta depositata il
20 Gennaio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per il e la Corte d'Appello di Palermo: Controparte_2 come quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 Dicembre 2021, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 19 Ottobre 2021 il signor vocava in ius avanti l'intestato Tribunale l' Parte_1 Controparte_1
, il e la Corte di Appello di Palermo, in persona dei
[...] Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento (e non, come erroneamente riportato, la cartella avviso intimazione di pagamento)
n. 29120219000992670000, notificatagli il 30 Settembre 2021, con riferimento alla cartella di pagamento ivi richiamata. Nello specifico, la n. 29120100003914291000, asseritamente notificata il 17 Giugno 2010. Esponendo che, con il primo di tali atti l'ente riscossore lo aveva invitato a corrispondere, entro cinque giorni, la complessiva somma di € 9.039,44 a titolo di spese processuali, di cassa ammende, di diritti per ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori, di interessi maturati nell'anno 2006, previamente iscritti a ruolo dall'ufficio riscossione della
Corte di Appello di Palermo a seguito della sentenza penale di condanna n. 36 del 24 Ottobre
2 2005, emessa nei suoi riguardi dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile l'1 Giugno 2006. All'uopo l'attore eccepiva, innanzitutto, l'inesatta indicazione all'interno della suddetta intimazione di pagamento della procedura esperibile nell'ipotesi in cui si volesse contestarla, comportante una lesione del proprio diritto di difesa. In secondo luogo, che la notifica della cennata cartella di pagamento, eseguita il 17 Giugno 2010 a Favara, nella via Bari n. 28, ove era residente, in realtà non aveva mai avuto luogo, atteso che in quel periodo si trovava in stato di detenzione presso il carcere di Sassari. In terz'ordine, l'intervenuta prescrizione decennale del credito in parola, maturata il 17 Giugno 2020, e la conseguente nullità della menzionata cartella di pagamento. Obiettando, infine, la carenza di motivazione dell'atto impugnato relativamente agli estremi del procedimento avente a oggetto quest'ultima.
Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato domandava all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di sospendere l'intimazione di pagamento in questione. Quindi, di dichiararne la nullità per difetto di forma e per gli altri motivi su indicati, nonché per intervenuta prescrizione della posizione creditoria controversa. Nel merito, di annullare il menzionato atto essendo nulla la pretesa impositiva in esso contemplata.
Il e la Corte di Appello di Palermo, in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro tempore, si costituivano nel presente giudizio depositando il 21 Dicembre
2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo contestavano il loro difetto di legittimazione passiva rispetto alla contesa. Ciò in quanto, l'opponente lamentava vizi afferenti alla fase della riscossione dell'enunciato credito, ossia all'attività che era stata svolta dall'agente della riscossione dopo la formazione del ruolo. Di guisa che, l'unico soggetto legittimato passivo era l'ente che l'aveva posta in essere. In forza di tali ragioni chiedevano al
Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di dichiarare l'estraneità di essi resistenti alla vicenda in esame e la rispettiva carenza di legittimazione passiva. In subordine, di rigettare le richieste dell'istante perché inammissibili, e/o infondate in fatto e in diritto.
Anche l' , in persona del suo procuratore speciale, che Controparte_1 nelle more era subentrata alla Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la
Provincia di Agrigento, si costituiva nel procedimento de quo depositando il 20 Gennaio 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. All'interno di quest'ultima prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dal signor per giustificarne l'instaurazione. Parte_1
Sulla base delle argomentazioni ivi articolate chiedeva all'adita autorità giudiziaria, in linea preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della nominata
3 intimazione di pagamento. In via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità, poiché tardiva, dell'opposizione in dibattito nel merito della pretesa creditoria, ormai irretrattabilmente dovuta a seguito della ricordata sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, dell'invito al pagamento ex art. 212 del D.P.R. n. 115/2002, notificato all'attore il 7 Marzo 2008 e della mancata impugnazione della richiamata cartella di pagamento. Nel merito, di rigettare la stessa non essendo fondata in fatto e in diritto, dichiarando legittima l'attività di riscossione che aveva espletato e confermando, per l'effetto, l'atto opposto e i crediti nel medesimo contenuti.
Con provvedimento emesso il 25 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava l'istanza di sospensione della predetta intimazione di pagamento, avanzata dall'opponente. La contesa veniva istruita sulla scorta della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. Mediante ordinanza adottata l'11 Giugno 2024 ai sensi dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. l'adita autorità giudiziaria dava atto che, l'istante e l'
[...]
avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a Controparte_1 quelle formulate nelle note scritte depositate il 26 Aprile 2024 e il 10 Giugno 2024. Nel corso dell'udienza del 10 Giugno 2025, dopo che i procuratori delle prefate parti avevano discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere il Giudice revocava la predetta ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio avverso l'intimazione di pagamento n. 29120219000992670000, notificata all'attore il
30 Settembre 2021, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo alle argomentazioni sviluppate per suffragarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
L'analisi del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduta dalla disamina dell'eccezione sollevata dal e dalla Corte di Appello di Controparte_2
Palermo, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 Dicembre 2021. Per il suo tramite denunciano il rispettivo difetto di legittimazione passiva relativamente alle domande fatte valere nei confronti di esse resistenti dal signor . In effetti, tutte le obiezioni mosse nel cennato atto di citazione Parte_1 ineriscono esclusivamente all'attività di riscossione realizzata dall'allora Riscossione Sicilia
S.p.A. contro l'attore. In buona sostanza, attraverso le stesse egli lamenta vizi afferenti alla fase
4 della riscossione della posizione creditoria in discussione, non già a quella, precedente, culminata nella sua iscrizione a ruolo, che è stata espletata dall'ufficio riscossione della Corte di Appello di Palermo. Ragion per cui, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima e del menzionato ente pubblico.
3.- Per quel che concerne, poi, il merito della controversia si palesa destituito dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità il primo motivo articolato dall'istante per contrastare l'intimazione di pagamento n. 29120219000992670000, che gli è stata notificata il
30 Settembre 2021. Con esso contesta, in estrema sintesi, l'inesatta indicazione all'interno di tale atto della procedura esperibile qualora si abbia intenzione di impugnarlo, comportante una lesione del suo diritto di difesa. Per confutare questa doglienza è sufficiente evidenziare che, a metà della pagina 1 della enunciata intimazione di pagamento è inserito il seguente avvertimento: “Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali,
Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”. Con tale ultima espressione si fa chiaramente riferimento al prospetto, che occupa la parte centrale del nominato atto, ove sono stati trascritti il numero identificativo della cartella di pagamento presupposta, la data di notifica della stessa e il totale dell'importo dovuto. Tali parametri di riferimento risultano inseriti, in maniera ancora più dettagliata, nella pagina 3 della ricordata intimazione di pagamento. E' ovvio che, leggendoli è possibile risalire alla natura della pretesa creditoria fatta valere e, conseguentemente, all'individuazione dell'autorità competente a trattare e a decidere l'impugnazione da proporre contro l'atto controverso. Peraltro, nel caso di specie non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa del signor , atteso che ha tempestivamente incoato Parte_1
l'opposizione sottoposta a disamina, che per le obiezioni sollevate va ricondotta nell'ambito sia dell'art. 615 c.p.c. che dell'art. 617 c.p.c., avanti al competente Giudice Ordinario.
4.- A una analoga valutazione di rigetto va incontro l'obiezione formulata dall'attore al punto 2. del richiamato atto di citazione. Per il suo tramite eccepisce che, la notificazione della cartella di pagamento n. 29120100003914291000, sottostante alla suddetta intimazione di pagamento, asseritamente eseguita il 17 Giugno 2010 presso la propria residenza, sita a Favara
(AG), nella via Bari n. 28, in realtà non ha mai avuto luogo, poiché in quel periodo è stato detenuto all'interno del carcere di Sassari. A fronte di questa contestazione l'ente riscossore ha
5 allegato nel proprio fascicolo, fra l'altro, la relata di notifica del primo dei cennati atti, da cui si evince una significativa ed emblematica circostanza. Segnatamente che, in assenza del rispettivo destinatario l'ufficiale della riscossione, addetto a effettuarla, ha consegnato in data
17 Giugno 2010 la cartella di pagamento in parola nelle mani della signora che Persona_1 si è qualificata come madre convivente del medesimo. Essa ha, inoltre, apposto la propria firma per ricevuta nello spazio all'uopo preposto nell'ambito della relata in commento. Non può revocarsi in dubbio che, tale atto è stato notificato validamente e regolarmente in quello che all'epoca era il luogo di residenza dell'odierno istante, e continua a esserlo tuttora, essendo indicato non solo nel menzionato atto di citazione;
ma, anche, in tutti gli altri scritti difensivi depositati nel corso della lite qui considerata. In merito, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che: “(……) ove la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante (anche) ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente irrilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha
l'onere di fornire (cfr. Cass. nn. 583/2019 in motiv., 8472/2018, 6345/2013, 22607/2009,
24852/2006); (……) in altri termini, nel caso in cui la notificazione venga eseguita a mezzo posta e l'agente postale l'esegua, secondo le forme indicate dall'art. 7, primo (“L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario...”) e comma 2 (“Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato... a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui...”) della L. n. 890 del 1982, “nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare”, è da presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario, laddove, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne idonea prova contraria, la quale, però, non può essere costituita dalla produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione (cfr. Cass. 9 maggio 2014 n.
10107; Cass. 19 luglio 2005, n. 15200; Cass. 23 settembre 2004, n. 19132; Cass. 26 luglio
2002, n. 11077; Cass. 14 giugno 1999, n. 5884), (……)” (cfr.: Cass. Civ., Sez. Trib., 13/12/2023
n. 34824). Inoltre, con specifico riguardo al fatto che, nel momento in cui è stata compiuta la
6 notifica oggetto del contendere il signor si trovava in stato di detenzione Parte_1
nel carcere di Sassari, con la sentenza testé richiamata si è affermato che: “(……) in tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire, al che consegue che, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza (cfr. Cass. n. 9279 del 17 settembre 1998) (……)”
(cfr.: Cass. Civ., Sez. Trib., 13/12/2023 n. 34824). In applicazione di tali principi di matrice giurisprudenziale si perviene a una dirimente conclusione. Precipuamente, non avendo l'attore provato che, quando gli è stata notificata la enunciata cartella di pagamento aveva trasferito altrove la propria residenza effettiva, o la dimora, ovvero il domicilio, la relativa procedura si palesa valida, a prescindere dal fatto che il 17 Giugno 2010 era detenuto presso il nominato carcere. Invero, essendo stato consegnato alla madre, qualificatasi con lui convivente, si deve presumere che l'atto in questione è giunto a conoscenza del prefato destinatario.
5.- Mediante il terzo motivo l'istante denuncia l'intervenuta prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., del diritto di credito azionato nei suoi confronti con l'intimazione di pagamento opposta. Rilevando che, l'arco temporale intercorso tra la data dell'asserita notifica della cartella di pagamento n. 29120100003914291000, che ne costituisce il presupposto, coincidente con il 17 Giugno 2010, e il 30 Settembre 2021, giorno in cui gli è stato notificato il ricordato atto, è superiore a dieci anni. Di guisa che, secondo , poiché la posizione Parte_1 creditoria in dibattito è prescritta, la cennata intimazione di pagamento è nulla. Tale eccezione si manifesta illegittima e infondata e, quindi, non suscettibile di accoglimento. Invero, contrariamente alla tesi sostenuta dall'attore, nella fattispecie non è maturata alcuna prescrizione decennale, ai sensi del menzionato art. 2946 c.c., del credito per cui è causa. Ciò in quanto, come correttamente contestato dall' nella Controparte_1 rispettiva comparsa di costituzione e di risposta, quando, il 17 Giugno 2020, è scaduta era operante nel nostro ordinamento giuridico la sospensione dei termini, pure di natura prescrizionale, disposta, per fronteggiare la pandemia da COVID19, dall'8 Marzo 2020 al 31
Agosto 2021 dall'art. 68, I e II comma, del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 Aprile 2020. In particolare, nel periodo ricompreso fra le due enunciate date (ovvero decorrente dal 21 Febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma
7 2bis della nominata norma) hanno formato oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, pure coattivo, relativi a carichi anche affidati agli agenti della riscossione. La sospensione della riscossione ha comportato l'impossibilità per gli enti impositori, e non solo, di notificare ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva dall'8 Marzo 2020 al 31 Agosto 2021, per un totale di n. 542 giorni. Peraltro, tenuto conto di tale ragione, il legislatore ha riconosciuto un prolungamento temporale delle attività in discorso, ricorrendo, nel caso specifico, la previsione di cui all'articolo 12, II comma, del D. Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione recita, testualmente:
“I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Nella ipotesi che ci occupa, il termine in cui si sarebbe prescritta la pretesa creditoria azionata con la ricordata cartella di pagamento è scaduto, lo si ribadisce, il
17 Giugno 2020, ossia entro il 31 Dicembre 2020, anno nel quale si è verificata la richiamata sospensione. Ciò significa che, in ossequio alla norma appena riportata, lo stesso è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2023. Se così è, allora, per il credito in discussione non è intervenuta alcuna prescrizione, dato che la suddetta intimazione di pagamento è stata notificata il 30 Settembre 2021.
6.- Resta da analizzare l'ultima argomentazione spiegata dall'opponente per impugnare il prefato atto. Con essa denuncia che, con riferimento agli estremi del procedimento avente a oggetto la cennata cartella di pagamento, l'ente riscossore ha omesso di indicare nella menzionata intimazione di pagamento tutti gli estremi necessari a determinare la posizione creditoria in parola. Al fine di suffragare tale doglianza l'istante ha richiamato nell'enunciato atto di citazione una serie di insegnamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di conseguenze derivanti dalla omessa motivazione della cartella di pagamento. E' abbastanza agevole appurare che, tali principi non sono affatto applicabili al nominato atto.
Invero, l'intimazione di pagamento è una mera comunicazione amministrativa, con la quale il
8 destinatario viene reso edotto di pregresse posizioni debitorie esistenti a suo carico, risultanti da cartelle di pagamento precedentemente notificate, e ha lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione di crediti. Infatti, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, l'
[...]
non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla Controparte_1 notifica della cartella di pagamento, dovendo in questo caso prima notificare l'intimazione di pagamento, con la quale intima al debitore di saldate il debito entro cinque giorni, avvisandolo, contestualmente, che decorso inutilmente tale termine in assenza di adempimento spontaneo, potrà procedere con l'esecuzione forzata. Pertanto, l'intimazione di pagamento non costituisce atto di espropriazione forzata. Piuttosto, si configura come un atto prodromico della stessa, che assolve due funzioni. Nello specifico, la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito e nell'intimare al debitore l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del debitore per la prima volta la pretesa creditoria, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Nella fattispecie, come superiormente evidenziato, la cartella di pagamento, sottostante alla intimazione di pagamento opposta, è stata validamente notificata al signor . Parte_1
Se così è, allora, il contenuto di quest'ultima, che riproduce il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze ex art. 50, III comma, del ricordato D.P.R. n. 602/1973, deve ritenersi esaustivo. In effetti, leggendolo si constata agevolmente che, mediante l'anzidetto atto, per un verso, è stato comunicato all'attore che non risulta ancora versato l'importo di €
9.039,44, inerente alla cennata cartella di pagamento;
per un altro, il medesimo è stato invitato a saldarlo entro cinque giorni dalla sua notifica, con l'avviso che, decorso inutilmente tale lasso di tempo, si procederà ad esecuzione forzata. In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr.: Cass.,
Sez. 5, ordinanza n. 10692 del 19/04/2024). Sicché, pure questa ulteriore obiezione va rigettata.
9 7.- Infine, per il principio della soccombenza, l'istante deve essere condannato a rifondere le spese del presente giudizio sia al e alla Corte di Appello di Palermo, Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, liquidandole in complessivi € 850,00, oltre accessori come per legge;
sia al prefato ente riscossore, in persona del suo procuratore speciale, liquidandole in complessivi € 1.900,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il difetto di legittimazione passiva del e della Corte di Appello di Palermo, in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, rispetto alle domande avanzate nei loro confronti dal signor nell'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
Parte_1
- rigetta, per le argomentazioni su illustrate, l'opposizione proposta dall'attore avverso l'intimazione di pagamento n. 29120219000992670000, notificatagli il 30 Settembre 2021;
- infine, condanna il signor a rifondere le spese del presente giudizio Parte_1 sia al e alla Corte di Appello di Palermo, come sopra rappresentati, Controparte_2 liquidandole in complessivi € 850,00, oltre accessori come per legge;
sia all'
[...]
, in persona del suo procuratore speciale, liquidandole in complessivi € Controparte_1
1.900,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 12 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
10
La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2941 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), in via Bari n. 28, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Favara, nella via Ugo Foscolo n. 94, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Carlino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., introduttivo della lite,
- attore/opponente -
CONTRO
1) l , in persona del suo procuratore speciale, con sede Controparte_1
a Roma, nella via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio,
ad Agrigento, nella via Papa Luciani n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cucchiara, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta depositata il 20/01/2022,
- convenuta/opposta -
2) il , in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_2
Corte d'Appello di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
1 e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti a Palermo, nella via Valerio Villareale n. 6, domiciliano ex lege,
- convenuti/opposti -
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni per l'attore/opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 10 Giugno
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. introduttivo della lite, nonché alle memorie ex art. 183,
VI comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 25 Marzo 2022 e il 13 Aprile 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 10 Giugno
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e di risposta depositata il
20 Gennaio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per il e la Corte d'Appello di Palermo: Controparte_2 come quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 Dicembre 2021, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 19 Ottobre 2021 il signor vocava in ius avanti l'intestato Tribunale l' Parte_1 Controparte_1
, il e la Corte di Appello di Palermo, in persona dei
[...] Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento (e non, come erroneamente riportato, la cartella avviso intimazione di pagamento)
n. 29120219000992670000, notificatagli il 30 Settembre 2021, con riferimento alla cartella di pagamento ivi richiamata. Nello specifico, la n. 29120100003914291000, asseritamente notificata il 17 Giugno 2010. Esponendo che, con il primo di tali atti l'ente riscossore lo aveva invitato a corrispondere, entro cinque giorni, la complessiva somma di € 9.039,44 a titolo di spese processuali, di cassa ammende, di diritti per ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori, di interessi maturati nell'anno 2006, previamente iscritti a ruolo dall'ufficio riscossione della
Corte di Appello di Palermo a seguito della sentenza penale di condanna n. 36 del 24 Ottobre
2 2005, emessa nei suoi riguardi dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile l'1 Giugno 2006. All'uopo l'attore eccepiva, innanzitutto, l'inesatta indicazione all'interno della suddetta intimazione di pagamento della procedura esperibile nell'ipotesi in cui si volesse contestarla, comportante una lesione del proprio diritto di difesa. In secondo luogo, che la notifica della cennata cartella di pagamento, eseguita il 17 Giugno 2010 a Favara, nella via Bari n. 28, ove era residente, in realtà non aveva mai avuto luogo, atteso che in quel periodo si trovava in stato di detenzione presso il carcere di Sassari. In terz'ordine, l'intervenuta prescrizione decennale del credito in parola, maturata il 17 Giugno 2020, e la conseguente nullità della menzionata cartella di pagamento. Obiettando, infine, la carenza di motivazione dell'atto impugnato relativamente agli estremi del procedimento avente a oggetto quest'ultima.
Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato domandava all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di sospendere l'intimazione di pagamento in questione. Quindi, di dichiararne la nullità per difetto di forma e per gli altri motivi su indicati, nonché per intervenuta prescrizione della posizione creditoria controversa. Nel merito, di annullare il menzionato atto essendo nulla la pretesa impositiva in esso contemplata.
Il e la Corte di Appello di Palermo, in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro tempore, si costituivano nel presente giudizio depositando il 21 Dicembre
2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo contestavano il loro difetto di legittimazione passiva rispetto alla contesa. Ciò in quanto, l'opponente lamentava vizi afferenti alla fase della riscossione dell'enunciato credito, ossia all'attività che era stata svolta dall'agente della riscossione dopo la formazione del ruolo. Di guisa che, l'unico soggetto legittimato passivo era l'ente che l'aveva posta in essere. In forza di tali ragioni chiedevano al
Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di dichiarare l'estraneità di essi resistenti alla vicenda in esame e la rispettiva carenza di legittimazione passiva. In subordine, di rigettare le richieste dell'istante perché inammissibili, e/o infondate in fatto e in diritto.
Anche l' , in persona del suo procuratore speciale, che Controparte_1 nelle more era subentrata alla Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la
Provincia di Agrigento, si costituiva nel procedimento de quo depositando il 20 Gennaio 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. All'interno di quest'ultima prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dal signor per giustificarne l'instaurazione. Parte_1
Sulla base delle argomentazioni ivi articolate chiedeva all'adita autorità giudiziaria, in linea preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della nominata
3 intimazione di pagamento. In via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità, poiché tardiva, dell'opposizione in dibattito nel merito della pretesa creditoria, ormai irretrattabilmente dovuta a seguito della ricordata sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, dell'invito al pagamento ex art. 212 del D.P.R. n. 115/2002, notificato all'attore il 7 Marzo 2008 e della mancata impugnazione della richiamata cartella di pagamento. Nel merito, di rigettare la stessa non essendo fondata in fatto e in diritto, dichiarando legittima l'attività di riscossione che aveva espletato e confermando, per l'effetto, l'atto opposto e i crediti nel medesimo contenuti.
Con provvedimento emesso il 25 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava l'istanza di sospensione della predetta intimazione di pagamento, avanzata dall'opponente. La contesa veniva istruita sulla scorta della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. Mediante ordinanza adottata l'11 Giugno 2024 ai sensi dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. l'adita autorità giudiziaria dava atto che, l'istante e l'
[...]
avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a Controparte_1 quelle formulate nelle note scritte depositate il 26 Aprile 2024 e il 10 Giugno 2024. Nel corso dell'udienza del 10 Giugno 2025, dopo che i procuratori delle prefate parti avevano discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere il Giudice revocava la predetta ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio avverso l'intimazione di pagamento n. 29120219000992670000, notificata all'attore il
30 Settembre 2021, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo alle argomentazioni sviluppate per suffragarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
L'analisi del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduta dalla disamina dell'eccezione sollevata dal e dalla Corte di Appello di Controparte_2
Palermo, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 Dicembre 2021. Per il suo tramite denunciano il rispettivo difetto di legittimazione passiva relativamente alle domande fatte valere nei confronti di esse resistenti dal signor . In effetti, tutte le obiezioni mosse nel cennato atto di citazione Parte_1 ineriscono esclusivamente all'attività di riscossione realizzata dall'allora Riscossione Sicilia
S.p.A. contro l'attore. In buona sostanza, attraverso le stesse egli lamenta vizi afferenti alla fase
4 della riscossione della posizione creditoria in discussione, non già a quella, precedente, culminata nella sua iscrizione a ruolo, che è stata espletata dall'ufficio riscossione della Corte di Appello di Palermo. Ragion per cui, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima e del menzionato ente pubblico.
3.- Per quel che concerne, poi, il merito della controversia si palesa destituito dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità il primo motivo articolato dall'istante per contrastare l'intimazione di pagamento n. 29120219000992670000, che gli è stata notificata il
30 Settembre 2021. Con esso contesta, in estrema sintesi, l'inesatta indicazione all'interno di tale atto della procedura esperibile qualora si abbia intenzione di impugnarlo, comportante una lesione del suo diritto di difesa. Per confutare questa doglienza è sufficiente evidenziare che, a metà della pagina 1 della enunciata intimazione di pagamento è inserito il seguente avvertimento: “Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali,
Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”. Con tale ultima espressione si fa chiaramente riferimento al prospetto, che occupa la parte centrale del nominato atto, ove sono stati trascritti il numero identificativo della cartella di pagamento presupposta, la data di notifica della stessa e il totale dell'importo dovuto. Tali parametri di riferimento risultano inseriti, in maniera ancora più dettagliata, nella pagina 3 della ricordata intimazione di pagamento. E' ovvio che, leggendoli è possibile risalire alla natura della pretesa creditoria fatta valere e, conseguentemente, all'individuazione dell'autorità competente a trattare e a decidere l'impugnazione da proporre contro l'atto controverso. Peraltro, nel caso di specie non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa del signor , atteso che ha tempestivamente incoato Parte_1
l'opposizione sottoposta a disamina, che per le obiezioni sollevate va ricondotta nell'ambito sia dell'art. 615 c.p.c. che dell'art. 617 c.p.c., avanti al competente Giudice Ordinario.
4.- A una analoga valutazione di rigetto va incontro l'obiezione formulata dall'attore al punto 2. del richiamato atto di citazione. Per il suo tramite eccepisce che, la notificazione della cartella di pagamento n. 29120100003914291000, sottostante alla suddetta intimazione di pagamento, asseritamente eseguita il 17 Giugno 2010 presso la propria residenza, sita a Favara
(AG), nella via Bari n. 28, in realtà non ha mai avuto luogo, poiché in quel periodo è stato detenuto all'interno del carcere di Sassari. A fronte di questa contestazione l'ente riscossore ha
5 allegato nel proprio fascicolo, fra l'altro, la relata di notifica del primo dei cennati atti, da cui si evince una significativa ed emblematica circostanza. Segnatamente che, in assenza del rispettivo destinatario l'ufficiale della riscossione, addetto a effettuarla, ha consegnato in data
17 Giugno 2010 la cartella di pagamento in parola nelle mani della signora che Persona_1 si è qualificata come madre convivente del medesimo. Essa ha, inoltre, apposto la propria firma per ricevuta nello spazio all'uopo preposto nell'ambito della relata in commento. Non può revocarsi in dubbio che, tale atto è stato notificato validamente e regolarmente in quello che all'epoca era il luogo di residenza dell'odierno istante, e continua a esserlo tuttora, essendo indicato non solo nel menzionato atto di citazione;
ma, anche, in tutti gli altri scritti difensivi depositati nel corso della lite qui considerata. In merito, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che: “(……) ove la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante (anche) ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente irrilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha
l'onere di fornire (cfr. Cass. nn. 583/2019 in motiv., 8472/2018, 6345/2013, 22607/2009,
24852/2006); (……) in altri termini, nel caso in cui la notificazione venga eseguita a mezzo posta e l'agente postale l'esegua, secondo le forme indicate dall'art. 7, primo (“L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario...”) e comma 2 (“Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato... a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui...”) della L. n. 890 del 1982, “nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare”, è da presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario, laddove, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne idonea prova contraria, la quale, però, non può essere costituita dalla produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione (cfr. Cass. 9 maggio 2014 n.
10107; Cass. 19 luglio 2005, n. 15200; Cass. 23 settembre 2004, n. 19132; Cass. 26 luglio
2002, n. 11077; Cass. 14 giugno 1999, n. 5884), (……)” (cfr.: Cass. Civ., Sez. Trib., 13/12/2023
n. 34824). Inoltre, con specifico riguardo al fatto che, nel momento in cui è stata compiuta la
6 notifica oggetto del contendere il signor si trovava in stato di detenzione Parte_1
nel carcere di Sassari, con la sentenza testé richiamata si è affermato che: “(……) in tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire, al che consegue che, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza (cfr. Cass. n. 9279 del 17 settembre 1998) (……)”
(cfr.: Cass. Civ., Sez. Trib., 13/12/2023 n. 34824). In applicazione di tali principi di matrice giurisprudenziale si perviene a una dirimente conclusione. Precipuamente, non avendo l'attore provato che, quando gli è stata notificata la enunciata cartella di pagamento aveva trasferito altrove la propria residenza effettiva, o la dimora, ovvero il domicilio, la relativa procedura si palesa valida, a prescindere dal fatto che il 17 Giugno 2010 era detenuto presso il nominato carcere. Invero, essendo stato consegnato alla madre, qualificatasi con lui convivente, si deve presumere che l'atto in questione è giunto a conoscenza del prefato destinatario.
5.- Mediante il terzo motivo l'istante denuncia l'intervenuta prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., del diritto di credito azionato nei suoi confronti con l'intimazione di pagamento opposta. Rilevando che, l'arco temporale intercorso tra la data dell'asserita notifica della cartella di pagamento n. 29120100003914291000, che ne costituisce il presupposto, coincidente con il 17 Giugno 2010, e il 30 Settembre 2021, giorno in cui gli è stato notificato il ricordato atto, è superiore a dieci anni. Di guisa che, secondo , poiché la posizione Parte_1 creditoria in dibattito è prescritta, la cennata intimazione di pagamento è nulla. Tale eccezione si manifesta illegittima e infondata e, quindi, non suscettibile di accoglimento. Invero, contrariamente alla tesi sostenuta dall'attore, nella fattispecie non è maturata alcuna prescrizione decennale, ai sensi del menzionato art. 2946 c.c., del credito per cui è causa. Ciò in quanto, come correttamente contestato dall' nella Controparte_1 rispettiva comparsa di costituzione e di risposta, quando, il 17 Giugno 2020, è scaduta era operante nel nostro ordinamento giuridico la sospensione dei termini, pure di natura prescrizionale, disposta, per fronteggiare la pandemia da COVID19, dall'8 Marzo 2020 al 31
Agosto 2021 dall'art. 68, I e II comma, del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 Aprile 2020. In particolare, nel periodo ricompreso fra le due enunciate date (ovvero decorrente dal 21 Febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma
7 2bis della nominata norma) hanno formato oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, pure coattivo, relativi a carichi anche affidati agli agenti della riscossione. La sospensione della riscossione ha comportato l'impossibilità per gli enti impositori, e non solo, di notificare ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva dall'8 Marzo 2020 al 31 Agosto 2021, per un totale di n. 542 giorni. Peraltro, tenuto conto di tale ragione, il legislatore ha riconosciuto un prolungamento temporale delle attività in discorso, ricorrendo, nel caso specifico, la previsione di cui all'articolo 12, II comma, del D. Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione recita, testualmente:
“I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Nella ipotesi che ci occupa, il termine in cui si sarebbe prescritta la pretesa creditoria azionata con la ricordata cartella di pagamento è scaduto, lo si ribadisce, il
17 Giugno 2020, ossia entro il 31 Dicembre 2020, anno nel quale si è verificata la richiamata sospensione. Ciò significa che, in ossequio alla norma appena riportata, lo stesso è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2023. Se così è, allora, per il credito in discussione non è intervenuta alcuna prescrizione, dato che la suddetta intimazione di pagamento è stata notificata il 30 Settembre 2021.
6.- Resta da analizzare l'ultima argomentazione spiegata dall'opponente per impugnare il prefato atto. Con essa denuncia che, con riferimento agli estremi del procedimento avente a oggetto la cennata cartella di pagamento, l'ente riscossore ha omesso di indicare nella menzionata intimazione di pagamento tutti gli estremi necessari a determinare la posizione creditoria in parola. Al fine di suffragare tale doglianza l'istante ha richiamato nell'enunciato atto di citazione una serie di insegnamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di conseguenze derivanti dalla omessa motivazione della cartella di pagamento. E' abbastanza agevole appurare che, tali principi non sono affatto applicabili al nominato atto.
Invero, l'intimazione di pagamento è una mera comunicazione amministrativa, con la quale il
8 destinatario viene reso edotto di pregresse posizioni debitorie esistenti a suo carico, risultanti da cartelle di pagamento precedentemente notificate, e ha lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione di crediti. Infatti, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, l'
[...]
non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla Controparte_1 notifica della cartella di pagamento, dovendo in questo caso prima notificare l'intimazione di pagamento, con la quale intima al debitore di saldate il debito entro cinque giorni, avvisandolo, contestualmente, che decorso inutilmente tale termine in assenza di adempimento spontaneo, potrà procedere con l'esecuzione forzata. Pertanto, l'intimazione di pagamento non costituisce atto di espropriazione forzata. Piuttosto, si configura come un atto prodromico della stessa, che assolve due funzioni. Nello specifico, la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito e nell'intimare al debitore l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del debitore per la prima volta la pretesa creditoria, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Nella fattispecie, come superiormente evidenziato, la cartella di pagamento, sottostante alla intimazione di pagamento opposta, è stata validamente notificata al signor . Parte_1
Se così è, allora, il contenuto di quest'ultima, che riproduce il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze ex art. 50, III comma, del ricordato D.P.R. n. 602/1973, deve ritenersi esaustivo. In effetti, leggendolo si constata agevolmente che, mediante l'anzidetto atto, per un verso, è stato comunicato all'attore che non risulta ancora versato l'importo di €
9.039,44, inerente alla cennata cartella di pagamento;
per un altro, il medesimo è stato invitato a saldarlo entro cinque giorni dalla sua notifica, con l'avviso che, decorso inutilmente tale lasso di tempo, si procederà ad esecuzione forzata. In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr.: Cass.,
Sez. 5, ordinanza n. 10692 del 19/04/2024). Sicché, pure questa ulteriore obiezione va rigettata.
9 7.- Infine, per il principio della soccombenza, l'istante deve essere condannato a rifondere le spese del presente giudizio sia al e alla Corte di Appello di Palermo, Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, liquidandole in complessivi € 850,00, oltre accessori come per legge;
sia al prefato ente riscossore, in persona del suo procuratore speciale, liquidandole in complessivi € 1.900,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il difetto di legittimazione passiva del e della Corte di Appello di Palermo, in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, rispetto alle domande avanzate nei loro confronti dal signor nell'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
Parte_1
- rigetta, per le argomentazioni su illustrate, l'opposizione proposta dall'attore avverso l'intimazione di pagamento n. 29120219000992670000, notificatagli il 30 Settembre 2021;
- infine, condanna il signor a rifondere le spese del presente giudizio Parte_1 sia al e alla Corte di Appello di Palermo, come sopra rappresentati, Controparte_2 liquidandole in complessivi € 850,00, oltre accessori come per legge;
sia all'
[...]
, in persona del suo procuratore speciale, liquidandole in complessivi € Controparte_1
1.900,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 12 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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