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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 10471/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 19/03/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. ILLUMINATO LUPO;
Per la parte opposta è comparso l'avv. CARMELO PAOLO RUSSO per delega dell'avv.
MARCO PESENTI;
È, altresì, presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa ; Persona_1
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10471 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ILLUMINATO LUPO per procura in atti opponente
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO PESENTI per procura in atti opposta
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 22.09.2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2355/2020, emesso da questo Tribunale in data 16.06.2020, notificato in data 14.07.2020, con il quale le era stato ingiunto, nella sua qualità di garante, il pagina 2 di 7 pagamento della somma di € 27.881,48, oltre interessi legali e spese della procedura, in favore di quale debito residuo del contratto di finanziamento n. 20110743288814 Controparte_1 del 09.03.2016 concluso da con IN AN S.p.A.. Parte_2
La eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, disconoscendo ex art. 214 Pt_1
c.p.c. la sottoscrizione del contratto e di qualsiasi altro documento a mezzo del quale avrebbe garantito il pagamento delle obbligazioni assunte da in favore della Parte_2
IN AN S.p.A. (creditore cedente) e, conseguentemente, di Controparte_1
Dichiarava di non aver mai prestato la garanzia dedotta in ricorso e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio nuova denominazione di Controparte_1 [...] contestando l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, previa concessione della CP_1 provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 8.2.2021 veniva rigettata la concessione della provvisoria esecuzione e veniva assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione;
all'esito venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c..
All'udienza del 28.02.2022 – sostituita dal deposito di note – vista l'istanza di verificazione avanzata dall'opposta, veniva disposta apposita ctu grafologica. All'udienza del 07.11.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.02.2023.
Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
Infine, all'udienza del 21.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.3.2025, alla quale viene decisa.
*****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente per la mancata notifica alla parte personalmente dell'avvio della procedura di mediazione.
Sul punto occorre richiamare l'art. 8, c. 1, d. lgs 28/2010, il quale prevede che “[…] la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di
pagina 3 di 7 svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione […].
Una tale formulazione consente di ritenere certamente preferibile che l'avvio della procedura sia notificato alla parte, ma non determina alcuna sanzione nel caso in cui l'avvio sia comunicato al difensore, dal momento che il raggiungimento dello scopo è assicurato.
Peraltro, la comunicazione è operata dall'organismo di mediazione e la parte opposta risulta avere fornito a quest'ultimo l'indirizzo di residenza della (cfr. sul punto C. App. Pt_1
Napoli n. 586/2024).
Nel merito l'opposizione è fondata.
L'opponente con un unico motivo di opposizione ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione, nella sua qualità di garante, del contratto di finanziamento n. 20110743288814.
L'opponente nell'atto di citazione ha, infatti, disconosciuto “formalmente l'autenticità delle asserite sottoscrizioni contenute nel citato contratto 20110743288814 prodotto in atti dall'odierna opposta, di tutte le sottoscrizioni e di quant'altre scritture prodotte dalla suddetta Società opposta e contenute nel fascicolo monitorio del Decreto Ingiuntivo oggetto del presente atto di opposizione”.
È noto che per l'esercizio del disconoscimento non occorre il rispetto di formule sacramentali o speciali, essendo sufficiente che la contestazione in ordine all'autenticità del documento sia specifica e determinata, in modo che ne risulti con certezza una volontà espressa in tal senso. Elementi sussistenti nel caso di specie.
L'opposta, dal canto suo, entro la scadenza del termine di cui all'art 183, c. 6, n. 2 c.p.c. ha avanzato istanza di verificazione della sottoscrizione. Ha, però, omesso di depositare l'originale del documento.
Come esposto in premessa, nel presente giudizio è stata disposta apposita CTU, contestata dall'opponente, pur in mancanza dell'originale della scrittura.
Al riguardo la Suprema Corte ha recentemente richiamato il consolidato indirizzo, in virtù del quale il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire,
pagina 4 di 7 con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 3603 del 08/02/2024 […] Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8015 del 25 marzo 2024).
I giudici di legittimità hanno evidenziato che le ragioni poste alla base di tale indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare
l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano. Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo. […]
Gli stessi giudici hanno precisato che, laddove il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte, secondo gli stessi principi espressi nell'indirizzo di questa Corte più sopra esposto, resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili.
Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. […] In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
pagina 5 di 7 In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
Quindi, hanno illustrato il seguente principio di diritto: In tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo
d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale) (C. Cass., n.
2777/2025)
Ebbene, a questo punto, applicando il superiore condiviso principio di diritto, non può non rilevarsi come, in mancanza del documento originale, la parte opposta non abbia allegato e provato la non imputabilità della mancata produzione dell'originale.
La Consulenza d'Ufficio, come illustrato, nel caso di specie avrebbe potuto assumere un mero valore indiziario, in presenza di ulteriori elementi di prova. Tali elementi di prova non sono, tuttavia, rinvenibili e non sono integrati dalla disponibilità in capo all'opposta del documento di identità dell'opponente.
Pertanto, il documento disconosciuto non può essere utilizzato ai fini della decisione.
Il difetto della prova del titolo, posta a carico della creditrice-opposta, conduce all'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9
D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00) nel seguente modo:
€ 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.000,00, oltre € 286,00
pagina 6 di 7 per esborsi (contributo unificato e bollo), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10471/2020 R.G, vertente tra (opponente) e Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore (opposta), rigettata e Controparte_1 disattesa ogni domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2355/2020, emesso da questo Tribunale in data 16.06.2020;
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese legali, che liquida in € 5.000,00 per compensi e € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Illuminato Lupo;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 19/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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