Art. 9.
Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati ai sensi degli articoli 1 e 6, saranno soggetti alla tassa di concessione governativa nella seguente misura:
a) per le arti dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista, L. 50;
b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, L.
30.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Fedele - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati ai sensi degli articoli 1 e 6, saranno soggetti alla tassa di concessione governativa nella seguente misura:
a) per le arti dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista, L. 50;
b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, L.
30.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Fedele - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.